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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/12/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 27.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; Rilevato che le parti hanno depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1139/2023 R.G. promossa da
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, sig. corrente in Castelnuovo Rangone (MO), via della Pace n. Controparte_1
63, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Assunta Tedesco;
RICORRENTE contro
Controparte_2
in persona del Regionale per l'Emilia-Romagna pro tempore, con sede
[...] CP_3 in Roma, via IV Novembre n. 144, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Silingardi;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: verbale di accertamento - premi assicurativi
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da note autorizzate del 26.11.2025:
“Voglia l'Ill.mo Magistrato adito
a) revocare e/o annullare il provvedimento pratica nr. 58236619, datato 6/7/2023 ma notificato in data 24/8/2023, ed emesso dall' della sede di Modena – corrente in Modena alla Via CP_2
RE CO nr. 29/31 (CF ) sulla PAT 21423935 nella parte relativa alle sanzioni P.IVA_2
pagina 1 di 14 le quali sono state quantificate in euro 9.204,29 perché illegittime, non provate, non dovute o come meglio per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa;
b) revocare e/o annullare il provvedimento pratica nr. 58236625, datato 6/7/2023 ma notificato in data 24/8/2023, ed emesso dall' della sede di Modena – corrente in Modena alla Via CP_2
RE CO nr. 29/31 (CF ) sulla PAT 21423935 nella parte relativa alle sanzioni P.IVA_2 le quali sono state quantificate in euro 8.177,96 perché illegittime, non fondate, non dovute o come meglio per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa;
c) revocare e/o annullare il provvedimento pratica nr. 58236660, datato 6/7/2023 ma notificato in data 24/8/2023, ed emesso dall' della sede di Modena – corrente in Modena alla Via CP_2
RE CO nr. 29/31 (CF ) sulla PAT 21423935 perché illegittimo, non fondato, P.IVA_2 non provato o come meglio per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa;
d) revocare e/o annullare il provvedimento pratica nr. 58236692, datato 6/7/2023 ma notificato in data 24/8/2023, ed emesso dall' della sede di Modena – corrente in Modena alla Via CP_2
RE CO nr. 29/31 (CF ) sulla PAT 21423935 perché nullo, illegittimo, non P.IVA_2 fondato, non provato o come meglio per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa.
In tutti i casi con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA – se prevista – rimborso forfetario e accessori di legge.”
Il procuratore dell conclude come da note autorizzate del 26.11.2025: “Voglia CP_2
l'Ill.mo Sig. Tribunale adito, contrariis rejectis e per i motivi esposti in narrativa, rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato e/o non provato e, di conseguenza, dichiarare dovute le somme oggetto dei certificati di variazione impugnati, o, in subordine, le minori somme che dovessero ritenersi dovute a seguito dell'espletata istruttoria.
Con vittoria di spese, onorari, competenze e compensi professionali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 22.09.2023, eccepiva l'illegittimità Parte_1 degli accertamenti riportati nel verbale unico di accertamento e notificazione dell'I.T.L. di
Modena n. MO00000/2022-621 del 25.11.2022 (prot. n. 31365 del 28.11.2022) e instava per la revoca/annullamento dei certificati di variazione dei premi assicurativi emessi . Segnatamente, essa chiedeva annullarsi: CP_2
a) il provvedimento n. 58236619 del 06.07.2023, limitatamente alle sanzioni applicate di €. 9.204,29, perché illegittime, non provate e non dovute;
b) il provvedimento n. 58236625 del 06.07.2023, limitatamente alle sanzioni applicate di €. 8.177,96, perché illegittime, non fondate, non dovute;
pagina 2 di 14 c) i provvedimenti nn. 58236660 e 58236692 del 06.07.2023.
La ricorrente, inoltre, instava per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, al fine di valutare la legittimità costituzionale dei commi 6 e 9 dell'art. 12 del D.M.
15/01/2014, nella parte in cui prevedevano che, in sede di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori, non era ammessa la presenza del datore di lavoro e/o del professionista e che nessuna copia doveva essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto ispezionato da parte del personale ispettivo.
2. L' si costituiva nei termini di cui all'art. 416 c.p.c. e, ribadita la correttezza CP_2 dell'operato del personale ispettivo, eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni/eccezioni attoree. L'ente formulava domanda di pagamento dei premi riportati nei certificati di variazione del rapporto assicurativo del 06.07.2023.
3. Preliminarmente va disattesa la richiesta di rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale. L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale può investire solamente atti legislativi (statali, regionali o provinciali). Il D.M. 15 gennaio
2014 (“Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro”) costituisce un atto amministrativo di rango secondario, pertanto non può essere sottoposto al vaglio di costituzionalità del Giudice delle Leggi.
4. Sul merito
4.1. Si osserva come l'azione spiegata dalla società ricorrente vada qualificata quale azione di accertamento negativo del credito contributivo, con la conseguenza che grava sugli enti convenuti - quali attori in senso sostanziale - la prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione contributiva. In tal senso Cass. n. 22862/2010: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale Pt_2 ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai CP_2 quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. anche Cass. n. 12108/2010, Cass.
n. 16917/2012).
4.2. Le pretese dell' traggono origine dall'indagine amministrativa conclusasi CP_2 con la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione dell'I.T.L. di Modena n.
pagina 3 di 14 MO00000/2022-621 del 25.11.2022 (prot. n. 31365 del 28.11.2022). 1 All'esito dell'accesso ispettivo, gli organi di vigilanza hanno avanzato le seguenti contestazioni
(cfr. pagg. 5,6,7,8,11,12,13,14,15 verbale di accertamento):
- Prima contestazione: errata qualificazione tariffaria per il calcolo dei premi;
CP_2
- Seconda contestazione: erogazione di importi a titolo di “trasferta esente” per lavoratori impiegati in appalto endoaziendale;
- Terza contestazione: prestazioni di lavoro “in nero” del lavoratore per Controparte_4 il periodo 05.05.2020 – 21.05.2020;
- Quarta contestazione: errato inquadramento contrattuale del lavoratore
[...]
; CP_5
- Quinta contestazione: prestazioni di lavoro straordinario sottratte alla contribuzione previdenziale e assicurativa.
L' ha quantificato l'imponibile assistenziale richiedendo il versamento dei maggiori CP_2 premi assicurativi riportati nei “certificati di variazione del rapporto assicurativo” oggetto di impugnazione. 2
4.3. Appaiono preliminari alcune considerazioni in ordine all'utilizzabilità del materiale probatorio acquisito in sede ispettiva. Secondo la giurisprudenza di legittimità,
a cui si ritiene di dare continuità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
c) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass. n.
166/2014). Quindi, il rapporto dei funzionari ispettivi, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine - in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi - restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. Cass. n. 9251/2010 ha statuito che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (cfr. anche Cass. n. 16055/2004).
Come noto, poi, la valutazione delle testimonianze ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione un argomento di prova con esclusione di altri, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (Cass. n. 15745/2003). Spetta quindi all'organo giudicante il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (cfr. Cass. n. 15073/2008, Cass. n. 3267/2008).
4.4. Prima contestazione: errata qualificazione tariffaria per il calcolo dei premi
CP_2
4.4.1. Gli ispettori hanno rilevato che nella denuncia di esercizio prot. E-
16/03/2012 – 18400-188034532 la ricorrente ha denunciato quale attività principale quella di “meccanica, impiantistica elettrica ed idraulica, relativa sia a macchine industriali che a impianti civili, montaggio, smontaggio, pulizia, riparazione e manutenzione macchine e linee di produzione all'interno degli stabilimenti” e che la copertura del rischio
è stata riportata alle voci di tariffa 3610 (per il 5%) e 3620 (per il 95%), precisando che nel 2019 tali voci di tariffa sono state accorpate nell'unica voce 3600. Essi hanno riscontrato - dall'analisi delle banche istituzionali GRA - che negli anni 2017-2018 le percentuali di imputazione delle retribuzioni sono state erroneamente invertite, come confermato dal consulente aziendale: il 95% delle retribuzioni sono state denunciate alla voce di tariffa 3610, mentre il 5% delle retribuzioni imponibili sono state imputate alla pagina 5 di 14 voce di tariffa 3620 (cfr. pag. 12 verbale ispettivo). Da qui la richiesta di pagamento dei premi omessi per complessivi €. 25.147,65 (di cui €. 9.204,29 per sanzioni civili).
4.4.2. Parte ricorrente non contesta di essere debitrice dell'integrazione del premio, pari a €. 15.554,62 - oggetto di istanza di rateizzazione 3 - ma eccepisce l'illegittimità delle sanzioni civili, non essendo stata “perpetrata alcuna evasione” in quanto gli imponibili denunciati corrispondono a quelli reali.
4.4.3. L'art. 116, comma 8, Legge n. 388/2000 dispone: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempre ché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge".
L'ipotesi dell'evasione ricorrere in presenza dei seguenti presupposti:
a) occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;
3 Cfr. doc.ti 7,8 fascicolo ricorrente. pagina 6 di 14 b) l'occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato.
Per pacifica giurisprudenza, la volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti può ricavarsi anche dall'inoltro di denunce incomplete, infedeli o non conformi al vero. Così Cass. n. 28966/2011: “[…] va tuttavia osservato che il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata)
l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si proprio CP_6 attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo”.
Parte attrice invoca l'ignoranza incolpevole, quale condizione soggettiva di esonero dal versamento delle sanzioni civili o, quantomeno, la valenza mitigatrice di tale stato ai fini dell'applicazione della minore percentuale del 10%, richiamando impropriamente l'art. 3,
L. n. 689/1981 (non applicabile al caso di specie).
Si osserva che il versamento delle sanzioni civili costituisce un obbligo di legge, in presenza di irregolarità nel versamento della contribuzione previdenziale, “senza che alcun rilievo rivesta il profilo psicologico del debitore”. Così Cass. n. 24358/2008:
“l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione del rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione "iuris et de iure", del danno cagionato all'ente previdenziale, sicché non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato.”
Nella specie, ferme le irregolarità relative alle voci tariffarie denunciate (riconosciute dalla stessa ricorrente), si ritiene integrata la fattispecie più lieve dell'omissione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000, poiché le retribuzioni imponibili denunciate all' sono corrispondenti a quelle reali e perché il consulente della ricorrente ha CP_2 confermato che l'inversione delle classi di rischio è dipesa da un errore contabile dello pagina 7 di 14 studio di consulenza (cfr. dichiarazione del 16.11.2022 4). Circostanze che escludono l'intento fraudolento della società attrice.
Quindi sui premi oggetto del certificato di variazione n. 58236619 del 06.07.2023 (€.
15.554,62) sono dovute le sanzioni civili previste dall'art. 116, comma 8, lett. a) L. n.
388/2000.
4.4.4. Analoghe considerazioni possono essere sviluppate con riferimento al certificato di variazione n. 58236625 (€. 16.287,85 per premi e €. 8.177,96 per sanzioni). L'errata classificazione tariffaria dei lavoratori addetti alla verniciatura e alla pulizia - ricondotti dall' alle voci 6281 e 6282 -, riconosciuta dalla stessa ricorrente, CP_2
è sussumibile anch'essa nella fattispecie della “omissione contributiva”. Ciò in quanto ha regolarmente denunciato le retribuzioni dei dipendenti. A ciò deve Parte_1 aggiungersi che il tasso medio ponderato delle voci denunciate si discosta minimamente da quello scaturente dall'applicazione delle voci indicate dall' (cfr. conteggio CP_2 riportato a pag. 7 del ricorso).
