Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott. Beatrice Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2119 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del dott. Parte_1 Parte_2
in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio ,
[...] CP_1
a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio
[...]
repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Controparte_2
22/06/2023, rilasciata da , con sede Parte_1
in alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 (codice fiscale/partita CP_2
IVA n. ) che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto P.IVA_1
legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1
dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , tra cui , Controparte_3 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Polizzi (pec
[...]
ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Pa- Email_1
lermo Via Houel 4 giusta procura in atti;
– attore opponente–
CONTRO
Tribunale di Agrigento
di Montechiaro (AG) e ivi residente nella via Botticelli n. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. John Gai Antonio Li Causi del Foro di Marsala, (indirizzo posta elettronica certificata: con studio a Campobello Email_2
di Mazara (Tp), nella via San Giovanni Bosco n. 23, giusta procura in atti;
– convenuto opposto –
E NEI CONFRONTI DI
(C.F.: Controparte_6
), in persona del Direttore provinciale pro tempore, rappre- P.IVA_2
sentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, (cod.
fisc. PEC: , presso i cui P.IVA_3 Email_3
uffici, siti in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, domicilia ex lege;
– terzo chiamato –
E
Controparte_7
[...
C.F.: in persona del suo rappresentante legale pro P.IVA_4
tempore, con sede legale a Latina nel viale Pier Luigi Nervi n. 270, pec t nella qualità terzo pignorato;
Email_4
convenuto contumace
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobi-
liare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al rg.es. n. 552/2023 del Tribunale di Agrigento,
ha proposto opposizione all'esecuzione ex art 615 comma 2 CP_5
cpc avverso il pignoramento esattoriale di cui all'art. 72 bis dpr 602/1973
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile intrapreso da nei propri confronti per l'importo di € 79.232,51, Pt_1
comprensivo di interessi di mora e degli oneri di riscossione, notificato in data 8.6.2023 fondato su n. tre cartelle esattoriali (rectius, due cartelle esattoriali e un avviso di addebito) n. 291 2022 0020056144/000, notifi-
cata il 27.01.2023, avverso la quale pendeva ricorso avanti la Corte di
Giustizia tributaria di Agrigento iscritto al n. 1263/2023 R.G.R. per difet-
to di motivazione insufficiente e/o apparente, per totale insussistenza del-
la pretesa;
n. 291 2022 0025553252/000, notificata il 12/12/2022 e l'avviso di addebito numero 591 2022 0001915673/000, notificato il
31/12/2022, per le quali il ricorrente dichiarava rispettivamente di avere presentato “rottamazione”, cioè a dire istanza di definizione agevolata ai sensi dell'ultima legge 197/2022 e di avere provveduto al pagamento.
In seno al predetto giudizio sono state convenute Parte_1
e
[...] Controparte_8
, C.F.: , in persona del suo rappresentante
[...] P.IVA_4
legale pro tempore nella sua qualità di terzo pignorato;
non citato l'Ente
impositore, (direzione provinciale di ). Parte_1 CP_6
Con provvedimento del 6.7.2023 emesso inaudita altera parte, il Giu-
dice dell'esecuzione – ritenuta la propria competenza e sussistenti i requi-
siti del fumus boni iuris e del periculum in mora dedotti – ha accolto l'istanza cautelare del e assegnato termine per l'introduzione del CP_5
giudizio di merito.
Con atto di citazione in riassunzione – all'esito del provvedimento di sospensione dell'esecuzione - ha introdotto il giudizio di merito, ci- Pt_1
tando altresì l , Controparte_6
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile avendo la prima censura svolta dall'opponente ad oggetto l'operato dell'Ente impositore.
Ha dedotto: 1) la carenza di giurisdizione del giudice adito e un conflit-
to di giurisdizione innescato dal ricorrente con riguardo al primo motivo di impugnazione e alla cartella n. 291 2022 0020056144/000, notificata il 27.01.2023 avente ad oggetto crediti di natura tributaria;
2)
l'insussistenza di una domanda di rottamazione con riferimento alla car-
tella esattoriale numero 291 2022 0025553252/000, notificata il
12/12/2022; 3) l'effettivo avvenuto pagamento dell'avviso di addebito n.
591 2022 0001915673/000, notificato il 31/12/2022.
Ha chiesto, dunque, di revocare la sospensiva concessa in via interina-
le, “con riguardo alla cartella esattoriale numero 291 2022
0020056144/000, notificata il 27.01.2023, contrassegnata dal ricorrente
con 1) dichiarare il difetto di giurisdizione del motivo ad essa inerente, in
subordine dare atto della chiamata del terzo ente impositore Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore nel merito riget-
[...]
tare con qualsiasi statuizione le domande avverse;
2) con riguardo alla car-
tella esattoriale numero 291 2022 0025553252/000, notificata il
12/12/2022 contrassegnata con 2) preso atto che non risulta depositata in
giudizio alcuna istanza di definizione agevolata relativa al suddetto carico
rigettare con qualsiasi statuizione le domande avverse;
3) con riguardo
all'avviso di addebito numero 591 2022 0001915673/000, notificato il
31/12/2022 contrassegnato con 3) dare atto della cessazione della mate-
ria del contendere, avendo l' a sua volta preso atto Controparte_9
del pagamento;
conseguentemente condannare il ricorrente -o nella non te-
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile muta ipotesi in cui risulti responsabile il terzo chiamato quest'ultimo- al ri-
storo delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore”.
