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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/10/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1609/2024 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.sa Anna Maria Torchia (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1609/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto impugnazione di ordinanza di estinzione del giudizio, vertente tra:
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
SS (CS), A.U. di SS alla via S. Michele 85, codice fiscale
, rappresentato e difeso, come da procura rilasciata in calce C.F._1 all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe Di Vico, con domicilio digitale:
Email_1
Appellante
e
1 , codice fiscale , corrente in Ivrea, in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore;
Appellata contumace
Conclusioni:
Per il difensore dell'appellante: chiede pronunciarsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ordinanza del 16.9.2024, il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato l'estinzione del giudizio n. 317/2023 r.g.a.c., promosso da nei confronti della società Parte_1 con atto di citazione del 3.2.2022, con il quale aveva chiesto di Controparte_1 accertare la falsità delle sottoscrizioni a suo nome, poste in calce a due distinte proposte contrattuali datate, rispettivamente, 11.4.2019 e 23.4.2019, e, per l'effetto, di dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra l'attore e la società convenuta.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che, con ordinanza del 17.4.2024, era stata dichiarata la nullità della notificazione della citazione nei confronti di Controparte_1
e, quindi, ne era stata disposta la rinnovazione, concedendo termine fino al
[...]
7.5.2024, ma l'attore non aveva fornito prova di aver provveduto alla rinnovazione della citazione nel termine perentorio assegnatogli, cosicché, in applicazione del combinato disposto del terzo comma dell'art. 291 c.p.c. e dell'art. 307, terzo comma, doveva disporsi la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo.
Con atto di citazione, notificato il 6.11.2024, alla avverso la Controparte_1 suddetta ordinanza ha proposto appello chiedendone la riforma, Parte_1 poiché fondata sull'errata qualificazione giuridica dell'azione proposta come opposizione al precetto e, quindi, sull'errata declaratoria di nullità della notificazione effettuata nei confronti della società convenuta, laddove era stata proposta una domanda di accertamento della natura apocrifa della sottoscrizione dell'attore, apposta sulla scrittura privata di fornitura.
2 Ha chiesto, pertanto, previa dichiarazione di correttezza della vocatio in ius della società appellata davanti al Tribunale, l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
All'esito dell'udienza del 3.3.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tramite il deposito di note di trattazione scritta, il consigliere istruttore, con ordinanza del
9.4.2025, ha rilevato l'integrità del contraddittorio ed ha dichiarato la contumacia di non costituitasi in giudizio. Ha rilevato, inoltre, che l'appellante Controparte_1 aveva precisato le conclusioni, evidenziando e documentando che era intervenuta tra le parti una transazione che aveva posto fine alle ragioni della controversia, cosicché aveva chiesto una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Pertanto, è stata fissata l'udienza dell'11.6.2025, davanti al collegio, per la discussione e per la decisione della causa, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Con ordinanza del 13.6.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza dell'11.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la
Corte, rilevato che l'appellante, unica parte costituita, non aveva depositato note di trattazione scritta, ha assegnato alla parte medesima, ai sensi dell'art. 127-ter, comma
4°, c.p.c., termine perentorio fino al 24.9.2025 per il deposito di note scritte, con l'avvertimento che, in difetto, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e che sarebbe stata dichiarata l'estinzione del giudizio (cfr. l'ordinanza in atti).
Con note di trattazione scritta del 23.6.2025, il difensore dell'appellante ha ribadito che, a seguito della proposizione del gravame, le parti erano addivenute alla definizione transattiva della complessiva vicenda che aveva dato origine alla controversia, come da transazione già depositata. Pertanto, ha concluso, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.
L'avvenuta conciliazione in sede stragiudiziale della lite, di cui l'appellante ha dato atto
- rilevando il venir meno di ogni interesse a proseguire il giudizio, presentando richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e producendo il negozio giuridico di transazione, concluso nel febbraio del 2025 (v. l'atto, in allegato alle note di trattazione scritta del 27.2.2025) - comporta la pronuncia invocata.
Le spese di giudizio devono essere compensate per intero tra le parti, come concordato nell'atto di transazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Castrovillari del 16.9.2024, con cui è stata dichiarata l'estinzione del giudizio n.
317/2023 r.g.a.c., così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso da remoto, il 10.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
4
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1609/2024 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.sa Anna Maria Torchia (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1609/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto impugnazione di ordinanza di estinzione del giudizio, vertente tra:
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
SS (CS), A.U. di SS alla via S. Michele 85, codice fiscale
, rappresentato e difeso, come da procura rilasciata in calce C.F._1 all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe Di Vico, con domicilio digitale:
Email_1
Appellante
e
1 , codice fiscale , corrente in Ivrea, in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore;
Appellata contumace
Conclusioni:
Per il difensore dell'appellante: chiede pronunciarsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ordinanza del 16.9.2024, il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato l'estinzione del giudizio n. 317/2023 r.g.a.c., promosso da nei confronti della società Parte_1 con atto di citazione del 3.2.2022, con il quale aveva chiesto di Controparte_1 accertare la falsità delle sottoscrizioni a suo nome, poste in calce a due distinte proposte contrattuali datate, rispettivamente, 11.4.2019 e 23.4.2019, e, per l'effetto, di dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra l'attore e la società convenuta.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che, con ordinanza del 17.4.2024, era stata dichiarata la nullità della notificazione della citazione nei confronti di Controparte_1
e, quindi, ne era stata disposta la rinnovazione, concedendo termine fino al
[...]
7.5.2024, ma l'attore non aveva fornito prova di aver provveduto alla rinnovazione della citazione nel termine perentorio assegnatogli, cosicché, in applicazione del combinato disposto del terzo comma dell'art. 291 c.p.c. e dell'art. 307, terzo comma, doveva disporsi la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo.
Con atto di citazione, notificato il 6.11.2024, alla avverso la Controparte_1 suddetta ordinanza ha proposto appello chiedendone la riforma, Parte_1 poiché fondata sull'errata qualificazione giuridica dell'azione proposta come opposizione al precetto e, quindi, sull'errata declaratoria di nullità della notificazione effettuata nei confronti della società convenuta, laddove era stata proposta una domanda di accertamento della natura apocrifa della sottoscrizione dell'attore, apposta sulla scrittura privata di fornitura.
2 Ha chiesto, pertanto, previa dichiarazione di correttezza della vocatio in ius della società appellata davanti al Tribunale, l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
All'esito dell'udienza del 3.3.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tramite il deposito di note di trattazione scritta, il consigliere istruttore, con ordinanza del
9.4.2025, ha rilevato l'integrità del contraddittorio ed ha dichiarato la contumacia di non costituitasi in giudizio. Ha rilevato, inoltre, che l'appellante Controparte_1 aveva precisato le conclusioni, evidenziando e documentando che era intervenuta tra le parti una transazione che aveva posto fine alle ragioni della controversia, cosicché aveva chiesto una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Pertanto, è stata fissata l'udienza dell'11.6.2025, davanti al collegio, per la discussione e per la decisione della causa, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Con ordinanza del 13.6.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza dell'11.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la
Corte, rilevato che l'appellante, unica parte costituita, non aveva depositato note di trattazione scritta, ha assegnato alla parte medesima, ai sensi dell'art. 127-ter, comma
4°, c.p.c., termine perentorio fino al 24.9.2025 per il deposito di note scritte, con l'avvertimento che, in difetto, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e che sarebbe stata dichiarata l'estinzione del giudizio (cfr. l'ordinanza in atti).
Con note di trattazione scritta del 23.6.2025, il difensore dell'appellante ha ribadito che, a seguito della proposizione del gravame, le parti erano addivenute alla definizione transattiva della complessiva vicenda che aveva dato origine alla controversia, come da transazione già depositata. Pertanto, ha concluso, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.
L'avvenuta conciliazione in sede stragiudiziale della lite, di cui l'appellante ha dato atto
- rilevando il venir meno di ogni interesse a proseguire il giudizio, presentando richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e producendo il negozio giuridico di transazione, concluso nel febbraio del 2025 (v. l'atto, in allegato alle note di trattazione scritta del 27.2.2025) - comporta la pronuncia invocata.
Le spese di giudizio devono essere compensate per intero tra le parti, come concordato nell'atto di transazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Castrovillari del 16.9.2024, con cui è stata dichiarata l'estinzione del giudizio n.
317/2023 r.g.a.c., così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso da remoto, il 10.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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