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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 15/09/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 936/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 936 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021;
promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/08/1942, e ivi residente, in via Amati, elettivamente domiciliata in Atina (FR), c.so Munazio
Planco n. 357, presso lo studio dell'avv. Roberto T. D'Agostini, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte attrice)
contro
:
• (C.F. & P.IVA: Controparte_1
), in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1 legale in Campobasso, via Ugo Petrella n. 1, elettivamente domiciliata in Castellammare di
Stabia (NA), via Marconi n. 95, presso lo studio dell'avv. Giovanni Barile, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
• (C.F.: ) nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 CodiceFiscale_2 residente, in via Plinio il Vecchio n. 28, elettivamente domiciliato in Venafro, via Publio
Ovidio n. 49, presso lo studio dell'avv. Elena Bianchi, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(convenuti)
nonché
contro
:
• , in persona del Commissario Controparte_2
Liquidatore p.t., con sede in Campobasso, via Ugo Petrella 1, elettivamente domiciliata in
Castellammare di Stabia (NA), via Petrarca n. 47, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Nocera, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
• (P.IVA: ), in persona del proprio Controparte_3 P.IVA_2
Procuratore, dott. elettivamente domiciliata in Campobasso, via Persona_1
Giuseppe Mazzini n. 180, presso lo studio dell'avv. Domenico Marinelli, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(terzi chiamati in causa)
Oggetto: responsabilità medica;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il dott. , unitamente all' Parte_2 [...]
(d'ora in avanti: , per sentir condannare gli Controparte_1 _1 stessi – previo accertamento della loro responsabilità in ordine all'errato trattamento sanitario (in particolare: intervenuto chirurgico di astroprotesizzazione dell'anca) al quale l'attrice è stata sottoposta, in data 30 novembre 2005, durante il suo ricovero presso l'ospedale “S.S. Rosario di
Venafro”, e, più in generale, in ordine all'errata gestione del post operatorio, caratterizzato dalla totale assenza, sia di esami strumentali più accurati, sia della prospettazione di un nuovo intervento chirurgico, nonostante le fosse stata diagnosticata, dopo l'intervento, una “frattura periprotesica” – al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa subiti, in conseguenza del suddetto intervento chirurgico e del suo ricovero presso l'ospedale in questione.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto:
- che, in data 07/09/2005, l'odierna attrice – che, all'epoca, lamentava forti dolori all'anca destra – si sottoponeva ad una visita ambulatoriale presso l'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale “S.S. Rosario” di Venafro, a seguito della quale il medico curante, , le consigliava di sottoporsi ad un intervento di Parte_2
“astroprotesizzazione totale per grave coxartrosi all'anca destra”; - che, anche dopo l'operazione, eseguita in data 30/11/2005, l'attrice continuava ad avvertire forti dolori, per i quali il medico curante, , le prescriveva una terapia a base Parte_2 di antidolorifici, rassicurandola, al contempo, circa il fatto che tali dolori fossero normali;
- che, in data 09/12/2005, la paziente veniva, quindi, dimessa, con “esiti di protesi di anca destra” e trasferita presso il reparto di riabilitazione della medesima struttura sanitaria;
- che, in data 30/12/2005, la paziente veniva nuovamente trasferita presso il reparto di ortopedia, ma senza riportare significativi miglioramenti, per essere, poi, nuovamente trasferita in riabilitazione e definitivamente dimessa, in data 14/03/2006;
- che, stante le difficoltà nel recupero della funzionalità motoria riscontrate, nei mesi successivi, dalla paziente e stante, altresì, la sintomatologia dolorifica ancora presente, l'odierna attrice decideva, quindi, di rivolgersi all'istituto ortopedico “Rizzoli” di Bologna, ove, in data
04/12/2006, i sanitari effettuavano una serie di accertamenti sulla paziente (in particolare: esame obiettivo dell'anca destra, esame radiografico e T.C. bacino), a seguito dei quali riscontravano, rispettivamente: “anca destra dolente ai vari movimenti, arto atteggiato in extra rotazione, accorciamento di circa 3-4 centimetri a destra”, “riduzione della distanza tra il calcar e l'osso iliaco, con iperostosi della corticale mediale e laterale e riassorbimento osseo in prossimità dell'apice dello stelo protesico” e “esiti di intervento di sostituzione protesica a sinistra, con segni di mobilizzazione della protesi in esame. […] presenza di distacco parcellare che interessa il piccolo trocantere”;
- che, pertanto, in data 07/12/2006, l'odierna attrice, dopo aver ricevuto la diagnosi di
“mobilizzazione con affondamento stelo protesico De Puy”, veniva sottoposta, presso lo stesso istituto ortopedico “Rizzoli” di Bologna, ad un intervento chirurgico di “rimozione della precedente componente protesica femorale, con posizionamento di nuovo stelo tipo Wagner
(mis. 17/225) e testina in ceramica (mis. 28)”, senza, tuttavia, riuscire a recuperare mai la piena funzionalità dell'arto e l'articolarità dell'anca destra;
- che, pertanto, parte attrice formulava, in data 13/11/2015, nei confronti dell' una _1 richiesta di risarcimento dei danni meglio descritti nella consulenza tecnica di parte (in sintesi: il maggior danno dalla stessa subito a causa del trattamento sanitario non corretto effettuato dai sanitari dell'ospedale di Venafro, quantificato in sei mesi di invalidità temporanea assoluta e in altrettanti sei mesi di invalidità temporanea relativa al 50%, oltre al danno biologico, quantificato nella misura del 40%).
Parte attrice ha, quindi, concluso, chiedendo – previo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria e del la condanna degli stessi al risarcimento del danno non patrimoniale dalla Pt_2 stessa subito. Si è costituito in giudizio , chiedendo, pregiudizialmente, l'autorizzazione alla Parte_2 chiamata in causa della compagnia assicurativa e Controparte_3 contestando, nel merito, le avverse deduzioni, in quanto infondate.
Parte convenuta ha, in particolare, eccepito:
- in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Isernia;
- nel merito, e in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dall'odierna attrice, essendo ormai ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione del relativo diritto;
- nel merito, e in via principale, l'infondatezza della pretesa attorea, stante l'assenza di irregolarità ascrivibili al proprio operato e all'esecuzione dell'intervento chirurgico, effettuato conformemente alle prescrizioni di cui alle linee guida, e stante, altresì, l'assenza di nesso causale tra l'intervento eseguito e i danni riportati dalla paziente;
- nel merito, e in via subordinata, la generica indicazione del quantum richiesto a titolo risarcitorio.
Il convenuto ha, quindi, concluso chiedendo:
- in via pregiudiziale, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa;
- in via preliminare di rito, la declaratoria di incompetenza del Tribunale adito, in favore del
Tribunale di Isernia;
- nel merito, il rigetto della domanda;
- in via subordinata, e in caso di condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo, pregiudizialmente, l'autorizzazione alla chiamata _1 in causa del (d'ora in Controparte_4 avanti: ) e contestando, nel merito, le avverse deduzioni, in quanto Controparte_2 infondate.
L'azienda sanitaria convenuta, in particolare, ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione, per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Nel merito, ha, altresì, eccepito:
- il proprio difetto di legittimazione passiva, per essersi verificati i fatti nel 2005, antecedentemente alla propria costituzione e in piena costanza dell'operatività della “ASL
102” di Venafro;
- la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato da parte attrice, in assenza del compimento, da parte sua, di validi atti interruttivi;
- l'infondatezza, in ogni caso, della domanda, stante l'insussistenza di alcuna condotta negligente in capo ai sanitari e stante, altresì, la mancata prova in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il trattamento sanitario eseguito e i danni riportati dall'attrice.
L a, quindi, concluso, chiedendo: _1
- in via pregiudiziale, di essere autorizzata a chiamare in causa il Commissario liquidatore;
- in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione;
- nel merito, il rigetto della domanda.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa, si è costituita in giudizio la stessa, eccependo l'inoperatività della garanzia nei confronti di per i fatti oggetto di causa, Parte_2 la nullità dell'atto di citazione, in quanto generico e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione e, comunque, l'infondatezza della domanda attorea, concludendo, quindi, per l'integrale rigetto di tutte le domande nei suoi confronti proposte.
All'esito della prima udienza di comparizione, rigettate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e di incompetenza territoriale del Tribunale adito e autorizzata la chiamata in causa della
[...]
, si è costituita in giudizio quest'ultima, eccependo la Controparte_2 prescrizione del diritto risarcitorio azionato dall'attrice e contestando, in ogni caso, nel merito, la domanda attorea, stante l'insussistenza, sia di alcuna condotta negligente in capo ai sanitari, sia del nesso di causalità tra il trattamento sanitario praticato sulla persona dell'attrice e i danni dalla stessa riportati.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante C.T.U. medico- legale e, fatte precisare le conclusioni mediante lo scambio di note scritte, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione con ordinanza comunicata in data 24 febbraio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
Sulla qualificazione delle domande proposte dall'odierna attrice.
In primo luogo, è opportuno premettere che l'azione di responsabilità spiegata dalla danneggiata nei confronti della struttura sanitaria deve essere correttamente qualificata come responsabilità contrattuale (rectius: da inadempimento), in quanto l'attrice agisce facendo valere l'inadempimento, da parte della struttura sanitaria stessa, del contratto cd. di spedalità con essa concluso. Dal punto di vista del riparto dell'onere probatorio, ciò comporta che l'odierna attrice, agendo ai sensi dell'art. 1218 c.c., non è onerata di provare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della struttura, gravando, piuttosto, su quest'ultima l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
La previsione dell'art. 1218 c.c., però, solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) unicamente dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di responsabilità medica “è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito
(contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato”
(v., in tal senso: Cass. civ., Sez. III, n. 10050/2022).
Allorquando, invece, l'azione di responsabilità è promossa direttamente nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, la stessa assume le caratteristiche di una responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), ciò che impone l'osservanza di un onere probatorio più rigoroso da parte del paziente/danneggiato, il quale dovrà, infatti, allegare (fornendone prova) la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, ivi inclusa la cd. colpa medica.
La qualificazione delle due azioni di responsabilità (quella promossa nei confronti della struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 1218 e ss. c.c.; quella promossa nei confronti del medico, ai sensi dell'art. 2043 e ss. c.c.) nel senso anzidetto ha, inoltre, importanti ricadute anche in punto di prescrizione, atteso che, mentre nei confronti della struttura sanitaria, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, nei confronti del medico, l'azione risarcitoria si prescrive nel più breve termine quinquennale previsto dall'art. 2947, co. 1, c.c.
Sull'eccezione di prescrizione formulata da . Parte_2
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva come sia, in primo luogo, fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal convenuto, , e dalla compagnia Parte_2 assicurativa di quest'ultimo.
Deve, infatti, ritenersi pacifico – in assenza di allegazione e prova da parte dell'odierna attrice circa il compimento di ulteriori atti interruttivi della prescrizione – che il primo atto interruttivo della prescrizione posto in essere dall'odierna attrice sia costituito dalla lettera di diffida e messa in mora datata 03/11/2015 e pervenuta al convenuto, al più tardi, in data 23/11/2015 (cfr. doc. allegata alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto). È, tuttavia, del tutto evidente come, a quella data, fosse già ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione entro cui l'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. avrebbe dovuto essere promossa nei confronti del convenuto medesimo.
Parte attrice si difende, sul punto, adducendo che la conoscenza, da parte sua, del danno e della sua riconducibilità causale all'operato del convenuto si sarebbe avuta solo nel 2015, in occasione della redazione della perizia medica di parte prodotta unitamente all'atto introduttivo del presente giudizio.
L'assunto, tuttavia, non è condivisibile, in quanto smentito dalla circostanza fattuale per cui l'odierna attrice – evidentemente non soddisfatta dell'operato dei sanitari dell'ospedale di Venafro e, in particolare, del decide autonomamente di rivolgersi ad altra struttura nel dicembre del Pt_2
2006, di talché deve ritenersi che, al più tardi, a quell'epoca, l'odierna attrice ben conoscesse non solo, ovviamente, il danno subito, ma anche il nesso di causalità con l'operato dei sanitari dell'ospedale di Venafro e, in particolare, del dott. diversamente, non si sarebbe rivolta Pt_2 ad altra struttura nel dicembre del 2006) o, quantomeno, che la stessa fosse in condizione di conoscerlo con l'ordinaria diligenza, non venendo, qui, in considerazione un danno lungolatente (ma, al contrario, un danno di immediata percezione da parte dell'odierna attrice e, infatti, immediatamente percepito, sia in costanza del ricovero presso l'ospedale di Venafro, sia nei mesi successivi, essendosi, peraltro, l'odierna attrice sottoposta autonomamente – come si legge nella perizia di parte – a controlli strumentali, del tipo esame radiografico e T.C., in data 04/04/2006 e 05/05/2006, senza recarsi ad ulteriori visite ambulatoriali con il dott. , con riferimento al quale la giurisprudenza fa Pt_2 coincidere, in ogni caso, il dies a quo del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria dal giorno in cui la malattia “viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche” (così: Cass. civ. n. 16468/2023).
Nel caso di specie, deve, quindi, ritenersi che, al più tardi, al momento del suo ricovero presso altra struttura – ossia l'ospedale “Rizzoli” di Bologna, ove l'odierna attrice veniva sottoposta ad un intervento di rimozione della precedente componente protesica femorale, con posizionamento di un nuovo stelo tipo Wagner (mis. 17/225) e di testina in ceramica (mis. 28) – l'attrice fosse in grado di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il danno subito e il nesso di causalità con l'operato dei sanitari dell'ospedale di Venafro e, in particolare, dell'odierno convenuto, con conseguente decorso del termine prescrizionale quinquennale che deve ritenersi, pertanto, al momento del compimento del primo atto interruttivo, da tempo ed irrimediabilmente spirato.
Ne deriva l'integrale rigetto di tutte le domande proposte dall'odierna attrice nei confronti di
, con conseguente assorbimento di tutte le domande da quest'ultimo proposte nei Parte_2 confronti della compagnia assicurativa che, pertanto, non saranno esaminate. Sull'eccezione di prescrizione formulata dalle strutture convenute e sui rapporti tra le medesime.
Per quanto riguarda, invece, la posizione delle strutture convenute, deve, in primo luogo, premettersi quanto segue.
L'odierna attrice ha convenuto in giudizio l' la quale, a sua volta, ha chiamato in causa la _1
, per fatti relativi al periodo dal 30/11/2005 (data dell'intervento di Controparte_2 artroprotesi, che, come si vedrà nel prosieguo, è stato correttamente scelto dai sanitari dell'ospedale di Venafro in considerazione della patologia riportata dalla paziente e correttamente diagnosticata, oltre che correttamente eseguito;
infra) al 14/03/2006 (data in cui la paziente è stata dimessa, senza l'effettuazione dell'ulteriore intervento chirurgico che, come si vedrà nel prosieguo, sarebbe stato, invero, necessario effettuare e che, tuttavia, non è stato mai indicato dai sanitari dell'ospedale di
Venafro, nonostante la necessità del medesimo fosse chiaramente evincibile, con certezza, quantomeno a partire dal 30/12/2005, data in cui è stato effettuato un controllo radiografico, poi ripetuto in data 14/01, 18/01, 31/01 e 03/03 del 2006; infra).
Ebbene, proprio all'inizio di quel periodo è stata data attuazione alla legge regionale n. 9 del 1° aprile
2005, che aveva disposto l'istituzione dell' subordinando, tuttavia, la sua effettiva _1 costituzione ad una delibera della giunta regionale, che, secondo l'art. 13 della legge citata (rubricato
“disposizioni transitorie”), sarebbe dovuta intervenire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, con l'ulteriore previsione per cui, a partire dalla data di concreta operatività dell' gli organi delle aziende sanitarie ancora esistenti sarebbero deceduti. _1
Tale delibera è, tuttavia, intervenuta solo in data 26/12/2005 e l' è stata operativa solo a _1 partire dal 01/01/2006.
La disciplina normativa regionale disciplinante la successione dell' è stata, infatti, _1 recentemente ricostruita dalla Corte di appello di Campobasso, che ha avuto modo di chiarire, al riguardo, che “con la legge regionale n. 9 dell'01/04/2005 si è provveduto al riordino del servizio sanitario, con la soppressione delle varie aziende sanitarie locali, a cui sono subentrate le relative gestioni liquidatorie, e con costituzione di un'unica azienda sanitaria regionale;
in attuazione di tale legge, con delibera della giunta regionale n. 1867 del 26/12/2005 è stata istituita l' dotata _1 di personalità giuridica autonoma e operante dal 01/01/2006, che, ai sensi dell'art. 13, è subentrata nella titolarità del beni patrimoniali e dei rapporti di lavoro” (così: Corte d'appello Campobasso n.
302 del 20/12/2022).
Fermo, quindi, il subentro dell' al posto delle aziende sanitarie locali a far data dal _1
26/12/2005, e con piena operatività dal 01/01/2006, deve, tuttavia, radicalmente escludersi la successione dell' nche nei debiti delle aziende locali. _1 L'art. 49 della legge regionale n. 8/2015 della infatti, ha definitivamente recepito, a Parte_3 livello di diritto positivo, quello che già da tempo era stato affermato in giurisprudenza (v. in particolare: Cass. civ. n. 6531/2014 e Corte d'appello Campobasso n. 49/2016), ossia che i debiti di una struttura sanitaria soppressa non possono gravare direttamente su quella creata successivamente, restando, quindi, a carico della . Controparte_2
Ebbene, tutto ciò premesso, in via generale, in ordine ai rapporti tra ex ASL e attuale è, _1 tuttavia, evidente come, nel caso di specie, debbano astrattamente essere chiamate a rispondere, dell'azione risarcitoria promossa, dall'odierna attrice, ai sensi dell'art. 1218 c.c., entrambe le strutture: sia la , sia l' Controparte_2 _1
Ciò in quanto – e come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo – la C.T.U. espletata in corso di causa ha consentito di accertare che il fatto generativo del danno (rectius: del maggior danno) subito dall'odierna attrice è consistito nella scelta conservativa effettuata da parte dei sanitari dell'ospedale di Venafro, ossia nella scelta, rivelatasi errata, di non effettuare un ulteriore intervento chirurgico, nonostante tale necessità fosse resa evidente a partire, al più tardi, dal controllo radiografico effettuato in data 30/12/2005.
L'errore nella scelta del trattamento (scelta conservativa in luogo di un ulteriore intervento), tuttavia,
a giudizio dello scrivente giudice, non può considerarsi esaurito al 30/12/2005, trattandosi di errore omissivo reiterato sino al 14/03/2006, data delle definitive dimissioni della paziente dall'Ospedale
“S.S. Rosario” di Venafro senza che la necessità di tale intervento sia mai emersa, nonostante gli esami radiografici effettuati in più occasioni.
Ne deriva che, del danno subito dall'attrice, debbano essere, astrattamente, chiamate a rispondere, in solido tra loro, entrambe le strutture, essendosi il fatto generativo di danno verificato sia nella perdurante vigenza dell'azienda sanitaria locale (30/12/2005), sia a seguito dell'istituzione e piena operatività dell' sino al 14/03/2006). _1
Ciò premesso circa i rapporti tra i due enti, deve, ora, essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' _1
Ebbene, la stessa non può che essere dichiarata inammissibile, in quanto formulata con la comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente rispetto al termine di venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione previsto dagli artt. 166 e 167 c.p.c. (nella formulazione antecedente alla riforma
Cartabia, applicabile ratione temporis), e fermo restando che, anche ove tempestivamente proposta, la stessa avrebbe dovuto essere, in ogni caso, rigettata nel merito, risultando, dalla documentazione in atti, il positivo compimento di un atto interruttivo da parte dell'odierna attrice (in particolare: la lettera di diffida e messa in mora nei confronti dell' del 23/11/2015, depositata dal _1 convenuto . Pt_2 Con riguardo, invece, all'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dalla
[...]
, la stessa deve essere rigettata nel merito. CP_2
È vero, infatti, che l'odierna attrice non risulta aver mai posto in essere atti interruttivi nei suoi confronti, ma è, però, altresì, vero che, com'è noto, ai sensi dell'art. 1310, co. 1, c.c., “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido […] hanno effetto riguardo agli altri debitori”.
Avendo l'attrice posto in essere un valido atto interruttivo nei confronti dell' lo stesso _1 interrompe la prescrizione anche nei confronti della . Controparte_2
Sull'accertamento di responsabilità.
Tutto ciò premesso, e venendo all'esame nel merito della domanda risarcitoria proposta dall'odierna attrice nei confronti della struttura sanitaria responsabile, si osserva che, nel caso di specie, la responsabilità della struttura risulta pienamente provata, sia in ordine all'inesatto adempimento, da parte della struttura sanitaria odierna convenuta, del contratto cd. di spedalità concluso con l'attrice, sia in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari integrante il suddetto inadempimento e i danni dalla stessa riportati.
Dalla C.T.U. espletata in corso di causa, infatti (i cui esiti sono pienamente da condividersi, in quanto svolta con metodo e rigore scientifici e supportata da adeguata e logica motivazione, anche alla luce della puntuale confutazione delle osservazioni critiche mosse dai consulenti tecnici delle parti convenute), è pacificamente emerso l'errore dei sanitari dell'ospedale di Venafro i quali, pur avendo riscontrato, nella paziente, una “frattura periprotesica” a seguito della radiografia eseguita in data
27/12/2005, non hanno correttamente valutato il tipo di intervento da eseguire, scegliendo erroneamente una terapia di tipo conservativo quando, invece, la condizione clinica “era da indicazione chirurgica, ossia richiedeva un trattamento chirurgico con riposizionamento dello stelo per ripristinare la giusta lunghezza, associato ad osteosintesi”, senza, peraltro, che nella cartella clinica fossero state chiarite le ragioni della scelta conservativa (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale, in atti).
Come chiarito dai CC.TT.UU., infatti, per individuare il corretto trattamento sanitario in caso di frattura periprotesica, oltre all'esame radiografico sarebbe stato opportuno approfondire la condizione obiettiva del paziente con ulteriori accertamenti clinici, in quanto “tali elementi radiografici vanno, attentamente, valutati da parte dei chirurghi ortopedici che devono prendere una decisione in merito
(procede chirurgicamente o no), integrando, eventualmente, con esame TAC che derime ogni dubbio, ma, purtroppo, nella cartella clinica del secondo ricovero presso il reparto ortopedico dell'ospedale di Venafro, dopo la frattura, non vengono descritti gli aspetti clinico-strumentali che hanno fatto scegliere un trattamento conservativo della lesione fratturativa” (cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale, in atti).
I CC.TT.UU. hanno, quindi, concluso affermando, in definitiva – e pur riconoscendo la correttezza dell'operato dei sanitari nell'individuazione e nell'esecuzione dell'intervento chirurgico effettuato in data 30/11/2005 –, che “il trattamento della successiva frattura periprotesica”, e a prescindere da come tale frattura si sia verificata (ciò che, invero, non rileva in questa sede), è stato errato e non in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica, in quanto si è scelto un trattamento conservativo nonostante l'aspetto radiografico di scomposizione della frattura con risalita dello stelo e notevole accorciamento del collo femorale, confermato anche dall'esame obiettivo rilevato in cartella (accorciamento ed extrarotazione dell'arto), deponesse per un trattamento chirurgico” (cfr. pag. 19 dell'elaborato peritale, in atti), senza che, dalla documentazione esaminata dai CC.TT.UU., sia risultato in alcun modo “che sia stata una scelta della paziente quella del trattamento conservativo”, non risultando presente, nella cartella clinica, “un consenso sul trattamento conservativo rispetto a quello chirurgico né vengono menzionati i vantaggi
e/o controindicazione dei due trattamenti”, e senza che la scelta conservativa potesse considerarsi una valida opzione all'epoca dei fatti, atteso che “già da allora, erano in uso placche periprotesiche specifiche per questo tipo di fratture con rampini prossimali e viti e cerchiaggi distali” (cfr. quanto chiarito dai CC.TT.UU., rispettivamente, a pag. 42 e a pag. 45 dell'elaborato peritale, in atti, in sede di risposta alle osservazioni critiche formulate dai CC.TT.PP.).
Ebbene, continuano i CC.TT.UU. nel senso che tale “errata e non motivata scelta terapeutica” ha determinato, “come conseguenza-esito, […] un accorciamento notevole del collo femorale, con risalita del grande trocantere oltre il bordo superiore acetabolare, che ha compromesso la motilità dell'anca” (cfr. pagg. 16-17 dell'elaborato peritale, in atti).
