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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/10/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. dr.
AR LE presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 526 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' avv. Luigi Palazzo come da mandato in atti.
APPELLANTE
e
, con sede in (c.f. ), Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elio
GE RO e RG ST come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta, disposta con decreto del 27.9.2021, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 8.3.18 proponeva Parte_2 opposizione avverso il d.i. n.108/18, emesso in relazione alla presunta esposizione debitoria maturata per prestazioni radiologiche effettuate nell'anno 2007 in regime di convenzione dallo studio professionale dell'opposto; eccepiva, preliminarmente, che alcun rapporto di tale natura fosse operativo tra le parti, nell'anno in questione, rimarcando come risultasse attuale solo un rapporto di accreditamento con
l'associazione professionale denominata Studio Radiologico Calabrese, facente capo ai dott.ri e associazione della quale CP_2 Controparte_3 Parte_1 aveva operato il recesso con atto del 2.11.06; rimarcava che i corrispettivi maturati dalla suddetta associazione professionale per il 2007 fossero stati integralmente corrisposti;
inferiva che l'assenza di qualsivoglia vincolo negoziale tra le parti rendesse palese l'infondatezza della pretesa vantata in sede monitoria, precisando che gli accordi interni intervenuti tra i membri dell'associazione risultassero irrilevanti nei propri confronti;
deduceva che non vi fosse prova dell'avvenuta erogazione delle prestazioni indicate nelle fatture versate in atti e dell'avvenuta trasmissione delle medesime il proprio favore.
Il convenuto, costituendosi, evidenziava di essere l'originario titolare della convenzione rilasciata con D.M. del 26.4.91 e successiva autorizzazione sanitaria n. 12/03; assumeva che, dopo la costituzione dell'associazione professionale, cui la convenzione era stata intestata, la struttura accreditata avesse trasferito la propria sede in
LL e che i membri della medesima avessero convenuto una ripartizione interna del budget tra i due studi radiologici presso cui l'attività era svolta;
deduceva che il proprio recesso dall'associazione, in ragione della natura fiduciaria dell'accreditamento, non avesse inciso sulla propria attitudine ad effettuare prestazioni in convenzione;
negava fosse stato fornito alcun riscontro in ordine all'avvenuto pagamento delle prestazioni rese dallo studio sito in alla via S. Pietro in Lama;
CP_1
pag. 2/8 Part instava per la conferma del d.i. ed, in via gradata, per la condanna dell al versamento delle somme portate nel provvedimento medesimo ex art. 2041 c.c.
All'udienza del 28.11.18 l'opposto invocava la concessione della provvisoria esecutività del d.i. in contestazione, ma tale richiesta veniva disattesa con ordinanza del 14.10.19; nel corso del procedimento l'opponente assumeva l'inammissibilità della pretesa vantata in ragione dell'intervenuta formazione del giudicato sulla sentenza n.292/2012, relativa alla pretesa di pagamento azionata ai propri danni dall'opposto in relazione ad un periodo diverso;
la causa, pertanto, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 28.5.20, curato detto incombente ad opera dei procuratori delle parti, il giudizio veniva trattenuto in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce con sentenza n. 2639/2020 ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il d.i. n. 108/18; ha condannato il dott. al pagamento delle spese di lite. Parte_1
§1.2
A fondamento della propria decisione il tribunale ha argomentato come segue:
- ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata in sede monitoria si era fondata Parte sull'assunto che il rapporto di accreditamento con l' fosse rimasto in capo al dott. , anche dopo il suo recesso dall'associazione professionale, Parte_1 avvenuto nel 2006;
- ha verificato che la questione era stata già definita con sentenza n. 292/12, passata in giudicato, secondo le cui statuizioni, dall'1.11.2006, unico titolare dell'accreditamento, nel periodo controverso, era stato lo Controparte_4
e non sussistevano i presupposti dell'azione di indebito
[...] arricchimento;
- ha rilevato l'assenza di fatti sopravvenuti idonei a modificare il quadro fattuale già cristallizzato e giudicato;
ha affermato che, di conseguenza, non potevano essere riesaminate né la domanda contrattuale, né quella subordinata ex art. 2041 c.c.;
- per completezza, ha chiarito che l'accreditamento sanitario configura un rapporto pag. 3/8 concessorio tra struttura privata ed ente pubblico, ontologicamente privo della natura “personalissima” invocata dal . Parte_1
§ 2
Ha proposto appello e ha chiesto che, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata ed in accoglimento della propria domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., la fosse condannata a corrispondergli la Parte_2 somma di € 810.242,00, così ridotta la richiesta iniziale di € 912.438,90 (comprensiva dei compensi per le prestazioni radiologiche erogate da dicembre 2006 a dicembre
2007, dunque anche dei corrispettivi vantati per i mesi da dicembre 2006 a febbraio
2007, già oggetto della precedente domanda giudiziale, e rigettata con sentenza irrevocabile n. 292/2012 del tribunale di Lecce).
