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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9120/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9124 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero Parte_1 C.F._1
Fiore e dell'avv. Stefano Fraccaro, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano viale Tunisia 13 ATTORE E (C.F.-P.IVA. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Villani e Manuela Caccialanza, come da procura in
[...] calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 14
CONVENUTA OGGETTO: mutuo indicizzato al franco svizzero CONCLUSIONI per l'attore:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
Nel merito:
- accertare e dichiarare che il contratto di mutuo è stato stipulato tra un soggetto qualificabile come consumatore e uno qualificabile come professionista;
- accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole 7 (estinzione anticipata), 7-bis (conversione), e per l'effetto dichiarare la nullità delle clausole sopra indicate;
- accertare e dichiarare, alla luce della nullità dell'articolo 7 (estinzione anticipata), che in relazione all'avvenuta estinzione anticipata l'attore era tenuto a corrispondere unicamente gli importi risultanti dal piano di ammortamento, senza applicazione di alcuna indicizzazione;
- accertare e dichiarare, alla luce della nullità dell'articolo 7-bis (conversione), che in relazione all'avvenuta estinzione anticipata il capitale di riferimento è unicamente quello risultante dal piano di ammortamento, senza applicazione di alcuna indicizzazione;
pagina 1 di 13 per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione dell'importo di € 30.282,13 indebitamente percepito in occasione dell'estinzione anticipata del mutuo occorsa in data 28.11.2023, il tutto oltre interessi dalla data del 28.11.2023 e fino al pagamento da parte della convenuta in favore dell'attore. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”
per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare la improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda avversaria di nullità dell'art. 7 bis del Contratto di Mutuo, per difetto di interesse ad agire da parte dell'Attore, per tutti i motivi dedotti in atti;
NEL MERITO:
- respingere integralmente le domande formulate dal Signor in quanto infondate in fatto ed in diritto, per Parte_1 tutti i motivi di cui in atti, ivi compresa la prescrizione;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione della sentenza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la società al fine di Parte_1 Controparte_1 accertare la propria qualità di consumatore in occasione della conclusione del mutuo del 18.12.2006 con l'allora (ora ) nonché di accertare la nullità del contratto in Controparte_1 Controparte_1 questione e, in particolare, degli artt. 7 e 7 bis relativi all'eventuale estinzione anticipata dei contratti (secondo analoghi criteri previsti per il calcolo per gli interessi sulla somma data a mutuo ai sensi dell'art. 4) e alla conversione del tasso riferito al in un tasso riferito all'Euro, in ragione del carattere Controparte_3 vessatorio di tali clausole per la loro redazione in modo non trasparente e comprensibile per il consumatore. L'attore ha inoltre chiesto di accertare che, in relazione all'avvenuta estinzione anticipata del contratto, egli avrebbe dovuto corrispondere unicamente gli importi risultati dal piano di ammortamento senza applicazione di alcuna indicizzazione e, per l'effetto, ha chiesto di condannare la banca alla ripetizione dell'importo di euro 30.282,13, quale somma indebitamente percepita in occasione dell'estinzione anticipata, oltre interessi dal 28 novembre 2023 al saldo. La difesa di parte attrice ha sostenuto che:
- in data 18 dicembre 2006 il signor in qualità di consumatore, aveva stipulato con la convenuta Parte_1 un mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero, per l'importo di euro 90.000,00 da restituire in venti anni;
- nel corso del rapporto aveva chiesto alla banca di effettuare il conteggio per l'estinzione anticipata del contratto e che dal prospetto elaborato dalla convenuta in data 24.11.2023 era emerso un debito elevato, nel senso che l'importo indicato per l'estinzione del rapporto era di euro 74.660,17, di poco inferiore a quello originariamente mutuato, in quanto la banca aveva chiesto oltre ad euro 44.670,20 a titolo di capitale residuo anche l'ulteriore somma di euro 30.282,13, oltre spese e dedotto il saldo del conto deposito;
- il mutuo era stato estinto con il pagamento dell'importo di euro 74.660,17 in data 28 novembre 2013;
- a fronte del reclamo sporto dal cliente, la banca aveva sostenuto che le clausole contrattuali, in particolare l'art. 7, esponevano chiaramente quali sarebbero stati i criteri di calcolo in sede di estinzione anticipata.
pagina 2 di 13 L'attore ha contestato la vessatorietà e, quindi, la nullità degli artt. 7 e 7 bis del mutuo ritenendo che tali clausole fossero in contrasto con gli artt. 33 ss. del d.lgs. n. 206\2005, trattandosi di clausole non formulate in modo chiaro e comprensibile da parte del consumatore e, comunque, tali da determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. A fondamento della propria tesi, la difesa di parte attrice ha evidenziato come tanto la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, 30 agosto 2021, n. 23655) quanto quella europea, in molteplici occasioni, abbiano evidenziato la necessità che le clausole dei contratti stipulati con i consumatori e i comportamenti dei contraenti forti debbano essere conformi alle regole di correttezza, trasparenza, chiarezza ed equità. Anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con la delibera n. 27214/2018, aveva ritenuto che gli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis delle condizioni generali di contratto dei mutui fondiari indicizzati al franco , commercializzati da CP_3 Controparte_1 tra il 2003 ed il 2010, fossero in contrasto con l'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto tali articoli non erano redatti in modo chiaro, non esponevano in maniera intellegibile il funzionamento dei meccanismi di doppia indicizzazione, estinzione e conversione ivi rappresentati, non indicavano le operazioni aritmetiche necessarie per darvi corso e non informavano il consumatore che il piano di ammortamento consegnato al momento della stipulazione del contratto era solo indicativo, siccome suscettibile di conguaglio per effetto della doppia indicizzazione, finanziaria e valutaria. Anche nel contratto stipulato dal signor era previsto un meccanismo di doppia indicizzazione, Parte_1 che collegava gli interessi non soltanto alla variazione del tasso di interesse (LIBOR CHF 6 Mesi) ma anche a quelle del tasso di cambio (CHF/Euro), esponendo ciascun mutuatario ai rischi relativi;
la doppia indicizzazione rilevava sia ai fini del calcolo degli interessi (art. 4) sia, più in generale, ai fini della determinazione delle somme che dovevano essere restituite dal mutuatario, anche nell'ipotesi di estinzione anticipata del rapporto (art. 7). Si trattava, tuttavia, di meccanismi che non erano stati rappresentati in modo adeguato al cliente (non erano state offerte indicazioni, al momento della stipula del contratto di mutuo, circa l'andamento pregresso dei tassi di interesse e del tasso di cambio, né erano state effettuate simulazioni relative ai possibili mutamenti significativi dei tassi di interesse e di cambio, né erano stati indicati i fattori di natura politica e economica idonei ad incidere sui tassi) e che, comunque, celavano un sistema sbilanciato in favore della banca, tenuto conto del prevedibile andamento del rapporto di cambio tra l'euro e il franco svizzero, soprattutto nel periodo successivo all'anno 2010. In assenza delle necessarie informazioni il signor non era stato messo nelle condizioni di comprendere i rischi effettivi Parte_1 connessi al contratto di mutuo, soprattutto nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto (art. 7) o di esercizio della facoltà di conversione del mutuo in euro (art. 7 bis). Conseguentemente, le clausole in questione erano nulle e il mutuatario avrebbe dovuto rimborsare unicamente la quota di capitale costituente il capitale residuo, senza applicare alcuna indicizzazione.
1.2. Si è costituita in giudizio la società resistendo alle pretese avanzate Controparte_1 nei suoi confronti in ragione della ritenuta chiarezza delle condizioni di contratto oggetto di contestazione, come accertata in numerosi precedenti giurisprudenziali vertenti su identiche clausole. Parte convenuta ha preliminarmente eccepito il difetto di interesse ad agire dell'attore in merito alla domanda di accertamento della nullità della clausola di cui all'art. 7 bis che disciplinava la facoltà di conversione del tasso riferito al franco svizzero in un tasso riferito all'Euro, evidenziando come pacificamente tale facoltà non fosse stata esercitata dal signor e gli era ormai definitivamente Parte_1 preclusa, attesa l'intervenuta anticipata estinzione del contratto. Nel merito, la difesa della banca ha ribadito la piena validità delle clausole contrattuali oggetto di contestazione e ha chiesto il rigetto delle domande proposte, eccependo, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione delle domande proposte dal signor relative alla violazione dei doveri di Parte_1
pagina 3 di 13 trasparenza gravanti sulla risalenti al momento di conclusione del contratto, ossia al 18 dicembre CP_4
2006, con conseguente decorso del termine quinquennale ma anche di quello ordinario decennale di prescrizione.
