CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 3567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3567 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 454/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanna Ferrero Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 454/2025 promossa in grado d'appello da
Parte_1 Parte_2 [...]
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
con il patrocinio dell'avv. BRUNO ELETTRA e dell'avv. , elettivamente Parte_7 domiciliato in VIA C. COLOMBO, N.19 04023 FORMIA presso il difensore avv. BRUNO ELETTRA
attori in riassunzione contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 convenuta in riassunzione contumace contro
E Controparte_2 CP_3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_1 dell'avv. FLAVIO DE GIROLAMO e dell'avv. VINCENZO BRUNO, elettivamente domiciliata in
PIAZZA DEL LIBERTY, 8 20121 MILANO presso i difensori pagina 1 di 14 convenuta in riassunzione contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNO MARSILI, CP_5 C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA MATTEOTTI, 4 54033 CARRAR A presso il difensore convenuto in riassunzione contro
Controparte_6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA BRUGNOLI, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato in CORSO NAZIONALE, 326 19125 LA SPEZIA presso il difensore convenuto in riassunzione
Conclusioni per .DI EU US, Parte_1
, , , RESIGA ELENA, Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
: Parte_7
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, applicando i principi enunciati dalla ordinanza della Suprema
Corte n. 29448/2024 pubblicata il 17.11.2024 (rg.n. 19061/2021),
-previa ammissione delle prove testimoniali di cui alle note ex art. 183 n. 2 cpc articolate in primo grado (capitoli 10,12,18) con i testi ivi indicati dinanzi al Tribunale di Milano rg.n. 49385/2014 e reiterate in calce al presente atto, in riforma della sentenza di primo grado,
a) accertare la responsabilità ed accogliere la domanda attorea di risarcimento nei confronti di
[...]
CP_5
b) per l'effetto condannare al risarcimento del danno così come liquidato nella sentenza di CP_5 primo grado del Tribunale di Milano n. 2387/2020 del 14.4.2020;
c) in ogni caso, condannare altresì al risarcimento degli ulteriori danni consistiti nel CP_5 risarcimento del danno da mora, nella maggior misura di cui al nono motivo d'appello;
- condannare il sig. alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, di quelle del CP_5 giudizio di primo grado, del grado di appello e del giudizio di Cassazione (comprensive di spese vive, competenze, spese generali ed accessori fiscali e previdenziali, sanzioni accessorie pagate, oltre alla tassa di registrazione delle sentenze), da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria,
pagina 2 di 14 - si chiede inoltre la refusione delle spese di soccombenza dei precedenti gradi di giudizio già pagate dalla parte odierna appellante”.
Conclusioni per : Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via principale:
Dichiarare l'estraneità di
[...] al presente giudizio di rinvio, essendo lo stesso limitato alla posizione del Sig. Controparte_7
stante il giudicato formatosi sulle statuizioni riguardanti la medesima CP_5 [...]
adottando ogni provvedimento consequenziale, anche con riferimento alle spese Controparte_7 di lite.
Liquidare in favore della
[...] le spese di lite relative alla fase di legittimità conclusasi con l'Ordinanza della Controparte_7
Suprema Corte di Cassazione n. 29448/2024.
Conclusioni per Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, per le CP_5 suesposte motivazioni,
Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità della spiegata citazione in riassuzione per le motivazioni di cui a pag. 5 e 6 della parte motiva della memoria difensiva depositata il 10.06.2025
con tutte le conseguenze di legge.
Nel merito, rigettare l'appello incidentale spiegato nei confronti dell'odierno comparente e confermare, relativamente alla posizione dell'odierno comparente, la sentenza di primo grado. Con
vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio e distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Conclusioni per Controparte_6
:
[...]
pagina 3 di 14 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversis reiectis, in via condizionata e conseguenziale all'accoglimento dell'appello proposto in via incidentale dagli attori in riassunzione e quindi all''affermazione di responsabilità del terzo chiamato in causa riconoscere il diritto di CP_5 surroga dell' e per l'effetto accogliere nei confronti di , in via solidale o per quanto CP_8 CP_5 di ragione, le conclusioni rassegnate dall' in comparsa di intervento nel primo grado di giudizio, CP_9 di seguito richiamate per quanto di interesse : …nel merito – accertare e dichiarare la responsabilità per l'infortunio sul lavoro subito da il 6.6.2011, e il conseguente obbligo Controparte_10 risarcitorio verso i superstiti , e in capo ….al Parte_4 Parte_7 Parte_3 terzo chiamato , e comunque nei confronti di tutti coloro che risultano convenuti e CP_5 chiamati in causa nel presente giudizio da parte attrice;
per l'effetto, condannare , in CP_5 via solidale o per quanto di ragione, a rimborsare all' , per le causali e nei limiti sopra indicati, la CP_9 somma complessiva di euro 185.130,39 oltre interessi dalla domanda al saldo, già quantificata dal
Tribunale a favore di nei limiti di quanto erogato da ex art. 85 T.U. 1124/65 a favore dei CP_9 CP_9 superstiti , e in conseguenza dell'infortunio sul Parte_4 Parte_7 Parte_3 lavoro occorso a il 6.6.2011 , o quella somma meglio ravvisata secondo giustizia” Controparte_10
Svolgimento del processo
1. Per quanto di interesse in questo grado, in qualità di procuratore speciale di Parte_1
, , , CP_11 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 rispettivamente padre, madre, sorella e moglie di , nonché Persona_1 Parte_3
e , quali figli di , lavoratore deceduto all'età di 43 anni Controparte_15 Controparte_10 in seguito a un incidente accaduto il 6 giugno 2011 in Carrara, nell'officina della Cargo Line
S.r.l., convennero dianzi al Tribunale di Milano vari soggetti, presenti sul luogo, tra i quali:
asseritamente a capo dell'officina ove si era verificato l'incidente mortale, Persona_2
Co
, quale amministratrice della . della quale era il dipendente il Controparte_1 CP_17
la quale società assicuratrice della Cargo Line S.r.l., Per_2 Controparte_7
quale amministratore di fatto delle due dette società e anche della SGT S.r.l., Controparte_18 quale datrice di lavoro dell'autista che aveva provocato l'incidente, mettendo in moto CP_19
l'automezzo con la marcia innestata e schiacciando quindi il;
in corso di causa, a Pt_4 seguito delle emergenze del processo penale, i familiari del rinunziarono alla domanda Pt_4 nei confronti del e chiesero e ottennero che fosse chiamato in causa Per_2 CP_5 pagina 4 di 14 2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2387/2020, accertò, quanto al sinistro mortale, la responsabilità di , Cargo Line s.r.l., Controparte_20 Controparte_21 Controparte_1
e condannando dette parti al risarcimento dei danni quantificati
[...] Controparte_18 complessivamente in € 1.328.775,00 oltre interessi e la rigettò nei confronti di e CP_5 della In accoglimento, inoltre, della domanda spiegata in comparsa di Controparte_7 intervento da parte di , condannò le stesse parti al pagamento della somma di € CP_9
185.130,39, oltre interessi, somma corrisposta dall'assicuratore sociale in favore dei familiari,
a titolo di danno patrimoniale.
3. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1391/2021, su impugnazione principale della sola e incidentale dei familiari di , accolse l'appello e dichiarò CP_1 Controparte_10 inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dai familiari di , in quanto con essa Pt_4 erano stati impugnati “capi della sentenza ulteriori e diversi da quelli impugnati in via principale da ”. Controparte_1
4. A seguito di ricorso per Cassazione da parte di tutti i familiari del lavoratore deceduto, i giudici di legittimità, con ordinanza n. 29448/2024, esaminavano, per quanto di interesse, i motivi sesto e settimo afferenti al tema dell'impugnazione incidentale tardiva – dichiarata inammissibile in secondo grado – richiamando l'orientamento espresso da Cass. civ. SU n.
8486/2024 secondo cui “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale» e che il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva”. I principi in questione non si attagliavano al caso di specie, in quanto relativi alla posizione del coobbligato in solido il cui interesse all'impugnazione sorga a seguito dell'impugnazione proposta da altro coobbligato in solido. Nel caso in esame, invece, l'interesse dei familiari del Pt_4 all'impugnazione sorgeva dalla stessa sentenza di primo grado;
con il che non potevano estendersi i principi di cui alle SU citate, essendo la posizione di del tutto CP_5 eccentrica ed autonoma rispetto a quella della , posto che era rimasto Parte_8 CP_5
pagina 5 di 14 estraneo alla pronuncia di condanna, nonostante fosse intervenuto in giudizio in ragione della chiamata in causa da parte dei familiari del lavoratore deceduto.
5. Tuttavia, l'ottavo motivo concernente la posizione del era indipendente dalla soluzione CP_5 data dalle SU in tema di impugnazione incidentale tardiva, posto che la notifica della sentenza di primo grado era stata eseguita dalla sola società assicuratrice e quindi la detta Controparte_7 notifica valeva a far decorrere il termine breve per impugnare solo per le parti che effettuavano e ricevevano la notificazione, ma non anche per il Nei confronti di quest'ultimo CP_5 avrebbe dovuto applicarsi il termine cd. lungo di sei mesi ai sensi dell'art. 327, I comma, c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 14.4.2020. Tenuto, poi, conto della proroga ex lege derivante dall'emergenza sanitaria da Covid 19 in ragione della quale il termine sarebbe venuto a scadenza in data 14.12.2020, ne conseguiva la tempestività dell'appello formulato dai familiari del deceduto, appello proposto il 6.10.2020. Ne conseguiva ulteriormente che l'ottavo motivo era accolto limitatamente alla posizione di con CP_5 rimessione della causa alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, al fine dello scrutinio della posizione di e anche al fine della conseguente regolazione delle CP_5 spese della fase di legittimità.
6. Con atto di citazione in riassunzione in qualità di procuratore speciale di Parte_1
, , , , , CP_11 Parte_4 Parte_5 Controparte_13 Parte_7
riassumeva il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Milano, affinché Controparte_22 fosse accertata la responsabilità di e lo stesso fosse condannato al risarcimento dei CP_5 danni nelle misure individuate dal Tribunale di Milano, previa ammissione dei capitoli di prova già articolati in prime cure.
7. instava per la declaratoria di inammissibilità della spiegata citazione in CP_5 riassunzione e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte.
8. chiedeva accertarsi la propria estraneità al giudizio di rinvio, con Controparte_7 liquidazione delle relative spese processuali.
9. L' chiedeva che, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto in via incidentale CP_9 dagli attori in riassunzione, fosse riconosciuto il diritto di surroga dell'istituto nei confronti del con accoglimento delle domande formulate in sede di comparsa di intervento in primo CP_5 grado.
pagina 6 di 14 10. All'udienza di prima comparizione in data 1° luglio 2025 era dichiarata la contumacia di e la causa era rimessa in decisione ai sensi degli artt. 352 e 127 ter Controparte_1
c.p.c. all'udienza del 4.11.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
11. Gli attori in riassunzione premettono che era passata in giudicato la condanna di CP_20
, e rispettivamente, conducente del mezzo e
[...] Controparte_21 Controparte_18 amministratori di Cargo Line s.r.l. e di SGT s.r.l.; che era passata in giudicato la pronuncia di accertamento di responsabilità di Cargo Line s.r.l.; che era passata in giudicato la pronuncia di rigetto della domanda nei confronti di . CP_1 Controparte_1
12. Con i tre motivi a fondamento dell'appello incidentale, gli attori in riassunzione censurano la sentenza di prime cure nella parte in cui il giudice, pur ritenendo superflua l'ammissione di prove testimoniali volte a dimostrare la responsabilità di nella causazione del CP_5 sinistro mortale, aveva rigettato la domanda risarcitoria nei confronti del predetto. Una tale conclusione non appariva corretta, in quanto non era stata assegnata alla parte richiedente la possibilità di procedere alla chiesta istruttoria orale;
istruttoria che avrebbe fatto emergere il ruolo di dirigenza e di coordinamento in capo al Per le esposte considerazioni, dunque, CP_5 gli attori in riassunzione reiterano la richiesta di ammissione dei predetti capitoli di prova.
13. Ripropongono, poi, il nono motivo a fondamento dell'appello incidentale, incentrato sulla ritenuta sottostima del danno, ponendo in rilievo che il giudice di prime cure non aveva proceduto alla corretta stima del debito di valore alla luce dei consolidati criteri di cui a Cass. civ. SU, n. 1712/1995. In particolare, reputano non adeguato il richiamo agli interessi legali, in quanto le ingenti somme di cui gli attori erano creditori avrebbero giustificato del tutto ragionevolmente un investimento quanto meno in Titoli di Stato, con redditività certamente superiore ( quanto meno € 17.008,32 all'anno).
14. Opinione della Corte quanto ai tre motivi a fondamento dell'appello incidentale. In via preliminare, la Corte disattende l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla difesa di Tale parte reputa che la difesa dei familiari del deceduto avrebbe, in CP_5 sede di rinvio, chiesto accertarsi la responsabilità di e non solo la condanna dello CP_5 stesso, come in primo grado. Orbene, è evidente che la domanda di condanna al risarcimento pagina 7 di 14 dei danni presuppone sempre un accertamento del relativo profilo di responsabilità, ragione per la quale la contestazione non merita accoglimento.
15. Sempre in via preliminare, nessun nuovo documento è stato prodotto dalla difesa degli attori in riassunzione, che hanno prodotto le sentenze civili dei tre gradi di giudizio e la sentenza penale, con le relative deposizioni dibattimentali.
