TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 01/10/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 270/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Andrea Artioli Parte_1
Ricorrente
Contro
, rapp.ta e difesa dagli Avv. Marco Paggini Controparte_1
e Alessandro Personi
Resistente
Motivi della Decisione
Preliminarmente va rilevato che nella propria memoria depositata ex art. 127 ter c.p.c. la resistente ha riproposto pressocchè integralmente le difese e le eccezioni già esposte in memoria di costituzione circa il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, il presunto inadempimento del resistente ai propri obblighi di custodia dell'imbarcazione, all'aver questi abbandonato la nave, ecc.
Tutte questioni sono state già definite con all'udienza del 17/3/2025 con sentenza parziale, così consumandosi definitivamente il potere decisorio dello scrivente. Residua, pertanto, la sola ulteriore domanda con cui l ha chiesto il Pt_1 rimborso della somma di € 14.564,29 a titolo d'anticipazioni effettuate nell'interesse della nave e dell'equipaggio.
Al riguardo, nella prima sentenza questo Giudice ha osservato: “Tali spese sono documentate in varie decine di scontrini, ricevute, fatture, ecc., tutti cumulati in un unico file
(all. 3) senza un apparente ordine cronologico e/o di causale;
alcuni d'essi sono anche redatti in lingua straniera. Soltanto una lunga e faticosa disamina, unitamente alla traduzione in lingua italiana d'alcuni scritti, consentirebbe di comprendere la natura e la pertinenza di tali esborsi alle necessità della nave e dell'equipaggio (ad eccezione degli scontrini relativi a generi alimentari)”, soggiungendo “considerato che è onere di colui che agisce dedurre in termini chiari e agevolmente comprensibili i fatti fondanti il credito anche quando questi siano allegati per relationem alla documentazione prodotta e che tale onere non è stato assolto, lo scrivente non è in grado di decidere anche su tale domanda, dovendosi disporsi la separazione della stessa per i motivi esposti nella contestale ordinanza”.
Dalla disamina della relativa documentazione (all. 3) risulta che i pagamenti furono effettuati in un arco di tempo compreso tra il 1-3-2019 e il 27-9-2019.
Nella propria memoria del 12-6-2025 nota scritta ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente non ha addotto alcun ulteriore elemento chiarificatore sul punto.
Tuttavia, gli “specchietti” riepilogativi delle spese relative ai mesi di maggio, luglio e agosto furono acclusi alla mail inoltrate alla convenuta rispettivamente il 05/06/2019, 02/08/2019 e 30/08/2019 (doc. 9, 20, 27), per complessivi €
14.564,29.
In comparsa di costituzione e risposta ha replicato che “le spese, CP_2
assolutamente generiche, di cui è chiesto il rimborso non sono state mai autorizzate dagli armatori e tantomeno appaiano eseguite nel loro interesse e / o riconducibili ad esigenze dello yacht”, senza null'altro addurre.
Dalla disamina degli scritti s'evince che numerosi scontrini inerivano all'acquisti di generi alimentari, altri a prodotti farmaceutici. Vi sono poi ricevute di pedaggi autostradali e non poche fatture si riferivano alla riparazione e alla sostituzione di componenti del m/y.
Al riguardo s'osserva nel carteggio email intercorso tra le parti (all. 5-32) figurano alcune comunicazioni (scritte in inglese) nelle quali l' inoltrava Pt_1 al datore di lavoro liste di componenti dell'imbarcazioni unitamente ai relativi prezzi/costi.
In atti sono anche state depositate alcune foro raffiguranti parti e componenti della nave in cattive condizioni, il che depone in favore dell'assunto del ricorrente.
