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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 410/2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Carozza Parte_1
Antonio ed elettivamente domiciliato in San RC EL (CE) alla via Domenico
Gentile n. 21, giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Laura Tramontano ed elett.te dom.ta presso in Maddaloni alla via S. Eustachio
n.11, in virtù di procura allegata alla comparsa
RESISTENTE
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2020, il ricorrente in epigrafe indicato,
[...]
, ha adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, Pt_1
esponendo:
- di essere stato alle dipendenze della convenuta società dal maggio Controparte_2
2015 sino al febbraio 2018;
- di aver svolto mansioni di pasticciere addetto alla produzione di dolciumi;
- di essere stato inquadrato nel VIII livello del CCNL di categoria ma di aver diritto in ragione delle mansioni concretamente svolte all'inquadramento nel livello IV e di aver quindi percepito una retribuzione inferiore a quella spettante.
1 Il ricorrente ha quindi chiesto di accertare il proprio diritto al superiore inquadramento e di conseguenza al pagamento delle differenze retributive spettanti pari ad € 27.764,00, come calcolate nei conteggi allegati al ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese vinte, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la convenuta la Controparte_1
quale ha eccepito in via preliminare la nullità del ricorso per genericità del petitum e della causa petendi di cui all'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c.. Nel merito, ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto di quanto dedotto di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
Ammessa ed espletata la prova per testi, la causa è stata rinviata per la discussione. A seguito di rinvii per carico del ruolo, la stessa è decisa sciogliendo la riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c..
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità/nullità del ricorso, proposta da parte resistente.
Infatti, come è noto, “nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio.” (cfr.
Sez. L., Ordinanza n. 19009 del 17/07/2018 - Rv. 649932 – 01).
E ove si agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento di un inquadramento superiore e le differenze retributive maturate in ragione del superiore inquadramento, il lavoratore è tenuto ad indicare in ricorso esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione secondo la quale “la specificazione delle mansioni svolte e della normativa collettiva applicabile costituisce sufficiente adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 nn.3 e 4 cod. proc. civ. in caso di domanda del lavoratore diretta ad ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle conseguenti differenze retributive” (cfr. Sez. L., Sentenza n. 7524 del
27/03/2009 - Rv. 607628 - 01).
2 Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha rappresentato il suo inquadramento professionale e ha descritto le mansioni svolte, individuando mediante il richiamo della contrattazione collettiva il profilo superiore in cui sussumere le sue mansioni.
Quindi non è ravvisabile la denunciata nullità del ricorso.
Nessun rilievo poi assume l'assenza di conteggi analitici allegati al ricorso, assumendo rilevanza ai fini della validità dell'atto introduttivo l'indicazione del titolo in virtù del quale la parte istante vanta il credito retributivo.
Tanto premesso, nel merito, si osserva che il ricorrente agisce in giudizio chiedendo di accertare l'espletamento di mansioni superiori rispetto a quelle previste dal contratto e di accertare il proprio diritto a percepire la retribuzione spettante in ragione delle previsioni del
CCNL di categoria.
Occorre, quindi, in questa sede procedere all'esame di tale pretesa creditoria formulata dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo.
L'istante ha dedotto di avere espletato mansioni afferenti ad una categoria superiore rispetto a quella di inquadramento contrattuale. Segnatamente, la parte ricorrente ha riferito di avere espletato mansioni riconducibili al IV livello in luogo delle mansioni di cui al livello VIII oggetto di formale inquadramento.
Parte resistente, invece, ha affermato che le mansioni del ricorrente, assunto in virtù di distinti contratti a tempo determinato, erano semplici, ripetitive ed elementari e consistevano esclusivamente nell'alimentare i macchinari con i quantitativi di materie prime già predeterminati.
In proposito giova richiamare l'art. 2103 c.c., nel testo vigente al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, il quale stabilisce che «Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte».
Secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza, il conseguimento del diritto all'ottenimento del trattamento normativo e retributivo corrispondente alla qualifica invocata postula l'onere, incombente sul lavoratore, di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda. In altri termini, la parte ricorrente deve specificare il contenuto delle mansioni svolte, raffrontandole in concreto con i profili caratterizzanti le mansioni della
3 superiore qualifica richiesta, nonché con le mansioni descritte con riguardo alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro. Tali elementi sono infatti funzionali all'opera di sussunzione cui il giudice è chiamato per verificare l'effettivo e continuativo svolgimento in concreto di compiti inquadrabili in un livello superiore rispetto a quello di inquadramento contrattuale. Ed invero «il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018,
21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006)» (cfr. Cass. n. 30580/2019).
