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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 5771/2024
VERBALE DI CAUSA
Oggi 27 marzo 2025 a ore 10.45, innanzi alla Giudice, dott.ssa Caterina Zambotto, sono comparsi:
Per l'avv. SUSI CAPUZZO che insiste per l'accoglimento del Parte_1
ricorso con liquidazione delle spese, con termine più breve possibile per il rilascio.
Per essuno. Controparte_1
La Giudice si ritira in camera di consiglio dando atto alla parte che all'esito pronuncerà sentenza dandone lettura in udienza.
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
A ore 15.30, all'esito della camera di consiglio, la Giudice pronuncia sentenza dandone lettura in udienza, assenti le parti.
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
1 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
La Giudice
Dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 5771/2024 R.G. promossa: da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SUSI CAPUZZO
contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI
: Parte_1
«Voglia il Tribunale, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare che il sig. occupa abusivamente l'immobile sito in Controparte_1
Padova, Via Madonna della Salute n. 154, su cui la sig.ra ha il diritto di proprietà per Pt_1 la quota dei ¾ dell'intero nonché diritto di abitazione esclusiva al 100% ex art. 540 c.c., quale coniuge superstite del defunto in relazione alla casa adibita a residenza Persona_1
familiare;
- ordinare al sig. di lasciare l'immobile in Padova, alla Via Madonna della Controparte_1
Salute n. 154, portando con sé solo ed esclusivamente le cose di sua proprietà ovvero indumenti e oggetti personali entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della sentenza;
- fatto salvo ogni altro diritto al risarcimento del danno, condannare, ex art. 614 bis c.p.c., il sig. al pagamento di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo Controparte_1 nell'esecuzione dell'emananda sentenza;
2 - condannare il sig. al pagamento dell'indennità di occupazione abusiva Controparte_1 dell'immobile, quantificata in euro 200,00 mensili, a far data dal 18.10.2024 e fino all'effettivo rilascio;
- con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio, con ricorso ex art. 281 e 447 bis c.p.c. il Parte_1 figlio chiedendone la condanna al rilascio dell'immobile sito in Padova, via Controparte_1
Madonna della Salute 154, dallo stesso occupato sine titulo, deducendo di essere titolare della proprietà per ¾ nonché del diritto di abitazione a seguito del decesso del coniuge e allegando la cessazione del comodato precario intercorso tra le parti.
1.1 Regolarmente notificato, è stato dichiarato contumace e, attesa la Controparte_1 natura personale dell'azione esperita, è stato disposto il mutamento del rito con ordinanza del
18.2.2025.
All'odierna udienza di discussione parte attrice ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Risulta dai documenti di causa 1) la proprietà dell'immobile in capo all'attrice per ¾ e altresì il diritto di abitazione ex art. 540 c.c., trattandosi da sempre della residenza familiare dell'attrice e del coniuge defunto, che erano comproprietari in pari quota dell'immobile
(doc.1, 2 e 13); 2) l'assenza di titolo all'occupazione dell'immobile da parte del convenuto, pur se comproprietario per ¼, visto il diritto di abitazione esclusivo della madre ed essendo venuta meno l'ospitalità in precedenza concessagli dalla madre medesima, vista la raccomandata inviata l'8.10.2024 (doc. 11); 3) la perdurante occupazione dell'immobile da parte del convenuto (doc. 14 certificato storico di stato di famiglia).
Va quindi ordinato il rilascio dell'immobile entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Va altresì disposta la condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., di somma pari a
€ 30,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rilascio.
2.1 Venendo alla domanda risarcitoria, in tema di danno da occupazione sine titulo, la
Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 33645/2022, chiamata a pronunciarsi sulla questione se detto danno sia in re ipsa, ha affermato il seguente principio di diritto:
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”.
4 Posto che nel caso in esame l'odierna ricorrente ha comunque esercitato il proprio diritto al godimento diretto del bene anche durante la permanenza del figlio e non è stato in alcun modo dedotto che fosse sua intenzione locare l'immobile a terzi, la domanda non può essere accolta.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per decisionale, vista la contumacia di controparte e la decisione allo stato degli atti, con applicazione dello scaglione fino a €
26.000,00 considerata la semplicità delle questioni trattate.
P. Q. M.
La Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza: accertata l'occupazione abusiva da parte di dell'immobile sito in Padova, Controparte_1
via Madonna della Salute n. 154, condanna a rilasciare, entro 10 giorni Controparte_1
dalla pubblicazione della presente sentenza, l'immobile sito in Padova, via Madonna della
Salute n. 154, libero da cose e persone, anche interposte, in favore di;
Parte_1
condanna ex art. 614 bis c.p.c al pagamento di € 30,00 al giorno per ogni Controparte_1
giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rilascio.
Condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1
in € 171,12 per spese, € 2.547,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Padova, 27 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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