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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9866 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9848/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n.9848/2024 R.G.A.C. TRA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 fini del pres o studio dell'avv. Annalisa Baino, sito in Napoli, alla via Firenze 21, che lo rappresenta e difende in virtù di procura agli atti ATTORE
Controparte_1 P.IVA_1
, CP_1 C.F._2 elett.te dom.to in Na ttorio studio dell'Avv. Fabio SACCONE dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in atti CONVENUTO CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO
di citazione ritu to,
[...]
conveniva in giudizio esp Pt_1 CP_1 so con il convenuto c oggetto lavori di sostituzione di una veranda presso l'appartamento sito in Napoli alla Via Francesco Petrarca 141/M per l'importo di €.7.150,00
pagina 1 di 4 comprensivo di IVA, somma che egli aveva interamente ve due bonifici bancari: il primo effettuato dalla
[...]
TRN 1101231750045860 per l'importo d CP_2
.2023, ed il secondo effettuato dalla banca TRN CP_2
1101231860462919 per l'importo di €3.850,00 eff data 05.07.2023. Precisava altresì che il convenuto, ciononostante, si era reso inadempiente all'obbligo assunto, ancorchè egli avesse invano intimato l'esecuzione delle opere, e poi richiesto la restituzione di quanto pagato. Tanto premesso, considerato che l'altrui inadempimento aveva provocato danni derivanti dall'aumento del costo del bene e dalla necessità di effettuare interventi di risanamento dell'immobile, concludeva chiedendo:
“- accertare e dichiarare responsabile dell'inadempimento contrattuale relativo al mancata consegna e montaggio della veranda per l'immobile sito in Napoli alla Via Franc /m;
- per l' l'Arch. CP_1 dell'impresa cod. fisc. , CP_1 C.F._2
Partita iVA de in Nap P.IVA_1
rest somma di €7.150,00 già versata dal Dott.
oltre interessi;
Pt_1 ondannare l'arch. al pagamento della ulteriore CP_1 somma di €3.531,00 quale ento dei danni subiti così come indicati e documenta se. Si costituiva che contestava con CP_1 argomentazioni vari one il rigetto. Eccepiva, in particolare, che l'attore aveva posto in essere una fattispecie di abuso dello strumento processuale, avendo separatamente azionato in danno di esso convenuto altro credito di natura analoga a quello per cui si procede. Sottolineava, inoltre, l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt.218 undecies e ss. c.p.c., precisando di aver sostenuto, in vista dell'effettuazione delle lavorazioni concordate, spese di cui avrebbe dovuto tenersi conto nell'ipotesi di eventuale condanna. Dopo la trattazione, sulle conclusioni di cui in atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte, con il presente provvedimento.
------------------------------------------------------------------------------ Preliminarmente occorre chiarire che il presente procedimento,
pagina 2 di 4 introdotto con ricorso ex art.281 undecies c.p.c., deve essere definito, in ossequio a quanto disposto dall'art.281 terdecies c.p.c., nelle forme di cui all'art.281 sexies c.p.c. Sebbene per mero errore siano stati assegnati con decorrenza dall'odierna udienza i termini di cui all'art.189 c.p.c., si ritiene che ben possa adottarsi la presente decisione, giacché il modello decisorio delineato dall'art.281 sexies c.p.c. appare comunque rispettato, avendo le parti ritualmente precisato le rispettive conclusioni. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. Le eccezioni del resistente sono rimaste, quanto alle spese asseritamente sostenute, allo stato di mere allegazioni, peraltro ininfluenti, stante l'inadempimento alle obbligazioni assunte che renderebbe all'evidenza irripetibili eventuali spese sostenute in vista delle lavorazioni mai effettuate. Da disattendere è altresì l'eccezione di improcedibilità, giacché non si ravvisa nella specie alcun abuso da parte del ricorrente. Per convincersene è sufficiente osservare che l'ulteriore pretesa azionata in danno del convenuto de hi da quest'ultimo assunti verso un diverso soggetto, la CP_3
Non contestati ed oggetto di entale sono poi i pagamenti effettuati dall'attore, che ha quindi diritto a vedersi restituite le somme corrisposte, maggiorate degli interessi al tasso legale dal dì del pagamento e fino all'effettivo soddisfo. Non possono invece essere riconosciuti gli ulteriori importi richiesti a titolo di risarcimento del danno, giacché non vi è alcuna prova che l'inadempimento dell'On bia comportato gli allegati inconvenienti per i quali il pretende di essere Pt_1 risarcito. Non resta, pertanto, che accogliere entro i limiti fin qui indicati la domanda. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta co sì provvede:
al pagamento, in favore di CP_1 [...]
i cui in motivazione, della Pt_1 tre interessi calcolati come in motivazione;
pagina 3 di 4 alla rifusione in favore di CP_1 [...] lite, che liquida in €.1.7 Pt_1
€.265,50 per spese, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Napoli, 30/10/2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n.9848/2024 R.G.A.C. TRA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 fini del pres o studio dell'avv. Annalisa Baino, sito in Napoli, alla via Firenze 21, che lo rappresenta e difende in virtù di procura agli atti ATTORE
Controparte_1 P.IVA_1
, CP_1 C.F._2 elett.te dom.to in Na ttorio studio dell'Avv. Fabio SACCONE dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in atti CONVENUTO CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO
di citazione ritu to,
[...]
conveniva in giudizio esp Pt_1 CP_1 so con il convenuto c oggetto lavori di sostituzione di una veranda presso l'appartamento sito in Napoli alla Via Francesco Petrarca 141/M per l'importo di €.7.150,00
pagina 1 di 4 comprensivo di IVA, somma che egli aveva interamente ve due bonifici bancari: il primo effettuato dalla
[...]
TRN 1101231750045860 per l'importo d CP_2
.2023, ed il secondo effettuato dalla banca TRN CP_2
1101231860462919 per l'importo di €3.850,00 eff data 05.07.2023. Precisava altresì che il convenuto, ciononostante, si era reso inadempiente all'obbligo assunto, ancorchè egli avesse invano intimato l'esecuzione delle opere, e poi richiesto la restituzione di quanto pagato. Tanto premesso, considerato che l'altrui inadempimento aveva provocato danni derivanti dall'aumento del costo del bene e dalla necessità di effettuare interventi di risanamento dell'immobile, concludeva chiedendo:
“- accertare e dichiarare responsabile dell'inadempimento contrattuale relativo al mancata consegna e montaggio della veranda per l'immobile sito in Napoli alla Via Franc /m;
- per l' l'Arch. CP_1 dell'impresa cod. fisc. , CP_1 C.F._2
Partita iVA de in Nap P.IVA_1
rest somma di €7.150,00 già versata dal Dott.
oltre interessi;
Pt_1 ondannare l'arch. al pagamento della ulteriore CP_1 somma di €3.531,00 quale ento dei danni subiti così come indicati e documenta se. Si costituiva che contestava con CP_1 argomentazioni vari one il rigetto. Eccepiva, in particolare, che l'attore aveva posto in essere una fattispecie di abuso dello strumento processuale, avendo separatamente azionato in danno di esso convenuto altro credito di natura analoga a quello per cui si procede. Sottolineava, inoltre, l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt.218 undecies e ss. c.p.c., precisando di aver sostenuto, in vista dell'effettuazione delle lavorazioni concordate, spese di cui avrebbe dovuto tenersi conto nell'ipotesi di eventuale condanna. Dopo la trattazione, sulle conclusioni di cui in atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte, con il presente provvedimento.
------------------------------------------------------------------------------ Preliminarmente occorre chiarire che il presente procedimento,
pagina 2 di 4 introdotto con ricorso ex art.281 undecies c.p.c., deve essere definito, in ossequio a quanto disposto dall'art.281 terdecies c.p.c., nelle forme di cui all'art.281 sexies c.p.c. Sebbene per mero errore siano stati assegnati con decorrenza dall'odierna udienza i termini di cui all'art.189 c.p.c., si ritiene che ben possa adottarsi la presente decisione, giacché il modello decisorio delineato dall'art.281 sexies c.p.c. appare comunque rispettato, avendo le parti ritualmente precisato le rispettive conclusioni. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. Le eccezioni del resistente sono rimaste, quanto alle spese asseritamente sostenute, allo stato di mere allegazioni, peraltro ininfluenti, stante l'inadempimento alle obbligazioni assunte che renderebbe all'evidenza irripetibili eventuali spese sostenute in vista delle lavorazioni mai effettuate. Da disattendere è altresì l'eccezione di improcedibilità, giacché non si ravvisa nella specie alcun abuso da parte del ricorrente. Per convincersene è sufficiente osservare che l'ulteriore pretesa azionata in danno del convenuto de hi da quest'ultimo assunti verso un diverso soggetto, la CP_3
Non contestati ed oggetto di entale sono poi i pagamenti effettuati dall'attore, che ha quindi diritto a vedersi restituite le somme corrisposte, maggiorate degli interessi al tasso legale dal dì del pagamento e fino all'effettivo soddisfo. Non possono invece essere riconosciuti gli ulteriori importi richiesti a titolo di risarcimento del danno, giacché non vi è alcuna prova che l'inadempimento dell'On bia comportato gli allegati inconvenienti per i quali il pretende di essere Pt_1 risarcito. Non resta, pertanto, che accogliere entro i limiti fin qui indicati la domanda. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta co sì provvede:
al pagamento, in favore di CP_1 [...]
i cui in motivazione, della Pt_1 tre interessi calcolati come in motivazione;
pagina 3 di 4 alla rifusione in favore di CP_1 [...] lite, che liquida in €.1.7 Pt_1
€.265,50 per spese, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Napoli, 30/10/2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
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