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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 889/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 889 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021; promossa da:
• (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
• (C.F.: ); Parte_2 C.F._2
• (C.F.: ); Parte_3 C.F._3
tutti elettivamente domiciliati in Busto Arsizio (VA), via Mameli n. 7, presso lo studio dell'avv. Stefano Pezzoli, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(attori)
contro
:
(C.F. e P.IVA: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
Campobasso, via Ugo Petrella n. 1, elettivamente domiciliata in Milano, via Gabrio Serbelloni
n. 1, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Dell'Elce, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte convenuta)
Oggetto: responsabilità extracontrattuale;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27 novembre 2024. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, unitamente al coniuge, Parte_1
e alla figlia, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_2 Parte_3
Tribunale, l' , per sentirne Controparte_1
accertare e dichiarare la responsabilità in ordine alla causazione del danno evento (sostanziale perdita dell'uso della gamba sinistra) da lei subito, con conseguente condanna, della convenuta stessa, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli odierni attori in conseguenza del danno evento patito da Parte_1
Gli attori, in particolare, hanno dedotto:
- che, in data 29 giugno 2018, si sopponeva all'intervento chirurgico Parte_1
di artoprotesi all'anca destra presso la struttura ospedaliera “Veneziale” di Isernia, dalla quale veniva dimessa, in data 4 luglio 2018, con la diagnosi di “esiti di artro-protesi anca dx. Deficit dello SPE e dello SPI a sx da radicolite lombare post-spinale. Cardiopatia ipertensiva. Ipercolesterolemia”, per essere direttamente trasferita presso l'istituto “San
Raffaele” di Cassino, ove effettuava un trattamento riabilitativo sino al 29 agosto 2018, data in cui veniva dimessa anche da tale struttura, con la prescrizione di una terapia farmacologica e con l'indicazione di continuare il trattamento riabilitativo, concretamente proseguito sino all'8 gennaio 2019;
- che, nonostante la lunga riabilitazione effettuata, non presentava Parte_1
alcun miglioramento, riportando, anzi, seri danni alla funzionalità dell'arto inferiore sinistro, con conseguente difficoltà nella deambulazione, che determinavano anche, nella paziente stessa, uno stato depressivo e, nei suoi congiunti, uno stravolgimento delle proprie abitudini di vita, stante la necessità di assistere a tempo pieno la paziente nello svolgimento delle proprie attività quotidiane, prima svolte in autonomia;
- che i danni erano esclusivamente riconducibili alla cattiva esecuzione dell'intervento chirurgico e, più nello specifico, alla scelta dell'anestesia spinale – trattamento rispetto al quale la paziente non era stata resa edotta dei rischi ad esso connessi – e all'esecuzione della manovra da parte dell'anestesista, che non aveva arretrato l'inserimento dell'ago nonostante la comparsa di un dolore lancinante, da parte della paziente, all'arto inferiore sinistro, che avrebbe dovuto far ritenere, invece, l'avvenuto contatto, da parte dell'ago, di una radice di nervo spinale, con conseguente adozione degli opportuni accorgimenti. Gli odierni attori hanno, quindi, concluso, chiedendo la condanna della struttura sanitaria, odierna convenuta, al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, dagli stessi subito, quantificato in complessivi € 1.125.541,55.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_1
contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate, e chiedendo, quindi, il
[...]
rigetto della domanda attorea o, in subordine, la riduzione dell'importo richiesto a titolo risarcitorio, tenuto conto di eventuali importi corrisposti a dall' o Parte_1 CP_2
da altri istituti, in virtù del principio della compensatio lucri cum damno.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione di due testi di parte attrice, nonché mediante C.T.U. medico-legale e, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 27 novembre 2024, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'esito di discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
La domanda proposta dagli odierni attori è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
Sulla domanda proposta da Parte_1
L'odierna attrice ha agito chiedendo il risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti, a causa della condotta colposa dei sanitari dell'azienda convenuta nell'esecuzione dell'intervento di artroprotesi all'anca destra.
In primo luogo, è opportuno premettere che l'azione di responsabilità spiegata dalla danneggiata nei confronti della struttura sanitaria deve essere correttamente qualificata come responsabilità contrattuale (rectius: da inadempimento), in quanto l'attrice agisce facendo valere l'inadempimento, da parte della struttura sanitaria, del contratto cd. di spedalità con la stessa concluso.
Dal punto di vista del riparto dell'onere probatorio, ciò comporta che l'odierna attrice, agendo ai sensi dell'art. 1218 c.c., non è onerata di provare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della struttura, gravando, piuttosto, su quest'ultima l'onere di provare il proprio esatto adempimento. La previsione dell'art. 1218 c.c., però, solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma essere stata non adempiuta (o non esattamente adempiuta) unicamente dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di responsabilità medica “è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito
(contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato” (v., in tal senso: Cass. civ., Sez. III, n. 10050/2022).
Ebbene, ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, la responsabilità della struttura sanitaria odierna convenuta risulta pienamente provata, sia in ordine all'inesatto adempimento, da parte della struttura stessa, del contratto cd. di spedalità concluso con l'attrice, sia in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari integrante il suddetto inadempimento e i danni riportati dall'attrice.
Più nello specifico, si osserva, infatti, al riguardo, che, alla luce della C.T.U. espletata in corso di causa – i cui esiti sono pienamente da condividersi, in quanto svolta con metodo e rigore scientifici e supportata da adeguata e logica motivazione, anche alla luce dei chiarimenti resi in sede di integrazione, oltre che da puntuale confutazione delle osservazioni critiche mosse dai consulenti tecnici delle parti convenute –, è pacificamente emersa non solo la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento del 29 giugno 2018 e, in particolare, tra la somministrazione dell'anestetico locale e i danni riportati dall'odierna attrice in conseguenza di tale intervento, ma anche la cd. colpa medica nell'esecuzione dell'intervento stesso, quanto alla fase anestetica.
Quanto, in particolare, al nesso di causalità, nei chiarimenti richiesti con ordinanza del 14 maggio 2024 (cfr. relazione integrativa depositata in data 28 maggio 2024), i CC.TT.UU. hanno definitivamente confermato che i danni riportati dalla periziata sono riconducibili, con un grado di probabilità complessivamente pari all'80%, all'anestesia praticata in occasione dell'intervento del 29 giugno 2018, di cui:
- un 40% di probabilità è riconducibile all'errata puntura della radice spinale sinistra;
- un 40% di probabilità è riconducibile, invece, all'anestetico in sé.
