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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/12/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2981/2022 promossa da:
( ), in persona del Procuratore dott. , Parte_1 P.IVA_1 Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore, con l'avv. BONALUME PAOLO
e gli avv.ti GOMEZ GIOVANNI, CARDONA GIUSEPPE, DEL C.F._1
BE EL, dai quali rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore, con l'avv. FORCELLINI
FE ), dal quale rappresentato e difeso giusta procura allegata alla C.F._2 comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTO
), in persona del procuratore speciale Dott.ssa Controparte_2 P.IVA_3 [...] elettivamente domiciliato in CORTE ISOLANI 8 40100 BOLOGNA, con il patrocinio CP_3 dell'avv. SALITURO PIERO ), dal quale rappresentato e difeso giusta C.F._3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
ER TO
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. La ha convenuto in giudizio il al fine di sentirlo Parte_1 Controparte_1 condannare al pagamento in suo favore, quale cessionaria, dei seguenti crediti:
i) € 114.717,18 per sorte capitale, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco allegato alla citazione sub doc. 2, oggetto di cessione di crediti in favore della società attrice;
ii) gli interessi moratori ex artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02 per il ritardato pagamento della sorte capitale;
iii) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi;
iv) € 2.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 40 fatture portate come sorte capitale;
v) € 203,61 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
vi) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora scaduti da oltre sei mesi;
vii) € 35.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture che si producono sub doc. 5.
Si è costituito il , eccependo il difetto di legittimazione ad agire di Controparte_1
Part stante la non opponibilità al della pretesa cessione del credito per cui si procede;
in CP_1 via subordinata, ha dedotto l'adempimento delle fatture emesse da Hera Comm s.r.l. per l'importo di € 114.717,18 mediante pagamento alla stessa fornitrice, di cui ha chiesto la chiamata in causa;
quanto alle fatture riepilogate nelle note di debito, ne ha parimenti sostenuto l'avvenuto pagamento al fornitore;
infine, ha eccepito la prescrizione del preteso diritto per il pagamento di fatture, interessi o accessori sorti prima del 9.8.2017.
Autorizzata la chiamata, si è costituita sostenendo la validità del Controparte_2
[... contratto di cessione del credito stipulato con e ammettendo che il Parte_1 CP_1
ha provveduto al pagamento delle fatture in favore di , che ha provveduto CP_1 CP_2
a riversare l'intera somma a Pt_1
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 25.9.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, deve darsi atto della parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alle somme richieste a titolo di sorte capitale (€ 114.717,18), stante l'intervenuto pagamento delle fatture emesse da come ammesso da parte attrice sin dalla Controparte_2 prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c..
2 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal opponente è CP_1 fondata dovendo accertarsi l'inefficacia della cessione di crediti in assenza della adesione o del consenso espresso dal Comune quale debitore ceduto ai sensi dell'art. 9 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E.
Invero, la disposizione richiamata subordina all'adesione dell'amministrazione interessata l'efficacia della cessione dei crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni, in deroga al generale principio civilistico della cedibilità dei crediti.
Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti (Cass. civ. n. 268 del 11/01/2006).
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni di parte attrice sulla natura dei rapporti sottostanti ai crediti per cui è causa (trattasi di somministrazione di energia), gli stessi devono inquadrarsi nella fattispecie della somministrazione, stante la tipologia dei crediti stessi e degli enti creditori, che va senz'altro qualificato come rapporto di durata.
Il rapporto deve ritenersi ancora in corso, non essendo stata dedotta l'avvenuta scadenza o risoluzione dei contratti di somministrazione, a nulla rilevando l'esecuzione delle singole forniture le quali, pur costituendo prestazioni periodiche con connotati di autonomia, sono comunque inserite nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo (come affermato dalla giurisprudenza di legittimità al fine di ritenere applicabile al prezzo della somministrazione pagato annualmente o a scadenze inferiori il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4) c.c.), che deve essere unitariamente considerata ai fini che qui interessano, in conformità alla richiamata ratio della disciplina in esame.
