CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 05/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 05/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 503/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
“ricorrente”; - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alatri - Piazza Santa Maria Maggiore N. 1 03011 Alatri FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INGIUNZIONE n. 20230363800001928 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con annullamento dell'ingiunzione fiscale impugnata.
Resistente: inamissibilità del ricorso e, in subordine, rigetto dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' ““ricorrente”;” ha presentato ricorso nei confronti della TRE ESSE ITALIA srl e contro il Comune di Alatri avverso l'ingiunzione fiscale n. 20230363800001926 emessa per per l'importo di
€ 26.395,00, e relativa al mancato pagamento della TARES/TARI per gli anni che vanno dal 2013 al 2017.
La parte ha eccepito la non debenza della tassa e di legittimazione attiva atteso che i proprietari dell'immobile erano diversi dalla “ricorrente”; che all'interno dei locali oggetto di tassazione era esercitata un'attività di pizzeria e di ristorazione, ragione per cui la TARI era dovuta eventualmente dalla ditta che gestiva ed esercitava l'attività commerciale e non certo dalla ricorrente;
infine, che il Comune avrebbe dovuto notificare gli avvisi ad altri soggetti e non certo alla associazione ricorrente.
Si è costituita esclusivamente la TRE ESSE ITALIA srl la quale ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso avendo la parte sollevato eccezioni riguardanti esclusivamente il merito della controversia e non invece i vizi dell'atto impugnato.
Il processo è stato deciso all'udienza del 05.05.2025 all'esito delle discussioni delle parti presenti che si sono riportate alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della ricorrente è inammissibile.
L'Associazione ha, difatti, impugnato l'ingiunzione fiscale emessa a seguito del mancato pagamento della
TARES/TARI per gli anni che vanno dal 2013 al 2017, sollevando esclusivamente eccezioni che riguardano il merito della pretesa e non invece vizi propri dell'atto in questione.
La ricorrente non ha sollevato difatti alcuna doglianza in ordine ad eventuali difetti di notifica degli atti presupposti, ossia dei plurimi avvisi di accertamento TARI notificati nel passato alla ricorrente (di cui peraltro
è stata data ampia prova della correttezza del procedimento notifcatorio); l'omessa impugnazione degli stessi nei termini di legge rende dunque incontestata la pretesa e definitiva nel merito.
L'aver lasciato scadere i termini per impugnare gli avvisi prodromici rende oggi inammissibili tutte le eccezioni attinenti alla non debenza della tassa sui rifiuti o quelle circa la carenza di legittimazione attiva in capo alla
Associazione ricorrente. Il ricorso è pertanto da dichiarare inammissibile con compensazione delle spese atteso il modesto valore della controversia.
P.Q.M.
Inammissibile. Compensa spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 05/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 05/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 503/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
“ricorrente”; - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alatri - Piazza Santa Maria Maggiore N. 1 03011 Alatri FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INGIUNZIONE n. 20230363800001928 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con annullamento dell'ingiunzione fiscale impugnata.
Resistente: inamissibilità del ricorso e, in subordine, rigetto dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' ““ricorrente”;” ha presentato ricorso nei confronti della TRE ESSE ITALIA srl e contro il Comune di Alatri avverso l'ingiunzione fiscale n. 20230363800001926 emessa per per l'importo di
€ 26.395,00, e relativa al mancato pagamento della TARES/TARI per gli anni che vanno dal 2013 al 2017.
La parte ha eccepito la non debenza della tassa e di legittimazione attiva atteso che i proprietari dell'immobile erano diversi dalla “ricorrente”; che all'interno dei locali oggetto di tassazione era esercitata un'attività di pizzeria e di ristorazione, ragione per cui la TARI era dovuta eventualmente dalla ditta che gestiva ed esercitava l'attività commerciale e non certo dalla ricorrente;
infine, che il Comune avrebbe dovuto notificare gli avvisi ad altri soggetti e non certo alla associazione ricorrente.
Si è costituita esclusivamente la TRE ESSE ITALIA srl la quale ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso avendo la parte sollevato eccezioni riguardanti esclusivamente il merito della controversia e non invece i vizi dell'atto impugnato.
Il processo è stato deciso all'udienza del 05.05.2025 all'esito delle discussioni delle parti presenti che si sono riportate alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della ricorrente è inammissibile.
L'Associazione ha, difatti, impugnato l'ingiunzione fiscale emessa a seguito del mancato pagamento della
TARES/TARI per gli anni che vanno dal 2013 al 2017, sollevando esclusivamente eccezioni che riguardano il merito della pretesa e non invece vizi propri dell'atto in questione.
La ricorrente non ha sollevato difatti alcuna doglianza in ordine ad eventuali difetti di notifica degli atti presupposti, ossia dei plurimi avvisi di accertamento TARI notificati nel passato alla ricorrente (di cui peraltro
è stata data ampia prova della correttezza del procedimento notifcatorio); l'omessa impugnazione degli stessi nei termini di legge rende dunque incontestata la pretesa e definitiva nel merito.
L'aver lasciato scadere i termini per impugnare gli avvisi prodromici rende oggi inammissibili tutte le eccezioni attinenti alla non debenza della tassa sui rifiuti o quelle circa la carenza di legittimazione attiva in capo alla
Associazione ricorrente. Il ricorso è pertanto da dichiarare inammissibile con compensazione delle spese atteso il modesto valore della controversia.
P.Q.M.
Inammissibile. Compensa spese.