Con comparsa del 30.10.2023 si è costituito aderendo CP_5
all'eccepita eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice tribu-
tario con riferimento alla cartella di pagamento n. 291 2022
0020056144/00 e specificando, al contempo, di avere ottenuto in sede tributaria la sospensione degli effetti dell'atto. Si è opposto all'estensione della lite all' di , ritenendola inammissibile, Parte_1 CP_6
poiché avvenuta tardivamente solo nella fase di merito del giudizio di op-
posizione e contestandone, altresì, i presupposti in assenza di un litiscon-
sorzio necessario fra l'ente creditore e quello della riscossione, versandosi di contro, in una ipotesi di litisconsorzio facoltativo successivo. Da ulti-
mo, ha eccepito l'avvenuta estinzione del debito risultante dalla cartella esattoriale n. 291 2022 0025553252/000, notificata il 12/12/2022 e dall'Ava n. 591 2022 0001915673/000, notificato il 31/12/2022, giuste quietanze di pagamento in atti.
Con provvedimento dell'8.11.2023 è stata dichiarata la contumacia dell di e del terzo Controparte_6 CP_6
pignorato DCSII CED – DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORM. E IN-
NOVAZIONE.
Con comparsa del 9.11.2023 si è costituita tardivamente in giudizio l aderendo, in Controparte_6
via preliminare, al dedotto difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla cartella di pagamento 29120220020056144, in favore del Giudice tributario;
nel merito ha spiegato le difese indicate in atto.
Tribunale di Agrigento
- 5 - Sezione Civile Con riferimento all'asserita “rottamazione” della cartella 291 2022
0025553252/000 si è associata ai rilievi svolti in atto di citazione da
Ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di “dichiarare il Pt_1
proprio difetto di giurisdizione, nei termini indicati nella presente memoria
di costituzione;
in subordine, dichiarare comunque infondata la proposta
opposizione nel merito”, con vittoria di spese.
La causa, istruita in via meramente documentale, all'udienza del
29.1.2025 sulle conclusioni scritte delle parti è stata rimessa in decisione ex art 189 cpc.
Con comparse conclusionali depositate rispettivamente in data
28.11.2024 per l' e in data 29.11.2024 Controparte_10
per le parti hanno depositato copia della sentenza n. 1329 CP_5
del 2024 resa dal Giudice tributario in data 23/05/2024 e depositata il
04/06/2024, a seguito dell'accordo conciliativo n. 500003/2024 intercor-
so tra le parti con cui è stata dichiarata l'estinzione del giudizio per cessa-
ta materia del contendere.
*
Preliminarmente si osserva che nessun provvedimento avrebbe potuto essere adottato nella presente sede di merito in ordine alla revoca della sospensiva concessa con provvedimento del 6.7.2023 dal Giudice
dell'Esecuzione in seno al procedimento r.g. es. n. 1263/2023 R.G.R., es-
sendosi il relativo potere consumato nella fase cautelare, avverso la cui efficacia avrebbe dovuto azionarsi il diverso rimedio del reclamo ex art. 669 terdecies cpc.
*
Tribunale di Agrigento
- 6 - Sezione Civile Ciò posto, il fondato difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore delle Commissioni Tributarie per i crediti di cui alla cartella n.
esattoriale numero 291 2022 0020056144/000, notificata il 27.01.2023
(Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 30666 depositata il 18
ottobre 2022) - come peraltro concordemente sottolineato da tutte le parti dell'odierno giudizio – cede il passo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito del deposito della sentenza n. 1329 del
2024 resa in ordine alla stessa dal Giudice tributario in data 23/05/2024
e depositata il 04/06/2024 (doc. allegata alle note del 28/29.11.2024).
*
Stessa sorte spetta all'avviso di addebito numero 591 2022
0001915673/000, notificato il 31/12/2022 per il quale l' CP_11
ha preso atto dell'avvenuto pagamento (doc. 12 e 13 allegati al-
[...]
la comparsa di costituzione e risposta di e per la cartella CP_5
esattoriale numero 291 2022 0025553252/000, notificata il 12/12/2022
pagata giusta bonifico di pagamento per l'importo di euro € 4.018,36 in data 16.8.2023 (alleg. alla comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, va dichiarata la cessazione integrale della materia del con-
tendere.
*
Le spese del giudizio, in considerazione della declaratoria di cessazio-
ne della materia del contendere seguono il criterio della soccombenza vir-
tuale.
Si ritiene equo compensarle integralmente nel rapporto tra l'attore e stante la soc- Parte_1 CP_5
Tribunale di Agrigento
- 7 - Sezione Civile combenza reciproca delle parti e, in particolare, alla luce delle ragioni e del contenuto dell'accordo conciliativo del 14.3.2024 (dichiarazione inte-
grativa tempestiva presentata dal contribuente in data 18.10.2021) che ha portato allo sgravio della cartella n. 291 2022 0020056144/000 da parte dell'Ente impositore, in cui peraltro le parti hanno raggiunto l'accordo pure sulle spese di lite dichiarandosi disposte a compensarle e,
di contro, il pagamento dell'avviso di addebito (pagamento del 27.7.2023)
e della cartella n. 291 2022 0025553252/000, (pagata il 16.8.2023) avve-
nuto solo in data successiva alla notifica dell'atto di pignoramento.
Spese compensate altresì nei confronti del terzo chiamato Agenzia del-
le Entrate - Direzione provinciale di Agrigento ente impositore, la cui chiamata è stata resa necessaria in via esclusiva dall'omessa instaurazio-
ne del contraddittorio da parte del Giudice dell'esecuzione nella procedu-
ra rg.es. n. 552/2023 nella indefettibile fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nella contumacia del terzo pignorato
CP_7 Controparte_8
definitivamente pronunciando:
- Dichiara la cessazione integrale della materia del contendere;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, in data 31/01/2025.
Il Giudice
dott. Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 8 - Sezione Civile