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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/10/2025, n. 14448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14448 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50307 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 01/12/1979), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. BAGLIVO ELISABETTA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ERICE (TP), 01/10/1983), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. GERVASI NICOLETTA e dell'avv. TOPINO ALESSANDRA
giusta procura speciale in atti;
resistente 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: affidamento e mantenimento di figlio non matrimoniale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che dalla relazione more uxorio con è nato a Controparte_1
Roma il 20/05/2019 figlio riconosciuto da ambo le parti, Persona_1
ha chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento e il mantenimento di disponendone l'affido condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, tenente colonnello dell'esercito italiano in servizio a Milano
dal settembre 2024 per un anno, obbligo del medesimo di corrispondere all'istante la somma mensile di euro 600,00 per il mantenimento di , Per_1
onere dei genitori di contribuire al pagamento delle spese extra in ragione dell'80% il padre e del 20% la madre, percezione da parte di quest'ultima per intero dell'assegno unico e universale, pari ad euro 57,00 mensili.
Costituitosi in giudizio ha aderito alla domanda di Controparte_1
affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori e chiesto Per_1
disporsi il collocamento paritario e alternato dello stesso, atteso che egli aveva fatto rientro a Roma, mantenimento ordinario diretto del minore da parte di ciascun genitore, onere dei genitori di contribuire al pagamento delle spese extra in eguale misura.
Alla prima udienza del 06/10/2025 sono comparse personalmente le 3 parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, nonché dell'accordo delle parti a che l'assegno unico e universale continui ad essere percepito in via esclusiva (100%) dalla madre,
ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che nulla osta a disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre e Per_1
disciplina dei tempi di permanenza presso il padre nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto che alla prima udienza i genitori hanno dichiarato che da quando il ha fatto ritorno a Roma vede il figlio per due CP_1
pomeriggi a settimana con relativo pernottamento e a finesettimana alternati dal venerdì al lunedì, ovvero un tempo uguale e paritario rispetto alla madre.
Il collegio reputa, altresì, equo porre a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere alla madre, a far data dal mese di dicembre 2024 ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 450,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre 2024, tenuto conto:
dell'età di (2019); degli uguali tempi di permanenza dello stesso Per_1
presso ciascun genitore come disciplinati in questa sede;
del reddito dichiarato dalla madre, fisioterapista a domicilio, libero professionista a partita IVA, la quale alla prima udienza ha dichiarato di percepire 1.000,00
euro netti al mesi dall'attività professionale, oltre euro 300,00 dalla locazione di alcuni immobili ricevuti in eredità pro quota;
della circostanza che la è piena ed unica proprietaria della casa di abitazione in Parte_1
Roma per la quale non sostiene oneri alloggiativi, oltre a quote di numerosi immobili pervenutile in eredità; del reddito del resistente, pari a circa euro
3.500,00 netti mensili su dodici mensilità, non proprietario di alcun bene 4 immobile avendo alienato una porzione immobiliare nel 2024 al prezzo complessivo di euro 260.000,00 e in cerca di abitazione in Roma.
In considerazione del divario reddituale esistente tra le parti, il collegio reputa equo porre a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40% il pagamento delle spese extra afferenti
. Per_1
Preso atto della disponibilità manifestata in tale senso dalle parti in udienza, i genitori devono essere invitati ad intraprendere con sollecitudine un percorso di mediazione familiare presso un centro o un professionista scelto di comune intesa anche previa consultazione dello Spazio Famiglie e
Minori del Tribunale.
La natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50307/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
il figlio (Roma, 20/05/2019) è affidato in via Persona_1
condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre,
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
5 salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé : Per_1
a) dall'orario di uscita scolastico del lunedì ovvero dalle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica al mercoledì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); b) a finesettimana alternati dall'orario di uscita scolastico del venerdì ovvero dalle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore
9.00 in caso di chiusura scolastica); c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali;
e) per trenta giorni consecutivi o meno durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre terrà con sé dal 1° al 15 Per_1
dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e dal 16 al 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
dispone che a far data dal mese di dicembre 2024 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma Per_1
mensile di euro 450,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base dicembre 2024, e condanna il al versamento, in favore CP_1
della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi Parte_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40% il pagamento delle spese extra afferenti con le Per_1
specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
dà atto dell'accordo delle parti a che l'assegno unico e universale per 6
sia percepito integralmente (100%) dalla madre;
Per_1
manda alle parti di intraprendere con sollecitudine un percorso di mediazione familiare presso un centro o un professionista scelto di comune intesa anche previa consultazione dello Spazio Famiglie e Minori del
Tribunale;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50307 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 01/12/1979), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. BAGLIVO ELISABETTA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ERICE (TP), 01/10/1983), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. GERVASI NICOLETTA e dell'avv. TOPINO ALESSANDRA
giusta procura speciale in atti;
resistente 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: affidamento e mantenimento di figlio non matrimoniale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che dalla relazione more uxorio con è nato a Controparte_1
Roma il 20/05/2019 figlio riconosciuto da ambo le parti, Persona_1
ha chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento e il mantenimento di disponendone l'affido condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, tenente colonnello dell'esercito italiano in servizio a Milano
dal settembre 2024 per un anno, obbligo del medesimo di corrispondere all'istante la somma mensile di euro 600,00 per il mantenimento di , Per_1
onere dei genitori di contribuire al pagamento delle spese extra in ragione dell'80% il padre e del 20% la madre, percezione da parte di quest'ultima per intero dell'assegno unico e universale, pari ad euro 57,00 mensili.
Costituitosi in giudizio ha aderito alla domanda di Controparte_1
affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori e chiesto Per_1
disporsi il collocamento paritario e alternato dello stesso, atteso che egli aveva fatto rientro a Roma, mantenimento ordinario diretto del minore da parte di ciascun genitore, onere dei genitori di contribuire al pagamento delle spese extra in eguale misura.
Alla prima udienza del 06/10/2025 sono comparse personalmente le 3 parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, nonché dell'accordo delle parti a che l'assegno unico e universale continui ad essere percepito in via esclusiva (100%) dalla madre,
ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che nulla osta a disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre e Per_1
disciplina dei tempi di permanenza presso il padre nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto che alla prima udienza i genitori hanno dichiarato che da quando il ha fatto ritorno a Roma vede il figlio per due CP_1
pomeriggi a settimana con relativo pernottamento e a finesettimana alternati dal venerdì al lunedì, ovvero un tempo uguale e paritario rispetto alla madre.
Il collegio reputa, altresì, equo porre a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere alla madre, a far data dal mese di dicembre 2024 ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 450,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre 2024, tenuto conto:
dell'età di (2019); degli uguali tempi di permanenza dello stesso Per_1
presso ciascun genitore come disciplinati in questa sede;
del reddito dichiarato dalla madre, fisioterapista a domicilio, libero professionista a partita IVA, la quale alla prima udienza ha dichiarato di percepire 1.000,00
euro netti al mesi dall'attività professionale, oltre euro 300,00 dalla locazione di alcuni immobili ricevuti in eredità pro quota;
della circostanza che la è piena ed unica proprietaria della casa di abitazione in Parte_1
Roma per la quale non sostiene oneri alloggiativi, oltre a quote di numerosi immobili pervenutile in eredità; del reddito del resistente, pari a circa euro
3.500,00 netti mensili su dodici mensilità, non proprietario di alcun bene 4 immobile avendo alienato una porzione immobiliare nel 2024 al prezzo complessivo di euro 260.000,00 e in cerca di abitazione in Roma.
In considerazione del divario reddituale esistente tra le parti, il collegio reputa equo porre a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40% il pagamento delle spese extra afferenti
. Per_1
Preso atto della disponibilità manifestata in tale senso dalle parti in udienza, i genitori devono essere invitati ad intraprendere con sollecitudine un percorso di mediazione familiare presso un centro o un professionista scelto di comune intesa anche previa consultazione dello Spazio Famiglie e
Minori del Tribunale.
La natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50307/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
il figlio (Roma, 20/05/2019) è affidato in via Persona_1
condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre,
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
5 salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé : Per_1
a) dall'orario di uscita scolastico del lunedì ovvero dalle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica al mercoledì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); b) a finesettimana alternati dall'orario di uscita scolastico del venerdì ovvero dalle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore
9.00 in caso di chiusura scolastica); c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali;
e) per trenta giorni consecutivi o meno durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre terrà con sé dal 1° al 15 Per_1
dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e dal 16 al 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
dispone che a far data dal mese di dicembre 2024 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma Per_1
mensile di euro 450,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base dicembre 2024, e condanna il al versamento, in favore CP_1
della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi Parte_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40% il pagamento delle spese extra afferenti con le Per_1
specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
dà atto dell'accordo delle parti a che l'assegno unico e universale per 6
sia percepito integralmente (100%) dalla madre;
Per_1
manda alle parti di intraprendere con sollecitudine un percorso di mediazione familiare presso un centro o un professionista scelto di comune intesa anche previa consultazione dello Spazio Famiglie e Minori del
Tribunale;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi