Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00107/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00306/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2025, proposto dal dott. CC Di AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Di Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Regionale del Molise - Asrem, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Di Nezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Sanitaria Regionale del Molise - Asrem, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Di Nezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della deliberazione del Direttore Generale RE n. 842 del 30/06/2025, avente ad oggetto: " Disposizione assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 5 unità nel profilo professionale di dirigente veterinario - Area C in esito alla procedura di stabilizzazione, indetta ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. B) della Legge n 234 del 30/12/2021 e s.m.i. (Deliberazione del direttore generale n. 1044 del 6/07/2024 di approvazione della graduatoria)", e di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, anche non conosciuto, ivi compresi, se ed in quanto necessari, della Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda n. 1044 del 6/07/2024;
- della deliberazione del Direttore generale n. 1768 del 27/12/2024 avente ad oggetto l'adozione del piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 e dei relativi allegati, in parte qua; nonché della nota RE protocollo 15652 del 6/02/2025 non conosciuta;
- della nota RE protocollo n. 61026 del 19/05/2025, non conosciuta;
tutti nella parte in cui prevedono la copertura dei posti vacanti in organico mediante stabilizzazione senza, quindi, previa conclusione del procedimento concernente l'istanza di trasferimento/mobilità presentata dal ricorrente, e/o senza previo esperimento delle procedure di mobilità dall'esterno;
nonché per l'accertamento e la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio colpevolmente serbato dall'Amministrazione sull'istanza di trasferimento presentata in data 15/5/2025 dal Dott. CC Di AR
e per la conseguente condanna della P.A. resistente a pronunciarsi con provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e dei controinteressati;;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. IO RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato: a) la deliberazione del Direttore Generale RE n. 842 del 30/06/2025, avente ad oggetto: " Disposizione assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 5 unità nel profilo professionale di dirigente veterinario - Area C in esito alla procedura di stabilizzazione, indetta ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. B) della Legge n 234 del 30/12/2021 e s.m.i. (Deliberazione del direttore generale n. 1044 del 6/07/2024 di approvazione della graduatoria)", e ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, anche non conosciuto, ivi compresi, se ed in quanto necessari, della Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda n. 1044 del 6/07/2024; b) la deliberazione del Direttore generale n. 1768 del 27/12/2024 avente ad oggetto l'adozione del piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 e dei relativi allegati, in parte qua; c) nonché la nota RE protocollo 15652 del 6/02/2025 non conosciuta; d) la nota RE protocollo n. 61026 del 19/05/2025, non conosciuta: l’impugnazione si intende formulata, nei confronti dei suddetti provvedimenti, nella parte in cui prevedono la copertura dei posti vacanti in organico mediante stabilizzazione e senza, quindi, previa conclusione del procedimento concernente l'istanza di trasferimento/mobilità presentata dal ricorrente, e/o senza previo esperimento delle procedure di mobilità dall'esterno;
- con il medesimo ricorso l’interessato ha altresì chiesto al Tribunale l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio colpevolmente serbato dall'Amministrazione sull'istanza di trasferimento da lui presentata in data 15.5.2025, la conseguente condanna della P.A. resistente a pronunciarsi con provvedimento espresso;
Dato atto che, più recentemente:
- all’esito dell’udienza camerale del 22.10.2025 il Tribunale, con l’ordinanza n. 122/2025 ha respinto l’istanza cautelare, articolata nel ricorso, di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati; con la medesima ordinanza il Tribunale ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10.6.2026;
- in vista dell’udienza camerale del 11.3.2026, riservata alla sola trattazione della domanda di accertamento del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione e di conseguente condanna di quest’ultima all’adozione di un provvedimento espresso, la resistente RE ha depositato il “ contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato ” siglato tra quest’ultima e il ricorrente ( cfr. produzione documentale di parte resistente del 26.2.2026);
Rilevato che alla odierna udienza camerale, la parte ricorrente, anche alla luce della sottoscrizione del suddetto contratto di lavoro, ha chiesto al Tribunale dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di accertamento del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione di conseguente condanna di quest’ultima all’adozione di un provvedimento espresso, insistendo tuttavia per la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite;
Ritenuto pertanto che, conformemente alla dichiarazione di parte ricorrente e alla su indicata produzione del contratto di lavoro siglato tra il predetto e l’Amministrazione, debba essere dichiarata, con sentenza non definitiva, cessata la materia del contendere ex art. 34 comma 5 c.p.a. in ordine alla domanda di accertamento del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione e di conseguente condanna di quest’ultima all’adozione di un provvedimento espresso, articolata nel ricorso ed oggetto di trattazione alla odierna udienza camerale, fermo restando che il ricorso avverso gli atti in epigrafe indicati dovrà essere deciso, nel merito, all’udienza pubblica del 10 giugno 2026;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione e di conseguente condanna di quest’ultima all’adozione di un provvedimento espresso.
Rinvia all’udienza pubblica del 10 giugno 2026 per la discussione del merito della causa.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA BE, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
IO RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RO | RA BE |
IL SEGRETARIO