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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 19438/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di RI, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ON RR, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19438/2016 R.G., vertente tra le parti: in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Romano, presso il cui studio sito in RI alla via
Argiro n. 116 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Bia, presso Controparte_2 CP_3 il cui studio sito in RI al corso Vittorio Emanuele n. 179 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Varola, presso il cui studio sito in RI CP_4 al corso Vittorio Emanuele II n. 179 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Lamanna, presso il cui Controparte_5 studio sito in Monopoli (Ba) alla via Roma n. 164 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
E in qualità di cessionaria e subentrante Controparte_6 nella titolarità del credito vantato dalla Controparte_7
[...] , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dal prof. avv. Fabrizio Panza, presso il cui studio sito in RI alla Strada Palazzo dell'Intendenza n. 45 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte interventrice volontaria ex art. 105 c.p.c. -
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta, depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 14.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione LL conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione LL ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni LL parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 07.12.2016, la Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di RI , , e Controparte_2 CP_3 CP_4
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- In via principale, Controparte_5 accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi (qualità di creditore, consilium fraudis e partecipatio fraudis) ed oggettivi (eventus damni) di cui all'articolo 2901 c.c. e, per l'effetto, revocare e dichiarare inefficace nei confronti della i seguenti Controparte_1 atti di vendita:
1. atto di vendita del 11.07.2012 per TA Dott. (Rep. n. Persona_1
130603/41265) trascritto presso la competente Conservatoria dei RR.II. di RI in data 17.07.2012 con cui i Sigg.ri e hanno venduto al Sig. Controparte_2 CP_3 Controparte_5
(vicino di casa) - rispettivamente per 1/1 in usufrutto e per 1/1 in nuda proprietà – i seguenti beni immobili: 1) abitazione di tipo civile in Monopoli alla Via Sant'Anna 21, piano 4 sul piano terra, interno 13 a destra salendo, vani 6,5, Fg. 11 Ptc. 3133/17; 2) box – autorimessa in Monopoli ivi piano seminterrato, interno 15 porta 2A a destra scendendo, superficie mq. 35, Fg. 11, Ptc. 3133/21;
ON RR 2. atto di vendita del 03.12.2012 per TA Dott. (Rep. n. 131285/41692) trascritto Persona_1 presso la compente Conservatoria dei RR.II. di RI in data 07.12.2012 con cui i Sigg.ri
[...]
e hanno venduto al Sig. (genero dei debitori) – ciascuno per CP_2 CP_3 CP_4
1/2 in proprietà – il seguente immobile: negozio in Monopoli alla Via Pisonio 21-23, piano terra, censito in catasto al Fg. 11, Ptc. 3331/10, superficie mq. 138. - In via subordinata, accertare la simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1414 c.c. degli atti di cui innanzi, con conseguente dichiarazione di nullità, inesistenza o inefficacia degli atti de quo nei confronti dell'odierna attrice;
- Ordinare al competente Conservatore dei registri immobiliare la trascrizione dell'emittenda sentenza, nonché l'annotazione della stessa a norma dell'art. 2655 comma 1 c.c. a margine alle trascrizioni degli atti di vendita in parola;
- Condannare i convenuti, in solido, al pagamento LL spese e competenze del presente giudizio”.
La parte attrice esponeva di essere creditrice nei confronti dei coniugi e Controparte_2
, in forza del contratto di fideiussione omnibus n. 39644811.27 sottoscritto da questi CP_3 ultimi il 13.05.2010, fideiussione rilasciata in favore della società sino alla Parte_1 concorrenza della somma di €. 800.000,00, a garanzia dell'adempimento LL obbligazioni contrattualmente assunte dalla predetta società nei confronti di Controparte_1
[...]
Deduceva la banca attrice che i rapporti finanziari intrattenuti con la società Parte_1 avevano cominciato ad avere un andamento irregolare, tanto che l'Istituto di credito aveva provveduto, con nota raccomandata a.r. del 05.09.2013, a comunicare alla società debitrice - e, per conoscenza, ai fideiussori debitori solidali - il recesso con effetto immediato dall'apertura di credito inizialmente concessa, regolata sul conto corrente n. 9900.86, richiedendo contestualmente l'immediato pagamento dell'importo complessivo di €. 481.523,15 (oltre accessori e interessi dal
01.07.2013 fino al saldo), quale saldo della debitoria risultante al mese di settembre del 2013, nonché
l'immediata restituzione del libretto degli assegni. riferiva che, essendo i debitori rimasti totalmente Controparte_1 inerti a seguito della ricezione della succitata missiva di recesso, aveva provveduto dapprima - con nota raccomandata a.r. del 03.03.2015, inviata alla e ai garanti - alla revoca di tutti gli Parte_1 affidamenti già accordati e al recesso dai rapporti intrattenuti con trasferimento a sofferenza dell'intera posizione debitoria della società, e successivamente, nel perdurare dell'inadempimento sia del debitore principale sia dei debitori solidali, a comunicare agli stessi debitori, con nota raccomandata a.r. del 23.04.2015, la chiusura del c/c n. 9900.86 a partire dal 18.02.2015, intimando loro l'immediato pagamento della complessiva somma di €. 567.936,89, quale saldo debitore alla
ON RR data del 18.02.2015 del c/c ordinario n. 9900.86 intrattenuto dalla oltre successivi Parte_1 interessi al tasso legale sino al soddisfo.
L'Istituto di credito attore si dichiarava, dunque, creditore nei confronti della Parte_1
e dei fideiussori convenuti, e , nei limiti della garanzia fideiussoria Controparte_2 CP_3 prestata, della somma complessiva di €. 567.936,89.
Rappresentava di aver appreso, all'esito di opportune Controparte_1 indagini, che i fideiussori, e , avevano sottratto beni immobili alla Controparte_2 CP_3 propria disponibilità patrimoniale, attraverso plurimi atti dispositivi, posti in essere dopo un anno dall'assunzione dell'obbligazione fideiussoria, architettando una vera e propria operazione di spoglio dell'intero patrimonio personale tramite la sottoscrizione, tra l'anno 2011 e l'anno 2013, di sei atti dispositivi con cui avevano reso estremamente difficoltosa la soddisfazione dei crediti vantati nei loro confronti dalla banca creditrice.
L'Istituto di credito attore precisava che i debitori solidali e , Controparte_2 CP_3 in soli tre anni, avevano sottoscritto i seguenti atti di trasferimento:
1) atto di vendita del 21.03.2011 per notar dott. (Rep. n. 44052/14188), trascritto presso Persona_2 la competente Conservatoria dei RR.II. di RI in data 01.04.2011, con il quale Controparte_2 aveva venduto a suo genero, , la proprietà dell'immobile sito in Monopoli alla Via CP_4
Vincenzo Gioberti n. 37, censito in catasto al Fg. 11, P.lla 158, sub 8;
2) atto di vendita del 11.07.2012 per notar dott. (Rep. n. 130603/41265), trascritto Persona_1 presso la competente Conservatoria dei RR.II. di RI in data 17.07.2012, con cui Controparte_2
e avevano venduto al proprio vicino di casa rispettivamente per CP_3 Controparte_5
1/1 in usufrutto e per 1/1 in nuda proprietà, gli immobili ubicati in Monopoli (Ba) alla Via Sant'Anna
21, un'abitazione di tipo civile (sita al piano 4 sul piano terra, interno 13, vani 6,5; Fg. 11, P.lla
3133/17, sub 2) nonché un box-auto (al piano seminterrato, interno 15, porta 2A, superficie mq. 35;
Fg. 11, Ptc. 3133/21);
3) atto del 16.11.2012 per notar dott. (Rep. n. 131180/41631), trascritto presso la Persona_1 competente Conservatoria dei RR.II. di RI in data 22.11.2012, con il quale e Controparte_2
avevano costituito un fondo patrimoniale sui beni immobili ubicati in Monopoli (Ba) CP_3 alla DA CR LL LL (abitazione indipendente censita in catasto al Fg. 35, P.lla 566, sub
1, due locali deposito C/2 censiti in catasto al Fg. 35, P.lla 566 sub 2 e sub 4 nonché un locale garage censito in catasto al Fg. 35, P.lla 566, sub 3);
4) atto di vendita del 03.12.2012 per notar dott. (Rep. n. 131285/41692), trascritto Persona_1 presso la compente Conservatoria dei RR.II. di RI in data 07.12.2012, con cui e Controparte_2
avevano ceduto al proprio genero , ciascuno per 1/2 in proprietà, il locale CP_3 CP_4
ON RR commerciale sito in Monopoli (Ba) alla Via Pisonio nn. 21-23, piano terra, censito in catasto al Fg.
11, Ptc. 3331/10, superficie mq. 138;
5) atto di vendita del 14.05.2013 per notar dott. (Rep. n. 67500/22309), trascritto Persona_3
presso la competente Conservatoria dei RR.II. di RI in data 22.05.2013, con cui aveva CP_3
venduto a suo genero gli stessi immobili sui quali era stata trascritta la costituzione di CP_4
fondo patrimoniale tra e il 16.11.2012; Controparte_2 CP_3
6) atto di vendita del 07.06.2013 per notar dott. (Rep. n. 132287/42336), trascritto Persona_1
presso la competente Conservatoria dei RR.II. di RI in data 18.06.2013, con cui Controparte_2 cedeva a sua cognata (sorella di ) la piena proprietà dell'immobile sito Controparte_8 CP_3
in Monopoli (Ba) alla Via G. Barnaba n. 31, censito in catasto al Fg. 11 P.lla 4960, sub 27.
Sosteneva parte attrice che, a seguito dei succitati atti dispositivi, non erano residuati ulteriori possidenze immobiliari nel patrimonio dei debitori solidali, avendo questi ultimi consapevolmente depauperato la propria garanzia patrimoniale, in modo da pregiudicare gravemente le ragioni creditorie della banca, allo scopo di sottrarsi alle obbligazioni contrattuali.
L'Istituto di credito rilevava, altresì, che gli atti dispositivi erano stati effettuati in favore del genero dei debitori solidali , in favore di sorella di e CP_4 Controparte_8 CP_3 cognata di , nonché in favore di (vicino di casa dei coniugi Controparte_2 Controparte_5
), i quali - in virtù dello stretto vincolo familiare e amicale - non avrebbero potuto Controparte_9 non essere a conoscenza del fatto che le succitate alienazioni avrebbero depauperato il patrimonio dei venditori.
Pertanto, l'attrice asseriva di avere interesse all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., considerata la sussistenza del diritto di credito nei confronti dei disponenti, dell'inadempienza nei confronti della creditrice (rimasta priva della garanzia patrimoniale) e della consapevolezza, da parte degli acquirenti, del pregiudizio arrecato, artatamente, attraverso il compimento di atti tesi ad eludere il recupero del credito attoreo;
in via subordinata, sosteneva di essere legittimata a richiedere la declaratoria di simulazione degli atti dispositivi impugnati.
Sulla base di tali allegazioni, rassegnava le proprie Controparte_1
conclusioni, come riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.03.2017, si costituivano in giudizio e i quali contestavano la sussistenza dei presupposti per Controparte_2 CP_3
l'accoglimento LL domande proposte dalla parte attrice e, dunque, del configurarsi, nel caso di specie, del consilium fraudis e della scientia damni, concludendo per il rigetto LL domande attoree, con vittoria LL spese di lite.
ON RR La suddetta parte convenuta assumeva che la banca attrice non aveva contestato la natura onerosa degli atti impugnati, atteso che l'art. 2901 c.c. stabilisce che, affinché essi possano essere aggrediti con l'azione revocatoria, sarebbe necessaria la prova che gli atti stessi avessero pregiudicato la garanzia del creditore di avere soddisfazione del proprio credito e che tale pregiudizio fosse conosciuto tanto dal debitore disponente quanto dal terzo acquirente, presupposto soggettivo non sussistente nella fattispecie, in quanto - alla data della stipula di entrambe le vendite impugnate, risalenti al 11.07.2012 e al 03.12.2012 - la debitrice principale di cui i coniugi Parte_1
erano garanti, non aveva subito alcuna revoca LL concessioni creditizie bancarie, Controparte_9 revoca intervenuta con la nota di recesso inviata dall'Istituto di credito il 05.09.2013, mentre l'intimazione di pagamento del saldo debitore del conto corrente intrattenuto dalla era Parte_1
stata inviata, alla debitrice principale e ai fideiussori, solo con le note del 03.03.2015 e del 23.04.2015.
I convenuti sostenevano, quindi, che l'obbligazione di pagamento del saldo debitore, gravante sulla società garantita nei confronti di non fosse scaduta al Controparte_1
momento LL vendite e che i fideiussori non avessero ricevuto, al momento del compimento degli atti dispositivi, alcuna intimazione di pagamento da parte dell'Istituto di credito, sicché i coniugi non avrebbero potuto avere contezza del pregiudizio che da tali atti dispositivi Controparte_9
sarebbero derivate alle ragioni creditizie della banca attrice.
I coniugi contestavano la sussistenza dell'eventus damni, in quanto gli atti Controparte_9
di vendita impugnati non avevano effettivamente provocato un pregiudizio alla garanzia del credito vantato dalla Banca attrice, venendo meno uno dei presupposti indefettibili dell'azione revocatoria, ovvero che l'atto avesse pregiudicato o soltanto reso più difficoltoso il recupero del credito, allorché il patrimonio del debitori non era stato modificato in peius tanto da risultare non più capiente, bensì i debitori, anche dopo l'alienazione degli immobili de quibus, continuavano ad essere proprietari di beni immobili, il cui valore era sufficiente a garantire la soddisfazione del credito della benché CP_1 contestato sia nell'an debeatur che nel quantum debeatur.
Rappresentava la parte convenuta che anche il consilium fraudis in capo ai terzi acquirenti fosse da ritenersi insussistente, poiché , avvocato e genero dei garanti, non era mai CP_4
stato coinvolto nelle vicende riguardanti i rapporti bancari intrattenuti dalla e dai suoi Parte_1 fideiussori, mentre l'altro acquirente era soggetto totalmente estraneo ai coniugi Controparte_5
e aveva acquistato l'immobile ad uso abitazione in Monopoli (Ba) per ragioni Controparte_9
logistiche legate al suo lavoro, essedo illo tempore un medico dipendente dell' Parte_2
I convenuti concludevano, dunque, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
ON RR Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.03.2017, si costituiva in giudizio il quale contestava la sussistenza del consilium fraudis e della scientia damni Controparte_5
e concludeva per il rigetto LL domande attoree, ritenute inammissibili e infondate, nonché per l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della parte attrice e la condanna al relativo risarcimento del danno, da determinarsi anche in via equitativa;
con vittoria LL spese di lite.
Il convenuto deduceva di non essere mai stato vicino di casa dei coniugi Controparte_9 prima dell'acquisto degli immobili ubicati in Monopoli (Ba) e di averli conosciuti solamente in tale occasione, nonché di aver corrisposto per intero, ai venditori, il prezzo dell'immobile, secondo le modalità contrattualmente convenute, effettuando il pagamento del saldo prima della scadenza, allo scopo di ottenere in anticipo la disponibilità dell'abitazione.
Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c. depositato in data 24.03.2017, di natura adesivo dipendente, interveniva, costituendosi in giudizio, asserendo Controparte_10
di essere titolare del credito vantato in forza del decreto ingiuntivo del 30.06.2014 – emesso dal
Tribunale di RI nei confronti della (debitrice principale), dei fideiussori della stessa Parte_1
(coniugi e ), nonché della - per la Controparte_2 CP_3 Controparte_11 somma di €. 197.657,13 oltre accessori, ottenuto per il recupero del saldo debitore del conto corrente n. 27.1006705/6 e di un finanziamento chirografario, entrambi stipulati dalla e Parte_1
garantiti dai predetti coniugi.
La banca interventrice sosteneva, altresì, di essere creditrice, nei confronti dei convenuti e , quali garanti della della somma di €. 263.534,06 Controparte_2 CP_3 Parte_1
oltre accessori, in forza di decreto ingiuntivo del 03.07.2014, a titolo di saldo a debito per capitale residuo e rate impagate di un finanziamento chirografario, stipulato dalla e per il quale Parte_1
i coniugi - avevano rilasciato fideiussione in favore dell'Istituto di credito. CP_2 CP_3
Pertanto, con adesione alle conclusioni formulate Controparte_10 dalla parte attrice chiedeva dichiararsi l'inefficacia, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2901 c.c., degli atti di vendita già impugnati dalla banca attrice, attesa la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla norma - e, in particolare, la dannosità degli atti dispositivi rispetto alla garanzia del proprio credito, nonché la scientia damni in capo ai disponenti e Controparte_2 CP_3
- ricavabile induttivamente dalla pluralità degli atti posti in essere dai debitori e tesi a
[...] depauperare il loro patrimonio, preordinati a recare danno agli interessi dell'Istituto di credito, nei cui confronti si erano costituiti fideiussori a garanzia LL obbligazioni assunte dalla Parte_1
ON RR Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la fase istruttoria veniva espletata tramite l'interrogatorio formale deferito nei confronti dei convenuti terzi beneficiari degli atti dispositivi impugnati, e CP_4 Controparte_5
Con atto di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositato il 22.09.2020, si costituiva in giudizio la società in sostituzione di Controparte_6 Controparte_10
in Amministrazione Straordinaria e in qualità di cessionaria dei crediti vantati da
[...] quest'ultima nei confronti della (debitrice principale) nonché dei garanti Parte_1 CP_2
e oltre che della , in forza dei decreti ingiuntivi,
[...] CP_3 Controparte_11
emessi dal Tribunale di RI, n. 3095/2014 per complessivi €. 197.657,13, oltre interessi e spese, e n.
3152/2014 per complessivi €. 263.534,06, oltre interessi e spese.
La si associava alle difese, eccezioni e Controparte_6 conclusioni già formulate in corso di causa dalla banca cedente, chiedendo l'accoglimento LL domande di revocatoria ordinaria proposte dalla parte attrice, con condanna dei convenuti al pagamento LL spese di lite.
Dopo taluni rinvii determinati dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, la causa veniva rinviata all'udienza del
14.11.2024 per la precisazione LL conclusioni e trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda proposta dalla parte attrice è fondata e merita l'accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Nel caso di specie, sussistono tutti i requisiti dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c..
I presupposti dell'azione revocatoria sono costituiti: dall'esistenza di un diritto di credito nei confronti del debitore, parte alienante nel contratto oggetto di revocatoria;
dalla sussistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (eventus damni); dalla conoscenza, da parte del debitore, che l'atto dispositivo avrebbe arrecato danno al creditore (consilium fraudis) nonché dalla consapevolezza del pregiudizio o dalla partecipazione alla dolosa preordinazione, da parte del terzo acquirente, nel caso di atti a titolo oneroso (scientia damni o scientia fraudis).
Va anzitutto affermata, con riferimento alla parte attrice, la qualità di creditrice - prescritta dall'art. 2901 c.c. in capo a coloro che agiscano per revocatoria ordinaria - essendo tale requisito da intendere in senso ampio, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità del credito stesso ed essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, compreso il credito litigioso (cfr. Cass. Civ. n. 1050/1996; Cass. Civ. n. 3981/2003; Cass. Civ. n. 9440/2004;
ON RR Cass. Civ. n. 1893/2012; Cass. Civ. n. 11755/2018; Cass. Civ. n. 4212/2020; Cass, Civ. n.
12975/2020; Cass. Civ. n. 10522/2020).
Infatti, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., il diritto di credito va inteso in senso lato, comprensivo della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito contestato o litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore
(cfr. Cass. Civ., n. 1893/2012; Cass. Civ., n. 1968/2009; Cass. Civ., n. 9855/2014).
Dunque, per l'esperibilità dell'azione revocatoria non è necessario un credito del terzo certo ed attuale ovvero una pretesa obbligatoria liquida ed esigibile, bastando la presenza anche di una semplice aspettativa che non si rilevi prima facie assolutamente pretestuosa e, quindi, si atteggi come probabile nella sua esistenza, ancorché non sia stata definitivamente accertata, non essendo necessario dare compiuta prova della fondatezza del credito vantato (cfr. Cass. Civ., n. 20002/2008).
Potendo essere ammesso l'esercizio dell'azione revocatoria anche in presenza di credito litigioso, va rilevato come, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, vada fatto riferimento all'evento da cui il credito ha tratto origine, ovvero alla data del contratto o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (cfr. Corte di Appello di RI, n. 1320/2021).
Per quel che rileva nella fattispecie in esame, va osservato che, nell'ampia nozione di credito prevista dall'art. 2901 c.c., è ricompresa anche la fideiussione (cfr. Cass. Civ., n. 24757/2008), in quanto “l'azione revocatoria ordinaria presuppone solo l'esistenza del debito e non anche la sua esigibilità, di tal che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio LL ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie e dal solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento” (cfr. Cass. Civ., n. 16114/2023).
Nel caso di specie, dunque, le ragioni di credito avanzate dalla parte attrice e dalla parte intervenuta sono sufficienti a configurare l'esistenza del presupposto indicato dalla norma in esame.
Gli affidamenti garantiti dai convenuti e con le fideiussioni Controparte_2 CP_3 prestate sono stati concessi in data antecedente alle successive alienazioni immobiliari oggetto di causa, poste in essere successivamente alla prestazione della garanzia fideiussoria ed al sorgere dei crediti in capo alla parte attrice e alla banca interventrice.
ON RR Il credito vantato dalla banca attrice è da ritenersi sussistente e anteriore agli atti dispositivi ed è costituito dalla fideiussione omnibus sottoscritta dai convenuti e Controparte_2 CP_3 in data 13.05.2010, concessa in relazione ai rapporti bancari facenti capo alla società Parte_1 ed ammontante, al momento del recesso operato dall'Istituto di credito, a €. 567.936,89.
I crediti vantati dalla banca interventrice, anch'essi da ritenersi sussistenti e anteriori agli atti dispositivi, sono invece costituti dalle somme ingiunte con i decreti ingiuntivi esecutivi nn. 3095/14
e 3152/14, emessi dal Tribunale di RI anche nei confronti dei convenuti e Controparte_2 CP_3
, nella loro qualità di fideiussori della suddetta società (cfr. doc. n. 3 e n. 4, allegati al fascicolo
[...] di parte intervenuta).
Come poc'anzi precisato, è irrilevante, rispetto all'azione revocatoria proposta, la circostanza che la ragione di credito sia stata contestata e che i decreti ingiuntivi richiesti e ottenuti dalla banca intervenuta siano stati opposti dai convenuti.
Per quanto riguarda la prova dell'eventus damni, per il configurarsi di tale requisito non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il recupero del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso;
tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. Civ., n. 7767/2007).
Pertanto, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento LL ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cass. Civ., n. 15265/2006).
Nel caso di specie - in considerazione della funzione dell'azione revocatoria, volta a ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore - è ravvisabile la sussistenza dell'eventus damni nella variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio dei debitori, determinata dagli atti dispositivi posti in essere dai coniugi , i quali avevano effettuato anche Parte_3 ulteriori atti di alienazione immobiliare, nell'ambito di una complessiva operazione di dismissione dell'intero patrimonio, in tal modo riducendo notevolmente le garanzie patrimoniali.
L'onere della prova dell'insussistenza dell'eventus damni gravante sulle suddette parti convenute debitrici è stato da queste completamente disatteso;
i coniugi - non hanno CP_2 CP_3 dimostrato l'inesistenza del rischio di una più incerta o difficile soddisfazione del credito, in ragione LL ampie residualità patrimoniali, in rapporto all'entità della complessiva situazione debitoria, tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti (cfr. Cass. Civ., n. 19963/2005).
ON RR In ordine alla conoscenza, da parte dei debitori, che gli atti dispositivi avrebbero arrecato danno ai creditori (consilium fraudis), dagli atti processuali e dalla valutazione complessiva degli elementi di fatto addotti dalle parti, deve rilevarsi la consapevole volontà dei convenuti CP_2
e di pregiudicare le ragioni di credito della parte attrice e della parte
[...] CP_3 interventrice.
Va precisato che il consilium fraudis è costituito da un atteggiamento soggettivo e che l'onere della prova di tale elemento psicologico incombe sulla parte che lo allega ma può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni (cfr. Cass. Civ., 21338/2010).
Nella fattispecie, i convenuti, in qualità di fideiussori, erano pienamente consapevoli dell'esistenza del loro debito nei confronti LL banche coinvolte ( era il legale Controparte_2 rappresentante della debitrice garantita) e, ciononostante, hanno comunque disposto Parte_1 degli immobili di loro proprietà, inclusi quelli oggetto della presente controversia, ben sapendo che le azioni intraprese avrebbero potuto compromettere ogni garanzia a favore dei creditori.
Deve pertanto ritenersi, ragionevolmente, che i debitori fossero a conoscenza del pericolo di danno derivante dagli atti dispositivi posti in essere, i quali avrebbero comportato una modifica della loro situazione patrimoniale, rendendo incerta l'esecuzione coattiva del credito o compromettendone la fruttuosità.
Ugualmente, si deve ritenere sussistente il consilium fraudis con riferimento alla conoscenza generica, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto compiuto dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori.
La condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è costituita, oltre che dalla sussistenza del consilium fraudis del debitore, dalla participatio fraudis del terzo acquirente, essendo sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo ma non è necessaria la collusione tra gli stessi, né occorre la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione.
In punto di partecipatio fraudis, va osservato che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. non richiede una prova diretta della consapevolezza del terzo circa il pregiudizio arrecato al creditore, essendo sufficiente che tale consapevolezza risulti da presunzioni gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. Civ., n. 25460/2021; Cass. Civ., n. 20587/2019).
La ricorrenza di plurimi elementi presuntivi idonei a integrare la partecipazione del terzo alla frode, valutati nel loro insieme secondo un criterio di normalità e secondo l'id quod plerumque accidit, integrano un quadro indiziario univoco circa la consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato, giustificando il positivo accertamento della partecipatio fraudis.
ON RR Nel caso in esame, alla luce del materiale istruttorio acquisito, deve ritenersi dimostrata la consapevolezza, da parte del convenuto avv. , del pregiudizio arrecato ai creditori dagli CP_4 atti dispositivi oggetto di revocatoria, con conseguente sussistenza della partecipatio fraudis richiesta dall'art. 2901 c.c..
In particolare, in relazione alla posizione del predetto convenuto, rilevano i seguenti elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti: il rapporto di stretta parentela con i disponenti, essendo il genero dei coniugi - ; la reiterazione degli atti dispositivi in suo favore (tre CP_4 CP_2 CP_3 atti, intercorsi tra il 2011 e il 2013, aventi ad oggetto i cespiti più rilevanti del patrimonio dei debitori); la circostanza che la coniuge del convenuto, risulta essere socia della Persona_4 società debitrice principale, la convivenza del con i suoceri presso Parte_1 CP_4
l'immobile di DA CR LL LL in Monopoli, come emergente dallo stato di famiglia;
l'ubicazione della sede legale della società debitrice all'interno dello studio legale del in Monopoli alla via Gioberti n. 33. CP_4
Tali circostanze, nel loro complesso, superano la soglia della mera conoscenza di fatto, attestando una consapevolezza effettiva del grave stato di decozione della società debitrice e LL finalità elusive degli atti, configurando un quadro di chiara complicità consapevole nell'attività fraudolenta posta in essere dai disponenti, in danno dei creditori.
Sussiste, pertanto, il consilium fraudis in capo al terzo acquirente , con CP_4 conseguente accoglimento della domanda revocatoria con riferimento all'atto di compravendita del
03.12.2012.
Quanto alla posizione del convenuto gli elementi documentali versati Controparte_5 in atti evidenziano una significativa divergenza tra quanto da quest'ultimo dichiarato in merito all'assenza di rapporti con i debitori e e la realtà dei fatti. Controparte_2 CP_3
In particolare, risulta documentalmente provato che, in data 14.05.2013, il aveva CP_5 ricevuto, presso l'abitazione oggetto del contratto di compravendita contestato, ubicata in Monopoli alla via Sant'Anna n. 21, le raccomandata a.r. contenenti le diffide bancarie inviate da CP_10
e indirizzate ai debitori e a dimostrazione che costoro erano
[...] CP_3 CP_2 presumibilmente ancora domiciliati presso l'immobile successivamente all'atto di acquisto oggetto di revocatoria (cfr. doc. n. 1, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte intervenuta).
Ulteriori notifiche di atti giudiziari (decreti ingiuntivi nn. 5113/2014 e 4816/2014) erano state effettuate nei confronti dei fideiussori presso il medesimo indirizzo, con plichi ritirati da familiari conviventi, tra cui la figlia dei debitori convenuti, (cfr. doc. n. 2 e n. 3, allegati alla Controparte_12 memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte intervenuta).
ON RR Va rilevato anche che, negli atti di opposizione a detti decreti ingiuntivi, i coniugi Parte_3
avevano dichiarato di risiedere in Monopoli alla via Sant'Anna n. 21 alla data del 03.10.2014,
[...] dopo oltre due anni dalla vendita dell'immobile avvenuta in data 11.07.2012 (cfr. doc. n. 4 e n. 5, allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte intervenuta). Tali dati di fatto evidenziano la continuità del possesso e dell'uso dell'immobile da parte degli alienanti, nonostante l'asserito trasferimento in favore del il quale ha presumibilmente CP_5 agito come mero intestatario, prestando il proprio consenso all'operazione fraudolenta;
ne consegue la natura simulata dell'atto dispositivo, con piena ricorrenza del consilium fraudis ex art. 2901 c.c..
Invero, anche a voler prescindere dalle circostanze poc'anzi considerate, dalle risultanze istruttorie emergono, nella specie, altri elementi indiziari che rendono quantomeno ragionevole presumere la consapevolezza da parte del della condizione di decozione economica degli CP_5 alienanti e, conseguentemente, del pregiudizio arrecato ai creditori.
Tra i più rilevanti vanno evidenziati: la significativa riduzione del prezzo dell'immobile in vendita nell'arco di pochi mesi tra il 2010 e il 2011, a dispetto della recente immissione sul mercato;
il versamento di una caparra confirmatoria di rilevante entità (€. 70.000 su €. 200.000 complessivi) al momento della stipula del preliminare del 19.12.2011; ulteriori pagamenti dilazionati in acconto
(€. 80.000 il 23.02.2012) e a saldo (€. 50.000 l'11.07.2012), tali da dimostrare l'urgenza dei disponenti nel monetizzare rapidamente l'operazione.
Tali modalità operative, connotate da un'anomala accelerazione nei pagamenti e da una ridotta valorizzazione del bene, appaiono compatibili unicamente con un contesto di difficoltà economica, pienamente percepibile da un terzo diligente.
Ne consegue che il in quanto parte dell'operazione, non poteva ignorare lo stato CP_5 di bisogno degli alienanti né le ragioni sottese alla vendita, emergendo in capo allo stesso quantomeno una conoscenza presuntiva del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale dei creditori.
Le circostanze appena riferite e gli elementi di fatto già considerati - tra i quali la ricezione, presso l'abitazione del di corrispondenza bancaria e giudiziaria destinata a CP_5 CP_2
e , nonché la residenza dichiarata dai medesimi, anche in atti processuali
[...] CP_3 successivi alla vendita, presso il medesimo immobile - rafforzano l'ipotesi di rapporti continuativi e stabili fra le parti.
Ne deriva che, per consolidata giurisprudenza, tali circostanze, sebbene valutate in via presuntiva, integrano la scientia damni e il consilium fraudis, giustificando l'accoglimento della domanda revocatoria e la declaratoria di inefficacia dell'atto di vendita nei confronti del creditore procedente (cfr. Cass. Civ., n. 30486/2023).
ON RR In definitiva, deve dichiararsi l'inefficacia, nei confronti della parte attrice e della parte interventrice, degli atti di compravendita dell'11.07.2012 e del 03.12.2012, con autorizzazione all'annotazione della presente sentenza nei registri immobiliari, esonerando espressamente il
Conservatore ed ogni altro competente Ufficio da qualsivoglia responsabilità in merito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico LL parti convenute, in solido tra loro, e in favore della parte attrice e della parte intervenuta;
le stese sono liquidate in ossequio ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento
(da 520.001,00 a 1.000.000,00), individuato in base al valore della causa, con riconoscimento LL fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, con applicazione dei valori medi previsti per il giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione Controparte_1 notificato in data 07.12.2016 nei confronti di , , e Controparte_2 CP_3 CP_4
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_5
1) ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, ACCERTA la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 2901 c.c. e DICHIARA l'inefficacia - nei confronti della parte attrice della parte interventrice ex art. 105 c.p.c. Controparte_1 [...]
e della parte interventrice ex art. 111 c.p.c. Controparte_10 Controparte_6
- dei seguenti atti pubblici di disposizione, aventi ad oggetto l'alienazione di diritti
[...]
immobiliari in Monopoli (Ba):
a) atto pubblico di compravendita immobiliare dell'11.07.2012, a rogito del notaio dott. Per_1
(rep. n. 130603/41265), trascritto presso la competente Conservatoria dei RR.II. di RI in
[...]
data 17.07.2012, con il quale e hanno venduto a Controparte_2 CP_3 CP_5
rispettivamente per 1/1 in usufrutto e per 1/1 in nuda proprietà, i seguenti beni immobili:
[...]
1. abitazione di tipo civile sita in Monopoli (Ba) alla via Sant'Anna 21, piano 4 sul piano terra, interno
13 a destra salendo, vani 6,5, Fg. 11, P.lla 3133 sub 17; 2. box - autorimessa ubicata in Monopoli
(Ba) alla via Sant'Anna 21, piano seminterrato, interno 15 porta 2A a destra scendendo, superficie mq. 35, Fg. 11, P.lla 3133 sub 21;
b) atto pubblico di compravendita del 03.12.2012, a rogito del notaio dott. (rep. n. Persona_1
131285/41692), trascritto presso la compente Conservatoria dei RR.II. di RI in data 07.12.2012, con il quale e hanno venduto a , ciascuno per 1/2 in Controparte_2 CP_3 CP_4
ON RR proprietà, l'immobile sito in Monopoli (Ba) alla Via Cosimo Pisonio nn. 21-23, piano terra, censito in catasto al Fg. 11, P.lla 3331 sub 10, mq. 138;
2) ORDINA la trascrizione della presente sentenza, esonerando espressamente il competente
Conservatore dei Registri Immobiliari ed ogni altro competente Ufficio da qualsivoglia responsabilità in merito;
3) CONDANNA le parti convenute - , , e Controparte_2 CP_3 CP_4
- in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte attrice Controparte_5 [...]
e della parte interventrice LL Controparte_1 Controparte_6 spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 29.193,00 ciascuna per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali 15% e accessori come per legge.
Così deciso in RI, 03.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa ON RR
ON RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di RI, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ON RR, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19438/2016 R.G., vertente tra le parti: in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Romano, presso il cui studio sito in RI alla via
Argiro n. 116 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Bia, presso Controparte_2 CP_3 il cui studio sito in RI al corso Vittorio Emanuele n. 179 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Varola, presso il cui studio sito in RI CP_4 al corso Vittorio Emanuele II n. 179 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Lamanna, presso il cui Controparte_5 studio sito in Monopoli (Ba) alla via Roma n. 164 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
E in qualità di cessionaria e subentrante Controparte_6 nella titolarità del credito vantato dalla Controparte_7
[...] , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dal prof. avv. Fabrizio Panza, presso il cui studio sito in RI alla Strada Palazzo dell'Intendenza n. 45 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte interventrice volontaria ex art. 105 c.p.c. -
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta, depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 14.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione LL conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione LL ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni LL parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 07.12.2016, la Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di RI , , e Controparte_2 CP_3 CP_4
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- In via principale, Controparte_5 accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi (qualità di creditore, consilium fraudis e partecipatio fraudis) ed oggettivi (eventus damni) di cui all'articolo 2901 c.c. e, per l'effetto, revocare e dichiarare inefficace nei confronti della i seguenti Controparte_1 atti di vendita:
1. atto di vendita del 11.07.2012 per TA Dott. (Rep. n. Persona_1
130603/41265) trascritto presso la competente Conservatoria dei RR.II. di RI in data 17.07.2012 con cui i Sigg.ri e hanno venduto al Sig. Controparte_2 CP_3 Controparte_5
(vicino di casa) - rispettivamente per 1/1 in usufrutto e per 1/1 in nuda proprietà – i seguenti beni immobili: 1) abitazione di tipo civile in Monopoli alla Via Sant'Anna 21, piano 4 sul piano terra, interno 13 a destra salendo, vani 6,5, Fg. 11 Ptc. 3133/17; 2) box – autorimessa in Monopoli ivi piano seminterrato, interno 15 porta 2A a destra scendendo, superficie mq. 35, Fg. 11, Ptc. 3133/21;
ON RR 2. atto di vendita del 03.12.2012 per TA Dott. (Rep. n. 131285/41692) trascritto Persona_1 presso la compente Conservatoria dei RR.II. di RI in data 07.12.2012 con cui i Sigg.ri
[...]
e hanno venduto al Sig. (genero dei debitori) – ciascuno per CP_2 CP_3 CP_4
1/2 in proprietà – il seguente immobile: negozio in Monopoli alla Via Pisonio 21-23, piano terra, censito in catasto al Fg. 11, Ptc. 3331/10, superficie mq. 138. - In via subordinata, accertare la simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1414 c.c. degli atti di cui innanzi, con conseguente dichiarazione di nullità, inesistenza o inefficacia degli atti de quo nei confronti dell'odierna attrice;
- Ordinare al competente Conservatore dei registri immobiliare la trascrizione dell'emittenda sentenza, nonché l'annotazione della stessa a norma dell'art. 2655 comma 1 c.c. a margine alle trascrizioni degli atti di vendita in parola;
- Condannare i convenuti, in solido, al pagamento LL spese e competenze del presente giudizio”.
La parte attrice esponeva di essere creditrice nei confronti dei coniugi e Controparte_2
, in forza del contratto di fideiussione omnibus n. 39644811.27 sottoscritto da questi CP_3 ultimi il 13.05.2010, fideiussione rilasciata in favore della società sino alla Parte_1 concorrenza della somma di €. 800.000,00, a garanzia dell'adempimento LL obbligazioni contrattualmente assunte dalla predetta società nei confronti di Controparte_1
[...]
Deduceva la banca attrice che i rapporti finanziari intrattenuti con la società Parte_1 avevano cominciato ad avere un andamento irregolare, tanto che l'Istituto di credito aveva provveduto, con nota raccomandata a.r. del 05.09.2013, a comunicare alla società debitrice - e, per conoscenza, ai fideiussori debitori solidali - il recesso con effetto immediato dall'apertura di credito inizialmente concessa, regolata sul conto corrente n. 9900.86, richiedendo contestualmente l'immediato pagamento dell'importo complessivo di €. 481.523,15 (oltre accessori e interessi dal
01.07.2013 fino al saldo), quale saldo della debitoria risultante al mese di settembre del 2013, nonché
l'immediata restituzione del libretto degli assegni. riferiva che, essendo i debitori rimasti totalmente Controparte_1 inerti a seguito della ricezione della succitata missiva di recesso, aveva provveduto dapprima - con nota raccomandata a.r. del 03.03.2015, inviata alla e ai garanti - alla revoca di tutti gli Parte_1 affidamenti già accordati e al recesso dai rapporti intrattenuti con trasferimento a sofferenza dell'intera posizione debitoria della società, e successivamente, nel perdurare dell'inadempimento sia del debitore principale sia dei debitori solidali, a comunicare agli stessi debitori, con nota raccomandata a.r. del 23.04.2015, la chiusura del c/c n. 9900.86 a partire dal 18.02.2015, intimando loro l'immediato pagamento della complessiva somma di €. 567.936,89, quale saldo debitore alla
ON RR data del 18.02.2015 del c/c ordinario n. 9900.86 intrattenuto dalla oltre successivi Parte_1 interessi al tasso legale sino al soddisfo.
L'Istituto di credito attore si dichiarava, dunque, creditore nei confronti della Parte_1
e dei fideiussori convenuti, e , nei limiti della garanzia fideiussoria Controparte_2 CP_3 prestata, della somma complessiva di €. 567.936,89.
Rappresentava di aver appreso, all'esito di opportune Controparte_1 indagini, che i fideiussori, e , avevano sottratto beni immobili alla Controparte_2 CP_3 propria disponibilità patrimoniale, attraverso plurimi atti dispositivi, posti in essere dopo un anno dall'assunzione dell'obbligazione fideiussoria, architettando una vera e propria operazione di spoglio dell'intero patrimonio personale tramite la sottoscrizione, tra l'anno 2011 e l'anno 2013, di sei atti dispositivi con cui avevano reso estremamente difficoltosa la soddisfazione dei crediti vantati nei loro confronti dalla banca creditrice.
L'Istituto di credito attore precisava che i debitori solidali e , Controparte_2 CP_3 in soli tre anni, avevano sottoscritto i seguenti atti di trasferimento:
1) atto di vendita del 21.03.2011 per notar dott. (Rep. n. 44052/14188), trascritto presso Persona_2 la competente Conservatoria dei RR.II. di RI in data 01.04.2011, con il quale Controparte_2 aveva venduto a suo genero, , la proprietà dell'immobile sito in Monopoli alla Via CP_4
Vincenzo Gioberti n. 37, censito in catasto al Fg. 11, P.lla 158, sub 8;
2) atto di vendita del 11.07.2012 per notar dott. (Rep. n. 130603/41265), trascritto Persona_1 presso la competente Conservatoria dei RR.II. di RI in data 17.07.2012, con cui Controparte_2
e avevano venduto al proprio vicino di casa rispettivamente per CP_3 Controparte_5
1/1 in usufrutto e per 1/1 in nuda proprietà, gli immobili ubicati in Monopoli (Ba) alla Via Sant'Anna
21, un'abitazione di tipo civile (sita al piano 4 sul piano terra, interno 13, vani 6,5; Fg. 11, P.lla
3133/17, sub 2) nonché un box-auto (al piano seminterrato, interno 15, porta 2A, superficie mq. 35;
Fg. 11, Ptc. 3133/21);
3) atto del 16.11.2012 per notar dott. (Rep. n. 131180/41631), trascritto presso la Persona_1 competente Conservatoria dei RR.II. di RI in data 22.11.2012, con il quale e Controparte_2
avevano costituito un fondo patrimoniale sui beni immobili ubicati in Monopoli (Ba) CP_3 alla DA CR LL LL (abitazione indipendente censita in catasto al Fg. 35, P.lla 566, sub
1, due locali deposito C/2 censiti in catasto al Fg. 35, P.lla 566 sub 2 e sub 4 nonché un locale garage censito in catasto al Fg. 35, P.lla 566, sub 3);
4) atto di vendita del 03.12.2012 per notar dott. (Rep. n. 131285/41692), trascritto Persona_1 presso la compente Conservatoria dei RR.II. di RI in data 07.12.2012, con cui e Controparte_2
avevano ceduto al proprio genero , ciascuno per 1/2 in proprietà, il locale CP_3 CP_4
ON RR commerciale sito in Monopoli (Ba) alla Via Pisonio nn. 21-23, piano terra, censito in catasto al Fg.
11, Ptc. 3331/10, superficie mq. 138;
5) atto di vendita del 14.05.2013 per notar dott. (Rep. n. 67500/22309), trascritto Persona_3
presso la competente Conservatoria dei RR.II. di RI in data 22.05.2013, con cui aveva CP_3
venduto a suo genero gli stessi immobili sui quali era stata trascritta la costituzione di CP_4
fondo patrimoniale tra e il 16.11.2012; Controparte_2 CP_3
6) atto di vendita del 07.06.2013 per notar dott. (Rep. n. 132287/42336), trascritto Persona_1
presso la competente Conservatoria dei RR.II. di RI in data 18.06.2013, con cui Controparte_2 cedeva a sua cognata (sorella di ) la piena proprietà dell'immobile sito Controparte_8 CP_3
in Monopoli (Ba) alla Via G. Barnaba n. 31, censito in catasto al Fg. 11 P.lla 4960, sub 27.
Sosteneva parte attrice che, a seguito dei succitati atti dispositivi, non erano residuati ulteriori possidenze immobiliari nel patrimonio dei debitori solidali, avendo questi ultimi consapevolmente depauperato la propria garanzia patrimoniale, in modo da pregiudicare gravemente le ragioni creditorie della banca, allo scopo di sottrarsi alle obbligazioni contrattuali.
L'Istituto di credito rilevava, altresì, che gli atti dispositivi erano stati effettuati in favore del genero dei debitori solidali , in favore di sorella di e CP_4 Controparte_8 CP_3 cognata di , nonché in favore di (vicino di casa dei coniugi Controparte_2 Controparte_5
), i quali - in virtù dello stretto vincolo familiare e amicale - non avrebbero potuto Controparte_9 non essere a conoscenza del fatto che le succitate alienazioni avrebbero depauperato il patrimonio dei venditori.
Pertanto, l'attrice asseriva di avere interesse all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., considerata la sussistenza del diritto di credito nei confronti dei disponenti, dell'inadempienza nei confronti della creditrice (rimasta priva della garanzia patrimoniale) e della consapevolezza, da parte degli acquirenti, del pregiudizio arrecato, artatamente, attraverso il compimento di atti tesi ad eludere il recupero del credito attoreo;
in via subordinata, sosteneva di essere legittimata a richiedere la declaratoria di simulazione degli atti dispositivi impugnati.
Sulla base di tali allegazioni, rassegnava le proprie Controparte_1
conclusioni, come riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.03.2017, si costituivano in giudizio e i quali contestavano la sussistenza dei presupposti per Controparte_2 CP_3
l'accoglimento LL domande proposte dalla parte attrice e, dunque, del configurarsi, nel caso di specie, del consilium fraudis e della scientia damni, concludendo per il rigetto LL domande attoree, con vittoria LL spese di lite.
ON RR La suddetta parte convenuta assumeva che la banca attrice non aveva contestato la natura onerosa degli atti impugnati, atteso che l'art. 2901 c.c. stabilisce che, affinché essi possano essere aggrediti con l'azione revocatoria, sarebbe necessaria la prova che gli atti stessi avessero pregiudicato la garanzia del creditore di avere soddisfazione del proprio credito e che tale pregiudizio fosse conosciuto tanto dal debitore disponente quanto dal terzo acquirente, presupposto soggettivo non sussistente nella fattispecie, in quanto - alla data della stipula di entrambe le vendite impugnate, risalenti al 11.07.2012 e al 03.12.2012 - la debitrice principale di cui i coniugi Parte_1
erano garanti, non aveva subito alcuna revoca LL concessioni creditizie bancarie, Controparte_9 revoca intervenuta con la nota di recesso inviata dall'Istituto di credito il 05.09.2013, mentre l'intimazione di pagamento del saldo debitore del conto corrente intrattenuto dalla era Parte_1
stata inviata, alla debitrice principale e ai fideiussori, solo con le note del 03.03.2015 e del 23.04.2015.
I convenuti sostenevano, quindi, che l'obbligazione di pagamento del saldo debitore, gravante sulla società garantita nei confronti di non fosse scaduta al Controparte_1
momento LL vendite e che i fideiussori non avessero ricevuto, al momento del compimento degli atti dispositivi, alcuna intimazione di pagamento da parte dell'Istituto di credito, sicché i coniugi non avrebbero potuto avere contezza del pregiudizio che da tali atti dispositivi Controparte_9
sarebbero derivate alle ragioni creditizie della banca attrice.
I coniugi contestavano la sussistenza dell'eventus damni, in quanto gli atti Controparte_9
di vendita impugnati non avevano effettivamente provocato un pregiudizio alla garanzia del credito vantato dalla Banca attrice, venendo meno uno dei presupposti indefettibili dell'azione revocatoria, ovvero che l'atto avesse pregiudicato o soltanto reso più difficoltoso il recupero del credito, allorché il patrimonio del debitori non era stato modificato in peius tanto da risultare non più capiente, bensì i debitori, anche dopo l'alienazione degli immobili de quibus, continuavano ad essere proprietari di beni immobili, il cui valore era sufficiente a garantire la soddisfazione del credito della benché CP_1 contestato sia nell'an debeatur che nel quantum debeatur.
Rappresentava la parte convenuta che anche il consilium fraudis in capo ai terzi acquirenti fosse da ritenersi insussistente, poiché , avvocato e genero dei garanti, non era mai CP_4
stato coinvolto nelle vicende riguardanti i rapporti bancari intrattenuti dalla e dai suoi Parte_1 fideiussori, mentre l'altro acquirente era soggetto totalmente estraneo ai coniugi Controparte_5
e aveva acquistato l'immobile ad uso abitazione in Monopoli (Ba) per ragioni Controparte_9
logistiche legate al suo lavoro, essedo illo tempore un medico dipendente dell' Parte_2
I convenuti concludevano, dunque, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
ON RR Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.03.2017, si costituiva in giudizio il quale contestava la sussistenza del consilium fraudis e della scientia damni Controparte_5
e concludeva per il rigetto LL domande attoree, ritenute inammissibili e infondate, nonché per l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della parte attrice e la condanna al relativo risarcimento del danno, da determinarsi anche in via equitativa;
con vittoria LL spese di lite.
Il convenuto deduceva di non essere mai stato vicino di casa dei coniugi Controparte_9 prima dell'acquisto degli immobili ubicati in Monopoli (Ba) e di averli conosciuti solamente in tale occasione, nonché di aver corrisposto per intero, ai venditori, il prezzo dell'immobile, secondo le modalità contrattualmente convenute, effettuando il pagamento del saldo prima della scadenza, allo scopo di ottenere in anticipo la disponibilità dell'abitazione.
Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c. depositato in data 24.03.2017, di natura adesivo dipendente, interveniva, costituendosi in giudizio, asserendo Controparte_10
di essere titolare del credito vantato in forza del decreto ingiuntivo del 30.06.2014 – emesso dal
Tribunale di RI nei confronti della (debitrice principale), dei fideiussori della stessa Parte_1
(coniugi e ), nonché della - per la Controparte_2 CP_3 Controparte_11 somma di €. 197.657,13 oltre accessori, ottenuto per il recupero del saldo debitore del conto corrente n. 27.1006705/6 e di un finanziamento chirografario, entrambi stipulati dalla e Parte_1
garantiti dai predetti coniugi.
La banca interventrice sosteneva, altresì, di essere creditrice, nei confronti dei convenuti e , quali garanti della della somma di €. 263.534,06 Controparte_2 CP_3 Parte_1
oltre accessori, in forza di decreto ingiuntivo del 03.07.2014, a titolo di saldo a debito per capitale residuo e rate impagate di un finanziamento chirografario, stipulato dalla e per il quale Parte_1
i coniugi - avevano rilasciato fideiussione in favore dell'Istituto di credito. CP_2 CP_3
Pertanto, con adesione alle conclusioni formulate Controparte_10 dalla parte attrice chiedeva dichiararsi l'inefficacia, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2901 c.c., degli atti di vendita già impugnati dalla banca attrice, attesa la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla norma - e, in particolare, la dannosità degli atti dispositivi rispetto alla garanzia del proprio credito, nonché la scientia damni in capo ai disponenti e Controparte_2 CP_3
- ricavabile induttivamente dalla pluralità degli atti posti in essere dai debitori e tesi a
[...] depauperare il loro patrimonio, preordinati a recare danno agli interessi dell'Istituto di credito, nei cui confronti si erano costituiti fideiussori a garanzia LL obbligazioni assunte dalla Parte_1
ON RR Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la fase istruttoria veniva espletata tramite l'interrogatorio formale deferito nei confronti dei convenuti terzi beneficiari degli atti dispositivi impugnati, e CP_4 Controparte_5
Con atto di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositato il 22.09.2020, si costituiva in giudizio la società in sostituzione di Controparte_6 Controparte_10
in Amministrazione Straordinaria e in qualità di cessionaria dei crediti vantati da
[...] quest'ultima nei confronti della (debitrice principale) nonché dei garanti Parte_1 CP_2
e oltre che della , in forza dei decreti ingiuntivi,
[...] CP_3 Controparte_11
emessi dal Tribunale di RI, n. 3095/2014 per complessivi €. 197.657,13, oltre interessi e spese, e n.
3152/2014 per complessivi €. 263.534,06, oltre interessi e spese.
La si associava alle difese, eccezioni e Controparte_6 conclusioni già formulate in corso di causa dalla banca cedente, chiedendo l'accoglimento LL domande di revocatoria ordinaria proposte dalla parte attrice, con condanna dei convenuti al pagamento LL spese di lite.
Dopo taluni rinvii determinati dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, la causa veniva rinviata all'udienza del
14.11.2024 per la precisazione LL conclusioni e trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda proposta dalla parte attrice è fondata e merita l'accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Nel caso di specie, sussistono tutti i requisiti dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c..
I presupposti dell'azione revocatoria sono costituiti: dall'esistenza di un diritto di credito nei confronti del debitore, parte alienante nel contratto oggetto di revocatoria;
dalla sussistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (eventus damni); dalla conoscenza, da parte del debitore, che l'atto dispositivo avrebbe arrecato danno al creditore (consilium fraudis) nonché dalla consapevolezza del pregiudizio o dalla partecipazione alla dolosa preordinazione, da parte del terzo acquirente, nel caso di atti a titolo oneroso (scientia damni o scientia fraudis).
Va anzitutto affermata, con riferimento alla parte attrice, la qualità di creditrice - prescritta dall'art. 2901 c.c. in capo a coloro che agiscano per revocatoria ordinaria - essendo tale requisito da intendere in senso ampio, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità del credito stesso ed essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, compreso il credito litigioso (cfr. Cass. Civ. n. 1050/1996; Cass. Civ. n. 3981/2003; Cass. Civ. n. 9440/2004;
ON RR Cass. Civ. n. 1893/2012; Cass. Civ. n. 11755/2018; Cass. Civ. n. 4212/2020; Cass, Civ. n.
12975/2020; Cass. Civ. n. 10522/2020).
Infatti, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., il diritto di credito va inteso in senso lato, comprensivo della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito contestato o litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore
(cfr. Cass. Civ., n. 1893/2012; Cass. Civ., n. 1968/2009; Cass. Civ., n. 9855/2014).
Dunque, per l'esperibilità dell'azione revocatoria non è necessario un credito del terzo certo ed attuale ovvero una pretesa obbligatoria liquida ed esigibile, bastando la presenza anche di una semplice aspettativa che non si rilevi prima facie assolutamente pretestuosa e, quindi, si atteggi come probabile nella sua esistenza, ancorché non sia stata definitivamente accertata, non essendo necessario dare compiuta prova della fondatezza del credito vantato (cfr. Cass. Civ., n. 20002/2008).
Potendo essere ammesso l'esercizio dell'azione revocatoria anche in presenza di credito litigioso, va rilevato come, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, vada fatto riferimento all'evento da cui il credito ha tratto origine, ovvero alla data del contratto o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (cfr. Corte di Appello di RI, n. 1320/2021).
Per quel che rileva nella fattispecie in esame, va osservato che, nell'ampia nozione di credito prevista dall'art. 2901 c.c., è ricompresa anche la fideiussione (cfr. Cass. Civ., n. 24757/2008), in quanto “l'azione revocatoria ordinaria presuppone solo l'esistenza del debito e non anche la sua esigibilità, di tal che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio LL ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie e dal solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento” (cfr. Cass. Civ., n. 16114/2023).
Nel caso di specie, dunque, le ragioni di credito avanzate dalla parte attrice e dalla parte intervenuta sono sufficienti a configurare l'esistenza del presupposto indicato dalla norma in esame.
Gli affidamenti garantiti dai convenuti e con le fideiussioni Controparte_2 CP_3 prestate sono stati concessi in data antecedente alle successive alienazioni immobiliari oggetto di causa, poste in essere successivamente alla prestazione della garanzia fideiussoria ed al sorgere dei crediti in capo alla parte attrice e alla banca interventrice.
ON RR Il credito vantato dalla banca attrice è da ritenersi sussistente e anteriore agli atti dispositivi ed è costituito dalla fideiussione omnibus sottoscritta dai convenuti e Controparte_2 CP_3 in data 13.05.2010, concessa in relazione ai rapporti bancari facenti capo alla società Parte_1 ed ammontante, al momento del recesso operato dall'Istituto di credito, a €. 567.936,89.
I crediti vantati dalla banca interventrice, anch'essi da ritenersi sussistenti e anteriori agli atti dispositivi, sono invece costituti dalle somme ingiunte con i decreti ingiuntivi esecutivi nn. 3095/14
e 3152/14, emessi dal Tribunale di RI anche nei confronti dei convenuti e Controparte_2 CP_3
, nella loro qualità di fideiussori della suddetta società (cfr. doc. n. 3 e n. 4, allegati al fascicolo
[...] di parte intervenuta).
Come poc'anzi precisato, è irrilevante, rispetto all'azione revocatoria proposta, la circostanza che la ragione di credito sia stata contestata e che i decreti ingiuntivi richiesti e ottenuti dalla banca intervenuta siano stati opposti dai convenuti.
Per quanto riguarda la prova dell'eventus damni, per il configurarsi di tale requisito non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il recupero del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso;
tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. Civ., n. 7767/2007).
Pertanto, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento LL ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cass. Civ., n. 15265/2006).
Nel caso di specie - in considerazione della funzione dell'azione revocatoria, volta a ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore - è ravvisabile la sussistenza dell'eventus damni nella variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio dei debitori, determinata dagli atti dispositivi posti in essere dai coniugi , i quali avevano effettuato anche Parte_3 ulteriori atti di alienazione immobiliare, nell'ambito di una complessiva operazione di dismissione dell'intero patrimonio, in tal modo riducendo notevolmente le garanzie patrimoniali.
L'onere della prova dell'insussistenza dell'eventus damni gravante sulle suddette parti convenute debitrici è stato da queste completamente disatteso;
i coniugi - non hanno CP_2 CP_3 dimostrato l'inesistenza del rischio di una più incerta o difficile soddisfazione del credito, in ragione LL ampie residualità patrimoniali, in rapporto all'entità della complessiva situazione debitoria, tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti (cfr. Cass. Civ., n. 19963/2005).
ON RR In ordine alla conoscenza, da parte dei debitori, che gli atti dispositivi avrebbero arrecato danno ai creditori (consilium fraudis), dagli atti processuali e dalla valutazione complessiva degli elementi di fatto addotti dalle parti, deve rilevarsi la consapevole volontà dei convenuti CP_2
e di pregiudicare le ragioni di credito della parte attrice e della parte
[...] CP_3 interventrice.
Va precisato che il consilium fraudis è costituito da un atteggiamento soggettivo e che l'onere della prova di tale elemento psicologico incombe sulla parte che lo allega ma può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni (cfr. Cass. Civ., 21338/2010).
Nella fattispecie, i convenuti, in qualità di fideiussori, erano pienamente consapevoli dell'esistenza del loro debito nei confronti LL banche coinvolte ( era il legale Controparte_2 rappresentante della debitrice garantita) e, ciononostante, hanno comunque disposto Parte_1 degli immobili di loro proprietà, inclusi quelli oggetto della presente controversia, ben sapendo che le azioni intraprese avrebbero potuto compromettere ogni garanzia a favore dei creditori.
Deve pertanto ritenersi, ragionevolmente, che i debitori fossero a conoscenza del pericolo di danno derivante dagli atti dispositivi posti in essere, i quali avrebbero comportato una modifica della loro situazione patrimoniale, rendendo incerta l'esecuzione coattiva del credito o compromettendone la fruttuosità.
Ugualmente, si deve ritenere sussistente il consilium fraudis con riferimento alla conoscenza generica, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto compiuto dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori.
La condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è costituita, oltre che dalla sussistenza del consilium fraudis del debitore, dalla participatio fraudis del terzo acquirente, essendo sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo ma non è necessaria la collusione tra gli stessi, né occorre la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione.
In punto di partecipatio fraudis, va osservato che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. non richiede una prova diretta della consapevolezza del terzo circa il pregiudizio arrecato al creditore, essendo sufficiente che tale consapevolezza risulti da presunzioni gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. Civ., n. 25460/2021; Cass. Civ., n. 20587/2019).
La ricorrenza di plurimi elementi presuntivi idonei a integrare la partecipazione del terzo alla frode, valutati nel loro insieme secondo un criterio di normalità e secondo l'id quod plerumque accidit, integrano un quadro indiziario univoco circa la consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato, giustificando il positivo accertamento della partecipatio fraudis.
ON RR Nel caso in esame, alla luce del materiale istruttorio acquisito, deve ritenersi dimostrata la consapevolezza, da parte del convenuto avv. , del pregiudizio arrecato ai creditori dagli CP_4 atti dispositivi oggetto di revocatoria, con conseguente sussistenza della partecipatio fraudis richiesta dall'art. 2901 c.c..
In particolare, in relazione alla posizione del predetto convenuto, rilevano i seguenti elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti: il rapporto di stretta parentela con i disponenti, essendo il genero dei coniugi - ; la reiterazione degli atti dispositivi in suo favore (tre CP_4 CP_2 CP_3 atti, intercorsi tra il 2011 e il 2013, aventi ad oggetto i cespiti più rilevanti del patrimonio dei debitori); la circostanza che la coniuge del convenuto, risulta essere socia della Persona_4 società debitrice principale, la convivenza del con i suoceri presso Parte_1 CP_4
l'immobile di DA CR LL LL in Monopoli, come emergente dallo stato di famiglia;
l'ubicazione della sede legale della società debitrice all'interno dello studio legale del in Monopoli alla via Gioberti n. 33. CP_4
Tali circostanze, nel loro complesso, superano la soglia della mera conoscenza di fatto, attestando una consapevolezza effettiva del grave stato di decozione della società debitrice e LL finalità elusive degli atti, configurando un quadro di chiara complicità consapevole nell'attività fraudolenta posta in essere dai disponenti, in danno dei creditori.
Sussiste, pertanto, il consilium fraudis in capo al terzo acquirente , con CP_4 conseguente accoglimento della domanda revocatoria con riferimento all'atto di compravendita del
03.12.2012.
Quanto alla posizione del convenuto gli elementi documentali versati Controparte_5 in atti evidenziano una significativa divergenza tra quanto da quest'ultimo dichiarato in merito all'assenza di rapporti con i debitori e e la realtà dei fatti. Controparte_2 CP_3
In particolare, risulta documentalmente provato che, in data 14.05.2013, il aveva CP_5 ricevuto, presso l'abitazione oggetto del contratto di compravendita contestato, ubicata in Monopoli alla via Sant'Anna n. 21, le raccomandata a.r. contenenti le diffide bancarie inviate da CP_10
e indirizzate ai debitori e a dimostrazione che costoro erano
[...] CP_3 CP_2 presumibilmente ancora domiciliati presso l'immobile successivamente all'atto di acquisto oggetto di revocatoria (cfr. doc. n. 1, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte intervenuta).
Ulteriori notifiche di atti giudiziari (decreti ingiuntivi nn. 5113/2014 e 4816/2014) erano state effettuate nei confronti dei fideiussori presso il medesimo indirizzo, con plichi ritirati da familiari conviventi, tra cui la figlia dei debitori convenuti, (cfr. doc. n. 2 e n. 3, allegati alla Controparte_12 memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte intervenuta).
ON RR Va rilevato anche che, negli atti di opposizione a detti decreti ingiuntivi, i coniugi Parte_3
avevano dichiarato di risiedere in Monopoli alla via Sant'Anna n. 21 alla data del 03.10.2014,
[...] dopo oltre due anni dalla vendita dell'immobile avvenuta in data 11.07.2012 (cfr. doc. n. 4 e n. 5, allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte intervenuta). Tali dati di fatto evidenziano la continuità del possesso e dell'uso dell'immobile da parte degli alienanti, nonostante l'asserito trasferimento in favore del il quale ha presumibilmente CP_5 agito come mero intestatario, prestando il proprio consenso all'operazione fraudolenta;
ne consegue la natura simulata dell'atto dispositivo, con piena ricorrenza del consilium fraudis ex art. 2901 c.c..
Invero, anche a voler prescindere dalle circostanze poc'anzi considerate, dalle risultanze istruttorie emergono, nella specie, altri elementi indiziari che rendono quantomeno ragionevole presumere la consapevolezza da parte del della condizione di decozione economica degli CP_5 alienanti e, conseguentemente, del pregiudizio arrecato ai creditori.
Tra i più rilevanti vanno evidenziati: la significativa riduzione del prezzo dell'immobile in vendita nell'arco di pochi mesi tra il 2010 e il 2011, a dispetto della recente immissione sul mercato;
il versamento di una caparra confirmatoria di rilevante entità (€. 70.000 su €. 200.000 complessivi) al momento della stipula del preliminare del 19.12.2011; ulteriori pagamenti dilazionati in acconto
(€. 80.000 il 23.02.2012) e a saldo (€. 50.000 l'11.07.2012), tali da dimostrare l'urgenza dei disponenti nel monetizzare rapidamente l'operazione.
Tali modalità operative, connotate da un'anomala accelerazione nei pagamenti e da una ridotta valorizzazione del bene, appaiono compatibili unicamente con un contesto di difficoltà economica, pienamente percepibile da un terzo diligente.
Ne consegue che il in quanto parte dell'operazione, non poteva ignorare lo stato CP_5 di bisogno degli alienanti né le ragioni sottese alla vendita, emergendo in capo allo stesso quantomeno una conoscenza presuntiva del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale dei creditori.
Le circostanze appena riferite e gli elementi di fatto già considerati - tra i quali la ricezione, presso l'abitazione del di corrispondenza bancaria e giudiziaria destinata a CP_5 CP_2
e , nonché la residenza dichiarata dai medesimi, anche in atti processuali
[...] CP_3 successivi alla vendita, presso il medesimo immobile - rafforzano l'ipotesi di rapporti continuativi e stabili fra le parti.
Ne deriva che, per consolidata giurisprudenza, tali circostanze, sebbene valutate in via presuntiva, integrano la scientia damni e il consilium fraudis, giustificando l'accoglimento della domanda revocatoria e la declaratoria di inefficacia dell'atto di vendita nei confronti del creditore procedente (cfr. Cass. Civ., n. 30486/2023).
ON RR In definitiva, deve dichiararsi l'inefficacia, nei confronti della parte attrice e della parte interventrice, degli atti di compravendita dell'11.07.2012 e del 03.12.2012, con autorizzazione all'annotazione della presente sentenza nei registri immobiliari, esonerando espressamente il
Conservatore ed ogni altro competente Ufficio da qualsivoglia responsabilità in merito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico LL parti convenute, in solido tra loro, e in favore della parte attrice e della parte intervenuta;
le stese sono liquidate in ossequio ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento
(da 520.001,00 a 1.000.000,00), individuato in base al valore della causa, con riconoscimento LL fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, con applicazione dei valori medi previsti per il giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione Controparte_1 notificato in data 07.12.2016 nei confronti di , , e Controparte_2 CP_3 CP_4
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_5
1) ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, ACCERTA la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 2901 c.c. e DICHIARA l'inefficacia - nei confronti della parte attrice della parte interventrice ex art. 105 c.p.c. Controparte_1 [...]
e della parte interventrice ex art. 111 c.p.c. Controparte_10 Controparte_6
- dei seguenti atti pubblici di disposizione, aventi ad oggetto l'alienazione di diritti
[...]
immobiliari in Monopoli (Ba):
a) atto pubblico di compravendita immobiliare dell'11.07.2012, a rogito del notaio dott. Per_1
(rep. n. 130603/41265), trascritto presso la competente Conservatoria dei RR.II. di RI in
[...]
data 17.07.2012, con il quale e hanno venduto a Controparte_2 CP_3 CP_5
rispettivamente per 1/1 in usufrutto e per 1/1 in nuda proprietà, i seguenti beni immobili:
[...]
1. abitazione di tipo civile sita in Monopoli (Ba) alla via Sant'Anna 21, piano 4 sul piano terra, interno
13 a destra salendo, vani 6,5, Fg. 11, P.lla 3133 sub 17; 2. box - autorimessa ubicata in Monopoli
(Ba) alla via Sant'Anna 21, piano seminterrato, interno 15 porta 2A a destra scendendo, superficie mq. 35, Fg. 11, P.lla 3133 sub 21;
b) atto pubblico di compravendita del 03.12.2012, a rogito del notaio dott. (rep. n. Persona_1
131285/41692), trascritto presso la compente Conservatoria dei RR.II. di RI in data 07.12.2012, con il quale e hanno venduto a , ciascuno per 1/2 in Controparte_2 CP_3 CP_4
ON RR proprietà, l'immobile sito in Monopoli (Ba) alla Via Cosimo Pisonio nn. 21-23, piano terra, censito in catasto al Fg. 11, P.lla 3331 sub 10, mq. 138;
2) ORDINA la trascrizione della presente sentenza, esonerando espressamente il competente
Conservatore dei Registri Immobiliari ed ogni altro competente Ufficio da qualsivoglia responsabilità in merito;
3) CONDANNA le parti convenute - , , e Controparte_2 CP_3 CP_4
- in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte attrice Controparte_5 [...]
e della parte interventrice LL Controparte_1 Controparte_6 spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 29.193,00 ciascuna per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali 15% e accessori come per legge.
Così deciso in RI, 03.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa ON RR
ON RR