Pertanto, condizione essenziale per l'applicazione dell'art. 2103 c.c., che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore, è l'adibizione in maniera piena alle più elevate mansioni, nel senso che detta adibizione abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. n.
11125/2001). In tal senso, la giurisprudenza ha qualificato come svolgimento di mansioni superiori soltanto quello derivante dall'assegnazione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. n. 20692/2004).
In questa prospettiva e tracciando le fila della posizione della giurisprudenza sulla questione giuridica che ci occupa, il lavoratore che agisce in giudizio per l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di allegare specificamente e provare le mansioni svolte
(sia sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, sia sotto il profilo degli aspetti qualitativi in termini di prevalenza e continuatività), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni
4 e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello preteso, così come delineate dalle norme legali e contrattuali.
Individuate, così, le coordinate normative ed esegetiche di riferimento giova verificare se, in concreto, la parte ricorrente abbia assolto a tale onere.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria orale svolta, va affermato che le mansioni del ricorrente non possano essere ricondotte al IV livello del CCNL per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare.
Infatti, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso: che il ricorrente ha svolto mansioni di addetto ai macchinari per la produzione di prodotti da forno e di pasticceria;
che tali mansioni consistevano in concreto nella predisposizione degli ingredienti necessari per la realizzazione degli impasti nei macchinari (come impastatrice e dosatrice), secondo le ricette predisposte dall'azienda e secondo le direttive dei responsabili di reparto.
Infatti, la teste di parte ricorrente , collega di lavoro del ricorrente, escussa Testimone_1 all'udienza del 7.10.2021, con riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente ha dichiarato:
“ADR Conosco il sig. in quanto abbiamo lavorato insieme presso la alimenti e Pt_1 CP_1
surgelati in Maddaloni a via Lima. ADR Ho lavorato insieme al sig. dal 2015 al 2018. Pt_1
ADR Il era addetto agli impasti. Impastava il prodotto e lo portava finito sulle reon Pt_1 dove nasceva il prodotto. C'erano altri operai che si occupavano di impastare i prodotti. Io invece mi occupavo dei panati. Preciso che era un'attività che svolgeva da solo nel senso che lui aveva la comanda delle attività da svolgere. Erano responsabili del reparto i signori
e che indicavano l'attività da svolgere. […] ADR Parte_2 Parte_3
L'organizzazione veniva indicata dai responsabili e nel caso di problemi intervenivano a volte i responsabili e a volte no;
infatti alcune volte se ne occupava da solo il ricorrente.
ADR L'impasto veniva svolto sia con i macchinari che in modo manuale. L'attività manuale consisteva nella preparazione dei contenitori con gli ingredienti che poi venivano portati presso i macchinari per l'impasto nel reparto panati ed a volte e capitato che fossero portati in pasticceria. Il si occupava della predisposizione dei macchinari per l'impasto. Pt_1
C'era un ricettario per gli ingredienti. Poteva capitare che si variasse qualche ingrediente
e la variazione a volte veniva indicata dai responsabili e a volte veniva indicata dal Pt_1
che la concordava con i responsabili.”
Il teste , fratello del ricorrente e suo collega di lavoro, ha dichiarato: “ADR Testimone_2
Ho lavorato dal 1 agosto 2010 sino al 1 luglio del 2018. Mio fratello ha lavorato da maggio
5 2015 sino a febbraio 2018. ADR Io ero addetto alla produzione nel reparto impasti dove veniva assemblato il prodotto. Mio fratello svolgeva la stessa attività. Portavamo il prodotto finito per quanto riguarda l'impasto che poi veniva portato nel reparto delle reon dove veniva terminato il prodotto. ADR I responsabili erano e . Parte_3 Parte_2
ADR La sera prima i responsabili lasciavano nel reparto cucina il ricettario con indicazione degli impasti da fare durante la giornata.
ADR L'impasto veniva fatto manualmente;
bisognava inserire i prodotti e poi c'era
l'impastatrice che finiva il prodotto. […] ADR Dopo che l'impasto era fatto con
l'impastatrice, c'era un pulsante che trasferiva l'impasto sul carrellino e ogni 5 e sei minuti veniva poi portato al reparto panati.