Circa la ripartizione interna del grado di probabilità con cui l'evento sarebbe dipeso dall'una o dall'altra causa (cause, peraltro, come visto, entrambe riconducibili, in definitiva, all'anestesia praticata), si osserva che, benché i CC.TT.UU., nella relazione integrativa del 28 maggio
2024, abbiano ritenuto che i danni riportati dalla paziente possano essere riconducibili all'uno o all'altro fattore con un pari grado di probabilità scientifica, appaiono, invero, superiori, da un punto di vista logico, le probabilità che i danni siano dipesi dell'errata puntura della radice spinale sinistra.
Si osserva, infatti:
- per un verso, che tale spiegazione causale è coerente con il forte dolore avvertito dalla paziente al momento dell'inserimento dell'ago, dolore della cui effettiva percezione, da parte della paziente stessa, non vi è ragione di dubitare (v., al riguardo: infra);
- per altro verso, che la spiegazione causale alternativa (per cui i danni sarebbero dipesi dall'anestetico in sé e non da un errore in fase di “manovra”) appare di più improbabile verificazione, atteso che, come chiarito dai CC.TT.UU. nella relazione in atti, “la tossicità neurologica da anestetico locale”, evento, di per sé, già piuttosto raro, si riscontra sì, in letteratura, ma solo in caso di utilizzo, come anestetico locale, della lidocaina (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale, ove si legge che: “in una grande casistica si è registrata un'incidenza di radicolopatia di 19/40.640 spinali”), mentre in letteratura
“non emergono radicoliti tossiche da bupivacaina 0,5%, l'anestetico utilizzato nel caso in esame, se non in studi effettuati in vitro”).
Accertato, quindi, il nesso di causalità tra la somministrazione di anestetico locale e i postumi riportati dall'attrice, i consulenti tecnici di ufficio hanno, poi, evidenziato, circa la colpa medica, che, benché debba ritenersi appropriata l'individuazione del tipo di anestesia in concreto pratica, è, tuttavia, censurabile:
- sia “la mancanza di una dettagliata ed esaustiva sezione informativa allegata o integrata al modulo di consenso informato in relazione ai rischi connessi al tipo di anestesia proposta”, non essendo evincibile, alla luce della documentazione in atti, “se i suddetti rischi siano stati espressi verbalmente” (cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale);
- sia, inoltre, la mancata descrizione del “tipo di ago, se non nel suo calibro (25G)”, della
“posizione della paziente durante l'atto anestesiologico” e della “eventuale sintomatologia lamentata durante la procedura” (cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale);
- sia, infine, “l'errato posizionamento dell'ago durante la manovra anestetica spinale”, errore del quale l'operatore sanitario avrebbe dovuto tempestivamente avvedersi in ragione dell'intenso dolore avvertito dalla paziente e manifestato, dolore che avrebbe, quindi, dovuto suggerire, da parte dell'operatore stesso, un arretramento dell'ago, con conseguente reindirizzamento dello stesso modificandone l'angolazione, procedura, tuttavia, non documentata in cartella clinica (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale).
Al riguardo, i CC.TT.UU. hanno, infatti, accertato che la periziata “ha riferito di essere stata sottoposta all'anestesia in posizione seduta e di aver avvertito durante l'inserimento dell'ago
«un dolore improvviso tipo scossa fino alle dita del piede»” (cfr. pag. 15 cit.).
Da ciò, i CC.TT.UU. hanno concluso nel senso della negligenza del comportamento “di chi effettuava l'anestesia spinale, che non rimuoveva l'ago introdotto, nonostante la signora avesse avvertito una sensazione di scossa all'arto inferiore sinistro, non si cercava una angolazione differente, ma l'ago introdotto rimaneva in sede, determinando l'effetto compressivo descritto”
(cfr. pag. 17 dell'elaborato peritale, in atti).
Circa l'esatta ricostruzione di tale dinamica, non colgono nel segno le osservazioni critiche del C.T.P. di parte convenuta (in atti) secondo cui:
- da un lato, il contatto dell'ago con una radice nervosa, “per quanto possibile nella realtà, mal si confà al caso di specie”, in quanto, ad avviso del C.T.P., qualora ciò fosse effettivamente avvenuto, sarebbe stato pressoché impossibile effettuare sia l'iniezione di anestetico a causa della “reazione sensitivomotoria nel gruppo muscolare corrispondente”, che avrebbe, a sua volta, causato un “notevole aumento di pressione sullo stantuffo della siringa”, sia, conseguentemente, l'intervento, che, invece, risulta essere stato effettuato senza problemi;
- dall'altro lato, tale ipotesi si basa sul riferito della paziente che, tuttavia, è pur sempre
“un'affermazione di parte e non un dato anamnestico preciso”.
Si osserva, infatti, a sostegno del fatto che il contatto dell'ago con la radice nervosa si sia effettivamente verificato, secondo il canone probabilistico del “più probabile che non”:
- che, a confutazione delle osservazioni del C.T.P. di parte convenuta, i CC.TT.UU. hanno chiarito che, benché trattasi di un evento raro, non è, tuttavia, possibile escludersi l'iniezione intraradicolare;
- che la sintomatologia descritta dalla periziata al momento dell'inserimento dell'ago
(“dolore improvviso tipo scossa fino alle dita del piede”) è compatibile, ad avviso dei
CC.TT.UU., con una “perforazione indiretta, seppur accidentale, di una radice nervosa durante l'esecuzione della spinale” (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale); - che, tale sintomatologia veniva riferita, dall'odierna attrice, sin dall'11 gennaio 2019, allorquando si sottoponeva, presso l'istituto NEUROMED, a visita neurochirurgica, nella quale, appunto, riferiva di aver avvertito un “dolore violento all'arto inferiore sinistro durante la puntura spinale” (cfr. doc. denominato “cartella clinica seconda riabilitazione”, in atti), ciò a sostegno della ritenuta genuinità di tale riferito;
- che in tal senso depone, altresì, il dato logico per cui l'odierna attrice, come accertato dai CC.TT.UU., “fa ingresso in ospedale per l'intervento chirurgico di artroprotesi destra”, mentre “l'arto inferiore sinistro non era affetto da alcuna patologia, così come risulta dalla cartella clinica”, per poi, tuttavia, riscontrarsi, poco dopo le sue dimissioni, in occasione degli accertamenti effettuati (in particolare: elettromiografia) durante la degenza per la fisioterapia, “un danno alle SPE e SPI a sinistra”;
- che, dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla scheda di dimissioni dell'istituto “San Raffaele” di Cassino, presso cui l'attrice ha effettuato la riabilitazione, si evince che “nel post operatorio la paziente presentava radicolite in sede lombare sx (post spinale)”.