1.3. All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 15 gennaio 2025 per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.; in quella sede la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Tanto premesso, le domande proposte non sono fondate, potendosi richiamare integralmente le motivazioni già espresse da questo giudice nelle precedenti sentenze n. 9341\2022 del 28 novembre 2022 e n. 3245/2024 del 25 marzo 2024, ove sono state esaminate fattispecie del tutto sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio e dalle cui motivazioni non vi è ragione di discostarsi. Giova anzitutto richiamare le considerazioni espresse dalla giurisprudenza di merito secondo cui “l'essenza del contratto in questione è costituita dal fatto che le parti abbiano concordato di mutuare una somma espressa in euro indicizzata al franco svizzero, prevedendo, quindi, che tutti i pagamenti fossero effettuati dal mutuatario nella valuta avente corso legale in Italia e, quindi, in euro;
di qui, pertanto, la necessità di procedere alla conversione in Controparte_5 dell'importo originariamente mutuato, secondo il tasso di cambio delle valute alla data di stipula del contratto e, analogamente, procedere alla conversione fra le valute di tutti gli importi pagati o da pagare dal mutuatario, facendo riferimento al tasso di cambio delle valute alla data dei pagamenti;
rispetto a un tradizionale contratto di mutuo in euro, quindi, il mutuatario avrebbe corso il rischio non solo della fluttuazione dei tassi di interessi, ma anche del variare dei tassi di cambio fra le valute. La convenienza di ricorrere a tali tipologie di mutuo era all'epoca rappresentata dal fatto che i tassi di interesse legati al erano più bassi di quelli legati prima alla lira e, poi, all'euro (così come ancora oggi accade, peraltro), con Controparte_3
l'effetto che, stipulando un mutuo indicizzato al diveniva possibile avvalersi di un tasso di interesse inferiore Controparte_3
e, quindi, più conveniente per il mutuatario. La convenienza di tali mutui è venuta progressivamente erodendosi dal 2010 in poi, ossia da quando il ha intrapreso una progressiva tendenza di apprezzamento sull'euro, con l'effetto che il Controparte_3 mutuatario si è trovato a dover pagare più euro per poter restituire la medesima somma in peraltro la minor Controparte_5 convenienza discendente dal tasso di cambio fra le valute è stata comunque almeno in buona parte compensata dai maggiori vantaggi collegati al tasso di interesse Libor /CHF, comunque inferiore al tasso Euribor” (così, Trib. Milano, dott. Ferrari, 15 luglio 2021 n. 6167; nel medesimo senso anche Trib. Milano, dott. Stefani, 5-23 agosto 2022 che ha definito il giudizio recante R.G. n. 5287\2020). 2.1. L'attore, in via principale, ha dedotto la nullità degli artt. 7 e 7 bis del contratto, ai sensi degli artt. 33 e ss. del codice del consumo, in considerazione della mancanza di un'adeguata informativa, precontrattuale e contrattuale, in merito alla natura del mutuo oggetto di causa e dell'assenza di chiarezza e intelligibilità delle clausole in questione. L'attore ha evidenziato la vessatorietà delle clausole contestate in quanto idonee a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. In particolare, è stata dedotta la vessatorietà delle citate clausole contrattuali sostenendo che in considerazione della loro redazione poco chiara, al momento della stipula del contratto il mutuatario non aveva potuto comprendere quali fossero i reali rischi insiti nel meccanismo della doppia indicizzazione e, in particolare, che era posto a suo carico anche il rischio cambio CHF/Euro che poteva generare gravi effetti e, precisamente, che, in caso di apprezzamento del franco svizzero sull'euro, poteva variare anche in maniera significativa l'importo da restituire rispetto a quello ricevuto, né aveva compreso quali fossero le modalità di calcolo degli importi dovuti in caso di estinzione anticipata del contratto. A tal fine, l'attore ha richiamato il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza europea circa il contenuto del sindacato dei giudici nazionali in merito alla valutazione del requisito di trasparenza delle clausole contrattuali nei contratti stipulati con i consumatori nonché le valutazioni espresse dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel provvedimento n. 27214 del 2018, da considerare quale prova pagina 4 di 13 privilegiata e presuntiva del carattere abusivo delle clausole oggetto di contestazione, secondo quanto indicato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 31 agosto 2021, n. 23655. Con il provvedimento citato, l'AGCM, nell'esercizio dei suoi poteri di public enforcement, ha ritenuto che alcune clausole dei contratti della relativi a mutui in euro indicizzati in valuta estera (artt.4, 4 CP_1 bis, 7, 7 bis) fossero affette da «difetto di chiarezza e trasparenza» e contrarie ai principi della direttiva 1993/13/CEE, come elaborati dalla Corte di Giustizia, e agli artt. 33 e seguenti del Codice del consumo perché non esponevano in modo trasparente il funzionamento concreto dei meccanismi della doppia indicizzazione, finanziaria e valutaria, del deposito fruttifero e della rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero (CHF) con tasso Libor, né indicavano le operazioni aritmetiche poste alla base della doppia indicizzazione, del deposito fruttifero e dell'estinzione anticipata. Tali clausole non informavano il cliente che il piano di ammortamento costruito sulla base del tasso iniziale (tasso di interesse convenzionale indicato in contratto) era solo indicativo e poteva variare per effetto dei conguagli dovuti all'indicizzazione finanziaria e valutaria, né veniva chiarito il collegamento tra il meccanismo dei conguagli conseguenti alla duplice indicizzazione e quelli delineati da altre clausole, ad esempio, in tema di estinzione anticipata del contratto. Ancora, in merito all'art. 7 sull'estinzione anticipata, erano state utilizzate espressioni ambigue, in particolare si faceva riferimento al “capitale restituito” in relazione al capitale residuo da restituire ai fini dell'estinzione anticipata, laddove potevano e dovevano essere utilizzate espressioni prive di ogni ambiguità quale, ad esempio, “capitale che il cliente intende restituire”. Secondo le valutazioni dell'Autorità garante tali clausole apparivano in sé, in collegamento tra loro nonché nel contesto dell'intero contratto, contrarie all'art. 35, comma 1, del Codice del consumo per la loro formulazione non chiara e trasparente, in quanto risultavano scarsamente intellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto, sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale erano inserite, impedendogli di valutare adeguatamente i rischi e le conseguenze economiche derivanti dall'applicazione di quelle clausole. Deve tuttavia evidenziarsi come la stessa Autorità Garante abbia chiarito che la valutazione di chiarezza e trasparenza delle clausole era stata effettuata su un piano generale e astratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 bis del codice del Consumo, valutando esclusivamente la formulazione delle clausole inserite nelle condizioni generali, senza prendere in considerazione - trattandosi di valutazione rimessa al giudice ordinario - il contesto in cui era stato stipulato ogni singolo contratto e, in particolare, le circostanze fattuali che ne avevano accompagnato la conclusione, ivi compresa la fase precontrattuale con i fogli informativi e quella contrattuale con il documento di sintesi e l'attività svolta dal Notaio (cfr. provvedimento AGCM in atti par. 56). Anche la pronuncia della Corte di Cassazione invocata in diverse occasioni dalla difesa di parte attrice - pur attribuendo alla valutazione espressa dal Garante, circa l'assenza di chiarezza e comprensibilità delle clausole, un valore privilegiato nel giudizio civile fra il privato e il professionista relativo alle stesse clausole
- ha ritenuto possibile la confutazione di tale valutazione da parte del giudice ordinario. Precisamente, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto come nel caso in cui un regolamento contrattuale sia stato giudicato non chiaro e comprensibile dall'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato operi “una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell'art. 37 bis, comma 4, del Codice del consumo chiamato ad occuparsi dello stesso regolamento contrattuale” (Cass., 23655\2021 cit. principio, quest'ultimo, ribadito anche dalla più recente Cass., 3 novembre 2023 n. 30556 secondo cui “compete al giudice di merito, salvo il controllo motivazionale, stabilire se le clausole contrattuali in discorso siano carenti in punto di chiarezza e comprensibilità […]”). pagina 5 di 13 A ciò va aggiunto che, ai fini della dichiarazione di vessatorietà di una clausola, all'accertamento circa l'assenza chiarezza e comprensibilità della stessa, deve seguire anche quello inerente al significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore conseguente all'applicazione della clausola medesima (Cass., 3 novembre 2023 n. 30556 che ha ribadito: “l'eventuale difetto di chiarezza e comprensibilità non invalida automaticamente la clausola che ne sia affetta, salvo che il difetto di chiarezza e comprensibilità non determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”).
2.2. Tornando all'esame della fattispecie concreta, l'attore ha sostenuto che dalla lettura del contratto di mutuo fondiario e della documentazione allegata al momento della stipula (documento di sintesi e condizioni generali) non emergesse un chiaro riferimento alla conversione del capitale dall'euro al franco e neppure si evincesse una chiara informativa circa il meccanismo dei conguagli basati sulla CP_3 doppia indicizzazione, finanziaria e valutaria, destinati a confluire nel deposito fruttifero accessorio al mutuo, destinati ad assumere una peculiare rilevanza anche in sede di estinzione anticipata. Questa tesi non è condivisibile. Dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, sia contrattuale (copia del contratto di mutuo stipulato, con allegati il documento di sintesi delle condizioni economiche, le condizioni generali e il piano di ammortamento – doc. 1 di parte attrice e doc. 1 di parte convenuta) sia precontrattuale (foglio informativo riferito alle condizioni e modalità operative dei contratti di mutuo indicizzato al
[...]
come quello stipulato dall'attore – doc. 159 di parte convenuta), si evince che nel contratto è stato CP_3 evidenziato che il mutuo, pur ricevuto in euro e da estinguere con moneta avente corso legale in Italia, era soggetto al meccanismo della doppia indicizzazione, ivi compresa quella inerente al tasso di cambio CHF/Euro. Dall'esame del foglio informativo, pacificamente consegnato all'attore prima della stipula del contratto, emerge che il prodotto offerto era specificamente identificato come “Mutuo Franchi svizzeri”. In merito alla consegna del foglio informativo, si osserva che il ricevimento del documento è attestato nell'art. 10 delle condizioni particolari del contratto di mutuo (doc. 1 di parte attrice pag. 11-12) e, comunque, si tratta di circostanza allegata dalla banca e in ordine alla quale, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. alcuna contestazione è stata sollevata dall'attore. Nel foglio informativo, in merito alle caratteristiche e alle clausole del mutuo si precisava (esaminando il modulo prodotto dalla banca, doc. 159):
- quanto alla struttura del mutuo, che “Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso variabile indicizzato al ”; Controparte_3
- quanto ai “rischi tipici” derivanti dalla stipula di quel mutuo, che “Il rischio connesso al mutuo a tasso variabile indicizzato al si riferisce alla possibilità di variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione Controparte_3 del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento del parametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro e ; Controparte_3
- quanto alle clausole contrattuali, in particolare relative ai “Criteri di indicizzazione e alle modalità di calcolo del conguaglio per interessi e tasso di cambio”, che il mutuo era indicizzato al Franco svizzero e che, fermo restando il piano di ammortamento, semestralmente la avrebbe determinato il conguaglio sia per interessi sia CP_4 per tasso di cambio sulle rate relative al semestre, fornendo inoltre indicazioni sulle modalità di calcolo di tali conguagli che sarebbero stati poi accreditati, in caso di conguaglio positivo, o addebitati, in caso di conguaglio negativo, sul conto deposito fruttifero;
pagina 6 di 13 - quanto all'estinzione anticipata, che tale facoltà non era prevista per i primi diciotto mesi e che successivamente, il mutuatario avrebbe potuto esercitare tale facoltà dando un preavviso di 60 giorni, previo pagamento della penale secondo le percentuali stabilite in contratto. Nel contratto di mutuo, l'art. 4 prevedeva testualmente che “le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco , secondo le modalità di seguito indicate”. La natura del prestito indicizzata la franco CP_3 svizzero emerge anche dal fatto che è stato espressamente pattuito un tasso di cambio
[...]
