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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/10/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di assistenza e previdenza in grado di appello iscritta al N. 111/2020 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Taranto alla Via Ettore D'Amore n. 24 presso lo studio dell'avv. NC RA dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. NI CI, in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
, in Controparte_1
persona del pro tempore per la Puglia, rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. Alessandra Vinci ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Taranto alla Via Plinio angolo Via Salinella, giusta procura generale alle liti in atti,
- APPELLATO –
Oggetto: indennità temporanea e rendita per infortunio
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'appellata sentenza (n. 275/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell' - volta all'attribuzione della inabilità temporanea di malattia e della rendita CP_1
vitalizia o dell'indennizzo per il danno biologico derivati dall'infortunio patito il
19.8.2017, allorquando durante lo svolgimento delle sue mansioni di operaio locomotorista, alle dipendenze di , a causa di un intenso sforzo fisico, subiva un CP_3
trauma diagnosticato dal Pronto Soccorso di Taranto in “distorsione e distrazione acromioclavicolare (articolazione-legamento) nonché trauma distrattivo bicipite omerale dx” – dichiarava il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 38/00 per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 7% dalla data della domanda amministrativa. Per l'effetto, condannava l CP_1
al pagamento della somma a tale titolo dovuta, oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello il assumendo che il primo giudice Parte_1
aveva violato il principio della corrispondenza tra richiesto e giudicato, poiché aveva erroneamente ritenuto che la domanda fosse stata formulata per il riconoscimento della malattia professionale, così dichiarando il suo diritto a conseguire soltanto l'indennizzo in capitale per l'inabilità permanente, senza nulla riferire in ordine all'inabilità temporanea da infortunio sul lavoro, dal 20.8.2017 al 30.3.2018, giusta domanda correttamente formulata.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della CP_1
sentenza di primo grado.
Disposta la convocazione del Ctu nominato in primo grado, la causa era discussa e decisa all'odierna udienza con separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
2 In effetti, il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda formulata in primo grado di declaratoria della qualificazione dell'evento occorso al ricorrente in data 19.8.2017 come infortunio sul lavoro e del relativo diritto a conseguire sia l'indennità temporanea di malattia che la rendita vitalizia, ovvero l'indennizzo in capitale del danno biologico, negati dall' in via amministrativa, limitandosi, come innanzi accennato, a dichiarare CP_1
il diritto del ricorrente a conseguire soltanto l'indennizzo in capitale per inabilità permanente e danno biologico nella misura del 7%, giusta quantificazione dei postumi valutati dal nominato CTU.
La Corte ha, pertanto, richiamato il CTU affinchè, ad integrazione della sua relazione del
24.7.2019, determinasse l'inabilità temporanea derivata all'appellante dall'infortunio professionale.
Il CTU, nella sua integrazione di perizia del 13.12.2024, ha confermato la natura di infortunio professionale occorso al e il grado di invalidità permanente del Parte_1
7% - giusta apposita rettifica del refuso (1%) specificamente espressa in data 13.10.2025
– e ha determinato la derivata inabilità temporanea decorrente “dalla data dell'infortunio,
19/8/2017, alla chiusura della procedura infortunistica, 30/3/2018, per complessivi giorni 222”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono pienamente condivisibili in ragione della motivazione, immune da vizi logico-giuridici e giustificata dagli accertamenti svolti, in assenza, peraltro, di rilievi delle parti per errori o omissioni del CTU.
L'appello va, dunque, accolto con conseguente condanna dell' in parziale riforma CP_1
della sentenza impugnata, anche all'erogazione della relativa indennità temporanea di malattia ai sensi del D.Lgs. 38/2020.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
3 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, riconosciuta la natura di infortunio professionale dell'evento occorso a Parte_1
dichiara il diritto di questi a conseguire anche l'indennità per l'inabilità
[...]
temporanea per complessivi giorni 222;
2) Condanna l al pagamento della somma a tale titolo dovuta all'appellante, oltre CP_1
accessori di legge;
3) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4) Condanna l' al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida CP_1
in complessivi €. 2.697,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv.ti
NC RA e NI CI, difensori delle appellante, anticipanti.
Taranto, 22.10.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di assistenza e previdenza in grado di appello iscritta al N. 111/2020 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Taranto alla Via Ettore D'Amore n. 24 presso lo studio dell'avv. NC RA dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. NI CI, in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
, in Controparte_1
persona del pro tempore per la Puglia, rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. Alessandra Vinci ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Taranto alla Via Plinio angolo Via Salinella, giusta procura generale alle liti in atti,
- APPELLATO –
Oggetto: indennità temporanea e rendita per infortunio
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'appellata sentenza (n. 275/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell' - volta all'attribuzione della inabilità temporanea di malattia e della rendita CP_1
vitalizia o dell'indennizzo per il danno biologico derivati dall'infortunio patito il
19.8.2017, allorquando durante lo svolgimento delle sue mansioni di operaio locomotorista, alle dipendenze di , a causa di un intenso sforzo fisico, subiva un CP_3
trauma diagnosticato dal Pronto Soccorso di Taranto in “distorsione e distrazione acromioclavicolare (articolazione-legamento) nonché trauma distrattivo bicipite omerale dx” – dichiarava il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 38/00 per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 7% dalla data della domanda amministrativa. Per l'effetto, condannava l CP_1
al pagamento della somma a tale titolo dovuta, oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello il assumendo che il primo giudice Parte_1
aveva violato il principio della corrispondenza tra richiesto e giudicato, poiché aveva erroneamente ritenuto che la domanda fosse stata formulata per il riconoscimento della malattia professionale, così dichiarando il suo diritto a conseguire soltanto l'indennizzo in capitale per l'inabilità permanente, senza nulla riferire in ordine all'inabilità temporanea da infortunio sul lavoro, dal 20.8.2017 al 30.3.2018, giusta domanda correttamente formulata.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della CP_1
sentenza di primo grado.
Disposta la convocazione del Ctu nominato in primo grado, la causa era discussa e decisa all'odierna udienza con separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
2 In effetti, il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda formulata in primo grado di declaratoria della qualificazione dell'evento occorso al ricorrente in data 19.8.2017 come infortunio sul lavoro e del relativo diritto a conseguire sia l'indennità temporanea di malattia che la rendita vitalizia, ovvero l'indennizzo in capitale del danno biologico, negati dall' in via amministrativa, limitandosi, come innanzi accennato, a dichiarare CP_1
il diritto del ricorrente a conseguire soltanto l'indennizzo in capitale per inabilità permanente e danno biologico nella misura del 7%, giusta quantificazione dei postumi valutati dal nominato CTU.
La Corte ha, pertanto, richiamato il CTU affinchè, ad integrazione della sua relazione del
24.7.2019, determinasse l'inabilità temporanea derivata all'appellante dall'infortunio professionale.
Il CTU, nella sua integrazione di perizia del 13.12.2024, ha confermato la natura di infortunio professionale occorso al e il grado di invalidità permanente del Parte_1
7% - giusta apposita rettifica del refuso (1%) specificamente espressa in data 13.10.2025
– e ha determinato la derivata inabilità temporanea decorrente “dalla data dell'infortunio,
19/8/2017, alla chiusura della procedura infortunistica, 30/3/2018, per complessivi giorni 222”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono pienamente condivisibili in ragione della motivazione, immune da vizi logico-giuridici e giustificata dagli accertamenti svolti, in assenza, peraltro, di rilievi delle parti per errori o omissioni del CTU.
L'appello va, dunque, accolto con conseguente condanna dell' in parziale riforma CP_1
della sentenza impugnata, anche all'erogazione della relativa indennità temporanea di malattia ai sensi del D.Lgs. 38/2020.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
3 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, riconosciuta la natura di infortunio professionale dell'evento occorso a Parte_1
dichiara il diritto di questi a conseguire anche l'indennità per l'inabilità
[...]
temporanea per complessivi giorni 222;
2) Condanna l al pagamento della somma a tale titolo dovuta all'appellante, oltre CP_1
accessori di legge;
3) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4) Condanna l' al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida CP_1
in complessivi €. 2.697,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv.ti
NC RA e NI CI, difensori delle appellante, anticipanti.
Taranto, 22.10.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
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