Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 808/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 18/04/1980, residente in [...]7/21 16149
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
BERRINO GIACOMO (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a Controparte_1 C.F._3
GENOVA (GE), il 21/12/1979, residente in [...]E DELFINA
GARBARINO 2B/2 16126 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BERRINO GIACOMO (C.F. ), C.F._2
che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
03.04.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ARENZANO il 05/05/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Genova, Via Gerolamo Pittaluga 7/21 viene assegnata alla madre, con tutti i mobili e gli arredi, dove ella continuerà a vivere assieme alla GL . Per_1
3) La spesa del mutuo gravante sulla casa coniugale sarà divisa al 50% tra i coniugi.
4) Il Sig. si è già allontanato dall'abitazione coniugale che sarà assegnata CP_1
alla moglie.
5) La GL sarà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi con Per_1
collocazione prevalente presso la madre.
6) Il regime di frequentazione della GL vedrà la stessa soggiornare Per_1
con il padre a fine settimana alternati (da venerdì a domenica) più uno o due giorni a settimana, da definire su base settimanale compatibilmente con i turni lavorativi della Sig.ra Le festività e i compleanni verranno Parte_1
suddivisi con il criterio dell'alternanza e nel periodo estivo la GL starà con ciascun genitore per un periodo di 15 giorni continuativi da concordare entro il mese di maggio.
7) Il Sig. a decorrere dalla firma del presente ricorso corrisponderà alla CP_1
Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di mantenimento della Parte_1
GL una somma complessiva mensile pari ad Euro 150,00 fino a quando quest'ultima non sarà economicamente autosufficiente, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Il Sig. acconsente a che l'importo dell'assegno unico pari sia richiesto e CP_1
incassato interamente dalla Sig.ra Parte_1
9) Le spese straordinarie inerenti al mantenimento della GL saranno sostenute nella misura del 60% dal marito e nella misura del 40% dalla moglie e regolamentate facendo riferimento a quanto stabilito dal Protocollo delle spese straordinarie del 15 settembre 2016 e ss.mm. in uso a codesto Ill.mo Tribunale.
3 10) L'auto familiare ed il motoveicolo familiare rimarranno intestati, rispettivamente, al Sig. ed alla Sig.ra In base alle esigenze CP_1 Parte_1
della GL i coniugi acconsentono ad un uso interscambiabile dei Per_1
suddetti veicoli. Entrambe le parti si impegnano a garantire che i veicoli siano coperti da regolare assicurazione, comprensiva di clausole per la guida di altri soggetti autorizzati e copertura per eventuali danni derivanti dall'uso da parte del coniuge non intestatario. In caso di sinistro imputabile al coniuge non intestatario del veicolo, lo stesso si assume l'obbligo di coprire integralmente eventuali franchigie o penali applicate dall'assicurazione e risarcire i danni causati al veicolo.
11) Il conto cointestato tra i coniugi rimarrà accesso essendo addebitato su di esso il mutuo ed il Sig. dichiara di rinunciare alla propria parte del relativo CP_1
saldo in favore della famiglia. I coniugi si impegnano a versare mensilmente l'importo necessario al pagamento del mutuo.
12) La moglie dichiara di rinunciare a qualsivoglia assegno di mantenimento essendo economicamente autosufficiente.
13) Le parti convengono che eventuali modifiche significative delle rispettive condizioni patrimoniali, lavorative o familiari, che possano influire sull'equilibrio degli accordi stabiliti nel presente ricorso, saranno valutate con priorità rispetto al superiore interesse della GL . Tali modifiche, Per_1
qualora non sia possibile un accordo consensuale tra le parti, saranno sottoposte al giudizio dell'Ill.mo Tribunale competente per la loro ratifica o revisione. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente e in buona fede eventuali cambiamenti rilevanti, fornendo la documentazione necessaria a supporto.
14) Le parti si impegnano a mantenere una comunicazione rispettosa e collaborativa, tutelando il benessere della GL ed evitando conflitti o Per_1
situazioni di tensione in sua presenza.
15) Le parti dichiarano che con l'omologazione del presente accordo non hanno nulla a che pretendere l'una dall'altra, salvo quanto espressamente previsto nel presente accordo”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
4 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2012, Numero 21, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 06/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
5