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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/09/2025, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 21/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente rel
Dott. Roberta Nunnari - Consigliera
Dott. Cristina Giannelli - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 21/2025
TRA
(C.F./P.IVA , con sede in Marnate, via Oberdan n. Parte_1 P.IVA_1
334, in persona dell'amministratore unico dott. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Maria De Angelis (C.F. ) e dall'avv. Nicoletta Garbardini (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. De Angelis in C.F._2
Milano, via Santa Maria Valle n. 3;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante dott. CP_2 P.IVA_2 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Rizzo (C.F. ), Francesca
[...] C.F._3
Andrea Cantone (C.F. ) e Sara Viezzi (C.F. ) del C.F._4 C.F._5
Foro di Pavia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Dante n. 9.
APPELLATA
1 R.G. N. 21/2025
Oggetto: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello così giudicare IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1. accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto,
2. riformare l'impugnata sentenza n. 1434/2024 emessa dal Tribunale di Busto IO in data 02.12.2024 nella causa R.G. 1052/2024, depositata in cancelleria in pari data e notificata in data 04.12.2024 così come sopra richiesto, e per l'effetto 3. accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano
“A. IN VIA PRELIMINARE SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 5 In ragione della provvisoria esecutività concessa e per i motivi esposti in atti,
1. confermato il provvedimento del 06.06.24, altresì, accertati e dichiarati esistenti i presupposti di cui all'art. 633, I co., n. 1, e II co. cpc e di cui all'art. 634 cpc, concedere la provvisoria esecutività dell'emessa ordinanza ex art 186 ter cpc B. NEL MERITO
2 rigettare, per le causali in narrativa, tutte le domande svolte da e per l'effetto, CP_2
3. confermare il decreto ingiuntivo n. 175/24 emesso dal Tribunale di Busto IO (iscritto sub RG 310/24) e, per l'effetto,
4. condannare l'attrice opponente al pagamento di tutte le spese di causa. CP_2 C. IN VIA RICONVENZIONALE
5. accertato l'adempimento di e la debenza delle somme dovute alla convenuta Parte_1 opposta, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della CP_2 somma di €97.644,35, oltre spese sostenute, per i motivi tutti esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta contenuta nel fascicolo di I grado SEMPRE COMUNQUE E IN OGNI CASO NEL MERITO 6. accertare e dichiarare la temerarietà della lite introdotta dall'attrice opponente per i motivi di cui alle premesse in CP_2 fatto e in diritto e per l'effetto
7. condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, I co., c.p.c., in persona del CP_3 legale rappresentante pro tempore, alla somma di € 50.000 e comunque non inferiore a € 10.000, a titolo di risarcimento dei danni da “lite temeraria” ovvero in ogni caso da liquidarsi in via equitativa a nonché Controparte_4
8. condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, IV co., c.p.c., in persona del CP_3 legale rappresentante pro tempore, pagamento, in favore della cassa delle ammende, al pagamento di una somma di denaro non inferiore ad € 500 e non superiore ad € 5.000.” Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con riferimento all'esito finale dello stesso.”
Per CP_5
2
[...] R.G. N. 21/2025
“In via principale dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello; in ogni caso, respingere tutte le domande formulate da Parte_1
In via subordinata ridurre il credito azionato da per la misura che verrà accertata in corso di Parte_1 causa o comunque ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Co Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in avanti ) proponeva opposizione CP_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 175/2024 con il quale il Tribunale di Busto IO le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 212.842,30, oltre interessi, spese ed oneri accessori, in favore di per il pagamento di fatture relative al rapporto di fornitura Parte_1 intercorrente tra le parti.
A sostegno della propria pretesa, parte opponente rappresentava che:
- il rapporto di fornitura, intercorrente tra le parti dal 2015, prevedeva che fornisse a Parte_1
Co
un tessuto di carbonio da impiegare nel proprio processo produttivo;
Co
- deduceva di aver sempre ordinato tessuto di carbonio di qualità 24K (“K” indica la quantità di filamenti di fibra di carbonio in un fascio). Sosteneva sul punto che la qualità del tessuto fosse inversamente proporzionale al numero dei filamenti e al costo del prodotto: a fronte di un minor numero di filamenti, la qualità del tessuto e il suo costo aumentavano, mentre all'aumentare del numero dei filamenti, nei casi di prodotto 48k/50k, la qualità del tessuto diminuiva così come anche il suo costo;
- nel mese di febbraio 2023 aveva ricevuto da la fattura n. 149 del 10 febbraio 2023, Parte_1 relativa alla conferma d'ordine n. 513 del 19.10.2022 (ordine n. 728 del 14.10.2022), nella quale era indicato, quale prodotto, tessuto di carbonio di qualità 48K, mentre l'ordine Co proveniente da aveva ad oggetto solo tessuto di qualità 24K; Co
- in seguito ai sospetti sollevati da tale fattura, ha effettuato controlli su altre fatture precedenti, rilevando analoghe difformità e, in particolare, riscontrando la fornitura di prodotto 48K nelle fatture nn. 1439 del 2 dicembre 2022, 421 dell'8 aprile 2022, 1355 del
18 novembre 2022, 1136 del 15 ottobre 2021, 509 del 21 maggio 2021;
3 R.G. N. 21/2025
- chiedeva pertanto chiarimenti a , la quale si giustificava adducendo un errore di Parte_1
Co natura amministrativa e confermando la conformità del prodotto a quello richiesto da;
- successivamente ad un'ulteriore indagine condotta da un soggetto terzo indipendente sul tessuto fornito negli anni 2022-2023, sarebbe emerso che il prodotto era in realtà di qualità
48K-50K invece che 24K;
- LG aveva quindi deciso di sospendere, quindi, il pagamento delle ultime fatture emesse, oltre ad annullare l'ordine n. 430 del 10 giugno 2022.