V'è poi la testimonianza di , il quale ha dichiarato: “Conosco le Tes_1
parti, non parente, ho lavorato anche io su con . Ci ho lavorato nell'estate 2018, CP_1 Pt_1
forse agosto. All'epoca su facevo il marinaio. era il comandante. Io c'ero prima CP_1 Pt_1 di e insieme abbiamo lavorato non molto, qualche mese. Non so se abbia o no Pt_1 Pt_1 fatto le ferie. Da quanto ho capito anticipava i soldi per le spese del vitto Pt_1
dell'equipaggio. L'ho sentito dire e anche il comandante che c'era prima di faceva così. Pt_1
A quanto dicevano non dava i soldi per la cassa, né per il cibo né ad esempio per il CP_1 sapone per lavare la barca…Lo yacht non era messo bene, era già messo male quando è arrivato , abbiamo scoperto che c'erano problemi alla cassa dell'acqua. Questa acqua Pt_1 quindi ha fatto danni all'interno della barca. Lo scarico della condensa del condizionatore poi era bloccato e quindi l'acqua è entrata nelle camere da letto degli ospiti. Non era tenuto bene, prima che arrivassi io ho saputo che è stato abbandonato in un cantiere. mi Pt_1 aveva detto di fare un controllo dei difetti esterni, elencandoli e ho fatto delle foto per fare le riparazioni…. Ho sentito che ha messo soldi per cibo e materiale e a suo tempo Pt_1 Pt_1
mi disse che non glieli avevano restituiti, non so cosa sia successo dopo.”
Gli unici riscontri relativi all'avvenuta anticipazione da parte dell delle Pt_1 spese per le vivande destinate all'equipaggio sono quelli testè riferite dal
Trattasi di dati appresi soltanto de relato, dalla valenza, quindi, molto limitata. Tuttavia, il complesso degli elementi sopra riportati rivela in termini sufficientemente univoci e precisi che l'imbarcazione non fosse in buone condizioni e che necessitasse di manutenzione e d'alcune riparazioni, circostanza suffragata dalle relative fatture prodotte.
In termini generali la domanda in esame va accolta anche e specialmente in virtù del principio di non contestazione.
La giurisprudenza in materia è del tutto costante nell'affermare (Cass.
31837/2021) che “…l'art. 167, comma 1, del codice di rito, nell'imporre al convenuto
("deve") di prendere posizione nella comparsa di risposta "sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda", da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (c.d. "fatti primari"), rende la non contestazione di un fatto costitutivo
"un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti"; rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, "in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto... e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso" (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761 del 2002, cit.).
Il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, postula ovviamente che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi
- rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr. Cass., n. 17966 del 22016;
Cass. n. 21460 del 2019) esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (in questo senso, cfr. Cass. n. 26908 del 2020, cit.). Il convenuto, dunque, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115, dello stesso codice, a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica (in questo senso, cfr. Cass. n. 19896 del 2015; Cass. n. 26908 del
2020).
Ebbene, l'affermazione della resistente “le spese, assolutamente generiche, di cui è chiesto il rimborso non sono state mai autorizzate dagli armatori e tantomeno appaiano eseguite nel loro interesse e o riconducibili ad esigenze dello yacht” è inidonea allo scopo poiché estremamente laconica e quasi del tutto generica.
Inoltre, la pertinenza per gli esborsi sostenuti dal ricorrente per la conservazione/manutenzione/riparazione dell'imbarcazione risulta comunque adeguatamente dimostrata.
Sussistono poi solidi dati indiziari per ritenere che non avesse CP_1
corrisposto gli stipendi agli altri componenti dell'equipaggio, visto la società si disinteressò per mesi delle condizioni del proprio bene;
ciò rende verosimile che le consistenti spese “alimentari” rispondessero non solo alle esigenze del comandante (rimasto senza stipendio) ma anche quelle di tuti i dipendenti della convenuta che lavoravano sul m/y CP_1
Dall'accoglimento integrale del ricorso consegue la condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come da notula prodotta, del tutto congrua.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, pronunciandosi sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
Condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di € 14.564,29 a titolo di rimborso per spese anticipate, oltre a interessi legali a far data dalla notifica del ricorso sino al saldo.
