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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/06/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1836/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratico, nella persona del Giudice dott.ssa Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al R.G. n. 1836/2024 promosso da:
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. dall'Avv. Antonella Podavitte, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa a Urago d'Oglio (BS), in Via
Umberto I n. 17;
- appellante - contro
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
- appellata contumace-
e anche contro
(c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Camerin, giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Godega di Sant'Urbano (TV), in Via Ugo Costella 2/E - appellata - in punto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Conegliano n. 48/2023 nelle parti corrette ex art. 288 c.p.c. con l'ordinanza, anch'essa da intendersi impugnata, del 16.03.2024.
Per l'appellante:
In totale riforma dell'ordinanza di correzione di errore materiale rigettare l'istanza di correzione ex adverso formulata, confermando la sentenza come originariamente emessa e, in punto di condanna alle spese di lite nella misura di € 1.000,00 oltre 15% spese generali IVA e CPA, riformarsi la medesima applicando lo scaglione di valore ricompreso nella fascia da
€ 0,001 ad € 1.100,00. Spese di lite ed onorari, se dovuti nonostante la natura del procedimento, integralmente rifusi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Per l'appellata: in via principale
- rigettarsi l'appello e le domande avversarie tutte in quanto inammissibili e comunque infondati per i motivi esposti in narrativi e per l'effetto confermare la sentenza n. 48/2023 del Giudice di Pace di Conegliano del 30/05/2023, come corretta con ordinanza ex art. 288 c.p.c. del 16/03/2024.
In ogni caso: spese di lite interamente rifuse.
* * *
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 48/2023 depositata il 30/05/2025 pronunciata a definizione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 828/2021 promosso dal sig. nei confronti Parte_1
della soc. il Giudice di Pace di Conegliano respingeva l'opposizione e per l'effetto Controparte_1
confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'attore opponente al pagamento delle spese di lite che liquidava in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Con istanza depositata in data 01.06.2023, il sig. lamentando l'applicazione dell'errato Parte_1
scaglione, chiedeva al pronunciante di correggere ex art. 288 c.p.c. l'importo delle spese di lite poste a carico dell'opponente indicandolo nella misura di euro 346,00, anziché nella misura di 1000,00. Nel costituirsi le controparti si opponevano alla correzione dell'errore materiale, in quanto inammissibile e comunque infondata, e formulavano in via incidentale istanza di correzione di errore materiale chiedendo di indicare espressamente nel dispositivo quale beneficiaria del capo di condanna alle spese di lite, la cessionaria del credito, terza intervenuta Controparte_2
Con ordinanza del 16/03/2024 il Giudice adito, dato atto che il valore dichiarato dalla ricorrente in via monitoria era di € 1.033,00 e nulla rilevando l'importo minore in linea capitale ritenuto nel d.i. opposto, escludeva l'errore materiale sul punto, mentre ritenuta fondata l'istanza presentata in via incidentale della terza intervenuta, disponeva la correzione della sentenza n. 48/23, aggiungendovi nel dispositivo, dopo la parola “pagamento”, la frase “a favore della cessionaria del credito, terza intervenuta CP_2
”; nulla per spese.
[...]
Avverso l' ordinanza di correzione, nonché avverso la sentenza corretta, il sig. proponeva Parte_1
appello ai sensi dell'art. 288 c.p.c. per i seguenti motivi:
1) violazione dei limiti di correzione della sentenza nel procedimento di errore materiale;
2) nullità dell'ordinanza di correzione errore materiale per error in procedendo e per mancata sottoscrizione del giudice;
3) in merito al valore della controversia e alla liquidazione delle spese di lite.
Concludeva l'appellante chiedendo il rigetto dell'istanza di correzione ex adverso formulata, la conferma della sentenza come originariamente emessa e, in punto di condanna alle spese di lite nella misura di €
1.000,00 oltre 15% spese generali IVA e CPA, riformarsi la medesima applicando lo scaglione di valore ricompreso nella fascia da € 0,001 ad € 1.100,00. Spese di lite ed onorari, se dovuti nonostante la natura del procedimento, integralmente rifusi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Nel costituirsi, resisteva l'appello, eccependone la tardività e, per l'effetto, Controparte_2
l'inammissibilità opponendosi, in ogni caso, alle domande avversarie che riteneva inammissibili e comunque infondate, e chiedendo rigettarsi l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 48/2023 del Giudice di Pace di Conegliano del 30/05/2023, come corretta con ordinanza ex art. 288 c.p.c. del
16/03/2024. La convenuta rimaneva, invece, contumace. Controparte_1
All'udienza del 19/09/2024, il Giudice, dato atto della regolarità della notifica a e della Controparte_1
mancata costituzione della parte stessa, ne dichiarava la contumacia. Nel riportarsi ai propri atti, le parti insistevano nelle istanze ivi formulate su cui in Giudice si riservava.