determinato convenzionalmente in una misura specifica (precisamente, in 1,6175 franchi Parte_2 svizzeri per 1 Euro). Nell'art. 4 è stato inoltre disciplinato il duplice meccanismo di indicizzazione, laddove è stato previsto che per la durata del mutuo, al termine di ogni semestre, la avrebbe determinato la differenza sussistente CP_4 tra i tassi convenzionali (di interesse e di cambio) e i tassi (di interesse e di cambio) rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre. Precisamente, tali differenziali sarebbero consistiti:
- nell'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse convenzionale (indicato nella misura del 3,890 per cento) e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) sei mesi (rilevato secondo le modalità specificate nella clausola contrattuale) Controparte_3 maggiorato dello spread contrattuale (1,200 punti percentuali); nonché
- nella eventuale differenza tra il tasso di cambio convenzionale pattuito Parte_2 contrattualmente (1,6175 franchi svizzeri per 1 Euro) e quello rilevato per valuta al termine di ogni semestre (rilevato secondo le modalità specificate nella clausola). Le eventuali differenze così calcolate avrebbero dato luogo, ad ogni scadenza, ad un conguaglio, positivo o negativo, che sarebbe stato, rispettivamente, accreditato o addebitato dalla sul deposito fruttifero CP_4 appositamente acceso a nome del mutuatario e avente natura accessoria rispetto al mutuo, essendo destinato esclusivamente alle descritte operazioni di conguaglio. Analogamente, l'art. 7 in tema di estinzione anticipata del mutuo conteneva il medesimo riferimento al meccanismo di indicizzazione valutaria laddove prevedeva che, “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in in base al tasso di cambio Controparte_5 convenzionale e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio / Controparte_3
Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su 'Il Sole 24 Ore' nel giorno dell'operazione di rimborso”. È dunque evidente come sia nell'art. 4 sia nell'art 7 sia stata inserita un'articolata disciplina volta a descrivere il meccanismo di indicizzazione valutaria, tale da rendere del tutto manifesta l'operatività del meccanismo di indicizzazione del contratto, anche per valuta (così, tra le altre, Trib. Milano, G.U. dott.ssa Tombesi, 10/11/2022 n. 8830). Ancora, nel Documento di sintesi allegato al contratto, nella sezione destinata ad illustrare le condizioni economiche, in merito al tasso utilizzato è stato indicato che si trattava di “Tasso variabile – rata costante – Indicizzato in Franchi svizzeri”. Sempre nel Documento di sintesi assumeva rilevanza inoltre l'esplicitazione dei “Criteri di indicizzazione e modalità di calcolo del conguaglio per interessi e tasso”, contenuta nella seconda pagina del documento, dove è stato illustrato, riprendendo letteralmente il testo contrattuale contenuto nell'art. 4, il meccanismo della duplice indicizzazione. Ebbene, tenuto conto delle previsioni sopra indicate, contenute tanto nel documento contrattuale quanto nel documento di sintesi e nel foglio informativo consegnato all'attore prima della stipula del contratto, si ritiene che il mutuatario sia stato ampiamente informato circa l'essenza del contratto, consistente in un mutuo indicizzato in una valuta differente da quella avente corso legale, nonché dei rischi connessi al variare sia dei tassi di interesse – come nei tradizionali contratti di mutuo a tasso variabile – sia pagina 7 di 13 del rapporto di cambio fra le valute, ritenendosi così “documentalmente smentito l'assunto difensivo attoreo in forza del quale gli attori non avrebbero potuto o dovuto comprendere che il mutuo fosse indicizzato, oltre che con riguardo agli interessi dovuti, anche al franco svizzero in relazione al debito capitale residuo” (testualmente, Trib. Milano, n. 8830/2022 cit.). 2.3. Per quanto concerne il profilo relativo all'assenza di chiarezza delle clausole relative ai meccanismi di indicizzazione e di estinzione anticipata, che avrebbe comportato l'impossibilità per il consumatore di comprendere, in concreto, il rischio cambio assunto dal mutuatario alla luce delle modalità di descrizione del meccanismo di doppia indicizzazione e conguaglio sul conto deposito fruttifero, si osserva quanto segue. La difesa di parte attrice, al fine di dimostrare il proprio assunto, ha prodotto il conteggio elaborato dalla banca avente ad oggetto la quantificazione dell'importo necessario per estinguere in via anticipata il mutuo;
dai calcoli in questione emergeva come, per effetto del progressivo apprezzamento del franco svizzero sull'euro, il debito complessivo gravante sul mutuatario si fosse ridotto in misura estremamente contenuta, nonostante il tempo trascorso dalla stipulazione del contratto e il regolare adempimento agli obblighi restitutori. A sostegno della propria tesi, come già rilevato, la difesa di parte attrice ha prodotto il provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato del 2018 nel quale sono stati considerati quali indici dell'assenza di chiarezza e comprensibilità dei meccanismi di indicizzazione correlati al rischio cambio e ai conguagli che confluivano sul deposito fruttifero la mancata specificazione del loro funzionamento anche tramite l'indicazione delle operazioni aritmetiche necessarie per dare corso ai conguagli nonché dei pagamenti da eseguire ai fini dell'estinzione del mutuo, nonché l'omessa specificazione che il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo fosse meramente indicativo, in quanto esplicativo del funzionamento di un piano di ammortamento a rata costante, senza rappresentare le variazioni possibili per effetto dei conguagli dovuti all'indicizzazione finanziaria e valutaria. Nella medesima prospettiva, la difesa di parte attrice ha richiamato la giurisprudenza europea secondo cui il requisito di trasparenza delle clausole deve essere interpretato in modo estensivo, non potendo essere limitato al loro carattere comprensibile unicamente sul piano formale e grammaticale, ma valutando a tal fine tutti gli elementi di fatto pertinenti, quali la pubblicità e l'informazione fornite, e chiarendo che
“l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito della trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, l'estensione della durata di detto contratto e l'aumento dell'importo delle rate mensili, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata del contratto medesimo” (CGUE, sentenza 10 giugno 2021 causa C-609/19). Ebbene, come di recente affermato da questo Tribunale che ha esaminato fattispecie analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, “È proprio la giurisprudenza della Corte di Giustizia richiamata che consente tuttavia di escludere, in concreto, che gli artt. 4, 4-bis e 7 dei contratti di mutuo stipulati dagli attori non fossero chiari e trasparenti, superando l'astratta valutazione sulla tecnica redazionale di tali articolati compiuta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale non ha potuto valutare il complesso delle informazioni fornite dall'intermediario bancario in fase precontrattuale ed in occasione della stipulazione dei singoli contratti di mutuo. Infatti, risulta documentato, a prova contraria, dalla convenuta, con i documenti prodotti al n. 41 [qui doc. 159], che la variabilità del tasso di cambio venne specificamente indicato quale rischio specifico del tipo di contratto stipulando nei fogli informativi consegnati prima della pagina 8 di 13 stipulazione del contratto, oltre ad essere richiamato ed evidenziato nelle proposte contrattuali e nel documento di sintesi” (Trib. Milano, n. 8830/2022 cit.). Quanto al rilievo probatorio del provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato - anche prescindendo dalle perplessità in merito al valore di presunzione legale che la Cassazione ha attribuito non all'accertamento di un fatto bensì ad una valutazione circa l'interpretazione di alcune clausole [perplessità riscontrate anche da una parte della giurisprudenza di merito (tra le più recenti, Trib. Milano, 9 novembre 2023 n. 8822) e dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., ordinanza 29 gennaio 2024 n. 2592)] - va ribadito come tale provvedimento non abbia preso in considerazione l'intero contesto nel cui ambito sono stati stipulati i contratti e, precisamente, le informative contenute nei documenti che hanno preceduto (fogli informativi) e accompagnato (documenti di sintesi) il perfezionamento degli stessi. Peraltro, esaminando gli indici menzionati nel provvedimento dell'AGCM e che hanno indotto l'autorità a ritenere non chiare le clausole contenute negli artt. 4 e 4 bis, appare anzitutto destituita di fondamento l'osservazione per cui il cliente non sarebbe informato del carattere indicativo del piano di ammortamento. L'art. 4 del contratto testualmente prevedeva che si trattava di “mutuo in euro indicizzato al franco svizzero” e tale riferimento era specificamente contenuto anche nei fogli informativi e nei documenti di sintesi. Il medesimo art. 4 prevedeva che il piano di ammortamento era stato predisposto tenuto conto di determinati tassi di interesse e di cambio (tassi convenzionali) ma che, fermo restando tale piano di ammortamento, la banca avrebbe determinato gli eventuali differenziali tra i tassi convenzionali (di interesse e di cambio) e quelli rilevati alla scadenza di ciascun periodo e, quindi, i conguagli positivi o negativi per il mutuatario, rispettivamente da accreditare o addebitare nel deposito fruttifero. In altre parole, pur restando la rata invariata, secondo il tasso di interesse convenzionale ed il tasso di cambio convenzionale, ogni sei mesi la banca avrebbe proceduto ai necessari conguagli, accreditando o addebitando sul deposito fruttifero accessorio al mutuo le somme risultanti dai predetti conteggi, sulla scorta del tasso di interesse Libor applicato al e sulla scorta del tasso di cambio . Controparte_3 Parte_2
Ebbene, già soltanto il riferimento ad un mutuo indicizzato era idoneo ad evidenziare il carattere indicativo del piano di ammortamento e la sua valenza unicamente nella fase iniziale del rapporto, potendo variare gli importi dovuti in base ai parametri indicati per l'indicizzazione. Ancora, circa l'assenza di chiarezza del meccanismo di indicizzazione, si osserva come dalla lettura dell'art. 4 si evincesse che, rispetto al piano di ammortamento originario, ogni semestre veniva attuata una sorta di rettifica dello stesso, attuando un confronto tra i valori convenzionali dei parametri indicati per l'indicizzazione (tasso di interesse Libor CHF 6M e tasso di cambio CHF/ Euro) e i valori attuali dei medesimi parametri, con annotazione dei relativi risultati (differenziali positivi o negativi) in un apposito conto. Infine, quanto all'omessa indicazione delle operazioni aritmetiche necessarie ai fini dell'indicizzazione, nel provvedimento dell'AGCM non è stato nemmeno chiarito come una formula matematica potesse far comprendere ad un consumatore medio le conseguenze economiche delle clausole in questione, essendo peraltro ovvio che l'esplicazione di un complesso meccanismo di calcolo fosse più intellegibile di una formula matematica volta a riprodurre il conteggio necessario. Non si ritiene, inoltre, dirimente, al fine di escludere una corretta rappresentazione del rischio cambio la mancata consegna di scenari previsionali sull'andamento atteso dei rapporti di valuta con riguardo al periodo di esecuzione dei contratti di mutuo, non essendo possibile compiere alcun dato previsionale effettivamente attendibile con proiezione decennale o pluridecennale, e corrispondente quindi alla durata dei mutui. pagina 9 di 13 In conclusione, dall'esame dell'intera documentazione prodotta si evince che il rischio cambio sia stato adeguatamente illustrato con riguardo alla possibilità che, a fronte di una svalutazione della moneta di pagamento su quella di indicizzazione, l'importo da restituire potesse essere anche considerevolmente superiore a quello nominalmente ricevuto, in euro, alla data di stipulazione del contratto, come del resto già rilevato sia nella giurisprudenza di questo Tribunale (tra le altre, Trib. Milano, dott. Ferrari, 15 luglio 2021 n. 6167; Trib. Milano 10 novembre 2022 n. 8330 cit.; Trib. Milano, dott.ssa Carbone, 13 ottobre 2022 n. 8003; Trib. Milano, dott. Tranquillo, 28 gennaio 2022 n. 759) sia in quella Corte d'Appello di Milano (cfr. tra le altre, C. App. Milano, 21 marzo 2022 n. 948 e C. App. Milano, Sentenza 7 maggio 2020 n. 1066 e, più di recente, C.App. Milano 24 ottobre 2023 n. 3009) sia nei plurimi provvedimenti di merito conformi, prodotti dalla convenuta nel corso del presente giudizio. Deve, pertanto, ritenersi che il rischio cambio sia stato rappresentato sia nella fase precontrattuale sia in sede di stipulazione del contratto al consumatore-mutuatario che ha assunto tale rischio confidando nella stabilità del rapporto di cambio euro/franco e al fine di ottenere l'auspicato risparmio di spesa CP_3 derivante dall'applicazione di tasso variabile indicizzato al Libor CHF 6m. Né può dirsi che l'assunzione di tale rischio comportasse un significativo squilibrio delle prestazioni contrattuali, atteso che il rischio cambio, così come il rischio di variazione dei tassi di interesse, gravava, in egual misura, su entrambe le parti. A tal riguardo, la Suprema Corte ha affermato, sulla base dell'interpretazione sistematica delle norme richiamate del cod. cons., il seguente principio di diritto: “In tema di contratti conclusi fra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile” (Cass., n. 23655/2021 cit.). In altri termini, sia in forza del principio generale di cui all'art. 33, comma 1, che dell'art. 34, comma 2, cod. cons., le clausole sono vessatorie e, quindi, nulle se e solo se determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Ebbene, è evidente che tale squilibrio debba essere certo e strutturale, ossia derivare in modo sicuro dalla clausola contrattuale e dal suo funzionamento e non debba dipendere da circostanze accidentali e meramente eventuali. Nel caso di specie, tale squilibrio non sussisteva in quanto, come chiaramente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, rientra nel rischio normale assunto dal creditore e dal debitore nei prestiti in valuta estera il verificarsi del noto fenomeno di oscillazioni anche ampie nel rapporto di cambio che, ovviamente, a seconda della direzione dell'oscillazione, possono giovare all'una o all'altra parte (Cass., 17 luglio 2003 n. 11200). Nel medesimo senso si richiamano anche le considerazioni di questo Tribunale secondo cui “Gli effetti negativi lamentati dagli attori sono dipesi dal verificarsi di un evento accidentale e cioè dallo sganciamento del valore del franco svizzero e dal suo conseguente apprezzamento sull'euro. Ma ciò non è una conseguenza necessitata dalla clausola contrattuale, è una conseguenza dell'andamento del mercato valutario, che costituisce una variabile indipendente dalla volontà delle parti. La possibilità del verificarsi dell'ipotesi opposta, cioè l'apprezzamento dell'euro sul CHF, dimostra l'assenza di uno squilibrio tra i diritti delle parti, così come lo dimostra il fatto che per anni i mutuatari, grazie al contratto concluso, hanno potuto godere di tassi contenuti. […] per la valutazione della clausola occorre porsi in una prospettiva ex ante e non c'è dubbio che al momento della stipula del contratto le clausole di cui agli artt. 4 e 7 non comportavano alcuno squilibrio tra le parti. Semplicemente, come molti contratti bancari e finanziari, le prestazioni del mutuatario sono state ricollegate all'andamento di alcuni parametri, di modo che l'onerosità delle sue prestazioni è dipesa dal loro andamento. In effetti la stessa citazione dà conto che l'azione è sorta quando ai mutuatari è stata chiesta una somma ritenuta molto elevata ai fini dell'anticipata pagina 10 di 13 estinzione del finanziamento. Ciò però dimostra proprio che l'azione è fondata su una valutazione ex post delle reciproche obbligazioni: poiché l'andamento degli indici finanziari ha comportato un aggravio per le obbligazioni del mutuatario, se ne è dedotta la natura vessatoria della clausola che regola gli interessi, ma ciò fuoriesce dalle previsioni degli artt. 33 e 34 cod. cons.” (Trib. Milano, dott. Stefani, 5-23 agosto 2022 n. 6872 che ha definito il giudizio recante R.G. n. 5287\2020). In conclusione, deve escludersi che dalle clausole in questione sia derivato uno squilibrio rilevante ai sensi degli artt. 33 ss. del codice del consumo, in quanto il rischio cambio rappresentava un elemento aleatorio per entrambe le parti - non già per una parte soltanto - in quanto suscettibile di incidere, in aumento o in diminuzione, sull'ammontare della prestazione (per capitale ed interessi) dovuta dal mutuatario. 2.4. Con particolare riguardo alla clausola relativa all'estinzione anticipata, contenuta nell'art. 7 di ciascun contratto, la stessa richiamava in gran parte il meccanismo di funzionamento del rapporto come delineato nell'art. 4, laddove disponeva che: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al 'tasso di cambio convenzionale', e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio rilevato sulla pagina FXBK Parte_2 del circuito Reuter e pubblicato su Il Sole 24 Ore nel giorno dell'operazione di rimborso”. Una previsione analoga era contenuta nell'art. 7 bis inerente alla facoltà di conversione del mutuo con tasso riferito al franco svizzero in un mutuo con tasso riferito all'Euro, con la conseguenza che le considerazioni di seguito espresse valgono, in realtà, per entrambe le clausole. Il meccanismo di indicizzazione previsto nel caso di estinzione anticipata era uguale a quello utilizzato durante l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali, con l'unica differenza costituita dall'indicazione, come parametro, del solo tasso di cambio, posto che, in caso di estinzione anticipata, si aveva riguardo esclusivamente al capitale e non anche agli interessi. Sul punto, è stato osservato come il meccanismo di funzionamento di detta clausola è l'unico matematicamente possibile a fronte della “discrasia” contrattuale, rappresentata da pagamenti effettuati in una valuta differente rispetto a quella individuata quale riferimento per l'importo mutuato: la prima operazione necessaria al fine della quantificazione della somma necessaria per l'estinzione anticipata del mutuo, quindi, è costituita da una conversione del capitale residuo dovuto, espresso in euro, in franchi svizzeri, facendo riferimento al tasso di cambio convenzionale, ossia al tasso di cambio adottato in origine per determinare in Franchi Svizzeri l'importo da mutuare;
in un secondo momento, è necessario riconvertire in euro il capitale residuo così ottenuto, utilizzando, però, il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione, dato che il mutuatario effettua il pagamento in euro e alla medesima data la banca dovrà estinguere il mutuo in (Trib. Milano, dott. Ferrari, 15 luglio 2021 n. 6167). Controparte_5
Ancora, è stato sostenuto come “il meccanismo di determinazione, benchè complesso, è tuttavia completamente e dettagliatamente illustrato nella clausola contrattuale ed è in linea con la logica di un mutuo indicizzato ad una valuta estera, che necessita in estrema sintesi di una doppia operazione di conversione (si moltiplica il capitale residuo in Euro per il tasso di cambio convenzionale e poi si divide per il tasso di cambio attuale). Invero la complessità del meccanismo ma non si può certo risolvere tout court in una mancanza di trasparenza o in vessatorietà della clausola in questione” (Trib. Napoli, dott. Vassallo, ordinanza del 7 dicembre 2020). La clausola in esame, nell'esporre in termini “narrativi” l'operazione matematica di quantificazione degli importi da versare ai fini estintivi del mutuo, era sufficientemente chiara, nonostante non siano state specificate le operazioni aritmetiche da compiere. La clausola in questione, tuttavia, conteneva un errore laddove faceva riferimento al calcolo di quanto il mutuatario dovesse pagare sulla base del capitale “restituito”, anziché del capitale “da restituire”. Tenuto
pagina 11 di 13 conto della finalità della clausola, che era quella di determinare una somma dovuta, è del tutto ragionevole sostenere che si dovesse scrivere “capitale da restituire” anziché “capitale restituito”. Ad avviso di questo giudice, tale imprecisione, però, non comporta la nullità della clausola, atteso che è sufficiente ricorrere ad una interpretazione logica e sistematica e secondo buona fede per ricondurre la previsione al capitale residuo e ciò è reso immediatamente evidente dal fatto che, subito dopo il riferimento al capitale restituito, la clausola prevedesse proprio il pagamento degli arretrati eventualmente dovuti dal mutuatario. Sul punto, questo Tribunale, in precedenti del tutto analoghi, ha già rilevato come “di per sé la clausola è univocamente chiara. Il riferimento al tasso di cambio convenzionalmente fissato in contratto trova ragione nel fatto che si tratta verosimilmente del medesimo tasso applicato in sede di 'approviggionamento' (in senso lato) della provvista in franchi svizzeri;
il riferimento al tasso di cambio del giorno dell'estinzione integra poi il proprium dell'indicizzazione che caratterizza il contratto, posto che a seconda del segno del differenziale tra i due cambi l'importo sarà superiore o inferiore rispetto a quanto espresso in euro nel piano di ammortamento. La conseguenza è che l'alea derivante dal cambio è potenzialmente distribuita su entrambe le parti, tutto dipendendo dalla circostanza che il tasso di cambio il giorno dell'estinzione sia superiore o inferiore a quello convenzionalmente stabilito” (Trib. Milano, dott. Tranquillo, 28 gennaio 2022 n. 759). Il problema, dunque, non è la chiarezza concettuale della clausola bensì l'individuazione delle somme da prendere in considerazione per effettuare le operazioni di conversione in franchi svizzeri e riconversione in euro, ossia se tali operazioni abbiano ad oggetto il capitale restituito (come indicato letteralmente) o quello da restituire. Si ritiene che l'operazione di indicizzazione abbia senso soltanto se operata sul capitale da restituire, atteso che la finalità dell'operazione di estinzione anticipata è proprio quella di individuare l'importo da restituire. D'altro canto, se si facesse riferimento al capitale restituito, le conseguenze sarebbero assurde, poiché, in ipotesi, il mutuatario che volesse estinguere anticipatamente dopo aver pagato poche rate dovrebbe corrispondere un piccolo importo (proprio perché le operazioni di indicizzazione andrebbero effettuate sul capitale già restituito) e, viceversa, il mutuatario che avesse già pagato la maggior parte delle rate, dovrebbe corrispondere una somma estremamente elevata. Peraltro, anche a tal proposito si può osservare come la formulazione letterale della clausola non abbia comportato, di per sé, alcuno squilibrio tra le obbligazioni delle parti in pregiudizio del consumatore in quanto l'applicazione letterale sarebbe stata favorevole o sfavorevole al mutuatario, a seconda che quest'ultimo avesse già rimborsato meno della metà del dovuto oppure di più. Dunque, la clausola in esame non pone un problema di chiarezza da risolvere nella prospettiva della valutazione di validità o invalidità della stessa ma unicamente un problema interpretativo nel senso che si impone una sua lettura tale da superare il dato strettamente letterale, alla luce della ricostruzione della volontà di entrambe le parti e dei criteri di interpretazione logica e sistematica e del principio di buona fede. Infine, va ribadito come anche in relazione alla clausola di estinzione anticipata non possa ravvisarsi alcuno squilibrio contrattuale in base ad una valutazione della clausola effettuata ex ante. L'eccessiva onerosità denunciata dagli attori ai fini dell'estinzione anticipata dei mutui non dipende dal tasso di interesse o da una penale applicata o dalla natura stessa del contratto;
essa consegue, invece, all'apprezzamento del Franco Svizzero rispetto all'Euro, ossia si ricollega a una delle due componenti di aleatorietà proprie di tali mutui indicizzati (ossia l'oscillazione nel tempo dei tassi di interesse e del rapporto di cambio tra le valute). Deve essere pertanto disattesa anche la contestazione di parte attrice, fondata sulla previsione da parte della banca in ordine all'apprezzamento progressivo della valuta svizzera rispetto a quella comunitaria e, conseguentemente, all'asserita unilateralità dei rischi collegati alla scelta di indicizzare il mutuo alla valuta elvetica. Secondo la prospettiva attorea, la convenuta, speculando sull'andamento del tasso di cambio, pagina 12 di 13 previsto o prevedibile (da parte della banca medesima), avrebbe sottoposto alla propria clientela i mutui indicizzati che sarebbero risultati particolarmente convenienti per l'istituto di credito. Come già evidenziato, questa tesi, fondata sulla sicura prevedibilità dell'apprezzamento nel tempo del
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, non tiene conto della portata meramente indicativa, ma non certa, delle previsioni sull'andamento CP_3 dei tassi;
inoltre, considerato che tali prodotti sono stati offerti dalla banca sin dagli anni '90 e che l'apprezzamento del franco svizzero sull'euro si è registrato a partire dal 2010, deve escludersi che qualunque scenario previsionale o prognosi di mercato potesse reggere per un tempo così lungo. Deve pertanto escludersi la nullità delle clausole del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 33 ss. del codice del consumo. Le considerazioni esposte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, domanda o eccezione rilevandosi che i profili non espressamente esaminati – ivi compresa l'eccezione sollevata dalla banca di difetto di interesse ad agire dell'attore in relazione alla sola domanda di nullità dell'art. 7 bis del contratto e l'eccezione di prescrizione - sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa (con applicazione dello scaglione che va da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00) e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riguardo alla limitata attività inerente alla fase istruttoria, consistita nel deposito delle memorie). Alla luce di tali criteri le spese vengono liquidate nell'importo di euro 6.713,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e i valori minimi per la fase istruttoria, con conseguente riduzione degli importi richiesti nella nota delle spese depositata dai difensori della convenuta, che appaiono eccessivi alla luce dei parametri citati.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da contro ., così provvede: Parte_1 Controparte_1
a. rigetta le domande;
b. condanna l'attore al pagamento, in favore di ., delle spese processuali Controparte_1 che liquida nella somma di euro 6.713,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano in data 14 febbraio 2025
Il giudice Ada Favarolo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9124 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero Parte_1 C.F._1
Fiore e dell'avv. Stefano Fraccaro, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano viale Tunisia 13 ATTORE E (C.F.-P.IVA. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Villani e Manuela Caccialanza, come da procura in
[...] calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 14
CONVENUTA OGGETTO: mutuo indicizzato al franco svizzero CONCLUSIONI per l'attore:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
Nel merito:
- accertare e dichiarare che il contratto di mutuo è stato stipulato tra un soggetto qualificabile come consumatore e uno qualificabile come professionista;
- accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole 7 (estinzione anticipata), 7-bis (conversione), e per l'effetto dichiarare la nullità delle clausole sopra indicate;
- accertare e dichiarare, alla luce della nullità dell'articolo 7 (estinzione anticipata), che in relazione all'avvenuta estinzione anticipata l'attore era tenuto a corrispondere unicamente gli importi risultanti dal piano di ammortamento, senza applicazione di alcuna indicizzazione;
- accertare e dichiarare, alla luce della nullità dell'articolo 7-bis (conversione), che in relazione all'avvenuta estinzione anticipata il capitale di riferimento è unicamente quello risultante dal piano di ammortamento, senza applicazione di alcuna indicizzazione;
pagina 1 di 13 per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione dell'importo di € 30.282,13 indebitamente percepito in occasione dell'estinzione anticipata del mutuo occorsa in data 28.11.2023, il tutto oltre interessi dalla data del 28.11.2023 e fino al pagamento da parte della convenuta in favore dell'attore. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”
per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare la improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda avversaria di nullità dell'art. 7 bis del Contratto di Mutuo, per difetto di interesse ad agire da parte dell'Attore, per tutti i motivi dedotti in atti;
NEL MERITO:
- respingere integralmente le domande formulate dal Signor in quanto infondate in fatto ed in diritto, per Parte_1 tutti i motivi di cui in atti, ivi compresa la prescrizione;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione della sentenza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la società al fine di Parte_1 Controparte_1 accertare la propria qualità di consumatore in occasione della conclusione del mutuo del 18.12.2006 con l'allora (ora ) nonché di accertare la nullità del contratto in Controparte_1 Controparte_1 questione e, in particolare, degli artt. 7 e 7 bis relativi all'eventuale estinzione anticipata dei contratti (secondo analoghi criteri previsti per il calcolo per gli interessi sulla somma data a mutuo ai sensi dell'art. 4) e alla conversione del tasso riferito al in un tasso riferito all'Euro, in ragione del carattere Controparte_3 vessatorio di tali clausole per la loro redazione in modo non trasparente e comprensibile per il consumatore. L'attore ha inoltre chiesto di accertare che, in relazione all'avvenuta estinzione anticipata del contratto, egli avrebbe dovuto corrispondere unicamente gli importi risultati dal piano di ammortamento senza applicazione di alcuna indicizzazione e, per l'effetto, ha chiesto di condannare la banca alla ripetizione dell'importo di euro 30.282,13, quale somma indebitamente percepita in occasione dell'estinzione anticipata, oltre interessi dal 28 novembre 2023 al saldo. La difesa di parte attrice ha sostenuto che:
- in data 18 dicembre 2006 il signor in qualità di consumatore, aveva stipulato con la convenuta Parte_1 un mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero, per l'importo di euro 90.000,00 da restituire in venti anni;
- nel corso del rapporto aveva chiesto alla banca di effettuare il conteggio per l'estinzione anticipata del contratto e che dal prospetto elaborato dalla convenuta in data 24.11.2023 era emerso un debito elevato, nel senso che l'importo indicato per l'estinzione del rapporto era di euro 74.660,17, di poco inferiore a quello originariamente mutuato, in quanto la banca aveva chiesto oltre ad euro 44.670,20 a titolo di capitale residuo anche l'ulteriore somma di euro 30.282,13, oltre spese e dedotto il saldo del conto deposito;
- il mutuo era stato estinto con il pagamento dell'importo di euro 74.660,17 in data 28 novembre 2013;
- a fronte del reclamo sporto dal cliente, la banca aveva sostenuto che le clausole contrattuali, in particolare l'art. 7, esponevano chiaramente quali sarebbero stati i criteri di calcolo in sede di estinzione anticipata.
pagina 2 di 13 L'attore ha contestato la vessatorietà e, quindi, la nullità degli artt. 7 e 7 bis del mutuo ritenendo che tali clausole fossero in contrasto con gli artt. 33 ss. del d.lgs. n. 206\2005, trattandosi di clausole non formulate in modo chiaro e comprensibile da parte del consumatore e, comunque, tali da determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. A fondamento della propria tesi, la difesa di parte attrice ha evidenziato come tanto la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, 30 agosto 2021, n. 23655) quanto quella europea, in molteplici occasioni, abbiano evidenziato la necessità che le clausole dei contratti stipulati con i consumatori e i comportamenti dei contraenti forti debbano essere conformi alle regole di correttezza, trasparenza, chiarezza ed equità. Anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con la delibera n. 27214/2018, aveva ritenuto che gli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis delle condizioni generali di contratto dei mutui fondiari indicizzati al franco , commercializzati da CP_3 Controparte_1 tra il 2003 ed il 2010, fossero in contrasto con l'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto tali articoli non erano redatti in modo chiaro, non esponevano in maniera intellegibile il funzionamento dei meccanismi di doppia indicizzazione, estinzione e conversione ivi rappresentati, non indicavano le operazioni aritmetiche necessarie per darvi corso e non informavano il consumatore che il piano di ammortamento consegnato al momento della stipulazione del contratto era solo indicativo, siccome suscettibile di conguaglio per effetto della doppia indicizzazione, finanziaria e valutaria. Anche nel contratto stipulato dal signor era previsto un meccanismo di doppia indicizzazione, Parte_1 che collegava gli interessi non soltanto alla variazione del tasso di interesse (LIBOR CHF 6 Mesi) ma anche a quelle del tasso di cambio (CHF/Euro), esponendo ciascun mutuatario ai rischi relativi;
la doppia indicizzazione rilevava sia ai fini del calcolo degli interessi (art. 4) sia, più in generale, ai fini della determinazione delle somme che dovevano essere restituite dal mutuatario, anche nell'ipotesi di estinzione anticipata del rapporto (art. 7). Si trattava, tuttavia, di meccanismi che non erano stati rappresentati in modo adeguato al cliente (non erano state offerte indicazioni, al momento della stipula del contratto di mutuo, circa l'andamento pregresso dei tassi di interesse e del tasso di cambio, né erano state effettuate simulazioni relative ai possibili mutamenti significativi dei tassi di interesse e di cambio, né erano stati indicati i fattori di natura politica e economica idonei ad incidere sui tassi) e che, comunque, celavano un sistema sbilanciato in favore della banca, tenuto conto del prevedibile andamento del rapporto di cambio tra l'euro e il franco svizzero, soprattutto nel periodo successivo all'anno 2010. In assenza delle necessarie informazioni il signor non era stato messo nelle condizioni di comprendere i rischi effettivi Parte_1 connessi al contratto di mutuo, soprattutto nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto (art. 7) o di esercizio della facoltà di conversione del mutuo in euro (art. 7 bis). Conseguentemente, le clausole in questione erano nulle e il mutuatario avrebbe dovuto rimborsare unicamente la quota di capitale costituente il capitale residuo, senza applicare alcuna indicizzazione.
1.2. Si è costituita in giudizio la società resistendo alle pretese avanzate Controparte_1 nei suoi confronti in ragione della ritenuta chiarezza delle condizioni di contratto oggetto di contestazione, come accertata in numerosi precedenti giurisprudenziali vertenti su identiche clausole. Parte convenuta ha preliminarmente eccepito il difetto di interesse ad agire dell'attore in merito alla domanda di accertamento della nullità della clausola di cui all'art. 7 bis che disciplinava la facoltà di conversione del tasso riferito al franco svizzero in un tasso riferito all'Euro, evidenziando come pacificamente tale facoltà non fosse stata esercitata dal signor e gli era ormai definitivamente Parte_1 preclusa, attesa l'intervenuta anticipata estinzione del contratto. Nel merito, la difesa della banca ha ribadito la piena validità delle clausole contrattuali oggetto di contestazione e ha chiesto il rigetto delle domande proposte, eccependo, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione delle domande proposte dal signor relative alla violazione dei doveri di Parte_1
pagina 3 di 13 trasparenza gravanti sulla risalenti al momento di conclusione del contratto, ossia al 18 dicembre CP_4
2006, con conseguente decorso del termine quinquennale ma anche di quello ordinario decennale di prescrizione.
1.3. All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 15 gennaio 2025 per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.; in quella sede la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Tanto premesso, le domande proposte non sono fondate, potendosi richiamare integralmente le motivazioni già espresse da questo giudice nelle precedenti sentenze n. 9341\2022 del 28 novembre 2022 e n. 3245/2024 del 25 marzo 2024, ove sono state esaminate fattispecie del tutto sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio e dalle cui motivazioni non vi è ragione di discostarsi. Giova anzitutto richiamare le considerazioni espresse dalla giurisprudenza di merito secondo cui “l'essenza del contratto in questione è costituita dal fatto che le parti abbiano concordato di mutuare una somma espressa in euro indicizzata al franco svizzero, prevedendo, quindi, che tutti i pagamenti fossero effettuati dal mutuatario nella valuta avente corso legale in Italia e, quindi, in euro;
di qui, pertanto, la necessità di procedere alla conversione in Controparte_5 dell'importo originariamente mutuato, secondo il tasso di cambio delle valute alla data di stipula del contratto e, analogamente, procedere alla conversione fra le valute di tutti gli importi pagati o da pagare dal mutuatario, facendo riferimento al tasso di cambio delle valute alla data dei pagamenti;
rispetto a un tradizionale contratto di mutuo in euro, quindi, il mutuatario avrebbe corso il rischio non solo della fluttuazione dei tassi di interessi, ma anche del variare dei tassi di cambio fra le valute. La convenienza di ricorrere a tali tipologie di mutuo era all'epoca rappresentata dal fatto che i tassi di interesse legati al erano più bassi di quelli legati prima alla lira e, poi, all'euro (così come ancora oggi accade, peraltro), con Controparte_3
l'effetto che, stipulando un mutuo indicizzato al diveniva possibile avvalersi di un tasso di interesse inferiore Controparte_3
e, quindi, più conveniente per il mutuatario. La convenienza di tali mutui è venuta progressivamente erodendosi dal 2010 in poi, ossia da quando il ha intrapreso una progressiva tendenza di apprezzamento sull'euro, con l'effetto che il Controparte_3 mutuatario si è trovato a dover pagare più euro per poter restituire la medesima somma in peraltro la minor Controparte_5 convenienza discendente dal tasso di cambio fra le valute è stata comunque almeno in buona parte compensata dai maggiori vantaggi collegati al tasso di interesse Libor /CHF, comunque inferiore al tasso Euribor” (così, Trib. Milano, dott. Ferrari, 15 luglio 2021 n. 6167; nel medesimo senso anche Trib. Milano, dott. Stefani, 5-23 agosto 2022 che ha definito il giudizio recante R.G. n. 5287\2020). 2.1. L'attore, in via principale, ha dedotto la nullità degli artt. 7 e 7 bis del contratto, ai sensi degli artt. 33 e ss. del codice del consumo, in considerazione della mancanza di un'adeguata informativa, precontrattuale e contrattuale, in merito alla natura del mutuo oggetto di causa e dell'assenza di chiarezza e intelligibilità delle clausole in questione. L'attore ha evidenziato la vessatorietà delle clausole contestate in quanto idonee a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. In particolare, è stata dedotta la vessatorietà delle citate clausole contrattuali sostenendo che in considerazione della loro redazione poco chiara, al momento della stipula del contratto il mutuatario non aveva potuto comprendere quali fossero i reali rischi insiti nel meccanismo della doppia indicizzazione e, in particolare, che era posto a suo carico anche il rischio cambio CHF/Euro che poteva generare gravi effetti e, precisamente, che, in caso di apprezzamento del franco svizzero sull'euro, poteva variare anche in maniera significativa l'importo da restituire rispetto a quello ricevuto, né aveva compreso quali fossero le modalità di calcolo degli importi dovuti in caso di estinzione anticipata del contratto. A tal fine, l'attore ha richiamato il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza europea circa il contenuto del sindacato dei giudici nazionali in merito alla valutazione del requisito di trasparenza delle clausole contrattuali nei contratti stipulati con i consumatori nonché le valutazioni espresse dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel provvedimento n. 27214 del 2018, da considerare quale prova pagina 4 di 13 privilegiata e presuntiva del carattere abusivo delle clausole oggetto di contestazione, secondo quanto indicato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 31 agosto 2021, n. 23655. Con il provvedimento citato, l'AGCM, nell'esercizio dei suoi poteri di public enforcement, ha ritenuto che alcune clausole dei contratti della relativi a mutui in euro indicizzati in valuta estera (artt.4, 4 CP_1 bis, 7, 7 bis) fossero affette da «difetto di chiarezza e trasparenza» e contrarie ai principi della direttiva 1993/13/CEE, come elaborati dalla Corte di Giustizia, e agli artt. 33 e seguenti del Codice del consumo perché non esponevano in modo trasparente il funzionamento concreto dei meccanismi della doppia indicizzazione, finanziaria e valutaria, del deposito fruttifero e della rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero (CHF) con tasso Libor, né indicavano le operazioni aritmetiche poste alla base della doppia indicizzazione, del deposito fruttifero e dell'estinzione anticipata. Tali clausole non informavano il cliente che il piano di ammortamento costruito sulla base del tasso iniziale (tasso di interesse convenzionale indicato in contratto) era solo indicativo e poteva variare per effetto dei conguagli dovuti all'indicizzazione finanziaria e valutaria, né veniva chiarito il collegamento tra il meccanismo dei conguagli conseguenti alla duplice indicizzazione e quelli delineati da altre clausole, ad esempio, in tema di estinzione anticipata del contratto. Ancora, in merito all'art. 7 sull'estinzione anticipata, erano state utilizzate espressioni ambigue, in particolare si faceva riferimento al “capitale restituito” in relazione al capitale residuo da restituire ai fini dell'estinzione anticipata, laddove potevano e dovevano essere utilizzate espressioni prive di ogni ambiguità quale, ad esempio, “capitale che il cliente intende restituire”. Secondo le valutazioni dell'Autorità garante tali clausole apparivano in sé, in collegamento tra loro nonché nel contesto dell'intero contratto, contrarie all'art. 35, comma 1, del Codice del consumo per la loro formulazione non chiara e trasparente, in quanto risultavano scarsamente intellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto, sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale erano inserite, impedendogli di valutare adeguatamente i rischi e le conseguenze economiche derivanti dall'applicazione di quelle clausole. Deve tuttavia evidenziarsi come la stessa Autorità Garante abbia chiarito che la valutazione di chiarezza e trasparenza delle clausole era stata effettuata su un piano generale e astratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 bis del codice del Consumo, valutando esclusivamente la formulazione delle clausole inserite nelle condizioni generali, senza prendere in considerazione - trattandosi di valutazione rimessa al giudice ordinario - il contesto in cui era stato stipulato ogni singolo contratto e, in particolare, le circostanze fattuali che ne avevano accompagnato la conclusione, ivi compresa la fase precontrattuale con i fogli informativi e quella contrattuale con il documento di sintesi e l'attività svolta dal Notaio (cfr. provvedimento AGCM in atti par. 56). Anche la pronuncia della Corte di Cassazione invocata in diverse occasioni dalla difesa di parte attrice - pur attribuendo alla valutazione espressa dal Garante, circa l'assenza di chiarezza e comprensibilità delle clausole, un valore privilegiato nel giudizio civile fra il privato e il professionista relativo alle stesse clausole
- ha ritenuto possibile la confutazione di tale valutazione da parte del giudice ordinario. Precisamente, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto come nel caso in cui un regolamento contrattuale sia stato giudicato non chiaro e comprensibile dall'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato operi “una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell'art. 37 bis, comma 4, del Codice del consumo chiamato ad occuparsi dello stesso regolamento contrattuale” (Cass., 23655\2021 cit. principio, quest'ultimo, ribadito anche dalla più recente Cass., 3 novembre 2023 n. 30556 secondo cui “compete al giudice di merito, salvo il controllo motivazionale, stabilire se le clausole contrattuali in discorso siano carenti in punto di chiarezza e comprensibilità […]”). pagina 5 di 13 A ciò va aggiunto che, ai fini della dichiarazione di vessatorietà di una clausola, all'accertamento circa l'assenza chiarezza e comprensibilità della stessa, deve seguire anche quello inerente al significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore conseguente all'applicazione della clausola medesima (Cass., 3 novembre 2023 n. 30556 che ha ribadito: “l'eventuale difetto di chiarezza e comprensibilità non invalida automaticamente la clausola che ne sia affetta, salvo che il difetto di chiarezza e comprensibilità non determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”).
2.2. Tornando all'esame della fattispecie concreta, l'attore ha sostenuto che dalla lettura del contratto di mutuo fondiario e della documentazione allegata al momento della stipula (documento di sintesi e condizioni generali) non emergesse un chiaro riferimento alla conversione del capitale dall'euro al franco e neppure si evincesse una chiara informativa circa il meccanismo dei conguagli basati sulla CP_3 doppia indicizzazione, finanziaria e valutaria, destinati a confluire nel deposito fruttifero accessorio al mutuo, destinati ad assumere una peculiare rilevanza anche in sede di estinzione anticipata. Questa tesi non è condivisibile. Dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, sia contrattuale (copia del contratto di mutuo stipulato, con allegati il documento di sintesi delle condizioni economiche, le condizioni generali e il piano di ammortamento – doc. 1 di parte attrice e doc. 1 di parte convenuta) sia precontrattuale (foglio informativo riferito alle condizioni e modalità operative dei contratti di mutuo indicizzato al
[...]
come quello stipulato dall'attore – doc. 159 di parte convenuta), si evince che nel contratto è stato CP_3 evidenziato che il mutuo, pur ricevuto in euro e da estinguere con moneta avente corso legale in Italia, era soggetto al meccanismo della doppia indicizzazione, ivi compresa quella inerente al tasso di cambio CHF/Euro. Dall'esame del foglio informativo, pacificamente consegnato all'attore prima della stipula del contratto, emerge che il prodotto offerto era specificamente identificato come “Mutuo Franchi svizzeri”. In merito alla consegna del foglio informativo, si osserva che il ricevimento del documento è attestato nell'art. 10 delle condizioni particolari del contratto di mutuo (doc. 1 di parte attrice pag. 11-12) e, comunque, si tratta di circostanza allegata dalla banca e in ordine alla quale, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. alcuna contestazione è stata sollevata dall'attore. Nel foglio informativo, in merito alle caratteristiche e alle clausole del mutuo si precisava (esaminando il modulo prodotto dalla banca, doc. 159):
- quanto alla struttura del mutuo, che “Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso variabile indicizzato al ”; Controparte_3
- quanto ai “rischi tipici” derivanti dalla stipula di quel mutuo, che “Il rischio connesso al mutuo a tasso variabile indicizzato al si riferisce alla possibilità di variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione Controparte_3 del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento del parametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro e ; Controparte_3
- quanto alle clausole contrattuali, in particolare relative ai “Criteri di indicizzazione e alle modalità di calcolo del conguaglio per interessi e tasso di cambio”, che il mutuo era indicizzato al Franco svizzero e che, fermo restando il piano di ammortamento, semestralmente la avrebbe determinato il conguaglio sia per interessi sia CP_4 per tasso di cambio sulle rate relative al semestre, fornendo inoltre indicazioni sulle modalità di calcolo di tali conguagli che sarebbero stati poi accreditati, in caso di conguaglio positivo, o addebitati, in caso di conguaglio negativo, sul conto deposito fruttifero;
pagina 6 di 13 - quanto all'estinzione anticipata, che tale facoltà non era prevista per i primi diciotto mesi e che successivamente, il mutuatario avrebbe potuto esercitare tale facoltà dando un preavviso di 60 giorni, previo pagamento della penale secondo le percentuali stabilite in contratto. Nel contratto di mutuo, l'art. 4 prevedeva testualmente che “le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco , secondo le modalità di seguito indicate”. La natura del prestito indicizzata la franco CP_3 svizzero emerge anche dal fatto che è stato espressamente pattuito un tasso di cambio
[...]
determinato convenzionalmente in una misura specifica (precisamente, in 1,6175 franchi Parte_2 svizzeri per 1 Euro). Nell'art. 4 è stato inoltre disciplinato il duplice meccanismo di indicizzazione, laddove è stato previsto che per la durata del mutuo, al termine di ogni semestre, la avrebbe determinato la differenza sussistente CP_4 tra i tassi convenzionali (di interesse e di cambio) e i tassi (di interesse e di cambio) rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre. Precisamente, tali differenziali sarebbero consistiti:
- nell'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse convenzionale (indicato nella misura del 3,890 per cento) e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) sei mesi (rilevato secondo le modalità specificate nella clausola contrattuale) Controparte_3 maggiorato dello spread contrattuale (1,200 punti percentuali); nonché
- nella eventuale differenza tra il tasso di cambio convenzionale pattuito Parte_2 contrattualmente (1,6175 franchi svizzeri per 1 Euro) e quello rilevato per valuta al termine di ogni semestre (rilevato secondo le modalità specificate nella clausola). Le eventuali differenze così calcolate avrebbero dato luogo, ad ogni scadenza, ad un conguaglio, positivo o negativo, che sarebbe stato, rispettivamente, accreditato o addebitato dalla sul deposito fruttifero CP_4 appositamente acceso a nome del mutuatario e avente natura accessoria rispetto al mutuo, essendo destinato esclusivamente alle descritte operazioni di conguaglio. Analogamente, l'art. 7 in tema di estinzione anticipata del mutuo conteneva il medesimo riferimento al meccanismo di indicizzazione valutaria laddove prevedeva che, “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in in base al tasso di cambio Controparte_5 convenzionale e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio / Controparte_3
Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su 'Il Sole 24 Ore' nel giorno dell'operazione di rimborso”. È dunque evidente come sia nell'art. 4 sia nell'art 7 sia stata inserita un'articolata disciplina volta a descrivere il meccanismo di indicizzazione valutaria, tale da rendere del tutto manifesta l'operatività del meccanismo di indicizzazione del contratto, anche per valuta (così, tra le altre, Trib. Milano, G.U. dott.ssa Tombesi, 10/11/2022 n. 8830). Ancora, nel Documento di sintesi allegato al contratto, nella sezione destinata ad illustrare le condizioni economiche, in merito al tasso utilizzato è stato indicato che si trattava di “Tasso variabile – rata costante – Indicizzato in Franchi svizzeri”. Sempre nel Documento di sintesi assumeva rilevanza inoltre l'esplicitazione dei “Criteri di indicizzazione e modalità di calcolo del conguaglio per interessi e tasso”, contenuta nella seconda pagina del documento, dove è stato illustrato, riprendendo letteralmente il testo contrattuale contenuto nell'art. 4, il meccanismo della duplice indicizzazione. Ebbene, tenuto conto delle previsioni sopra indicate, contenute tanto nel documento contrattuale quanto nel documento di sintesi e nel foglio informativo consegnato all'attore prima della stipula del contratto, si ritiene che il mutuatario sia stato ampiamente informato circa l'essenza del contratto, consistente in un mutuo indicizzato in una valuta differente da quella avente corso legale, nonché dei rischi connessi al variare sia dei tassi di interesse – come nei tradizionali contratti di mutuo a tasso variabile – sia pagina 7 di 13 del rapporto di cambio fra le valute, ritenendosi così “documentalmente smentito l'assunto difensivo attoreo in forza del quale gli attori non avrebbero potuto o dovuto comprendere che il mutuo fosse indicizzato, oltre che con riguardo agli interessi dovuti, anche al franco svizzero in relazione al debito capitale residuo” (testualmente, Trib. Milano, n. 8830/2022 cit.). 2.3. Per quanto concerne il profilo relativo all'assenza di chiarezza delle clausole relative ai meccanismi di indicizzazione e di estinzione anticipata, che avrebbe comportato l'impossibilità per il consumatore di comprendere, in concreto, il rischio cambio assunto dal mutuatario alla luce delle modalità di descrizione del meccanismo di doppia indicizzazione e conguaglio sul conto deposito fruttifero, si osserva quanto segue. La difesa di parte attrice, al fine di dimostrare il proprio assunto, ha prodotto il conteggio elaborato dalla banca avente ad oggetto la quantificazione dell'importo necessario per estinguere in via anticipata il mutuo;
dai calcoli in questione emergeva come, per effetto del progressivo apprezzamento del franco svizzero sull'euro, il debito complessivo gravante sul mutuatario si fosse ridotto in misura estremamente contenuta, nonostante il tempo trascorso dalla stipulazione del contratto e il regolare adempimento agli obblighi restitutori. A sostegno della propria tesi, come già rilevato, la difesa di parte attrice ha prodotto il provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato del 2018 nel quale sono stati considerati quali indici dell'assenza di chiarezza e comprensibilità dei meccanismi di indicizzazione correlati al rischio cambio e ai conguagli che confluivano sul deposito fruttifero la mancata specificazione del loro funzionamento anche tramite l'indicazione delle operazioni aritmetiche necessarie per dare corso ai conguagli nonché dei pagamenti da eseguire ai fini dell'estinzione del mutuo, nonché l'omessa specificazione che il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo fosse meramente indicativo, in quanto esplicativo del funzionamento di un piano di ammortamento a rata costante, senza rappresentare le variazioni possibili per effetto dei conguagli dovuti all'indicizzazione finanziaria e valutaria. Nella medesima prospettiva, la difesa di parte attrice ha richiamato la giurisprudenza europea secondo cui il requisito di trasparenza delle clausole deve essere interpretato in modo estensivo, non potendo essere limitato al loro carattere comprensibile unicamente sul piano formale e grammaticale, ma valutando a tal fine tutti gli elementi di fatto pertinenti, quali la pubblicità e l'informazione fornite, e chiarendo che
“l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito della trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, l'estensione della durata di detto contratto e l'aumento dell'importo delle rate mensili, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata del contratto medesimo” (CGUE, sentenza 10 giugno 2021 causa C-609/19). Ebbene, come di recente affermato da questo Tribunale che ha esaminato fattispecie analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, “È proprio la giurisprudenza della Corte di Giustizia richiamata che consente tuttavia di escludere, in concreto, che gli artt. 4, 4-bis e 7 dei contratti di mutuo stipulati dagli attori non fossero chiari e trasparenti, superando l'astratta valutazione sulla tecnica redazionale di tali articolati compiuta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale non ha potuto valutare il complesso delle informazioni fornite dall'intermediario bancario in fase precontrattuale ed in occasione della stipulazione dei singoli contratti di mutuo. Infatti, risulta documentato, a prova contraria, dalla convenuta, con i documenti prodotti al n. 41 [qui doc. 159], che la variabilità del tasso di cambio venne specificamente indicato quale rischio specifico del tipo di contratto stipulando nei fogli informativi consegnati prima della pagina 8 di 13 stipulazione del contratto, oltre ad essere richiamato ed evidenziato nelle proposte contrattuali e nel documento di sintesi” (Trib. Milano, n. 8830/2022 cit.). Quanto al rilievo probatorio del provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato - anche prescindendo dalle perplessità in merito al valore di presunzione legale che la Cassazione ha attribuito non all'accertamento di un fatto bensì ad una valutazione circa l'interpretazione di alcune clausole [perplessità riscontrate anche da una parte della giurisprudenza di merito (tra le più recenti, Trib. Milano, 9 novembre 2023 n. 8822) e dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., ordinanza 29 gennaio 2024 n. 2592)] - va ribadito come tale provvedimento non abbia preso in considerazione l'intero contesto nel cui ambito sono stati stipulati i contratti e, precisamente, le informative contenute nei documenti che hanno preceduto (fogli informativi) e accompagnato (documenti di sintesi) il perfezionamento degli stessi. Peraltro, esaminando gli indici menzionati nel provvedimento dell'AGCM e che hanno indotto l'autorità a ritenere non chiare le clausole contenute negli artt. 4 e 4 bis, appare anzitutto destituita di fondamento l'osservazione per cui il cliente non sarebbe informato del carattere indicativo del piano di ammortamento. L'art. 4 del contratto testualmente prevedeva che si trattava di “mutuo in euro indicizzato al franco svizzero” e tale riferimento era specificamente contenuto anche nei fogli informativi e nei documenti di sintesi. Il medesimo art. 4 prevedeva che il piano di ammortamento era stato predisposto tenuto conto di determinati tassi di interesse e di cambio (tassi convenzionali) ma che, fermo restando tale piano di ammortamento, la banca avrebbe determinato gli eventuali differenziali tra i tassi convenzionali (di interesse e di cambio) e quelli rilevati alla scadenza di ciascun periodo e, quindi, i conguagli positivi o negativi per il mutuatario, rispettivamente da accreditare o addebitare nel deposito fruttifero. In altre parole, pur restando la rata invariata, secondo il tasso di interesse convenzionale ed il tasso di cambio convenzionale, ogni sei mesi la banca avrebbe proceduto ai necessari conguagli, accreditando o addebitando sul deposito fruttifero accessorio al mutuo le somme risultanti dai predetti conteggi, sulla scorta del tasso di interesse Libor applicato al e sulla scorta del tasso di cambio . Controparte_3 Parte_2
Ebbene, già soltanto il riferimento ad un mutuo indicizzato era idoneo ad evidenziare il carattere indicativo del piano di ammortamento e la sua valenza unicamente nella fase iniziale del rapporto, potendo variare gli importi dovuti in base ai parametri indicati per l'indicizzazione. Ancora, circa l'assenza di chiarezza del meccanismo di indicizzazione, si osserva come dalla lettura dell'art. 4 si evincesse che, rispetto al piano di ammortamento originario, ogni semestre veniva attuata una sorta di rettifica dello stesso, attuando un confronto tra i valori convenzionali dei parametri indicati per l'indicizzazione (tasso di interesse Libor CHF 6M e tasso di cambio CHF/ Euro) e i valori attuali dei medesimi parametri, con annotazione dei relativi risultati (differenziali positivi o negativi) in un apposito conto. Infine, quanto all'omessa indicazione delle operazioni aritmetiche necessarie ai fini dell'indicizzazione, nel provvedimento dell'AGCM non è stato nemmeno chiarito come una formula matematica potesse far comprendere ad un consumatore medio le conseguenze economiche delle clausole in questione, essendo peraltro ovvio che l'esplicazione di un complesso meccanismo di calcolo fosse più intellegibile di una formula matematica volta a riprodurre il conteggio necessario. Non si ritiene, inoltre, dirimente, al fine di escludere una corretta rappresentazione del rischio cambio la mancata consegna di scenari previsionali sull'andamento atteso dei rapporti di valuta con riguardo al periodo di esecuzione dei contratti di mutuo, non essendo possibile compiere alcun dato previsionale effettivamente attendibile con proiezione decennale o pluridecennale, e corrispondente quindi alla durata dei mutui. pagina 9 di 13 In conclusione, dall'esame dell'intera documentazione prodotta si evince che il rischio cambio sia stato adeguatamente illustrato con riguardo alla possibilità che, a fronte di una svalutazione della moneta di pagamento su quella di indicizzazione, l'importo da restituire potesse essere anche considerevolmente superiore a quello nominalmente ricevuto, in euro, alla data di stipulazione del contratto, come del resto già rilevato sia nella giurisprudenza di questo Tribunale (tra le altre, Trib. Milano, dott. Ferrari, 15 luglio 2021 n. 6167; Trib. Milano 10 novembre 2022 n. 8330 cit.; Trib. Milano, dott.ssa Carbone, 13 ottobre 2022 n. 8003; Trib. Milano, dott. Tranquillo, 28 gennaio 2022 n. 759) sia in quella Corte d'Appello di Milano (cfr. tra le altre, C. App. Milano, 21 marzo 2022 n. 948 e C. App. Milano, Sentenza 7 maggio 2020 n. 1066 e, più di recente, C.App. Milano 24 ottobre 2023 n. 3009) sia nei plurimi provvedimenti di merito conformi, prodotti dalla convenuta nel corso del presente giudizio. Deve, pertanto, ritenersi che il rischio cambio sia stato rappresentato sia nella fase precontrattuale sia in sede di stipulazione del contratto al consumatore-mutuatario che ha assunto tale rischio confidando nella stabilità del rapporto di cambio euro/franco e al fine di ottenere l'auspicato risparmio di spesa CP_3 derivante dall'applicazione di tasso variabile indicizzato al Libor CHF 6m. Né può dirsi che l'assunzione di tale rischio comportasse un significativo squilibrio delle prestazioni contrattuali, atteso che il rischio cambio, così come il rischio di variazione dei tassi di interesse, gravava, in egual misura, su entrambe le parti. A tal riguardo, la Suprema Corte ha affermato, sulla base dell'interpretazione sistematica delle norme richiamate del cod. cons., il seguente principio di diritto: “In tema di contratti conclusi