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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/11/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3293/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Montesanto n. 22, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Maria Donata Tortorici che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e GI NA - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza
CP_ in punto di fatto e in punto di diritto delle pretese patrimoniali per tutte le ragioni
esposte e per l'effetto dichiarare la improcedibilità, inammissibilità, nullità, invalidità,
illegittimità ed infondatezza dell'avviso di addebito n. 33420250000891203000 emesso dalla
CP_ sede di Cosenza e notificato a mezzo raccomandata A/R ricevuta in data 01.07.2025
per l'importo di € 5.238,54; - accertare e dichiarare che da parte della sig.ra
[...]
nulla è dovuto all' a titolo di somme indebite per i periodi di cui all'avviso di Pt_1 CP_1
1 addebito impugnato, e, pertanto, revocare e/o annullare l'avviso di addebito impugnato con
ogni conseguenziale provvedimento di legge;
- condannare la resistente al pagamento delle
spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… a) rigettare la domanda perché inammissibile e/o
infondata, confermando gli avvisi di addebito opposti;
b) condannare l'opponente
all'adempimento dell'obbligo restitutorio per cui è giudizio ed al pagamento degli importi
per cui è causa con accessori di legge;
c) Con ogni salvezza e riserva …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'avviso di addebito n. 33420250000891203000, con
CP_ cui l' ha chiesto il pagamento di €. 5.238,54 a seguito di revoca dell'indennità di disoccupazione agricola per l'annualità 2021 per la cancellazione delle giornate agricole,
secondo le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 28.11.2025 le parti hanno proceduto alla discussione.
La parte ricorrente contesta:
CP_
- la sussistenza dell'onere probatorio dell' con argomentazione inconferente nel caso in esame, nel quale la questione è stata oggetto già di giudizio in altro procedimento n.
2776/2024 R.G., cha ha riguardato anche l'erogazione indebita dell'indennità di disoccupazione, dovendosi evidenziare la radicale inammissibilità della generica affermazione contenuta in ricorso secondo cui la ricorrente non aveva contezza di alcun pagamento riferibile alle somme contestate;
- l'infondatezza della richiesta di pagamento poiché la questione afferente al credito era stata oggetto del procedimento n. 2776/2024 R.G., terminato con sentenza del Tribunale
di Cosenza-Sezione Lavoro sfavorevole alla parte ricorrente, per la quale tuttavia pendeva appello.
2 CP_ Anche tale argomentazione è infondata atteso che, come rilevato dall' la pendenza dell'appello non impedisce l'azione di recupero (sicché non si è disposto neppure il rinvio chiesto da parte ricorrente).
La questione prospettata sarebbe nel caso astrattamente inquadrabile nell'ambito di previsione dell'art. 337, comma 2, c.p.c. con possibile sospensione del procedimento
[richiamandosi anche il principio per cui: “Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del
giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo
che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in
giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello
pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la
sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si trae
dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo
riveste l'art. 282 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica
la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite,
giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado”
(Cass. SS. UU. 10027/2012; cfr. Cass. 21505/2013; Cass. 13823/2016; Cass. 8885/2023),
CP_ atteso che, di fatto, l' invoca l'autorità della sentenza e la parte ricorrente contesta che, avverso la sentenza indicata, è pendente appello.
In questi casi, la sospensione del procedimento è facoltativa e legata alla valutazione discrezionale sulla plausibile controvertibilità della sentenza impugnata [in merito, Cass.
24046/2014: “Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del
processo, previsto dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., è indispensabile
un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga
invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e
le critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è
ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali
3 non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione
ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni
giustificatrici” (cfr. Cass. 14738/2019)].
Ciò posto, all'esito della valutazione discrezionale indicata, non deve disporsi la sospensione dell'odierno procedimento in ragione delle motivazioni poste a base della sentenza del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro resa nel procedimento n. 2776/2024
R.G., che paiono non controvertibili poiché fondate sulle risultanze del verbale ispettivo in relazione alla verificazione - compiuta direttamente dagli ispettori, in maniera tale che l'accertamento fa fede fino a querela di falso - degli elementi di fatto elencati a pg. 4 della sentenza, non sussistendo per converso motivi per una valutazione diversa evincibili dal ricorso in appello allegato da parte ricorrente.
La domanda è dunque infondata e va rigettata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Cosenza, 28.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3293/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Montesanto n. 22, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Maria Donata Tortorici che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e GI NA - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza
CP_ in punto di fatto e in punto di diritto delle pretese patrimoniali per tutte le ragioni
esposte e per l'effetto dichiarare la improcedibilità, inammissibilità, nullità, invalidità,
illegittimità ed infondatezza dell'avviso di addebito n. 33420250000891203000 emesso dalla
CP_ sede di Cosenza e notificato a mezzo raccomandata A/R ricevuta in data 01.07.2025
per l'importo di € 5.238,54; - accertare e dichiarare che da parte della sig.ra
[...]
nulla è dovuto all' a titolo di somme indebite per i periodi di cui all'avviso di Pt_1 CP_1
1 addebito impugnato, e, pertanto, revocare e/o annullare l'avviso di addebito impugnato con
ogni conseguenziale provvedimento di legge;
- condannare la resistente al pagamento delle
spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… a) rigettare la domanda perché inammissibile e/o
infondata, confermando gli avvisi di addebito opposti;
b) condannare l'opponente
all'adempimento dell'obbligo restitutorio per cui è giudizio ed al pagamento degli importi
per cui è causa con accessori di legge;
c) Con ogni salvezza e riserva …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'avviso di addebito n. 33420250000891203000, con
CP_ cui l' ha chiesto il pagamento di €. 5.238,54 a seguito di revoca dell'indennità di disoccupazione agricola per l'annualità 2021 per la cancellazione delle giornate agricole,
secondo le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 28.11.2025 le parti hanno proceduto alla discussione.
La parte ricorrente contesta:
CP_
- la sussistenza dell'onere probatorio dell' con argomentazione inconferente nel caso in esame, nel quale la questione è stata oggetto già di giudizio in altro procedimento n.
2776/2024 R.G., cha ha riguardato anche l'erogazione indebita dell'indennità di disoccupazione, dovendosi evidenziare la radicale inammissibilità della generica affermazione contenuta in ricorso secondo cui la ricorrente non aveva contezza di alcun pagamento riferibile alle somme contestate;
- l'infondatezza della richiesta di pagamento poiché la questione afferente al credito era stata oggetto del procedimento n. 2776/2024 R.G., terminato con sentenza del Tribunale
di Cosenza-Sezione Lavoro sfavorevole alla parte ricorrente, per la quale tuttavia pendeva appello.
2 CP_ Anche tale argomentazione è infondata atteso che, come rilevato dall' la pendenza dell'appello non impedisce l'azione di recupero (sicché non si è disposto neppure il rinvio chiesto da parte ricorrente).
La questione prospettata sarebbe nel caso astrattamente inquadrabile nell'ambito di previsione dell'art. 337, comma 2, c.p.c. con possibile sospensione del procedimento
[richiamandosi anche il principio per cui: “Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del
giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo
che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in
giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello
pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la
sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si trae
dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo
riveste l'art. 282 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica
la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite,
giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado”
(Cass. SS. UU. 10027/2012; cfr. Cass. 21505/2013; Cass. 13823/2016; Cass. 8885/2023),
CP_ atteso che, di fatto, l' invoca l'autorità della sentenza e la parte ricorrente contesta che, avverso la sentenza indicata, è pendente appello.
In questi casi, la sospensione del procedimento è facoltativa e legata alla valutazione discrezionale sulla plausibile controvertibilità della sentenza impugnata [in merito, Cass.
24046/2014: “Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del
processo, previsto dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., è indispensabile
un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga
invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e
le critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è
ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali
3 non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione
ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni
giustificatrici” (cfr. Cass. 14738/2019)].
Ciò posto, all'esito della valutazione discrezionale indicata, non deve disporsi la sospensione dell'odierno procedimento in ragione delle motivazioni poste a base della sentenza del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro resa nel procedimento n. 2776/2024
R.G., che paiono non controvertibili poiché fondate sulle risultanze del verbale ispettivo in relazione alla verificazione - compiuta direttamente dagli ispettori, in maniera tale che l'accertamento fa fede fino a querela di falso - degli elementi di fatto elencati a pg. 4 della sentenza, non sussistendo per converso motivi per una valutazione diversa evincibili dal ricorso in appello allegato da parte ricorrente.
La domanda è dunque infondata e va rigettata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Cosenza, 28.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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