Alla luce di quanto sin qui osservato, deve, quindi, affermarsi – oltre alla sussistenza del nesso di causalità tra i danni riportati dall'attrice e l'anestesia effettuata in occasione dell'intervento di artroprotesi oggetto di causa – anche la sussistenza di una condotta colposa in capo ai sanitari
(consistita sia nell'errato posizionamento dell'ago e, conseguentemente, nell'omessa rimozione e nell'omesso corretto riposizionamento dello stesso nonostante il dolore manifestato dalla paziente, sia, in ogni caso, nell'omissione del consenso informato in relazione ai rischi connessi al tipo di anestesia proposta), tale da non potersi ritenere che la struttura sanitaria, odierna convenuta, abbia esattamente eseguito la propria prestazione.
Ne deriva la condanna, della struttura stessa, al risarcimento di tutti i danni riportati dall'attrice.
In merito al quantum risarcibile, i consulenti hanno stimato che la condotta dei sanitari della struttura convenuta ha determinato (cfr. pag. 2 della relazione integrativa, in atti):
• un'invalidità permanente aggiuntiva del 35%, già comprensiva anche del danno psichico riscontrato, nella periziata, dai CC.TT.UU., nella misura del 6%, invalidità
“da intendersi nelle fasce alte dal 16 al 50%”, tenuto, cioè, conto del fatto che una componente di tale danno biologico, pari al 15%, era già da attendersi quale conseguenza ordinaria della protesi all'anca destra, da detrarsi, quindi, dal quantum risarcibile;
• un periodo di inabilità temporanea aggiuntiva (rispetto all'inabilità temporanea che l'attrice avrebbe comunque patito, quale conseguenza ordinaria dell'intervento chirurgico al quale si è sottoposta) complessivamente pari a 150 giorni, di cui:
o 10 giorni di inabilità temporanea assoluta dovuta a malpractice, sui 45 giorni complessivi;
o 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% dovuta a malpractice, sui 100 giorni complessivi;
o 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% dovuta a malpractice, sui 100 giorni complessivi;
o 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% dovuta a malpractice, sui 90 giorni complessivi.
Deve, pertanto, essere liquidata, in favore dell'odierna attrice:
- a titolo di risarcimento per il periodo di inabilità temporanea, la somma complessivamente pari ad € 8.625,00 (calcolata quale differenza tra l'inabilità temporanea effettivamente subita, pari a complessivi € 22.137,50, e quella che l'attrice avrebbe comunque subito, anche in assenza della malpractice, pari a complessivi €
13.512,50);
- a titolo di danno biologico, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano, tenuto conto della natura della malattia, della consistenza dei postumi riportati
(danno biologico “aggiuntivo” quantificato nella misura del 35%, da calcolarsi nelle fasce alte dal 16% al 50%, da cui detrarre il danno del 15% che sarebbe comunque derivato in capo all'attrice, anche in assenza della malpractice), nonché dell'età della danneggiata al momento del fatto (72 anni), la somma pari ad € 207.637.
Non ritiene, invece, questo giudice, in assenza di specifiche allegazioni in tal senso da parte dell'attrice, di dover applicare la personalizzazione del danno, atteso che, in ossequio all'orientamento della Suprema corte, “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (così: Cass. civ. n. 23778/2014; v. anche Cass. civ. n. 24471/2014).
Del pari, non può essere riconosciuto, in assenza di specifiche allegazioni volte a precisare in quali pregiudizi concreti tali voci di danno si sarebbero tradotte, né il danno morale, né il cd. danno da mancato consenso informato, non avendo parte attrice allegato e provato né che la paziente, se correttamente informata, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, né che a causa del deficit informativo, la paziente medesima abbia subito un pregiudizio diverso dalla lesione del diritto alla salute (in tal senso: Cass. civ. n. 28985/2019).
Deve, infine, essere rigettata anche la voce di danno relativa alla perdita della capacità lavorativa dell'attrice come casalinga, richiesta in ragione del fatto che la stessa sarebbe stata solita – prima dell'intervento – occuparsi della pulizia della casa, dell'orto e di cucinare i pasti per sé e per il marito.
Ebbene, si osserva, al riguardo, che i CC.TT.UU. hanno chiarito che, per effetto dei postumi riportati, all'attrice è sostanzialmente preclusa “qualunque attività lavorativa generica ad elevato impegno motorio a carico degli arti inferiori”, mentre la stessa, come precisato dai
CC.TT.UU. stessi, ben potrebbe svolgere “attività sedentaria” (cfr. pag. 17 dell'elaborato peritale).
Nel caso di specie, tuttavia, non può ritenersi provato il danno da perdita di tale capacità lavorativa, atteso che:
- da un lato, parte attrice non ha provato né, prima ancora, allegato in quali specifiche mansioni consistessero, in particolare, le attività di pulizia della casa e di cura dell'orto concretamente svolte dall'attrice prima dell'intervento, non potendosi quindi escludere che, già prima di tale intervento, la stessa – anche tenuto conto della sua età, di già 72 anni al momento dell'intervento – limitasse tali attività solo a quelle che, in concreto, già non comportassero “un elevato impegno motorio a carico degli arti inferiori” (le uniche ad esserle precluse in conseguenza dell'operazione), laddove, invece, l'attività del cucinare non appare astrattamente preclusa dalla menomazione subita, ben potendo tale attività essere svolta anche in modo sedentario (mediante l'ausilio di sedie o sgabelli);
- dall'altro lato, non può, in ogni caso, ritenersi provata l'incidenza causale dei postumi riportati dall'attrice con la riduzione della propria capacità lavorativa come casalinga, atteso che, dall'istruttoria espletata nel presente giudizio, è emerso che l'odierna attrice, già prima dell'intervento oggetto di causa, “era dolorante” (cfr., in particolare, la deposizione del teste di parte attrice, escussa all'udienza del 14 Testimone_1
dicembre 2022, la quale, riferendosi all'attrice, ha dichiarato “preciso che era dolorante già prima di fare l'intervento”), non potendosi, quindi, escludere che, già prima dell'intervento, l'odierna attrice, a causa dei dolori di cui soffriva, svolgesse con grosse limitazioni le ordinarie attività facenti parte del lavoro di casalinga.
Quanto, poi, alle spese mediche sostenute dall'attrice, le stesse non possono essere riconosciute, in quanto non documentate in atti.
Ne deriva, pertanto, alla luce di tutto quanto osservato, l'accertamento di responsabilità, in capo alla struttura sanitaria convenuta, in ordine alla causazione dei danni non patrimoniali riportati dall'odierna attrice (nei limiti di cui sopra), con conseguente condanna, della struttura stessa, a risarcire i medesimi, per l'importo complessivo pari ad € 216.262,00.