4.5. Seconda contestazione: erogazione di importi a titolo di “trasferta esente”
4.5.1. Gli ispettori hanno contestato, per il periodo 2017-2022, l'illegittima erogazione di emolumenti a titolo di “trasferta esente”, sul rilievo che i dipendenti della hanno lavorato esclusivamente presso la sede della committente sede Parte_1 CP_7 effettiva della prestazione lavorativa, evidenziando come “mai alcuno ha prestato attività all'esterno dello stabilimento e mai, ovviamente, è stata prestata attività presso la sede di lavoro indicata all'atto delle assunzioni in quanto trattasi di indirizzo semplicemente coincidente con la sede legale di (cfr. pag. 4 verbale ispettivo). Parte_1
4.5.2. E' incontroverso che ha appaltato a l'attività di CP_7 Parte_1
“verniciatura elettrostatica a polvere” (rapporto iniziato il 29.03.2012 e rinnovato fino al
28.02.2019); successivamente la stessa committente ha affidato i predetti lavori al
Consorzio CICS, il quale ha incaricato la propria consorziata 5 Parte_1
Le maestranze della ricorrente hanno lavorato esclusivamente presso lo stabilimento della committente, sito in Fiorano Modenese, via della Chimica n. 10/12. Circostanza che trova riscontro nelle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, acquisite in atti a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (cfr. ordinanza del 16.05.2024). Tes_1
(responsabile di ha dichiarato: “Tutti i ragazzi della lavorano solo
[...] CP_7 Pt_1 ed esclusivamente all'interno, non fanno trasferte e non si spostano anche perché è un tipo di attività che non richiede spostamenti” (cfr. dichiarazione del 05.05.2022). Nello stesso senso le dichiarazioni dei lavoratori , , Persona_1 Persona_2
, , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Per_8
, ,
[...] Controparte_4 Per_9 Persona_10 Controparte_5 [...]
, , , , Per_11 Persona_12 Persona_13 Per_14 Per_15
, , Persona_16 Per_17 Persona_18 Persona_19 Persona_20
, , Persona_21 Persona_22 Persona_23 Persona_24 Parte_3
e (cfr. dichiarazioni del
[...] Persona_25 Persona_26 Persona_27
26.07.2022, 29.08.2022, 31.08.2022, 09.09.2022 e 14.09.2022). 6
Da tali deposizioni, convergenti e univoche, si ricava che i dipendenti di sono Parte_1 stati impiegati unicamente presso lo stabilimento di e che gli stessi non hanno mai CP_7 lavorato nel luogo indicato nella lettera di assunzione (Castelnuovo Rangone, via della
Pace). Peraltro, gli ispettori hanno riscontrato che l'indirizzo di Castelnuovo Rangone coincide “con la sede legale di (cfr. pag. 5 verbale ispettivo). Sebbene le Parte_1 dichiarazioni rilasciate agli ispettori non siano dotate di per sé di un valore probatorio precostituito, ciò non esclude che ad esse possa essere riconosciuta una specifica valenza indiziaria allorché siano rese da un numero significativo di lavoratori e siano caratterizzate da contenuti espositivi concordi e univoci, come nel caso di specie. La coerenza intrinseca della narrazione e l'univocità e convergenza delle deposizioni, fornite nell'immediatezza dei fatti da soggetti che, a quanto consta, non sono mossi da ragioni di contrasto né risultano portatori di uno specifico interesse in causa, conducono ad un giudizio di genuinità delle dichiarazioni rese in sede amministrativa.
Né la ricorrente, quale parte onerata della relativa prova, ha dimostrato in giudizio che a
Castelnuovo Rangone è ubicata un'unità produttiva della società e che i lavoratori in esame hanno prestato attività lavorativa anche presso altri cantieri.
Dai LUL versati in atti si ricava che, nel periodo gennaio 2017-luglio 2022, la ricorrente ha erogato ai lavoratori richiamati nel verbale ispettivo importi a titolo di “trasferta Italia”, non assoggettati ad alcuna contribuzione. I verbalizzanti hanno correttamente qualificato come retribuzioni le somme erogate con tale titolo. E' infatti acquisito in atti come i lavoratori abbiano svolto la propria prestazione costantemente presso la sede della 6 Cfr. doc.ti depositati dall'ITL di Modena in data 13.09.2024. pagina 9 di 14 committente e mai nel luogo indicato nel contratto di lavoro. Non si tratta di una CP_7 temporanea allocazione dei lavoratori presso un cantiere diverso dalla ordinaria sede di lavoro, ma di una modalità che connota costantemente la prestazione resa dai dipendenti di Non vi sono inoltre i presupposti di legge per la qualificazione di tali Parte_1 lavoratori come trasfertisti ai fini una esenzione dalla imposizione contributiva. I lavoratori della società opponente non possono essere qualificati come trasfertisti abituali ai sensi della norma di interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 51 del
T.U. delle imposte sui redditi, introdotta dall'art. 7-quinquies, D.L. n. 193/2016, la quale richiede la contestuale presenza delle seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Parte opponente non ha dimostrato la sussistenza dei predetti requisiti di legge, né essi risultano dagli accertamenti degli ispettori verbalizzanti. Si osserva al riguardo che secondo pacifica giurisprudenza, “La presunzione generale di assoggettamento a contribuzione di quanto percepito a titolo di retribuzione di cui all'art. 12, comma 1, della l.
n. 153 del 1969, può essere vinta solo dalla dimostrazione, di cui è onerato il datore di lavoro, che l'erogazione appartenga ad una delle categorie che, in base al comma 2 dello stesso articolo, sono espressamente escluse” (Cass. n. 23051/2017, Cass. n. 461/2011,
Cass. n. 9601/2018). Principio ribadito per le esenzioni contributive riconosciute in materia di trasferta: “in tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta
o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato”
(Cass. n. 13011/2017, Cass. n. 1157/2018, Cass. n. 18160/2018). Pertanto, le somme erogate a titolo di indennità di trasferta sono state legittimamente assoggettate a contribuzione da parte degli ispettori verbalizzanti.
La contestazione dei conteggi dei premi è stata formulata in termini generici. Parte ricorrente non ha formulato specifiche e dettagliate deduzioni ed osservazioni sui conteggi. Sulla base delle argomentazioni che precedono, pertanto, si deve ritenere che pagina 10 di 14 l' abbia dimostrato la fondatezza della propria pretesa contributiva sia nell'an che CP_2 nel quantum, così come riportata nei certificati di variazione notificati all'attrice.
4.6. Terza contestazione: prestazioni di lavoro “in nero” del lavoratore CP_4
per il periodo 05.05.2020 – 21.05.2020
[...]
Non risulta regolarizzato il rapporto di lavoro di per il periodo 05-21 Controparte_4 maggio 2020. Circostanza non contestata dall'opponente e accertata dagli ispettori sulla base della documentazione acquisita (cartellino marcatempo e comunicazione al Centro per l'Impiego). è quindi tenuta a corrispondere l'integrazione del premio del Parte_1 periodo 05.05.2022 (data di decorrenza della modifica) - 31.05.2022 (data di cessazione del rapporto di lavoro), da calcolarsi sull'imponibile indicato nel verbale di accertamento (€. 972,75), oltre interessi di mora e sanzioni civili ex art. 116, comma 8, lett. b) L. n. 388/2000.
4.7. Quarta contestazione: errato inquadramento contrattuale del lavoratore
Controparte_5
Ad avviso del personale ispettivo, il lavoratore (inquadrato nel 1° Controparte_5 livello) deve essere inquadrato nel 2° livello del CCNL Aziende Metalmeccaniche, sin dalla data di assunzione, in quanto adibito alle mansioni di verniciatore.
Si rileva che l' non ha avanzato rivendicazioni economiche per tale errato CP_2 inquadramento contrattuale, né nel verbale ispettivo (cfr. pag. 11 – 15), né nei certificati di variazione dei premi. E' quindi superfluo l'esame di tale contestazione, involgente unicamente la contribuzione previdenziale . Pt_2
4.8. Quinta contestazione: lavoro straordinario
Nel verbale di accertamento si contesta alla ricorrente di aver registrato ore di lavoro inferiori rispetto a quelle realmente svolte dai lavoratori nel cantiere (cfr. pag. 4-5 CP_7 verbale ispettivo).
Come noto, la prova dello svolgimento del lavoro straordinario e della sua effettiva entità, grava sull'ente che agisca per ottenere la contribuzione di legge e deve essere data in maniera rigorosa. L'allegazione della prestazione di lavoro straordinario necessita della specifica indicazione del quantum di lavoro reso oltre il monte ore di lavoro ordinario.
La pretesa relativa al lavoro straordinario non è provata, in quanto l' non prodotto CP_2 documentazione idonea a dimostrare le ore di straordinario svolte dai lavoratori impiegati presso l'unità produttiva di Si osserva sul punto come non vi siano in CP_7 pagina 11 di 14 atti i cartellini marcatempo utilizzati per il conteggio delle ore di lavoro (riportanti le timbrature), circostanza che esclude, di per sé, il riconoscimento dei premi rivendicati dall' . Tanto più che gli ispettori non hanno compiuto un esame completo della CP_2 documentazione esibita dalla società, avendo effettuato una verifica a campione dei
“cartellini marcatempo/timbrature anni 2017-2022” (cfr. pag. 4 verbale ispettivo). Inoltre, nello stesso verbale ispettivo - quanto al periodo antecedente a marzo 2022 - si dà atto della contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti, non essendovi uniformità su tale aspetto fra l'esame “delle copie esibite dei cartellini marcatempo in uso nei periodi pregressi” e le dichiarazioni rese dai lavoratori. Né possono essere valorizzate le fatture emesse da - peraltro non versate in atti - in quanto non riportanti le ore di Parte_1 lavoro ma l'attività di lavoro prestata “in termini di prodotto”, come accertato dagli ispettori (cfr. pag. 4 verbale ispettivo).
Per il periodo marzo-luglio 2022, emerge dalle dichiarazioni assunte in sede ispettiva come alcuni dipendenti di abbiano svolto un numero di ore di lavoro superiore Pt_1 all'orario ordinario (es. dichiarazione . Tuttavia, dalla documentazione in atti e Per_28 dalle stesse dichiarazioni non è possibile ricostruire con esattezza l'ammontare delle ore di straordinario per ciascun lavoratore (neppure indicati dall' ). Nel verbale ispettivo CP_2
e negli scritti difensivi dell'ente non sono specificate le giornate lavorative e le ore effettive di straordinario svolte da ciascun lavoratore. Stante la genericità delle dichiarazioni, sotto il profilo della collocazione temporale dei fatti, è preclusa qualsiasi verifica in ordine allo svolgimento di ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle che risultano già retribuite in busta paga a titolo di straordinario.
La genericità della ricostruzione dell'ente (non suffragata dai cartellini marcatempo) e le lacune probatorie testé esposte portano al rigetto della domanda di pagamento dei premi relativi allo straordinario del periodo 2017-2022.
5. Sulle spese di lite
5.1. Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92, comma 2, c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità pagina 12 di 14 della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
5.2. L'accoglimento parziale del ricorso e la complessità della vicenda esaminata giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 40%. La persistenza del debito contributivo, ancorché limitato alle violazioni accertate, obbliga la ricorrente a rifondere la restante quota del 60%, in ragione della soccombenza ex art. 91
c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA tenuta a versare i premi assicurativi , come Parte_1 CP_2 quantificati nel certificato di variazione n. 58236619 del 06.07.2023; dichiara dovuti su tali somme gli interessi di mora e le sanzioni civili nei limiti di quanto previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000;
2) ACCERTA E DICHIARA tenuta a versare i premi assicurativi , come Parte_1 CP_2 quantificati nel certificato di variazione n. 58236625 del 06.07.2023; dichiara dovuti su tali somme gli interessi di mora e le sanzioni civili nei limiti di quanto previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000;
3) ACCERTA E DICHIARA tenuta a versare i premi assicurativi sugli Parte_1 CP_2 importi erogati a titolo di “trasferta Italia” per i lavoratori di cui alle tabelle allegate al verbale ispettivo n. MO00000/2022-621 del 25.11.2022-prot. n. 31365 (allegati da
“A” a “F”), per i periodi lavorativi ivi indicati, come conteggiati nei certificati di variazione dei premi assicurativi versati in atti;
4) ACCERTA E DICHIARA tenuta a versare l'integrazione del premio Parte_1 assicurativo per la posizione del lavoratore , limitatamente al CP_2 Controparte_4 periodo 05.05.2022-31.05.2022, da calcolarsi sull'imponibile di €. 972,75, oltre interessi di mora e sanzioni civili ex art. 116, comma 8, lett. b) L. n. 388/2000;
5) ACCERTA E DICHIARA non dovuti da parte di i premi assicurativi correlati Parte_1 al lavoro straordinario;
6) CONDANNA al pagamento in favore dell' del 60% delle spese di lite, Parte_1 CP_2 che liquida nella complessiva somma di €. 4.000,00 - già ridotta del 40% -, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A. pagina 13 di 14 Modena, 15 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 fascicolo . Pt_2 2 Cfr. doc. 2 fascicolo . CP_2 pagina 4 di 14 4 Cfr. doc. 20 fascicolo ricorrente. 5 Cfr. doc.ti 5,6 fascicolo ricorrente. pagina 8 di 14
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1139/2023 R.G. promossa da
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, sig. corrente in Castelnuovo Rangone (MO), via della Pace n. Controparte_1
63, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Assunta Tedesco;
RICORRENTE contro
Controparte_2
in persona del Regionale per l'Emilia-Romagna pro tempore, con sede
[...] CP_3 in Roma, via IV Novembre n. 144, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Silingardi;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: verbale di accertamento - premi assicurativi
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da note autorizzate del 26.11.2025:
“Voglia l'Ill.mo Magistrato adito
a) revocare e/o annullare il provvedimento pratica nr. 58236619, datato 6/7/2023 ma notificato in data 24/8/2023, ed emesso dall' della sede di Modena – corrente in Modena alla Via CP_2
RE CO nr. 29/31 (CF ) sulla PAT 21423935 nella parte relativa alle sanzioni P.IVA_2
pagina 1 di 14 le quali sono state quantificate in euro 9.204,29 perché illegittime, non provate, non dovute o come meglio per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa;
b) revocare e/o annullare il provvedimento pratica nr. 58236625, datato 6/7/2023 ma notificato in data 24/8/2023, ed emesso dall' della sede di Modena – corrente in Modena alla Via CP_2
RE CO nr. 29/31 (CF ) sulla PAT 21423935 nella parte relativa alle sanzioni P.IVA_2 le quali sono state quantificate in euro 8.177,96 perché illegittime, non fondate, non dovute o come meglio per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa;
c) revocare e/o annullare il provvedimento pratica nr. 58236660, datato 6/7/2023 ma notificato in data 24/8/2023, ed emesso dall' della sede di Modena – corrente in Modena alla Via CP_2
RE CO nr. 29/31 (CF ) sulla PAT 21423935 perché illegittimo, non fondato, P.IVA_2 non provato o come meglio per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa;
d) revocare e/o annullare il provvedimento pratica nr. 58236692, datato 6/7/2023 ma notificato in data 24/8/2023, ed emesso dall' della sede di Modena – corrente in Modena alla Via CP_2
RE CO nr. 29/31 (CF ) sulla PAT 21423935 perché nullo, illegittimo, non P.IVA_2 fondato, non provato o come meglio per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa.
In tutti i casi con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA – se prevista – rimborso forfetario e accessori di legge.”
Il procuratore dell conclude come da note autorizzate del 26.11.2025: “Voglia CP_2
l'Ill.mo Sig. Tribunale adito, contrariis rejectis e per i motivi esposti in narrativa, rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato e/o non provato e, di conseguenza, dichiarare dovute le somme oggetto dei certificati di variazione impugnati, o, in subordine, le minori somme che dovessero ritenersi dovute a seguito dell'espletata istruttoria.
Con vittoria di spese, onorari, competenze e compensi professionali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 22.09.2023, eccepiva l'illegittimità Parte_1 degli accertamenti riportati nel verbale unico di accertamento e notificazione dell'I.T.L. di
Modena n. MO00000/2022-621 del 25.11.2022 (prot. n. 31365 del 28.11.2022) e instava per la revoca/annullamento dei certificati di variazione dei premi assicurativi emessi . Segnatamente, essa chiedeva annullarsi: CP_2
a) il provvedimento n. 58236619 del 06.07.2023, limitatamente alle sanzioni applicate di €. 9.204,29, perché illegittime, non provate e non dovute;
b) il provvedimento n. 58236625 del 06.07.2023, limitatamente alle sanzioni applicate di €. 8.177,96, perché illegittime, non fondate, non dovute;
pagina 2 di 14 c) i provvedimenti nn. 58236660 e 58236692 del 06.07.2023.
La ricorrente, inoltre, instava per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, al fine di valutare la legittimità costituzionale dei commi 6 e 9 dell'art. 12 del D.M.
15/01/2014, nella parte in cui prevedevano che, in sede di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori, non era ammessa la presenza del datore di lavoro e/o del professionista e che nessuna copia doveva essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto ispezionato da parte del personale ispettivo.
2. L' si costituiva nei termini di cui all'art. 416 c.p.c. e, ribadita la correttezza CP_2 dell'operato del personale ispettivo, eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni/eccezioni attoree. L'ente formulava domanda di pagamento dei premi riportati nei certificati di variazione del rapporto assicurativo del 06.07.2023.
3. Preliminarmente va disattesa la richiesta di rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale. L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale può investire solamente atti legislativi (statali, regionali o provinciali). Il D.M. 15 gennaio
2014 (“Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro”) costituisce un atto amministrativo di rango secondario, pertanto non può essere sottoposto al vaglio di costituzionalità del Giudice delle Leggi.
4. Sul merito
4.1. Si osserva come l'azione spiegata dalla società ricorrente vada qualificata quale azione di accertamento negativo del credito contributivo, con la conseguenza che grava sugli enti convenuti - quali attori in senso sostanziale - la prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione contributiva. In tal senso Cass. n. 22862/2010: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale Pt_2 ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai CP_2 quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. anche Cass. n. 12108/2010, Cass.
n. 16917/2012).
4.2. Le pretese dell' traggono origine dall'indagine amministrativa conclusasi CP_2 con la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione dell'I.T.L. di Modena n.
pagina 3 di 14 MO00000/2022-621 del 25.11.2022 (prot. n. 31365 del 28.11.2022). 1 All'esito dell'accesso ispettivo, gli organi di vigilanza hanno avanzato le seguenti contestazioni
(cfr. pagg. 5,6,7,8,11,12,13,14,15 verbale di accertamento):
- Prima contestazione: errata qualificazione tariffaria per il calcolo dei premi;
CP_2
- Seconda contestazione: erogazione di importi a titolo di “trasferta esente” per lavoratori impiegati in appalto endoaziendale;
- Terza contestazione: prestazioni di lavoro “in nero” del lavoratore per Controparte_4 il periodo 05.05.2020 – 21.05.2020;
- Quarta contestazione: errato inquadramento contrattuale del lavoratore
[...]
; CP_5
- Quinta contestazione: prestazioni di lavoro straordinario sottratte alla contribuzione previdenziale e assicurativa.
L' ha quantificato l'imponibile assistenziale richiedendo il versamento dei maggiori CP_2 premi assicurativi riportati nei “certificati di variazione del rapporto assicurativo” oggetto di impugnazione. 2
4.3. Appaiono preliminari alcune considerazioni in ordine all'utilizzabilità del materiale probatorio acquisito in sede ispettiva. Secondo la giurisprudenza di legittimità,
a cui si ritiene di dare continuità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
c) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass. n.
166/2014). Quindi, il rapporto dei funzionari ispettivi, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine - in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi - restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. Cass. n. 9251/2010 ha statuito che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (cfr. anche Cass. n. 16055/2004).
Come noto, poi, la valutazione delle testimonianze ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione un argomento di prova con esclusione di altri, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (Cass. n. 15745/2003). Spetta quindi all'organo giudicante il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (cfr. Cass. n. 15073/2008, Cass. n. 3267/2008).
4.4. Prima contestazione: errata qualificazione tariffaria per il calcolo dei premi
CP_2
4.4.1. Gli ispettori hanno rilevato che nella denuncia di esercizio prot. E-
16/03/2012 – 18400-188034532 la ricorrente ha denunciato quale attività principale quella di “meccanica, impiantistica elettrica ed idraulica, relativa sia a macchine industriali che a impianti civili, montaggio, smontaggio, pulizia, riparazione e manutenzione macchine e linee di produzione all'interno degli stabilimenti” e che la copertura del rischio
è stata riportata alle voci di tariffa 3610 (per il 5%) e 3620 (per il 95%), precisando che nel 2019 tali voci di tariffa sono state accorpate nell'unica voce 3600. Essi hanno riscontrato - dall'analisi delle banche istituzionali GRA - che negli anni 2017-2018 le percentuali di imputazione delle retribuzioni sono state erroneamente invertite, come confermato dal consulente aziendale: il 95% delle retribuzioni sono state denunciate alla voce di tariffa 3610, mentre il 5% delle retribuzioni imponibili sono state imputate alla pagina 5 di 14 voce di tariffa 3620 (cfr. pag. 12 verbale ispettivo). Da qui la richiesta di pagamento dei premi omessi per complessivi €. 25.147,65 (di cui €. 9.204,29 per sanzioni civili).
4.4.2. Parte ricorrente non contesta di essere debitrice dell'integrazione del premio, pari a €. 15.554,62 - oggetto di istanza di rateizzazione 3 - ma eccepisce l'illegittimità delle sanzioni civili, non essendo stata “perpetrata alcuna evasione” in quanto gli imponibili denunciati corrispondono a quelli reali.
4.4.3. L'art. 116, comma 8, Legge n. 388/2000 dispone: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempre ché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge".
L'ipotesi dell'evasione ricorrere in presenza dei seguenti presupposti:
a) occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;
3 Cfr. doc.ti 7,8 fascicolo ricorrente. pagina 6 di 14 b) l'occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato.
Per pacifica giurisprudenza, la volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti può ricavarsi anche dall'inoltro di denunce incomplete, infedeli o non conformi al vero. Così Cass. n. 28966/2011: “[…] va tuttavia osservato che il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata)
l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si proprio CP_6 attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo”.
Parte attrice invoca l'ignoranza incolpevole, quale condizione soggettiva di esonero dal versamento delle sanzioni civili o, quantomeno, la valenza mitigatrice di tale stato ai fini dell'applicazione della minore percentuale del 10%, richiamando impropriamente l'art. 3,
L. n. 689/1981 (non applicabile al caso di specie).
Si osserva che il versamento delle sanzioni civili costituisce un obbligo di legge, in presenza di irregolarità nel versamento della contribuzione previdenziale, “senza che alcun rilievo rivesta il profilo psicologico del debitore”. Così Cass. n. 24358/2008:
“l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione del rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione "iuris et de iure", del danno cagionato all'ente previdenziale, sicché non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato.”
Nella specie, ferme le irregolarità relative alle voci tariffarie denunciate (riconosciute dalla stessa ricorrente), si ritiene integrata la fattispecie più lieve dell'omissione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000, poiché le retribuzioni imponibili denunciate all' sono corrispondenti a quelle reali e perché il consulente della ricorrente ha CP_2 confermato che l'inversione delle classi di rischio è dipesa da un errore contabile dello pagina 7 di 14 studio di consulenza (cfr. dichiarazione del 16.11.2022 4). Circostanze che escludono l'intento fraudolento della società attrice.
Quindi sui premi oggetto del certificato di variazione n. 58236619 del 06.07.2023 (€.
15.554,62) sono dovute le sanzioni civili previste dall'art. 116, comma 8, lett. a) L. n.
388/2000.
4.4.4. Analoghe considerazioni possono essere sviluppate con riferimento al certificato di variazione n. 58236625 (€. 16.287,85 per premi e €. 8.177,96 per sanzioni). L'errata classificazione tariffaria dei lavoratori addetti alla verniciatura e alla pulizia - ricondotti dall' alle voci 6281 e 6282 -, riconosciuta dalla stessa ricorrente, CP_2
è sussumibile anch'essa nella fattispecie della “omissione contributiva”. Ciò in quanto ha regolarmente denunciato le retribuzioni dei dipendenti. A ciò deve Parte_1 aggiungersi che il tasso medio ponderato delle voci denunciate si discosta minimamente da quello scaturente dall'applicazione delle voci indicate dall' (cfr. conteggio CP_2 riportato a pag. 7 del ricorso).
4.5. Seconda contestazione: erogazione di importi a titolo di “trasferta esente”
4.5.1. Gli ispettori hanno contestato, per il periodo 2017-2022, l'illegittima erogazione di emolumenti a titolo di “trasferta esente”, sul rilievo che i dipendenti della hanno lavorato esclusivamente presso la sede della committente sede Parte_1 CP_7 effettiva della prestazione lavorativa, evidenziando come “mai alcuno ha prestato attività all'esterno dello stabilimento e mai, ovviamente, è stata prestata attività presso la sede di lavoro indicata all'atto delle assunzioni in quanto trattasi di indirizzo semplicemente coincidente con la sede legale di (cfr. pag. 4 verbale ispettivo). Parte_1
4.5.2. E' incontroverso che ha appaltato a l'attività di CP_7 Parte_1
“verniciatura elettrostatica a polvere” (rapporto iniziato il 29.03.2012 e rinnovato fino al
28.02.2019); successivamente la stessa committente ha affidato i predetti lavori al
Consorzio CICS, il quale ha incaricato la propria consorziata 5 Parte_1
Le maestranze della ricorrente hanno lavorato esclusivamente presso lo stabilimento della committente, sito in Fiorano Modenese, via della Chimica n. 10/12. Circostanza che trova riscontro nelle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, acquisite in atti a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (cfr. ordinanza del 16.05.2024). Tes_1
(responsabile di ha dichiarato: “Tutti i ragazzi della lavorano solo
[...] CP_7 Pt_1 ed esclusivamente all'interno, non fanno trasferte e non si spostano anche perché è un tipo di attività che non richiede spostamenti” (cfr. dichiarazione del 05.05.2022). Nello stesso senso le dichiarazioni dei lavoratori , , Persona_1 Persona_2
, , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Per_8
, ,
[...] Controparte_4 Per_9 Persona_10 Controparte_5 [...]
, , , , Per_11 Persona_12 Persona_13 Per_14 Per_15
, , Persona_16 Per_17 Persona_18 Persona_19 Persona_20
, , Persona_21 Persona_22 Persona_23 Persona_24 Parte_3
e (cfr. dichiarazioni del
[...] Persona_25 Persona_26 Persona_27
26.07.2022, 29.08.2022, 31.08.2022, 09.09.2022 e 14.09.2022). 6
Da tali deposizioni, convergenti e univoche, si ricava che i dipendenti di sono Parte_1 stati impiegati unicamente presso lo stabilimento di e che gli stessi non hanno mai CP_7 lavorato nel luogo indicato nella lettera di assunzione (Castelnuovo Rangone, via della
Pace). Peraltro, gli ispettori hanno riscontrato che l'indirizzo di Castelnuovo Rangone coincide “con la sede legale di (cfr. pag. 5 verbale ispettivo). Sebbene le Parte_1 dichiarazioni rilasciate agli ispettori non siano dotate di per sé di un valore probatorio precostituito, ciò non esclude che ad esse possa essere riconosciuta una specifica valenza indiziaria allorché siano rese da un numero significativo di lavoratori e siano caratterizzate da contenuti espositivi concordi e univoci, come nel caso di specie. La coerenza intrinseca della narrazione e l'univocità e convergenza delle deposizioni, fornite nell'immediatezza dei fatti da soggetti che, a quanto consta, non sono mossi da ragioni di contrasto né risultano portatori di uno specifico interesse in causa, conducono ad un giudizio di genuinità delle dichiarazioni rese in sede amministrativa.
Né la ricorrente, quale parte onerata della relativa prova, ha dimostrato in giudizio che a
Castelnuovo Rangone è ubicata un'unità produttiva della società e che i lavoratori in esame hanno prestato attività lavorativa anche presso altri cantieri.
Dai LUL versati in atti si ricava che, nel periodo gennaio 2017-luglio 2022, la ricorrente ha erogato ai lavoratori richiamati nel verbale ispettivo importi a titolo di “trasferta Italia”, non assoggettati ad alcuna contribuzione. I verbalizzanti hanno correttamente qualificato come retribuzioni le somme erogate con tale titolo. E' infatti acquisito in atti come i lavoratori abbiano svolto la propria prestazione costantemente presso la sede della 6 Cfr. doc.ti depositati dall'ITL di Modena in data 13.09.2024. pagina 9 di 14 committente e mai nel luogo indicato nel contratto di lavoro. Non si tratta di una CP_7 temporanea allocazione dei lavoratori presso un cantiere diverso dalla ordinaria sede di lavoro, ma di una modalità che connota costantemente la prestazione resa dai dipendenti di Non vi sono inoltre i presupposti di legge per la qualificazione di tali Parte_1 lavoratori come trasfertisti ai fini una esenzione dalla imposizione contributiva. I lavoratori della società opponente non possono essere qualificati come trasfertisti abituali ai sensi della norma di interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 51 del
T.U. delle imposte sui redditi, introdotta dall'art. 7-quinquies, D.L. n. 193/2016, la quale richiede la contestuale presenza delle seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Parte opponente non ha dimostrato la sussistenza dei predetti requisiti di legge, né essi risultano dagli accertamenti degli ispettori verbalizzanti. Si osserva al riguardo che secondo pacifica giurisprudenza, “La presunzione generale di assoggettamento a contribuzione di quanto percepito a titolo di retribuzione di cui all'art. 12, comma 1, della l.
n. 153 del 1969, può essere vinta solo dalla dimostrazione, di cui è onerato il datore di lavoro, che l'erogazione appartenga ad una delle categorie che, in base al comma 2 dello stesso articolo, sono espressamente escluse” (Cass. n. 23051/2017, Cass. n. 461/2011,
Cass. n. 9601/2018). Principio ribadito per le esenzioni contributive riconosciute in materia di trasferta: “in tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta
o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato”
(Cass. n. 13011/2017, Cass. n. 1157/2018, Cass. n. 18160/2018). Pertanto, le somme erogate a titolo di indennità di trasferta sono state legittimamente assoggettate a contribuzione da parte degli ispettori verbalizzanti.
La contestazione dei conteggi dei premi è stata formulata in termini generici. Parte ricorrente non ha formulato specifiche e dettagliate deduzioni ed osservazioni sui conteggi. Sulla base delle argomentazioni che precedono, pertanto, si deve ritenere che pagina 10 di 14 l' abbia dimostrato la fondatezza della propria pretesa contributiva sia nell'an che CP_2 nel quantum, così come riportata nei certificati di variazione notificati all'attrice.
4.6. Terza contestazione: prestazioni di lavoro “in nero” del lavoratore CP_4
per il periodo 05.05.2020 – 21.05.2020
[...]
Non risulta regolarizzato il rapporto di lavoro di per il periodo 05-21 Controparte_4 maggio 2020. Circostanza non contestata dall'opponente e accertata dagli ispettori sulla base della documentazione acquisita (cartellino marcatempo e comunicazione al Centro per l'Impiego). è quindi tenuta a corrispondere l'integrazione del premio del Parte_1 periodo 05.05.2022 (data di decorrenza della modifica) - 31.05.2022 (data di cessazione del rapporto di lavoro), da calcolarsi sull'imponibile indicato nel verbale di accertamento (€. 972,75), oltre interessi di mora e sanzioni civili ex art. 116, comma 8, lett. b) L. n. 388/2000.
4.7. Quarta contestazione: errato inquadramento contrattuale del lavoratore
Controparte_5
Ad avviso del personale ispettivo, il lavoratore (inquadrato nel 1° Controparte_5 livello) deve essere inquadrato nel 2° livello del CCNL Aziende Metalmeccaniche, sin dalla data di assunzione, in quanto adibito alle mansioni di verniciatore.
Si rileva che l' non ha avanzato rivendicazioni economiche per tale errato CP_2 inquadramento contrattuale, né nel verbale ispettivo (cfr. pag. 11 – 15), né nei certificati di variazione dei premi. E' quindi superfluo l'esame di tale contestazione, involgente unicamente la contribuzione previdenziale . Pt_2
4.8. Quinta contestazione: lavoro straordinario
Nel verbale di accertamento si contesta alla ricorrente di aver registrato ore di lavoro inferiori rispetto a quelle realmente svolte dai lavoratori nel cantiere (cfr. pag. 4-5 CP_7 verbale ispettivo).
Come noto, la prova dello svolgimento del lavoro straordinario e della sua effettiva entità, grava sull'ente che agisca per ottenere la contribuzione di legge e deve essere data in maniera rigorosa. L'allegazione della prestazione di lavoro straordinario necessita della specifica indicazione del quantum di lavoro reso oltre il monte ore di lavoro ordinario.
La pretesa relativa al lavoro straordinario non è provata, in quanto l' non prodotto CP_2 documentazione idonea a dimostrare le ore di straordinario svolte dai lavoratori impiegati presso l'unità produttiva di Si osserva sul punto come non vi siano in CP_7 pagina 11 di 14 atti i cartellini marcatempo utilizzati per il conteggio delle ore di lavoro (riportanti le timbrature), circostanza che esclude, di per sé, il riconoscimento dei premi rivendicati dall' . Tanto più che gli ispettori non hanno compiuto un esame completo della CP_2 documentazione esibita dalla società, avendo effettuato una verifica a campione dei
“cartellini marcatempo/timbrature anni 2017-2022” (cfr. pag. 4 verbale ispettivo). Inoltre, nello stesso verbale ispettivo - quanto al periodo antecedente a marzo 2022 - si dà atto della contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti, non essendovi uniformità su tale aspetto fra l'esame “delle copie esibite dei cartellini marcatempo in uso nei periodi pregressi” e le dichiarazioni rese dai lavoratori. Né possono essere valorizzate le fatture emesse da - peraltro non versate in atti - in quanto non riportanti le ore di Parte_1 lavoro ma l'attività di lavoro prestata “in termini di prodotto”, come accertato dagli ispettori (cfr. pag. 4 verbale ispettivo).
Per il periodo marzo-luglio 2022, emerge dalle dichiarazioni assunte in sede ispettiva come alcuni dipendenti di abbiano svolto un numero di ore di lavoro superiore Pt_1 all'orario ordinario (es. dichiarazione . Tuttavia, dalla documentazione in atti e Per_28 dalle stesse dichiarazioni non è possibile ricostruire con esattezza l'ammontare delle ore di straordinario per ciascun lavoratore (neppure indicati dall' ). Nel verbale ispettivo CP_2
e negli scritti difensivi dell'ente non sono specificate le giornate lavorative e le ore effettive di straordinario svolte da ciascun lavoratore. Stante la genericità delle dichiarazioni, sotto il profilo della collocazione temporale dei fatti, è preclusa qualsiasi verifica in ordine allo svolgimento di ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle che risultano già retribuite in busta paga a titolo di straordinario.
La genericità della ricostruzione dell'ente (non suffragata dai cartellini marcatempo) e le lacune probatorie testé esposte portano al rigetto della domanda di pagamento dei premi relativi allo straordinario del periodo 2017-2022.
5. Sulle spese di lite
5.1. Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92, comma 2, c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità pagina 12 di 14 della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
5.2. L'accoglimento parziale del ricorso e la complessità della vicenda esaminata giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 40%. La persistenza del debito contributivo, ancorché limitato alle violazioni accertate, obbliga la ricorrente a rifondere la restante quota del 60%, in ragione della soccombenza ex art. 91
c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA tenuta a versare i premi assicurativi , come Parte_1 CP_2 quantificati nel certificato di variazione n. 58236619 del 06.07.2023; dichiara dovuti su tali somme gli interessi di mora e le sanzioni civili nei limiti di quanto previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000;
2) ACCERTA E DICHIARA tenuta a versare i premi assicurativi , come Parte_1 CP_2 quantificati nel certificato di variazione n. 58236625 del 06.07.2023; dichiara dovuti su tali somme gli interessi di mora e le sanzioni civili nei limiti di quanto previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000;
3) ACCERTA E DICHIARA tenuta a versare i premi assicurativi sugli Parte_1 CP_2 importi erogati a titolo di “trasferta Italia” per i lavoratori di cui alle tabelle allegate al verbale ispettivo n. MO00000/2022-621 del 25.11.2022-prot. n. 31365 (allegati da
“A” a “F”), per i periodi lavorativi ivi indicati, come conteggiati nei certificati di variazione dei premi assicurativi versati in atti;
4) ACCERTA E DICHIARA tenuta a versare l'integrazione del premio Parte_1 assicurativo per la posizione del lavoratore , limitatamente al CP_2 Controparte_4 periodo 05.05.2022-31.05.2022, da calcolarsi sull'imponibile di €. 972,75, oltre interessi di mora e sanzioni civili ex art. 116, comma 8, lett. b) L. n. 388/2000;
5) ACCERTA E DICHIARA non dovuti da parte di i premi assicurativi correlati Parte_1 al lavoro straordinario;
6) CONDANNA al pagamento in favore dell' del 60% delle spese di lite, Parte_1 CP_2 che liquida nella complessiva somma di €. 4.000,00 - già ridotta del 40% -, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A. pagina 13 di 14 Modena, 15 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 fascicolo . Pt_2 2 Cfr. doc. 2 fascicolo . CP_2 pagina 4 di 14 4 Cfr. doc. 20 fascicolo ricorrente. 5 Cfr. doc.ti 5,6 fascicolo ricorrente. pagina 8 di 14