Si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna del dott. Parte_2
al risarcimento del danno per lite temeraria. Parte_1
In data 27.11.2024 a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in quattro motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo di impugnazione, - preso definitivamente atto Parte_1
Parte della acclarata mancanza di un suo accreditamento presso la di in epoca CP_1 successiva a novembre 2006 (cfr pag. 17 dell'atto di appello) e dunque della corretta applicazione in primo grado del ne bis in idem sulla domanda di adempimento contrattuale - ha dedotto che il tribunale avrebbe errato a ritenere di non potersi esprimere neppure sulla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento (per i mesi da marzo a dicembre 2007); ad avviso dell'appellante, le ragioni del rigetto della identica domanda proposta (per i mesi da dicembre 2006 a febbraio 2007) nel giudizio definito con sentenza n. 292/2012 - fondate sull'assenza di accreditamento e di riconoscimento della utilitas e non già su verifiche in ordine alla effettiva esecuzione Parte delle prestazioni specialistiche, all'arricchimento dell' ed al correlato pag. 4/8 depauperamento del professionista - avrebbero dovuto impedire al tribunale di estendere gli effetti del giudicato anche su tale punto della presente controversia.
Il motivo è fondato ma non è idoneo a mutare le sorti del giudizio.
A pagina 3 della sentenza impugnata, si legge: “Preliminarmente giovi osservare come la Part pretesa vantata in sede monitoria ai danni dell , in relazione all'anno 2007 postuli il permanere del vincolo di accreditamento tra il dott. e la Parte_1 Parte_2 anche in epoca successiva all'avvenuto recesso del medesimo dall'associazione professionale costituita con il dr. e la dott.ssa in Controparte_5 Controparte_3 via gradata, l'opposto ha chiesto il versamento dei medesimi importi ex art. 2041 c.c..
La persistenza del regime di convenzione in capo all'opposto a seguito del recesso dall'associazione professionale verificatosi nel 2006 è già stata vagliata nel procedimento conclusosi con sent. 292/12, passata in giudicato, inerente la domanda contrattuale di pagamento azionata con riferimento ai corrispettivi per le prestazioni radiologiche rese dallo studio del medesimo per il periodo dicembre 2006 – febbraio 2007, nonché la domanda ex art. 2041 formulata in via gradata;
in tale sede è stato accertato che con decorrenza dal 1.11.2006 unico titolare dell'accreditamento fosse rimasto lo
[...]
compagine cui l'opposto risultava estraneo e che non Controparte_4 sussistessero neppure i presupposti legittimanti la percezione, da parte del professionista di dette somme a titolo di indennizzo per l'indebito arricchimento”.
Ad avviso dell'appellante, le valutazioni contenute nella sentenza del 2012, in ordine alla insussistenza dei presupposti legittimanti l'azione ex art. 2041 c.c., si sarebbero limitate allo scrutinio di due profili:
- l'assenza di accreditamento;
- il mancato riconoscimento dell'utilitas da parte della Parte_2
mentre nessun giudizio sarebbe stato espresso su:
- l'effettiva esecuzione delle prestazioni radiologiche non pagate;
Part
- l'arricchimento della anche in termini di risparmio di spesa;
- il depauperamento del professionista.
pag. 5/8 Così non è.
La domanda di ingiustificato arricchimento proposta nel giudizio definito con sentenza irrevocabile n. 292/2012 del tribunale di Lecce è stata rigettata con la seguente motivazione:
“Né, infine, spetta alcunchè all'attore per indebito arricchimento, risultando carenti gli estremi per l'accoglimento di tale domanda, che presuppone sia l'esistenza di un rapporto di accreditamento e di convenzione, con riferimento all'esecuzione di prestazioni rese al di fuori dell'oggetto di quest'ultima (art. 8 quater, 2° co., D.Lgs. 502/92), sia un positivo apprezzamento dell'utilitas dell'opera, rimessa alla valutazione formale o al comportamento di fatto dell'amministrazione, da cui potersi desumere in termini inequivocabili il riconoscimento del vantaggio acquisito, e che non può essere desunta dalla mera acquisizione e successiva utilizzazione della prestazione stessa, di cui invero non vi è traccia in atti [cfr.Cass.Sez.III, 14.10.2008 n. 25156].
Il giudicato contiene, dunque, anche la valutazione in ordine alla mancanza di prova delle prestazioni eseguite nei mesi da dicembre 2006 a febbraio 2007, così restando assorbita e preclusa ogni considerazione su arricchimento ed impoverimento reciproci.
Il ragionamento decisorio seguito dal tribunale nella sentenza del 2012, tuttavia, se da una parte non consente di rimettere in discussione le questioni relative alla mancanza di accreditamento e di ammissione dell'utilitas (coperte da giudicato), dall'altra non pare idoneo ad impedire la doverosa analisi del materiale istruttorio offerto dal dott. Parte_1
a sostegno della domanda di ingiustificato arricchimento nel presente giudizio, che
[...] riguarda un arco temporale diverso (marzo 2007 dicembre 2007).
Spetta pertanto alla corte esaminare gli atti allo scopo di verificare se ricorrono i presupposti e gli elementi costitutivi dell'azione ex art. 2041 c.c..
In disparte da ogni considerazione sulla ratio della normativa che stabilisce i “tetti di spesa” della pubblica amministrazione e sulla inesperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., in caso di arricchimento “imposto”, è agevole osservare che il dott. ha allegato al Parte_1 ricorso monitorio una serie di fatture da lui formate unilateralmente nell'anno 2007, tutte espressamente contestate dalla (che nel medesimo periodo ha regolarmente Parte_2 onorato la convenzione in essere con lo Controparte_4 corrispondendogli l'intero budget di spesa preventivato;
a riprova cfr doc. 11 allegato alla pag. 6/8 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., nel fascicolo di parte di primo grado).
Nella fase di merito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il dott. non Parte_1 ha fornito la prova della effettiva erogazione delle prestazioni radiologiche fatturate in proprio, limitandosi ad invocare l'esperimento di una CTU contabile, inammissibile perché meramente esplorativa;
tanto impedisce ogni altra valutazione comparativa tra l'asserito Part arricchimento della (anche in termini di risparmio) e il depauperamento del professionista.
Restano perciò assorbiti gli altri motivi d'appello.
Part
§ 3.2 La domanda della x art. 96 c.p.c.
Non sussistono i presupposti per una condanna del dott. a risarcire alla Parte_1
i danni da lite temeraria, in quanto le intricate vicende amministrative, familiari e Parte_2 societarie, in ambito delle quali è sorta la presente controversia, consentono di escludere l'intento dell'appellante di abusare dello strumento processuale.
§ 4
Le spese processuali del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, rigetta l'appello; condanna il dott. al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Parte_2 processuali del giudizio di appello che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.; dichiara, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. AR LE
pag. 7/8
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. dr.
AR LE presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 526 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' avv. Luigi Palazzo come da mandato in atti.
APPELLANTE
e
, con sede in (c.f. ), Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elio
GE RO e RG ST come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta, disposta con decreto del 27.9.2021, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 8.3.18 proponeva Parte_2 opposizione avverso il d.i. n.108/18, emesso in relazione alla presunta esposizione debitoria maturata per prestazioni radiologiche effettuate nell'anno 2007 in regime di convenzione dallo studio professionale dell'opposto; eccepiva, preliminarmente, che alcun rapporto di tale natura fosse operativo tra le parti, nell'anno in questione, rimarcando come risultasse attuale solo un rapporto di accreditamento con
l'associazione professionale denominata Studio Radiologico Calabrese, facente capo ai dott.ri e associazione della quale CP_2 Controparte_3 Parte_1 aveva operato il recesso con atto del 2.11.06; rimarcava che i corrispettivi maturati dalla suddetta associazione professionale per il 2007 fossero stati integralmente corrisposti;
inferiva che l'assenza di qualsivoglia vincolo negoziale tra le parti rendesse palese l'infondatezza della pretesa vantata in sede monitoria, precisando che gli accordi interni intervenuti tra i membri dell'associazione risultassero irrilevanti nei propri confronti;
deduceva che non vi fosse prova dell'avvenuta erogazione delle prestazioni indicate nelle fatture versate in atti e dell'avvenuta trasmissione delle medesime il proprio favore.
Il convenuto, costituendosi, evidenziava di essere l'originario titolare della convenzione rilasciata con D.M. del 26.4.91 e successiva autorizzazione sanitaria n. 12/03; assumeva che, dopo la costituzione dell'associazione professionale, cui la convenzione era stata intestata, la struttura accreditata avesse trasferito la propria sede in
LL e che i membri della medesima avessero convenuto una ripartizione interna del budget tra i due studi radiologici presso cui l'attività era svolta;
deduceva che il proprio recesso dall'associazione, in ragione della natura fiduciaria dell'accreditamento, non avesse inciso sulla propria attitudine ad effettuare prestazioni in convenzione;
negava fosse stato fornito alcun riscontro in ordine all'avvenuto pagamento delle prestazioni rese dallo studio sito in alla via S. Pietro in Lama;
CP_1
pag. 2/8 Part instava per la conferma del d.i. ed, in via gradata, per la condanna dell al versamento delle somme portate nel provvedimento medesimo ex art. 2041 c.c.
All'udienza del 28.11.18 l'opposto invocava la concessione della provvisoria esecutività del d.i. in contestazione, ma tale richiesta veniva disattesa con ordinanza del 14.10.19; nel corso del procedimento l'opponente assumeva l'inammissibilità della pretesa vantata in ragione dell'intervenuta formazione del giudicato sulla sentenza n.292/2012, relativa alla pretesa di pagamento azionata ai propri danni dall'opposto in relazione ad un periodo diverso;
la causa, pertanto, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 28.5.20, curato detto incombente ad opera dei procuratori delle parti, il giudizio veniva trattenuto in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce con sentenza n. 2639/2020 ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il d.i. n. 108/18; ha condannato il dott. al pagamento delle spese di lite. Parte_1
§1.2
A fondamento della propria decisione il tribunale ha argomentato come segue:
- ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata in sede monitoria si era fondata Parte sull'assunto che il rapporto di accreditamento con l' fosse rimasto in capo al dott. , anche dopo il suo recesso dall'associazione professionale, Parte_1 avvenuto nel 2006;
- ha verificato che la questione era stata già definita con sentenza n. 292/12, passata in giudicato, secondo le cui statuizioni, dall'1.11.2006, unico titolare dell'accreditamento, nel periodo controverso, era stato lo Controparte_4
e non sussistevano i presupposti dell'azione di indebito
[...] arricchimento;
- ha rilevato l'assenza di fatti sopravvenuti idonei a modificare il quadro fattuale già cristallizzato e giudicato;
ha affermato che, di conseguenza, non potevano essere riesaminate né la domanda contrattuale, né quella subordinata ex art. 2041 c.c.;
- per completezza, ha chiarito che l'accreditamento sanitario configura un rapporto pag. 3/8 concessorio tra struttura privata ed ente pubblico, ontologicamente privo della natura “personalissima” invocata dal . Parte_1
§ 2
Ha proposto appello e ha chiesto che, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata ed in accoglimento della propria domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., la fosse condannata a corrispondergli la Parte_2 somma di € 810.242,00, così ridotta la richiesta iniziale di € 912.438,90 (comprensiva dei compensi per le prestazioni radiologiche erogate da dicembre 2006 a dicembre
2007, dunque anche dei corrispettivi vantati per i mesi da dicembre 2006 a febbraio
2007, già oggetto della precedente domanda giudiziale, e rigettata con sentenza irrevocabile n. 292/2012 del tribunale di Lecce).
Si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna del dott. Parte_2
al risarcimento del danno per lite temeraria. Parte_1
In data 27.11.2024 a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in quattro motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo di impugnazione, - preso definitivamente atto Parte_1
Parte della acclarata mancanza di un suo accreditamento presso la di in epoca CP_1 successiva a novembre 2006 (cfr pag. 17 dell'atto di appello) e dunque della corretta applicazione in primo grado del ne bis in idem sulla domanda di adempimento contrattuale - ha dedotto che il tribunale avrebbe errato a ritenere di non potersi esprimere neppure sulla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento (per i mesi da marzo a dicembre 2007); ad avviso dell'appellante, le ragioni del rigetto della identica domanda proposta (per i mesi da dicembre 2006 a febbraio 2007) nel giudizio definito con sentenza n. 292/2012 - fondate sull'assenza di accreditamento e di riconoscimento della utilitas e non già su verifiche in ordine alla effettiva esecuzione Parte delle prestazioni specialistiche, all'arricchimento dell' ed al correlato pag. 4/8 depauperamento del professionista - avrebbero dovuto impedire al tribunale di estendere gli effetti del giudicato anche su tale punto della presente controversia.
Il motivo è fondato ma non è idoneo a mutare le sorti del giudizio.
A pagina 3 della sentenza impugnata, si legge: “Preliminarmente giovi osservare come la Part pretesa vantata in sede monitoria ai danni dell , in relazione all'anno 2007 postuli il permanere del vincolo di accreditamento tra il dott. e la Parte_1 Parte_2 anche in epoca successiva all'avvenuto recesso del medesimo dall'associazione professionale costituita con il dr. e la dott.ssa in Controparte_5 Controparte_3 via gradata, l'opposto ha chiesto il versamento dei medesimi importi ex art. 2041 c.c..
La persistenza del regime di convenzione in capo all'opposto a seguito del recesso dall'associazione professionale verificatosi nel 2006 è già stata vagliata nel procedimento conclusosi con sent. 292/12, passata in giudicato, inerente la domanda contrattuale di pagamento azionata con riferimento ai corrispettivi per le prestazioni radiologiche rese dallo studio del medesimo per il periodo dicembre 2006 – febbraio 2007, nonché la domanda ex art. 2041 formulata in via gradata;
in tale sede è stato accertato che con decorrenza dal 1.11.2006 unico titolare dell'accreditamento fosse rimasto lo
[...]
compagine cui l'opposto risultava estraneo e che non Controparte_4 sussistessero neppure i presupposti legittimanti la percezione, da parte del professionista di dette somme a titolo di indennizzo per l'indebito arricchimento”.