Parte opponente quindi, a supporto della propria opposizione, sollevava in giudizio eccezione di inadempimento della controparte per difformità della merce venduta ex art. 1460 c.c., e domandava il ristoro dei danni. Con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. avanzava altresì domanda di riduzione del prezzo.
Si costituiva in giudizio , contestando le domande avversarie e chiedendo di concedere la Parte_1 provvisoria esecutività al decreto opposto. Svolgeva altresì domanda riconvenzionale per ottenere la condanna di LG al pagamento delle ulteriori fatture nel frattempo emesse e non saldate, per materiale regolarmente consegnato, per l'importo di € 93.263,33, chiedendo contestualmente di emettere ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per tale importo.
Nello specifico deduceva che:
- LG aveva riconosciuto implicitamente l'acquisto, la consegna e l'utilizzo del prodotto, non avendo mai sollevato contestazioni almeno fino al 28.11.2023; peraltro i primi test sulla Co conformità del prodotto fornito venivano condotti solo dopo circa 6 mesi da quando aveva avuto il sospetto della difformità (maggio 2023), e quindi le contestazioni sarebbero state tardive, presentate solo all'approssimarsi della scadenza delle RIBA e successivamente Co alla comunicazione da parte della stessa di avere difficoltà ad evadere le scadenze, derivanti da un sovradimensionamento del magazzino;
- Asseriva altresì che, diversamente da quanto allegato dall'opponente, in realtà il pregio e il prezzo dei tessuti non dipendevano dal numero di K di riferimento, in quanto tale dato vale solo quale uno dei parametri per individuare una determinata tipologia di prodotto;
- aveva dato prova del proprio adempimento con la consegna del materiale e dei Parte_1
DDT, l'assenza di contestazioni nell'arco del rapporto e l'esibizione delle schede tecniche del materiale consegnato.
Con provvedimento del 06.06.2024, il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività del decreto.
Emetteva altresì l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per le fatture venute a scadenza dopo 4 R.G. N. 21/2025
il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ma non dichiarava la stessa provvisoriamente esecutiva.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1434/2024, emessa in data 02.12.2024, il Tribunale di Busto IO ha accolto l'opposizione, ritenendo legittima l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente. Ha però rigettato la domanda risarcitoria svolta da quest'ultima, e ha compensato per intero le spese di lite.
Preliminarmente, il primo giudice ha rilevato che, nel corso del rapporto di fornitura, ha Parte_1
Co fornito prodotto 24K insieme con prodotto 48K e che quest'ultimo è stato utilizzato da per le proprie esigenze produttive. Ha escluso inoltre la fondatezza dell'assunto di parte opponente con riguardo alla qualità del tessuto, dal momento che, come emerso dalle fatture prodotte in atti, in alcuni casi ai tessuti 48K g.600 corrispondeva un prezzo superiore a quello dei tessuti 24K gr 600.
Co Pertanto ha ritenuto di dover valutare l'inadempimento di , eccepito da , non tanto in Parte_1 relazione alla minore qualità della fornitura di tessuto 48K – che di per sé non può considerarsi qualitativamente inferiore a quella di tessuto 24K –, bensì con riferimento alla corrispondenza tra le forniture e gli ordinativi, a fronte della contestazione di parte opponente che affermava, non contraddetta, di avere ordinato tessuto 24K.
Sul punto, il Tribunale, ritenendo che fosse onere di , della quale era stato eccepito Parte_1
l'inadempimento, dimostrare di aver correttamente adempiuto mediante la prova della Co corrispondenza tra quanto ordinato da (cioè prodotto 24K) e quanto dalla stessa fornito, ha ritenuto non assolto tale onere da parte di quest'ultima e ha quindi accolto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., rigettando la richiesta di condanna avanzata in via riconvenzionale Co da al pagamento delle ulteriori fatture (per le quali era stata emessa l'ordinanza ex art. 186 ter per € 93.263,33 oltre spese del procedimento).
Ha invece rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da LG, non essendo stata data prova del danno patito.
L'appello
La sentenza è stata impugnata da sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
I) l'appellante censura la statuizione del primo giudice in punto di riparto dell'onere della Co prova, sostenendo che fosse onere dell'acquirente dimostrare e provare l'effettiva difformità del prodotto acquistato rispetto a quanto ordinato o non conformità rispetto
5 R.G. N. 21/2025
agli standard del prodotto. Sostiene, inoltre, che LG sarebbe decaduta dall'eccezione di inadempimento perché, pur a fronte di un sospetto circa la difformità del tessuto maturato fin dal maggio 2023, non ha mai contestato alcunché fino al 28.11.2023, data del primo test tecnico condotto sui filati e dunque ben oltre i termini di legge in caso di compravendita per la denunzia dei vizi.