Dall'errato trattamento terapeutico, in altre parole, “sono derivati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato;
infatti, i postumi normalmente attesi per un intervento di artroprotesi sono una lieve dismetria degli arti inferiori, ma con una normale lunghezza del collo femorale, senza deviazioni sul piano frontale”, di talché “la frattura peri-protesica, se trattata in maniera chirurgica, avrebbe comportato un lieve aggravamento di tale condizione, mentre la scelta conservativa attuata, nel caso per cui è causa, ha prodotto un esito più invalidante” (cfr. pag. 19 dell'elaborato peritale, in atti).
Deve, quindi, essere affermata la responsabilità della struttura sanitaria (e, quindi, dell' _1 della , in solido tra loro) per il maggior danno riportato dall'odierna Controparte_2 attrice, che deve essere liquidato secondo i criteri di quantificazione di seguito esplicitati.
Sulla quantificazione del danno.
Circa la quantificazione del danno non patrimoniale riportato dall'attrice, si ritiene congrua quella effettuata dai consulenti, e così suddivisa:
- un periodo di I.T.A., pari a 60 gg.;
- un periodo di I.T.P., pari a 30 gg.
- un danno biologico pari al 10%, da calcolarsi nello scaglione dal ventunesimo punto di invalidità al trentesimo, tenuto conto del fatto che “il normale esito di una artroprotesi di anca, con frattura periprotesica, correttamente trattata chirurgicamente, può essere quantificato nella misura del 20%” (cfr. pag. 20 dell'elaborato peritale, in atti).
Circa il periodo di I.T.P. pari a 30 gg., i CC.TT.UU. non specificano, invero, la percentuale di invalidità parziale individuata.
Si ritiene, tuttavia, congruo riconoscere un valore percentuale pari al 50%:
- sia perché è il valore medio di invalidità parziale rispetto a quello massimo (75%) e a quello minimo (25%);
- sia perché è lo stesso C.T.P. di parte convenuta a reputare congruo tale valore _1
(cfr., in particolare, pag. 36 dell'elaborato peritale, in atti, ove sono riportate le osservazioni del C.T.P., il quale osserva che “avendo prescelto un tale trattamento conservativo, la paziente si era dovuta sottoporre a trattamento chirurgico ortopedico presso lo “IOR” di
Bologna che, con intervento correttivo, avrebbe dovuto correggere la problematica insorta e, quindi, da tale trattamento chirurgico poteva derivare un maggior danno biologico temporaneo, che possiamo anche valutare nella misura proposta dal collegio peritale nella misura di 60 giorni di ITA e 30 giorni di ITP al 50%”.
Deve, pertanto, essere liquidato, in favore dell'odierna attrice:
- a titolo di risarcimento per il periodo di invalidità temporanea, totale e parziale, sofferto dall'attrice, la somma complessivamente pari ad € 8.625,00, di cui:
➢ € 6.900,00, per 60 gg. di invalidità temporanea totale;
➢ € 1.725,00, per 30 gg. di invalidità temporanea parziale al 50%;
- a titolo di risarcimento per il danno biologico, in applicazione delle tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano, tenuto conto della natura della malattia, della consistenza dei postumi riportati (danno biologico quantificato nella misura del 10%, secondo i criteri sopra indicati) nonché dell'età della danneggiata al momento del fatto (63 anni), l'importo pari ad €
51.072,00 (pari alla differenza tra l'importo corrispondente al danno biologico complessivamente riportato, dall'odierna attrice, nella misura del 30%, pari ad € 103.647,00, e l'importo corrispondente al danno biologico che l'attrice avrebbe comunque riportato, in caso di trattamento corretto, nella misura del 20%, pari ad € 52.575,00).
Non ritiene, invece, questo giudice, in assenza di specifiche allegazioni, in tal senso, da parte dell'attrice, di dover applicare la personalizzazione del danno, atteso che, in ossequio all'orientamento della Suprema corte, “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (così: Cass. civ. n. 23778/2014; v. anche Cass. civ. n. 24471/2014).
Del pari, non si ritiene di dover riconoscere, in assenza di specifiche allegazioni in tal senso, la componente morale del danno biologico.
Quanto, da ultimo, alle spese mediche sostenute dall'attrice, le stesse – benché ritenute congrue dai
CC.TT.UU. – non possono essere riconosciute, in quanto non documentate in atti (né, a ben vedere, allegate).
Conclusioni.
Ne deriva, pertanto, alla luce di tutto quanto osservato, l'accertamento di responsabilità, in capo alla struttura sanitaria e, quindi, in capo all' alla , in solido tra _1 Controparte_2 loro, in ordine alla causazione dei danni non patrimoniali riportati dall'odierna attrice (nei limiti di cui sopra), con conseguente condanna dell' e della , in _1 Controparte_2 solido tra loro, a risarcire i medesimi in favore dell'attrice, per l'importo complessivo pari ad €
59.697,00.
La somma così liquidata non deve essere rivalutata all'attualità, essendo la stessa già stata liquidata sulla base delle tabelle di Milano aggiornate all'attualità (2024).
Deve, invece, essere riconosciuto, sulla somma così liquidata e già rivalutata, il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v. Cass., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi. Si richiama, al riguardo,
l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti, attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. n.
5317/2022).
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi anno per anno, dalla data delle dimissioni sulla somma via via rivalutata, e previa devalutazione delle somme al momento delle dimissioni, ossia al 14/03/2006 (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 1712/1995 e Cass. civ. n. 4658/2024).
Su tale somma così calcolata decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dal giorno successivo alla data odierna), e sino al saldo effettivo, gli interessi legali, da computarsi al tasso legale.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono, come per legge, la soccombenza e, pertanto, sono poste:
- a carico delle convenute e _1 Controparte_2
, in solido tra loro, con riferimento a quelle sostenute da parte attrice, da distrarsi
[...] in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- a carico di parte attrice, con riferimento a quelle sostenute da , da distrarsi Parte_2 in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., e da
[...]
Controparte_3
Le stesse si liquidano come in dispositivo, secondo le previsioni di cui al d.m. n. 55/2014 (e successive modificazioni), in applicazione dei valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto e tenuto, altresì, conto: quanto alle spese liquidate in favore di parte attrice, dell'attività difensiva concretamente espletata dal difensore della parte;
quanto alle spese liquidate in favore di e di delle ragioni Parte_2 Controparte_3 della decisione, fondata, per entrambe le parti vittoriose, sull'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione, senza disamina delle ulteriori questioni) previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00, individuato avuto riguardo al decisum), con riconoscimento di tutte le fasi.
Devono, infine, essere definitivamente poste a carico dell' e della _1 [...]
, in solido tra loro, le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 936 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2021, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: • Accerta la responsabilità dell' e della _1 Controparte_5
, in solido tra loro, nella causazione dei danni non patrimoniali,
[...] quantificati come in parte motiva, subiti da in occasione Parte_1
e in conseguenza del suo ricovero presso l'ospedale “S.S. Rosario” di Venafro nel periodo dal
26/11/2005 al 14/03/2006 e, per l'effetto:
• Condanna l' la , in _1 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento, in favore di , della somma Parte_1
(già rivalutata all'attualità) complessivamente pari ad € 59.697,00, oltre agli interessi compensativi, da calcolarsi secondo quanto indicato in parte motiva, e oltre, altresì, agli interessi legali, decorrenti dal giorno successivo alla data odierna e sino al saldo effettivo;
• Condanna l' la in solido tra loro, _1 Controparte_2
a rifondere le spese di lite sostenute da per il presente Parte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%,
C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, e contributo unificato), da distrarsi in favore dell'avv. Roberto T. D'Agostini, antistatario;
• Rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto: Parte_2
• Dichiara assorbite tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_2 [...]
Controparte_3
• Condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Parte_1
e da er il presente giudizio, che si Parte_2 Controparte_3 liquidano in complessivi € 7.052,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge) in favore di ciascuno, da distrarsi in favore dell'avv. Elena
Bianchi, antistatario, quanto a quelle sostenute da;
Parte_2
• Pone definitivamente a carico dell' e della _1 Controparte_2
, in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate con
[...] separato decreto;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 14 settembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 936 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021;
promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/08/1942, e ivi residente, in via Amati, elettivamente domiciliata in Atina (FR), c.so Munazio
Planco n. 357, presso lo studio dell'avv. Roberto T. D'Agostini, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte attrice)
contro
:
• (C.F. & P.IVA: Controparte_1
), in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1 legale in Campobasso, via Ugo Petrella n. 1, elettivamente domiciliata in Castellammare di
Stabia (NA), via Marconi n. 95, presso lo studio dell'avv. Giovanni Barile, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
• (C.F.: ) nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 CodiceFiscale_2 residente, in via Plinio il Vecchio n. 28, elettivamente domiciliato in Venafro, via Publio
Ovidio n. 49, presso lo studio dell'avv. Elena Bianchi, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(convenuti)
nonché
contro
:
• , in persona del Commissario Controparte_2
Liquidatore p.t., con sede in Campobasso, via Ugo Petrella 1, elettivamente domiciliata in
Castellammare di Stabia (NA), via Petrarca n. 47, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Nocera, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
• (P.IVA: ), in persona del proprio Controparte_3 P.IVA_2
Procuratore, dott. elettivamente domiciliata in Campobasso, via Persona_1
Giuseppe Mazzini n. 180, presso lo studio dell'avv. Domenico Marinelli, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(terzi chiamati in causa)
Oggetto: responsabilità medica;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il dott. , unitamente all' Parte_2 [...]
(d'ora in avanti: , per sentir condannare gli Controparte_1 _1 stessi – previo accertamento della loro responsabilità in ordine all'errato trattamento sanitario (in particolare: intervenuto chirurgico di astroprotesizzazione dell'anca) al quale l'attrice è stata sottoposta, in data 30 novembre 2005, durante il suo ricovero presso l'ospedale “S.S. Rosario di
Venafro”, e, più in generale, in ordine all'errata gestione del post operatorio, caratterizzato dalla totale assenza, sia di esami strumentali più accurati, sia della prospettazione di un nuovo intervento chirurgico, nonostante le fosse stata diagnosticata, dopo l'intervento, una “frattura periprotesica” – al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa subiti, in conseguenza del suddetto intervento chirurgico e del suo ricovero presso l'ospedale in questione.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto:
- che, in data 07/09/2005, l'odierna attrice – che, all'epoca, lamentava forti dolori all'anca destra – si sottoponeva ad una visita ambulatoriale presso l'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale “S.S. Rosario” di Venafro, a seguito della quale il medico curante, , le consigliava di sottoporsi ad un intervento di Parte_2
“astroprotesizzazione totale per grave coxartrosi all'anca destra”; - che, anche dopo l'operazione, eseguita in data 30/11/2005, l'attrice continuava ad avvertire forti dolori, per i quali il medico curante, , le prescriveva una terapia a base Parte_2 di antidolorifici, rassicurandola, al contempo, circa il fatto che tali dolori fossero normali;
- che, in data 09/12/2005, la paziente veniva, quindi, dimessa, con “esiti di protesi di anca destra” e trasferita presso il reparto di riabilitazione della medesima struttura sanitaria;
- che, in data 30/12/2005, la paziente veniva nuovamente trasferita presso il reparto di ortopedia, ma senza riportare significativi miglioramenti, per essere, poi, nuovamente trasferita in riabilitazione e definitivamente dimessa, in data 14/03/2006;
- che, stante le difficoltà nel recupero della funzionalità motoria riscontrate, nei mesi successivi, dalla paziente e stante, altresì, la sintomatologia dolorifica ancora presente, l'odierna attrice decideva, quindi, di rivolgersi all'istituto ortopedico “Rizzoli” di Bologna, ove, in data
04/12/2006, i sanitari effettuavano una serie di accertamenti sulla paziente (in particolare: esame obiettivo dell'anca destra, esame radiografico e T.C. bacino), a seguito dei quali riscontravano, rispettivamente: “anca destra dolente ai vari movimenti, arto atteggiato in extra rotazione, accorciamento di circa 3-4 centimetri a destra”, “riduzione della distanza tra il calcar e l'osso iliaco, con iperostosi della corticale mediale e laterale e riassorbimento osseo in prossimità dell'apice dello stelo protesico” e “esiti di intervento di sostituzione protesica a sinistra, con segni di mobilizzazione della protesi in esame. […] presenza di distacco parcellare che interessa il piccolo trocantere”;
- che, pertanto, in data 07/12/2006, l'odierna attrice, dopo aver ricevuto la diagnosi di
“mobilizzazione con affondamento stelo protesico De Puy”, veniva sottoposta, presso lo stesso istituto ortopedico “Rizzoli” di Bologna, ad un intervento chirurgico di “rimozione della precedente componente protesica femorale, con posizionamento di nuovo stelo tipo Wagner
(mis. 17/225) e testina in ceramica (mis. 28)”, senza, tuttavia, riuscire a recuperare mai la piena funzionalità dell'arto e l'articolarità dell'anca destra;
- che, pertanto, parte attrice formulava, in data 13/11/2015, nei confronti dell' una _1 richiesta di risarcimento dei danni meglio descritti nella consulenza tecnica di parte (in sintesi: il maggior danno dalla stessa subito a causa del trattamento sanitario non corretto effettuato dai sanitari dell'ospedale di Venafro, quantificato in sei mesi di invalidità temporanea assoluta e in altrettanti sei mesi di invalidità temporanea relativa al 50%, oltre al danno biologico, quantificato nella misura del 40%).
Parte attrice ha, quindi, concluso, chiedendo – previo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria e del la condanna degli stessi al risarcimento del danno non patrimoniale dalla Pt_2 stessa subito. Si è costituito in giudizio , chiedendo, pregiudizialmente, l'autorizzazione alla Parte_2 chiamata in causa della compagnia assicurativa e Controparte_3 contestando, nel merito, le avverse deduzioni, in quanto infondate.
Parte convenuta ha, in particolare, eccepito:
- in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Isernia;
- nel merito, e in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dall'odierna attrice, essendo ormai ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione del relativo diritto;
- nel merito, e in via principale, l'infondatezza della pretesa attorea, stante l'assenza di irregolarità ascrivibili al proprio operato e all'esecuzione dell'intervento chirurgico, effettuato conformemente alle prescrizioni di cui alle linee guida, e stante, altresì, l'assenza di nesso causale tra l'intervento eseguito e i danni riportati dalla paziente;
- nel merito, e in via subordinata, la generica indicazione del quantum richiesto a titolo risarcitorio.
Il convenuto ha, quindi, concluso chiedendo:
- in via pregiudiziale, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa;
- in via preliminare di rito, la declaratoria di incompetenza del Tribunale adito, in favore del
Tribunale di Isernia;
- nel merito, il rigetto della domanda;
- in via subordinata, e in caso di condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo, pregiudizialmente, l'autorizzazione alla chiamata _1 in causa del (d'ora in Controparte_4 avanti: ) e contestando, nel merito, le avverse deduzioni, in quanto Controparte_2 infondate.
L'azienda sanitaria convenuta, in particolare, ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione, per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Nel merito, ha, altresì, eccepito:
- il proprio difetto di legittimazione passiva, per essersi verificati i fatti nel 2005, antecedentemente alla propria costituzione e in piena costanza dell'operatività della “ASL
102” di Venafro;
- la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato da parte attrice, in assenza del compimento, da parte sua, di validi atti interruttivi;
- l'infondatezza, in ogni caso, della domanda, stante l'insussistenza di alcuna condotta negligente in capo ai sanitari e stante, altresì, la mancata prova in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il trattamento sanitario eseguito e i danni riportati dall'attrice.
L a, quindi, concluso, chiedendo: _1
- in via pregiudiziale, di essere autorizzata a chiamare in causa il Commissario liquidatore;
- in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione;
- nel merito, il rigetto della domanda.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa, si è costituita in giudizio la stessa, eccependo l'inoperatività della garanzia nei confronti di per i fatti oggetto di causa, Parte_2 la nullità dell'atto di citazione, in quanto generico e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione e, comunque, l'infondatezza della domanda attorea, concludendo, quindi, per l'integrale rigetto di tutte le domande nei suoi confronti proposte.
All'esito della prima udienza di comparizione, rigettate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e di incompetenza territoriale del Tribunale adito e autorizzata la chiamata in causa della
[...]
, si è costituita in giudizio quest'ultima, eccependo la Controparte_2 prescrizione del diritto risarcitorio azionato dall'attrice e contestando, in ogni caso, nel merito, la domanda attorea, stante l'insussistenza, sia di alcuna condotta negligente in capo ai sanitari, sia del nesso di causalità tra il trattamento sanitario praticato sulla persona dell'attrice e i danni dalla stessa riportati.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante C.T.U. medico- legale e, fatte precisare le conclusioni mediante lo scambio di note scritte, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione con ordinanza comunicata in data 24 febbraio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
Sulla qualificazione delle domande proposte dall'odierna attrice.
In primo luogo, è opportuno premettere che l'azione di responsabilità spiegata dalla danneggiata nei confronti della struttura sanitaria deve essere correttamente qualificata come responsabilità contrattuale (rectius: da inadempimento), in quanto l'attrice agisce facendo valere l'inadempimento, da parte della struttura sanitaria stessa, del contratto cd. di spedalità con essa concluso. Dal punto di vista del riparto dell'onere probatorio, ciò comporta che l'odierna attrice, agendo ai sensi dell'art. 1218 c.c., non è onerata di provare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della struttura, gravando, piuttosto, su quest'ultima l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
La previsione dell'art. 1218 c.c., però, solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) unicamente dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di responsabilità medica “è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito
(contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato”
(v., in tal senso: Cass. civ., Sez. III, n. 10050/2022).
Allorquando, invece, l'azione di responsabilità è promossa direttamente nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, la stessa assume le caratteristiche di una responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), ciò che impone l'osservanza di un onere probatorio più rigoroso da parte del paziente/danneggiato, il quale dovrà, infatti, allegare (fornendone prova) la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, ivi inclusa la cd. colpa medica.
La qualificazione delle due azioni di responsabilità (quella promossa nei confronti della struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 1218 e ss. c.c.; quella promossa nei confronti del medico, ai sensi dell'art. 2043 e ss. c.c.) nel senso anzidetto ha, inoltre, importanti ricadute anche in punto di prescrizione, atteso che, mentre nei confronti della struttura sanitaria, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, nei confronti del medico, l'azione risarcitoria si prescrive nel più breve termine quinquennale previsto dall'art. 2947, co. 1, c.c.
Sull'eccezione di prescrizione formulata da . Parte_2
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva come sia, in primo luogo, fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal convenuto, , e dalla compagnia Parte_2 assicurativa di quest'ultimo.
Deve, infatti, ritenersi pacifico – in assenza di allegazione e prova da parte dell'odierna attrice circa il compimento di ulteriori atti interruttivi della prescrizione – che il primo atto interruttivo della prescrizione posto in essere dall'odierna attrice sia costituito dalla lettera di diffida e messa in mora datata 03/11/2015 e pervenuta al convenuto, al più tardi, in data 23/11/2015 (cfr. doc. allegata alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto). È, tuttavia, del tutto evidente come, a quella data, fosse già ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione entro cui l'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. avrebbe dovuto essere promossa nei confronti del convenuto medesimo.
Parte attrice si difende, sul punto, adducendo che la conoscenza, da parte sua, del danno e della sua riconducibilità causale all'operato del convenuto si sarebbe avuta solo nel 2015, in occasione della redazione della perizia medica di parte prodotta unitamente all'atto introduttivo del presente giudizio.
L'assunto, tuttavia, non è condivisibile, in quanto smentito dalla circostanza fattuale per cui l'odierna attrice – evidentemente non soddisfatta dell'operato dei sanitari dell'ospedale di Venafro e, in particolare, del decide autonomamente di rivolgersi ad altra struttura nel dicembre del Pt_2
2006, di talché deve ritenersi che, al più tardi, a quell'epoca, l'odierna attrice ben conoscesse non solo, ovviamente, il danno subito, ma anche il nesso di causalità con l'operato dei sanitari dell'ospedale di Venafro e, in particolare, del dott. diversamente, non si sarebbe rivolta Pt_2 ad altra struttura nel dicembre del 2006) o, quantomeno, che la stessa fosse in condizione di conoscerlo con l'ordinaria diligenza, non venendo, qui, in considerazione un danno lungolatente (ma, al contrario, un danno di immediata percezione da parte dell'odierna attrice e, infatti, immediatamente percepito, sia in costanza del ricovero presso l'ospedale di Venafro, sia nei mesi successivi, essendosi, peraltro, l'odierna attrice sottoposta autonomamente – come si legge nella perizia di parte – a controlli strumentali, del tipo esame radiografico e T.C., in data 04/04/2006 e 05/05/2006, senza recarsi ad ulteriori visite ambulatoriali con il dott. , con riferimento al quale la giurisprudenza fa Pt_2 coincidere, in ogni caso, il dies a quo del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria dal giorno in cui la malattia “viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche” (così: Cass. civ. n. 16468/2023).
Nel caso di specie, deve, quindi, ritenersi che, al più tardi, al momento del suo ricovero presso altra struttura – ossia l'ospedale “Rizzoli” di Bologna, ove l'odierna attrice veniva sottoposta ad un intervento di rimozione della precedente componente protesica femorale, con posizionamento di un nuovo stelo tipo Wagner (mis. 17/225) e di testina in ceramica (mis. 28) – l'attrice fosse in grado di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il danno subito e il nesso di causalità con l'operato dei sanitari dell'ospedale di Venafro e, in particolare, dell'odierno convenuto, con conseguente decorso del termine prescrizionale quinquennale che deve ritenersi, pertanto, al momento del compimento del primo atto interruttivo, da tempo ed irrimediabilmente spirato.
Ne deriva l'integrale rigetto di tutte le domande proposte dall'odierna attrice nei confronti di
, con conseguente assorbimento di tutte le domande da quest'ultimo proposte nei Parte_2 confronti della compagnia assicurativa che, pertanto, non saranno esaminate. Sull'eccezione di prescrizione formulata dalle strutture convenute e sui rapporti tra le medesime.
Per quanto riguarda, invece, la posizione delle strutture convenute, deve, in primo luogo, premettersi quanto segue.
L'odierna attrice ha convenuto in giudizio l' la quale, a sua volta, ha chiamato in causa la _1
, per fatti relativi al periodo dal 30/11/2005 (data dell'intervento di Controparte_2 artroprotesi, che, come si vedrà nel prosieguo, è stato correttamente scelto dai sanitari dell'ospedale di Venafro in considerazione della patologia riportata dalla paziente e correttamente diagnosticata, oltre che correttamente eseguito;
infra) al 14/03/2006 (data in cui la paziente è stata dimessa, senza l'effettuazione dell'ulteriore intervento chirurgico che, come si vedrà nel prosieguo, sarebbe stato, invero, necessario effettuare e che, tuttavia, non è stato mai indicato dai sanitari dell'ospedale di
Venafro, nonostante la necessità del medesimo fosse chiaramente evincibile, con certezza, quantomeno a partire dal 30/12/2005, data in cui è stato effettuato un controllo radiografico, poi ripetuto in data 14/01, 18/01, 31/01 e 03/03 del 2006; infra).
Ebbene, proprio all'inizio di quel periodo è stata data attuazione alla legge regionale n. 9 del 1° aprile
2005, che aveva disposto l'istituzione dell' subordinando, tuttavia, la sua effettiva _1 costituzione ad una delibera della giunta regionale, che, secondo l'art. 13 della legge citata (rubricato
“disposizioni transitorie”), sarebbe dovuta intervenire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, con l'ulteriore previsione per cui, a partire dalla data di concreta operatività dell' gli organi delle aziende sanitarie ancora esistenti sarebbero deceduti. _1
Tale delibera è, tuttavia, intervenuta solo in data 26/12/2005 e l' è stata operativa solo a _1 partire dal 01/01/2006.
La disciplina normativa regionale disciplinante la successione dell' è stata, infatti, _1 recentemente ricostruita dalla Corte di appello di Campobasso, che ha avuto modo di chiarire, al riguardo, che “con la legge regionale n. 9 dell'01/04/2005 si è provveduto al riordino del servizio sanitario, con la soppressione delle varie aziende sanitarie locali, a cui sono subentrate le relative gestioni liquidatorie, e con costituzione di un'unica azienda sanitaria regionale;
in attuazione di tale legge, con delibera della giunta regionale n. 1867 del 26/12/2005 è stata istituita l' dotata _1 di personalità giuridica autonoma e operante dal 01/01/2006, che, ai sensi dell'art. 13, è subentrata nella titolarità del beni patrimoniali e dei rapporti di lavoro” (così: Corte d'appello Campobasso n.
302 del 20/12/2022).
Fermo, quindi, il subentro dell' al posto delle aziende sanitarie locali a far data dal _1
26/12/2005, e con piena operatività dal 01/01/2006, deve, tuttavia, radicalmente escludersi la successione dell' nche nei debiti delle aziende locali. _1 L'art. 49 della legge regionale n. 8/2015 della infatti, ha definitivamente recepito, a Parte_3 livello di diritto positivo, quello che già da tempo era stato affermato in giurisprudenza (v. in particolare: Cass. civ. n. 6531/2014 e Corte d'appello Campobasso n. 49/2016), ossia che i debiti di una struttura sanitaria soppressa non possono gravare direttamente su quella creata successivamente, restando, quindi, a carico della . Controparte_2
Ebbene, tutto ciò premesso, in via generale, in ordine ai rapporti tra ex ASL e attuale è, _1 tuttavia, evidente come, nel caso di specie, debbano astrattamente essere chiamate a rispondere, dell'azione risarcitoria promossa, dall'odierna attrice, ai sensi dell'art. 1218 c.c., entrambe le strutture: sia la , sia l' Controparte_2 _1
Ciò in quanto – e come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo – la C.T.U. espletata in corso di causa ha consentito di accertare che il fatto generativo del danno (rectius: del maggior danno) subito dall'odierna attrice è consistito nella scelta conservativa effettuata da parte dei sanitari dell'ospedale di Venafro, ossia nella scelta, rivelatasi errata, di non effettuare un ulteriore intervento chirurgico, nonostante tale necessità fosse resa evidente a partire, al più tardi, dal controllo radiografico effettuato in data 30/12/2005.
L'errore nella scelta del trattamento (scelta conservativa in luogo di un ulteriore intervento), tuttavia,
a giudizio dello scrivente giudice, non può considerarsi esaurito al 30/12/2005, trattandosi di errore omissivo reiterato sino al 14/03/2006, data delle definitive dimissioni della paziente dall'Ospedale
“S.S. Rosario” di Venafro senza che la necessità di tale intervento sia mai emersa, nonostante gli esami radiografici effettuati in più occasioni.
Ne deriva che, del danno subito dall'attrice, debbano essere, astrattamente, chiamate a rispondere, in solido tra loro, entrambe le strutture, essendosi il fatto generativo di danno verificato sia nella perdurante vigenza dell'azienda sanitaria locale (30/12/2005), sia a seguito dell'istituzione e piena operatività dell' sino al 14/03/2006). _1
Ciò premesso circa i rapporti tra i due enti, deve, ora, essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' _1
Ebbene, la stessa non può che essere dichiarata inammissibile, in quanto formulata con la comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente rispetto al termine di venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione previsto dagli artt. 166 e 167 c.p.c. (nella formulazione antecedente alla riforma
Cartabia, applicabile ratione temporis), e fermo restando che, anche ove tempestivamente proposta, la stessa avrebbe dovuto essere, in ogni caso, rigettata nel merito, risultando, dalla documentazione in atti, il positivo compimento di un atto interruttivo da parte dell'odierna attrice (in particolare: la lettera di diffida e messa in mora nei confronti dell' del 23/11/2015, depositata dal _1 convenuto . Pt_2 Con riguardo, invece, all'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dalla
[...]
, la stessa deve essere rigettata nel merito. CP_2
È vero, infatti, che l'odierna attrice non risulta aver mai posto in essere atti interruttivi nei suoi confronti, ma è, però, altresì, vero che, com'è noto, ai sensi dell'art. 1310, co. 1, c.c., “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido […] hanno effetto riguardo agli altri debitori”.
Avendo l'attrice posto in essere un valido atto interruttivo nei confronti dell' lo stesso _1 interrompe la prescrizione anche nei confronti della . Controparte_2
Sull'accertamento di responsabilità.
Tutto ciò premesso, e venendo all'esame nel merito della domanda risarcitoria proposta dall'odierna attrice nei confronti della struttura sanitaria responsabile, si osserva che, nel caso di specie, la responsabilità della struttura risulta pienamente provata, sia in ordine all'inesatto adempimento, da parte della struttura sanitaria odierna convenuta, del contratto cd. di spedalità concluso con l'attrice, sia in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari integrante il suddetto inadempimento e i danni dalla stessa riportati.
Dalla C.T.U. espletata in corso di causa, infatti (i cui esiti sono pienamente da condividersi, in quanto svolta con metodo e rigore scientifici e supportata da adeguata e logica motivazione, anche alla luce della puntuale confutazione delle osservazioni critiche mosse dai consulenti tecnici delle parti convenute), è pacificamente emerso l'errore dei sanitari dell'ospedale di Venafro i quali, pur avendo riscontrato, nella paziente, una “frattura periprotesica” a seguito della radiografia eseguita in data
27/12/2005, non hanno correttamente valutato il tipo di intervento da eseguire, scegliendo erroneamente una terapia di tipo conservativo quando, invece, la condizione clinica “era da indicazione chirurgica, ossia richiedeva un trattamento chirurgico con riposizionamento dello stelo per ripristinare la giusta lunghezza, associato ad osteosintesi”, senza, peraltro, che nella cartella clinica fossero state chiarite le ragioni della scelta conservativa (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale, in atti).
Come chiarito dai CC.TT.UU., infatti, per individuare il corretto trattamento sanitario in caso di frattura periprotesica, oltre all'esame radiografico sarebbe stato opportuno approfondire la condizione obiettiva del paziente con ulteriori accertamenti clinici, in quanto “tali elementi radiografici vanno, attentamente, valutati da parte dei chirurghi ortopedici che devono prendere una decisione in merito
(procede chirurgicamente o no), integrando, eventualmente, con esame TAC che derime ogni dubbio, ma, purtroppo, nella cartella clinica del secondo ricovero presso il reparto ortopedico dell'ospedale di Venafro, dopo la frattura, non vengono descritti gli aspetti clinico-strumentali che hanno fatto scegliere un trattamento conservativo della lesione fratturativa” (cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale, in atti).
I CC.TT.UU. hanno, quindi, concluso affermando, in definitiva – e pur riconoscendo la correttezza dell'operato dei sanitari nell'individuazione e nell'esecuzione dell'intervento chirurgico effettuato in data 30/11/2005 –, che “il trattamento della successiva frattura periprotesica”, e a prescindere da come tale frattura si sia verificata (ciò che, invero, non rileva in questa sede), è stato errato e non in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica, in quanto si è scelto un trattamento conservativo nonostante l'aspetto radiografico di scomposizione della frattura con risalita dello stelo e notevole accorciamento del collo femorale, confermato anche dall'esame obiettivo rilevato in cartella (accorciamento ed extrarotazione dell'arto), deponesse per un trattamento chirurgico” (cfr. pag. 19 dell'elaborato peritale, in atti), senza che, dalla documentazione esaminata dai CC.TT.UU., sia risultato in alcun modo “che sia stata una scelta della paziente quella del trattamento conservativo”, non risultando presente, nella cartella clinica, “un consenso sul trattamento conservativo rispetto a quello chirurgico né vengono menzionati i vantaggi
e/o controindicazione dei due trattamenti”, e senza che la scelta conservativa potesse considerarsi una valida opzione all'epoca dei fatti, atteso che “già da allora, erano in uso placche periprotesiche specifiche per questo tipo di fratture con rampini prossimali e viti e cerchiaggi distali” (cfr. quanto chiarito dai CC.TT.UU., rispettivamente, a pag. 42 e a pag. 45 dell'elaborato peritale, in atti, in sede di risposta alle osservazioni critiche formulate dai CC.TT.PP.).
Ebbene, continuano i CC.TT.UU. nel senso che tale “errata e non motivata scelta terapeutica” ha determinato, “come conseguenza-esito, […] un accorciamento notevole del collo femorale, con risalita del grande trocantere oltre il bordo superiore acetabolare, che ha compromesso la motilità dell'anca” (cfr. pagg. 16-17 dell'elaborato peritale, in atti).
Dall'errato trattamento terapeutico, in altre parole, “sono derivati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato;
infatti, i postumi normalmente attesi per un intervento di artroprotesi sono una lieve dismetria degli arti inferiori, ma con una normale lunghezza del collo femorale, senza deviazioni sul piano frontale”, di talché “la frattura peri-protesica, se trattata in maniera chirurgica, avrebbe comportato un lieve aggravamento di tale condizione, mentre la scelta conservativa attuata, nel caso per cui è causa, ha prodotto un esito più invalidante” (cfr. pag. 19 dell'elaborato peritale, in atti).
Deve, quindi, essere affermata la responsabilità della struttura sanitaria (e, quindi, dell' _1 della , in solido tra loro) per il maggior danno riportato dall'odierna Controparte_2 attrice, che deve essere liquidato secondo i criteri di quantificazione di seguito esplicitati.
Sulla quantificazione del danno.
Circa la quantificazione del danno non patrimoniale riportato dall'attrice, si ritiene congrua quella effettuata dai consulenti, e così suddivisa:
- un periodo di I.T.A., pari a 60 gg.;
- un periodo di I.T.P., pari a 30 gg.
- un danno biologico pari al 10%, da calcolarsi nello scaglione dal ventunesimo punto di invalidità al trentesimo, tenuto conto del fatto che “il normale esito di una artroprotesi di anca, con frattura periprotesica, correttamente trattata chirurgicamente, può essere quantificato nella misura del 20%” (cfr. pag. 20 dell'elaborato peritale, in atti).
Circa il periodo di I.T.P. pari a 30 gg., i CC.TT.UU. non specificano, invero, la percentuale di invalidità parziale individuata.
Si ritiene, tuttavia, congruo riconoscere un valore percentuale pari al 50%:
- sia perché è il valore medio di invalidità parziale rispetto a quello massimo (75%) e a quello minimo (25%);
- sia perché è lo stesso C.T.P. di parte convenuta a reputare congruo tale valore _1
(cfr., in particolare, pag. 36 dell'elaborato peritale, in atti, ove sono riportate le osservazioni del C.T.P., il quale osserva che “avendo prescelto un tale trattamento conservativo, la paziente si era dovuta sottoporre a trattamento chirurgico ortopedico presso lo “IOR” di
Bologna che, con intervento correttivo, avrebbe dovuto correggere la problematica insorta e, quindi, da tale trattamento chirurgico poteva derivare un maggior danno biologico temporaneo, che possiamo anche valutare nella misura proposta dal collegio peritale nella misura di 60 giorni di ITA e 30 giorni di ITP al 50%”.
Deve, pertanto, essere liquidato, in favore dell'odierna attrice:
- a titolo di risarcimento per il periodo di invalidità temporanea, totale e parziale, sofferto dall'attrice, la somma complessivamente pari ad € 8.625,00, di cui:
➢ € 6.900,00, per 60 gg. di invalidità temporanea totale;
➢ € 1.725,00, per 30 gg. di invalidità temporanea parziale al 50%;
- a titolo di risarcimento per il danno biologico, in applicazione delle tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano, tenuto conto della natura della malattia, della consistenza dei postumi riportati (danno biologico quantificato nella misura del 10%, secondo i criteri sopra indicati) nonché dell'età della danneggiata al momento del fatto (63 anni), l'importo pari ad €
51.072,00 (pari alla differenza tra l'importo corrispondente al danno biologico complessivamente riportato, dall'odierna attrice, nella misura del 30%, pari ad € 103.647,00, e l'importo corrispondente al danno biologico che l'attrice avrebbe comunque riportato, in caso di trattamento corretto, nella misura del 20%, pari ad € 52.575,00).
Non ritiene, invece, questo giudice, in assenza di specifiche allegazioni, in tal senso, da parte dell'attrice, di dover applicare la personalizzazione del danno, atteso che, in ossequio all'orientamento della Suprema corte, “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (così: Cass. civ. n. 23778/2014; v. anche Cass. civ. n. 24471/2014).
Del pari, non si ritiene di dover riconoscere, in assenza di specifiche allegazioni in tal senso, la componente morale del danno biologico.
Quanto, da ultimo, alle spese mediche sostenute dall'attrice, le stesse – benché ritenute congrue dai
CC.TT.UU. – non possono essere riconosciute, in quanto non documentate in atti (né, a ben vedere, allegate).
Conclusioni.
Ne deriva, pertanto, alla luce di tutto quanto osservato, l'accertamento di responsabilità, in capo alla struttura sanitaria e, quindi, in capo all' alla , in solido tra _1 Controparte_2 loro, in ordine alla causazione dei danni non patrimoniali riportati dall'odierna attrice (nei limiti di cui sopra), con conseguente condanna dell' e della , in _1 Controparte_2 solido tra loro, a risarcire i medesimi in favore dell'attrice, per l'importo complessivo pari ad €
59.697,00.
La somma così liquidata non deve essere rivalutata all'attualità, essendo la stessa già stata liquidata sulla base delle tabelle di Milano aggiornate all'attualità (2024).
Deve, invece, essere riconosciuto, sulla somma così liquidata e già rivalutata, il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v. Cass., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi. Si richiama, al riguardo,
l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti, attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. n.
5317/2022).
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi anno per anno, dalla data delle dimissioni sulla somma via via rivalutata, e previa devalutazione delle somme al momento delle dimissioni, ossia al 14/03/2006 (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 1712/1995 e Cass. civ. n. 4658/2024).
Su tale somma così calcolata decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dal giorno successivo alla data odierna), e sino al saldo effettivo, gli interessi legali, da computarsi al tasso legale.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono, come per legge, la soccombenza e, pertanto, sono poste:
- a carico delle convenute e _1 Controparte_2
, in solido tra loro, con riferimento a quelle sostenute da parte attrice, da distrarsi
[...] in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- a carico di parte attrice, con riferimento a quelle sostenute da , da distrarsi Parte_2 in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., e da
[...]
Controparte_3
Le stesse si liquidano come in dispositivo, secondo le previsioni di cui al d.m. n. 55/2014 (e successive modificazioni), in applicazione dei valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto e tenuto, altresì, conto: quanto alle spese liquidate in favore di parte attrice, dell'attività difensiva concretamente espletata dal difensore della parte;
quanto alle spese liquidate in favore di e di delle ragioni Parte_2 Controparte_3 della decisione, fondata, per entrambe le parti vittoriose, sull'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione, senza disamina delle ulteriori questioni) previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00, individuato avuto riguardo al decisum), con riconoscimento di tutte le fasi.
Devono, infine, essere definitivamente poste a carico dell' e della _1 [...]
, in solido tra loro, le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 936 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2021, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: • Accerta la responsabilità dell' e della _1 Controparte_5
, in solido tra loro, nella causazione dei danni non patrimoniali,
[...] quantificati come in parte motiva, subiti da in occasione Parte_1
e in conseguenza del suo ricovero presso l'ospedale “S.S. Rosario” di Venafro nel periodo dal
26/11/2005 al 14/03/2006 e, per l'effetto:
• Condanna l' la , in _1 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento, in favore di , della somma Parte_1
(già rivalutata all'attualità) complessivamente pari ad € 59.697,00, oltre agli interessi compensativi, da calcolarsi secondo quanto indicato in parte motiva, e oltre, altresì, agli interessi legali, decorrenti dal giorno successivo alla data odierna e sino al saldo effettivo;
• Condanna l' la in solido tra loro, _1 Controparte_2
a rifondere le spese di lite sostenute da per il presente Parte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%,
C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, e contributo unificato), da distrarsi in favore dell'avv. Roberto T. D'Agostini, antistatario;
• Rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto: Parte_2
• Dichiara assorbite tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_2 [...]
Controparte_3
• Condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Parte_1
e da er il presente giudizio, che si Parte_2 Controparte_3 liquidano in complessivi € 7.052,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge) in favore di ciascuno, da distrarsi in favore dell'avv. Elena
Bianchi, antistatario, quanto a quelle sostenute da;
Parte_2
• Pone definitivamente a carico dell' e della _1 Controparte_2
, in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate con
[...] separato decreto;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 14 settembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo