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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico Dott. Adele Ferraro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3394 del RGAC dell'anno 2021, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. rappresentata e difesa dall' avv.to Maria Chiara Paone, dell'Ufficio Legale dell' giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Pt_1
Vinicio Cortese, 25
OPPONENTE
P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. e per Controparte_1 P.IVA_1 essa la mandataria in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa dalla giusta procura in Controparte_3 atti e per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino ed elettivamente domiciliata, in Roma largo
Arrigo VII, 4
CP_4
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Nicola Gaetano,
INTERVENUTA
1 Conclusioni: come da verbale dell'8.11.2024
FATTO E DIRITTO
L' , agendo in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla CP_1 CP_4 ricorreva in via monitoria sul presupposto dell'inadempimento dell'
[...]
nel pagamento della somma di € 1.907.645,99 a titolo di sorte Controparte_5 capitale, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, di cui alle fatture allegate al ricorso e relative alle forniture di ossigeno e gas medicali rese dalla cedente a favore CP_4 della azienda assunta debitrice, dal 2016 al 2019.
In data 13/07/2021 veniva emesso il decreto ingiuntivo, avverso il quale la
[...]
proponeva opposizione, eccependo preliminarmente Controparte_5
l'inefficacia della cessione per intervenuto rifiuto del ceduto ed il difetto di legittimazione attiva;
l'inadeguatezza, ai fini della prova del credito azionato, della documentazione posta a fondamento del ricorso, e nel merito l'avvenuto pagamento nei confronti del fornitore, di una parte delle fatture in data antecedente alla cessione, formulando, quindi, in via subordinata, eccezione di compensazione parziale a fronte dei pagamenti effettuati direttamente nei confronti della cedente per un importo pari ad € 688.583,96, CP_4 allegando, altresì, la non debenza, degli interessi ex D.lgs. 231/02, per mancanza dei presupposti di legge.
Concludeva, pertanto, in via principale per la declaratoria di nullità, inefficacia o per la revoca del d.i. ingiuntivo opposto ed in via subordinata per l'accoglimento della eccezione di compensazione parziale.
Si costituiva in giudizio che evidenziava l'infondatezza delle eccezioni Controparte_1 preliminari e di tutte le ulteriori deduzioni, eccezioni e richieste, concludendo nel merito in via principale, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto della spiegata opposizione o in subordine per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 1.907.645,00, o eventualmente di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, sempre maggiorata degli interessi ex D.lgs.
231/02.
Istruita la causa documentalmente, sulle conclusioni precisate dalle parti, tramite il deposito di note scritte all'udienza del 09.06.23 veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
2 Con ordinanza del 17.10.23, rilevata ex officio la questione di nullità afferente al difetto di forma scritta richiesta ad substantiam, trattandosi di contratti conclusi dalla P.A, la causa veniva rimessa sul ruolo per consentire alle parti di dedurre in contraddittorio sulla prospettata questione di nullità e nuovamente assegnata in decisione all'udienza del
24.11.23.
Con sentenza non definitiva n 2149/23, depositata in data 29.12.23, veniva accolta l'opposizione proposta dall' e Controparte_5 conseguentemente revocato il d.i. n. 733/21 .
L'opposta, la quale agiva nella sua qualità di cessionaria, pur gravata, dell'onere di fornire dimostrazione della esistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale tra la cedente e l'Amministrazione debitrice, onde consentire, in questa fase di giudizio a cognizione piena, il riconoscimento nei suoi confronti del credito nella misura azionata in via monitoria nulla di nuovo, rispetto a quanto già allegato e prodotto, aveva offerto al fine di provare la fondatezza della pretesa creditoria nella misura complessivamente azionata, limitandosi a dimostrare, tramite produzioni documentali, idonee a comprovante la sussistenza di un accordo contrattuale, stipulato nelle forme richieste dalla legge, solo una parte della fornitura resa in favore dell'opponente, ovvero quella relativa ai Presidi di
Lamezia Terme e Soveria Mannelli e non già per le forniture effettuate in favore della
[...]
. Parte_2
Dunque, la produzione della documentazione contabile, delle bolle di scarico , dei documenti di trasporto per la fornitura di ossigeno e gas medicinali per i presidi di Lamezia Terme e Soveria
Mannelli, in uno al titolo contrattuale e alle intervenute proroghe fondavano la pronuncia resa in sede di sentenza parziale di fondatezza della pretesa azionata relativamente a tali forniture.
Diversamente rispetto alle forniture effettuate in favore della quanto per le quali, Parte_2 in mancanza di contratto formale, veniva statuita la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi provvedere alla quantificazione e pagamento dlel sole prestazioni erogate in favore dei presidi di Lamezia Terme e Soveria Mannelli.
Per cui ritenuti sussistenti i presupposti per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme maturate in relazione alle forniture rese in relazione al contratto rep. N. 705 del 16/05/2007 e successive proroghe, al fine della esatta quantificazione di tale posta creditoria, considerato che era stato azionato in via monitoria un credito complessivo, in relazione a due diverse prestazioni e che solo una parte di esso andava riconosciuto all'opposta, in considerazione, altresì, della mole della
3 documentazione prodotta dalla stessa, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo per l'ulteriore istruzione, mediante una CTU contabile ed al consulente incaricato venivano, pertanto, assegnati i seguenti quesiti:”1) Proceda il Ctu, sulla base della documentazione in atti, alla quantificazione economica delle sole somme spettanti alla a seguito delle forniture di CP_4 ossigeno e gas medicali effettuate in forza del contratto rep. N. 705 del 16/05/2007 e delle successive proroghe;
2) Dica il Ctu se, in relazione alle fatture emesse, a saldo alla suddetta fornitura, per gli anni di riferimento, sussistano pagamenti parziali effettuati dall'
[...]
”. Parte_2
Con atto depositato telematicamente in data 27.9.24 interveniva volontariamente in giudizio la cedente per aderire alle conclusioni svolte dalla opposta e dopo il deposito CP_4 CP_1 dell'elaborato peritale, a seguito di indagine peritale, svolta in relazione alla sola documentazione presente in atti e ritualmente acquisita al giudizio, la causa, veniva nuovamente assegnata in decisione, all'udienza del 8.11.2024, con i termini del 190 cpc.
Ciò posto, provato l'an della pretesa creditoria azionata in relazione alle forniture di cui vi era riscontro in atti della valida instaurazione del vincolo contrattuale, tra cedente e azienda opponente, ai fini della quantificazione delle somme effettivamente spettanti all'opposta, che agisce in qualità di cedente, si possono richiamare sul punto, le condivisibili conclusioni del consulente incaricato, in quanto scevre da vizi logico giuridici e non oggetto di contestazioni in relazione allo specifico oggetto di indagine, per cui in risposta al quesito n. 1, il consulente conclude:” le somme spettanti alla a seguito delle forniture di ossigeno e gas medicali, effettuate per i in forza del CP_4 contratto rep. n. 705 del 16.5.2007 e delle successive proroghe, cioè, come precisato anche nella sentenza parziale n. 2149/2023, quelle emesse per l'attività esplicata per i presidi ospedalieri di
Lamezia Terme e Soveria Mannelli, ammontano ad € 988.235,51 (I.V.A. compresa – fatture relative agli anni 2018 e 2019) ed in risposta al quesito n. 2:” A saldo alla suddetta fornitura, per gli anni di riferimento, NON sussistono pagamenti parziali effettuati dall' ”. Parte_2
Sulla base delle considerazioni svolte, sussistono, pertanto i presupposti per la condanna della opponente al pagamento della minor somma di euro 988.235,51 (I.V.A. compresa) relativamente CP_ alle prestazioni effettivamente erogate nei confronti cedente , azionati da in CP_1 assenza di prova circa intervenuti pagamenti parziali, in forza dei titoli contrattuali debitamente prodotti ed in assenza di prova circa intervenuti pagamenti parziali, inquanto le generiche allegazioni sul punto di parte attrice sono rimaste indimostrate, oltre al riconoscimento degli interessi moratori, con decorrenza dalle scadenze di ciascuna fattura ex art. 4 D.lgs. n. 231/2002 fino al saldo effettivo.
4 Con riguardo agli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 va precisato, infatti, che dal momento che l'obbligazione pecuniaria oggetto del presente giudizio rientra fra quelle cui si applica l'art. 2 del
D.Lgs. 231/2002, tali interessi andranno riconosciuti alla società opposta, dovendo, quindi, essere disattesa la generica contestazione dell'opponente sul punto, sotto il profilo dell'an debeatur, per altro non accompagnata da specifica domanda sul punto, che non risulta esplicitata nella conclusione, neppure in via gradata.
Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento della domanda monitoria proposta da nei confronti di e da questa CP_1 Controparte_5 opposta, giustifica tra le dette parti la parziale compensazione –nella misura del 30%- e la condanna alla rifusione della rimanente parte Controparte_5 che si liquida come in dispositivo in conformità ai parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento.
Compensate le spese tra e la , CP_4 Controparte_5 attesa la natura dell'intervento spiegato, l'attività svolta nel giudizio e la fase in cui essa ebbe ad intervenire.
Spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro, atteso che la stessa consulenza si è resa necessaria in relazione alla revoca del decreto ingiuntivo opposto per il parziale rigetto della pretesa azionata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, in persona del giudice monocratico, dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da l'
[...]
avverso il decreto ingiuntivo reso da questo Tribunale il Controparte_5
13.7.2021, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) Dà atto che con sentenza parziale n. 2149/2023 del 29.12.2023 è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto;
2) Ritenuta fondata l'azione proposta in sede monitoria relativamente alle forniture effettuate in favore dei presidi di Lamezia Terme e Soveria Mannelli, condanna l' al pagamento nei confronti di Controparte_5 CP_1 della somma di euro 988.235,51, oltre interessi come in parte motiva.
[...]
3) Rigetta ogni altra domanda.
5 4) Compensa al 30% le spese di lite tra l' Controparte_6 che liquida nello complessivo importo di euro 33.000,00 oltre
[...] accessori di legge e spese forfettarie al 15%;
5) Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta del CP_1
70% delle spese di lite per l'importo di euro 23.100,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
6) Compensate le spese tra l' e Controparte_5 CP_4
7) Pone definitivamente a carico delle parti e dell' CP_1 [...]
, in solido tra loro, e in pari quota, le spese di CTU come Controparte_5 liquidate con separato decreto.
Catanzaro, 29.1.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico Dott. Adele Ferraro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3394 del RGAC dell'anno 2021, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. rappresentata e difesa dall' avv.to Maria Chiara Paone, dell'Ufficio Legale dell' giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Pt_1
Vinicio Cortese, 25
OPPONENTE
P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. e per Controparte_1 P.IVA_1 essa la mandataria in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa dalla giusta procura in Controparte_3 atti e per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino ed elettivamente domiciliata, in Roma largo
Arrigo VII, 4
CP_4
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Nicola Gaetano,
INTERVENUTA
1 Conclusioni: come da verbale dell'8.11.2024
FATTO E DIRITTO
L' , agendo in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla CP_1 CP_4 ricorreva in via monitoria sul presupposto dell'inadempimento dell'
[...]
nel pagamento della somma di € 1.907.645,99 a titolo di sorte Controparte_5 capitale, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, di cui alle fatture allegate al ricorso e relative alle forniture di ossigeno e gas medicali rese dalla cedente a favore CP_4 della azienda assunta debitrice, dal 2016 al 2019.
In data 13/07/2021 veniva emesso il decreto ingiuntivo, avverso il quale la
[...]
proponeva opposizione, eccependo preliminarmente Controparte_5
l'inefficacia della cessione per intervenuto rifiuto del ceduto ed il difetto di legittimazione attiva;
l'inadeguatezza, ai fini della prova del credito azionato, della documentazione posta a fondamento del ricorso, e nel merito l'avvenuto pagamento nei confronti del fornitore, di una parte delle fatture in data antecedente alla cessione, formulando, quindi, in via subordinata, eccezione di compensazione parziale a fronte dei pagamenti effettuati direttamente nei confronti della cedente per un importo pari ad € 688.583,96, CP_4 allegando, altresì, la non debenza, degli interessi ex D.lgs. 231/02, per mancanza dei presupposti di legge.
Concludeva, pertanto, in via principale per la declaratoria di nullità, inefficacia o per la revoca del d.i. ingiuntivo opposto ed in via subordinata per l'accoglimento della eccezione di compensazione parziale.
Si costituiva in giudizio che evidenziava l'infondatezza delle eccezioni Controparte_1 preliminari e di tutte le ulteriori deduzioni, eccezioni e richieste, concludendo nel merito in via principale, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto della spiegata opposizione o in subordine per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 1.907.645,00, o eventualmente di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, sempre maggiorata degli interessi ex D.lgs.
231/02.
Istruita la causa documentalmente, sulle conclusioni precisate dalle parti, tramite il deposito di note scritte all'udienza del 09.06.23 veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
2 Con ordinanza del 17.10.23, rilevata ex officio la questione di nullità afferente al difetto di forma scritta richiesta ad substantiam, trattandosi di contratti conclusi dalla P.A, la causa veniva rimessa sul ruolo per consentire alle parti di dedurre in contraddittorio sulla prospettata questione di nullità e nuovamente assegnata in decisione all'udienza del
24.11.23.
Con sentenza non definitiva n 2149/23, depositata in data 29.12.23, veniva accolta l'opposizione proposta dall' e Controparte_5 conseguentemente revocato il d.i. n. 733/21 .
L'opposta, la quale agiva nella sua qualità di cessionaria, pur gravata, dell'onere di fornire dimostrazione della esistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale tra la cedente e l'Amministrazione debitrice, onde consentire, in questa fase di giudizio a cognizione piena, il riconoscimento nei suoi confronti del credito nella misura azionata in via monitoria nulla di nuovo, rispetto a quanto già allegato e prodotto, aveva offerto al fine di provare la fondatezza della pretesa creditoria nella misura complessivamente azionata, limitandosi a dimostrare, tramite produzioni documentali, idonee a comprovante la sussistenza di un accordo contrattuale, stipulato nelle forme richieste dalla legge, solo una parte della fornitura resa in favore dell'opponente, ovvero quella relativa ai Presidi di
Lamezia Terme e Soveria Mannelli e non già per le forniture effettuate in favore della
[...]
. Parte_2
Dunque, la produzione della documentazione contabile, delle bolle di scarico , dei documenti di trasporto per la fornitura di ossigeno e gas medicinali per i presidi di Lamezia Terme e Soveria
Mannelli, in uno al titolo contrattuale e alle intervenute proroghe fondavano la pronuncia resa in sede di sentenza parziale di fondatezza della pretesa azionata relativamente a tali forniture.
Diversamente rispetto alle forniture effettuate in favore della quanto per le quali, Parte_2 in mancanza di contratto formale, veniva statuita la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi provvedere alla quantificazione e pagamento dlel sole prestazioni erogate in favore dei presidi di Lamezia Terme e Soveria Mannelli.
Per cui ritenuti sussistenti i presupposti per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme maturate in relazione alle forniture rese in relazione al contratto rep. N. 705 del 16/05/2007 e successive proroghe, al fine della esatta quantificazione di tale posta creditoria, considerato che era stato azionato in via monitoria un credito complessivo, in relazione a due diverse prestazioni e che solo una parte di esso andava riconosciuto all'opposta, in considerazione, altresì, della mole della
3 documentazione prodotta dalla stessa, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo per l'ulteriore istruzione, mediante una CTU contabile ed al consulente incaricato venivano, pertanto, assegnati i seguenti quesiti:”1) Proceda il Ctu, sulla base della documentazione in atti, alla quantificazione economica delle sole somme spettanti alla a seguito delle forniture di CP_4 ossigeno e gas medicali effettuate in forza del contratto rep. N. 705 del 16/05/2007 e delle successive proroghe;
2) Dica il Ctu se, in relazione alle fatture emesse, a saldo alla suddetta fornitura, per gli anni di riferimento, sussistano pagamenti parziali effettuati dall'
[...]
”. Parte_2
Con atto depositato telematicamente in data 27.9.24 interveniva volontariamente in giudizio la cedente per aderire alle conclusioni svolte dalla opposta e dopo il deposito CP_4 CP_1 dell'elaborato peritale, a seguito di indagine peritale, svolta in relazione alla sola documentazione presente in atti e ritualmente acquisita al giudizio, la causa, veniva nuovamente assegnata in decisione, all'udienza del 8.11.2024, con i termini del 190 cpc.
Ciò posto, provato l'an della pretesa creditoria azionata in relazione alle forniture di cui vi era riscontro in atti della valida instaurazione del vincolo contrattuale, tra cedente e azienda opponente, ai fini della quantificazione delle somme effettivamente spettanti all'opposta, che agisce in qualità di cedente, si possono richiamare sul punto, le condivisibili conclusioni del consulente incaricato, in quanto scevre da vizi logico giuridici e non oggetto di contestazioni in relazione allo specifico oggetto di indagine, per cui in risposta al quesito n. 1, il consulente conclude:” le somme spettanti alla a seguito delle forniture di ossigeno e gas medicali, effettuate per i in forza del CP_4 contratto rep. n. 705 del 16.5.2007 e delle successive proroghe, cioè, come precisato anche nella sentenza parziale n. 2149/2023, quelle emesse per l'attività esplicata per i presidi ospedalieri di
Lamezia Terme e Soveria Mannelli, ammontano ad € 988.235,51 (I.V.A. compresa – fatture relative agli anni 2018 e 2019) ed in risposta al quesito n. 2:” A saldo alla suddetta fornitura, per gli anni di riferimento, NON sussistono pagamenti parziali effettuati dall' ”. Parte_2
Sulla base delle considerazioni svolte, sussistono, pertanto i presupposti per la condanna della opponente al pagamento della minor somma di euro 988.235,51 (I.V.A. compresa) relativamente CP_ alle prestazioni effettivamente erogate nei confronti cedente , azionati da in CP_1 assenza di prova circa intervenuti pagamenti parziali, in forza dei titoli contrattuali debitamente prodotti ed in assenza di prova circa intervenuti pagamenti parziali, inquanto le generiche allegazioni sul punto di parte attrice sono rimaste indimostrate, oltre al riconoscimento degli interessi moratori, con decorrenza dalle scadenze di ciascuna fattura ex art. 4 D.lgs. n. 231/2002 fino al saldo effettivo.
4 Con riguardo agli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 va precisato, infatti, che dal momento che l'obbligazione pecuniaria oggetto del presente giudizio rientra fra quelle cui si applica l'art. 2 del
D.Lgs. 231/2002, tali interessi andranno riconosciuti alla società opposta, dovendo, quindi, essere disattesa la generica contestazione dell'opponente sul punto, sotto il profilo dell'an debeatur, per altro non accompagnata da specifica domanda sul punto, che non risulta esplicitata nella conclusione, neppure in via gradata.
Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento della domanda monitoria proposta da nei confronti di e da questa CP_1 Controparte_5 opposta, giustifica tra le dette parti la parziale compensazione –nella misura del 30%- e la condanna alla rifusione della rimanente parte Controparte_5 che si liquida come in dispositivo in conformità ai parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento.
Compensate le spese tra e la , CP_4 Controparte_5 attesa la natura dell'intervento spiegato, l'attività svolta nel giudizio e la fase in cui essa ebbe ad intervenire.
Spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro, atteso che la stessa consulenza si è resa necessaria in relazione alla revoca del decreto ingiuntivo opposto per il parziale rigetto della pretesa azionata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, in persona del giudice monocratico, dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da l'
[...]
avverso il decreto ingiuntivo reso da questo Tribunale il Controparte_5
13.7.2021, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) Dà atto che con sentenza parziale n. 2149/2023 del 29.12.2023 è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto;
2) Ritenuta fondata l'azione proposta in sede monitoria relativamente alle forniture effettuate in favore dei presidi di Lamezia Terme e Soveria Mannelli, condanna l' al pagamento nei confronti di Controparte_5 CP_1 della somma di euro 988.235,51, oltre interessi come in parte motiva.
[...]
3) Rigetta ogni altra domanda.
5 4) Compensa al 30% le spese di lite tra l' Controparte_6 che liquida nello complessivo importo di euro 33.000,00 oltre
[...] accessori di legge e spese forfettarie al 15%;
5) Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta del CP_1
70% delle spese di lite per l'importo di euro 23.100,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
6) Compensate le spese tra l' e Controparte_5 CP_4
7) Pone definitivamente a carico delle parti e dell' CP_1 [...]
, in solido tra loro, e in pari quota, le spese di CTU come Controparte_5 liquidate con separato decreto.
Catanzaro, 29.1.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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