16. Passando al merito della vertenza, in primo luogo, si impone una puntuale illustrazione del materiale istruttorio acquisito alla causa. In atti si trova la sentenza n. 132/2015 emessa dal giudice penale presso il Tribunale di Massa ( doc. n. 4 di parte attorea in riassunzione) nei confronti di imputato del delitto di cui agli artt.113 e 589, commi 1 e 2 c.p. “per Persona_2 avere, in cooperazione con coimputato stralciato a seguito di Controparte_20 patteggiamento, quale operaio dipendente di SGT s.r.l. con mansioni di autista CP_20 dell'automezzo e quale capofficina e caposquadra di fatto dei lavori di riparazione Per_2 dell'automezzo coinvolto nel sinistro, per colpa generica e specifica, in particolare per negligenza ed imprudenza ed inosservanza di leggi, segnatamente costituita dall'avere
provveduto, rimanendo in piedi all'esterno della cabina di guida, a girare la CP_20 chiave di accensione del mezzo determinando il moto in avanti dell'autoarticolato che aveva lasciato con il freno di stazionamento disinserito e la marcia in avanti innestata e così per avere posto in essere operazioni e manovre non di propria competenza che potevano comunque compromettere la sicurezza degli altri lavoratori, cagionato a che si trovava Controparte_10 sdraiato a terra sotto il semiasse sinistro del rimorchio per eseguire il lavoro di sostituzione delle pastiglie del freno a disco e veniva investito e sovrastato dal mezzo in movimento, lesioni personali gravissime consistite in politrauma fratturativo toraco – addominale e asfissia traumatica, della quali derivava, con nesso eziologico ininterrotto, la morte”. Da detta decisione è risultato che meccanico dipendente della ditta Cargo Line s.r.l., Controparte_10 in data 6.6.2011 presso l'officina della ditta in Carrara, al momento del sinistro, si accingeva a cambiare le pastiglie dei freni della ruota di sinistra del secondo dei tre assali montati sul semirimorchio di un autoarticolato. Per procedere a detta operazione di sostituzione delle pastiglie, il meccanico smontava lo penumatico e si poneva sotto il semirimorchio fra il primo ed il terzo assale, sdraiato a pancia in alto, con le gambe rivolte verso l'esterno del mezzo e la testa verso l'interno. Ad un certo punto, a causa della perdita di pressione dell'aria all'interno del circuito frenante e quindi al fine di ripristinare la pressione, in difetto della quale non pagina 8 di 14 sarebbe stato possibile la sostituzione delle pastiglie dei freni, veniva deciso di accendere il motore dell'autoarticolato. A tale incombente provvedeva lo stesso autista del mezzo,
[...]
, il quale, avendo dimenticato che era inserita la marcia del camion e che non Controparte_23 era inserito il freno di stazionamento, accendeva il motore, provocando l'avanzata dell'autoarticolato, che, con la ruota sinistra dell'ultimo dei tre assi del semirimorchio medesimo, passava sull'addome del , cagionandone la morte. Il Tribunale di Massa ha Pt_4 dunque osservato che erano mancate le minime misure di sicurezza: infatti, in primo luogo,
l'autista del mezzo non avrebbe dovuto partecipare alle operazioni di riparazione;
al momento dell'accensione del motore il non avrebbe dovuto restare sotto il semirimorchio;
Pt_4
l'inserimento dell'aria nel circuito sarebbe potuto avvenire anche senza accendere il motore, con l'utilizzo di un compressore. Il CT del PM, ing. aveva evidenziato che Persona_3
l'inadeguato sistema di taccaggio del veicolo non era determinante della verificazione dell'infortunio, in quanto anche l'apposizione di un fermo o tacco omologato sulla ruota non avrebbe trattenuto il mezzo, azionato con la marcia inserita. Quanto alla posizione dell'imputato lo stesso risultava essere un semplice meccanico, anche se con maggiore Per_2 anzianità rispetto agli altri, mentre chi effettivamente impartiva ordini ed istruzioni nell'officina e quindi svolgeva le funzioni di fatto di capo officina o preposto era “il quale, CP_5 evidentemente approfittando dell'assoluta carenza organizzativa e della mancanza di un organigramma, imbeccava il meccanico su ciò che egli, al momento del Persona_4 rilascio delle dichiarazioni, avrebbe dovuto riferire alla PG ed in particolare che il era CP_5 solo un magazziniere mentre l'imputato era il capo officina. Proprio il dopo CP_5
l'infortunio, avrebbe apposto un cartello all'interno dell'officina, evidenziando le misure di sicurezza da tenere e la qualifica sostanziale di capo officina dell'imputato (deposizione dei testi , , che addirittura è il procuratore speciale della parte Persona_4 Parte_1 civile )”. Inoltre, il giudice penale osservava che il suggerimento, reso Controparte_20 dall'imputato al di togliersi da sotto il semirimorchio non potevano dirsi Per_2 Pt_4 indicativo di un potere direttivo in capo allo stesso il cui ruolo di capo officina doveva Per_2 risultare dalla fotografia del cartello apposto però solo dopo l'infortunio. In tale contesto, il giudice penale non mancava di osservare che era del tutto carente un piano di sicurezza, e relativi documenti di valutazione del rischio, oltre ad esservi un'assoluta carenza organizzativa in materia di sicurezza, come risultante dall'elaborato del CT del PM.
pagina 9 di 14 17. Dalle deposizioni dibattimentali rese all'udienza del 24.7.2014 tenutasi davanti al Tribunale di
Massa ( doc. n. 5 di parte attorea in riassunzione) risultano le seguenti circostanze. Il teste Tes_1
all'epoca in servizio presso il Dipartimento Prevenzione, intervenuto in occasione del
[...] sinistro e in pensione all'epoca dell'udienza, dopo aver confermato l'avvenuto decesso del lavoratore nelle circostanze di tempo e di luogo non contestate, ha confermato la presenza di dipendente della Cargo Line s.r.l., sul posto;
ha dichiarato che, pur pensando
CP_5 che il fosse un dipendente della Cargo, procedette ad accertare la circostanza,
CP_5 verificando che lo stesso si trovava non sul luogo del sinistro, ma nell'ufficio adiacente al sinistro. Il teste ha comunque confermato la confusione tra le tre società che operavano in quella CP_ zona, ossia la SGT, la i, la Cargo Line ed, a specifica domanda della parte civile, ha precisato che il si dedicava al magazzino, ribadendo poi il concetto anche a seguito di
CP_5 domanda della difesa dell'imputato avendo, difatti, verificato la di lui postazione di Per_2 lavoro, come anche la presenza di altro dipendente, tale con il quale il si Tes_2 CP_5 scambiava anche i turni e le incombenze;
ha poi precisato che il era stato assunto con la
CP_5 qualifica di autista, avendo visionato anche le relative buste paga.
18. Dalla deposizione di , in servizio presso l' di Testimone_3 Controparte_24
Massa Carrara, è emerso che era impiegato all'interno di un magazzino, pur CP_5 sempre nell'ambito dell'area dove si trovava l'officina, ma in uno stabile dove si trovavano magazzini con materiale di ricambio per i mezzi;
in particolare ha precisato: “lui aveva una scrivania lì, infatti non è mai stato trovato né in abiti da meccanico, né a operare”; ed ha ulteriormente specificato che svolgeva funzioni di magazziniere, a domanda sia del Pubblico
Ministero, sia della difesa dell'imputato, specificando che in un secondo momento e su incarico del P.M. egli si era occupato dei dipendenti con funzioni di magazziniere.
19. Nel corso della deposizione dibattimentale, il teste , dipendente della Cargo Persona_4
Line all'epoca del fatto, ma dalla stessa licenziato quanto meno all'epoca della testimonianza
(luglio 2014), ha precisato che dall'interno dell'officina chi dava istruzioni era CP_5 circostanza della quale, a domanda, si era detto sicurissimo. In particolare, dopo che il Pubblico
Ministero gli aveva contestato che pochi giorni dopo il sinistro aveva detto che prendeva ordini da il teste ha precisato che, dopo la morte del dipendente, avevano messo un Persona_2 cartello da cui risultava che il responsabile era il tanto che il gli aveva detto: “se Per_2 CP_5 ti chiedono qualcosa dì che il responsabile è il signor ”; ha quindi precisato che lui non Per_2
pagina 10 di 14 prendeva affatto ordini dal che era un meccanico al suo pari, ma dal che “dava Per_2 CP_5 ordini a tutti”. A fronte della contestazione del PM sulle ragioni per cui, quando era stato sentito, a domanda, aveva risposto che pensava che il fosse il magazziniere, ha ribadito CP_5 di avere ricevuto istruzioni di tal fatta dallo stesso ed ha quindi ammesso di avere CP_5 dichiarato il falso, pur senza esserne consapevole. A domanda del giudice e della difesa, ha confermato che il dava le istruzioni, anche se lui stesso faceva riferimento poi al CP_5 Per_2 in quanto con maggiore anzianità di servizio.
20. Il teste , autista dipendente di Cargo Line e testimone di nozze del lavoratore Parte_1 deceduto, pur non essendo presente il giorno dell'infortunio, quanto alla posizione del CP_5 ha dichiarato che “era il capo dell'officina, capo del piazzale, lui ordinava tutto, non poteva entrare un camion in officina senza l'accordo di questo ; ha precisato che il si CP_5 CP_5 intendeva di automezzi, tanto che se lui stesso doveva cambiare una gomma, doveva rivolgersi al in quanto quest'ultimo coordinava tutto ed il aveva solo una maggiore CP_5 Per_2 esperienza.
21. Orbene, sulla base delle emergenze istruttorie sopra illustrate, risulta delineato il ruolo di
[...]
che aveva competenza ed anzianità per coordinare e dirigere tutte le operazioni da CP_5 svolgersi all'interno dell'officina. Non sono significative le dichiarazioni rilasciate dalla pubblica autorità intervenuta, poiché fondate su quanto riscontrato al momento dell'incidente e non sulla quotidianità delle attività, quotidianità che poteva essere percepita solo dagli altri dipendenti, quali soprattutto e , dipendenti da tempo della Persona_4 Parte_1 società Cargo Line. In particolare, il primo aveva riferito chiaramente anche le manovre atte a nascondere il reale accadimento dei fatti e le relative responsabilità, tenuto conto che lo stesso era stato condizionato quanto alla versione da rendere e che nell'officina, dopo il sinistro mortale, era stato installato un cartello che individuava la figura del responsabile nel dipendente
Le sopra esposte risultanze istruttorie conducono, dunque, all'accertamento della Per_2 responsabilità di quanto al sinistro mortale per cui è causa. per i valori risarcitori CP_5 già accertati in prime cure, ivi compresa la surroga per quanto di spettanza. CP_9
22. Il nono motivo non era stato oggetto di gravame con il giudizio di appello, vertendo l'appello incidentale solo sulla posizione del come, del resto, in questi termini è delimitato CP_5
l'ambito del giudizio di rinvio ( cfr. pag. 10 dell'ordinanza della Corte di cassazione).
pagina 11 di 14 23. Ne segue che, in accoglimento dell'appello proposto da in qualità di Parte_1 procuratore speciale di , , CP_11 Controparte_12 Controparte_13
rispettivamente padre, madre, sorella e moglie di , Controparte_14 Persona_1 nonché e , quali figli di , Parte_3 Controparte_15 Controparte_10 [...] va condannato in solido al pagamento della somma individuata a titolo di risarcimento CP_5 dei danni dal Tribunale di Milano ( cfr. punto n. 1 del dispositivo).
24. si costituiva in sede di giudizio di rinvio, esponendo che “l'eventuale accoglimento CP_9 dell'appello incidentale proposto dagli attori in riassunzione diretto ad ottenere l'accertamento
e declaratoria di responsabilità di nella determinazione dell'infortunio sul lavoro CP_5 de quo non potrà non riflettersi sulla domanda di surroga introdotta dall' in sede di CP_9 intervento volontario” ( cfr. pag. 10 della comparsa di intervento). Ne segue, alla luce della ritenuta corresponsabilità del l'accoglimento delle domande spiegate dall'assicuratore CP_5 sociale nei termini già individuati in primo grado (punto n. 3 della sentenza del Tribunale di
Milano).
25. L'esito del giudizio di rinvio comporta la regolazione delle spese di lite quanto al primo grado, all'appello, alla fase di legittimità ed al giudizio di rinvio. È utile ricordare che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (si vedano in questo senso Cass. civ., n. 15506/2018; Cass. civ.,
n.7243/2006). Non rileva che la cassazione sia stata solo parziale, posto che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., S.U. n. 10615/2003) il principio, fissato dall'art. 336, primo comma, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia impugnata si estenda alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessità della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (si vedano Cass. civ., S.U. n. 10615/2003; Cass. civ., n. 11326/2003, nonché, da ultimo,
Cass. civ., ord. n.3798/2022). Si deve dunque provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio sulla base del suo esito complessivo, che vede la posizione di soccombenza di CP_5
pagina 12 di 14 26. Le spese sono liquidate, tenendo conto del decisum come indicato dal giudice di primo grado rispettivamente per i familiari del deceduto e per l e con l'applicazione dei parametri CP_9 minimi, alla luce della particolare delimitazione dei temi difensivi. Con riguardo al giudizio di appello concluso con la sentenza n. 1391/2021 ed al presente giudizio di rinvio deve essere esclusa la fase istruttoria, in quanto non svoltasi. Nessuna liquidazione delle spese di lite spetta alla che è totalmente estranea al presente giudizio, tanto che nei Controparte_7 confronti della stessa non sono articolate neppure domande.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 454/25 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in parziale accoglimento dell'appello proposto da in qualità di Parte_1 procuratore speciale di , , , CP_11 Controparte_12 Controparte_13
, e accerta la Controparte_14 Parte_3 Controparte_15 corresponsabilità di quanto al sinistro mortale avvenuto in data 6.6.2011; CP_5
II. condanna al pagamento della somma indicata a titolo di risarcimento dei CP_5 danni in favore di in qualità di procuratore speciale di , Parte_1 CP_11
, , Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 Parte_3
e , danni come quantificati dalla sentenza n. 2387/2020 del
[...] Controparte_15
Tribunale di Milano, in solido con le altre parti indicate nella predetta sentenza;
III. condanna al pagamento della somma indicata a titolo di risarcimento dei CP_5 danni in favore dell' , danni come quantificati dalla sentenza n. 2387/2020 del CP_9
Tribunale di Milano, in solido con le altre parti indicate nella predetta sentenza;
IV. condanna alla rifusione, in favore di in qualità di CP_5 Parte_1 procuratore speciale di , , , CP_11 Controparte_12 Controparte_13
, e delle spese Controparte_14 Parte_3 Controparte_15 processuali, che liquida, quanto al primo grado in € 18.977,00; quanto al secondo grado in
€ 12.033,00; quanto alla fase di legittimità, in € 9.104,00; quanto al giudizio di rinvio, in €
12.033,00 - oltre, per tutti i gradi al rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Elettra Bruno;
pagina 13 di 14 V. condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali che CP_5 CP_9 liquida, quanto al primo grado in € 7.052,00; quanto al secondo grado in € 4.997,00; quanto alla fase di legittimità, in € 3.828,00; quanto al giudizio di rinvio, in € 4.997,00 - oltre, per tutti i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Milano, 12.11.2025
Il Cons. istruttore
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanna Ferrero Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 454/2025 promossa in grado d'appello da
Parte_1 Parte_2 [...]
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
con il patrocinio dell'avv. BRUNO ELETTRA e dell'avv. , elettivamente Parte_7 domiciliato in VIA C. COLOMBO, N.19 04023 FORMIA presso il difensore avv. BRUNO ELETTRA
attori in riassunzione contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 convenuta in riassunzione contumace contro
E Controparte_2 CP_3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_1 dell'avv. FLAVIO DE GIROLAMO e dell'avv. VINCENZO BRUNO, elettivamente domiciliata in
PIAZZA DEL LIBERTY, 8 20121 MILANO presso i difensori pagina 1 di 14 convenuta in riassunzione contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNO MARSILI, CP_5 C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA MATTEOTTI, 4 54033 CARRAR A presso il difensore convenuto in riassunzione contro
Controparte_6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA BRUGNOLI, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato in CORSO NAZIONALE, 326 19125 LA SPEZIA presso il difensore convenuto in riassunzione
Conclusioni per .DI EU US, Parte_1
, , , RESIGA ELENA, Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
: Parte_7
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, applicando i principi enunciati dalla ordinanza della Suprema
Corte n. 29448/2024 pubblicata il 17.11.2024 (rg.n. 19061/2021),
-previa ammissione delle prove testimoniali di cui alle note ex art. 183 n. 2 cpc articolate in primo grado (capitoli 10,12,18) con i testi ivi indicati dinanzi al Tribunale di Milano rg.n. 49385/2014 e reiterate in calce al presente atto, in riforma della sentenza di primo grado,
a) accertare la responsabilità ed accogliere la domanda attorea di risarcimento nei confronti di
[...]
CP_5
b) per l'effetto condannare al risarcimento del danno così come liquidato nella sentenza di CP_5 primo grado del Tribunale di Milano n. 2387/2020 del 14.4.2020;
c) in ogni caso, condannare altresì al risarcimento degli ulteriori danni consistiti nel CP_5 risarcimento del danno da mora, nella maggior misura di cui al nono motivo d'appello;
- condannare il sig. alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, di quelle del CP_5 giudizio di primo grado, del grado di appello e del giudizio di Cassazione (comprensive di spese vive, competenze, spese generali ed accessori fiscali e previdenziali, sanzioni accessorie pagate, oltre alla tassa di registrazione delle sentenze), da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria,
pagina 2 di 14 - si chiede inoltre la refusione delle spese di soccombenza dei precedenti gradi di giudizio già pagate dalla parte odierna appellante”.
Conclusioni per : Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via principale:
Dichiarare l'estraneità di
[...] al presente giudizio di rinvio, essendo lo stesso limitato alla posizione del Sig. Controparte_7
stante il giudicato formatosi sulle statuizioni riguardanti la medesima CP_5 [...]
adottando ogni provvedimento consequenziale, anche con riferimento alle spese Controparte_7 di lite.
Liquidare in favore della
[...] le spese di lite relative alla fase di legittimità conclusasi con l'Ordinanza della Controparte_7
Suprema Corte di Cassazione n. 29448/2024.
Conclusioni per Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, per le CP_5 suesposte motivazioni,
Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità della spiegata citazione in riassuzione per le motivazioni di cui a pag. 5 e 6 della parte motiva della memoria difensiva depositata il 10.06.2025
con tutte le conseguenze di legge.
Nel merito, rigettare l'appello incidentale spiegato nei confronti dell'odierno comparente e confermare, relativamente alla posizione dell'odierno comparente, la sentenza di primo grado. Con
vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio e distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Conclusioni per Controparte_6
:
[...]
pagina 3 di 14 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversis reiectis, in via condizionata e conseguenziale all'accoglimento dell'appello proposto in via incidentale dagli attori in riassunzione e quindi all''affermazione di responsabilità del terzo chiamato in causa riconoscere il diritto di CP_5 surroga dell' e per l'effetto accogliere nei confronti di , in via solidale o per quanto CP_8 CP_5 di ragione, le conclusioni rassegnate dall' in comparsa di intervento nel primo grado di giudizio, CP_9 di seguito richiamate per quanto di interesse : …nel merito – accertare e dichiarare la responsabilità per l'infortunio sul lavoro subito da il 6.6.2011, e il conseguente obbligo Controparte_10 risarcitorio verso i superstiti , e in capo ….al Parte_4 Parte_7 Parte_3 terzo chiamato , e comunque nei confronti di tutti coloro che risultano convenuti e CP_5 chiamati in causa nel presente giudizio da parte attrice;
per l'effetto, condannare , in CP_5 via solidale o per quanto di ragione, a rimborsare all' , per le causali e nei limiti sopra indicati, la CP_9 somma complessiva di euro 185.130,39 oltre interessi dalla domanda al saldo, già quantificata dal
Tribunale a favore di nei limiti di quanto erogato da ex art. 85 T.U. 1124/65 a favore dei CP_9 CP_9 superstiti , e in conseguenza dell'infortunio sul Parte_4 Parte_7 Parte_3 lavoro occorso a il 6.6.2011 , o quella somma meglio ravvisata secondo giustizia” Controparte_10
Svolgimento del processo
1. Per quanto di interesse in questo grado, in qualità di procuratore speciale di Parte_1
, , , CP_11 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 rispettivamente padre, madre, sorella e moglie di , nonché Persona_1 Parte_3
e , quali figli di , lavoratore deceduto all'età di 43 anni Controparte_15 Controparte_10 in seguito a un incidente accaduto il 6 giugno 2011 in Carrara, nell'officina della Cargo Line
S.r.l., convennero dianzi al Tribunale di Milano vari soggetti, presenti sul luogo, tra i quali:
asseritamente a capo dell'officina ove si era verificato l'incidente mortale, Persona_2
Co
, quale amministratrice della . della quale era il dipendente il Controparte_1 CP_17
la quale società assicuratrice della Cargo Line S.r.l., Per_2 Controparte_7
quale amministratore di fatto delle due dette società e anche della SGT S.r.l., Controparte_18 quale datrice di lavoro dell'autista che aveva provocato l'incidente, mettendo in moto CP_19
l'automezzo con la marcia innestata e schiacciando quindi il;
in corso di causa, a Pt_4 seguito delle emergenze del processo penale, i familiari del rinunziarono alla domanda Pt_4 nei confronti del e chiesero e ottennero che fosse chiamato in causa Per_2 CP_5 pagina 4 di 14 2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2387/2020, accertò, quanto al sinistro mortale, la responsabilità di , Cargo Line s.r.l., Controparte_20 Controparte_21 Controparte_1
e condannando dette parti al risarcimento dei danni quantificati
[...] Controparte_18 complessivamente in € 1.328.775,00 oltre interessi e la rigettò nei confronti di e CP_5 della In accoglimento, inoltre, della domanda spiegata in comparsa di Controparte_7 intervento da parte di , condannò le stesse parti al pagamento della somma di € CP_9
185.130,39, oltre interessi, somma corrisposta dall'assicuratore sociale in favore dei familiari,
a titolo di danno patrimoniale.
3. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1391/2021, su impugnazione principale della sola e incidentale dei familiari di , accolse l'appello e dichiarò CP_1 Controparte_10 inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dai familiari di , in quanto con essa Pt_4 erano stati impugnati “capi della sentenza ulteriori e diversi da quelli impugnati in via principale da ”. Controparte_1
4. A seguito di ricorso per Cassazione da parte di tutti i familiari del lavoratore deceduto, i giudici di legittimità, con ordinanza n. 29448/2024, esaminavano, per quanto di interesse, i motivi sesto e settimo afferenti al tema dell'impugnazione incidentale tardiva – dichiarata inammissibile in secondo grado – richiamando l'orientamento espresso da Cass. civ. SU n.
8486/2024 secondo cui “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale» e che il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva”. I principi in questione non si attagliavano al caso di specie, in quanto relativi alla posizione del coobbligato in solido il cui interesse all'impugnazione sorga a seguito dell'impugnazione proposta da altro coobbligato in solido. Nel caso in esame, invece, l'interesse dei familiari del Pt_4 all'impugnazione sorgeva dalla stessa sentenza di primo grado;
con il che non potevano estendersi i principi di cui alle SU citate, essendo la posizione di del tutto CP_5 eccentrica ed autonoma rispetto a quella della , posto che era rimasto Parte_8 CP_5
pagina 5 di 14 estraneo alla pronuncia di condanna, nonostante fosse intervenuto in giudizio in ragione della chiamata in causa da parte dei familiari del lavoratore deceduto.
5. Tuttavia, l'ottavo motivo concernente la posizione del era indipendente dalla soluzione CP_5 data dalle SU in tema di impugnazione incidentale tardiva, posto che la notifica della sentenza di primo grado era stata eseguita dalla sola società assicuratrice e quindi la detta Controparte_7 notifica valeva a far decorrere il termine breve per impugnare solo per le parti che effettuavano e ricevevano la notificazione, ma non anche per il Nei confronti di quest'ultimo CP_5 avrebbe dovuto applicarsi il termine cd. lungo di sei mesi ai sensi dell'art. 327, I comma, c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 14.4.2020. Tenuto, poi, conto della proroga ex lege derivante dall'emergenza sanitaria da Covid 19 in ragione della quale il termine sarebbe venuto a scadenza in data 14.12.2020, ne conseguiva la tempestività dell'appello formulato dai familiari del deceduto, appello proposto il 6.10.2020. Ne conseguiva ulteriormente che l'ottavo motivo era accolto limitatamente alla posizione di con CP_5 rimessione della causa alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, al fine dello scrutinio della posizione di e anche al fine della conseguente regolazione delle CP_5 spese della fase di legittimità.
6. Con atto di citazione in riassunzione in qualità di procuratore speciale di Parte_1
, , , , , CP_11 Parte_4 Parte_5 Controparte_13 Parte_7
riassumeva il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Milano, affinché Controparte_22 fosse accertata la responsabilità di e lo stesso fosse condannato al risarcimento dei CP_5 danni nelle misure individuate dal Tribunale di Milano, previa ammissione dei capitoli di prova già articolati in prime cure.
7. instava per la declaratoria di inammissibilità della spiegata citazione in CP_5 riassunzione e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte.
8. chiedeva accertarsi la propria estraneità al giudizio di rinvio, con Controparte_7 liquidazione delle relative spese processuali.
9. L' chiedeva che, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto in via incidentale CP_9 dagli attori in riassunzione, fosse riconosciuto il diritto di surroga dell'istituto nei confronti del con accoglimento delle domande formulate in sede di comparsa di intervento in primo CP_5 grado.
pagina 6 di 14 10. All'udienza di prima comparizione in data 1° luglio 2025 era dichiarata la contumacia di e la causa era rimessa in decisione ai sensi degli artt. 352 e 127 ter Controparte_1
c.p.c. all'udienza del 4.11.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
11. Gli attori in riassunzione premettono che era passata in giudicato la condanna di CP_20
, e rispettivamente, conducente del mezzo e
[...] Controparte_21 Controparte_18 amministratori di Cargo Line s.r.l. e di SGT s.r.l.; che era passata in giudicato la pronuncia di accertamento di responsabilità di Cargo Line s.r.l.; che era passata in giudicato la pronuncia di rigetto della domanda nei confronti di . CP_1 Controparte_1
12. Con i tre motivi a fondamento dell'appello incidentale, gli attori in riassunzione censurano la sentenza di prime cure nella parte in cui il giudice, pur ritenendo superflua l'ammissione di prove testimoniali volte a dimostrare la responsabilità di nella causazione del CP_5 sinistro mortale, aveva rigettato la domanda risarcitoria nei confronti del predetto. Una tale conclusione non appariva corretta, in quanto non era stata assegnata alla parte richiedente la possibilità di procedere alla chiesta istruttoria orale;
istruttoria che avrebbe fatto emergere il ruolo di dirigenza e di coordinamento in capo al Per le esposte considerazioni, dunque, CP_5 gli attori in riassunzione reiterano la richiesta di ammissione dei predetti capitoli di prova.
13. Ripropongono, poi, il nono motivo a fondamento dell'appello incidentale, incentrato sulla ritenuta sottostima del danno, ponendo in rilievo che il giudice di prime cure non aveva proceduto alla corretta stima del debito di valore alla luce dei consolidati criteri di cui a Cass. civ. SU, n. 1712/1995. In particolare, reputano non adeguato il richiamo agli interessi legali, in quanto le ingenti somme di cui gli attori erano creditori avrebbero giustificato del tutto ragionevolmente un investimento quanto meno in Titoli di Stato, con redditività certamente superiore ( quanto meno € 17.008,32 all'anno).
14. Opinione della Corte quanto ai tre motivi a fondamento dell'appello incidentale. In via preliminare, la Corte disattende l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla difesa di Tale parte reputa che la difesa dei familiari del deceduto avrebbe, in CP_5 sede di rinvio, chiesto accertarsi la responsabilità di e non solo la condanna dello CP_5 stesso, come in primo grado. Orbene, è evidente che la domanda di condanna al risarcimento pagina 7 di 14 dei danni presuppone sempre un accertamento del relativo profilo di responsabilità, ragione per la quale la contestazione non merita accoglimento.
15. Sempre in via preliminare, nessun nuovo documento è stato prodotto dalla difesa degli attori in riassunzione, che hanno prodotto le sentenze civili dei tre gradi di giudizio e la sentenza penale, con le relative deposizioni dibattimentali.
16. Passando al merito della vertenza, in primo luogo, si impone una puntuale illustrazione del materiale istruttorio acquisito alla causa. In atti si trova la sentenza n. 132/2015 emessa dal giudice penale presso il Tribunale di Massa ( doc. n. 4 di parte attorea in riassunzione) nei confronti di imputato del delitto di cui agli artt.113 e 589, commi 1 e 2 c.p. “per Persona_2 avere, in cooperazione con coimputato stralciato a seguito di Controparte_20 patteggiamento, quale operaio dipendente di SGT s.r.l. con mansioni di autista CP_20 dell'automezzo e quale capofficina e caposquadra di fatto dei lavori di riparazione Per_2 dell'automezzo coinvolto nel sinistro, per colpa generica e specifica, in particolare per negligenza ed imprudenza ed inosservanza di leggi, segnatamente costituita dall'avere
provveduto, rimanendo in piedi all'esterno della cabina di guida, a girare la CP_20 chiave di accensione del mezzo determinando il moto in avanti dell'autoarticolato che aveva lasciato con il freno di stazionamento disinserito e la marcia in avanti innestata e così per avere posto in essere operazioni e manovre non di propria competenza che potevano comunque compromettere la sicurezza degli altri lavoratori, cagionato a che si trovava Controparte_10 sdraiato a terra sotto il semiasse sinistro del rimorchio per eseguire il lavoro di sostituzione delle pastiglie del freno a disco e veniva investito e sovrastato dal mezzo in movimento, lesioni personali gravissime consistite in politrauma fratturativo toraco – addominale e asfissia traumatica, della quali derivava, con nesso eziologico ininterrotto, la morte”. Da detta decisione è risultato che meccanico dipendente della ditta Cargo Line s.r.l., Controparte_10 in data 6.6.2011 presso l'officina della ditta in Carrara, al momento del sinistro, si accingeva a cambiare le pastiglie dei freni della ruota di sinistra del secondo dei tre assali montati sul semirimorchio di un autoarticolato. Per procedere a detta operazione di sostituzione delle pastiglie, il meccanico smontava lo penumatico e si poneva sotto il semirimorchio fra il primo ed il terzo assale, sdraiato a pancia in alto, con le gambe rivolte verso l'esterno del mezzo e la testa verso l'interno. Ad un certo punto, a causa della perdita di pressione dell'aria all'interno del circuito frenante e quindi al fine di ripristinare la pressione, in difetto della quale non pagina 8 di 14 sarebbe stato possibile la sostituzione delle pastiglie dei freni, veniva deciso di accendere il motore dell'autoarticolato. A tale incombente provvedeva lo stesso autista del mezzo,
[...]
, il quale, avendo dimenticato che era inserita la marcia del camion e che non Controparte_23 era inserito il freno di stazionamento, accendeva il motore, provocando l'avanzata dell'autoarticolato, che, con la ruota sinistra dell'ultimo dei tre assi del semirimorchio medesimo, passava sull'addome del , cagionandone la morte. Il Tribunale di Massa ha Pt_4 dunque osservato che erano mancate le minime misure di sicurezza: infatti, in primo luogo,
l'autista del mezzo non avrebbe dovuto partecipare alle operazioni di riparazione;
al momento dell'accensione del motore il non avrebbe dovuto restare sotto il semirimorchio;
Pt_4
l'inserimento dell'aria nel circuito sarebbe potuto avvenire anche senza accendere il motore, con l'utilizzo di un compressore. Il CT del PM, ing. aveva evidenziato che Persona_3
l'inadeguato sistema di taccaggio del veicolo non era determinante della verificazione dell'infortunio, in quanto anche l'apposizione di un fermo o tacco omologato sulla ruota non avrebbe trattenuto il mezzo, azionato con la marcia inserita. Quanto alla posizione dell'imputato lo stesso risultava essere un semplice meccanico, anche se con maggiore Per_2 anzianità rispetto agli altri, mentre chi effettivamente impartiva ordini ed istruzioni nell'officina e quindi svolgeva le funzioni di fatto di capo officina o preposto era “il quale, CP_5 evidentemente approfittando dell'assoluta carenza organizzativa e della mancanza di un organigramma, imbeccava il meccanico su ciò che egli, al momento del Persona_4 rilascio delle dichiarazioni, avrebbe dovuto riferire alla PG ed in particolare che il era CP_5 solo un magazziniere mentre l'imputato era il capo officina. Proprio il dopo CP_5
l'infortunio, avrebbe apposto un cartello all'interno dell'officina, evidenziando le misure di sicurezza da tenere e la qualifica sostanziale di capo officina dell'imputato (deposizione dei testi , , che addirittura è il procuratore speciale della parte Persona_4 Parte_1 civile )”. Inoltre, il giudice penale osservava che il suggerimento, reso Controparte_20 dall'imputato al di togliersi da sotto il semirimorchio non potevano dirsi Per_2 Pt_4 indicativo di un potere direttivo in capo allo stesso il cui ruolo di capo officina doveva Per_2 risultare dalla fotografia del cartello apposto però solo dopo l'infortunio. In tale contesto, il giudice penale non mancava di osservare che era del tutto carente un piano di sicurezza, e relativi documenti di valutazione del rischio, oltre ad esservi un'assoluta carenza organizzativa in materia di sicurezza, come risultante dall'elaborato del CT del PM.
pagina 9 di 14 17. Dalle deposizioni dibattimentali rese all'udienza del 24.7.2014 tenutasi davanti al Tribunale di
Massa ( doc. n. 5 di parte attorea in riassunzione) risultano le seguenti circostanze. Il teste Tes_1
all'epoca in servizio presso il Dipartimento Prevenzione, intervenuto in occasione del
[...] sinistro e in pensione all'epoca dell'udienza, dopo aver confermato l'avvenuto decesso del lavoratore nelle circostanze di tempo e di luogo non contestate, ha confermato la presenza di dipendente della Cargo Line s.r.l., sul posto;
ha dichiarato che, pur pensando
CP_5 che il fosse un dipendente della Cargo, procedette ad accertare la circostanza,
CP_5 verificando che lo stesso si trovava non sul luogo del sinistro, ma nell'ufficio adiacente al sinistro. Il teste ha comunque confermato la confusione tra le tre società che operavano in quella CP_ zona, ossia la SGT, la i, la Cargo Line ed, a specifica domanda della parte civile, ha precisato che il si dedicava al magazzino, ribadendo poi il concetto anche a seguito di
CP_5 domanda della difesa dell'imputato avendo, difatti, verificato la di lui postazione di Per_2 lavoro, come anche la presenza di altro dipendente, tale con il quale il si Tes_2 CP_5 scambiava anche i turni e le incombenze;
ha poi precisato che il era stato assunto con la
CP_5 qualifica di autista, avendo visionato anche le relative buste paga.
18. Dalla deposizione di , in servizio presso l' di Testimone_3 Controparte_24
Massa Carrara, è emerso che era impiegato all'interno di un magazzino, pur CP_5 sempre nell'ambito dell'area dove si trovava l'officina, ma in uno stabile dove si trovavano magazzini con materiale di ricambio per i mezzi;
in particolare ha precisato: “lui aveva una scrivania lì, infatti non è mai stato trovato né in abiti da meccanico, né a operare”; ed ha ulteriormente specificato che svolgeva funzioni di magazziniere, a domanda sia del Pubblico
Ministero, sia della difesa dell'imputato, specificando che in un secondo momento e su incarico del P.M. egli si era occupato dei dipendenti con funzioni di magazziniere.
19. Nel corso della deposizione dibattimentale, il teste , dipendente della Cargo Persona_4
Line all'epoca del fatto, ma dalla stessa licenziato quanto meno all'epoca della testimonianza
(luglio 2014), ha precisato che dall'interno dell'officina chi dava istruzioni era CP_5 circostanza della quale, a domanda, si era detto sicurissimo. In particolare, dopo che il Pubblico
Ministero gli aveva contestato che pochi giorni dopo il sinistro aveva detto che prendeva ordini da il teste ha precisato che, dopo la morte del dipendente, avevano messo un Persona_2 cartello da cui risultava che il responsabile era il tanto che il gli aveva detto: “se Per_2 CP_5 ti chiedono qualcosa dì che il responsabile è il signor ”; ha quindi precisato che lui non Per_2
pagina 10 di 14 prendeva affatto ordini dal che era un meccanico al suo pari, ma dal che “dava Per_2 CP_5 ordini a tutti”. A fronte della contestazione del PM sulle ragioni per cui, quando era stato sentito, a domanda, aveva risposto che pensava che il fosse il magazziniere, ha ribadito CP_5 di avere ricevuto istruzioni di tal fatta dallo stesso ed ha quindi ammesso di avere CP_5 dichiarato il falso, pur senza esserne consapevole. A domanda del giudice e della difesa, ha confermato che il dava le istruzioni, anche se lui stesso faceva riferimento poi al CP_5 Per_2 in quanto con maggiore anzianità di servizio.
20. Il teste , autista dipendente di Cargo Line e testimone di nozze del lavoratore Parte_1 deceduto, pur non essendo presente il giorno dell'infortunio, quanto alla posizione del CP_5 ha dichiarato che “era il capo dell'officina, capo del piazzale, lui ordinava tutto, non poteva entrare un camion in officina senza l'accordo di questo ; ha precisato che il si CP_5 CP_5 intendeva di automezzi, tanto che se lui stesso doveva cambiare una gomma, doveva rivolgersi al in quanto quest'ultimo coordinava tutto ed il aveva solo una maggiore CP_5 Per_2 esperienza.
21. Orbene, sulla base delle emergenze istruttorie sopra illustrate, risulta delineato il ruolo di
[...]
che aveva competenza ed anzianità per coordinare e dirigere tutte le operazioni da CP_5 svolgersi all'interno dell'officina. Non sono significative le dichiarazioni rilasciate dalla pubblica autorità intervenuta, poiché fondate su quanto riscontrato al momento dell'incidente e non sulla quotidianità delle attività, quotidianità che poteva essere percepita solo dagli altri dipendenti, quali soprattutto e , dipendenti da tempo della Persona_4 Parte_1 società Cargo Line. In particolare, il primo aveva riferito chiaramente anche le manovre atte a nascondere il reale accadimento dei fatti e le relative responsabilità, tenuto conto che lo stesso era stato condizionato quanto alla versione da rendere e che nell'officina, dopo il sinistro mortale, era stato installato un cartello che individuava la figura del responsabile nel dipendente
Le sopra esposte risultanze istruttorie conducono, dunque, all'accertamento della Per_2 responsabilità di quanto al sinistro mortale per cui è causa. per i valori risarcitori CP_5 già accertati in prime cure, ivi compresa la surroga per quanto di spettanza. CP_9
22. Il nono motivo non era stato oggetto di gravame con il giudizio di appello, vertendo l'appello incidentale solo sulla posizione del come, del resto, in questi termini è delimitato CP_5
l'ambito del giudizio di rinvio ( cfr. pag. 10 dell'ordinanza della Corte di cassazione).
pagina 11 di 14 23. Ne segue che, in accoglimento dell'appello proposto da in qualità di Parte_1 procuratore speciale di , , CP_11 Controparte_12 Controparte_13
rispettivamente padre, madre, sorella e moglie di , Controparte_14 Persona_1 nonché e , quali figli di , Parte_3 Controparte_15 Controparte_10 [...] va condannato in solido al pagamento della somma individuata a titolo di risarcimento CP_5 dei danni dal Tribunale di Milano ( cfr. punto n. 1 del dispositivo).
24. si costituiva in sede di giudizio di rinvio, esponendo che “l'eventuale accoglimento CP_9 dell'appello incidentale proposto dagli attori in riassunzione diretto ad ottenere l'accertamento
e declaratoria di responsabilità di nella determinazione dell'infortunio sul lavoro CP_5 de quo non potrà non riflettersi sulla domanda di surroga introdotta dall' in sede di CP_9 intervento volontario” ( cfr. pag. 10 della comparsa di intervento). Ne segue, alla luce della ritenuta corresponsabilità del l'accoglimento delle domande spiegate dall'assicuratore CP_5 sociale nei termini già individuati in primo grado (punto n. 3 della sentenza del Tribunale di
Milano).
25. L'esito del giudizio di rinvio comporta la regolazione delle spese di lite quanto al primo grado, all'appello, alla fase di legittimità ed al giudizio di rinvio. È utile ricordare che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (si vedano in questo senso Cass. civ., n. 15506/2018; Cass. civ.,
n.7243/2006). Non rileva che la cassazione sia stata solo parziale, posto che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., S.U. n. 10615/2003) il principio, fissato dall'art. 336, primo comma, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia impugnata si estenda alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessità della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (si vedano Cass. civ., S.U. n. 10615/2003; Cass. civ., n. 11326/2003, nonché, da ultimo,
Cass. civ., ord. n.3798/2022). Si deve dunque provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio sulla base del suo esito complessivo, che vede la posizione di soccombenza di CP_5
pagina 12 di 14 26. Le spese sono liquidate, tenendo conto del decisum come indicato dal giudice di primo grado rispettivamente per i familiari del deceduto e per l e con l'applicazione dei parametri CP_9 minimi, alla luce della particolare delimitazione dei temi difensivi. Con riguardo al giudizio di appello concluso con la sentenza n. 1391/2021 ed al presente giudizio di rinvio deve essere esclusa la fase istruttoria, in quanto non svoltasi. Nessuna liquidazione delle spese di lite spetta alla che è totalmente estranea al presente giudizio, tanto che nei Controparte_7 confronti della stessa non sono articolate neppure domande.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 454/25 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in parziale accoglimento dell'appello proposto da in qualità di Parte_1 procuratore speciale di , , , CP_11 Controparte_12 Controparte_13
, e accerta la Controparte_14 Parte_3 Controparte_15 corresponsabilità di quanto al sinistro mortale avvenuto in data 6.6.2011; CP_5
II. condanna al pagamento della somma indicata a titolo di risarcimento dei CP_5 danni in favore di in qualità di procuratore speciale di , Parte_1 CP_11
, , Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 Parte_3
e , danni come quantificati dalla sentenza n. 2387/2020 del
[...] Controparte_15
Tribunale di Milano, in solido con le altre parti indicate nella predetta sentenza;
III. condanna al pagamento della somma indicata a titolo di risarcimento dei CP_5 danni in favore dell' , danni come quantificati dalla sentenza n. 2387/2020 del CP_9
Tribunale di Milano, in solido con le altre parti indicate nella predetta sentenza;
IV. condanna alla rifusione, in favore di in qualità di CP_5 Parte_1 procuratore speciale di , , , CP_11 Controparte_12 Controparte_13
, e delle spese Controparte_14 Parte_3 Controparte_15 processuali, che liquida, quanto al primo grado in € 18.977,00; quanto al secondo grado in
€ 12.033,00; quanto alla fase di legittimità, in € 9.104,00; quanto al giudizio di rinvio, in €
12.033,00 - oltre, per tutti i gradi al rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Elettra Bruno;
pagina 13 di 14 V. condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali che CP_5 CP_9 liquida, quanto al primo grado in € 7.052,00; quanto al secondo grado in € 4.997,00; quanto alla fase di legittimità, in € 3.828,00; quanto al giudizio di rinvio, in € 4.997,00 - oltre, per tutti i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Milano, 12.11.2025
Il Cons. istruttore
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
pagina 14 di 14