II) L'appellante lamenta infine l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale per il pagamento delle fatture scadute successivamente al deposito del decreto opposto e per l'importo complessivo di € 93.263,33, nonché l'omessa statuizione in ordine all'ordinanza del 06.06.24, con la quale LG era condannata al pagamento del predetto importo a favore di . Parte_1
Conclude quindi chiedendo la riforma integrale dell'impugnata sentenza, con condanna di LG al pagamento degli importi di cui al decreto ingiuntivo e all'ordinanza ex art. 186 ter, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Co Si è costituita in giudizio , che ha domandato il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza e, in via subordinata, di ridurre il credito azionato da nella misura ritenuta di Parte_1 giustizia.
All'udienza del 10.04.2025 le parti concludevano come in atti e la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale in data 18.09.2025. Alla predetta udienza le parti discutevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione, che veniva poi delibata nella camera di consiglio del
24.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
La sentenza di primo grado ha ritenuto che, a fronte dell'allegazione di inadempimento avanzata da Co
, basata sulla circostanza per cui il prodotto fornito non sarebbe conforme agli ordini, nel senso che si tratterebbe di prodotto avente la caratteristica di tessuto a 48K (cioè una tipologia di trama) e non a 24K, e basata altresì sull'assunto che il prodotto a 24K avrebbe un costo superiore, e dunque le forniture sarebbero stata pagate “di più”, sarebbe stato onere della parte venditrice dare prova del proprio esatto adempimento.
Ebbene, deve rilevarsi in primo luogo che la giurisprudenza ha chiarito (Cass SU 11748/2019) che in tema di compravendita l'inadempimento, e dunque i vizi della cosa venduta o la sua difformità da
6 R.G. N. 21/2025
quanto ordinato, devono essere specificatamente provati dal compratore, in quanto attengono alla prova del fatto costitutivo della domanda.
Ciò ha una sua chiara logica, in particolare nel caso in cui la parte che lamenta l'inadempimento deduce una difformità della merce fornita da quella ordinata, dove non può che essere la parte che deduce l'inadempimento a spiegare e provare quale fosse l'oggetto del proprio ordine. Ciò, in modo ancora più pregnante, nel caso in cui, come quello di specie, il compratore avanza domanda di riduzione del prezzo. In altri termini, anche il prezzo pattuito e la differenza di prezzo attengono ai fatti costitutivi della domanda, e devono dunque essere provati dalla parte che agisce adducendo la sussistenza di tale differenza prezzo.
Tali prove non sono state adeguatamente fornite.
Gli assunti di LG, infatti, si attestano:
- su una sorta di ammissione da parte di , la quale, a fronte di una richiesta di Parte_1 chiarimenti relativamente ad un ordine, riferiva che vi era stata nella fattura una non corretta indicazione del numero dei K (doc. 9 di parte LG -corrispondenza);
- su documentazione tecnica di parte, cioè il risultato di test sui tessuti venduti da , Parte_1 concludendo nel senso che si tratterebbe di tessuto in 48 K invece che 24K (doc. 10)
- quanto alla differenza prezzo, su un'offerta di altra ditta per materiale analogo a quello fornito da (doc. 4). Parte_1
Co Ognuno di questi elementi non è di per sé idoneo a provare quanto dedotto da :
- non ha mai ammesso di aver consegnato materiale difforme da quanto oggetto di Parte_1 ordinativo, ma anzi, proprio nella corrispondenza sopra indicata, ha affermato di aver sempre fornito materiale conforme agli ordini;
- I test effettuati sono privi di riscontro quanto al materiale oggetto di indagine, e cioè, nello specifico, alla fornitura contestata. Non è possibile, infatti, pervenire ad una certa riconducibilità dei campioni analizzati alla fornitura contestata. Inoltre l'attendibilità di tali test è stata messa in discussione da , che ha prodotto una valutazione (sempre di Parte_1 parte, ma attendibile quanto al parere tecnico espresso), secondo cui “è opinione dello scrivente che – per il prodotto esaminato – non sia univocamente possibile identificare il titolo del filo utilizzato per produrlo sulla base alla sola osservazione visiva, né in base alla dimensione delle cimosse né estraendo la porzione di fibre tra due impunture, come invece si usa fare per la maggior parte dei tessuti tradizionali a navetta (ad esempio estraendo i fili di ordito tra due passaggi di trama o viceversa)”. In sostanza ha affermato che i test 7 R.G. N. 21/2025
effettuati da LG non sono pienamente attendibili quanto al numero di K presenti nei campioni esaminati;
- La differenza prezzo è stata indicata in primo luogo in modo generico, senza alcuna effettuazione di conteggi che indicassero, almeno per le fatture oggetto di opposizione, quale fosse il prezzo preteso in più rispetto al prodotto fornito, e quindi la differenza prezzo a mq,
e il numero di mq non correttamente consegnati. In ogni caso il riferimento ad un'offerta di altro fornitore, senza espressa indicazione di quali fossero i prodotti per i quali vi era una specifica differenza di prezzo, non può certo valere a fornire la prova di uno specifico quantum, che possa essere messo in relazione (e quindi in detrazione) rispetto al prodotto consegnato da . Parte_1
Non può non notarsi, inoltre, che, come già rilevato dal giudice di prime cure, in realtà non vi sono elementi per dire che il prodotto fornito -asseritamente difforme da quello ordinato- fosse di peggiore qualità, e dunque non servisse allo scopo a cui era destinato. E ancora, dalla conferma Co d'ordine in atti, si evince che ha commissionato la fornitura di diverse tipologie di tessuti, ognuno di essi classificati con una sigla, e che molti di questi, pur avendo una indicazione di 48K, avevano un prezzo superiore a quelli con indicazione 24K. Ciò a riprova del fatto che non è il numero di K a costituire il maggiore o minore prezzo di un prodotto, essendo all'evidenza altre le caratteristiche che ne definisco il prezzo.
In sintesi:
L'acquirente non è stato in grado di fornire la prova della difformità tra il tessuto ordinato rispetto a quello fornito;
dunque, non ha fornito la prova del fatto costitutivo della propria domanda, proposta sotto il profilo dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Co Sul punto, inoltre, non può non notarsi che l'opponente ha avanzato eccezione di inadempimento, con ciò paralizzando il pagamento di una fornitura di importo rilevante, come azionata con il decreto ingiuntivo per € 212.848,30, senza fornire alcuna indicazione sull'estensione di tale inadempimento, non essendo mai stato neppure allegato che la difformità di tessuto Co riguardasse l'intera fornitura. Al fine di dare consistenza alla propria contestazione, infatti ha dedotto di aver subito ingenti danni nel corso degli anni per le precedenti forniture difformi
(affermando unicamente che deve supporsi che anche le precedenti -si parla di un rapporto pluriennale mai contestato- avessero le stesse problematiche), ipotizzando un danno di 500.000 euro, senza specificazione alcuna, relativamente ad un prodotto ricevuto e sempre impiegato senza contestazioni.
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Essendo la domanda risarcitoria del tutto infondata, come accertato anche dal giudice di prime cure con statuizione passata in giudicato, non vi sono elementi per ritenere che, a fronte di “dubbi” sulla corrispondenza tra il materiale fornito e quello ordinato, la sospensione integrale dei pagamenti a scadenza sia legittima, secondo i canoni di cui all'art. 1460 c.c., rivelandosi per contro evidente la sproporzione tra l'allegato inadempimento di , genericamente dedotto e comunque Parte_1 sicuramente parziale, e la sospensione dei pagamenti di altra parte della fornitura, sicuramente non contestata.
Quindi l'opposizione svolta in base all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non può che essere rigettata.
Né potrebbe valere a modificare la statuizione di cui sopra l'espletamento di una CTU, il cui contenuto non potrebbe che muovere da un presupposto esplorativo, dato che l'identificazione delle forniture pretesamente non conformi all'ordinativo non è stata effettuata dalla parte L.G. in modo puntuale, e pertanto non sarebbe possibile conferire un incarico preciso, se non dopo la individuazione (e dunque l'esplorazione) da parte del CTU del materiale da sottoporre a verifica.
Relativamente all'altra domanda, introdotta con la memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., di riduzione del prezzo, devono richiamarsi le su esposte argomentazioni circa il difetto di prova, prima ancora che della difformità tra quanto ordinato e quanto fornito, proprio del maggior Co prezzo pagato per la fornitura ricevuta, dato che non è stata in grado di quantificare i mq di materiale difforme, il prezzo al mq. di quello ordinato e pagato, e il prezzo al mq di quello che sarebbe stato il giusto corrispettivo.
Quindi, anche sotto questo profilo, la contestazione in ordine alla sussistenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo non può che essere disattesa, con conseguente condanna di LG al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo.
Co L'appellante richiede altresì che venga condannata al pagamento degli ulteriori importi, per i quali è stata svolta domanda riconvenzionale, relativamente a fatture venute a scadenza dopo il deposito del ricorso per decreto, e in ordine ai quali è stata emessa in corso di causa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. Tale domanda deve essere accolta, atteso che le contestazioni in ordine a tale fornitura sono le medesime, come sopra disattese, che hanno sorretto l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusivamente, deve essere condannata al pagamento in favore di CP_2 Parte_1 dell'importo di € 212.848,30, di cui al decreto ingiuntivo, oltre all'importo di € 93.263,33, come
9 R.G. N. 21/2025
nell'ordinanza ex art. 186 ter di data 6.6.2024, oltre interessi moratori commerciali dal giorno delle scadenze delle fatture al saldo. Oltre a tali importi, devono essere poste a carico di le CP_2 spese liquidate nel decreto ingiuntivo, revocato con la sentenza di primo grado ma correttamente emesso.
Non sussistono gli estremi per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione da 260.000 a 520.000, parametri medi)
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1434/2024 del Tribunale di Busto IO, in totale riforma, così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore di dell'importo di € CP_2 Parte_1
212.848,30, nonché dell'ulteriore importo di € 93.263,33, oltre interessi come in motivazione, oltre spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo n. 175/2024 del Tribunale di Busto IO;
2) Condanna altresì alla rifusione a delle spese di entrambi i CP_2 Parte_1 gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 22.457,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a., e per il presente grado in complessivi € 14.239,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a e rimborso spese vive contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23/09/2025
La Presidente est.
