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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 9072/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./ est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9072 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(c.f.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.05.1967 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avvocato Claudio
Caruso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in NO (Na) alla
Via Marzano n.33;
RICORRENTE
E
(c.f.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
09.02.1964 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Oreste
Cardillo e Nicola Cortese ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Napoli alla Via Santa Lucia n. 29;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da atti.
Il Pubblico Ministero, in data 29.07.2024, ha apposto il suo visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 18.10.2023 la ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio in NO (NA) il 18.08.1986 con il resistente e che dalla loro unione è nato un figlio, (nato a [...] il [...]) maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, deduceva che la relazione di coppia sin dall'inizio veniva logorata da scontri continui dovuti ad incomprensioni caratteriali tali da rendere intollerabile la convivenza sotto lo stesso tetto e che il resistente aveva lasciato la dimora coniugale nel marzo 2022.
Alla luce di tutto quanto esposto la ricorrente chiedeva dunque all'adito Tribunale di: “nelle more del presente giudizio autorizzare i coniugi a vivere separatamente.
Nel merito: Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
del matrimonio contratto in NO (Na) in data 18.08.1986 e Controparte_1 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
NO (Na) al n. 133, parte II, serie A, anno 1986; Con richiesta di fare ordine a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di NO di trascrivere al margine dell'atto di matrimonio
l'emananda sentenza, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
Porre a carico del sig. , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 della moglie, , un assegno mensile di € 400,00, o quella somma Parte_1 maggiore o minore laddove ritenuta maggiormente rispondente alle esigenze della resistente, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, non avendo essa un reddito proprio e fintanto che la stessa non trovi un'adeguata occupazione lavorativa. Ordinare al resistente CP_1
di produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre
[...] periodi d'imposta. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile, necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia”.
In data 20.05.2024 si costituiva il resistente che, pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava in fatto e in diritto quanto affermato dalla ricorrente.
In primo luogo evidenziava che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, dall'unione coniugale erano nati quattro figli, di cui uno deceduto e gli altri tre tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che il rapporto coniugale, incrinato da tempo, era definitivamente cessato quando, a seguito dell'ennesima litigata, nell'anno 2021 circa, la ricorrente aveva allontanato il coniuge della casa coniugale.
2 In merito alla richiesta avanzata dalla ricorrente di corresponsione di assegno per il suo mantenimento, il resistente rappresentava che non vi erano le condizioni per il suo accoglimento in quanto la aveva sempre contribuito alla gestione Pt_1 familiare con lavori saltuari e con rendite personali e che anche allo stato svolgeva attività lavorativa come badante e autista privato, con guadagno di circa 800,00 euro mensili, a cui doveva aggiungersi una rendita mensile pari ad € 300,00 corrisposta alla ricorrente dai fratelli del padre defunto a titolo di quota ereditaria dovuta a seguito di vendita di immobile di proprietà della famiglia paterna. Inoltre, in merito alle proprie condizioni economiche dichiarava di essere disoccupato e di percepire l'indennità Naspi, pari a circa € 750,00 mensili.
Alla luce di quanto esposto il resistente chiedeva all'autorità giudiziaria di: “in via principale, non ci si oppone alla richiesta di separazione personale dei coniugi come richiesto dalla sig.ra 2) in via subordinata, rigettare la richiesta di Pt_1 assegno di mantenimento per la sig.ra non avendo il sig. Parte_1 CP_1
la possibilità economica di corrispondere alcunché alla stessa;
3) con
[...] vittoria di spese, diritti ed onorari in favore degli avv.ti costituiti quali antistatari.”
All'udienza del 21.06.2024, all'esito dell'audizione delle parti, il Giudice delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione nonché proposta conciliativa, si riservava.
In data 21.07.2024 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza precedente, ritenute inammissibili le richieste istruttorie formulate dalle parti, nulla disponeva in via provvisoria ed urgente per il mantenimento della ricorrente, non risultando provata alcuna disparità reddituale tra i coniugi;
dunque, fissava l'udienza ex art
473bis 28 c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini di rito.
All'udienza del 04.02.2025 i procuratori delle parti si riportavano ai propri atti e chiedevano assegnarsi la causa a sentenza;
il Giudice riservava la causa in decisione.
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
3 l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ne consegue che va pronunciata la separazione tra i coniugi, ai sensi dell'art. 151 comma 1, c.c.
Sulla domanda di corresponsione di assegno di mantenimento avanzata da
. Parte_1
Riguardo alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente va osservato che, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n. 3490/1998; Cass. n. 7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi, in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Ai fini poi della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, il giudice deve determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine
4 economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti, e la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 17199/2013; Cass. n. 605/2017).
Nel caso in esame, occorre tener presenti le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 21.06.2024 laddove la ricorrente ha dichiarato: “io vivo in casa in affitto con canone di 350,00 euro al mese e fino a quando stavamo insieme pagava lui tutte le spese;
adesso mi aiuta mio figlio e da gennaio / febbraio 2024 vado a dormire presso una coppia di anziani che mi danno 400,00 euro al mese” ed il resistente ha dichiarato: “ pago 400,00 euro di affitto;
io sono stato licenziato nel 2021 dalla
Servizi Associati e da allora prendo la Naspi, all'attualità di 700-650,00 euro al mese;
la prenderò sino a novembre 2024; sono stato licenziato perché sono stato dichiarato totalmente inabile al lavoro;
all'attualità non svolgo alcun lavoro ed io e la mia compagna viviamo con l'importo della mia Naspi”.
Invero, dalle dichiarazioni rese in udienza è emerso che la ricorrente possiede capacità lavorativa e che non sussiste alcuna evidente disparità reddituale tra le parti in causa.
Da quanto detto discende dunque che non sussistono i presupposti per la previsione dell'obbligo in capo al resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno per il suo mantenimento e che pertanto la domanda avanzata va rigettata.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi ( nata a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato a [...] il [...]) ;
[...]
b) Rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente di corresponsione da parte del resistente di assegno per il suo mantenimento;
5 c) Compensa le spese di lite;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.133 Parte II S. A Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986);
e) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Cosi deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio del 1.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./ est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9072 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(c.f.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.05.1967 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avvocato Claudio
Caruso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in NO (Na) alla
Via Marzano n.33;
RICORRENTE
E
(c.f.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
09.02.1964 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Oreste
Cardillo e Nicola Cortese ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Napoli alla Via Santa Lucia n. 29;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da atti.
Il Pubblico Ministero, in data 29.07.2024, ha apposto il suo visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 18.10.2023 la ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio in NO (NA) il 18.08.1986 con il resistente e che dalla loro unione è nato un figlio, (nato a [...] il [...]) maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, deduceva che la relazione di coppia sin dall'inizio veniva logorata da scontri continui dovuti ad incomprensioni caratteriali tali da rendere intollerabile la convivenza sotto lo stesso tetto e che il resistente aveva lasciato la dimora coniugale nel marzo 2022.
Alla luce di tutto quanto esposto la ricorrente chiedeva dunque all'adito Tribunale di: “nelle more del presente giudizio autorizzare i coniugi a vivere separatamente.
Nel merito: Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
del matrimonio contratto in NO (Na) in data 18.08.1986 e Controparte_1 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
NO (Na) al n. 133, parte II, serie A, anno 1986; Con richiesta di fare ordine a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di NO di trascrivere al margine dell'atto di matrimonio
l'emananda sentenza, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
Porre a carico del sig. , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 della moglie, , un assegno mensile di € 400,00, o quella somma Parte_1 maggiore o minore laddove ritenuta maggiormente rispondente alle esigenze della resistente, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, non avendo essa un reddito proprio e fintanto che la stessa non trovi un'adeguata occupazione lavorativa. Ordinare al resistente CP_1
di produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre
[...] periodi d'imposta. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile, necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia”.
In data 20.05.2024 si costituiva il resistente che, pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava in fatto e in diritto quanto affermato dalla ricorrente.
In primo luogo evidenziava che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, dall'unione coniugale erano nati quattro figli, di cui uno deceduto e gli altri tre tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che il rapporto coniugale, incrinato da tempo, era definitivamente cessato quando, a seguito dell'ennesima litigata, nell'anno 2021 circa, la ricorrente aveva allontanato il coniuge della casa coniugale.
2 In merito alla richiesta avanzata dalla ricorrente di corresponsione di assegno per il suo mantenimento, il resistente rappresentava che non vi erano le condizioni per il suo accoglimento in quanto la aveva sempre contribuito alla gestione Pt_1 familiare con lavori saltuari e con rendite personali e che anche allo stato svolgeva attività lavorativa come badante e autista privato, con guadagno di circa 800,00 euro mensili, a cui doveva aggiungersi una rendita mensile pari ad € 300,00 corrisposta alla ricorrente dai fratelli del padre defunto a titolo di quota ereditaria dovuta a seguito di vendita di immobile di proprietà della famiglia paterna. Inoltre, in merito alle proprie condizioni economiche dichiarava di essere disoccupato e di percepire l'indennità Naspi, pari a circa € 750,00 mensili.
Alla luce di quanto esposto il resistente chiedeva all'autorità giudiziaria di: “in via principale, non ci si oppone alla richiesta di separazione personale dei coniugi come richiesto dalla sig.ra 2) in via subordinata, rigettare la richiesta di Pt_1 assegno di mantenimento per la sig.ra non avendo il sig. Parte_1 CP_1
la possibilità economica di corrispondere alcunché alla stessa;
3) con
[...] vittoria di spese, diritti ed onorari in favore degli avv.ti costituiti quali antistatari.”
All'udienza del 21.06.2024, all'esito dell'audizione delle parti, il Giudice delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione nonché proposta conciliativa, si riservava.
In data 21.07.2024 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza precedente, ritenute inammissibili le richieste istruttorie formulate dalle parti, nulla disponeva in via provvisoria ed urgente per il mantenimento della ricorrente, non risultando provata alcuna disparità reddituale tra i coniugi;
dunque, fissava l'udienza ex art
473bis 28 c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini di rito.
All'udienza del 04.02.2025 i procuratori delle parti si riportavano ai propri atti e chiedevano assegnarsi la causa a sentenza;
il Giudice riservava la causa in decisione.
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
3 l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ne consegue che va pronunciata la separazione tra i coniugi, ai sensi dell'art. 151 comma 1, c.c.
Sulla domanda di corresponsione di assegno di mantenimento avanzata da
. Parte_1
Riguardo alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente va osservato che, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n. 3490/1998; Cass. n. 7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi, in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Ai fini poi della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, il giudice deve determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine
4 economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti, e la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 17199/2013; Cass. n. 605/2017).
Nel caso in esame, occorre tener presenti le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 21.06.2024 laddove la ricorrente ha dichiarato: “io vivo in casa in affitto con canone di 350,00 euro al mese e fino a quando stavamo insieme pagava lui tutte le spese;
adesso mi aiuta mio figlio e da gennaio / febbraio 2024 vado a dormire presso una coppia di anziani che mi danno 400,00 euro al mese” ed il resistente ha dichiarato: “ pago 400,00 euro di affitto;
io sono stato licenziato nel 2021 dalla
Servizi Associati e da allora prendo la Naspi, all'attualità di 700-650,00 euro al mese;
la prenderò sino a novembre 2024; sono stato licenziato perché sono stato dichiarato totalmente inabile al lavoro;
all'attualità non svolgo alcun lavoro ed io e la mia compagna viviamo con l'importo della mia Naspi”.
Invero, dalle dichiarazioni rese in udienza è emerso che la ricorrente possiede capacità lavorativa e che non sussiste alcuna evidente disparità reddituale tra le parti in causa.
Da quanto detto discende dunque che non sussistono i presupposti per la previsione dell'obbligo in capo al resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno per il suo mantenimento e che pertanto la domanda avanzata va rigettata.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi ( nata a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato a [...] il [...]) ;
[...]
b) Rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente di corresponsione da parte del resistente di assegno per il suo mantenimento;
5 c) Compensa le spese di lite;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.133 Parte II S. A Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986);
e) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Cosi deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio del 1.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
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