* * *
Nel rispetto dell'ordine logico delle questioni deve essere esaminata anzitutto e con valore assorbente l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività.
L'eccezione è fondata.
In base all'art. 327 c.p.c. l'appello non è proponibile qualora siano decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 30/05/2023, mentre l'appello è stato proposto tramite atto di citazione notificato il 17/04/2024, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, scaduto il 30/12/2023.
L'impugnazione è stata proposta dopo la pubblicazione, in data 16/03/2024, dell'ordinanza con la quale, in accoglimento del ricorso ex art. 288 c.p.c. presentato da il Giudice di Pace di Parte_1
Conegliano ha disposto la correzione della sentenza n. 48/2023, aggiungendo nel dispositivo, dopo la parola “pagamento”, la frase “a favore della cessionaria del credito, terza intervenuta CP_2
”
[...]
Il termine per l'impugnazione ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza solo se l'errore corretto sia tale da ingenerare "un qualche obiettivo dubbio sul contenuto effettivo della decisione" interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato (Cass. civ. ord. n. 6764/2020; Cass. civ. n. 8863/2018;
Cass. civ. n. 6969/2006) o se con essa siano svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori materiali, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 10/04/2018, n. 8863, cfr. Cass.
n. 6969 del 2006; Cass. n. 22185 del 2014), ma va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario decorrente dalla pubblicazione della sentenza e non dall'ordinanza di correzione.
Nel caso di specie, la correzione apportata dal giudice adito non ha comportato alcuna violazione del giudicato, nè ha fatto insorgere dubbi sul contenuto effettivo della decisione, essendosi limitato il pronunciante a precisare che il pagamento, comunque dovuto dal doveva essere effettuato Parte_1
direttamente nei confronti di soggetto comunque parte del giudizio di merito Controparte_2
definito con la sentenza corretta.
Priva di pregio si rivela l'argomentazione di parte appellante che ravvede nella correzione della sentenza una modifica della statuizione della stessa laddove il Giudice di Pace ha modificato il dispositivo della sentenza di modo che le spese di lite liquidate in sentenza a favore dell'opposta fossero in realtà CP_1
liquidate in favore dell'intervenuta Controparte_2
Entrambe le società, infatti, erano parti del procedimento di merito e la precisazione, oggetto di correzione, non è idonea a determinare alcun dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, né il procedimento correttivo risulta aver svelato "errores in iudicando" o "in procedendo" (neppure allegati), sicchè il dies a quo per l'impugnazione della sentenza va individuato nella data della relativa pubblicazione, e non nella data di deposito dell'ordinanza di correzione.
Non solo, l'art. 288, IV co, c.p.c., prescrive che “Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione”: entro il termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, pertanto, le sentenze possono essere impugnate solo relativamente alle parti corrette.
Nel caso de quo, l'ordinanza impugnata non decide sul punto spese di lite e nemmeno la sentenza è stata corretta sul punto condanna spese di lite: il giudice di Pace, infatti, rigettando l'istanza del ricorrente di correzione sul punto spese e accogliendo l'istanza formulata in via incidentale dalle convenute, ha corretto la sentenza limitandosi a precisare a quale soggetto doveva essere fatto il pagamento L'appello è, pertanto, inammissibile in quanto tardivo, essendo stato proposto dopo il decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, e non può essere esaminato nel merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria.
Sussistono, altresì, i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30.5.02, n. 115, come novellato a seguito dell'entrata in vigore della legge 228/2012 per il pagamento del dosspio del contributo unificato da parte dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
- Dichiara l'inammissibilità dell'appello.
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellata in persona del Parte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, le spese del presente grado, che liquida in euro 262,00 per compensi, oltre iva c.p.a. e rimborso forfetario (nella misura del 15% del compenso).
Dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 per il pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato a carico dell'appellante Parte_1
Treviso, 30 maggio 2025
Il Giudice
Marina Righi