Anna Mantovani
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente rel
Dott. Roberta Nunnari - Consigliera
Dott. Cristina Giannelli - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 21/2025
TRA
(C.F./P.IVA , con sede in Marnate, via Oberdan n. Parte_1 P.IVA_1
334, in persona dell'amministratore unico dott. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Maria De Angelis (C.F. ) e dall'avv. Nicoletta Garbardini (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. De Angelis in C.F._2
Milano, via Santa Maria Valle n. 3;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante dott. CP_2 P.IVA_2 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Rizzo (C.F. ), Francesca
[...] C.F._3
Andrea Cantone (C.F. ) e Sara Viezzi (C.F. ) del C.F._4 C.F._5
Foro di Pavia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Dante n. 9.
APPELLATA
1 R.G. N. 21/2025
Oggetto: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello così giudicare IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1. accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto,
2. riformare l'impugnata sentenza n. 1434/2024 emessa dal Tribunale di Busto IO in data 02.12.2024 nella causa R.G. 1052/2024, depositata in cancelleria in pari data e notificata in data 04.12.2024 così come sopra richiesto, e per l'effetto 3. accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano
“A. IN VIA PRELIMINARE SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 5 In ragione della provvisoria esecutività concessa e per i motivi esposti in atti,
1. confermato il provvedimento del 06.06.24, altresì, accertati e dichiarati esistenti i presupposti di cui all'art. 633, I co., n. 1, e II co. cpc e di cui all'art. 634 cpc, concedere la provvisoria esecutività dell'emessa ordinanza ex art 186 ter cpc B. NEL MERITO
2 rigettare, per le causali in narrativa, tutte le domande svolte da e per l'effetto, CP_2
3. confermare il decreto ingiuntivo n. 175/24 emesso dal Tribunale di Busto IO (iscritto sub RG 310/24) e, per l'effetto,
4. condannare l'attrice opponente al pagamento di tutte le spese di causa. CP_2 C. IN VIA RICONVENZIONALE
5. accertato l'adempimento di e la debenza delle somme dovute alla convenuta Parte_1 opposta, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della CP_2 somma di €97.644,35, oltre spese sostenute, per i motivi tutti esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta contenuta nel fascicolo di I grado SEMPRE COMUNQUE E IN OGNI CASO NEL MERITO 6. accertare e dichiarare la temerarietà della lite introdotta dall'attrice opponente per i motivi di cui alle premesse in CP_2 fatto e in diritto e per l'effetto
7. condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, I co., c.p.c., in persona del CP_3 legale rappresentante pro tempore, alla somma di € 50.000 e comunque non inferiore a € 10.000, a titolo di risarcimento dei danni da “lite temeraria” ovvero in ogni caso da liquidarsi in via equitativa a nonché Controparte_4
8. condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, IV co., c.p.c., in persona del CP_3 legale rappresentante pro tempore, pagamento, in favore della cassa delle ammende, al pagamento di una somma di denaro non inferiore ad € 500 e non superiore ad € 5.000.” Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con riferimento all'esito finale dello stesso.”
Per CP_5
2
[...] R.G. N. 21/2025
“In via principale dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello; in ogni caso, respingere tutte le domande formulate da Parte_1
In via subordinata ridurre il credito azionato da per la misura che verrà accertata in corso di Parte_1 causa o comunque ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Co Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in avanti ) proponeva opposizione CP_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 175/2024 con il quale il Tribunale di Busto IO le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 212.842,30, oltre interessi, spese ed oneri accessori, in favore di per il pagamento di fatture relative al rapporto di fornitura Parte_1 intercorrente tra le parti.
A sostegno della propria pretesa, parte opponente rappresentava che:
- il rapporto di fornitura, intercorrente tra le parti dal 2015, prevedeva che fornisse a Parte_1
Co
un tessuto di carbonio da impiegare nel proprio processo produttivo;
Co
- deduceva di aver sempre ordinato tessuto di carbonio di qualità 24K (“K” indica la quantità di filamenti di fibra di carbonio in un fascio). Sosteneva sul punto che la qualità del tessuto fosse inversamente proporzionale al numero dei filamenti e al costo del prodotto: a fronte di un minor numero di filamenti, la qualità del tessuto e il suo costo aumentavano, mentre all'aumentare del numero dei filamenti, nei casi di prodotto 48k/50k, la qualità del tessuto diminuiva così come anche il suo costo;
- nel mese di febbraio 2023 aveva ricevuto da la fattura n. 149 del 10 febbraio 2023, Parte_1 relativa alla conferma d'ordine n. 513 del 19.10.2022 (ordine n. 728 del 14.10.2022), nella quale era indicato, quale prodotto, tessuto di carbonio di qualità 48K, mentre l'ordine Co proveniente da aveva ad oggetto solo tessuto di qualità 24K; Co
- in seguito ai sospetti sollevati da tale fattura, ha effettuato controlli su altre fatture precedenti, rilevando analoghe difformità e, in particolare, riscontrando la fornitura di prodotto 48K nelle fatture nn. 1439 del 2 dicembre 2022, 421 dell'8 aprile 2022, 1355 del
18 novembre 2022, 1136 del 15 ottobre 2021, 509 del 21 maggio 2021;
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- chiedeva pertanto chiarimenti a , la quale si giustificava adducendo un errore di Parte_1
Co natura amministrativa e confermando la conformità del prodotto a quello richiesto da;
- successivamente ad un'ulteriore indagine condotta da un soggetto terzo indipendente sul tessuto fornito negli anni 2022-2023, sarebbe emerso che il prodotto era in realtà di qualità
48K-50K invece che 24K;
- LG aveva quindi deciso di sospendere, quindi, il pagamento delle ultime fatture emesse, oltre ad annullare l'ordine n. 430 del 10 giugno 2022.
Parte opponente quindi, a supporto della propria opposizione, sollevava in giudizio eccezione di inadempimento della controparte per difformità della merce venduta ex art. 1460 c.c., e domandava il ristoro dei danni. Con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. avanzava altresì domanda di riduzione del prezzo.
Si costituiva in giudizio , contestando le domande avversarie e chiedendo di concedere la Parte_1 provvisoria esecutività al decreto opposto. Svolgeva altresì domanda riconvenzionale per ottenere la condanna di LG al pagamento delle ulteriori fatture nel frattempo emesse e non saldate, per materiale regolarmente consegnato, per l'importo di € 93.263,33, chiedendo contestualmente di emettere ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per tale importo.
Nello specifico deduceva che:
- LG aveva riconosciuto implicitamente l'acquisto, la consegna e l'utilizzo del prodotto, non avendo mai sollevato contestazioni almeno fino al 28.11.2023; peraltro i primi test sulla Co conformità del prodotto fornito venivano condotti solo dopo circa 6 mesi da quando aveva avuto il sospetto della difformità (maggio 2023), e quindi le contestazioni sarebbero state tardive, presentate solo all'approssimarsi della scadenza delle RIBA e successivamente Co alla comunicazione da parte della stessa di avere difficoltà ad evadere le scadenze, derivanti da un sovradimensionamento del magazzino;
- Asseriva altresì che, diversamente da quanto allegato dall'opponente, in realtà il pregio e il prezzo dei tessuti non dipendevano dal numero di K di riferimento, in quanto tale dato vale solo quale uno dei parametri per individuare una determinata tipologia di prodotto;
- aveva dato prova del proprio adempimento con la consegna del materiale e dei Parte_1
DDT, l'assenza di contestazioni nell'arco del rapporto e l'esibizione delle schede tecniche del materiale consegnato.
Con provvedimento del 06.06.2024, il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività del decreto.
Emetteva altresì l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per le fatture venute a scadenza dopo 4 R.G. N. 21/2025
il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ma non dichiarava la stessa provvisoriamente esecutiva.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1434/2024, emessa in data 02.12.2024, il Tribunale di Busto IO ha accolto l'opposizione, ritenendo legittima l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente. Ha però rigettato la domanda risarcitoria svolta da quest'ultima, e ha compensato per intero le spese di lite.
Preliminarmente, il primo giudice ha rilevato che, nel corso del rapporto di fornitura, ha Parte_1
Co fornito prodotto 24K insieme con prodotto 48K e che quest'ultimo è stato utilizzato da per le proprie esigenze produttive. Ha escluso inoltre la fondatezza dell'assunto di parte opponente con riguardo alla qualità del tessuto, dal momento che, come emerso dalle fatture prodotte in atti, in alcuni casi ai tessuti 48K g.600 corrispondeva un prezzo superiore a quello dei tessuti 24K gr 600.
Co Pertanto ha ritenuto di dover valutare l'inadempimento di , eccepito da , non tanto in Parte_1 relazione alla minore qualità della fornitura di tessuto 48K – che di per sé non può considerarsi qualitativamente inferiore a quella di tessuto 24K –, bensì con riferimento alla corrispondenza tra le forniture e gli ordinativi, a fronte della contestazione di parte opponente che affermava, non contraddetta, di avere ordinato tessuto 24K.
Sul punto, il Tribunale, ritenendo che fosse onere di , della quale era stato eccepito Parte_1
l'inadempimento, dimostrare di aver correttamente adempiuto mediante la prova della Co corrispondenza tra quanto ordinato da (cioè prodotto 24K) e quanto dalla stessa fornito, ha ritenuto non assolto tale onere da parte di quest'ultima e ha quindi accolto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., rigettando la richiesta di condanna avanzata in via riconvenzionale Co da al pagamento delle ulteriori fatture (per le quali era stata emessa l'ordinanza ex art. 186 ter per € 93.263,33 oltre spese del procedimento).
Ha invece rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da LG, non essendo stata data prova del danno patito.
L'appello
La sentenza è stata impugnata da sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
I) l'appellante censura la statuizione del primo giudice in punto di riparto dell'onere della Co prova, sostenendo che fosse onere dell'acquirente dimostrare e provare l'effettiva difformità del prodotto acquistato rispetto a quanto ordinato o non conformità rispetto
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agli standard del prodotto. Sostiene, inoltre, che LG sarebbe decaduta dall'eccezione di inadempimento perché, pur a fronte di un sospetto circa la difformità del tessuto maturato fin dal maggio 2023, non ha mai contestato alcunché fino al 28.11.2023, data del primo test tecnico condotto sui filati e dunque ben oltre i termini di legge in caso di compravendita per la denunzia dei vizi.
