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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 marzo
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 660/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA con l'avv. Giuseppe Quaglieri Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7924/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 19 agosto 2022 proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3971/2022 con il quale il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro le aveva intimato il pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 9.056,52 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi derivanti dal verbale ispettivo datato 19 giugno 2018 e riguardanti il periodo dal 1° aprile
2013 al 31 marzo 2018.
Esponeva, dunque, la società – operante nel settore della vendita sia diretta, sia tramite internet di prodotti per la caccia, il tiro e il tempo libero – che il credito oggetto dell'azione
Pag. 1 di 5 monitoria era stato preteso dalla in relazione alle prestazioni rese in suo CP_1
favore da alcuni soggetti (segnatamente, ; Persona_1 Controparte_2 CP_3
; , prestazioni che il predetto personale ispettivo aveva ritenuto
[...] Persona_2
riconducibili allo schema contrattuale dell'agenzia ex artt. 1742 e seguenti c.c. con integrale omissione contributiva.
Riferiva che il ricorso amministrativo proposto avverso il verbale di accertamento menzionato era stato definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere essendosi ritenuta, a suo modo di vedere in maniera incongrua, la rateazione richiesta alla stregua di un riconoscimento incondizionato del debito;
evidenziava che un diverso ricorso instaurato presso il Tribunale di Roma al fine di ottenere l'accertamento negativo del preteso credito era stato dichiarato inammissibile per insussistenza dell'interesse ad agire alla luce della rinuncia ad esperire azioni giudiziarie nei casi di rateazione di cui al regolamento di Enasarco, sconosciuto alla società; chiariva che a tanto era seguita la sospensione dei pagamenti da parte della società stessa e la revoca del piano di rateazione ad opera della con decadenza dal beneficio del termine e intimazione di saldo CP_1
del residuo, non versato dalla ricorrente.
Sosteneva dunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo per esserne stata sospesa l'efficacia esecutiva nell'ambito di un procedimento incardinato presso il Tribunale di Napoli ai sensi degli artt. 618-bis, 615 e 617 c.p.c. richiamando i motivi dell'opposizione proposta in quella sede, costituiti dalla mancanza di attestazione di conformità degli atti notificati a cura di , fatta eccezione per il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di CP_1
Roma, particolarmente concentrandosi sulla mancanza dell'attestazione di conformità della formula esecutiva;
deduceva la proponibilità dell'opposizione atteso che la precedente pronuncia del Tribunale di Roma sulla pretesa sottostante era una mera pronuncia in rito;
lamentava la nullità per vessatorietà della clausola inserita nell'istanza di rateazione e dell'art. 44 del regolamento di che tanto prevedeva, CP_1
evidenziando che la compilazione e spedizione della domanda di rateazione era stata curata autonomamente dal proprio commercialista;
nel merito, sosteneva l'infondatezza della pretesa contributiva azionata da per errata qualificazione giuridica dei CP_1
rapporti in questione, deducendo che i soggetti menzionati avevano svolto attività occasionale di procacciatore di affari.
Concludeva pertanto, chiedendo di “1) accogliere le preliminari eccezioni formulate assorbenti rispetto al merito e dichiarare inefficace/nullo e comunque privo di ogni
Pag. 2 di 5 effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo con ogni conseguenza di legge;
2) in via gradata, e nel merito, accertare la insussistenza dei presupposti di legge, per
l'inquadramento dei rapporti instaurati con i sig.ri: , Persona_1 [...]
, , quale rapporto di agenzia riqualificando CP_2 CP_3 Persona_2
i predetti rapporti come procacciamento d'affari; 3) per effetto di tale ultima declaratoria, annullare il verbale ispettivo e quindi gli atti ad esso connessi e conseguenziali e quindi il provvedimento emesso dall'ispettorato Interregionale del
Lavoro con sede in Roma del 11.10.2018, relativo al ricorso amministrativo rep. N.
455/2018, dichiarando non tenuta la al versamento del trattamento Parte_1
previdenziale ed accessori, nelle casse della , per le posizioni Controparte_4 individuate dall'Ufficio Ispettivo di Napoli e precisamente per i sig.ri:
[...]
