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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/07/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1089/2024 R.G.,
Promossa da in persona del suo legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Nicolosi;
APPELLANTE
Contro
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore (c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Enrico Rosario P.IVA_2
Scuderi;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 15 aprile 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2996, pubblicata il 18 giugno 2024, il giudice unico del Tribunale di
Catania, rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. n. 4865/2016, emesso in data 28.10.2016 su ricorso della società Parte_2 (col quale veniva ingiunto alla il pagamento della somma di €
[...] Parte_1
46.100,47, oltre ad interessi e spese della procedura), confermava il decreto ingiuntivo opposto e regolava le spese secondo i principio della soccombenza.
Per quanto rileva in questa sede, tenuto conto del capo della sentenza oggetto di impugnazione, evidenziava il primo giudice che “Va, inoltre, rigettata anche la domanda riconvenzionale volta a condannare l'opposta al pagamento della somma di Euro 31.792,00
a titolo di rivalsa per la maggior somma da versare a titolo di I.V.A. in relazione alla contestazione mossa dalla Guardia di Finanza. Va al riguardo rammentato che “l'azione di rivalsa ex art. 60 del d.p.r. n. 633 del 1972 può essere validamente esercitata anche nel caso in cui la maggior IVA constatata dagli organi accertatori e corrisposta dal contribuente
è stata versata non solo a seguito di emanazione di un atto impositivo, ma anche nell'ipotesi di totale carenza di un atto impositivo propriamente detto, a condizione che il pagamento dell'imposta sia stato effettuato a titolo definitivo” (Trib. Livorno, 27.9.2023): ebbene,
l'opponente ha prodotto solamente il c.d. processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, senza fornire, tuttavia, prova alcuna del pagamento della maggiore I.V.A. contestata a titolo definitivo”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 27 luglio 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 15 aprile 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice non ha accertato che la verifica della Guardia di Finanza era stata causata dal colpevole comportamento della committente che, con Parte_2 comunicazione del 5 agosto 2014, aveva chiesto all' appaltatore di emettere una serie di note di variazione IVA affermando erroneamente di usufruire dell'agevolazione IVA per i lavori di ristrutturazione.
Sostiene che la circostanza che la verifica della Guardia di Finanza è conseguita dalle errate richieste ed indicazioni del committente emerge non solo dalla documentazione depositata dall'opponente, ma anche dall'atteggiamento processuale tenuto dall'opposta, che sul punto nulla ha eccepito. Col secondo motivo, ensura la sentenza nella parte in cui il giudice Parte_1 ha ritenuto l'opponente onerato dalla prova del pagamento.
Sostiene che con memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. aveva dedotto che la domanda di rivalsa già formulata con l'atto introduttivo doveva intendersi come domanda di manleva e in tale termini ha precisato la domanda chiedendo “condannare e Parte_2 [...]
a manlevare e tenere indenne di quanto sarà costretta a Parte_2 Parte_1 pagare all'Agenzia delle Entrate in conseguenza del PVC della Guardia di Finanza, e comunque in misura non inferiore ad euro 31.792,00 pari alla maggior IVA dovuta, oltre interessi e sanzioni ...”; che il decidente si è pronunciato sulla (superata) domanda formulata dall'opponente con l'atto introduttivo, senza tenere conto della domanda nei termini successivamente precisati con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1.
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, siccome connessi, sono entrambi infondati.
Giova anzitutto rilevare che sebbene sia stata la società a Parte_2 Parte_2 richiedere l'emissione di nota variazione IVA su alcune fatture sui lavori commessi in appalto a rilevando di usufruire dell'agevolazione I.V.A. al 10%, è pur vero che Parte_1 ha ritenuto di accogliere tale richiesta, a suo dire “essendosi verificate le CP_2 condizioni previste dalle lett. c) e d), dell'art. 31, primo comma L. 457/1978 e presentando i lavori relativi al contratto di appalto del ...… le caratteristiche oggettive per potere beneficiare dell'aliquota del 10% in virtù di quanto previsto dalla voce 127 quaterdecies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.
Va, pertanto, escluso che la verifica della Guardia di Finanza che ha accertato l'insussistenza dei presupposti normativi per applicazione dell'agevolazione IVA sia stata causata dal comportamento colpevole della società dovendosi Parte_2 Parte_2 ricondurre anche all'errata valutazione da parte della che ha ritenuto la Parte_1 sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio fiscale, aderendo alla richiesta avanzata dalla società Parte_2 Parte_2
Va, in ogni caso, ritenuta l'infondatezza della domanda avanzata da Parte_1 formulata con la memoria ex art. 183 6°comma n. 1 c.p.c. con cui è stato chiesto di
“condannare e a manlevare e tenere indenne Parte_2 Parte_2 Parte_1 di quanto sarà costretta a pagare all'Agenzia delle Entrate in conseguenza del PVC della
Guardia di Finanza, e comunque in misura non inferiore ad euro 31.792,00 pari alla maggior
IVA dovuta, oltre interessi e sanzioni ....”. Tale domanda, ad avviso della Corte, si appalesa anzitutto priva di supporto normativo, posto che il chiaro disposto dell'art. 60 comma 7, DPR 633/1972, consente di esercitare solo la rivalsa, nel caso di avvenuto pagamento dell'imposta. Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, prevedendo la norma che “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.
Come rilevato dal primo giudice, “... l'opponente ha prodotto solamente il c.d. processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, senza fornire, tuttavia, prova alcuna del pagamento della maggiore I.V.A. contestata a titolo definitivo”, dovendosi, quindi, convenire circa l'infondatezza della domanda di manleva.
Mette, peraltro, conto rilevare che alcun obbligo legale di garanzia è rinvenibile nella fattispecie, nè è stato allegata, e tantomeno provata, l'esistenza di un obbligo di natura contrattuale, discendente da un patto di manleva, col quale la società Parte_2
[... si sarebbe obbligata a garantire e tenere indenne dalle conseguenze Parte_1 patrimoniali dannose connesse al processo verbale alla stessa elevato dalla Guardia di
Finanza, nè al verificarsi di altri eventi pregiudizievoli, dei quali on ha dato, Parte_1 comunque, contezza, non essendo stato prodotto, anche nel presente grado di appello, alcun avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, che abbia fatto seguito al processo verbale elevato della Guardia di Finanza.
L'appello va, in definitiva, rigettato, discendendone la conferma della sentenza gravata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore 26.000,01-52.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2996, pubblicata il 18 giugno 2024, del giudice unico del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna
[...]
a rifondere, in favore di le spese del grado, che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 5100,00 (ivi compresi €. 1050,00 per la fase di studio, €. 750,00 per la fase introduttiva, € 1550,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1750,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 25 giugno 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena