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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
________________ VERBALE DI UDIENZA DEL 07/04/2025
All'udienza del 07/04/2025 sono presenti:
l'avvocato Gervasi per parte opponente, nonché personalmente, , il quale Controparte_1 esibisce originale della lettera di cessione del 28.2.2018 dalla quale emerge che viene richiesto un pagamento di euro 0,01 e quindi deve ritenersi atto inidoneo ad interrompere la prescrizione.
Discute la causa e precisa le conclusioni come da atti. Dà atto che la lettera in questione è stata depositata con le note difensive da ultimo depositate.
L'avvocato Cotroneo, in sostituzione dell'avvocato Bonandrini per la quale si CP_2 oppone a quanto dedotto ed alla produzione documentale effettuata con le note, si riporta alle note depositate e precisa le conclusioni e discute la causa come da atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice istruttore definisce il giudizio dando lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito indicate:
segue: verbale di udienza del 7 aprile 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) nel giudizio iscritto al n. 10172/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto promosso da
, codice fiscale , nato a [...], in Controparte_1 C.F._1 data il 1.4.1949, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Gervasi, giusta procura in atti opponente contro codice fiscale , con sede legale in Milano, via Controparte_3 P.IVA_1
Vittorio Betteloni n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa, in qualità di mandataria, con sede legale in Milano, viale dell'Innovazione n. 2, Controparte_4 partita IVA: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avvocato Alberto Bonandrini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Michelangela Cotroneo sito in Catania, Via Dalmazia n. 5, giusta procura alle liti allegata all'atto di precetto;
opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con atto di citazione regolarmente notificato il 19.9.2023, ha proposto Controparte_1 opposizione avverso l'atto di precetto con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 206.376,22 in favore di a titolo di sorte capitale ed interessi Controparte_3 derivanti dal contratto di ipotecario stipulato il 17.9.2003 con la Banca San Francesco - Credito
Cooperativo. L'opponente ha eccepito la prescrizione del diritto di a Controparte_3
2 segue: verbale di udienza del 7 aprile 2025
procedere in via esecutiva ed alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 21.2.2024 ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società opposta.
Con comparsa di risposta depositata il 6.12.2023 si è costituita in giudizio Controparte_3
per il tramite della mandataria contestando l'intervenuta prescrizione della
[...] Controparte_4 pretesa creditoria.
All'udienza del 5.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, chiedendo un differimento della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con un termine per note.
2. Esposti i fatti, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di non è Controparte_3 fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 10.2.2023 n. 4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884).
In sostanza, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolare del credito in capo al cessionario soltanto laddove dallo stesso sia possibile individuare senza margine di dubbio in rapporti oggetto di cessione. Nella stessa direzione si pone la recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 06.02.2024, n. 3405), in cui si ribadisce il carattere insufficiente dell'avviso di cessione ex art. 58 t.u.b. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale allorché non contenga gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito e ad affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (in questo senso anche Cass. civ., Sez. I, 20.07.2023, n. 21821).
Osserva, inoltre, la Suprema Corte che: “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020).
Nel caso di specie, l'opponente non ha contestato il difetto di legittimazione attiva di
[...]
se non alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., quando ormai erano maturate le Controparte_3 preclusioni in ordine allo svolgimento delle attività assertive e probatorie di cui all'art. 171 ter
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c.p.c. Ne consegue che abbia implicitamente riconosciuto la legittimazione ad Controparte_1 agire della società opposta, quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla Banca
San Francesco, accettando il contraddittorio con Best Capita Italy s.r.l.
In ogni caso, ad avviso del decidente, l'opposta ha comunque dimostrato la propria legittimazione attiva.
Ed invero, con riguardo alla cessione del credito da Banca San Francesco al Fondo Garanzia dei
Depositanti del Credito Cooperativo risulta depositato in atti l'estratto della Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 3.6.2014 (doc. 4), dal quale si evince, senza margini di incertezze, che il credito vantato nei confronti di fosse incluso nella cessione, avendo essa ad oggetto i crediti Controparte_1
“contraddistinti dalla comune appostazione a sofferenza (…) contabilizzati al 31 dicembre
2013”. Non vi è dubbio, pertanto, che tra questi rientri il credito vantato nei confronti di
[...]
, come si desume dal fatto che la Banca San Francesco aveva spiegato nel gennaio CP_1
2010 un atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare nei confronti del predetto iscritta a ruolo nel 2009.
In merito all'ulteriore cessione dal Fondo Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo a
è stata depositato in giudizio il contratto di cessione (doc. 5-6) del Controparte_3
21.2.2017, con l'indicazione del credito vantato nei confronto di nell'allegato A, nonché CP_1 la Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11.1.2018 (doc. 7).
Per quanto sopra, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva è tardiva e, comunque, infondata.
3. L'eccezione di prescrizione non è fondata.
È pacifico e documentato che nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.
160/2009 RG la Banca San Francesco abbia depositato un atto di intervento in data 11.1.2010 in base al mutuo ipotecario del 17.9.2003 e che la procedura in questione sia stata dichiarata estinta per inattività delle parti con ordinanza del 5.10.2018 (cfr. allegati atto di citazione).
Pertanto, in applicazione dell'art. 2945, comma 3, c.c. il dies a quo del termine di prescrizione retroagisce all'atto di intervento del 11.1.2010.
Ebbene, parte opposta ha depositato in giudizio la raccomandata del 28.2.2018, ricevuta da il 4.4.2018, avente valore di atto interruttivo della prescrizione intervenuto Controparte_1 prima dello spirare del decennio dal deposito dell'atto di intervento del 11.1.2010 (doc. 3).
Non colgono nel segno, al riguardo, le contestazioni di parte opponente circa l'inidoneità interruttiva della prescrizione della raccomandata del 28.2.2018 ed il difetto di conformità della copia prodotta dall'opposta rispetto all'originale.
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Occorre evidenziare come sia tardiva – e, come tale, inammissibile – la produzione in giudizio della copia della raccomandata del 28.2.2018 ricevuta dall'opponente con le note conclusive del
5.3.2025. Parimenti tardiva ed inammissibile va considerata l'eccezione, sollevata per la prima volta con le citate note conclusive, di difformità all'originale della raccomandata ricevuta dal relativamente al profilo dell'importo intimato (pari ad euro 0,01 nella lettera ricevuta dal CP_1
, pari ad euro 205.851,22 nella raccomandata prodotta dall'opposta). Ed invero, al di là di CP_1 ogni profilo, appare dirimente il fatto che la produzione documentale sia avvenuta tardivamente con le note conclusive, sicché la contestazione della difformità all'originale ex art. 2719 c.c. è da ritenersi tardiva ed inammissibile.
Ciò detto, non colgono nel segno le contestazioni sollevate da parte opponente con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
Ed invero, quanto all'asserita diversità tra la società mittente indicata nella lettera di recapito ricevuta dal e la titolare del credito, si osserva che, non avendo prodotto CP_1 Controparte_1 tempestivamente la raccomandata ricevuta, non è possibile operare alcun raffronto con la copia prodotta dall'opposta. In ogni caso, la lettera depositata in atti (doc. 3) reca correttamente l'intestazione e l'opposta ha dimostrato che avesse CP_3 Controparte_3 Parte_1 ricevuto procura speciale in data 25.1.2018 per lo svolgimento di tutte le attività necessarie per la gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti (doc. 8). Pertanto, correttamente la lettera è stata spedita da quale soggetto incaricato alla gestione del credito. Parte_1
Non merita accoglimento l'eccezione di parte opponente secondo cui la lettera in questione non avrebbe idoneità interruttiva della prescrizione, contenendo soltanto la comunicazione di cessione del credito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda
l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore” (Cass. 15714/2018)
Nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, la lettera raccomandata del 28.2.2018 non si limita a dare atto della cessione del credito ma indica inequivocamente la volontà di fare valere la pretesa creditoria. Tanto si desume dal fatto che
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nella lettera si fa riferimento alla posizione debitoria in cui versa la cedente, alla comunicazione che, a seguito della cessione, le somme dovute ammontano ad euro 205.951,22 ed all'espressa indicazione degli estremi IBAN del conto sui cui operare il versamento delle somme.
La mancanza di un termine per il pagamento non appare dirimente, a fronte del fatto incontroverso per cui risulta indicata l'espressa volontà della di riscuotere Controparte_3 il credito con l'indicazione delle modalità di versamento dell'importo dovuto.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che la raccomandata del 28.2.2018, ricevuta il 4.4.2018 da , abbia determinato la rituale interruzione della Controparte_1 prescrizione, sicché l'opposizione a precetto proposta va rigettata, sussistendo il diritto di
[...]
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente. Controparte_3
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 7.051,50 (oltre spese generali, iva e c.p.a.), somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi processuali, tenuto conto della ridotta attività espletata.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 10172/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta l'opposizione a precetto proposta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
[...] condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 Controparte_3
che liquida in euro 7.051,50, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
[...]
Così deciso in Catania, all'udienza del 7 aprile 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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