3 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Inoltre, la disposizione di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E deve ritenersi applicabile non solo alle amministrazioni dello Stato, ma anche agli altri enti pubblici, in tal senso deponendo sia la portata generale della norma, confermata dal riferimento anche ai beni ed alle attività di enti diversi dallo Stato, nonché dalle norme secondarie che la estendevano ai comuni ed alle province (art. 112 del r.d. 19 settembre 1899, n. 394, art. 176 del r.d. 12 febbraio
1911, n. 297, art. 70 del r.d. 19 novembre 1923, n. 2440), sia il comune scopo delle norme in questione, consistente nel garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in esse considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture (cfr.
Cass. civ. n. 18610 del 21/09/2005).
Peraltro, la cessione non può neppure ritenersi valida ai sensi dell'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis), che prevede l'opponibilità della cessione alla Pubblica amministrazione che non abbia manifestato il proprio dissenso entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.
Invero, deve ritenersi che il principio generale sopra richiamato – dettato dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione
– non sia derogato dalla normativa di cui all'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016, il quale fa riferimento espresso alle sole cessioni “di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione”.
Ciò in quanto, mentre il divieto di cessione è applicabile per espressa previsione legislativa ai soli rapporti di durata ancora in corso di esecuzione, la disciplina della cessione dei crediti derivanti da “corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione” si riferisce a rapporti che abbiano già avuto esecuzione, in cui non ricorre l'esigenza di evitare il venir meno delle risorse finanziarie al soggetto obbligato al fine di garantire la regolare prosecuzione del rapporto.
4. La domanda svolta da parte attrice in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c. è infondata.
Va infatti osservato come l'azione di indennizzo per indebito arricchimento non può essere proposta, come nel caso di specie, quando i mezzi tipici di tutela siano stati esperiti ma abbiano avuto esito negativo, in quanto il requisito della residualità dell'azione predicato dall'art. 2041 c.c. rispetto ad ogni altra azione deve essere verificato in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito.
Nel caso di specie, il titolo della domanda va individuato nell'azione di adempimento del credito ceduto relativo al corrispettivo della somministrazione di energia elettrica, come sopra
4 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
precisato, essendo pertanto inammissibile il cumulo della domanda di adempimento con l'azione di indebito arricchimento.
La domanda attorea merita quindi di essere rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere relativamente al credito di €
114.717,18 per sorte capitale;
- rigetta la domanda per il resto;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi in favore di ciascuna delle altre parti, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2981/2022 promossa da:
( ), in persona del Procuratore dott. , Parte_1 P.IVA_1 Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore, con l'avv. BONALUME PAOLO
e gli avv.ti GOMEZ GIOVANNI, CARDONA GIUSEPPE, DEL C.F._1
BE EL, dai quali rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore, con l'avv. FORCELLINI
FE ), dal quale rappresentato e difeso giusta procura allegata alla C.F._2 comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTO
), in persona del procuratore speciale Dott.ssa Controparte_2 P.IVA_3 [...] elettivamente domiciliato in CORTE ISOLANI 8 40100 BOLOGNA, con il patrocinio CP_3 dell'avv. SALITURO PIERO ), dal quale rappresentato e difeso giusta C.F._3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
ER TO
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. La ha convenuto in giudizio il al fine di sentirlo Parte_1 Controparte_1 condannare al pagamento in suo favore, quale cessionaria, dei seguenti crediti:
i) € 114.717,18 per sorte capitale, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco allegato alla citazione sub doc. 2, oggetto di cessione di crediti in favore della società attrice;
ii) gli interessi moratori ex artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02 per il ritardato pagamento della sorte capitale;
iii) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi;
iv) € 2.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 40 fatture portate come sorte capitale;
v) € 203,61 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
vi) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora scaduti da oltre sei mesi;
vii) € 35.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture che si producono sub doc. 5.
Si è costituito il , eccependo il difetto di legittimazione ad agire di Controparte_1
Part stante la non opponibilità al della pretesa cessione del credito per cui si procede;
in CP_1 via subordinata, ha dedotto l'adempimento delle fatture emesse da Hera Comm s.r.l. per l'importo di € 114.717,18 mediante pagamento alla stessa fornitrice, di cui ha chiesto la chiamata in causa;
quanto alle fatture riepilogate nelle note di debito, ne ha parimenti sostenuto l'avvenuto pagamento al fornitore;
infine, ha eccepito la prescrizione del preteso diritto per il pagamento di fatture, interessi o accessori sorti prima del 9.8.2017.