Su tali somme non deve essere applicata la rivalutazione, essendo state, le stesse, già liquidate dallo scrivente giudice sulla base delle tabelle di Milano del 2024 (già aggiornate, quindi, all'attualità), ma solo il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v. Cass., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante il ricorso al metodo degli interessi compensativi.
Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali
componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti, attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. n. 5317/2022).
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione di ciascuna somma, come sopra liquidata, al momento dell'intervento (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 1712/1995 e Cass. civ. n. 4658/2024).
Su tali somme decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dalla data odierna), e sino al saldo effettivo, gli interessi legali.
Deve, infine, essere rigettata la domanda subordinata di parte convenuta (di riduzione del quantum eventualmente spettante all'attrice a titolo risarcitorio in ragione delle somme dalla stessa eventualmente percepite dall' o da altri istituti, in applicazione del principio della CP_2
compensatio lucri cum damno), non avendo la convenuta allegato né provato alcunché al riguardo, mentre – com'è noto – l'eccezione in questione onera la parte che la solleva di allegare i fatti su cui l'eccezione stessa si fonda (in tal senso: Cass. civ. n. 10145/2024), non potendo il giudice supplire, mediante l'ordine di esibizione richiesto dalla convenuta stessa in corso di causa, al mancato assolvimento di tale onere.
Sulla domanda proposta da e Parte_2 Parte_3
Quanto alla domanda proposta da e (rispettivamente: marito Parte_2 Parte_3
e figlia dell'attrice), si osserva che gli stessi hanno agito chiedendo il risarcimento del danno cd. “riflesso” dagli stessi subito in conseguenza dei danni riportati dalla vittima primaria della malpractice, danno che sarebbe consistito, ad avviso di parte attrice, nella “perdita della possibilità di realizzare una propria attività lavorativa con conseguente danno economico”, a causa della necessità di assistere, a tempo pieno, con conseguente Parte_1
stravolgimento anche delle proprie abitudini di vita.
La domanda dagli stessi proposti è, tuttavia, infondata, atteso che:
- da un lato, dall'istruttoria espletata nel presente giudizio è emerso che Parte_1
è ormai del tutto autonoma nel compimento delle attività quotidiane (cfr., in
[...]
particolare, la deposizione del teste di parte attrice, escussa Testimone_1 all'udienza del 14 dicembre 2022, la quale, riferendosi all'attrice, ha dichiarato che la stessa, pur utilizzando “delle stampelle per muoversi, in particolare dal lato d'appoggio”,
“deambula autonomamente e non necessita di particolare assistenza per attività quali vestirsi, muoversi all'interno dell'abitazione, andare in bagno”);
- dall'altro lato, non sarebbe, in ogni caso, provata l'efficacia causale spiegata dal maggior impegno degli odierni attori nell'assistenza della loro congiunta rispetto all'asserita impossibilità di realizzare una propria attività lavorativa, non potendosi ciò desumere, quanto all'attività di cura dell'orto svolta da unitamente alla Parte_2 moglie, dall'attuale stato incolto dell'orto stesso, per come raffigurato dalle fotografie in atti (potendo tale stato dipendere da una molteplicità di cause) e atteso, peraltro, quanto a che, dall'istruttoria espletata, è emerso che la stessa, anche prima Parte_3 dell'intervento della propria madre, non svolgeva alcuna attività lavorativa (cfr., in particolare, la deposizione del teste di parte attrice, escussa Testimone_1 all'udienza del 14 dicembre 2022, la quale, riferendosi a ha dichiarato: Parte_3
“non mi risulta che lavorasse come domestica in altre abitazioni fino a prima del sinistro
[…] che io sappia non lavorava a tempo pieno e quindi ha potuto dedicarsi ai genitori”).
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deve essere integralmente rigettata la domanda risarcitoria dagli stessi proposta.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico della struttura sanitaria convenuta, quanto a quelle sostenute da , nei limiti di un quinto Parte_1
delle stesse (da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.), atteso l'esito complessivo della lite, l'accoglimento della domanda attorea in misura notevolmente inferiore rispetto al petitum ed il mancato riconoscimento di talune voci di danno richieste, con compensazione, tra le stesse parti, dei restanti quattro quinti.
Devono, invece, essere poste a carico di e di , in solido Parte_2 Parte_3
tra loro, quelle sostenute dall' Controparte_1
attesa la soccombenza di tali attori nei confronti della struttura.
[...]
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, secondo le previsioni di cui al D.M. n.
55/2014 (e successive modificazioni e integrazioni), in applicazione dei valori medi ivi previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00, individuato avuto riguardo al decisum, secondo i principi generali) e con riconoscimento di tutte le fasi.
Devono, invece, essere definitivamente poste a carico della convenuta le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa, attesa la soccombenza della struttura sanitaria per quanto concerne l'accertamento di responsabilità, dal punto di vista tecnico, ivi contenuto in capo alla struttura sanitaria stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 889 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: • Accerta l'inesatto adempimento, da parte dell' Controparte_1
, del contratto di spedalità concluso con
[...] Parte_1
, consistito, in particolare, nell'inesatta somministrazione dell'anestetico
[...]
locale in occasione dell'intervento chirurgico del 29 giugno 2018 effettuato presso l'ospedale “Veneziale” di Isernia e, per l'effetto:
• Accerta la responsabilità dell' Controparte_1
nella causazione dei danni non patrimoniali subiti da
[...] Parte_1
in conseguenza del suddetto intervento (nei limiti di quanto accertato in parte
[...]
motiva);
• Condanna l al Controparte_1
pagamento, in favore di , della somma, già valutata all'attualità, Parte_1 pari ad € 216.262,00, oltre interessi compensativi (da calcolarsi secondo quanto indicato in parte motiva) e interessi legali (decorrenti dalla data odierna sino al saldo effettivo);
• Condanna l a Controparte_1
rifondere le spese di lite sostenute da per il presente giudizio – Parte_1
che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 14.103,00, oltre al rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A., (se dovuta), come per legge e contributo unificato – nella misura di un quinto delle stesse, da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Pezzoli, antistatario, con compensazione, tra le stesse parti, dei restanti quattro quinti;
• Pone definitivamente a carico dell' Controparte_1
le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa;
[...]
