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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dr. ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 9306 dell'anno 2024
TRA
istituito con Parte_1
Decreto Legge del 22/10/2016, n. 193, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 24/10/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 01/12/2016, n. 225, C.F. e P.Iva
, con sede in Roma Alla Via G. Grezar n. 14, in persona del procuratore pro tempore P.IVA_1
Dott. , giusta procura agli atti per Notaio - Roma repertorio nr Controparte_1 Persona_1
180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, elett.te dom.ta in Portici (Na) al Corso Garibaldi n.85 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Eboli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
C.F. residente in [...] C.F._1
Cagliari n.14, elettivamente domiciliata in Casal di Principe, alla via G. Cesare 17, presso lo studio dell'Avv.p. Salvatore Schiavone, difensore in primo grado
APPELLATA contumace
Nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3
APPELLATO contumace
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1367/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord depositata in cancelleria e resa pubblica il 16/05/2024. L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: inammissibilità della domanda per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc essendovi regolare notifica della cartella esattoriale n.
02820120014389967000 mai impugnata;
errata declaratoria di prescrizione.
Sulla scorta di tale premessa l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con rigetto dell'avversa pretesa e vittoria delle spese relative al doppio grado di giudizio.
Gli appellati, sebbene regolarmente citati, non si costituivano. Con ordinanza del 20.3.2025, emessa a scioglimento di riserva assunta il 18.2.2025, il giudice, sulle conclusioni dell'unica parte costituita, dichiarava la contumacia degli appellati e tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Si dà atto del fatto che la presente sentenza è resa sulla scorta della ricostruzione del fascicolo di prime cure offerta dall'unica parte costituita, atteso il tenore dei motivi dedotti in appello, che ne consente il vaglio anche senza materiale acquisizione del fascicolo di primo grado, disposta ma mai evasa dall'ufficio destinatario della richiesta.
L'appellato qui contumace, aveva, con l'atto di citazione, dedotto l'intervenuta CP_4 prescrizione decorrente dall'atto di accertamento, deducendo che mai sia intervenuta una valida notifica della cartella.
Acclarata la regolare notifica della cartella, l'opposizione andava dichiarata inammissibile.
Al fine di addivenire a questa conclusione, tenuto conto della data di emissione della sentenza impugnata, non può invocarsi l'applicabilità della novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, con annesso principio espresso da Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022, in ossequio al principio del tempus regit processum.
Di conseguenza la valutazione dell'interesse ad agire è espressa in concreto, in ossequio a quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze (tra le tante) n. 20618/2016 e n. 22946/2016
(confermate da Cass. 6034/2017), le quali, partendo dal presupposto che l'opponente non ha interesse a far valere la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento fin quando l'iscrizione della cartella nei ruoli esattoriali non gli determina uno specifico pregiudizio, ne presuppongono l'allegazione.
Nella fattispecie in esame l'opponente nell'atto di citazione in primo grado non aveva dedotto alcunché sotto questo profilo, neppure in via implicita, e tanto doveva indurre il giudice di prime cure a dichiarare l'inammissibilità della domanda.
L'appello va pertanto accolto, con motivazione assorbente relativa alla carenza di interesse ad agire.
A detta pronuncia consegue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del CP_2
doppio grado di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia degli odierni appellati, e;
CP_4 Controparte_5
- accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da;
CP_2
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle spese sostenute per la CP_2
costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in euro 180, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle spese sostenute per la CP_2
costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 418,5, di cui euro 64,50 per spese ed euro 354,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso in Aversa il 4.4.2025
Il Giudice
Dr. ssa Antonella Paone