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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AT NC Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa RI TT VA Consigliera rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1162/2023
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato e difeso dagli Avv. PIER LUIGI IC E Parte_1
AT IC
- Appellante -
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. ROCCO DE CARLO CP_1
- Appellata–
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sez. lavoro n.
2408/2023 pubblicata in data 01/03/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. ha proposto ricorso ex art. 414 cpc nei confronti di Parte_1 CP_1
titolare della Farmacia Portuense sita in Roma, via Portuense 425-
[...]
425D, rivendicando differenze retributive non corrisposte in relazione al rapporto di lavoro a tempo parziale come "farmacista collaboratore" (I livello CCNL Farmacie private) intercorso tra le parti dall'ottobre 1989 al dicembre 2020.
Il ricorrente ha lamentato che, pur avendo sottoscritto un contratto part- time, che aveva previsto un orario di lavoro di 16,30 ore settimanali dall'assunzione al 30.09.1991 e, poi, di 12,37 ore settimanali dall'1.10.1991 alla cessazione, aveva sempre svolto un orario di lavoro ordinario di almeno
80 ore mensili, pari a 20 ore settimanali, come da cartellini di presenza e da buste paga prodotti in atti.
La contestazione ha riguardato l'asserito errore di calcolo del TFR e delle mensilità supplementari (tredicesima e quattordicesima), che sarebbero stati determinati unicamente sulla base della retribuzione contrattuale e non sull'orario di lavoro effettivamente svolto, pari ad 80 ore mensili, con un conseguente credito pari ad € 38.437,59, come da conteggio allegato al ricorso.
Il dottor ha sostenuto, inoltre, che le ore in eccedenza prestate in via Pt_1 continuativa sarebbero state erroneamente (e non sempre) contabilizzate in busta paga come "lavoro straordinario" anziché "lavoro supplementare", al fine di escluderle dalla base di calcolo dei suddetti istituti retributivi, in contrasto con l'art. 2120 del c.c. e con la contrattazione collettiva, tenuto conto che l'art. 83 del CCNL non esclude dalla quota annua di retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR i compensi per lavoro supplementare e che gli artt. 66 e 67, quanto alle mensilità supplementari, prevedono che le stesse siano di importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto (costituita, ex art. 58 del medesimo contratto, da tutti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo).
Il dott. ha quindi rassegnando nei confronti della dott.ssa Parte_1 le seguenti conclusioni: CP_1
a) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha sempre osservato
2 dall'ottobre 1989 al dicembre 2020 (o dalle diverse date che dovessero risultare di giustizia) un orario di lavoro pari ad 80 ore mensili, corrispondente ad un part-time al 50%;
b) Per l'effetto condannare , quale titolare della FARMACIA CP_1
PORTUENSE, al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
38.437,59 (o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) a titolo di differenze retributive maturate per i titoli dedotti nel ricorso e risultanti dal relativo conteggio, notificato unitamente al presente atto
e che deve ritenersi parte integrante dello stesso.
c) In via subordinata, Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento nel computo del trattamento di fine rapporto e della tredicesima e quattordicesima mensilità dei compensi, corrisposti in via continuativa e/o non occasionale, per lavoro supplementare erroneamente indicati in busta paga come lavoro straordinario.
d) Per l'effetto condannare , quale titolare della FARMACIA CP_1
PORTUENSE, al pagamento delle differenze retributive sul trattamento di fine rapporto e sulla tredicesima e quattordicesima mensilità.
2. La Dott.ssa si è costituita in primo grado deducendo CP_1
l'infondatezza del ricorso.
Ha affermato la regolarità del rapporto part-time intercorso tra le parti e ha sostenuto che le ore in eccedenza svolte dal ricorrente hanno costituito legittimamente lavoro straordinario, anche in ragione della contemporanea attività del lavoratore presso altre farmacie ed all'orario di lavoro complessivamente svolto dal dottor La convenuta ha eccepito, in Pt_1 ogni caso, di aver regolarmente retribuito il ricorrente per le ore supplementari svolte, erogando allo stesso la maggiorazione forfettaria ed omnicomprensiva (comprensiva quindi anche dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti) del 25% della quota oraria della normale retribuzione, così come previsto dall'art. 17, comma 4, del CCNL delle
Farmacie Private, con conseguente infondatezza delle avverse pretese.
3. Istruita documentalmente la causa il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso.
3 Il Giudice capitolino ha motivato il suo decisum sulle seguenti ragioni.
Anzitutto ha evidenziato che gli orari di lavoro non erano stati contestati in fatto, risultando dalle buste paga - non contestate specificatamente dal lavoratore - che quest'ultimo, che aveva prestato la propria attività lavorativa presso più datori di lavoro nel periodo in cui era alle dipendenze della resistente (come comprovato dalla documentazione acquisita presso l' e presso il Centro per l'Impiego) non aveva comunicato mensilmente CP_2 alla datrice di lavoro l'ammontare delle ore di cui disponeva, così come previsto dalla normativa (dovendosi cumulare gli orari osservati presso ogni datore di lavoro ai fini della valutazione dell'orario svolto, nel rispetto dei limiti e della natura supplementare o straordinaria).
In secondo luogo ha rilevato che dall'analisi delle buste paga era emersa la corresponsione di somme non solo a titolo di maggiorazioni per lavoro straordinario ma, in taluni mesi, anche a titolo di lavoro supplementare. Su questo punto, il Giudice ha rilevato che l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 2015 prevede che il lavoro supplementare sia retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti;
che, altresì, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del
CCNL di categoria spetta al lavoratore una percentuale di maggiorazione
“forfettaria ed omnicomprensiva” del 25% della quota oraria della normale retribuzione per ogni singola ora di lavoro supplementare svolta, come tale non idonea, quindi, a concorrere alla formazione della base di calcolo del
TFR e delle mensilità aggiuntive;
che, conseguentemente, avendo la correttamente versato la maggiorazione per il lavoro Parte_2 supplementare nella misura del 25% prevista dal CCNL applicabile (come da busta paga in atti), la domanda attorea era infondata, già includendo tale maggiorazione l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
4. ha interposto appello censurando la sentenza di prime cure Parte_1 sulla base di un unico motivo di gravame, rubricato “erronea delibazione dei fatti del giudizio - violazione dell'art. 2120 c.c. e degli artt. 66, 67 e 83 del
4 CCNL applicato”.
Nel dettaglio, l'appellante censura la ricostruzione del Tribunale nel non aver considerato i fatti pacifici e documentali. Il ricorrente ha avuto un contratto part-time con successivi orari formali di 66 ore mensili (fino al 30.09.1991)
e poi di 50 ore mensili, ma ha sempre svolto per 31 anni un orario effettivo di 80 ore mensili, configurando di fatto un part-time al 50%; su tale premessa, ha sostenuto che l'orario di 80 ore deve essere considerato ordinario e, conseguentemente, il trattamento retributivo ai fini della tredicesima e quattordicesima mensilità e dell'indennità di fine rapporto deve essere determinato su tale base, con un salario parametrato a
€ 1.143,65.
L'appellante ha, altresì, contestato l'affermazione del Giudice circa la mancata contestazione degli orari "risultanti per tabulas", poiché l'intero ricorso è stato fondato proprio sul fatto di aver svolto un orario di lavoro superiore a quello risultate dal contratto e dalle buste paga, con richiesta di accertare e dichiarare la natura di lavoro “ordinario” di 80 ore mensili.
5. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_3
6. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
***************
7.L'appello non merita accoglimento e la sentenza deve essere interamente confermata per le ragioni che seguono.
8. Rileva, preliminarmente, il Collegio che gli orari di lavoro svolti dall'odierno appellante, per come risultanti dalle buste paga prodotte in atti, non sono stati, sostanzialmente, contestati in primo grado dal medesimo, che non ha lamentato in alcun modo di non essere stato retribuito per le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto a quelle concordate in sede contrattuale, bensì che la retribuzione corrisposta per dette ore aggiuntive doveva essere presa in considerazione dal datore di lavoro ai fini del computo delle mensilità supplementari e del TFR, in quanto prestate con carattere di
5 continuità; il dottor ha, altresì, lamentato l'erronea qualificazione di Pt_1 tali ore, contabilizzate in busta paga come “lavoro straordinario” e non come “lavoro supplementare”, al solo fine di non computare tali compensi nella base di calcolo del TFR e delle mensilità supplementari.
9. Osserva la Corte che, per come già correttamente evidenziato dal Tribunale, la pretesa del dottor di ottenere il riconoscimento del diritto al Pt_1 computo delle mensilità supplementari e del trattamento di fine rapporto tenendo conto anche della retribuzione allo stesso corrisposta per le ore lavorate in più rispetto a quelle contrattualmente previste è infondata, tenuto conto che lo stesso ha sempre percepito, per tali ore, la maggiorazione del 25% prevista dal CCNL per i dipendenti di Farmacie
Private (come da buste paga in atti).
10.L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 2015 prevede, invero, che il lavoro supplementare sia retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti e l'art. 7, comma 4, del suddetto contratto collettivo che per ogni singola ora di lavoro supplementare spetta al lavoratore una percentuale di maggiorazione forfettarie ed omnicomprensiva pari al 25% della quota oraria della normale retribuzione (“……in ogni altro caso la percentuale di maggiorazione forfettaria ed omnicomprensiva sulla singola ora di lavoro supplementare è pari al 25% della quota oraria della normale retribuzione di cui al successivo art. 57”); tale maggiorazione è, quindi, comprensiva anche dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sul TFR e sulle mensilità accessoria e, per come già enunciato dal Tribunale, non può essere conteggiata nelle mensilità supplementari e nel tfr.
11.La statuizione in tal senso del primo giudice non è stata, in ogni caso, oggetto di alcuna specifica censura da parte dell'appellante, né contrastata da alcuna contraria argomentazione svolta nell'atto di gravame ed è divenuta, quindi, definitiva, essendosi il dottor limitato a reiterare Pt_1 quanto già dedotto in primo grado e disatteso dal primo giudice, in punto di violazione dell'art. 2120 del c.c. (che ricomprende nella retribuzione annua
6 ai fini del TFR tutte le somme corrisposte in via continuativa al lavoratore)
e degli artt. 66, 67 e 83 del CCNL (che prevedono che la 13° e 14° mensilità sia di importo pari alla retribuzione globale di fatto, costituita da tutti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo e che sono esclusi dalla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR i compensi per lavoro straordinario – e non, quindi, quelli per il lavoro supplementare - ).
12.Nessuna violazione delle suddette disposizioni normative è stata, in realtà, posta in essere dalla datrice di lavoro tenuto conto che, nel caso di specie, è applicabile la specifica disposizione contrattuale relativa alla maggiorazione retributiva per il lavoro supplementare svolto dall'appellante dettata dall'art. 17 del CCNL di categoria, che espressamente prevede il carattere forfettario ed omnicomprensivo della maggiorazione medesima (come, altresì, disciplinato dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 2015, che prevede che il lavoro supplementare sia retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti).
13.L'appello, conclusivamente, deve essere respinto.
14.Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione.
15.Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc;
- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
7 Roma 07/10/2025
La Consigliera est.
RI TT VA
8
La Presidente
AT NC