ADR Gli addetti inserivano i prodotti all'interno dell'impastatrice. ADR Nel caso di variazioni dei prodotti interveniva direttamente il sig. . ADR Anche i Parte_4 quantitativi da produrre erano indicati nel ricettario. ADR C'erano gli altri addetti ma il
lavorava in autonomia da solo perché sapeva cosa fare. Se andava tutto bene, non Pt_1 intervenivano i responsabili. Poi c'era la dott.ssa che era un medico biologo che Per_1 controllava i prodotti”.
Del medesimo tenore sono le dichiarazioni rese dal teste di parte resistente , Parte_3 il quale, escusso all'udienza del 13.6.2023, ha riferito: “ADR il era operatore di Pt_1
macchine e stava nel reparto sfoglie e si occupava degli impasti;
poi fu spostato nel reparto produzione con la stessa mansione e stava vicino alle impastatrici e dosatrici;
[…] ADR i responsabili eravamo io su un turno e un altro responsabile copriva l'altro turno. L'altro responsabile si chiamava;
Parte_2
ADR l'attività del consisteva nell'inserire nel macchinario gli ingredienti necessari Pt_1
per la preparazione dei vari alimenti;
l'individuazione degli ingredienti veniva effettuata seguendo il ricettario che era predisposto dall'azienda; […] ADR nel reparto cucina
c'erano varie macchine e ogni dipendente era vicino alla rispettiva macchina e non era affiancato da nessun altro dipendente.
ADR la dosatrice è il macchinario che utilizziamo per pesare i vari ingredienti. Ad esempio, si preme un pulsante e la dosatrice consegna l'ingrediente nella misura indicata. Il Pt_1 utilizzava anche la dosatrice”.
Quindi, in conclusione, alla luce degli elementi emersi dall'istruttoria svolta, può ritenersi accertato che il nel corso del rapporto di lavoro sia stato addetto alla preparazione degli Pt_1
6 impasti occupandosi del dosaggio degli ingredienti e dell'inserimento di questi nell'impastatrice al fine della realizzazione degli impasti. È poi accertato che tale attività veniva effettuata secondo il ricettario predisposto dai responsabili, indicante anche i quantitativi da produrre quotidianamente, e sotto il controllo di questi che intervenivano in caso di problematiche. L'attività del veniva svolta mediante l'utilizzo di macchinari Pt_1
come l'impastatrice e la dosatrice.
Tenuto conto di quanto in questa sede accertato, si ritiene allora debba escludersi la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente al IV livello del CCNL di categoria, mentre appare corretto l'inquadramento del ricorrente come operatore di macchine per la preparazione di prodotti da forno, nel livello VIII del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria alimentare.
Al livello VIII, secondo la declaratoria contrattuale, appartengono “- i lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica;
- gli addetti al carico e scarico;
- i lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali o che eseguono lavori di semplice manovalanza, anche se svolti nei reparti di produzione o nei magazzini”.
Come emerge dalla lettura della declaratoria, il livello VIII di appartenenza del lavoratore odierno ricorrente si caratterizza per conoscenze professionali generiche, acquisite mediante la pratica, ed attività di tipo manuale, a carattere semplice.
Invece, secondo la declaratoria contrattuale, appartengono al livello IV “i lavoratori che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche proprie del quinto livello: - svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per l'esecuzione delle quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa. Tali attività sono svolte in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, in condizioni di autonomia operativa e facoltà di iniziativa adeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili;
- guidano, controllano e coordinano, con autonomia nell'ambito delle proprie funzioni, squadre di altri lavoratori;
- eseguono, con elevato grado di autonomia e con
l'apporto di particolare competenza tecnico-pratica, interventi ad elevato grado di difficoltà di aggiustaggio, attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di impianti complessi ed effettuano modifiche strutturali sugli stessi;
- i lavoratori che, a seguito di prolungata
7 esperienza di lavoro acquisita nell'esercizio della mansione, in condizioni di autonomia operativa e con facoltà di iniziativa, svolgono attività complesse di carattere tecnico e produttivo, conducendo e controllando, con interventi risolutivi per garantire la qualità del prodotto in termini di caratteristiche chimico-fisiche, gusto, igienicità ed aspetto, più impianti particolarmente complessi ed effettuando sugli stessi, con gli opportuni coordinamenti, le operazioni di messa a punto e pronto intervento di manutenzione senza ricorrere agli specialisti di officina”.
Alla luce della previsione della contrattazione collettiva, si evince che appartengono a tale livello IV figure professionali dotate di competenze professionali specialistiche, che svolgono attività complesse, con autonomia operativa e facoltà di iniziativa, anche coordinando altri lavoratori. In tale categoria vi rientra chi conduce e controlla macchinari/impianti produttivi particolarmente complessi.
Come desumibile dalla declaratoria, l'elemento caratterizzante il livello IV rispetto al livello
VIII è, in particolar modo, la sussistenza di autonomia operativa e facoltà di iniziativa e la complessità degli impianti di produzione.
Ebbene, deve sottolinearsi che gli elementi caratterizzanti tale livello come sopra individuati non appaiono sussistenti nel caso di specie.
Infatti, le attività del ricorrente, come emerso all'esito della istruttoria orale svolta, non presentano tali connotati.
Si ribadisce che è accertato che il ricorrente si occupasse della realizzazione degli impasti inserendo gli ingredienti nell'impastatrice secondo quanto indicato nel ricettario predisposto e secondo le direttive dei responsabili.
Ma le mansioni svolte non presentano null'altro in più e di diverso sicché non possono essere ricondotte al IV livello invocato che presuppone il compimento di attività complesse con facoltà di iniziativa e autonomia operativa.
Del resto, gli stessi testi di parte ricorrente hanno sostanzialmente dichiarato della necessità di intervento dei responsabili nel caso di modifiche da apportare agli ingredienti o nel caso di problematiche sorte nell'esecuzione dell'attività e della sussistenza di un dettagliato ricettario per la definizione delle attività da svolgere.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, non può dirsi nel caso raggiunta la prova dei fatti costitutivi generatori del diritto al superiore inquadramento contrattuale vantato dal ricorrente.
8 La domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori e la connessa domanda volta a conseguire le relative differenze retributive devono pertanto essere rigettate, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che queste vadano integralmente compensate in ragione della natura delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 14.3.2025
Il giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 410/2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Carozza Parte_1
Antonio ed elettivamente domiciliato in San RC EL (CE) alla via Domenico
Gentile n. 21, giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Laura Tramontano ed elett.te dom.ta presso in Maddaloni alla via S. Eustachio
n.11, in virtù di procura allegata alla comparsa
RESISTENTE
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2020, il ricorrente in epigrafe indicato,
[...]
, ha adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, Pt_1
esponendo:
- di essere stato alle dipendenze della convenuta società dal maggio Controparte_2
2015 sino al febbraio 2018;
- di aver svolto mansioni di pasticciere addetto alla produzione di dolciumi;
- di essere stato inquadrato nel VIII livello del CCNL di categoria ma di aver diritto in ragione delle mansioni concretamente svolte all'inquadramento nel livello IV e di aver quindi percepito una retribuzione inferiore a quella spettante.
1 Il ricorrente ha quindi chiesto di accertare il proprio diritto al superiore inquadramento e di conseguenza al pagamento delle differenze retributive spettanti pari ad € 27.764,00, come calcolate nei conteggi allegati al ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese vinte, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la convenuta la Controparte_1
quale ha eccepito in via preliminare la nullità del ricorso per genericità del petitum e della causa petendi di cui all'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c.. Nel merito, ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto di quanto dedotto di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
Ammessa ed espletata la prova per testi, la causa è stata rinviata per la discussione. A seguito di rinvii per carico del ruolo, la stessa è decisa sciogliendo la riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c..
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità/nullità del ricorso, proposta da parte resistente.
Infatti, come è noto, “nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio.” (cfr.
Sez. L., Ordinanza n. 19009 del 17/07/2018 - Rv. 649932 – 01).
E ove si agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento di un inquadramento superiore e le differenze retributive maturate in ragione del superiore inquadramento, il lavoratore è tenuto ad indicare in ricorso esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione secondo la quale “la specificazione delle mansioni svolte e della normativa collettiva applicabile costituisce sufficiente adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 nn.3 e 4 cod. proc. civ. in caso di domanda del lavoratore diretta ad ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle conseguenti differenze retributive” (cfr. Sez. L., Sentenza n. 7524 del
27/03/2009 - Rv. 607628 - 01).