Ad avviso dell'appellante, le valutazioni contenute nella sentenza del 2012, in ordine alla insussistenza dei presupposti legittimanti l'azione ex art. 2041 c.c., si sarebbero limitate allo scrutinio di due profili:
- l'assenza di accreditamento;
- il mancato riconoscimento dell'utilitas da parte della Parte_2
mentre nessun giudizio sarebbe stato espresso su:
- l'effettiva esecuzione delle prestazioni radiologiche non pagate;
Part
- l'arricchimento della anche in termini di risparmio di spesa;
- il depauperamento del professionista.
pag. 5/8 Così non è.
La domanda di ingiustificato arricchimento proposta nel giudizio definito con sentenza irrevocabile n. 292/2012 del tribunale di Lecce è stata rigettata con la seguente motivazione:
“Né, infine, spetta alcunchè all'attore per indebito arricchimento, risultando carenti gli estremi per l'accoglimento di tale domanda, che presuppone sia l'esistenza di un rapporto di accreditamento e di convenzione, con riferimento all'esecuzione di prestazioni rese al di fuori dell'oggetto di quest'ultima (art. 8 quater, 2° co., D.Lgs. 502/92), sia un positivo apprezzamento dell'utilitas dell'opera, rimessa alla valutazione formale o al comportamento di fatto dell'amministrazione, da cui potersi desumere in termini inequivocabili il riconoscimento del vantaggio acquisito, e che non può essere desunta dalla mera acquisizione e successiva utilizzazione della prestazione stessa, di cui invero non vi è traccia in atti [cfr.Cass.Sez.III, 14.10.2008 n. 25156].
Il giudicato contiene, dunque, anche la valutazione in ordine alla mancanza di prova delle prestazioni eseguite nei mesi da dicembre 2006 a febbraio 2007, così restando assorbita e preclusa ogni considerazione su arricchimento ed impoverimento reciproci.
Il ragionamento decisorio seguito dal tribunale nella sentenza del 2012, tuttavia, se da una parte non consente di rimettere in discussione le questioni relative alla mancanza di accreditamento e di ammissione dell'utilitas (coperte da giudicato), dall'altra non pare idoneo ad impedire la doverosa analisi del materiale istruttorio offerto dal dott. Parte_1
a sostegno della domanda di ingiustificato arricchimento nel presente giudizio, che
[...] riguarda un arco temporale diverso (marzo 2007 dicembre 2007).
Spetta pertanto alla corte esaminare gli atti allo scopo di verificare se ricorrono i presupposti e gli elementi costitutivi dell'azione ex art. 2041 c.c..
In disparte da ogni considerazione sulla ratio della normativa che stabilisce i “tetti di spesa” della pubblica amministrazione e sulla inesperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., in caso di arricchimento “imposto”, è agevole osservare che il dott. ha allegato al Parte_1 ricorso monitorio una serie di fatture da lui formate unilateralmente nell'anno 2007, tutte espressamente contestate dalla (che nel medesimo periodo ha regolarmente Parte_2 onorato la convenzione in essere con lo Controparte_4 corrispondendogli l'intero budget di spesa preventivato;
a riprova cfr doc. 11 allegato alla pag. 6/8 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., nel fascicolo di parte di primo grado).
Nella fase di merito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il dott. non Parte_1 ha fornito la prova della effettiva erogazione delle prestazioni radiologiche fatturate in proprio, limitandosi ad invocare l'esperimento di una CTU contabile, inammissibile perché meramente esplorativa;
tanto impedisce ogni altra valutazione comparativa tra l'asserito Part arricchimento della (anche in termini di risparmio) e il depauperamento del professionista.
Restano perciò assorbiti gli altri motivi d'appello.
Part
§ 3.2 La domanda della x art. 96 c.p.c.
Non sussistono i presupposti per una condanna del dott. a risarcire alla Parte_1
i danni da lite temeraria, in quanto le intricate vicende amministrative, familiari e Parte_2 societarie, in ambito delle quali è sorta la presente controversia, consentono di escludere l'intento dell'appellante di abusare dello strumento processuale.
§ 4
Le spese processuali del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, rigetta l'appello; condanna il dott. al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Parte_2 processuali del giudizio di appello che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.; dichiara, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. AR LE
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