Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/02/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01650/2025REG.PROV.COLL.
N. 00298/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2023, proposto dal signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fortunato Francesco Mirigliani e Giuseppe Palermo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti l’avvocato Fortunato Francesco Mirigliani ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor-OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso per ottenere l’annullamento del Decreto del Ministero dell’Interno n. 2022/18 del 19 giugno 2018, con il quale veniva respinta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica post infartuale già trattata con intervento di rivascolarizzazione miocardica, coronopatia bivasale con persistenza di stenosi coronariche non rivascolarizzate, ipercolesterolemia e, per l’effetto, rigettata la domanda di equo indennizzo.
2. L’appellante, sostituto Commissario della Polizia di Stato dichiarato non idoneo al servizio a partire dal 2 ottobre 2015, aveva fatto richiesta del riconoscimento della dipendenza della causa di servizio della patologia riscontrata dalla Commissione Medica Ospedaliera di Messina.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha negato la sussistenza del nesso di causalità in quanto si tratta “ l’infermità ipertensione arteriosa in buon compenso terapeutico non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di forma morbosa a genesi multifattoriale, caratterizzata da alterazione dei meccanismi di controllo neurovegetativi e dei sistemi ormonali che regolano la funzione cardiovascolare e l’equilibrio idro-salino, non suscettibile di influenza da parte dei generici disagi indicati, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante. Quanto sopra, dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del
servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti; l’infermità cardiopatia ischemica post infartuale già trattata con intervento di rivascolarizzazione miocardica, coronopatia bivasale con persistenza di stenosi coronariche non rivascolarizzate. Ipercolesterolemia. Non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di patologia riconducibile a insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o subocclusione del lume-vasale per fatti ateromatosi dell’intima della parete arteriosa. Poiché l’ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale, la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di surmenage psico-fisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso sottolineando come sulle patologie a base endogena l’incidenza del servizio può essere affermata solamente se nel servizio prestato sono individuabili episodi, condizioni ed eventi che, per il loro carattere eccezionale e tenuto conto della eziopatogenesi del singolo caso, possono assurgere al ruolo di concause, in senso medico-legale. Non essendo stata fornita la prova che nel corso del servizio prestato vi fossero state situazioni di carattere eccezionale che possano essere considerate concausa per la loro natura di eventi stressanti, il giudizio del Comitato sembrava aver affrontato esaurientemente l’analisi del nesso causale tra le patologie riscontrate ed il servizio svolto.
In conclusione la semplice descrizione dei compiti svolti, sia pure impegnativi, e l’indicazione dei disagi sopportati durante il normale espletamento del servizio non possono portare a concludere che straordinari fattori di rischio abbiano certamente inciso sul suo stato di salute.
4. L’appello è affidato ad un unico motivo che sottolinea come siano state sottovalutate le stressanti condizioni in cui si è svolto il servizio dell’appellante in lunghe fasi della sua carriera che si è caratterizzata per un impegno straordinario rispetto alle ordinarie mansioni tipiche dell’impiego; in particolare l’appellante è stato in servizio presso la squadra mobile di Genova, divisione Narcotici, in qualità di Agente sotto copertura con la D.E.A. americana, effettuando servizi sotto copertura per conto del Servizio Centrale Operativo.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
L’appellante presenta un’unica censura relativa all’insufficiente valutazione delle mansioni svolte durante tutto l’arco del servizio prestato che sarebbero caratterizzate da eventi stressanti derivanti dall’eccessiva onerosità delle stesse.
Dall’esame del suo stato di servizio si ricava che le mansioni di agente infiltrato in operazioni antidroga fu svolto tra il 1991 ed il 1995 successivamente ha svolto gli ordinari compiti richiesti ad un appartenente alla Polizia di Stato.
L’aspetto più oneroso e delicato del servizio prestato si è concluso vent’anni prima dell’insorgere della malattia da valutare sul piano del nesso causale ed il Comitato ha escluso una sua influenza sulla patologia insorta a distanza di molti anni.
Si tratta di una valutazione che non presenta quei caratteri di palese irrazionalità o di contrarietà agli elementi di fatto presenti in atto che soli possono consentire al giudice amministrativo di annullare l’atto per eccesso di potere.
Si rammenta in proposito che per consolidata giurisprudenza ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio vanno " allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.(...) nei casi di accertamento della causa di servizio il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato "non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l'attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l'ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità".
In sostanza, un'attività di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell'evento, ove non emerga quel surplus di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell'evento morboso (T.A.R. Sicilia, n. 2177/2019)" (T.A.R. FVG, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 18; in termini Cons. Stato n. 1341/2024 cit.; Cons. Stato, sez. II, 30 agosto 2023, n. 8073; Cons. Stato, sez. II, 5 settembre 2023, n. 8169; T.A.R. Piemonte sez. III, 22 gennaio 2024, n. 52). Non sembra che detti compiti, sia pure stressanti e comunque svolti per un tempo contenuto possano assumere la caratteristica della straordinarietà.
E peraltro, tali considerazioni vanno rapportate alla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui:- " il giudizio del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica, in linea generale sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali (sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889; sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959; sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5818; sez. IV, 26 luglio 2016, n. 3383; sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 493; sez. IV, 29 maggio 2018, n. 3186; sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7336)" (cfr. ex multisCons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2019 n. 8226; in termini, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1301);- "il sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; di conseguenza al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di verifica delle cause di servizio" (Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2012, n. 4049; in termini Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2093; Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959; id., 6 maggio 2010, n. 2619).
6.1. Più in generale, è stato affermato che "nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, anche ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2012, n. 404; id., 9 marzo 2010, n. 3827) e che deve escludersi che il parere del Comitato sia di per sé contestabile "alla luce di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte" (in questo senso Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2018, n. 5477 e Cons. stato n. 1301/2024 cit.): nel caso in esame sarebbe arduo rivenire elementi di abnormità o irragionevolezza nell’azione amministrativa.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l 'appellante al pagamento delle spese della presente fase al Ministero dell’Interno che liquida in € 3.000 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.