TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/01/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2593/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2593/2024
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. PUGLISI LORENZO, presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. CINZIA CHIARABELLI, presso cui è CP_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 4.12.2024.
Per il P.M.
Nulla oppone.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
NONE il 20/10/1997.
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata a [...] il [...] Persona_1 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e , nato a [...] Persona_2 il 24 giugno 2008.
Con ricorso depositato il 14/02/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole minorenne, assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, e formulando CP_1 le proprie difese.
All'udienza del 2.12.2024, innanzi al GOP, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni pagina 2 di 3 che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
AFFIDA in via condivisa il figlio , con mantenimento della residenza presso la madre. Persona_2
DISPONE a carico del Sig. un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione CP_1
ISTAT oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ricreative come previste dal Protocollo di Intesa Avvocati Magistrati del Tribunale di Torino nonché il 50% delle spese mensili per il treno del figlio da corrispondersi mensilmente a mezzo bonifico bancario. Per_2
DISPONE che il Sig. possa vedere e tenere con sé il figlio con un calendario flessibile CP_1 Per_2 che tenga conto degli impegni scolastici ed extra-scolastici del medesimo.
DÀ ATTO che la figlia risulta economicamente indipendente. Persona_1
DÀ ATTO che entro il mese di febbraio 2025 la Signora comunicherà le proprie intenzioni Parte_1
(restituzione/passaggio di proprietà) in merito al veicolo Fiat Idea del 2005, di proprietà del Sig. , CP_1 lasciato alla medesima in uso da giugno 2024.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2593/2024
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. PUGLISI LORENZO, presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. CINZIA CHIARABELLI, presso cui è CP_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 4.12.2024.
Per il P.M.
Nulla oppone.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
NONE il 20/10/1997.
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata a [...] il [...] Persona_1 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e , nato a [...] Persona_2 il 24 giugno 2008.
Con ricorso depositato il 14/02/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole minorenne, assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, e formulando CP_1 le proprie difese.
All'udienza del 2.12.2024, innanzi al GOP, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni pagina 2 di 3 che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
AFFIDA in via condivisa il figlio , con mantenimento della residenza presso la madre. Persona_2
DISPONE a carico del Sig. un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione CP_1
ISTAT oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ricreative come previste dal Protocollo di Intesa Avvocati Magistrati del Tribunale di Torino nonché il 50% delle spese mensili per il treno del figlio da corrispondersi mensilmente a mezzo bonifico bancario. Per_2
DISPONE che il Sig. possa vedere e tenere con sé il figlio con un calendario flessibile CP_1 Per_2 che tenga conto degli impegni scolastici ed extra-scolastici del medesimo.
DÀ ATTO che la figlia risulta economicamente indipendente. Persona_1
DÀ ATTO che entro il mese di febbraio 2025 la Signora comunicherà le proprie intenzioni Parte_1
(restituzione/passaggio di proprietà) in merito al veicolo Fiat Idea del 2005, di proprietà del Sig. , CP_1 lasciato alla medesima in uso da giugno 2024.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3