2 Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha rappresentato il suo inquadramento professionale e ha descritto le mansioni svolte, individuando mediante il richiamo della contrattazione collettiva il profilo superiore in cui sussumere le sue mansioni.
Quindi non è ravvisabile la denunciata nullità del ricorso.
Nessun rilievo poi assume l'assenza di conteggi analitici allegati al ricorso, assumendo rilevanza ai fini della validità dell'atto introduttivo l'indicazione del titolo in virtù del quale la parte istante vanta il credito retributivo.
Tanto premesso, nel merito, si osserva che il ricorrente agisce in giudizio chiedendo di accertare l'espletamento di mansioni superiori rispetto a quelle previste dal contratto e di accertare il proprio diritto a percepire la retribuzione spettante in ragione delle previsioni del
CCNL di categoria.
Occorre, quindi, in questa sede procedere all'esame di tale pretesa creditoria formulata dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo.
L'istante ha dedotto di avere espletato mansioni afferenti ad una categoria superiore rispetto a quella di inquadramento contrattuale. Segnatamente, la parte ricorrente ha riferito di avere espletato mansioni riconducibili al IV livello in luogo delle mansioni di cui al livello VIII oggetto di formale inquadramento.
Parte resistente, invece, ha affermato che le mansioni del ricorrente, assunto in virtù di distinti contratti a tempo determinato, erano semplici, ripetitive ed elementari e consistevano esclusivamente nell'alimentare i macchinari con i quantitativi di materie prime già predeterminati.
In proposito giova richiamare l'art. 2103 c.c., nel testo vigente al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, il quale stabilisce che «Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte».
Secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza, il conseguimento del diritto all'ottenimento del trattamento normativo e retributivo corrispondente alla qualifica invocata postula l'onere, incombente sul lavoratore, di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda. In altri termini, la parte ricorrente deve specificare il contenuto delle mansioni svolte, raffrontandole in concreto con i profili caratterizzanti le mansioni della
3 superiore qualifica richiesta, nonché con le mansioni descritte con riguardo alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro. Tali elementi sono infatti funzionali all'opera di sussunzione cui il giudice è chiamato per verificare l'effettivo e continuativo svolgimento in concreto di compiti inquadrabili in un livello superiore rispetto a quello di inquadramento contrattuale. Ed invero «il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018,
21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006)» (cfr. Cass. n. 30580/2019).
Pertanto, condizione essenziale per l'applicazione dell'art. 2103 c.c., che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore, è l'adibizione in maniera piena alle più elevate mansioni, nel senso che detta adibizione abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. n.
11125/2001). In tal senso, la giurisprudenza ha qualificato come svolgimento di mansioni superiori soltanto quello derivante dall'assegnazione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. n. 20692/2004).
In questa prospettiva e tracciando le fila della posizione della giurisprudenza sulla questione giuridica che ci occupa, il lavoratore che agisce in giudizio per l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di allegare specificamente e provare le mansioni svolte
(sia sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, sia sotto il profilo degli aspetti qualitativi in termini di prevalenza e continuatività), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni
4 e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello preteso, così come delineate dalle norme legali e contrattuali.
Individuate, così, le coordinate normative ed esegetiche di riferimento giova verificare se, in concreto, la parte ricorrente abbia assolto a tale onere.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria orale svolta, va affermato che le mansioni del ricorrente non possano essere ricondotte al IV livello del CCNL per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare.
Infatti, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso: che il ricorrente ha svolto mansioni di addetto ai macchinari per la produzione di prodotti da forno e di pasticceria;
che tali mansioni consistevano in concreto nella predisposizione degli ingredienti necessari per la realizzazione degli impasti nei macchinari (come impastatrice e dosatrice), secondo le ricette predisposte dall'azienda e secondo le direttive dei responsabili di reparto.
