Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Marco Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 341 / 2022 R.G. promossa da in persona del suo legale rappresentante pro tempore rapp. e difeso Parte_1 Parte_2 dall'Avv.to Filippo Di Peio (costituitosi in sostituzione del precedente difensore il 01.12.2023) ed elett. dom. presso lo studio dell'Avv.to Ekaterina Aksenova per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di in persona dell'Amministratore Delegato e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore dott. rapp. e difesa dall'avv.to ALEMANI GIACOMO CP_2
ed elett. dom. presso lo studio dell'Avv.to Enrico Canepa per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare, in riforma dell'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa nell'ambito del giudizio recante
RG. n. 4440/2021 dal Tribunale Civile di Genova, Sez. 6, nella persona del Giudice Dott. Parentini, in data 13 marzo 2022 e comunicata via p.e.c. dalla cancelleria del Tribunale ai procuratori delle parti costituite in data 14 marzo 2022, per i motivi e nelle parti indicate nel presente atto di appello con ogni conseguenza ed effetto di legge:
In via preliminare:
1
2) dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda avversaria per tutti i motivi esposti in atti, condannando, per l'effetto, la alla restituzione in favore di dell'importo CP_1 Parte_1
complessivo di euro 290.198,82 (cfr. doc. B) versato in suo favore in esecuzione dell'Ordinanza impugnata, il tutto con interessi dalla data del singolo pagamento;
In via preliminare nel merito:
1) dichiarare l'inammissibilità dell'azione di ripetizione ex adverso proposta a motivo dell'assenza dei relativi presupposti giuridici richiesti dall'art. 2033 c.c., condannando, per l'effetto, la CP_1 alla restituzione in favore di dell'importo complessivo di euro 290.198,82 (cfr. doc. B) Parte_1 versato in suo favore in esecuzione dell'Ordinanza impugnata, il tutto con interessi dalla data del singolo pagamento;
In via principale nel merito:
1) rigettare tutte le domande formulate dalla in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti CP_1
i motivi esposti nel presente atto, condannando, per l'effetto, la alla restituzione in favore di CP_1 dell'importo complessivo di euro 290.198,82 (cfr. doc. B) versato in suo favore in Parte_1 esecuzione dell'Ordinanza impugnata, il tutto con interessi dalla data del singolo pagamento;
In ogni caso:
1) con vittoria di spese e compensi del doppio grado giudizio oltre IVA, CPA, spese generali e oneri di legge.”
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
IN VIA PRINCIPALE , NEL MERITO:
- Respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto
- confermare in toto l'impugnata sentenza e, conseguentemente
- dichiarare in ogni caso, che nulla è dovuto da parte di , a titolo restitutorio, in favore CP_3
del ; Pt_1
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”
2 Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, giva innanzi al Tribunale di Genova affinché questi dichiarasse e CP_3
condannasse alla restituzione nei suoi confronti della somma indebitamente pagata a Parte_1
titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica ex art. 6 D.L. 511/1988 per un importo di € 220.144,93, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La ricorrente esponeva:
- che in data 08/12/2010 aveva sottoscritto con n contratto di fornitura di energia elettrica Parte_1
per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2011 (doc. 1) e che aveva pagato regolarmente tutte le fatture emesse dal fornitore (docc. 2 e 3);
- che era obbligata al pagamento nei confronti dello Stato di una addizionale provinciale Pt_1 alle accise sull'energia elettrica ex art. 6 D.L. 511/1988 (conv. con mod. dalla L. 20/1989), con facoltà di rivalersi sul consumatore finale ex art. 56 D. Lgs. 504/1995 T.U.A.; pertanto, aveva addebitato alla ricorrente le suddette addizionali provinciali (cfr. doc. 3);
- che aveva pagato anche le addizionali (cfr. doc. 2). CP_1
La ricorrente deduceva:
- che la normativa sulle addizionali veniva abrogata per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE tramite la promulgazione del D. Lgs. 23/2011 per le Regioni a statuto ordinario e del D.L. 16/2012 conv. con modif. nella L. 44/12 per le altre Regioni;
- che la Corte di Cassazione aveva stabilito la disapplicazione dell'art. 6 D.L. 511/1988 anche per il periodo antecedente alla sua abrogazione ed in particolare per il biennio 2010-2011(sentenze
22343/2020; 16142/2020; 10691/2020; 27101/2019; 27099/2019; 15198/2019) ed aveva affermato anche il diritto del consumatore ad agire con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito contro il fornitore dell'energia, al fine di ottenere da questi la restituzione delle somme pagate a titolo di addizionale provinciale. Di conseguenza, la ricorrente aveva diffidato e messo in mora in Pt_1
data 05/02/2020 (doc. 4), chiedendo la restituzione delle addizionali pagate indebitamente. Ma tale richiesta era rimasta priva di riscontro;
- che aveva incaricato tecnici qualificati per ottenere una perizia che quantificasse le somme effettivamente pagate a titolo di addizionale (doc. 5). Tale somma veniva individuata in euro
220.144,93 IVA esclusa (euro 266.375,36 IVA inclusa).
La ricorrente aveva attivato la procedura di Mediazione presso l'Organismo di mediazione del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como (doc. 6) senza esito positivo.
Si costituiva la resistente allegando che l'addizionale provinciale fosse un'addizionale ad un'imposta indiretta sul consumo introdotta da una legge statale (TUA), abrogata dall'art. 2, comma
3 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (abrogazione poi confermata dall'art. 18 del D.Lgs 6 maggio 2011,
Par n. 68) solo con decorrenza dall'anno 2012. Pertanto, sino a tale data, aveva legittimamente riscosso l'addizionale da per poi riversarla in pari misura all'erario in virtù del diritto di CP_1 rivalsa stabilito dall'art. 56 del T.U.A.
In via preliminare, la resistente chiedeva di dichiarare: l'inammissibilità dell'azione avversaria per omesso invio della domanda di rimborso all' ai sensi dell' art. 29 Legge Pt_3 Parte_3
n.428/1990, nonché l'intervenuta prescrizione della domanda avversaria. Nel merito, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'azione di ripetizione avversaria stante l'assenza dei presupposti giuridici richiesti dall'art. 2033 c.c. e, nel merito in via principale, chiedeva di rigettare tutte le domande formulate da controparte poiché infondate in fatto e in diritto.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 13.03.2022 il Tribunale di Genova così decideva:
“1. accerta e dichiara che gli importi versati a dalla ricorrente, a titolo di addizionale Parte_1 provinciale alle accise sull'energia elettrica per il periodo gennaio 2011 – dicembre 2011, non erano dovuti per contrasto delle addizionali versate col diritto comunitario e, per l'effetto:
dichiara tenuta e condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 restituire alla (C.F. ), la somma € 266.375,36, oltre interessi Parte_4 P.IVA_1
di legge dalla costituzione in mora (5 febbraio 2020) al saldo;
2. dichiara tenuta e condanna a rifondere alla le spese di lite Parte_1 Parte_4 che si liquidano in € 15.478,00 (di cui: • Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.375,00
• Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.227,00 • Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 6.941,00 • Fase decisionale, valore minimo: € 2.935,00) oltre 15% per rimborso spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordinanza immediatamente esecutiva per legge.”
Avverso la predetta ordinanza proponeva appello parte resistente in primo grado, la quale formulava i seguenti motivi di impugnazione:
1. SULL'ERRONEITÀ DELL'ORDINANZA NELLA PARTE IN CUI NON HA ACCERTATO E
DICHIARATO L'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DELLA ARTSANA AI SENSI DELL'ART. 29
DELLA L. 428/1990
2. SULL'ERRONEITÀ DELL'ORDINANZA NELLA PARTE IN CUI NON HA ACCERTATO E
DICHIARATO LA PRESCRIZIONE DELLA DOMANDA DELLA ARTSANA.
3. SULL'ERRONEITÀ DELL'ORDINANZA NELLA PARTE IN CUI NON HA ACCERTATO E
DICHIARATO L'INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE D'INDEBITO AVVERSARIA
PER CARENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI GIURIDICI.
4. SULL'ERRONEITÀ E/O NULLITÀ DELL'ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 112 C.P.C. PER
OMISSIONE DI PRONUNCIA IN MERITO ALL'ECCEPITA ASSENZA DI NATURA AUTONOMA
DELLE ADDIZIONALI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2008/118/CE.
4 5. SULL'ERRONEITÀ DELL'ORDINANZA NELLA PARTE IN CUI HA ACCERTATO L'ILLEGITTIMITÀ
DELL'ADDIZIONALE PROVINCIALE EX ART. 6 DEL D.L. 511/1988.
Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 28/12/2023 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate mediante le quali le parti avevano chiesto di fissare udienza di precisazione delle conclusioni, e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 12.06.2024 (in trattazione scritta).
Con ordinanza del 19/06/2024 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate con cui le parti avevano precisato le conclusioni, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della predetta ordinanza.
Le parti depositavano tempestivamente comparte conclusionali e di replica.
1. sui motivi di appello principale
Occorre premettere che la Corte si è già pronunciata sulle questioni proposte con l'atto di appello e che la presente sentenza è redatta ex art. 118 disp. Att. C.p.c.
1.1.SULL'ERRONEITÀ DELL'ORDINANZA NELLA PARTE IN CUI NON HA ACCERTATO
E DICHIARATO L'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DELLA ARTSANA AI SENSI
DELL'ART. 29 DELLA L. 428/1990.
Parte appellante impugna l'ordinanza laddove il Giudice ha dichiarato ammissibile l'azione proposta dalla odierna appellata nonostante la mancata prova dell'avvenuta comunicazione all' Parte_3
della richiesta di rimborso, come previsto dall'art. 29 L. n.428/1990.
[...]
Questa Corte ha già esaminato l'eccezione e ha ritenuto che la “controversia ha ad oggetto l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., esercitata in sede civilistica e non la “domanda di rimborso” di tributi prevista dall'art. 14 comma 4, del TUA (per la distinzione v. Cass. Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 31609 del 25/10/2022, Rv. 666099 – 01); … la Giurisprudenza citata dall'appellante si riferisce all'azione di rimborso dell'imposta esercitata nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e attiene al diverso profilo dell'applicabilità della norma anche alle azioni di rimborso basate sulla violazione del diritto comunitario (v. da ultimo Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 20818 del
30/09/2020, Rv. 659047 – 01)” (cfr. C.A. Genova, 820/2024 del 11/6/2024).
Peraltro la sentenza della Corte di Cassazione n. 21154 (indicata come All. L della parte appellante nelle note di replica, risultando, invece, sub. F) ribadisce che “In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore
5 finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell' ( Cass. Parte_5
Sentenza n. 21154 del 29/07/2024) e non incide pertanto sull'ammissibilità della presente domanda nei confronti del fornitore.
Pertanto l'azione risulta ammissibile e il motivo infondato.
1.2 SULL'ERRONEITÀ DELL'ORDINANZA NELLA PARTE IN CUI NON HA ACCERTATO
E DICHIARATO LA PRESCRIZIONE DELLA DOMANDA DELLA ARTSANA.
L'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il Giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione Par tempestivamente sollevata da ("Con riferimento all'eccezione di prescrizione preme osservare che la condictio indebiti soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale”).
L'appellante asserisce che il Giudice avrebbe dovuto ricondurre la domanda attorea nell'ambito della disciplina contrattuale e, di conseguenza, applicare il termine prescrizionale breve previsto dall'art. 2948, co. 4, per i contratti di somministrazione di energia elettrica.
L'appellante deduce che non rileva la qualificazione della domanda come azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art 2033 c.c., poiché tale qualificazione giuridica è del tutto inammissibile per carenza dei relativi presupposti giuridici.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Come sopra illustrato l'azione esercitata deve essere qualificata come di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. sottoposta a prescrizione decennale.
Infatti "l'azione ivi esercitata integra una domanda di ripetizione dell'indebito di natura civilistica tra il consumatore finale ed il fornitore (Cass. nn. 27099 e 29980 del 2019) - come tale, essa soggiace ai termini ordinatori di prescrizione e non alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.".
Come già esposto da Questa Corte Questa Corte “è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale l'azione di ripetizione di indebito sorge per effetto dei pagamenti eseguiti e risultati non dovuti, mentre la prescrizione breve eccepita dall'appellante si riferisce ai pagamenti che devono essere eseguiti con periodicità (“L'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante"
e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali” Cass. Sez. L - , Sentenza n. 28436 del
05/11/2019, Rv. 655605 - 01)” (cfr. C.A. Genova, 820/2024 del 11/6/2024).
6 1.3 SULL'ERRONEITÀ DELL'ORDINANZA NELLA PARTE IN CUI NON HA ACCERTATO
E DICHIARATO L'INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE D'INDEBITO
AVVERSARIA PER CARENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI GIURIDICI.
L'appellante deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto l'addizionale provinciale contraria alla Direttiva n. 2008/118/CE ed ha ritenuto di poter procedere alla disapplicazione della norma interna istitutiva delle addizionali provinciali.
L'appellante allega:
- che, ai sensi dell'art. 288, comma 3, TFUE (già art. 249 TCE), i destinatari delle Direttive sono soltanto gli Stati membri, e non anche i singoli privati cittadini (persone giuridiche o fisiche);
- che nel caso di specie non vi è stata alcuna abrogazione con efficacia retroattiva dell'art. 6 del
Decreto-legge, 28 novembre 1988, n.511 (norma istitutiva delle addizionali), né il Giudice avrebbe potuto procederne autonomamente alla disapplicazione in una controversia sorta esclusivamente tra soggetti privati. Pertanto, tale imposta sarebbe legittima fino all'anno 2012 e la domanda della parte ricorrente doveva essere respinta.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Come già deciso da Questa Corte con la pronuncia n. 786/2024 del 5/6/2024 sul punto in esame
“non si tratta di attribuire efficacia orizzontale alle direttive UE, quanto di riconoscere al consumatore finale (come previsto dall'art. 14 TUA) la possibilità di esercizio dell'azione di ripetizione di indebito” (cfr. C.A. Genova, 786/2024 del 5/6/2024) rispetto ad una accisa che nel rapporto “verticale” tra Unione e Stato Membro è risultata illegittima. La sussistenza dell'indebito civilistico oggetto di causa si fonda, quindi, sulla illegittimità del “rapporto tributario” intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) e lo Stato (creditore dell'imposta): in tale ambito,
l'applicazione del diritto comunitario avviene in via “verticale” (applicazione pacificamente ammessa) e non in via “orizzontale.
Quanto all'azione di ripetizione nei confronti dell'Amministrazione, si osserva che questa Corte ha già esaminato la questione nella sentenza 820/2024 del 11/6/2024, richiamando la pronuncia del
Supremo Collegio n. 27099/2019 secondo cui “Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile
"ratione temporis"), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell'art. 29, co. 2, della l. n. 428 del 1990”
e precisando come “laddove in motivazione viene precisato che non è fondata l'eccezione secondo cui il riconoscimento in favore del consumatore del diritto di ripetizione comporterebbe l'efficacia
7 orizzontale tra privati della Direttiva UE. In particolare, la Corte di Cassazione ritiene: i) “che - a dispetto della formulazione ellittica dell'art. 14, comma 2, TUA («l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata»), che non contiene alcuna indicazione specifica dei soggetti legittimati
- detta disposizione non possa ritenersi applicabile a tutti coloro che dimostrino di avere indebitamente pagato l'imposta”; ii) che una siffatta interpretazione “si pone in contrasto con la separazione tra il rapporto di imposta (corrente tra erario e fornitore) e il rapporto di rivalsa
(corrente tra fornitore e consumatore)” e “non considera che la stessa disposizione dell'art. 14, comma 2, TUA, ratione temporis applicabile, prevede implicitamente la possibilità per il consumatore di far valere l'illegittima traslazione del tributo nei confronti del fornitore”, proprio in quanto “La disposizione … prevede … che una volta esercitata vittoriosamente da parte del consumatore finale l'azione di rimborso nei confronti del fornitore, è quest'ultimo che ha novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza per far valere il diritto al rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, attribuendo, quindi, espressamente l'azione di rimborso al fornitore che abbia traslato l'imposta sul consumatore all'esito dell'azione da questi vittoriosamente esercitata nei suoi confronti” (cfr. C.A. Genova, 820/2024 del 11/6/2024).
Si osserva, infine, che, come già affermato da questa Corte nella pronuncia 786/2024, a seguito della pronuncia CGUE 11/4/2024 “si deve ritenere che sia attribuita, in ossequio al principio di effettività della tutela, una legittimazione passiva concorrente dell'Amministrazione finanziaria che si aggiunge alla legittimazione passiva del fornitore, ma non la esclude, come si ricava dal punto 26 della decisione della CGUE: <<… disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate dai singoli non soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, ma anche nei confronti di organismi o enti soggetti all'autorità
o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2017, C.413/15, Per_1
EU:C:2017:745, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata) ….>>.” (cfr. pagg. 15 e 16 C.A. Genova,
786/2024).
1.4 SULL'ERRONEITÀ E/O NULLITÀ DELL'ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 112
C.P.C. PER OMISSIONE DI PRONUNCIA IN MERITO ALL' Controparte_4
NATURA ADDIZIONALI AI FINI DELL'APPLICAZIONE CP_5
DELLA DIRETTIVA N. 2008/118/CE
L'appellante lamenta l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il Giudice ha omesso di pronunciarsi Parte sull'eccezione proposta da riguardo all'assenza di natura autonoma delle addizionali ai fini dell'applicazione della direttiva n. 2008/118/CE.
8 La dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. non esime il giudice d'appello dal pronunciarsi sul merito
(cfr. Cass. 27516/2016 e Cass. Ord. 12570/2019).
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Come statuito con la sentenza di Questa Corte n. 820/2024 del 11/6/2024 , già più volte citata, “[la
Corte di Cassazione con la sentenza n. 15198/2019] in motivazione ha preso specificamente in considerazione le modifiche legislative in questione: “2.2. La direttiva n. 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva n.
92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, il cui art. 5 ha sostituito l'art.
6 del d.l. n. 511 del 1988, istituendo in favore dello Stato e delle provincie delle imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse «sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica» (comma 3). …2.3.1. … perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE occorre il cumulativo riscontro di due requisiti e, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.
2.3.2. Sotto il primo profilo, l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 511 del 1988 chiarisce che «Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica», sicché la condizione sub 1) è sicuramente rispettata.
2.3.3. Non è, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto
11 giugno 2007 del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 del medesimo articolo chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero andare a soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
2.3.4. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del d.l. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad
«assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire
l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo tale finalità in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio”.” (cfr. C.A. Genova, 820/2024 del 11/6/2024).
1.5 SULL'ERRONEITÀ DELL'ORDINANZA NELLA PARTE IN CUI HA ACCERTATO
L'ILLEGITTIMITÀ DELL'ADDIZIONALE PROVINCIALE EX ART. 6 DEL D.L. 511/1988.
Parte appellante deduce l'erroneità dell'ordinanza laddove il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità dell'addizionale provinciale in ragione della presunta carenza di una finalità specifica del tributo.
L'appellante ribadisce:
9 - che tale imposta è stata introdotta dal D.L. 511/1988 al fine “di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, cosicché risulta rispettato il requisito della “finalità specifica”, richiesto dalla normativa comunitaria;
- che dall'art. 149 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267) emerge che l'addizionale è stata diretta al finanziamento del bilancio degli enti locali, con riferimento alla redazione del bilancio di quest'ultimi, non sia possibile per il legislatore destinare o vincolare i proventi del tributo a spese analiticamente individuate i proventi del tributo;
- che l'art. 2, comma 2 bis del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (conv. con modif. nella L. 26 febbraio
2011, n. 10, entrata in vigore dal 27 febbraio 2011) ha precisato che la finalità delle addizionali è quella di consentire agli Enti regionali e locali di coprire integralmente “il ciclo di gestione dei rifiuti”.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
In merito all'assenza di “finalità specifica” dell'imposizione e, quanto all'art. 6 DL 511/1988, come modificato dall'art. 5 D.Lvo 26/2007, deve essere ribadito quanto affermato nella sentenza n.
820/2024 del 11/6/2024 di questa Corte: “I) che anche la norma del DL 225/2010 citata dall'appellante non soddisfa la finalità specifica richiesta dall'art. 1, § 2, della direttiva n.
2008/118/CE, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del presente giudizio, in forza della quale: «Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni»; II) che la norma citata dall'appellante prevede una mera eventualità di impiego dei proventi dell'imposizione e non inserisce una siffatta finalità specifica nella legge istitutiva dell'imposizione medesima, tanto è vero che alla lett. c) è previsto “le province possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale”; III) che al contrario, come ricordato da Cass. Sez. 5 - , Sentenza
n. 27101 del 23/10/2019, Rv. 655544 – 01, la sentenza della CGUE 25 luglio 2018, in causa C-
103/17, “chiarisce … che affinché un'imposta possa garantire la finalità Controparte_6
specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava
l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione»;
10 IV) in ogni caso, non è stata fornita alcuna prova che l'applicazione delle addizionali oggetto del presente giudizio sia stata preceduta, per la parte successiva all'entrata in vigore del DL 225/2011, dall'adozione di apposita delibera in conformità alla lett. c), dell'art. 2 comma 2bis del DL medesimo” (cfr. C.A. Genova, 820/2024 del 11/6/2024).
2 sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della parte appellante. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente: valore causa inferiore ad €
520.000,00
1. Studio controversia: € 4.389,00=
2. Fase introduttiva: € 2.552,00=
3. Fase istruttoria/trattazione: € 5.880,00
4. Fase decisionale: € 7.298,00=totale per compensi avvocato: € 20.119,00=
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata che liquida in € 20.119,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 20.11.2024
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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