Condanna alla rifusione pagamento delle Controparte_1
spese di lite, che complessivamente si liquidano in € 1822,00 per la fase di studio, € 770,00 per la fase introduttiva, € 1772,00 per la fase di trattazione e istruttoria € 1617,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 30/9/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 270/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Andrea Artioli Parte_1
Ricorrente
Contro
, rapp.ta e difesa dagli Avv. Marco Paggini Controparte_1
e Alessandro Personi
Resistente
Motivi della Decisione
Preliminarmente va rilevato che nella propria memoria depositata ex art. 127 ter c.p.c. la resistente ha riproposto pressocchè integralmente le difese e le eccezioni già esposte in memoria di costituzione circa il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, il presunto inadempimento del resistente ai propri obblighi di custodia dell'imbarcazione, all'aver questi abbandonato la nave, ecc.
Tutte questioni sono state già definite con all'udienza del 17/3/2025 con sentenza parziale, così consumandosi definitivamente il potere decisorio dello scrivente. Residua, pertanto, la sola ulteriore domanda con cui l ha chiesto il Pt_1 rimborso della somma di € 14.564,29 a titolo d'anticipazioni effettuate nell'interesse della nave e dell'equipaggio.
Al riguardo, nella prima sentenza questo Giudice ha osservato: “Tali spese sono documentate in varie decine di scontrini, ricevute, fatture, ecc., tutti cumulati in un unico file
(all. 3) senza un apparente ordine cronologico e/o di causale;
alcuni d'essi sono anche redatti in lingua straniera. Soltanto una lunga e faticosa disamina, unitamente alla traduzione in lingua italiana d'alcuni scritti, consentirebbe di comprendere la natura e la pertinenza di tali esborsi alle necessità della nave e dell'equipaggio (ad eccezione degli scontrini relativi a generi alimentari)”, soggiungendo “considerato che è onere di colui che agisce dedurre in termini chiari e agevolmente comprensibili i fatti fondanti il credito anche quando questi siano allegati per relationem alla documentazione prodotta e che tale onere non è stato assolto, lo scrivente non è in grado di decidere anche su tale domanda, dovendosi disporsi la separazione della stessa per i motivi esposti nella contestale ordinanza”.
Dalla disamina della relativa documentazione (all. 3) risulta che i pagamenti furono effettuati in un arco di tempo compreso tra il 1-3-2019 e il 27-9-2019.
Nella propria memoria del 12-6-2025 nota scritta ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente non ha addotto alcun ulteriore elemento chiarificatore sul punto.
Tuttavia, gli “specchietti” riepilogativi delle spese relative ai mesi di maggio, luglio e agosto furono acclusi alla mail inoltrate alla convenuta rispettivamente il 05/06/2019, 02/08/2019 e 30/08/2019 (doc. 9, 20, 27), per complessivi €
14.564,29.
In comparsa di costituzione e risposta ha replicato che “le spese, CP_2
assolutamente generiche, di cui è chiesto il rimborso non sono state mai autorizzate dagli armatori e tantomeno appaiano eseguite nel loro interesse e / o riconducibili ad esigenze dello yacht”, senza null'altro addurre.
Dalla disamina degli scritti s'evince che numerosi scontrini inerivano all'acquisti di generi alimentari, altri a prodotti farmaceutici. Vi sono poi ricevute di pedaggi autostradali e non poche fatture si riferivano alla riparazione e alla sostituzione di componenti del m/y.
Al riguardo s'osserva nel carteggio email intercorso tra le parti (all. 5-32) figurano alcune comunicazioni (scritte in inglese) nelle quali l' inoltrava Pt_1 al datore di lavoro liste di componenti dell'imbarcazioni unitamente ai relativi prezzi/costi.
In atti sono anche state depositate alcune foro raffiguranti parti e componenti della nave in cattive condizioni, il che depone in favore dell'assunto del ricorrente.
V'è poi la testimonianza di , il quale ha dichiarato: “Conosco le Tes_1
parti, non parente, ho lavorato anche io su con . Ci ho lavorato nell'estate 2018, CP_1 Pt_1
forse agosto. All'epoca su facevo il marinaio. era il comandante. Io c'ero prima CP_1 Pt_1 di e insieme abbiamo lavorato non molto, qualche mese. Non so se abbia o no Pt_1 Pt_1 fatto le ferie. Da quanto ho capito anticipava i soldi per le spese del vitto Pt_1
dell'equipaggio. L'ho sentito dire e anche il comandante che c'era prima di faceva così. Pt_1
A quanto dicevano non dava i soldi per la cassa, né per il cibo né ad esempio per il CP_1 sapone per lavare la barca…Lo yacht non era messo bene, era già messo male quando è arrivato , abbiamo scoperto che c'erano problemi alla cassa dell'acqua. Questa acqua Pt_1 quindi ha fatto danni all'interno della barca. Lo scarico della condensa del condizionatore poi era bloccato e quindi l'acqua è entrata nelle camere da letto degli ospiti. Non era tenuto bene, prima che arrivassi io ho saputo che è stato abbandonato in un cantiere. mi Pt_1 aveva detto di fare un controllo dei difetti esterni, elencandoli e ho fatto delle foto per fare le riparazioni…. Ho sentito che ha messo soldi per cibo e materiale e a suo tempo Pt_1 Pt_1
mi disse che non glieli avevano restituiti, non so cosa sia successo dopo.”
Gli unici riscontri relativi all'avvenuta anticipazione da parte dell delle Pt_1 spese per le vivande destinate all'equipaggio sono quelli testè riferite dal
Trattasi di dati appresi soltanto de relato, dalla valenza, quindi, molto limitata. Tuttavia, il complesso degli elementi sopra riportati rivela in termini sufficientemente univoci e precisi che l'imbarcazione non fosse in buone condizioni e che necessitasse di manutenzione e d'alcune riparazioni, circostanza suffragata dalle relative fatture prodotte.
In termini generali la domanda in esame va accolta anche e specialmente in virtù del principio di non contestazione.
La giurisprudenza in materia è del tutto costante nell'affermare (Cass.
31837/2021) che “…l'art. 167, comma 1, del codice di rito, nell'imporre al convenuto
("deve") di prendere posizione nella comparsa di risposta "sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda", da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (c.d. "fatti primari"), rende la non contestazione di un fatto costitutivo
"un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti"; rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, "in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto... e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso" (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761 del 2002, cit.).
Il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, postula ovviamente che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi
- rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr. Cass., n. 17966 del 22016;
Cass. n. 21460 del 2019) esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (in questo senso, cfr. Cass. n. 26908 del 2020, cit.). Il convenuto, dunque, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115, dello stesso codice, a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica (in questo senso, cfr. Cass. n. 19896 del 2015; Cass. n. 26908 del
2020).
Ebbene, l'affermazione della resistente “le spese, assolutamente generiche, di cui è chiesto il rimborso non sono state mai autorizzate dagli armatori e tantomeno appaiano eseguite nel loro interesse e o riconducibili ad esigenze dello yacht” è inidonea allo scopo poiché estremamente laconica e quasi del tutto generica.
Inoltre, la pertinenza per gli esborsi sostenuti dal ricorrente per la conservazione/manutenzione/riparazione dell'imbarcazione risulta comunque adeguatamente dimostrata.
Sussistono poi solidi dati indiziari per ritenere che non avesse CP_1
corrisposto gli stipendi agli altri componenti dell'equipaggio, visto la società si disinteressò per mesi delle condizioni del proprio bene;
ciò rende verosimile che le consistenti spese “alimentari” rispondessero non solo alle esigenze del comandante (rimasto senza stipendio) ma anche quelle di tuti i dipendenti della convenuta che lavoravano sul m/y CP_1
Dall'accoglimento integrale del ricorso consegue la condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come da notula prodotta, del tutto congrua.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, pronunciandosi sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
Condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di € 14.564,29 a titolo di rimborso per spese anticipate, oltre a interessi legali a far data dalla notifica del ricorso sino al saldo.
Condanna alla rifusione pagamento delle Controparte_1
spese di lite, che complessivamente si liquidano in € 1822,00 per la fase di studio, € 770,00 per la fase introduttiva, € 1772,00 per la fase di trattazione e istruttoria € 1617,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 30/9/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli