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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 791/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/10/1972 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 06/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Treville (AL) il 27/09/1997, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1997. Per_ Dall'unione sono nati i figli oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e in data 15/08/2008, ancora minore. Per_2
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 23/03/2023 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta del figlio minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
in Treville (AL) il 27/09/1997, trascritto nei Registri dello Stato Civile di
[...] Parte_2 detto Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1997 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_3
i quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione e stabile residenza del minore presso il domicilio materno;
2. il padre avrà facoltà di visita giornaliera, previo preavviso telefonico e in accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni di tutti. In ogni caso il padre avrà diritto:
• di vedere, tenere e condurre con sé a week end alternati, dal sabato mattina alla Per_2 domenica sera;
• di vedere, tenere e condurre con sé un giorno infrasettimanale, con o senza Per_2 pernottamento, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di tutti;
pagina 2 di 4 • di trascorrere con il figlio un periodo di due settimane anche non consecutive nel mese di luglio e/o agosto da determinarsi in accordo con la madre;
• di trascorrere con 1 settimana nelle festività natalizie e 3 giorni in quelle pasquali, Per_2 da determinarsi in accordo con la madre in modo che il figlio trascorra il Natale e la Pasqua ad anni alterni con i genitori;
• di trascorrere altri ponti o festività ad anni alterni e altri periodi previo accordo con la madre;
in ogni caso, ciascun genitore dovrà sempre comunicare all'altro il luogo in cui il minore andrà in vacanza specificandone i recapiti;
Per_ 3. la figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente, avrà collocazione e stabile residenza presso il domicilio materno e concorderà direttamente con il padre i modi ed i tempi di frequentazione;
4. il padre verserà alla madre un contributo di mantenimento Parte_1 Parte_2 Per_ per i figli e pari ad € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), rivalutabili Per_2 annualmente ed in via automatica su base Istat, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese nonché a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Vercelli approvato in data 21.12.2018 che si richiama integralmente, ivi comprendendo, altresì, le spese relative alla scuola in semiconvitto frequentata dal figlio nonché ogni altra spesa da affrontarsi nell'interesse di Per_2 entrambi i figli aventi natura straordinaria;
5. i coniugi convengono e si danno reciprocamente atto che la madre percepirà in Parte_2 via integrale ed esclusiva l'assegno unico e ogni altra indennità di legge in favore dei figli Per_ e Per_2
6. si dà atto che l'abitazione coniugale, sita in NO FE (Al), Via San Rocco n. 8, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sarà, di comune accordo, alienata a terzi, all'uopo i ricorrenti si impegnano a conferire mandato a vendere ad una
Agenzia Immobiliare scelta congiuntamente;
nelle more verrà assegnata e rimarrà nella disponibilità di che la abiterà con i figli sino alla vendita accollandosi le Parte_2 relative utenze e le spese ordinarie. Ogni altra spesa di natura straordinaria legata alla proprietà e relativa all'immobile sarà sostenuta al 50% da entrambi i coniugi;
7. si dà atto che in costanza di matrimonio i coniugi, nell'esclusivo interesse della famiglia, avevano acceso due contratti di mutuo con per l'acquisto/ristrutturazione della CP_1 casa coniugale nonché un finanziamento per la sostituzione della caldaia e, ad oggi, per tali esposizioni, devono corrispondere mensilmente la somma complessiva di € 465,86: di tale importo, sino al 31/12/2026 avendo ottenuto la cessione del quinto sullo Parte_1 stipendio sino a dicembre 2032, corrisponderà € 285,00, mentre i restanti € 180,86 saranno a carico di Parte_2
8. si dà atto che rinuncia sin da ora ad ogni richiesta di restituzione e/o Parte_1 rivalsa e/o compensazione con qualsiasi altra somma nei confronti di per il Parte_2 maggior importo che, alla data del 31/12/2026 o alla data della vendita dell'intervenuta vendita dell'immobile, il medesimo avrà versato per le predette causali;
9. si dà atto che alla scadenza dei mutui stipulati con e comunque a far tempo dal CP_1
01/01/2027 e così sino alla scadenza della cessione del quinto sullo stipendio di
[...]
(31 dicembre 2032), corrisponderà mensilmente a quest'ultimo € Pt_1 Parte_2
142,50 quale 50% dell'importo a quest'ultimo trattenuto sullo stipendio in forza della cessione del quinto, salvo sia intervenuta l'alienazione dell'immobile prima di tale data e, pertanto, siano stati preventivamente estinti tutti i mutui/finanziamenti/cessioni del quinto con il ricavato della vendita;
pagina 3 di 4 10. si dà atto che in ogni caso, una volta alienata la casa coniugale, il residuo del ricavato della vendita del predetto immobile, previa estinzione dei mutui/prestiti e cessioni del quinto come sopra indicati, sarà diviso in parti uguali tra le parti;
11. si dà atto che i coniugi dichiarano che al momento della vendita valuteranno come procedere per la divisione/vendita/smaltimento dei beni mobili, arredi e suppellettili contenuti nella casa coniugale e fino ad allora in uso alla moglie ed i figli;
12. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a contributi di mantenimento;
13. si dà atto che le spese della presente procedura saranno a carico delle parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 791/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/10/1972 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 06/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Treville (AL) il 27/09/1997, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1997. Per_ Dall'unione sono nati i figli oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e in data 15/08/2008, ancora minore. Per_2
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 23/03/2023 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta del figlio minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
in Treville (AL) il 27/09/1997, trascritto nei Registri dello Stato Civile di
[...] Parte_2 detto Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1997 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_3
i quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione e stabile residenza del minore presso il domicilio materno;
2. il padre avrà facoltà di visita giornaliera, previo preavviso telefonico e in accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni di tutti. In ogni caso il padre avrà diritto:
• di vedere, tenere e condurre con sé a week end alternati, dal sabato mattina alla Per_2 domenica sera;
• di vedere, tenere e condurre con sé un giorno infrasettimanale, con o senza Per_2 pernottamento, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di tutti;
pagina 2 di 4 • di trascorrere con il figlio un periodo di due settimane anche non consecutive nel mese di luglio e/o agosto da determinarsi in accordo con la madre;
• di trascorrere con 1 settimana nelle festività natalizie e 3 giorni in quelle pasquali, Per_2 da determinarsi in accordo con la madre in modo che il figlio trascorra il Natale e la Pasqua ad anni alterni con i genitori;
• di trascorrere altri ponti o festività ad anni alterni e altri periodi previo accordo con la madre;
in ogni caso, ciascun genitore dovrà sempre comunicare all'altro il luogo in cui il minore andrà in vacanza specificandone i recapiti;
Per_ 3. la figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente, avrà collocazione e stabile residenza presso il domicilio materno e concorderà direttamente con il padre i modi ed i tempi di frequentazione;
4. il padre verserà alla madre un contributo di mantenimento Parte_1 Parte_2 Per_ per i figli e pari ad € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), rivalutabili Per_2 annualmente ed in via automatica su base Istat, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese nonché a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Vercelli approvato in data 21.12.2018 che si richiama integralmente, ivi comprendendo, altresì, le spese relative alla scuola in semiconvitto frequentata dal figlio nonché ogni altra spesa da affrontarsi nell'interesse di Per_2 entrambi i figli aventi natura straordinaria;
5. i coniugi convengono e si danno reciprocamente atto che la madre percepirà in Parte_2 via integrale ed esclusiva l'assegno unico e ogni altra indennità di legge in favore dei figli Per_ e Per_2
6. si dà atto che l'abitazione coniugale, sita in NO FE (Al), Via San Rocco n. 8, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sarà, di comune accordo, alienata a terzi, all'uopo i ricorrenti si impegnano a conferire mandato a vendere ad una
Agenzia Immobiliare scelta congiuntamente;
nelle more verrà assegnata e rimarrà nella disponibilità di che la abiterà con i figli sino alla vendita accollandosi le Parte_2 relative utenze e le spese ordinarie. Ogni altra spesa di natura straordinaria legata alla proprietà e relativa all'immobile sarà sostenuta al 50% da entrambi i coniugi;
7. si dà atto che in costanza di matrimonio i coniugi, nell'esclusivo interesse della famiglia, avevano acceso due contratti di mutuo con per l'acquisto/ristrutturazione della CP_1 casa coniugale nonché un finanziamento per la sostituzione della caldaia e, ad oggi, per tali esposizioni, devono corrispondere mensilmente la somma complessiva di € 465,86: di tale importo, sino al 31/12/2026 avendo ottenuto la cessione del quinto sullo Parte_1 stipendio sino a dicembre 2032, corrisponderà € 285,00, mentre i restanti € 180,86 saranno a carico di Parte_2
8. si dà atto che rinuncia sin da ora ad ogni richiesta di restituzione e/o Parte_1 rivalsa e/o compensazione con qualsiasi altra somma nei confronti di per il Parte_2 maggior importo che, alla data del 31/12/2026 o alla data della vendita dell'intervenuta vendita dell'immobile, il medesimo avrà versato per le predette causali;
9. si dà atto che alla scadenza dei mutui stipulati con e comunque a far tempo dal CP_1
01/01/2027 e così sino alla scadenza della cessione del quinto sullo stipendio di
[...]
(31 dicembre 2032), corrisponderà mensilmente a quest'ultimo € Pt_1 Parte_2
142,50 quale 50% dell'importo a quest'ultimo trattenuto sullo stipendio in forza della cessione del quinto, salvo sia intervenuta l'alienazione dell'immobile prima di tale data e, pertanto, siano stati preventivamente estinti tutti i mutui/finanziamenti/cessioni del quinto con il ricavato della vendita;
pagina 3 di 4 10. si dà atto che in ogni caso, una volta alienata la casa coniugale, il residuo del ricavato della vendita del predetto immobile, previa estinzione dei mutui/prestiti e cessioni del quinto come sopra indicati, sarà diviso in parti uguali tra le parti;
11. si dà atto che i coniugi dichiarano che al momento della vendita valuteranno come procedere per la divisione/vendita/smaltimento dei beni mobili, arredi e suppellettili contenuti nella casa coniugale e fino ad allora in uso alla moglie ed i figli;
12. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a contributi di mantenimento;
13. si dà atto che le spese della presente procedura saranno a carico delle parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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