fra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile” (Cass., n. 23655/2021 cit.). In altri termini, sia in forza del principio generale di cui all'art. 33, comma 1, che dell'art. 34, comma 2, cod. cons., le clausole sono vessatorie e, quindi, nulle se e solo se determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Ebbene, è evidente che tale squilibrio debba essere certo e strutturale, ossia derivare in modo sicuro dalla clausola contrattuale e dal suo funzionamento e non debba dipendere da circostanze accidentali e meramente eventuali. Nel caso di specie, tale squilibrio non sussisteva in quanto, come chiaramente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, rientra nel rischio normale assunto dal creditore e dal debitore nei prestiti in valuta estera il verificarsi del noto fenomeno di oscillazioni anche ampie nel rapporto di cambio che, ovviamente, a seconda della direzione dell'oscillazione, possono giovare all'una o all'altra parte (Cass., 17 luglio 2003 n. 11200). Nel medesimo senso si richiamano anche le considerazioni di questo Tribunale secondo cui “Gli effetti negativi lamentati dagli attori sono dipesi dal verificarsi di un evento accidentale e cioè dallo sganciamento del valore del franco svizzero e dal suo conseguente apprezzamento sull'euro. Ma ciò non è una conseguenza necessitata dalla clausola contrattuale, è una conseguenza dell'andamento del mercato valutario, che costituisce una variabile indipendente dalla volontà delle parti. La possibilità del verificarsi dell'ipotesi opposta, cioè l'apprezzamento dell'euro sul CHF, dimostra l'assenza di uno squilibrio tra i diritti delle parti, così come lo dimostra il fatto che per anni i mutuatari, grazie al contratto concluso, hanno potuto godere di tassi contenuti. […] per la valutazione della clausola occorre porsi in una prospettiva ex ante e non c'è dubbio che al momento della stipula del contratto le clausole di cui agli artt. 4 e 7 non comportavano alcuno squilibrio tra le parti. Semplicemente, come molti contratti bancari e finanziari, le prestazioni del mutuatario sono state ricollegate all'andamento di alcuni parametri, di modo che l'onerosità delle sue prestazioni è dipesa dal loro andamento. In effetti la stessa citazione dà conto che l'azione è sorta quando ai mutuatari è stata chiesta una somma ritenuta molto elevata ai fini dell'anticipata pagina 10 di 13 estinzione del finanziamento. Ciò però dimostra proprio che l'azione è fondata su una valutazione ex post delle reciproche obbligazioni: poiché l'andamento degli indici finanziari ha comportato un aggravio per le obbligazioni del mutuatario, se ne è dedotta la natura vessatoria della clausola che regola gli interessi, ma ciò fuoriesce dalle previsioni degli artt. 33 e 34 cod. cons.” (Trib. Milano, dott. Stefani, 5-23 agosto 2022 n. 6872 che ha definito il giudizio recante R.G. n. 5287\2020). In conclusione, deve escludersi che dalle clausole in questione sia derivato uno squilibrio rilevante ai sensi degli artt. 33 ss. del codice del consumo, in quanto il rischio cambio rappresentava un elemento aleatorio per entrambe le parti - non già per una parte soltanto - in quanto suscettibile di incidere, in aumento o in diminuzione, sull'ammontare della prestazione (per capitale ed interessi) dovuta dal mutuatario. 2.4. Con particolare riguardo alla clausola relativa all'estinzione anticipata, contenuta nell'art. 7 di ciascun contratto, la stessa richiamava in gran parte il meccanismo di funzionamento del rapporto come delineato nell'art. 4, laddove disponeva che: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al 'tasso di cambio convenzionale', e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio rilevato sulla pagina FXBK Parte_2 del circuito Reuter e pubblicato su Il Sole 24 Ore nel giorno dell'operazione di rimborso”. Una previsione analoga era contenuta nell'art. 7 bis inerente alla facoltà di conversione del mutuo con tasso riferito al franco svizzero in un mutuo con tasso riferito all'Euro, con la conseguenza che le considerazioni di seguito espresse valgono, in realtà, per entrambe le clausole. Il meccanismo di indicizzazione previsto nel caso di estinzione anticipata era uguale a quello utilizzato durante l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali, con l'unica differenza costituita dall'indicazione, come parametro, del solo tasso di cambio, posto che, in caso di estinzione anticipata, si aveva riguardo esclusivamente al capitale e non anche agli interessi. Sul punto, è stato osservato come il meccanismo di funzionamento di detta clausola è l'unico matematicamente possibile a fronte della “discrasia” contrattuale, rappresentata da pagamenti effettuati in una valuta differente rispetto a quella individuata quale riferimento per l'importo mutuato: la prima operazione necessaria al fine della quantificazione della somma necessaria per l'estinzione anticipata del mutuo, quindi, è costituita da una conversione del capitale residuo dovuto, espresso in euro, in franchi svizzeri, facendo riferimento al tasso di cambio convenzionale, ossia al tasso di cambio adottato in origine per determinare in Franchi Svizzeri l'importo da mutuare;
in un secondo momento, è necessario riconvertire in euro il capitale residuo così ottenuto, utilizzando, però, il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione, dato che il mutuatario effettua il pagamento in euro e alla medesima data la banca dovrà estinguere il mutuo in (Trib. Milano, dott. Ferrari, 15 luglio 2021 n. 6167). Controparte_5
Ancora, è stato sostenuto come “il meccanismo di determinazione, benchè complesso, è tuttavia completamente e dettagliatamente illustrato nella clausola contrattuale ed è in linea con la logica di un mutuo indicizzato ad una valuta estera, che necessita in estrema sintesi di una doppia operazione di conversione (si moltiplica il capitale residuo in Euro per il tasso di cambio convenzionale e poi si divide per il tasso di cambio attuale). Invero la complessità del meccanismo ma non si può certo risolvere tout court in una mancanza di trasparenza o in vessatorietà della clausola in questione” (Trib. Napoli, dott. Vassallo, ordinanza del 7 dicembre 2020). La clausola in esame, nell'esporre in termini “narrativi” l'operazione matematica di quantificazione degli importi da versare ai fini estintivi del mutuo, era sufficientemente chiara, nonostante non siano state specificate le operazioni aritmetiche da compiere. La clausola in questione, tuttavia, conteneva un errore laddove faceva riferimento al calcolo di quanto il mutuatario dovesse pagare sulla base del capitale “restituito”, anziché del capitale “da restituire”. Tenuto
pagina 11 di 13 conto della finalità della clausola, che era quella di determinare una somma dovuta, è del tutto ragionevole sostenere che si dovesse scrivere “capitale da restituire” anziché “capitale restituito”. Ad avviso di questo giudice, tale imprecisione, però, non comporta la nullità della clausola, atteso che è sufficiente ricorrere ad una interpretazione logica e sistematica e secondo buona fede per ricondurre la previsione al capitale residuo e ciò è reso immediatamente evidente dal fatto che, subito dopo il riferimento al capitale restituito, la clausola prevedesse proprio il pagamento degli arretrati eventualmente dovuti dal mutuatario. Sul punto, questo Tribunale, in precedenti del tutto analoghi, ha già rilevato come “di per sé la clausola è univocamente chiara. Il riferimento al tasso di cambio convenzionalmente fissato in contratto trova ragione nel fatto che si tratta verosimilmente del medesimo tasso applicato in sede di 'approviggionamento' (in senso lato) della provvista in franchi svizzeri;
il riferimento al tasso di cambio del giorno dell'estinzione integra poi il proprium dell'indicizzazione che caratterizza il contratto, posto che a seconda del segno del differenziale tra i due cambi l'importo sarà superiore o inferiore rispetto a quanto espresso in euro nel piano di ammortamento. La conseguenza è che l'alea derivante dal cambio è potenzialmente distribuita su entrambe le parti, tutto dipendendo dalla circostanza che il tasso di cambio il giorno dell'estinzione sia superiore o inferiore a quello convenzionalmente stabilito” (Trib. Milano, dott. Tranquillo, 28 gennaio 2022 n. 759). Il problema, dunque, non è la chiarezza concettuale della clausola bensì l'individuazione delle somme da prendere in considerazione per effettuare le operazioni di conversione in franchi svizzeri e riconversione in euro, ossia se tali operazioni abbiano ad oggetto il capitale restituito (come indicato letteralmente) o quello da restituire. Si ritiene che l'operazione di indicizzazione abbia senso soltanto se operata sul capitale da restituire, atteso che la finalità dell'operazione di estinzione anticipata è proprio quella di individuare l'importo da restituire. D'altro canto, se si facesse riferimento al capitale restituito, le conseguenze sarebbero assurde, poiché, in ipotesi, il mutuatario che volesse estinguere anticipatamente dopo aver pagato poche rate dovrebbe corrispondere un piccolo importo (proprio perché le operazioni di indicizzazione andrebbero effettuate sul capitale già restituito) e, viceversa, il mutuatario che avesse già pagato la maggior parte delle rate, dovrebbe corrispondere una somma estremamente elevata. Peraltro, anche a tal proposito si può osservare come la formulazione letterale della clausola non abbia comportato, di per sé, alcuno squilibrio tra le obbligazioni delle parti in pregiudizio del consumatore in quanto l'applicazione letterale sarebbe stata favorevole o sfavorevole al mutuatario, a seconda che quest'ultimo avesse già rimborsato meno della metà del dovuto oppure di più. Dunque, la clausola in esame non pone un problema di chiarezza da risolvere nella prospettiva della valutazione di validità o invalidità della stessa ma unicamente un problema interpretativo nel senso che si impone una sua lettura tale da superare il dato strettamente letterale, alla luce della ricostruzione della volontà di entrambe le parti e dei criteri di interpretazione logica e sistematica e del principio di buona fede. Infine, va ribadito come anche in relazione alla clausola di estinzione anticipata non possa ravvisarsi alcuno squilibrio contrattuale in base ad una valutazione della clausola effettuata ex ante. L'eccessiva onerosità denunciata dagli attori ai fini dell'estinzione anticipata dei mutui non dipende dal tasso di interesse o da una penale applicata o dalla natura stessa del contratto;
essa consegue, invece, all'apprezzamento del Franco Svizzero rispetto all'Euro, ossia si ricollega a una delle due componenti di aleatorietà proprie di tali mutui indicizzati (ossia l'oscillazione nel tempo dei tassi di interesse e del rapporto di cambio tra le valute). Deve essere pertanto disattesa anche la contestazione di parte attrice, fondata sulla previsione da parte della banca in ordine all'apprezzamento progressivo della valuta svizzera rispetto a quella comunitaria e, conseguentemente, all'asserita unilateralità dei rischi collegati alla scelta di indicizzare il mutuo alla valuta elvetica. Secondo la prospettiva attorea, la convenuta, speculando sull'andamento del tasso di cambio, pagina 12 di 13 previsto o prevedibile (da parte della banca medesima), avrebbe sottoposto alla propria clientela i mutui indicizzati che sarebbero risultati particolarmente convenienti per l'istituto di credito. Come già evidenziato, questa tesi, fondata sulla sicura prevedibilità dell'apprezzamento nel tempo del
[...]
, non tiene conto della portata meramente indicativa, ma non certa, delle previsioni sull'andamento CP_3 dei tassi;
inoltre, considerato che tali prodotti sono stati offerti dalla banca sin dagli anni '90 e che l'apprezzamento del franco svizzero sull'euro si è registrato a partire dal 2010, deve escludersi che qualunque scenario previsionale o prognosi di mercato potesse reggere per un tempo così lungo. Deve pertanto escludersi la nullità delle clausole del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 33 ss. del codice del consumo. Le considerazioni esposte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, domanda o eccezione rilevandosi che i profili non espressamente esaminati – ivi compresa l'eccezione sollevata dalla banca di difetto di interesse ad agire dell'attore in relazione alla sola domanda di nullità dell'art. 7 bis del contratto e l'eccezione di prescrizione - sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa (con applicazione dello scaglione che va da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00) e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riguardo alla limitata attività inerente alla fase istruttoria, consistita nel deposito delle memorie). Alla luce di tali criteri le spese vengono liquidate nell'importo di euro 6.713,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e i valori minimi per la fase istruttoria, con conseguente riduzione degli importi richiesti nella nota delle spese depositata dai difensori della convenuta, che appaiono eccessivi alla luce dei parametri citati.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da contro ., così provvede: Parte_1 Controparte_1
a. rigetta le domande;
b. condanna l'attore al pagamento, in favore di ., delle spese processuali Controparte_1 che liquida nella somma di euro 6.713,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano in data 14 febbraio 2025
Il giudice Ada Favarolo
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