, , , ; statuendo che nulla è Per_1 Controparte_2 CP_3 Persona_2
dovuto, con diritto alla ripetizione delle somme già versate, in via cautelativa, dalla ricorrente a seguito del piano di rateizzo, ammontanti ad oggi ad € 10.977,53, in uno agli interessi e svalutazione monetaria, con consequenziale revoca del D.I. emesso dall'intestato Tribunale recante numero 3971-2022 del 09.06.2022 – R.G. 17890-2022”, vinte le spese, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva ribadendo la legittimità e Controparte_1
fondatezza della propria pretesa e richiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 7924/2023, depositata il 19 settembre 2023, che respingeva integralmente l'opposizione affermando la ritualità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e che le questioni proposte nel presente giudizio avrebbero dovuto essere prospettate unicamente in sede di impugnazione della sentenza n. 9877/2019, che su di esse si era comunque diffusa, nonostante avesse dichiarato inammissibile per carenza di interesse il relativo ricorso, altresì condannando al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Con atto depositato il 19 marzo 2024 la società impugnava tempestivamente la sentenza in forza dei motivi che di seguito si riepilogano succintamente.
Lamentava dunque l'erroneità della ricostruzione ribadendo la mancanza di attestazione di conformità degli atti ricevuti e osservando che non spettava ad essa specificare “la difformità tra l'originale depositato al fascicolo telematico e la copia estratta e notificata, poiché tale contestazione presuppone che il soggetto destinatario, debba avere
l'onere di reperire preventivamente l'originale depositato al telematico e poi raffrontarlo
Pag. 3 di 5 con la copia ricevuta”, costituendo una tale attività soltanto una mera facoltà per il difensore. Detta eccezione preliminare era comunque “intrinsecamente contenitiva di una contestazione non generica, ma specifica ossia la mancanza di una dichiarazione di conformità dell'atto ricevuto al suo originale” e la difesa spiegata nel merito non poteva sanare la viziata notifica dell'atto a monte, in quanto proposta solo in via subordinata.
Si doleva, inoltre, di come il primo giudice avesse del tutto trascurato un'ulteriore eccezione formulata riguardo alla mancata regolare attestazione della copia notificata come copia del titolo esecutivo ai fini della notifica al destinatario.
Nel merito, censurava la pronuncia in ordine all'affermazione dell'impossibilità di riproporre in diverso giudizio questioni trattate in precedente procedimento definito con sentenza in rito sostenendo che, anche in base alla giurisprudenza richiamata dalla e dallo stesso Tribunale, “erano mutate le condizioni di procedibilità che in CP_1 un primo momento ne avevano impedito l'ingresso in giudizio e quindi il suo esame” in considerazione del fatto che aveva azionato il proprio diritto con un distinto e CP_1
autonomo procedimento monitorio e che la società aveva interrotto il pagamento rateale avviato, così determinando la risoluzione dell'accordo di rateazione e creando “le condizioni di procedibilità dell'azione successiva, ossia la spiegata domanda riconvenzionale mediante opposizione al D.I., consistente nell'entrare nel merito della questione processuale e quindi, far dichiarare infondato ed errato l'accertamento ispettivo della ”. Controparte_1
Concludeva richiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in prime cure, vinte le spese del doppio grado di giudizio o, in caso di rigetto, disporne la compensazione.
non si costituiva in giudizio, né vi è prova della notifica del ricorso in appello. CP_1
All'odierna udienza nessuno è comparso.
All'esito della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 436- bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato improcedibile.
Questa Corte condivide, infatti, l'orientamento della S.C. (si vedano, tra le tante, Cass. n.
2366/1991; Cass. SS.UU. n. 5839/1993), secondo cui la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado
Pag. 4 di 5 che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, né i principi cui si ispira la legge n. 533/1973.
Pertanto, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza fissata per la discussione, unitamente alla carenza di prova della notifica del ricorso, da fornirsi a cura della stessa parte appellante, determina l'improcedibilità del gravame.
Invero, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso” (in termini, da ultimo Cass. n. 17368/2018; Cass.
n. 14359/2020; Cass. n. 22782/2020; Cass. n. 27079/2020).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione della parte appellata.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 19 marzo 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
7924/2023, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 marzo
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 660/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA con l'avv. Giuseppe Quaglieri Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7924/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 19 agosto 2022 proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3971/2022 con il quale il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro le aveva intimato il pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 9.056,52 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi derivanti dal verbale ispettivo datato 19 giugno 2018 e riguardanti il periodo dal 1° aprile
2013 al 31 marzo 2018.
Esponeva, dunque, la società – operante nel settore della vendita sia diretta, sia tramite internet di prodotti per la caccia, il tiro e il tempo libero – che il credito oggetto dell'azione
Pag. 1 di 5 monitoria era stato preteso dalla in relazione alle prestazioni rese in suo CP_1
favore da alcuni soggetti (segnatamente, ; Persona_1 Controparte_2 CP_3
; , prestazioni che il predetto personale ispettivo aveva ritenuto
[...] Persona_2
riconducibili allo schema contrattuale dell'agenzia ex artt. 1742 e seguenti c.c. con integrale omissione contributiva.
Riferiva che il ricorso amministrativo proposto avverso il verbale di accertamento menzionato era stato definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere essendosi ritenuta, a suo modo di vedere in maniera incongrua, la rateazione richiesta alla stregua di un riconoscimento incondizionato del debito;
evidenziava che un diverso ricorso instaurato presso il Tribunale di Roma al fine di ottenere l'accertamento negativo del preteso credito era stato dichiarato inammissibile per insussistenza dell'interesse ad agire alla luce della rinuncia ad esperire azioni giudiziarie nei casi di rateazione di cui al regolamento di Enasarco, sconosciuto alla società; chiariva che a tanto era seguita la sospensione dei pagamenti da parte della società stessa e la revoca del piano di rateazione ad opera della con decadenza dal beneficio del termine e intimazione di saldo CP_1
del residuo, non versato dalla ricorrente.
Sosteneva dunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo per esserne stata sospesa l'efficacia esecutiva nell'ambito di un procedimento incardinato presso il Tribunale di Napoli ai sensi degli artt. 618-bis, 615 e 617 c.p.c. richiamando i motivi dell'opposizione proposta in quella sede, costituiti dalla mancanza di attestazione di conformità degli atti notificati a cura di , fatta eccezione per il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di CP_1
Roma, particolarmente concentrandosi sulla mancanza dell'attestazione di conformità della formula esecutiva;
deduceva la proponibilità dell'opposizione atteso che la precedente pronuncia del Tribunale di Roma sulla pretesa sottostante era una mera pronuncia in rito;
lamentava la nullità per vessatorietà della clausola inserita nell'istanza di rateazione e dell'art. 44 del regolamento di che tanto prevedeva, CP_1
evidenziando che la compilazione e spedizione della domanda di rateazione era stata curata autonomamente dal proprio commercialista;
nel merito, sosteneva l'infondatezza della pretesa contributiva azionata da per errata qualificazione giuridica dei CP_1
rapporti in questione, deducendo che i soggetti menzionati avevano svolto attività occasionale di procacciatore di affari.
Concludeva pertanto, chiedendo di “1) accogliere le preliminari eccezioni formulate assorbenti rispetto al merito e dichiarare inefficace/nullo e comunque privo di ogni
Pag. 2 di 5 effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo con ogni conseguenza di legge;
2) in via gradata, e nel merito, accertare la insussistenza dei presupposti di legge, per
l'inquadramento dei rapporti instaurati con i sig.ri: , Persona_1 [...]
, , quale rapporto di agenzia riqualificando CP_2 CP_3 Persona_2
i predetti rapporti come procacciamento d'affari; 3) per effetto di tale ultima declaratoria, annullare il verbale ispettivo e quindi gli atti ad esso connessi e conseguenziali e quindi il provvedimento emesso dall'ispettorato Interregionale del
Lavoro con sede in Roma del 11.10.2018, relativo al ricorso amministrativo rep. N.
455/2018, dichiarando non tenuta la al versamento del trattamento Parte_1
previdenziale ed accessori, nelle casse della , per le posizioni Controparte_4 individuate dall'Ufficio Ispettivo di Napoli e precisamente per i sig.ri:
[...]
, , , ; statuendo che nulla è Per_1 Controparte_2 CP_3 Persona_2
dovuto, con diritto alla ripetizione delle somme già versate, in via cautelativa, dalla ricorrente a seguito del piano di rateizzo, ammontanti ad oggi ad € 10.977,53, in uno agli interessi e svalutazione monetaria, con consequenziale revoca del D.I. emesso dall'intestato Tribunale recante numero 3971-2022 del 09.06.2022 – R.G. 17890-2022”, vinte le spese, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva ribadendo la legittimità e Controparte_1
fondatezza della propria pretesa e richiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 7924/2023, depositata il 19 settembre 2023, che respingeva integralmente l'opposizione affermando la ritualità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e che le questioni proposte nel presente giudizio avrebbero dovuto essere prospettate unicamente in sede di impugnazione della sentenza n. 9877/2019, che su di esse si era comunque diffusa, nonostante avesse dichiarato inammissibile per carenza di interesse il relativo ricorso, altresì condannando al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Con atto depositato il 19 marzo 2024 la società impugnava tempestivamente la sentenza in forza dei motivi che di seguito si riepilogano succintamente.
Lamentava dunque l'erroneità della ricostruzione ribadendo la mancanza di attestazione di conformità degli atti ricevuti e osservando che non spettava ad essa specificare “la difformità tra l'originale depositato al fascicolo telematico e la copia estratta e notificata, poiché tale contestazione presuppone che il soggetto destinatario, debba avere
l'onere di reperire preventivamente l'originale depositato al telematico e poi raffrontarlo
Pag. 3 di 5 con la copia ricevuta”, costituendo una tale attività soltanto una mera facoltà per il difensore. Detta eccezione preliminare era comunque “intrinsecamente contenitiva di una contestazione non generica, ma specifica ossia la mancanza di una dichiarazione di conformità dell'atto ricevuto al suo originale” e la difesa spiegata nel merito non poteva sanare la viziata notifica dell'atto a monte, in quanto proposta solo in via subordinata.
Si doleva, inoltre, di come il primo giudice avesse del tutto trascurato un'ulteriore eccezione formulata riguardo alla mancata regolare attestazione della copia notificata come copia del titolo esecutivo ai fini della notifica al destinatario.
Nel merito, censurava la pronuncia in ordine all'affermazione dell'impossibilità di riproporre in diverso giudizio questioni trattate in precedente procedimento definito con sentenza in rito sostenendo che, anche in base alla giurisprudenza richiamata dalla e dallo stesso Tribunale, “erano mutate le condizioni di procedibilità che in CP_1 un primo momento ne avevano impedito l'ingresso in giudizio e quindi il suo esame” in considerazione del fatto che aveva azionato il proprio diritto con un distinto e CP_1
autonomo procedimento monitorio e che la società aveva interrotto il pagamento rateale avviato, così determinando la risoluzione dell'accordo di rateazione e creando “le condizioni di procedibilità dell'azione successiva, ossia la spiegata domanda riconvenzionale mediante opposizione al D.I., consistente nell'entrare nel merito della questione processuale e quindi, far dichiarare infondato ed errato l'accertamento ispettivo della ”. Controparte_1
Concludeva richiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in prime cure, vinte le spese del doppio grado di giudizio o, in caso di rigetto, disporne la compensazione.
non si costituiva in giudizio, né vi è prova della notifica del ricorso in appello. CP_1
All'odierna udienza nessuno è comparso.
All'esito della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 436- bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato improcedibile.
Questa Corte condivide, infatti, l'orientamento della S.C. (si vedano, tra le tante, Cass. n.
2366/1991; Cass. SS.UU. n. 5839/1993), secondo cui la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado
Pag. 4 di 5 che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, né i principi cui si ispira la legge n. 533/1973.
Pertanto, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza fissata per la discussione, unitamente alla carenza di prova della notifica del ricorso, da fornirsi a cura della stessa parte appellante, determina l'improcedibilità del gravame.
Invero, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso” (in termini, da ultimo Cass. n. 17368/2018; Cass.
n. 14359/2020; Cass. n. 22782/2020; Cass. n. 27079/2020).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione della parte appellata.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 19 marzo 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
7924/2023, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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