TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 13/06/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 918/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 918/2017 R.G., promossa da
(c.f. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Ivano Capeto ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Caltagirone
(CT) Via dante Alighieri n. 73, giusta procura in atti;
-ATTORI- contro in persona del legale rappresenta pro tempore, Parte_3
con sede in Milano, Via G.B. Cassinis n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Giugno ed elettivamente domiciliata in Palagonia (CT), Via V. Emanuele n. 44, presso lo studio dell'avv.
Francesco Panebianco, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
e contro
, residente in [...]; CP_1
, residente in [...]; Controparte_2
-CONVENUTI CONTUMACI-
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, e quali terzi trasportati, Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la , quale Parte_3 CP_1
pagina 1 di 13 proprietario dell'autovettura Wolkswagen tg. MI3V0900, e , quale conducente del Controparte_2
mezzo, per vederli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti nel sinistro occorso loro in data
05.06.2011.
In particolare, hanno esposto che, in tale data alle ore 02:00 circa, , mentre si trovava Controparte_2
a percorrere la S.P. 75 in direzione Licodia Eubea alla guida dell'autovettura Wolkswagen tg.
MI3V0900 – di proprietà di ed assicurata presso la Helvetia Ass.ni alla polizza n. CP_1
06922782 –, improvvisamente ed inspiegabilmente, nell'imboccare una curva, perdeva il controllo del mezzo schiantandosi contro un muro posto al bordo della strada e, capovolgendosi, andava a finire la sua corsa fuori strada.
Hanno riferito che a seguito del sinistro, verificatosi per esclusiva negligenza ed imperizia del conducente, furono immediatamente soccorsi e condotti presso l'Ospedale “Gravina e Santo Pietro” di
Caltagirone, ove i sanitari riscontravano gravi lesioni per le quali, nonostante le cure e i vari trattamenti medici effettuati, ad oggi, avrebbero riportato postumi invalidanti e precisamente: Parte_1 nella misura del 4% e nella misura del 18%. Parte_2
Hanno dedotto che a seguito di tali lesioni le loro abitudini e stili di vita inevitabilmente sarebbero mutate, in quanto il riscontrerebbe difficoltà nella respirazione e la avrebbe dovuto Pt_1 Pt_2
rinunciare ad ogni attività fisica e ad indossare scarpe con il tacco, causandole tale situazione una forte frustrazione della propria femminilità e sofferenza morale.
Gli attori sono stati sottoposti a visita dai medici fiduciari della compagnia assicurativa e, nonostante le varie diffide alla stessa inoltrate, nessun risarcimento è stato loro corrisposto.
A conferma di quanto sostenuto, hanno richiamato una sentenza n. 20/14 emessa dal Giudice di Pace di
Grammichele, con la quale era stata appurata la dinamica del sinistro de quo, emersa a seguito dell'espletamento di attività istruttoria, ed accertata la responsabilità del sinistro in capo al conducente del mezzo . Controparte_2
In conclusione, gli attori hanno chiesto la condanna in solido della Parte_3
di e di al risarcimento di tutti i danni e
[...] CP_1 Controparte_2
precisamente per il “sig. che si indicano per euro 4.983,86 di cui euro 3.749,66 Parte_1
per danno biologico quantificato al 4%, euro 442,80 per giorni 10 di inabilità temporanea totale, euro
221,40 per giorni 10 di inabilità parziale al 50%, euro 553,50 per giorni 50 di inabilità parziale al
25% per danno non patrimoniale ed euro 16,50 per spese mediche sostenute;
e per per Parte_2
euro 112.636,64 di cui euro 92.149,14 (18% con personalizzazione) per danno biologico nella misura
pagina 2 di 13 del 18%, euro 11.447,50 per giorni 95 di inabilità temporanea totale, euro 7.230,00 per giorni 120 di inabilità parziale al 50% ed euro 1.810,00 per spese mediche sostenute, il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo”, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione depositata il 31.10.2017, si è costituita la Parte_3
la quale, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento
[...] dei danni ai sensi dell'art. 2947, comma II, c.c., per essere pervenuta, in via stragiudiziale, solo una richiesta risarcitoria con missiva del 12.07.2011; nel merito, ha contestato la dinamica del sinistro e il quantum della pretesa risarcitoria, eccependo la mancata sussistenza del nesso eziologico tra le lesioni lamentate dagli attori e il sinistro. Ha assunto, ancora, che gli attori non avessero fornito alcuna prova dell'evento per come dagli stessi rappresentato, costituendo la decisione resa dal Giudice di Pace di
Grammichele una prova atipica.
Ha concluso chiedendo dichiararsi l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei propri confronti;
nel merito, ha insistito per il rigetto della domanda poiché sfornita di supporto probatorio, con vittoria di spese e compensi.
Seppur regolarmente citati e non si sono costituiti e, pertanto, CP_1 Controparte_2 all'udienza del 09.11.2017 ne è stata dichiarata la contumacia.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita documentalmente, mediante interrogatorio formale, per il tramite di prova per testi e di CTU medico-legale.
All'udienza del 28.11.2024, sostituita del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Preliminarmente si rileva che la costituzione in giudizio della compagnia assicurativa , Pt_3
avvenuta in data 31.10.2017, soltanto sei giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione, è tardiva. In virtù del combinato disposto di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., parte convenuta deve costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata in citazione e entro tale termine deve, a pena di decadenza, proporre le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta non opera in maniera automatica e non può essere rilevata d'ufficio; pertanto, deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse entro il termine previsto dalla legge, a pena di decadenza. Ne consegue che l'eccezione di pagina 3 di 13 prescrizione così come formulata dalla convenuta nella propria comparsa è inammissibile in quanto tardiva.
Entrando nel merito, considerato che il sinistro in questione ha visto coinvolta soltanto l'autovettura a bordo della quale viaggiavano gli attori, al caso di specie va applicato l'art. 144 del Codice delle assicurazioni, in combinato disposto dell'art. 2054 c.c., e non già l'art. 141 del Codice delle assicurazioni, il quale per la sua applicazione presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli, pur non occorrendo uno scontro materiale fra gli stessi (principio di cui alla Cass. Civ. ord 1044/2024 e richiamato dalla SS.UU. n. 35318/2022, secondo la quale “l'art. 141 del d.lg. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma I, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quelle previsto dall'art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito”. Cfr. pure Cass. Civ., Sez. III, n. 17963/2021).
L'art. 2054 c.c., poi, contiene in entrambi i commi che lo compongono “principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che dalla circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai terzi trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, potendo il terzo trasportato, indipendentemente dal titolo di trasporto, invocare i primi due commi dell'art. 2054 c.c. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente e il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario, il quale può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Inoltre, il terzo trasportato, qualunque sia il titolo del trasporto, può esercitare
l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo nel caso in cui sussista una condotta colposa dell'assicurato proprietario del veicolo” (Cass. Civ. Sez. III, n. 16037/2016).
pagina 4 di 13 In applicazione dei superiori principi, il terzo trasportato ha l'onere di citare in giudizio anche il responsabile civile chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti. Infatti, l'art. 144 del codice delle assicurazioni, nello stabilire che il danneggiato da un sinistro stradale derivante dalla circolazione di veicoli – per il quale è previsto l'obbligo assicurativo – ha azione diretta verso l'impresa di assicurazione del responsabile civile, al comma III precisa che “nel giudizio promosso contro
l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”, sancendo così il litisconsorzio necessario con il soggetto responsabile del danno, inteso come proprietario del veicolo danneggiante e titolare del rapporto assicurativo.
La ratio della predetta disposizione normativa va rinvenuta nella necessità di garantire che, nell'ambio dell'azione di risarcimento, l'eventuale sussistenza della responsabilità sia accertata nel contraddittorio con il responsabile dal danno, risultandone rafforzata la posizione processuale dell'assicuratore, che può opporre l'accertamento della responsabilità all'altro soggetto del rapporto assicurativo, ovvero il proprietario del veicolo.
Pertanto, una qualsiasi azione diretta nei confronti dell'assicuratore presuppone che il contraddittorio sia integrato anche nei confronti del responsabile civile.
Nel caso di specie, il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti non solo dell'impresa assicuratrice ma anche nei confronti del responsabile civile – quale appunto il proprietario del veicolo sul quale viaggiavano gli attori –, oltre che nei confronti del conducente del mezzo.
Alla luce di quanto superiormente esposto, l'onere probatorio gravante sul terzo trasportato è equivalente a quello previsto dall'art. 141 del codice delle assicurazioni, spettando al vettore - al fine di andare esente da responsabilità - la cd. prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” – ipotesi analoga all'esimente del caso fortuito - operando nei suoi confronti non una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma di presunzione ex lege di colpa.
Dall'esame dell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio, è emerso che gli attori hanno fornito la prova della loro qualità di trasportati, dell'evento dannoso e del nesso causale tra l'occorso e i danni subiti, elementi sufficienti per soddisfare gli estremi per l'applicabilità dell'art. 2054, comma I, c.c., non essendo richiesta alcuna indagine in ordine alla responsabilità del conducente.
In sede di interrogatorio formale, , quale conducente del mezzo, ha confermato la Controparte_2
dinamica del sinistro, come descritta in citazione, e la qualità di terzo trasportato degli attori – fra l'altro quest'ultima circostanza non è contestata fra le parti - dichiarando “si è vero, ero conducente della vettura di mio suocero, era notte fonda le 2,00 allorquando stavo affrontando una curva a
pagina 5 di 13 sinistra la macchina mi ha perso il controllo è andata verso destra, è uscita fuori dalla carreggiata;
abbiamo impattato contro un muretto a bordo strada, la macchina si è capovolta e siamo andati fuori
Par strada. Erano trasportati , […]”. Parte_1 Parte_2
Dunque, risulta provata la circostanza che il mezzo sul quale viaggiavano gli attori è uscito fuori strada perché il conducente, nell'imboccare una curva sulla sinistra ne perdeva il controllo, andando prima ad urtare violentemente contro un muretto posto a bordo strada e dopo si ribaltava per poi finire fuori strada. In assenza di una prova liberatoria, si ritiene sussistente la presunzione di colpa sancita dall'art. 2054 c.c.
Sia dall'interrogatorio formale sia dall'escussione del teste di parte attrice è apparso chiaro che a seguito dell'occorso incidente, i terzi trasportati hanno accusato dolori per i quali sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Caltagirone dal teste intervenuto Testimone_1 dieci minuti dopo il verificarsi del sinistro. Infatti, nel confermare l'articolato Controparte_2
numero due di parte attrice ha dichiarato “è vero è stato il primo ad arrivare. Testimone_1
Eravamo doloranti, ma coscienti ed abbiamo chiamato i nostri familiari”, sull'art. 5 ha risposto “è vero non è intervenuto nessuno, ma siamo stati accompagnati all'P.S. di Caltagirone dal sig. Tes_1
[…]”. Il teste – padre dell'attore – ha affermato quanto segue “io non ho
[...] Testimone_1 visto l'incidente perché sono stato chiamato da mio figlio. Quando sono arrivato lì c'erano, oltre a mio figlio, , e . Io sono arrivato circa dieci minuti dopo che Controparte_2 Parte_2 CP_3
mi aveva telefonato mio figlio e li ho caricati sulla mia macchina e li ho portati al P.S. dell'ospedale di
Caltagirone. La macchina era tutta ammaccata ed ho avuto paura che fossero morti […]. Quando sono arrivato il conducente ed i trasportati erano tutti fuori dall'auto a terra, tutti pieni di sangue, non ho guardato altro ma mi sono preoccupato di portarli all'ospedale […]. Non è arrivato alcun mezzo della polizia o ambulanza;
io li ho caricati e siamo corsi in ospedale. Non ho pensato di chiamare
l'ambulanza, ma poiché erano tutti doloranti;
erano a terra. Preciso di aver preso da terra Pt_2 che non camminava. Ho invece aiutato gli altri a salire in auto”.
[...]
Accertato l'an, occorre indagare la sussistenza dei danni lamentati dagli attori nonché il nesso causale tra gli stessi e il sinistro per cui è causa.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale risarcibile, esso è stato acclarato dalla perizia medica legale redatta dal C.T.U. nominato, dott. , alla cui relazione ci si riporta qui integralmente, Persona_1
in quanto meritevole di accoglimento per il metodo utilizzato e per il percorso logico-argomentativo seguito, evidenziando che i consulenti di parte non hanno mosso obiezioni alle valutazioni del C.T.U.,
pagina 6 di 13 il quale ha accertato che ha riportato “frattura dell'apice delle ossa nasali e Parte_1 trauma distorsivo del rachide cervicale” valutabile nella misura complessiva “del 2% di danno biologico e siano riconoscibili un danno biologico temporaneo al 75% per 20 /venti) giorni, ascrivibili al periodo di immobilizzazione e riposo, e un danno biologico temporaneo al 50% di 20 /venti) giorni, ascrivibili al periodo di recupero funzionale e riabilitazione”; invece, ha riportato Parte_2
“lesioni dirette al volto e indirette al bacino con conseguenti frattura del pilastro anteriore, del pilastro posteriore e del tetto acetabolare di destra come per frattura a T, frattura multipla della parete anteriore, laterale e mediale del seno ascellare destro e sinistro, sottile bilaterale frattura del setto nasale” valutabile nella misura complessiva “del 13% di danno biologico e siano riconoscibili un danno biologico temporaneo assoluto per 15 (quindi) giorni, ascrivibili al periodo di ricovero, un danno biologico temporaneo al 75% per 30 (trenta) giorni, ascrivibili al periodi di immobilizzazione e riposo, un danno biologico temporaneo al 50% di 40 (quaranta) giorni, ascrivibili al periodo di recupero funzionale e riabilitazione e un danno biologico temporaneo al 25% per ulteriori 50
(cinquanta) giorni, ascrivibili al periodo necessario per la guarigione e la stabilizzazione delle lesioni”. Lo stesso C.T.U., inoltre, ha appurato la sussistenza del nesso causale fra i danni riportati da parte attrice ed il sinistro stradale sostenendo che “vista l'entità del trauma subito, analizzata criticamente la documentazione clinica avuta in esame, e dopo aver sottoposto a visita medico legale il paziente (riferendosi ad entrambi gli attori), si ritiene sia legittimo ammettere il nesso di causalità dei disturbi soggettivi e oggettivi così come degli stessi denunciato. Soddisfatto è da ritenersi, dunque, il nesso di causalità tra evento lesivo e lesioni patite e tra lesioni e menomazioni. Le sopra citate lesioni sono state, infatti, visivamente accertate e documentate da elementi oggettivi, clinici e/o strumentali con criterio di evidenza scientifica e soddisfano in pieno, altresì, i classici criteri di valutazione medico-legale (criterio topografico, cronologico, efficienza lesiva, sintomatologia a ponte, esclusione di altre cause)”.
Al riguardo, è d'uopo precisare che il cd. danno biologico consiste nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dalla personalizzazione dello stesso nel momento in cui si riscontra la sussistenza di circostanze specifiche ed eccezionali che rendono il danno dinamico-relazionale più grave di quello che si poteva prevedere (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 7513/2018); tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale. Come affermato dalla pagina 7 di 13 Corte di Legittimità (con sentenza n. 14364/2019): “… Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che “la lesione della salute risarcibile” si identifica “nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire”, sicché lungi dal potersi affermare “che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali” dovrà dirsi “piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico- relazionale”, giacché, se “non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno in danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Ne deriva, pertanto, che “l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività “dinamico- relazionali” della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico”, restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno si aversi le “conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi”, ovvero, “conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità” e “conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”. Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, “costituiscono un danno non patrimoniale”, resta inteso che “la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità”, laddove “la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto”. In questo quadro, pertanto, “la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno(cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico”, attraverso la sua
“personalizzazione”. Ed ancora, “il fatto che il danno alla salute subito dal danneggiato incida sulla sua vita quotidiana oppure sugli aspetti dinamico-relazionali non determina un diritto all'aumento del quantum del risarcimento stabilito dalle tabelle legali o giurisprudenziali, se gli stessi aspetti di vita quotidiana o dinamico-relazionali sarebbero incisi anche nei confronti di tutti gli altri soggetti che subiscono la stessa lesione della salute. Invece, sono indennizzabili con l'aumento personalizzato quelle incisioni nella vita quotidiana o negli aspetti dinamico-relazionali che sono state subite soltanto dal danneggiato nel caso concreto oggetto di esame da parte del giudice” (cfr. Cass. n. 17219 del
2014).
pagina 8 di 13 Pertanto, applicando i suddetti principi, la quantificazione del risarcimento può essere aumentata soltanto se nel caso concreto sussistono delle conseguenze dannose che sono peculiari di quella fattispecie concreta, tali da giustificare la personalizzazione del risarcimento. Di contro, quelle conseguenze dannose che rientrano nella normalità e che vengono subite da tutte le persone che sono attinte da quel tipo di lesione alla salute non consentono di aumentare la misura del risarcimento. Posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), è compito del giudice procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nel caso di specie, gli attori si sono limitati ad allegare senza provare di aver subito una compromissione della propria sfera personale ulteriore rispetto a quelle conseguenze che per eventi analoghi generalmente interessano tutti gli altri soggetti.
Sul punto, sebbene il consulente tecnico abbia precisato che “per la sig.ra tale Parte_2
valutazione deve tener conto del fatto che le lesioni riportate al volto siano in generale da ritenersi di maggiore impatto sull'aspetto sociale per il sesso e per l'età della perizianda, anche se gli esiti estetici non siano di grave entità; va anche tenuto conto della difficoltà oggettiva a praticare attività sportiva o ricreativa che preveda un impegno fisico moderato”, la stessa non ha dato prova di aver praticato alcun tipo di attività sportiva o ricreativa che possa condurre, anche semplicemente in via indiziaria, al riconoscimento dell'ulteriore personalizzazione del danno.
Dunque, sulla base delle considerazioni e dei parametri contenuti nella C.T.U. medico-legale che qui si intendono richiamati e condivisi integralmente, in applicazione delle tabelle di Milano 2024 (in quanto la Tabella unica nazionale entrata in vigore il 5 marzo 2025 si applicherà ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore) tenuto conto dell'età degli attori al momento del sinistro stradale, si ritiene che il danno non patrimoniale debba essere quantificato come segue: per (anni 19): Parte_1
- euro 3.368,00 pari al 2% di danno biologico,
- euro 1.725,00 per danno biologico temporaneo al 75% per 20 giorni (periodo di immobilizzazione e riposo),
- euro 1.150,00 per danno biologico temporaneo al 50% per 20 giorni (periodo di recupero funzionale e riabilitazione); per (anni 20): Parte_2
pagina 9 di 13 - euro 45.106,00 pari al 13% di danno biologico,
- euro 1.725,00 per danno biologico assoluto per 15 giorni (periodo di ricovero),
- euro 2.587,50 per danno biologico temporaneo al 75% per 30 giorni (periodo di immobilizzazione e riposo),
- euro 2.300,00 per danno biologico temporaneo al 50% per 40 giorni (periodo di recupero funzionale e riabilitazione),
- euro 1.437,50 per danno biologico temporaneo al 25% per 50 giorni (periodo necessario per la guarigione e la stabilizzazione delle lesioni).
Quanto alle spese mediche sostenute, esse risultano documentate nella misura di euro 16,50 per e di euro 610,00 per non potendosi considerare quelle della Parte_1 Parte_2
consulenza tecnica di parte, il cui pagamento non risulta documentato ed essendo stato depositato in atti solo un preavviso di parcella.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la Tabella di Milano 2024, la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (cd. compensativi) fino alla data della liquidazione. Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi cd. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, “gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottati dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto tratte dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito” (Cass. Civ. Sez. I, n. 12839/1992) e, quindi, “la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art.
1283 c.c. in tema di anatocismo” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 13508/1991).
pagina 10 di 13 Posto, quindi, che i danni risarcibili vanno limitati al danno non patrimoniale come sopra individuato, va indagata la sussistenza del nesso causale tra l'incidente per cui è causa e i danni patiti, con particolare riguardo all'eventuale apporto causale degli attori per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza.
Premesso l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza per i conducenti ed i passeggeri dei veicoli in qualsiasi situazione di marcia, nel caso di specie, dagli elementi emersi dal compendio probatorio è ragionevole presumere che e al momento del sinistro, non Parte_1 Parte_2
indossassero la cintura di sicurezza. Il consulente tecnico d'ufficio – dalle cui conclusioni sul punto non sussistono motivi per discostarsi – ha appurato con assoluta evidenza che il trauma facciale occorso ad entrambi gli attori debba essere attribuito “ad un impatto diretto contro un corpo contundente” e tale evento “appare poco compatibile con l'utilizzo della cintura di sicurezza” da parte degli stessi;
utilizzo
“che avrebbe impedito l'avanzamento del corpo in fase di arresto violento del veicolo e, pertanto, avrebbe evitato l'impatto del volto contro le superfici interne dell'abitacolo”. La stessa valutazione circa il mancato utilizzo della cintura di sicurezza deve essere fatta anche per le lesioni patite da al bacino che “con verosimile probabilità sono dovute a trasmissione di forze inerziali, in Parte_2
senso antero-posteriore, a seguito di urto del ginocchio contro le strutture interne dell'abitacolo del veicolo che, arrestando la progressione del corpo, hanno comportato una lesione indiretta da sfondamento dell'acetabolo da parte del femore”. Invece, per ciò che concerne il trauma distorsivo del rachide cervicale patito da , “tale lesione occorre in una rilevante casistica di Parte_1 sinistri stradali a prescindere dall'utilizzo della cintura di sicurezza, poiché il meccanismo lesivo è rappresentato da brusche accelerazioni e/o decelerazioni solitamente, ma non esclusivamente, in senso postero-anteriore”.
Il C.T.U., in conclusione, ha affermato che “qualora fosse stata utilizzata (la cintura di sicurezza), appare più probabile che i postumi sarebbero stati di entità inferiore”.
Sul punto, non rileva quanto affermato, in sede di interrogatorio formale, da , il Controparte_2 quale ha dichiarato “si è vero, eravamo tutti con le cinture di sicurezza allacciate ed ognuno di noi se le
è slacciate. Il veicolo non aveva air bag perché era un vecchio modello. Ribadisco che il veicolo era di mio suocero e ci tenevo a che tutti allacciassero le cinture proprio per evitare un verbale dei carabinieri”. In primo luogo, infatti, la dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale da parte del conducente non proprietario del veicolo (litisconsorte non necessario) anche se ha portata confessoria e
“vincola il solo confitente, con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi
pagina 11 di 13 confronti e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della (Cass. Civ. Sez. III, ord. n. Pt_4
10687/2023; Cass. Civ. Sez. VI-III, ord. n. 3875/2014; Cass. Civ. Sez. III, n. 5973/2001), “è liberamente apprezzabile dal giudice nei confronti dell'assicuratore e del proprietario de mezzo, in applicazione dell'art. 2733, comma III, c.c., mentre ha valore di piena prova nei confronti del confitente, come previsto dall'art. 2733, comma II, c.c.” (Cass. Civ. Sez. III, n. 19327/2017; Cass. Civ.
Sez. Vi – III, ord. n. 24187/2014). Inoltre, tale affermazione non ha trovato solido riscontro nella dichiarazione rilasciata dal teste il quale – si ricorda – non ha visto l'incidente Testimone_1 perché è giunto sul luogo del sinistro circa dieci minuti dopo la chiamata del figlio e al suo arrivo “il conducente ed i trasportati erano tutti fuori dall'auto a terra […]. quando sono partiti da casa mia, tutta avevano allacciato le cinture di sicurezza […]”. Tale dichiarazione non depone in senso favorevole circa l'utilizzo della cintura di sicurezza al momento del sinistro, in quanto non è dato sapere con certezza se l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza fosse stato mantenuto dai passeggeri durante tutta la marcia e sino al verificarsi dell'incidente.
Orbene, l'omesso uso di un presidio di sicurezza costituisce comportamento colposo del danneggiato, causalmente rilevante per il verificarsi del pregiudizio. La giurisprudenza richiede, ai fini della diminuzione del risarcimento, l'allegazione e la dimostrazione che il corretto uso dei sistemi di protezione avrebbe ridotto (o eventualmente eliso) il danno, precisando che il mancato utilizzo di presidi e l'incidenza eziologica di tale omissione sull'evento dannoso sono elementi suscettibili di essere appurati mediante consulenza tecnica disposta dal giudice, quale strumento di accertamento e ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti. In applicazione dell'art. 1227 del codice civile, richiamato dall'art. 2056 c.c. in tema di responsabilità civile da fatto illecito, anche la vittima che subisce il danno deve dimostrare per un verso di avere tenuto, nella circostanza, una condotta immune da colpa tale da non influire causalmente sul danno-evento; per altro verso, di non avere con il proprio comportamento aggravato la portata dei danni-conseguenza, pur provocati dal responsabile.
Così, ad esempio, l'esposizione volontaria a un rischio o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole è idonea a integrare una corresponsabilità del danneggiato e a indurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento. Dunque, alla corresponsabilità del danneggiato farà da pendant una riduzione proporzionale della responsabilità del danneggiante.
pagina 12 di 13 Nel caso in esame, gli attori non hanno provato l'utilizzo della cintura di sicurezza;
al contrario, è ragionevole presumere che gli stessi non la indossassero, come emerge dai vari elementi probatori in atti, non da ultimo dall'accertamento del consulente tecnico d'ufficio sopra richiamato.
Si ritiene che tale contegno omissivo abbia avuto un'efficienza pari al cinquanta percento nella determinazione del danno, in quanto – in ragione della portata dell'impatto – in presenza del presidio di sicurezza gli attori avrebbero riportato dei danni, ma non di portata e intensità tali. Il danno, inoltre, non diminuisce sol perché sia stata in parte cagionato dal danneggiato, esso rimane tale, ma va diminuito in ragione dell'efficienza causale del comportamento del danneggiato sullo stesso.
Ne consegue che a e può essere attribuita una responsabilità Parte_1 Parte_2
equitativamente determinabile nella misura del cinquanta percento nella causazione dei danni subiti, non essendo stato provato l'effettivo utilizzo della cintura di sicurezza al momento del sinistro – ed anzi sussistono indici univoci in senso contrario – con la conseguenza che al risarcimento come sopra liquidato agli stessi spettante va detratto un importo pari al cinquanta percento.
La domanda attorea, in conclusione, va accolta nei limiti di quanto sopra ritenuto.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite, comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda:
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di del cinquanta Parte_1
percento della somma di euro 6.243,00 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 16,50 per le spese mediche;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di del cinquanta percento Parte_2
della somma di euro 53.156,00 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 610,00 per le spese mediche;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio in via solidale tra loro.
Così deciso in Caltagirone il 10 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 918/2017 R.G., promossa da
(c.f. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Ivano Capeto ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Caltagirone
(CT) Via dante Alighieri n. 73, giusta procura in atti;
-ATTORI- contro in persona del legale rappresenta pro tempore, Parte_3
con sede in Milano, Via G.B. Cassinis n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Giugno ed elettivamente domiciliata in Palagonia (CT), Via V. Emanuele n. 44, presso lo studio dell'avv.
Francesco Panebianco, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
e contro
, residente in [...]; CP_1
, residente in [...]; Controparte_2
-CONVENUTI CONTUMACI-
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, e quali terzi trasportati, Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la , quale Parte_3 CP_1
pagina 1 di 13 proprietario dell'autovettura Wolkswagen tg. MI3V0900, e , quale conducente del Controparte_2
mezzo, per vederli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti nel sinistro occorso loro in data
05.06.2011.
In particolare, hanno esposto che, in tale data alle ore 02:00 circa, , mentre si trovava Controparte_2
a percorrere la S.P. 75 in direzione Licodia Eubea alla guida dell'autovettura Wolkswagen tg.
MI3V0900 – di proprietà di ed assicurata presso la Helvetia Ass.ni alla polizza n. CP_1
06922782 –, improvvisamente ed inspiegabilmente, nell'imboccare una curva, perdeva il controllo del mezzo schiantandosi contro un muro posto al bordo della strada e, capovolgendosi, andava a finire la sua corsa fuori strada.
Hanno riferito che a seguito del sinistro, verificatosi per esclusiva negligenza ed imperizia del conducente, furono immediatamente soccorsi e condotti presso l'Ospedale “Gravina e Santo Pietro” di
Caltagirone, ove i sanitari riscontravano gravi lesioni per le quali, nonostante le cure e i vari trattamenti medici effettuati, ad oggi, avrebbero riportato postumi invalidanti e precisamente: Parte_1 nella misura del 4% e nella misura del 18%. Parte_2
Hanno dedotto che a seguito di tali lesioni le loro abitudini e stili di vita inevitabilmente sarebbero mutate, in quanto il riscontrerebbe difficoltà nella respirazione e la avrebbe dovuto Pt_1 Pt_2
rinunciare ad ogni attività fisica e ad indossare scarpe con il tacco, causandole tale situazione una forte frustrazione della propria femminilità e sofferenza morale.
Gli attori sono stati sottoposti a visita dai medici fiduciari della compagnia assicurativa e, nonostante le varie diffide alla stessa inoltrate, nessun risarcimento è stato loro corrisposto.
A conferma di quanto sostenuto, hanno richiamato una sentenza n. 20/14 emessa dal Giudice di Pace di
Grammichele, con la quale era stata appurata la dinamica del sinistro de quo, emersa a seguito dell'espletamento di attività istruttoria, ed accertata la responsabilità del sinistro in capo al conducente del mezzo . Controparte_2
In conclusione, gli attori hanno chiesto la condanna in solido della Parte_3
di e di al risarcimento di tutti i danni e
[...] CP_1 Controparte_2
precisamente per il “sig. che si indicano per euro 4.983,86 di cui euro 3.749,66 Parte_1
per danno biologico quantificato al 4%, euro 442,80 per giorni 10 di inabilità temporanea totale, euro
221,40 per giorni 10 di inabilità parziale al 50%, euro 553,50 per giorni 50 di inabilità parziale al
25% per danno non patrimoniale ed euro 16,50 per spese mediche sostenute;
e per per Parte_2
euro 112.636,64 di cui euro 92.149,14 (18% con personalizzazione) per danno biologico nella misura
pagina 2 di 13 del 18%, euro 11.447,50 per giorni 95 di inabilità temporanea totale, euro 7.230,00 per giorni 120 di inabilità parziale al 50% ed euro 1.810,00 per spese mediche sostenute, il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo”, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione depositata il 31.10.2017, si è costituita la Parte_3
la quale, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento
[...] dei danni ai sensi dell'art. 2947, comma II, c.c., per essere pervenuta, in via stragiudiziale, solo una richiesta risarcitoria con missiva del 12.07.2011; nel merito, ha contestato la dinamica del sinistro e il quantum della pretesa risarcitoria, eccependo la mancata sussistenza del nesso eziologico tra le lesioni lamentate dagli attori e il sinistro. Ha assunto, ancora, che gli attori non avessero fornito alcuna prova dell'evento per come dagli stessi rappresentato, costituendo la decisione resa dal Giudice di Pace di
Grammichele una prova atipica.
Ha concluso chiedendo dichiararsi l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei propri confronti;
nel merito, ha insistito per il rigetto della domanda poiché sfornita di supporto probatorio, con vittoria di spese e compensi.
Seppur regolarmente citati e non si sono costituiti e, pertanto, CP_1 Controparte_2 all'udienza del 09.11.2017 ne è stata dichiarata la contumacia.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita documentalmente, mediante interrogatorio formale, per il tramite di prova per testi e di CTU medico-legale.
All'udienza del 28.11.2024, sostituita del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Preliminarmente si rileva che la costituzione in giudizio della compagnia assicurativa , Pt_3
avvenuta in data 31.10.2017, soltanto sei giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione, è tardiva. In virtù del combinato disposto di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., parte convenuta deve costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata in citazione e entro tale termine deve, a pena di decadenza, proporre le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta non opera in maniera automatica e non può essere rilevata d'ufficio; pertanto, deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse entro il termine previsto dalla legge, a pena di decadenza. Ne consegue che l'eccezione di pagina 3 di 13 prescrizione così come formulata dalla convenuta nella propria comparsa è inammissibile in quanto tardiva.
Entrando nel merito, considerato che il sinistro in questione ha visto coinvolta soltanto l'autovettura a bordo della quale viaggiavano gli attori, al caso di specie va applicato l'art. 144 del Codice delle assicurazioni, in combinato disposto dell'art. 2054 c.c., e non già l'art. 141 del Codice delle assicurazioni, il quale per la sua applicazione presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli, pur non occorrendo uno scontro materiale fra gli stessi (principio di cui alla Cass. Civ. ord 1044/2024 e richiamato dalla SS.UU. n. 35318/2022, secondo la quale “l'art. 141 del d.lg. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma I, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quelle previsto dall'art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito”. Cfr. pure Cass. Civ., Sez. III, n. 17963/2021).
L'art. 2054 c.c., poi, contiene in entrambi i commi che lo compongono “principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che dalla circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai terzi trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, potendo il terzo trasportato, indipendentemente dal titolo di trasporto, invocare i primi due commi dell'art. 2054 c.c. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente e il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario, il quale può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Inoltre, il terzo trasportato, qualunque sia il titolo del trasporto, può esercitare
l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo nel caso in cui sussista una condotta colposa dell'assicurato proprietario del veicolo” (Cass. Civ. Sez. III, n. 16037/2016).
pagina 4 di 13 In applicazione dei superiori principi, il terzo trasportato ha l'onere di citare in giudizio anche il responsabile civile chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti. Infatti, l'art. 144 del codice delle assicurazioni, nello stabilire che il danneggiato da un sinistro stradale derivante dalla circolazione di veicoli – per il quale è previsto l'obbligo assicurativo – ha azione diretta verso l'impresa di assicurazione del responsabile civile, al comma III precisa che “nel giudizio promosso contro
l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”, sancendo così il litisconsorzio necessario con il soggetto responsabile del danno, inteso come proprietario del veicolo danneggiante e titolare del rapporto assicurativo.
La ratio della predetta disposizione normativa va rinvenuta nella necessità di garantire che, nell'ambio dell'azione di risarcimento, l'eventuale sussistenza della responsabilità sia accertata nel contraddittorio con il responsabile dal danno, risultandone rafforzata la posizione processuale dell'assicuratore, che può opporre l'accertamento della responsabilità all'altro soggetto del rapporto assicurativo, ovvero il proprietario del veicolo.
Pertanto, una qualsiasi azione diretta nei confronti dell'assicuratore presuppone che il contraddittorio sia integrato anche nei confronti del responsabile civile.
Nel caso di specie, il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti non solo dell'impresa assicuratrice ma anche nei confronti del responsabile civile – quale appunto il proprietario del veicolo sul quale viaggiavano gli attori –, oltre che nei confronti del conducente del mezzo.
Alla luce di quanto superiormente esposto, l'onere probatorio gravante sul terzo trasportato è equivalente a quello previsto dall'art. 141 del codice delle assicurazioni, spettando al vettore - al fine di andare esente da responsabilità - la cd. prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” – ipotesi analoga all'esimente del caso fortuito - operando nei suoi confronti non una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma di presunzione ex lege di colpa.
Dall'esame dell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio, è emerso che gli attori hanno fornito la prova della loro qualità di trasportati, dell'evento dannoso e del nesso causale tra l'occorso e i danni subiti, elementi sufficienti per soddisfare gli estremi per l'applicabilità dell'art. 2054, comma I, c.c., non essendo richiesta alcuna indagine in ordine alla responsabilità del conducente.
In sede di interrogatorio formale, , quale conducente del mezzo, ha confermato la Controparte_2
dinamica del sinistro, come descritta in citazione, e la qualità di terzo trasportato degli attori – fra l'altro quest'ultima circostanza non è contestata fra le parti - dichiarando “si è vero, ero conducente della vettura di mio suocero, era notte fonda le 2,00 allorquando stavo affrontando una curva a
pagina 5 di 13 sinistra la macchina mi ha perso il controllo è andata verso destra, è uscita fuori dalla carreggiata;
abbiamo impattato contro un muretto a bordo strada, la macchina si è capovolta e siamo andati fuori
Par strada. Erano trasportati , […]”. Parte_1 Parte_2
Dunque, risulta provata la circostanza che il mezzo sul quale viaggiavano gli attori è uscito fuori strada perché il conducente, nell'imboccare una curva sulla sinistra ne perdeva il controllo, andando prima ad urtare violentemente contro un muretto posto a bordo strada e dopo si ribaltava per poi finire fuori strada. In assenza di una prova liberatoria, si ritiene sussistente la presunzione di colpa sancita dall'art. 2054 c.c.
Sia dall'interrogatorio formale sia dall'escussione del teste di parte attrice è apparso chiaro che a seguito dell'occorso incidente, i terzi trasportati hanno accusato dolori per i quali sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Caltagirone dal teste intervenuto Testimone_1 dieci minuti dopo il verificarsi del sinistro. Infatti, nel confermare l'articolato Controparte_2
numero due di parte attrice ha dichiarato “è vero è stato il primo ad arrivare. Testimone_1
Eravamo doloranti, ma coscienti ed abbiamo chiamato i nostri familiari”, sull'art. 5 ha risposto “è vero non è intervenuto nessuno, ma siamo stati accompagnati all'P.S. di Caltagirone dal sig. Tes_1
[…]”. Il teste – padre dell'attore – ha affermato quanto segue “io non ho
[...] Testimone_1 visto l'incidente perché sono stato chiamato da mio figlio. Quando sono arrivato lì c'erano, oltre a mio figlio, , e . Io sono arrivato circa dieci minuti dopo che Controparte_2 Parte_2 CP_3
mi aveva telefonato mio figlio e li ho caricati sulla mia macchina e li ho portati al P.S. dell'ospedale di
Caltagirone. La macchina era tutta ammaccata ed ho avuto paura che fossero morti […]. Quando sono arrivato il conducente ed i trasportati erano tutti fuori dall'auto a terra, tutti pieni di sangue, non ho guardato altro ma mi sono preoccupato di portarli all'ospedale […]. Non è arrivato alcun mezzo della polizia o ambulanza;
io li ho caricati e siamo corsi in ospedale. Non ho pensato di chiamare
l'ambulanza, ma poiché erano tutti doloranti;
erano a terra. Preciso di aver preso da terra Pt_2 che non camminava. Ho invece aiutato gli altri a salire in auto”.
[...]
Accertato l'an, occorre indagare la sussistenza dei danni lamentati dagli attori nonché il nesso causale tra gli stessi e il sinistro per cui è causa.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale risarcibile, esso è stato acclarato dalla perizia medica legale redatta dal C.T.U. nominato, dott. , alla cui relazione ci si riporta qui integralmente, Persona_1
in quanto meritevole di accoglimento per il metodo utilizzato e per il percorso logico-argomentativo seguito, evidenziando che i consulenti di parte non hanno mosso obiezioni alle valutazioni del C.T.U.,
pagina 6 di 13 il quale ha accertato che ha riportato “frattura dell'apice delle ossa nasali e Parte_1 trauma distorsivo del rachide cervicale” valutabile nella misura complessiva “del 2% di danno biologico e siano riconoscibili un danno biologico temporaneo al 75% per 20 /venti) giorni, ascrivibili al periodo di immobilizzazione e riposo, e un danno biologico temporaneo al 50% di 20 /venti) giorni, ascrivibili al periodo di recupero funzionale e riabilitazione”; invece, ha riportato Parte_2
“lesioni dirette al volto e indirette al bacino con conseguenti frattura del pilastro anteriore, del pilastro posteriore e del tetto acetabolare di destra come per frattura a T, frattura multipla della parete anteriore, laterale e mediale del seno ascellare destro e sinistro, sottile bilaterale frattura del setto nasale” valutabile nella misura complessiva “del 13% di danno biologico e siano riconoscibili un danno biologico temporaneo assoluto per 15 (quindi) giorni, ascrivibili al periodo di ricovero, un danno biologico temporaneo al 75% per 30 (trenta) giorni, ascrivibili al periodi di immobilizzazione e riposo, un danno biologico temporaneo al 50% di 40 (quaranta) giorni, ascrivibili al periodo di recupero funzionale e riabilitazione e un danno biologico temporaneo al 25% per ulteriori 50
(cinquanta) giorni, ascrivibili al periodo necessario per la guarigione e la stabilizzazione delle lesioni”. Lo stesso C.T.U., inoltre, ha appurato la sussistenza del nesso causale fra i danni riportati da parte attrice ed il sinistro stradale sostenendo che “vista l'entità del trauma subito, analizzata criticamente la documentazione clinica avuta in esame, e dopo aver sottoposto a visita medico legale il paziente (riferendosi ad entrambi gli attori), si ritiene sia legittimo ammettere il nesso di causalità dei disturbi soggettivi e oggettivi così come degli stessi denunciato. Soddisfatto è da ritenersi, dunque, il nesso di causalità tra evento lesivo e lesioni patite e tra lesioni e menomazioni. Le sopra citate lesioni sono state, infatti, visivamente accertate e documentate da elementi oggettivi, clinici e/o strumentali con criterio di evidenza scientifica e soddisfano in pieno, altresì, i classici criteri di valutazione medico-legale (criterio topografico, cronologico, efficienza lesiva, sintomatologia a ponte, esclusione di altre cause)”.
Al riguardo, è d'uopo precisare che il cd. danno biologico consiste nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dalla personalizzazione dello stesso nel momento in cui si riscontra la sussistenza di circostanze specifiche ed eccezionali che rendono il danno dinamico-relazionale più grave di quello che si poteva prevedere (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 7513/2018); tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale. Come affermato dalla pagina 7 di 13 Corte di Legittimità (con sentenza n. 14364/2019): “… Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che “la lesione della salute risarcibile” si identifica “nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire”, sicché lungi dal potersi affermare “che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali” dovrà dirsi “piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico- relazionale”, giacché, se “non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno in danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Ne deriva, pertanto, che “l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività “dinamico- relazionali” della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico”, restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno si aversi le “conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi”, ovvero, “conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità” e “conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”. Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, “costituiscono un danno non patrimoniale”, resta inteso che “la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità”, laddove “la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto”. In questo quadro, pertanto, “la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno(cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico”, attraverso la sua
“personalizzazione”. Ed ancora, “il fatto che il danno alla salute subito dal danneggiato incida sulla sua vita quotidiana oppure sugli aspetti dinamico-relazionali non determina un diritto all'aumento del quantum del risarcimento stabilito dalle tabelle legali o giurisprudenziali, se gli stessi aspetti di vita quotidiana o dinamico-relazionali sarebbero incisi anche nei confronti di tutti gli altri soggetti che subiscono la stessa lesione della salute. Invece, sono indennizzabili con l'aumento personalizzato quelle incisioni nella vita quotidiana o negli aspetti dinamico-relazionali che sono state subite soltanto dal danneggiato nel caso concreto oggetto di esame da parte del giudice” (cfr. Cass. n. 17219 del
2014).
pagina 8 di 13 Pertanto, applicando i suddetti principi, la quantificazione del risarcimento può essere aumentata soltanto se nel caso concreto sussistono delle conseguenze dannose che sono peculiari di quella fattispecie concreta, tali da giustificare la personalizzazione del risarcimento. Di contro, quelle conseguenze dannose che rientrano nella normalità e che vengono subite da tutte le persone che sono attinte da quel tipo di lesione alla salute non consentono di aumentare la misura del risarcimento. Posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), è compito del giudice procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nel caso di specie, gli attori si sono limitati ad allegare senza provare di aver subito una compromissione della propria sfera personale ulteriore rispetto a quelle conseguenze che per eventi analoghi generalmente interessano tutti gli altri soggetti.
Sul punto, sebbene il consulente tecnico abbia precisato che “per la sig.ra tale Parte_2
valutazione deve tener conto del fatto che le lesioni riportate al volto siano in generale da ritenersi di maggiore impatto sull'aspetto sociale per il sesso e per l'età della perizianda, anche se gli esiti estetici non siano di grave entità; va anche tenuto conto della difficoltà oggettiva a praticare attività sportiva o ricreativa che preveda un impegno fisico moderato”, la stessa non ha dato prova di aver praticato alcun tipo di attività sportiva o ricreativa che possa condurre, anche semplicemente in via indiziaria, al riconoscimento dell'ulteriore personalizzazione del danno.
Dunque, sulla base delle considerazioni e dei parametri contenuti nella C.T.U. medico-legale che qui si intendono richiamati e condivisi integralmente, in applicazione delle tabelle di Milano 2024 (in quanto la Tabella unica nazionale entrata in vigore il 5 marzo 2025 si applicherà ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore) tenuto conto dell'età degli attori al momento del sinistro stradale, si ritiene che il danno non patrimoniale debba essere quantificato come segue: per (anni 19): Parte_1
- euro 3.368,00 pari al 2% di danno biologico,
- euro 1.725,00 per danno biologico temporaneo al 75% per 20 giorni (periodo di immobilizzazione e riposo),
- euro 1.150,00 per danno biologico temporaneo al 50% per 20 giorni (periodo di recupero funzionale e riabilitazione); per (anni 20): Parte_2
pagina 9 di 13 - euro 45.106,00 pari al 13% di danno biologico,
- euro 1.725,00 per danno biologico assoluto per 15 giorni (periodo di ricovero),
- euro 2.587,50 per danno biologico temporaneo al 75% per 30 giorni (periodo di immobilizzazione e riposo),
- euro 2.300,00 per danno biologico temporaneo al 50% per 40 giorni (periodo di recupero funzionale e riabilitazione),
- euro 1.437,50 per danno biologico temporaneo al 25% per 50 giorni (periodo necessario per la guarigione e la stabilizzazione delle lesioni).
Quanto alle spese mediche sostenute, esse risultano documentate nella misura di euro 16,50 per e di euro 610,00 per non potendosi considerare quelle della Parte_1 Parte_2
consulenza tecnica di parte, il cui pagamento non risulta documentato ed essendo stato depositato in atti solo un preavviso di parcella.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la Tabella di Milano 2024, la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (cd. compensativi) fino alla data della liquidazione. Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi cd. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, “gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottati dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto tratte dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito” (Cass. Civ. Sez. I, n. 12839/1992) e, quindi, “la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art.
1283 c.c. in tema di anatocismo” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 13508/1991).
pagina 10 di 13 Posto, quindi, che i danni risarcibili vanno limitati al danno non patrimoniale come sopra individuato, va indagata la sussistenza del nesso causale tra l'incidente per cui è causa e i danni patiti, con particolare riguardo all'eventuale apporto causale degli attori per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza.
Premesso l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza per i conducenti ed i passeggeri dei veicoli in qualsiasi situazione di marcia, nel caso di specie, dagli elementi emersi dal compendio probatorio è ragionevole presumere che e al momento del sinistro, non Parte_1 Parte_2
indossassero la cintura di sicurezza. Il consulente tecnico d'ufficio – dalle cui conclusioni sul punto non sussistono motivi per discostarsi – ha appurato con assoluta evidenza che il trauma facciale occorso ad entrambi gli attori debba essere attribuito “ad un impatto diretto contro un corpo contundente” e tale evento “appare poco compatibile con l'utilizzo della cintura di sicurezza” da parte degli stessi;
utilizzo
“che avrebbe impedito l'avanzamento del corpo in fase di arresto violento del veicolo e, pertanto, avrebbe evitato l'impatto del volto contro le superfici interne dell'abitacolo”. La stessa valutazione circa il mancato utilizzo della cintura di sicurezza deve essere fatta anche per le lesioni patite da al bacino che “con verosimile probabilità sono dovute a trasmissione di forze inerziali, in Parte_2
senso antero-posteriore, a seguito di urto del ginocchio contro le strutture interne dell'abitacolo del veicolo che, arrestando la progressione del corpo, hanno comportato una lesione indiretta da sfondamento dell'acetabolo da parte del femore”. Invece, per ciò che concerne il trauma distorsivo del rachide cervicale patito da , “tale lesione occorre in una rilevante casistica di Parte_1 sinistri stradali a prescindere dall'utilizzo della cintura di sicurezza, poiché il meccanismo lesivo è rappresentato da brusche accelerazioni e/o decelerazioni solitamente, ma non esclusivamente, in senso postero-anteriore”.
Il C.T.U., in conclusione, ha affermato che “qualora fosse stata utilizzata (la cintura di sicurezza), appare più probabile che i postumi sarebbero stati di entità inferiore”.
Sul punto, non rileva quanto affermato, in sede di interrogatorio formale, da , il Controparte_2 quale ha dichiarato “si è vero, eravamo tutti con le cinture di sicurezza allacciate ed ognuno di noi se le
è slacciate. Il veicolo non aveva air bag perché era un vecchio modello. Ribadisco che il veicolo era di mio suocero e ci tenevo a che tutti allacciassero le cinture proprio per evitare un verbale dei carabinieri”. In primo luogo, infatti, la dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale da parte del conducente non proprietario del veicolo (litisconsorte non necessario) anche se ha portata confessoria e
“vincola il solo confitente, con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi
pagina 11 di 13 confronti e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della (Cass. Civ. Sez. III, ord. n. Pt_4
10687/2023; Cass. Civ. Sez. VI-III, ord. n. 3875/2014; Cass. Civ. Sez. III, n. 5973/2001), “è liberamente apprezzabile dal giudice nei confronti dell'assicuratore e del proprietario de mezzo, in applicazione dell'art. 2733, comma III, c.c., mentre ha valore di piena prova nei confronti del confitente, come previsto dall'art. 2733, comma II, c.c.” (Cass. Civ. Sez. III, n. 19327/2017; Cass. Civ.
Sez. Vi – III, ord. n. 24187/2014). Inoltre, tale affermazione non ha trovato solido riscontro nella dichiarazione rilasciata dal teste il quale – si ricorda – non ha visto l'incidente Testimone_1 perché è giunto sul luogo del sinistro circa dieci minuti dopo la chiamata del figlio e al suo arrivo “il conducente ed i trasportati erano tutti fuori dall'auto a terra […]. quando sono partiti da casa mia, tutta avevano allacciato le cinture di sicurezza […]”. Tale dichiarazione non depone in senso favorevole circa l'utilizzo della cintura di sicurezza al momento del sinistro, in quanto non è dato sapere con certezza se l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza fosse stato mantenuto dai passeggeri durante tutta la marcia e sino al verificarsi dell'incidente.
Orbene, l'omesso uso di un presidio di sicurezza costituisce comportamento colposo del danneggiato, causalmente rilevante per il verificarsi del pregiudizio. La giurisprudenza richiede, ai fini della diminuzione del risarcimento, l'allegazione e la dimostrazione che il corretto uso dei sistemi di protezione avrebbe ridotto (o eventualmente eliso) il danno, precisando che il mancato utilizzo di presidi e l'incidenza eziologica di tale omissione sull'evento dannoso sono elementi suscettibili di essere appurati mediante consulenza tecnica disposta dal giudice, quale strumento di accertamento e ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti. In applicazione dell'art. 1227 del codice civile, richiamato dall'art. 2056 c.c. in tema di responsabilità civile da fatto illecito, anche la vittima che subisce il danno deve dimostrare per un verso di avere tenuto, nella circostanza, una condotta immune da colpa tale da non influire causalmente sul danno-evento; per altro verso, di non avere con il proprio comportamento aggravato la portata dei danni-conseguenza, pur provocati dal responsabile.
Così, ad esempio, l'esposizione volontaria a un rischio o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole è idonea a integrare una corresponsabilità del danneggiato e a indurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento. Dunque, alla corresponsabilità del danneggiato farà da pendant una riduzione proporzionale della responsabilità del danneggiante.
pagina 12 di 13 Nel caso in esame, gli attori non hanno provato l'utilizzo della cintura di sicurezza;
al contrario, è ragionevole presumere che gli stessi non la indossassero, come emerge dai vari elementi probatori in atti, non da ultimo dall'accertamento del consulente tecnico d'ufficio sopra richiamato.
Si ritiene che tale contegno omissivo abbia avuto un'efficienza pari al cinquanta percento nella determinazione del danno, in quanto – in ragione della portata dell'impatto – in presenza del presidio di sicurezza gli attori avrebbero riportato dei danni, ma non di portata e intensità tali. Il danno, inoltre, non diminuisce sol perché sia stata in parte cagionato dal danneggiato, esso rimane tale, ma va diminuito in ragione dell'efficienza causale del comportamento del danneggiato sullo stesso.
Ne consegue che a e può essere attribuita una responsabilità Parte_1 Parte_2
equitativamente determinabile nella misura del cinquanta percento nella causazione dei danni subiti, non essendo stato provato l'effettivo utilizzo della cintura di sicurezza al momento del sinistro – ed anzi sussistono indici univoci in senso contrario – con la conseguenza che al risarcimento come sopra liquidato agli stessi spettante va detratto un importo pari al cinquanta percento.
La domanda attorea, in conclusione, va accolta nei limiti di quanto sopra ritenuto.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite, comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda:
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di del cinquanta Parte_1
percento della somma di euro 6.243,00 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 16,50 per le spese mediche;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di del cinquanta percento Parte_2
della somma di euro 53.156,00 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 610,00 per le spese mediche;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio in via solidale tra loro.
Così deciso in Caltagirone il 10 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 13 di 13