Autorizzata la chiamata, si è costituita sostenendo la validità del Controparte_2
[... contratto di cessione del credito stipulato con e ammettendo che il Parte_1 CP_1
ha provveduto al pagamento delle fatture in favore di , che ha provveduto CP_1 CP_2
a riversare l'intera somma a Pt_1
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 25.9.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, deve darsi atto della parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alle somme richieste a titolo di sorte capitale (€ 114.717,18), stante l'intervenuto pagamento delle fatture emesse da come ammesso da parte attrice sin dalla Controparte_2 prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c..
2 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal opponente è CP_1 fondata dovendo accertarsi l'inefficacia della cessione di crediti in assenza della adesione o del consenso espresso dal Comune quale debitore ceduto ai sensi dell'art. 9 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E.
Invero, la disposizione richiamata subordina all'adesione dell'amministrazione interessata l'efficacia della cessione dei crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni, in deroga al generale principio civilistico della cedibilità dei crediti.
Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti (Cass. civ. n. 268 del 11/01/2006).
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni di parte attrice sulla natura dei rapporti sottostanti ai crediti per cui è causa (trattasi di somministrazione di energia), gli stessi devono inquadrarsi nella fattispecie della somministrazione, stante la tipologia dei crediti stessi e degli enti creditori, che va senz'altro qualificato come rapporto di durata.
Il rapporto deve ritenersi ancora in corso, non essendo stata dedotta l'avvenuta scadenza o risoluzione dei contratti di somministrazione, a nulla rilevando l'esecuzione delle singole forniture le quali, pur costituendo prestazioni periodiche con connotati di autonomia, sono comunque inserite nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo (come affermato dalla giurisprudenza di legittimità al fine di ritenere applicabile al prezzo della somministrazione pagato annualmente o a scadenze inferiori il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4) c.c.), che deve essere unitariamente considerata ai fini che qui interessano, in conformità alla richiamata ratio della disciplina in esame.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Inoltre, la disposizione di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E deve ritenersi applicabile non solo alle amministrazioni dello Stato, ma anche agli altri enti pubblici, in tal senso deponendo sia la portata generale della norma, confermata dal riferimento anche ai beni ed alle attività di enti diversi dallo Stato, nonché dalle norme secondarie che la estendevano ai comuni ed alle province (art. 112 del r.d. 19 settembre 1899, n. 394, art. 176 del r.d. 12 febbraio
1911, n. 297, art. 70 del r.d. 19 novembre 1923, n. 2440), sia il comune scopo delle norme in questione, consistente nel garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in esse considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture (cfr.
Cass. civ. n. 18610 del 21/09/2005).
Peraltro, la cessione non può neppure ritenersi valida ai sensi dell'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis), che prevede l'opponibilità della cessione alla Pubblica amministrazione che non abbia manifestato il proprio dissenso entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.
Invero, deve ritenersi che il principio generale sopra richiamato – dettato dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione
– non sia derogato dalla normativa di cui all'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016, il quale fa riferimento espresso alle sole cessioni “di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione”.
Ciò in quanto, mentre il divieto di cessione è applicabile per espressa previsione legislativa ai soli rapporti di durata ancora in corso di esecuzione, la disciplina della cessione dei crediti derivanti da “corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione” si riferisce a rapporti che abbiano già avuto esecuzione, in cui non ricorre l'esigenza di evitare il venir meno delle risorse finanziarie al soggetto obbligato al fine di garantire la regolare prosecuzione del rapporto.
4. La domanda svolta da parte attrice in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c. è infondata.
Va infatti osservato come l'azione di indennizzo per indebito arricchimento non può essere proposta, come nel caso di specie, quando i mezzi tipici di tutela siano stati esperiti ma abbiano avuto esito negativo, in quanto il requisito della residualità dell'azione predicato dall'art. 2041 c.c. rispetto ad ogni altra azione deve essere verificato in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito.
Nel caso di specie, il titolo della domanda va individuato nell'azione di adempimento del credito ceduto relativo al corrispettivo della somministrazione di energia elettrica, come sopra
4 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
precisato, essendo pertanto inammissibile il cumulo della domanda di adempimento con l'azione di indebito arricchimento.
La domanda attorea merita quindi di essere rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere relativamente al credito di €
114.717,18 per sorte capitale;
- rigetta la domanda per il resto;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi in favore di ciascuna delle altre parti, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE
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