II) L'appellante lamenta infine l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale per il pagamento delle fatture scadute successivamente al deposito del decreto opposto e per l'importo complessivo di € 93.263,33, nonché l'omessa statuizione in ordine all'ordinanza del 06.06.24, con la quale LG era condannata al pagamento del predetto importo a favore di . Parte_1
Conclude quindi chiedendo la riforma integrale dell'impugnata sentenza, con condanna di LG al pagamento degli importi di cui al decreto ingiuntivo e all'ordinanza ex art. 186 ter, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Co Si è costituita in giudizio , che ha domandato il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza e, in via subordinata, di ridurre il credito azionato da nella misura ritenuta di Parte_1 giustizia.
All'udienza del 10.04.2025 le parti concludevano come in atti e la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale in data 18.09.2025. Alla predetta udienza le parti discutevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione, che veniva poi delibata nella camera di consiglio del
24.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
La sentenza di primo grado ha ritenuto che, a fronte dell'allegazione di inadempimento avanzata da Co
, basata sulla circostanza per cui il prodotto fornito non sarebbe conforme agli ordini, nel senso che si tratterebbe di prodotto avente la caratteristica di tessuto a 48K (cioè una tipologia di trama) e non a 24K, e basata altresì sull'assunto che il prodotto a 24K avrebbe un costo superiore, e dunque le forniture sarebbero stata pagate “di più”, sarebbe stato onere della parte venditrice dare prova del proprio esatto adempimento.
Ebbene, deve rilevarsi in primo luogo che la giurisprudenza ha chiarito (Cass SU 11748/2019) che in tema di compravendita l'inadempimento, e dunque i vizi della cosa venduta o la sua difformità da
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quanto ordinato, devono essere specificatamente provati dal compratore, in quanto attengono alla prova del fatto costitutivo della domanda.
Ciò ha una sua chiara logica, in particolare nel caso in cui la parte che lamenta l'inadempimento deduce una difformità della merce fornita da quella ordinata, dove non può che essere la parte che deduce l'inadempimento a spiegare e provare quale fosse l'oggetto del proprio ordine. Ciò, in modo ancora più pregnante, nel caso in cui, come quello di specie, il compratore avanza domanda di riduzione del prezzo. In altri termini, anche il prezzo pattuito e la differenza di prezzo attengono ai fatti costitutivi della domanda, e devono dunque essere provati dalla parte che agisce adducendo la sussistenza di tale differenza prezzo.
Tali prove non sono state adeguatamente fornite.
Gli assunti di LG, infatti, si attestano:
- su una sorta di ammissione da parte di , la quale, a fronte di una richiesta di Parte_1 chiarimenti relativamente ad un ordine, riferiva che vi era stata nella fattura una non corretta indicazione del numero dei K (doc. 9 di parte LG -corrispondenza);
- su documentazione tecnica di parte, cioè il risultato di test sui tessuti venduti da , Parte_1 concludendo nel senso che si tratterebbe di tessuto in 48 K invece che 24K (doc. 10)
- quanto alla differenza prezzo, su un'offerta di altra ditta per materiale analogo a quello fornito da (doc. 4). Parte_1
Co Ognuno di questi elementi non è di per sé idoneo a provare quanto dedotto da :
- non ha mai ammesso di aver consegnato materiale difforme da quanto oggetto di Parte_1 ordinativo, ma anzi, proprio nella corrispondenza sopra indicata, ha affermato di aver sempre fornito materiale conforme agli ordini;
- I test effettuati sono privi di riscontro quanto al materiale oggetto di indagine, e cioè, nello specifico, alla fornitura contestata. Non è possibile, infatti, pervenire ad una certa riconducibilità dei campioni analizzati alla fornitura contestata. Inoltre l'attendibilità di tali test è stata messa in discussione da , che ha prodotto una valutazione (sempre di Parte_1 parte, ma attendibile quanto al parere tecnico espresso), secondo cui “è opinione dello scrivente che – per il prodotto esaminato – non sia univocamente possibile identificare il titolo del filo utilizzato per produrlo sulla base alla sola osservazione visiva, né in base alla dimensione delle cimosse né estraendo la porzione di fibre tra due impunture, come invece si usa fare per la maggior parte dei tessuti tradizionali a navetta (ad esempio estraendo i fili di ordito tra due passaggi di trama o viceversa)”. In sostanza ha affermato che i test 7 R.G. N. 21/2025
effettuati da LG non sono pienamente attendibili quanto al numero di K presenti nei campioni esaminati;
- La differenza prezzo è stata indicata in primo luogo in modo generico, senza alcuna effettuazione di conteggi che indicassero, almeno per le fatture oggetto di opposizione, quale fosse il prezzo preteso in più rispetto al prodotto fornito, e quindi la differenza prezzo a mq,
e il numero di mq non correttamente consegnati. In ogni caso il riferimento ad un'offerta di altro fornitore, senza espressa indicazione di quali fossero i prodotti per i quali vi era una specifica differenza di prezzo, non può certo valere a fornire la prova di uno specifico quantum, che possa essere messo in relazione (e quindi in detrazione) rispetto al prodotto consegnato da . Parte_1
Non può non notarsi, inoltre, che, come già rilevato dal giudice di prime cure, in realtà non vi sono elementi per dire che il prodotto fornito -asseritamente difforme da quello ordinato- fosse di peggiore qualità, e dunque non servisse allo scopo a cui era destinato. E ancora, dalla conferma Co d'ordine in atti, si evince che ha commissionato la fornitura di diverse tipologie di tessuti, ognuno di essi classificati con una sigla, e che molti di questi, pur avendo una indicazione di 48K, avevano un prezzo superiore a quelli con indicazione 24K. Ciò a riprova del fatto che non è il numero di K a costituire il maggiore o minore prezzo di un prodotto, essendo all'evidenza altre le caratteristiche che ne definisco il prezzo.
In sintesi:
L'acquirente non è stato in grado di fornire la prova della difformità tra il tessuto ordinato rispetto a quello fornito;
dunque, non ha fornito la prova del fatto costitutivo della propria domanda, proposta sotto il profilo dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Co Sul punto, inoltre, non può non notarsi che l'opponente ha avanzato eccezione di inadempimento, con ciò paralizzando il pagamento di una fornitura di importo rilevante, come azionata con il decreto ingiuntivo per € 212.848,30, senza fornire alcuna indicazione sull'estensione di tale inadempimento, non essendo mai stato neppure allegato che la difformità di tessuto Co riguardasse l'intera fornitura. Al fine di dare consistenza alla propria contestazione, infatti ha dedotto di aver subito ingenti danni nel corso degli anni per le precedenti forniture difformi
(affermando unicamente che deve supporsi che anche le precedenti -si parla di un rapporto pluriennale mai contestato- avessero le stesse problematiche), ipotizzando un danno di 500.000 euro, senza specificazione alcuna, relativamente ad un prodotto ricevuto e sempre impiegato senza contestazioni.
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Essendo la domanda risarcitoria del tutto infondata, come accertato anche dal giudice di prime cure con statuizione passata in giudicato, non vi sono elementi per ritenere che, a fronte di “dubbi” sulla corrispondenza tra il materiale fornito e quello ordinato, la sospensione integrale dei pagamenti a scadenza sia legittima, secondo i canoni di cui all'art. 1460 c.c., rivelandosi per contro evidente la sproporzione tra l'allegato inadempimento di , genericamente dedotto e comunque Parte_1 sicuramente parziale, e la sospensione dei pagamenti di altra parte della fornitura, sicuramente non contestata.
Quindi l'opposizione svolta in base all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non può che essere rigettata.
Né potrebbe valere a modificare la statuizione di cui sopra l'espletamento di una CTU, il cui contenuto non potrebbe che muovere da un presupposto esplorativo, dato che l'identificazione delle forniture pretesamente non conformi all'ordinativo non è stata effettuata dalla parte L.G. in modo puntuale, e pertanto non sarebbe possibile conferire un incarico preciso, se non dopo la individuazione (e dunque l'esplorazione) da parte del CTU del materiale da sottoporre a verifica.
Relativamente all'altra domanda, introdotta con la memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., di riduzione del prezzo, devono richiamarsi le su esposte argomentazioni circa il difetto di prova, prima ancora che della difformità tra quanto ordinato e quanto fornito, proprio del maggior Co prezzo pagato per la fornitura ricevuta, dato che non è stata in grado di quantificare i mq di materiale difforme, il prezzo al mq. di quello ordinato e pagato, e il prezzo al mq di quello che sarebbe stato il giusto corrispettivo.
Quindi, anche sotto questo profilo, la contestazione in ordine alla sussistenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo non può che essere disattesa, con conseguente condanna di LG al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo.
Co L'appellante richiede altresì che venga condannata al pagamento degli ulteriori importi, per i quali è stata svolta domanda riconvenzionale, relativamente a fatture venute a scadenza dopo il deposito del ricorso per decreto, e in ordine ai quali è stata emessa in corso di causa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. Tale domanda deve essere accolta, atteso che le contestazioni in ordine a tale fornitura sono le medesime, come sopra disattese, che hanno sorretto l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusivamente, deve essere condannata al pagamento in favore di CP_2 Parte_1 dell'importo di € 212.848,30, di cui al decreto ingiuntivo, oltre all'importo di € 93.263,33, come
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nell'ordinanza ex art. 186 ter di data 6.6.2024, oltre interessi moratori commerciali dal giorno delle scadenze delle fatture al saldo. Oltre a tali importi, devono essere poste a carico di le CP_2 spese liquidate nel decreto ingiuntivo, revocato con la sentenza di primo grado ma correttamente emesso.
Non sussistono gli estremi per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione da 260.000 a 520.000, parametri medi)
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1434/2024 del Tribunale di Busto IO, in totale riforma, così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore di dell'importo di € CP_2 Parte_1
212.848,30, nonché dell'ulteriore importo di € 93.263,33, oltre interessi come in motivazione, oltre spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo n. 175/2024 del Tribunale di Busto IO;
2) Condanna altresì alla rifusione a delle spese di entrambi i CP_2 Parte_1 gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 22.457,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a., e per il presente grado in complessivi € 14.239,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a e rimborso spese vive contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23/09/2025
La Presidente est.
Anna Mantovani
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