• Rigetta la domanda proposta da e da nei Parte_4 Parte_5
confronti dell' ; Controparte_1
• Condanna e , in solido tra loro, a rifondere le Parte_4 Parte_5
spese di lite sostenute dall' Controparte_1
per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 14.103,00, oltre
[...]
al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta), come per legge;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 16 febbraio 2025. Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 889 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021; promossa da:
• (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
• (C.F.: ); Parte_2 C.F._2
• (C.F.: ); Parte_3 C.F._3
tutti elettivamente domiciliati in Busto Arsizio (VA), via Mameli n. 7, presso lo studio dell'avv. Stefano Pezzoli, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(attori)
contro
:
(C.F. e P.IVA: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
Campobasso, via Ugo Petrella n. 1, elettivamente domiciliata in Milano, via Gabrio Serbelloni
n. 1, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Dell'Elce, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte convenuta)
Oggetto: responsabilità extracontrattuale;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27 novembre 2024. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, unitamente al coniuge, Parte_1
e alla figlia, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_2 Parte_3
Tribunale, l' , per sentirne Controparte_1
accertare e dichiarare la responsabilità in ordine alla causazione del danno evento (sostanziale perdita dell'uso della gamba sinistra) da lei subito, con conseguente condanna, della convenuta stessa, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli odierni attori in conseguenza del danno evento patito da Parte_1
Gli attori, in particolare, hanno dedotto:
- che, in data 29 giugno 2018, si sopponeva all'intervento chirurgico Parte_1
di artoprotesi all'anca destra presso la struttura ospedaliera “Veneziale” di Isernia, dalla quale veniva dimessa, in data 4 luglio 2018, con la diagnosi di “esiti di artro-protesi anca dx. Deficit dello SPE e dello SPI a sx da radicolite lombare post-spinale. Cardiopatia ipertensiva. Ipercolesterolemia”, per essere direttamente trasferita presso l'istituto “San
Raffaele” di Cassino, ove effettuava un trattamento riabilitativo sino al 29 agosto 2018, data in cui veniva dimessa anche da tale struttura, con la prescrizione di una terapia farmacologica e con l'indicazione di continuare il trattamento riabilitativo, concretamente proseguito sino all'8 gennaio 2019;
- che, nonostante la lunga riabilitazione effettuata, non presentava Parte_1
alcun miglioramento, riportando, anzi, seri danni alla funzionalità dell'arto inferiore sinistro, con conseguente difficoltà nella deambulazione, che determinavano anche, nella paziente stessa, uno stato depressivo e, nei suoi congiunti, uno stravolgimento delle proprie abitudini di vita, stante la necessità di assistere a tempo pieno la paziente nello svolgimento delle proprie attività quotidiane, prima svolte in autonomia;
- che i danni erano esclusivamente riconducibili alla cattiva esecuzione dell'intervento chirurgico e, più nello specifico, alla scelta dell'anestesia spinale – trattamento rispetto al quale la paziente non era stata resa edotta dei rischi ad esso connessi – e all'esecuzione della manovra da parte dell'anestesista, che non aveva arretrato l'inserimento dell'ago nonostante la comparsa di un dolore lancinante, da parte della paziente, all'arto inferiore sinistro, che avrebbe dovuto far ritenere, invece, l'avvenuto contatto, da parte dell'ago, di una radice di nervo spinale, con conseguente adozione degli opportuni accorgimenti. Gli odierni attori hanno, quindi, concluso, chiedendo la condanna della struttura sanitaria, odierna convenuta, al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, dagli stessi subito, quantificato in complessivi € 1.125.541,55.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_1
contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate, e chiedendo, quindi, il
[...]
rigetto della domanda attorea o, in subordine, la riduzione dell'importo richiesto a titolo risarcitorio, tenuto conto di eventuali importi corrisposti a dall' o Parte_1 CP_2
da altri istituti, in virtù del principio della compensatio lucri cum damno.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione di due testi di parte attrice, nonché mediante C.T.U. medico-legale e, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 27 novembre 2024, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'esito di discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
La domanda proposta dagli odierni attori è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
Sulla domanda proposta da Parte_1
L'odierna attrice ha agito chiedendo il risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti, a causa della condotta colposa dei sanitari dell'azienda convenuta nell'esecuzione dell'intervento di artroprotesi all'anca destra.
In primo luogo, è opportuno premettere che l'azione di responsabilità spiegata dalla danneggiata nei confronti della struttura sanitaria deve essere correttamente qualificata come responsabilità contrattuale (rectius: da inadempimento), in quanto l'attrice agisce facendo valere l'inadempimento, da parte della struttura sanitaria, del contratto cd. di spedalità con la stessa concluso.
Dal punto di vista del riparto dell'onere probatorio, ciò comporta che l'odierna attrice, agendo ai sensi dell'art. 1218 c.c., non è onerata di provare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della struttura, gravando, piuttosto, su quest'ultima l'onere di provare il proprio esatto adempimento. La previsione dell'art. 1218 c.c., però, solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma essere stata non adempiuta (o non esattamente adempiuta) unicamente dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di responsabilità medica “è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito
(contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato” (v., in tal senso: Cass. civ., Sez. III, n. 10050/2022).
Ebbene, ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, la responsabilità della struttura sanitaria odierna convenuta risulta pienamente provata, sia in ordine all'inesatto adempimento, da parte della struttura stessa, del contratto cd. di spedalità concluso con l'attrice, sia in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari integrante il suddetto inadempimento e i danni riportati dall'attrice.
Più nello specifico, si osserva, infatti, al riguardo, che, alla luce della C.T.U. espletata in corso di causa – i cui esiti sono pienamente da condividersi, in quanto svolta con metodo e rigore scientifici e supportata da adeguata e logica motivazione, anche alla luce dei chiarimenti resi in sede di integrazione, oltre che da puntuale confutazione delle osservazioni critiche mosse dai consulenti tecnici delle parti convenute –, è pacificamente emersa non solo la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento del 29 giugno 2018 e, in particolare, tra la somministrazione dell'anestetico locale e i danni riportati dall'odierna attrice in conseguenza di tale intervento, ma anche la cd. colpa medica nell'esecuzione dell'intervento stesso, quanto alla fase anestetica.
Quanto, in particolare, al nesso di causalità, nei chiarimenti richiesti con ordinanza del 14 maggio 2024 (cfr. relazione integrativa depositata in data 28 maggio 2024), i CC.TT.UU. hanno definitivamente confermato che i danni riportati dalla periziata sono riconducibili, con un grado di probabilità complessivamente pari all'80%, all'anestesia praticata in occasione dell'intervento del 29 giugno 2018, di cui:
- un 40% di probabilità è riconducibile all'errata puntura della radice spinale sinistra;
- un 40% di probabilità è riconducibile, invece, all'anestetico in sé.
Circa la ripartizione interna del grado di probabilità con cui l'evento sarebbe dipeso dall'una o dall'altra causa (cause, peraltro, come visto, entrambe riconducibili, in definitiva, all'anestesia praticata), si osserva che, benché i CC.TT.UU., nella relazione integrativa del 28 maggio
2024, abbiano ritenuto che i danni riportati dalla paziente possano essere riconducibili all'uno o all'altro fattore con un pari grado di probabilità scientifica, appaiono, invero, superiori, da un punto di vista logico, le probabilità che i danni siano dipesi dell'errata puntura della radice spinale sinistra.
Si osserva, infatti:
- per un verso, che tale spiegazione causale è coerente con il forte dolore avvertito dalla paziente al momento dell'inserimento dell'ago, dolore della cui effettiva percezione, da parte della paziente stessa, non vi è ragione di dubitare (v., al riguardo: infra);
- per altro verso, che la spiegazione causale alternativa (per cui i danni sarebbero dipesi dall'anestetico in sé e non da un errore in fase di “manovra”) appare di più improbabile verificazione, atteso che, come chiarito dai CC.TT.UU. nella relazione in atti, “la tossicità neurologica da anestetico locale”, evento, di per sé, già piuttosto raro, si riscontra sì, in letteratura, ma solo in caso di utilizzo, come anestetico locale, della lidocaina (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale, ove si legge che: “in una grande casistica si è registrata un'incidenza di radicolopatia di 19/40.640 spinali”), mentre in letteratura
“non emergono radicoliti tossiche da bupivacaina 0,5%, l'anestetico utilizzato nel caso in esame, se non in studi effettuati in vitro”).
Accertato, quindi, il nesso di causalità tra la somministrazione di anestetico locale e i postumi riportati dall'attrice, i consulenti tecnici di ufficio hanno, poi, evidenziato, circa la colpa medica, che, benché debba ritenersi appropriata l'individuazione del tipo di anestesia in concreto pratica, è, tuttavia, censurabile:
- sia “la mancanza di una dettagliata ed esaustiva sezione informativa allegata o integrata al modulo di consenso informato in relazione ai rischi connessi al tipo di anestesia proposta”, non essendo evincibile, alla luce della documentazione in atti, “se i suddetti rischi siano stati espressi verbalmente” (cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale);
- sia, inoltre, la mancata descrizione del “tipo di ago, se non nel suo calibro (25G)”, della
“posizione della paziente durante l'atto anestesiologico” e della “eventuale sintomatologia lamentata durante la procedura” (cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale);
- sia, infine, “l'errato posizionamento dell'ago durante la manovra anestetica spinale”, errore del quale l'operatore sanitario avrebbe dovuto tempestivamente avvedersi in ragione dell'intenso dolore avvertito dalla paziente e manifestato, dolore che avrebbe, quindi, dovuto suggerire, da parte dell'operatore stesso, un arretramento dell'ago, con conseguente reindirizzamento dello stesso modificandone l'angolazione, procedura, tuttavia, non documentata in cartella clinica (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale).
Al riguardo, i CC.TT.UU. hanno, infatti, accertato che la periziata “ha riferito di essere stata sottoposta all'anestesia in posizione seduta e di aver avvertito durante l'inserimento dell'ago
«un dolore improvviso tipo scossa fino alle dita del piede»” (cfr. pag. 15 cit.).
Da ciò, i CC.TT.UU. hanno concluso nel senso della negligenza del comportamento “di chi effettuava l'anestesia spinale, che non rimuoveva l'ago introdotto, nonostante la signora avesse avvertito una sensazione di scossa all'arto inferiore sinistro, non si cercava una angolazione differente, ma l'ago introdotto rimaneva in sede, determinando l'effetto compressivo descritto”
(cfr. pag. 17 dell'elaborato peritale, in atti).
Circa l'esatta ricostruzione di tale dinamica, non colgono nel segno le osservazioni critiche del C.T.P. di parte convenuta (in atti) secondo cui:
- da un lato, il contatto dell'ago con una radice nervosa, “per quanto possibile nella realtà, mal si confà al caso di specie”, in quanto, ad avviso del C.T.P., qualora ciò fosse effettivamente avvenuto, sarebbe stato pressoché impossibile effettuare sia l'iniezione di anestetico a causa della “reazione sensitivomotoria nel gruppo muscolare corrispondente”, che avrebbe, a sua volta, causato un “notevole aumento di pressione sullo stantuffo della siringa”, sia, conseguentemente, l'intervento, che, invece, risulta essere stato effettuato senza problemi;
- dall'altro lato, tale ipotesi si basa sul riferito della paziente che, tuttavia, è pur sempre
“un'affermazione di parte e non un dato anamnestico preciso”.
Si osserva, infatti, a sostegno del fatto che il contatto dell'ago con la radice nervosa si sia effettivamente verificato, secondo il canone probabilistico del “più probabile che non”:
- che, a confutazione delle osservazioni del C.T.P. di parte convenuta, i CC.TT.UU. hanno chiarito che, benché trattasi di un evento raro, non è, tuttavia, possibile escludersi l'iniezione intraradicolare;
- che la sintomatologia descritta dalla periziata al momento dell'inserimento dell'ago
(“dolore improvviso tipo scossa fino alle dita del piede”) è compatibile, ad avviso dei
CC.TT.UU., con una “perforazione indiretta, seppur accidentale, di una radice nervosa durante l'esecuzione della spinale” (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale); - che, tale sintomatologia veniva riferita, dall'odierna attrice, sin dall'11 gennaio 2019, allorquando si sottoponeva, presso l'istituto NEUROMED, a visita neurochirurgica, nella quale, appunto, riferiva di aver avvertito un “dolore violento all'arto inferiore sinistro durante la puntura spinale” (cfr. doc. denominato “cartella clinica seconda riabilitazione”, in atti), ciò a sostegno della ritenuta genuinità di tale riferito;
- che in tal senso depone, altresì, il dato logico per cui l'odierna attrice, come accertato dai CC.TT.UU., “fa ingresso in ospedale per l'intervento chirurgico di artroprotesi destra”, mentre “l'arto inferiore sinistro non era affetto da alcuna patologia, così come risulta dalla cartella clinica”, per poi, tuttavia, riscontrarsi, poco dopo le sue dimissioni, in occasione degli accertamenti effettuati (in particolare: elettromiografia) durante la degenza per la fisioterapia, “un danno alle SPE e SPI a sinistra”;
- che, dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla scheda di dimissioni dell'istituto “San Raffaele” di Cassino, presso cui l'attrice ha effettuato la riabilitazione, si evince che “nel post operatorio la paziente presentava radicolite in sede lombare sx (post spinale)”.
Alla luce di quanto sin qui osservato, deve, quindi, affermarsi – oltre alla sussistenza del nesso di causalità tra i danni riportati dall'attrice e l'anestesia effettuata in occasione dell'intervento di artroprotesi oggetto di causa – anche la sussistenza di una condotta colposa in capo ai sanitari
(consistita sia nell'errato posizionamento dell'ago e, conseguentemente, nell'omessa rimozione e nell'omesso corretto riposizionamento dello stesso nonostante il dolore manifestato dalla paziente, sia, in ogni caso, nell'omissione del consenso informato in relazione ai rischi connessi al tipo di anestesia proposta), tale da non potersi ritenere che la struttura sanitaria, odierna convenuta, abbia esattamente eseguito la propria prestazione.
Ne deriva la condanna, della struttura stessa, al risarcimento di tutti i danni riportati dall'attrice.
In merito al quantum risarcibile, i consulenti hanno stimato che la condotta dei sanitari della struttura convenuta ha determinato (cfr. pag. 2 della relazione integrativa, in atti):
• un'invalidità permanente aggiuntiva del 35%, già comprensiva anche del danno psichico riscontrato, nella periziata, dai CC.TT.UU., nella misura del 6%, invalidità
“da intendersi nelle fasce alte dal 16 al 50%”, tenuto, cioè, conto del fatto che una componente di tale danno biologico, pari al 15%, era già da attendersi quale conseguenza ordinaria della protesi all'anca destra, da detrarsi, quindi, dal quantum risarcibile;
• un periodo di inabilità temporanea aggiuntiva (rispetto all'inabilità temporanea che l'attrice avrebbe comunque patito, quale conseguenza ordinaria dell'intervento chirurgico al quale si è sottoposta) complessivamente pari a 150 giorni, di cui:
o 10 giorni di inabilità temporanea assoluta dovuta a malpractice, sui 45 giorni complessivi;
o 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% dovuta a malpractice, sui 100 giorni complessivi;
o 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% dovuta a malpractice, sui 100 giorni complessivi;
o 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% dovuta a malpractice, sui 90 giorni complessivi.
Deve, pertanto, essere liquidata, in favore dell'odierna attrice:
- a titolo di risarcimento per il periodo di inabilità temporanea, la somma complessivamente pari ad € 8.625,00 (calcolata quale differenza tra l'inabilità temporanea effettivamente subita, pari a complessivi € 22.137,50, e quella che l'attrice avrebbe comunque subito, anche in assenza della malpractice, pari a complessivi €
13.512,50);
- a titolo di danno biologico, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano, tenuto conto della natura della malattia, della consistenza dei postumi riportati
(danno biologico “aggiuntivo” quantificato nella misura del 35%, da calcolarsi nelle fasce alte dal 16% al 50%, da cui detrarre il danno del 15% che sarebbe comunque derivato in capo all'attrice, anche in assenza della malpractice), nonché dell'età della danneggiata al momento del fatto (72 anni), la somma pari ad € 207.637.
Non ritiene, invece, questo giudice, in assenza di specifiche allegazioni in tal senso da parte dell'attrice, di dover applicare la personalizzazione del danno, atteso che, in ossequio all'orientamento della Suprema corte, “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (così: Cass. civ. n. 23778/2014; v. anche Cass. civ. n. 24471/2014).
Del pari, non può essere riconosciuto, in assenza di specifiche allegazioni volte a precisare in quali pregiudizi concreti tali voci di danno si sarebbero tradotte, né il danno morale, né il cd. danno da mancato consenso informato, non avendo parte attrice allegato e provato né che la paziente, se correttamente informata, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, né che a causa del deficit informativo, la paziente medesima abbia subito un pregiudizio diverso dalla lesione del diritto alla salute (in tal senso: Cass. civ. n. 28985/2019).
Deve, infine, essere rigettata anche la voce di danno relativa alla perdita della capacità lavorativa dell'attrice come casalinga, richiesta in ragione del fatto che la stessa sarebbe stata solita – prima dell'intervento – occuparsi della pulizia della casa, dell'orto e di cucinare i pasti per sé e per il marito.
Ebbene, si osserva, al riguardo, che i CC.TT.UU. hanno chiarito che, per effetto dei postumi riportati, all'attrice è sostanzialmente preclusa “qualunque attività lavorativa generica ad elevato impegno motorio a carico degli arti inferiori”, mentre la stessa, come precisato dai
CC.TT.UU. stessi, ben potrebbe svolgere “attività sedentaria” (cfr. pag. 17 dell'elaborato peritale).
Nel caso di specie, tuttavia, non può ritenersi provato il danno da perdita di tale capacità lavorativa, atteso che:
- da un lato, parte attrice non ha provato né, prima ancora, allegato in quali specifiche mansioni consistessero, in particolare, le attività di pulizia della casa e di cura dell'orto concretamente svolte dall'attrice prima dell'intervento, non potendosi quindi escludere che, già prima di tale intervento, la stessa – anche tenuto conto della sua età, di già 72 anni al momento dell'intervento – limitasse tali attività solo a quelle che, in concreto, già non comportassero “un elevato impegno motorio a carico degli arti inferiori” (le uniche ad esserle precluse in conseguenza dell'operazione), laddove, invece, l'attività del cucinare non appare astrattamente preclusa dalla menomazione subita, ben potendo tale attività essere svolta anche in modo sedentario (mediante l'ausilio di sedie o sgabelli);
- dall'altro lato, non può, in ogni caso, ritenersi provata l'incidenza causale dei postumi riportati dall'attrice con la riduzione della propria capacità lavorativa come casalinga, atteso che, dall'istruttoria espletata nel presente giudizio, è emerso che l'odierna attrice, già prima dell'intervento oggetto di causa, “era dolorante” (cfr., in particolare, la deposizione del teste di parte attrice, escussa all'udienza del 14 Testimone_1
dicembre 2022, la quale, riferendosi all'attrice, ha dichiarato “preciso che era dolorante già prima di fare l'intervento”), non potendosi, quindi, escludere che, già prima dell'intervento, l'odierna attrice, a causa dei dolori di cui soffriva, svolgesse con grosse limitazioni le ordinarie attività facenti parte del lavoro di casalinga.
Quanto, poi, alle spese mediche sostenute dall'attrice, le stesse non possono essere riconosciute, in quanto non documentate in atti.
Ne deriva, pertanto, alla luce di tutto quanto osservato, l'accertamento di responsabilità, in capo alla struttura sanitaria convenuta, in ordine alla causazione dei danni non patrimoniali riportati dall'odierna attrice (nei limiti di cui sopra), con conseguente condanna, della struttura stessa, a risarcire i medesimi, per l'importo complessivo pari ad € 216.262,00.
Su tali somme non deve essere applicata la rivalutazione, essendo state, le stesse, già liquidate dallo scrivente giudice sulla base delle tabelle di Milano del 2024 (già aggiornate, quindi, all'attualità), ma solo il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v. Cass., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante il ricorso al metodo degli interessi compensativi.
Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali
componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti, attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. n. 5317/2022).
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione di ciascuna somma, come sopra liquidata, al momento dell'intervento (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 1712/1995 e Cass. civ. n. 4658/2024).
Su tali somme decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dalla data odierna), e sino al saldo effettivo, gli interessi legali.
Deve, infine, essere rigettata la domanda subordinata di parte convenuta (di riduzione del quantum eventualmente spettante all'attrice a titolo risarcitorio in ragione delle somme dalla stessa eventualmente percepite dall' o da altri istituti, in applicazione del principio della CP_2
compensatio lucri cum damno), non avendo la convenuta allegato né provato alcunché al riguardo, mentre – com'è noto – l'eccezione in questione onera la parte che la solleva di allegare i fatti su cui l'eccezione stessa si fonda (in tal senso: Cass. civ. n. 10145/2024), non potendo il giudice supplire, mediante l'ordine di esibizione richiesto dalla convenuta stessa in corso di causa, al mancato assolvimento di tale onere.
Sulla domanda proposta da e Parte_2 Parte_3
Quanto alla domanda proposta da e (rispettivamente: marito Parte_2 Parte_3
e figlia dell'attrice), si osserva che gli stessi hanno agito chiedendo il risarcimento del danno cd. “riflesso” dagli stessi subito in conseguenza dei danni riportati dalla vittima primaria della malpractice, danno che sarebbe consistito, ad avviso di parte attrice, nella “perdita della possibilità di realizzare una propria attività lavorativa con conseguente danno economico”, a causa della necessità di assistere, a tempo pieno, con conseguente Parte_1
stravolgimento anche delle proprie abitudini di vita.
La domanda dagli stessi proposti è, tuttavia, infondata, atteso che:
- da un lato, dall'istruttoria espletata nel presente giudizio è emerso che Parte_1
è ormai del tutto autonoma nel compimento delle attività quotidiane (cfr., in
[...]
particolare, la deposizione del teste di parte attrice, escussa Testimone_1 all'udienza del 14 dicembre 2022, la quale, riferendosi all'attrice, ha dichiarato che la stessa, pur utilizzando “delle stampelle per muoversi, in particolare dal lato d'appoggio”,
“deambula autonomamente e non necessita di particolare assistenza per attività quali vestirsi, muoversi all'interno dell'abitazione, andare in bagno”);
- dall'altro lato, non sarebbe, in ogni caso, provata l'efficacia causale spiegata dal maggior impegno degli odierni attori nell'assistenza della loro congiunta rispetto all'asserita impossibilità di realizzare una propria attività lavorativa, non potendosi ciò desumere, quanto all'attività di cura dell'orto svolta da unitamente alla Parte_2 moglie, dall'attuale stato incolto dell'orto stesso, per come raffigurato dalle fotografie in atti (potendo tale stato dipendere da una molteplicità di cause) e atteso, peraltro, quanto a che, dall'istruttoria espletata, è emerso che la stessa, anche prima Parte_3 dell'intervento della propria madre, non svolgeva alcuna attività lavorativa (cfr., in particolare, la deposizione del teste di parte attrice, escussa Testimone_1 all'udienza del 14 dicembre 2022, la quale, riferendosi a ha dichiarato: Parte_3
“non mi risulta che lavorasse come domestica in altre abitazioni fino a prima del sinistro
[…] che io sappia non lavorava a tempo pieno e quindi ha potuto dedicarsi ai genitori”).
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deve essere integralmente rigettata la domanda risarcitoria dagli stessi proposta.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico della struttura sanitaria convenuta, quanto a quelle sostenute da , nei limiti di un quinto Parte_1
delle stesse (da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.), atteso l'esito complessivo della lite, l'accoglimento della domanda attorea in misura notevolmente inferiore rispetto al petitum ed il mancato riconoscimento di talune voci di danno richieste, con compensazione, tra le stesse parti, dei restanti quattro quinti.
Devono, invece, essere poste a carico di e di , in solido Parte_2 Parte_3
tra loro, quelle sostenute dall' Controparte_1
attesa la soccombenza di tali attori nei confronti della struttura.
[...]
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, secondo le previsioni di cui al D.M. n.
55/2014 (e successive modificazioni e integrazioni), in applicazione dei valori medi ivi previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00, individuato avuto riguardo al decisum, secondo i principi generali) e con riconoscimento di tutte le fasi.
Devono, invece, essere definitivamente poste a carico della convenuta le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa, attesa la soccombenza della struttura sanitaria per quanto concerne l'accertamento di responsabilità, dal punto di vista tecnico, ivi contenuto in capo alla struttura sanitaria stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 889 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: • Accerta l'inesatto adempimento, da parte dell' Controparte_1
, del contratto di spedalità concluso con
[...] Parte_1
, consistito, in particolare, nell'inesatta somministrazione dell'anestetico
[...]
locale in occasione dell'intervento chirurgico del 29 giugno 2018 effettuato presso l'ospedale “Veneziale” di Isernia e, per l'effetto:
• Accerta la responsabilità dell' Controparte_1
nella causazione dei danni non patrimoniali subiti da
[...] Parte_1
in conseguenza del suddetto intervento (nei limiti di quanto accertato in parte
[...]
motiva);
• Condanna l al Controparte_1
pagamento, in favore di , della somma, già valutata all'attualità, Parte_1 pari ad € 216.262,00, oltre interessi compensativi (da calcolarsi secondo quanto indicato in parte motiva) e interessi legali (decorrenti dalla data odierna sino al saldo effettivo);
• Condanna l a Controparte_1
rifondere le spese di lite sostenute da per il presente giudizio – Parte_1
che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 14.103,00, oltre al rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A., (se dovuta), come per legge e contributo unificato – nella misura di un quinto delle stesse, da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Pezzoli, antistatario, con compensazione, tra le stesse parti, dei restanti quattro quinti;
• Pone definitivamente a carico dell' Controparte_1
le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa;
[...]
• Rigetta la domanda proposta da e da nei Parte_4 Parte_5
confronti dell' ; Controparte_1
• Condanna e , in solido tra loro, a rifondere le Parte_4 Parte_5
spese di lite sostenute dall' Controparte_1
per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 14.103,00, oltre
[...]
al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta), come per legge;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 16 febbraio 2025. Il giudice dott.ssa Rossella Casillo