Infatti, la teste di parte ricorrente , collega di lavoro del ricorrente, escussa Testimone_1 all'udienza del 7.10.2021, con riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente ha dichiarato:
“ADR Conosco il sig. in quanto abbiamo lavorato insieme presso la alimenti e Pt_1 CP_1
surgelati in Maddaloni a via Lima. ADR Ho lavorato insieme al sig. dal 2015 al 2018. Pt_1
ADR Il era addetto agli impasti. Impastava il prodotto e lo portava finito sulle reon Pt_1 dove nasceva il prodotto. C'erano altri operai che si occupavano di impastare i prodotti. Io invece mi occupavo dei panati. Preciso che era un'attività che svolgeva da solo nel senso che lui aveva la comanda delle attività da svolgere. Erano responsabili del reparto i signori
e che indicavano l'attività da svolgere. […] ADR Parte_2 Parte_3
L'organizzazione veniva indicata dai responsabili e nel caso di problemi intervenivano a volte i responsabili e a volte no;
infatti alcune volte se ne occupava da solo il ricorrente.
ADR L'impasto veniva svolto sia con i macchinari che in modo manuale. L'attività manuale consisteva nella preparazione dei contenitori con gli ingredienti che poi venivano portati presso i macchinari per l'impasto nel reparto panati ed a volte e capitato che fossero portati in pasticceria. Il si occupava della predisposizione dei macchinari per l'impasto. Pt_1
C'era un ricettario per gli ingredienti. Poteva capitare che si variasse qualche ingrediente
e la variazione a volte veniva indicata dai responsabili e a volte veniva indicata dal Pt_1
che la concordava con i responsabili.”
Il teste , fratello del ricorrente e suo collega di lavoro, ha dichiarato: “ADR Testimone_2
Ho lavorato dal 1 agosto 2010 sino al 1 luglio del 2018. Mio fratello ha lavorato da maggio
5 2015 sino a febbraio 2018. ADR Io ero addetto alla produzione nel reparto impasti dove veniva assemblato il prodotto. Mio fratello svolgeva la stessa attività. Portavamo il prodotto finito per quanto riguarda l'impasto che poi veniva portato nel reparto delle reon dove veniva terminato il prodotto. ADR I responsabili erano e . Parte_3 Parte_2
ADR La sera prima i responsabili lasciavano nel reparto cucina il ricettario con indicazione degli impasti da fare durante la giornata.
ADR L'impasto veniva fatto manualmente;
bisognava inserire i prodotti e poi c'era
l'impastatrice che finiva il prodotto. […] ADR Dopo che l'impasto era fatto con
l'impastatrice, c'era un pulsante che trasferiva l'impasto sul carrellino e ogni 5 e sei minuti veniva poi portato al reparto panati.
ADR Gli addetti inserivano i prodotti all'interno dell'impastatrice. ADR Nel caso di variazioni dei prodotti interveniva direttamente il sig. . ADR Anche i Parte_4 quantitativi da produrre erano indicati nel ricettario. ADR C'erano gli altri addetti ma il
lavorava in autonomia da solo perché sapeva cosa fare. Se andava tutto bene, non Pt_1 intervenivano i responsabili. Poi c'era la dott.ssa che era un medico biologo che Per_1 controllava i prodotti”.
Del medesimo tenore sono le dichiarazioni rese dal teste di parte resistente , Parte_3 il quale, escusso all'udienza del 13.6.2023, ha riferito: “ADR il era operatore di Pt_1
macchine e stava nel reparto sfoglie e si occupava degli impasti;
poi fu spostato nel reparto produzione con la stessa mansione e stava vicino alle impastatrici e dosatrici;
[…] ADR i responsabili eravamo io su un turno e un altro responsabile copriva l'altro turno. L'altro responsabile si chiamava;
Parte_2
ADR l'attività del consisteva nell'inserire nel macchinario gli ingredienti necessari Pt_1
per la preparazione dei vari alimenti;
l'individuazione degli ingredienti veniva effettuata seguendo il ricettario che era predisposto dall'azienda; […] ADR nel reparto cucina
c'erano varie macchine e ogni dipendente era vicino alla rispettiva macchina e non era affiancato da nessun altro dipendente.
ADR la dosatrice è il macchinario che utilizziamo per pesare i vari ingredienti. Ad esempio, si preme un pulsante e la dosatrice consegna l'ingrediente nella misura indicata. Il Pt_1 utilizzava anche la dosatrice”.
Quindi, in conclusione, alla luce degli elementi emersi dall'istruttoria svolta, può ritenersi accertato che il nel corso del rapporto di lavoro sia stato addetto alla preparazione degli Pt_1
6 impasti occupandosi del dosaggio degli ingredienti e dell'inserimento di questi nell'impastatrice al fine della realizzazione degli impasti. È poi accertato che tale attività veniva effettuata secondo il ricettario predisposto dai responsabili, indicante anche i quantitativi da produrre quotidianamente, e sotto il controllo di questi che intervenivano in caso di problematiche. L'attività del veniva svolta mediante l'utilizzo di macchinari Pt_1
come l'impastatrice e la dosatrice.
Tenuto conto di quanto in questa sede accertato, si ritiene allora debba escludersi la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente al IV livello del CCNL di categoria, mentre appare corretto l'inquadramento del ricorrente come operatore di macchine per la preparazione di prodotti da forno, nel livello VIII del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria alimentare.
Al livello VIII, secondo la declaratoria contrattuale, appartengono “- i lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica;
- gli addetti al carico e scarico;
- i lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali o che eseguono lavori di semplice manovalanza, anche se svolti nei reparti di produzione o nei magazzini”.
Come emerge dalla lettura della declaratoria, il livello VIII di appartenenza del lavoratore odierno ricorrente si caratterizza per conoscenze professionali generiche, acquisite mediante la pratica, ed attività di tipo manuale, a carattere semplice.
Invece, secondo la declaratoria contrattuale, appartengono al livello IV “i lavoratori che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche proprie del quinto livello: - svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per l'esecuzione delle quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa. Tali attività sono svolte in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, in condizioni di autonomia operativa e facoltà di iniziativa adeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili;
- guidano, controllano e coordinano, con autonomia nell'ambito delle proprie funzioni, squadre di altri lavoratori;
- eseguono, con elevato grado di autonomia e con
l'apporto di particolare competenza tecnico-pratica, interventi ad elevato grado di difficoltà di aggiustaggio, attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di impianti complessi ed effettuano modifiche strutturali sugli stessi;
- i lavoratori che, a seguito di prolungata
7 esperienza di lavoro acquisita nell'esercizio della mansione, in condizioni di autonomia operativa e con facoltà di iniziativa, svolgono attività complesse di carattere tecnico e produttivo, conducendo e controllando, con interventi risolutivi per garantire la qualità del prodotto in termini di caratteristiche chimico-fisiche, gusto, igienicità ed aspetto, più impianti particolarmente complessi ed effettuando sugli stessi, con gli opportuni coordinamenti, le operazioni di messa a punto e pronto intervento di manutenzione senza ricorrere agli specialisti di officina”.
Alla luce della previsione della contrattazione collettiva, si evince che appartengono a tale livello IV figure professionali dotate di competenze professionali specialistiche, che svolgono attività complesse, con autonomia operativa e facoltà di iniziativa, anche coordinando altri lavoratori. In tale categoria vi rientra chi conduce e controlla macchinari/impianti produttivi particolarmente complessi.
Come desumibile dalla declaratoria, l'elemento caratterizzante il livello IV rispetto al livello
VIII è, in particolar modo, la sussistenza di autonomia operativa e facoltà di iniziativa e la complessità degli impianti di produzione.
Ebbene, deve sottolinearsi che gli elementi caratterizzanti tale livello come sopra individuati non appaiono sussistenti nel caso di specie.
Infatti, le attività del ricorrente, come emerso all'esito della istruttoria orale svolta, non presentano tali connotati.
Si ribadisce che è accertato che il ricorrente si occupasse della realizzazione degli impasti inserendo gli ingredienti nell'impastatrice secondo quanto indicato nel ricettario predisposto e secondo le direttive dei responsabili.
Ma le mansioni svolte non presentano null'altro in più e di diverso sicché non possono essere ricondotte al IV livello invocato che presuppone il compimento di attività complesse con facoltà di iniziativa e autonomia operativa.
Del resto, gli stessi testi di parte ricorrente hanno sostanzialmente dichiarato della necessità di intervento dei responsabili nel caso di modifiche da apportare agli ingredienti o nel caso di problematiche sorte nell'esecuzione dell'attività e della sussistenza di un dettagliato ricettario per la definizione delle attività da svolgere.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, non può dirsi nel caso raggiunta la prova dei fatti costitutivi generatori del diritto al superiore inquadramento contrattuale vantato dal ricorrente.
8 La domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori e la connessa domanda volta a conseguire le relative differenze retributive devono pertanto essere rigettate, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che queste vadano integralmente compensate in ragione della natura delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 14.3.2025
Il giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
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