Sentenza breve 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 03/03/2026, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00555/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00198/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2026, proposto da LU AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Agenzia delle Entrate – Divisione Risorse - Direzione Centrale Risorse Umane – Settore Sviluppo – Ufficio Selezione - Direzione Regionale Sicilia, Commissione Esaminatrice del Concorso per l'assunzione di 250 Funzionari Tecnici e Formez Pa, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
di NA EN RI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- della graduatoria per la GI Sicilia della Selezione pubblica “ per l'assunzione di 250 funzionari tecnici, per le attività relative ai servizi catastali e cartografici, estimativi e osservatorio del mercato immobiliare ”;
- dell'avviso pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia in data 27.11.2025, contenente il link alle graduatorie pubblicate;
- della nota prot. Reg. Uff. n. 726 in data 08.01.2026, con cui l'Agenzia intimata ha comunicato al ricorrente il mancato riconoscimento del titolo di riserva ex art. 7 della legge n. 68/1999;
- ove occorra, e per quanto di ragione, del Bando di concorso (Prot. n. 246924/2025) della selezione de qua , nell'ipotesi in cui le disposizioni sui titoli di riserva di cui alla legge n. 68/1999 siano interpretati nel senso di precluderne il riconoscimento ai candidati che non mantengano l'iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della legge citata per tutta la durata della procedura selettiva;
- ove occorra, del verbale della Commissione - ancorché non conosciuto - a mezzo del quale non è stato riconosciuto il titolo di riserva vantato dal ricorrente;
- di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di inserire utilmente il ricorrente nella graduatoria degli idonei vincitori al concorso de quo ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. AN NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
1. LU AN agisce per l’annullamento della graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 funzionari tecnici, per le attività relative ai servizi catastali e cartografici, estimativi e osservatorio del mercato immobiliare, di cui n. 15 per la GI Sicilia, indetta con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 246924 del 9 giugno 2025.
Con il medesimo mezzo di tutela parte ricorrente ha altresì impugnato:
- l’avviso pubblicato sul sito web istituzionale dell’Agenzia in data 27.11.2025 contenente il link alle graduatorie pubblicate;
- la nota prot. n. 726 dell’8 gennaio 2026, con cui l’Agenzia delle Entrate ha reso edotto il ricorrente del mancato riconoscimento del titolo di riserva ex art. 7, della legge n. 68/1999 da lui vantato;
- ove occorra, il verbale della Commissione a mezzo del quale non è stato riconosciuto il diritto del ricorrente alla riserva citata;
- ove occorra e per quanto di ragione il bando di concorso, approvato con il citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia, prot. n. 246924 del 9 giugno 2025, se da intendersi nel senso allo stesso attribuito dall’Amministrazione intimata, ossia di precludere il riconoscimento dei titoli di riserva previsti dalla legge n. 68/1999 ai candidati che non mantengano l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della legge citata per tutta la durata del concorso.
2. Espone il ricorrente di aver partecipato alla procedura concorsuale per cui è causa, che prevedeva una sola prova scritta consistente in una serie di quesiti a risposta multipla, da intendersi superata con il conseguimento del punteggio di 21/30.
Il bando, al punto 1.2. stabiliva poi che “ In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’articolo 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare) e all’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64” . Pertanto nella propria domanda di partecipazione il ricorrente ha dichiarato di aver diritto alla riserva prevista dalla legge n. 68/1999 risultando, in quel momento, debitamente iscritto nello specifico elenco delle categorie protette presso il Centro per l’Impiego di Agrigento.
Al punto 7 il bando prevedeva inoltre che:
“ 7.1. La Commissione d’esame forma le graduatorie di merito, per ciascuna delle strutture regionale/centrale elencate nella relativa tabella di cui al punto 1.1, secondo il punteggio conseguito dai candidati nella prova scritta, espresso in trentesimi, secondo quanto previsto dall’art. 35, co. 5 quater, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
7.2 Accertata la regolarità della procedura, tenuto conto degli atti della Commissione d’esame, ciascun Direttore Regionale per i posti di rispettiva competenza e il Direttore Centrale Risorse umane per i posti delle Strutture Centrali dichiara i vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso.
7.3 Delle riserve e dei titoli di preferenza si terrà conto soltanto se dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale…”.
Tanto premesso, il ricorrente ha partecipato alla prova scritta ottenendo il punteggio complessivo di 23,52/30 ma, nonostante il superamento della prova e la riserva di cui si disse, egli non è stato inserito nell’elenco dei vincitori della selezione pur avendo provveduto, a mente dell’art. 8 del bando, a trasmettere all’Amministrazione l’autocertificazione volta a comprovare il possesso del titolo di riserva dichiarato, alla data di scadenza fissata per la presentazione della candidatura (14.07.2025).
In esito ad informali contatti con l’Amministrazione e ad una rituale istanza di accesso del 2 gennaio 2026 il ricorrente apprendeva, poi, che il mancato riconoscimento della riserva ex art. 7 della legge n. 68/1999 afferiva alla circostanza che lo stesso, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, non era risultato iscritto negli elenchi di cui all’art. 8 della legge in questione avendo nel frattempo, a far data dal 01.09.2025, stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con il Ministero dell’Istruzione.
3. Per chiedere l’annullamento dei citati provvedimenti è quindi insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 26 gennaio 2026 e depositato il 28 gennaio seguente.
Il mezzo di tutela è affidato ad un’unica articolata censura con cui parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7, 8 e 16 della legge n. 68/1999, dell’art. 16 del D.P.R. n. 487/1994, dell’art. 8 del bando, nonché l’eccesso di potere declinato sotto molteplici profili da cui sarebbero affetti i provvedimenti impugnati.
Il ricorrente lamenta, in sintesi, che erroneamente l’Amministrazione intimata avrebbe ritenuto necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla riserva per cui è causa il possesso dello stato di disoccupazione, dal momento della presentazione della domanda di partecipazione sino alla immissione in servizio.
Sostiene in sostanza il ricorrente che nessuna disposizione, di legge o del bando, prevedeva l’obbligo per il titolare della riserva in discorso di mantenere lo stato di disoccupazione per l’intera durata della procedura concorsuale e che, pertanto, l’Amministrazione sulla scorta del comprovato possesso al momento della presentazione della domanda di partecipazione del requisito dell’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999 avrebbe dovuto riconoscergli la riserva consentendogli di scegliere se accettare o meno il nuovo posto di lavoro, previe dimissioni dall’altro impiego quale insegnante precario.
4. Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, che hanno depositato documentazione e, con memoria del 18 febbraio 2026, ne hanno chiesto il rigetto eccependo preliminarmente l’incompetenza per territorio di questo Tribunale Amministrativo, la tardiva impugnazione del bando e l’inammissibilità del mezzo di tutela per carenza di interesse conseguente al mancato superamento della prova di resistenza, atta a comprovare la sussistenza in capo al ricorrente del bene della vita preteso.
La controinteressata intimata, invece, non si è costituita in giudizio.
5. Con memoria del 23 febbraio 2026 parte ricorrente, nell’insistere per l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame, ha replicato alle eccezioni ed alle difese della resistente Amministrazione e la causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 26 febbraio 2026, nel corso della quale è stata comunicata alle parti la possibilità di definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo.
6. Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio con sentenza redatta “in forma semplificata”, sussistendone i presupposti di legge (artt. 60, 49 e 74 c.p.a.).
7. Devono essere preliminarmente scrutinate le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa erariale, che il Collegio giudica tutte infondate.
7.1. Deve essere anzitutto respinta la citata eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale Amministrativo. Il Collegio ritiene, infatti, che l’impugnazione del bando di concorso non modifichi la competenza territoriale, atteso che nella prospettazione del ricorrente questo ultimo non risulta produrre effetti lesivi propri. Anche a non considerare che la graduatoria impugnata ha effetti limitati alla GI CI, l’eccezione è dunque infondata in quanto il bando non è considerato dalla parte ricorrente immediatamente lesivo della posizione giuridica fatta valere in questa sede (cfr. in termini TAR Palermo, sez. II, 17 febbraio 2026, n. 481).
7.2. Non coglie nel segno neanche l’eccezione con cui le resistenti Amministrazioni lamentano la tardiva impugnazione del bando, atteso che la concreta lesione della sfera giuridica del ricorrente si è concretizzata al momento della pubblicazione della graduatoria finale. In sostanza solo con la pubblicazione della graduatoria è emersa l’opzione interpretativa data dalla P.A. al quadro normativo richiamato nel bando. Il ricorso è dunque tempestivo atteso che il bando in questione non prevedeva alcuna clausola ostativa alla partecipazione alla procedura selettiva del ricorrente né, tanto meno, alcuna clausola immediatamente escludente non rinvenendosi, come si dirà meglio infra , alcuna disposizione che imponesse ai candidati titolari di riserve a mente della legge n. 68/1999 di mantenere lo stato di disoccupazione per l'intera durata della procedura selettiva. Pertanto non vi era a carico del ricorrente alcun onere di immediata impugnazione del bando medesimo dinanzi al Giudice amministrativo.
7.3. Da ultimo è infondata anche la dedotta eccezione di inammissibilità del mezzo di tutela, per carenza di interesse conseguente al mancato superamento della prova di resistenza.
Anche a non considerare che è la stessa difesa erariale (a pag. 24 della memoria del 18 febbraio 2026) ad evidenziare che “ un vincitore è titolare di riserva di cui all’art. 7, co. 2, L. 68/1999 (posizione n. 12 dell’elenco dei vincitori)” dando corpo in sostanza all’individuazione quale controinteressata della Dr.ssa NA collocata appunto alla posizione n. 12 dell’elenco dei vincitori, osserva il Collegio:
- che il ricorrente, nell’unica prova prevista dalla selezione per cui è causa, ha conseguito il punteggio di 23,52/30 collocandosi alla posizione n. 194 della graduatoria finale di merito (prot. 726 dell’8 gennaio 2026, allegato 3 del deposito documentale della resistente Amministrazione del 18.02.2026);
- che con nota del 27 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco dei vincitori per la GI CI (cfr. allegato 7 del deposito documentale del 18 febbraio 2026), in cui la controinteressata come detto è collocata alla posizione n. 12;
- che risulta dalla documentazione in atti che effettivamente questa ultima ha beneficiato del posto di riserva a mente della legge n. 68/1999 (i concorrenti collocati alle posizioni 13 e 14 dell’elenco dei vincitori rientrano, infatti, nella riserva prevista dall’art. 678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010 per i volontari delle Forze Armate congedati senza demerito), ed ha conseguito nella prova concorsuale un punteggio inferiore (22,80/30) a quello attribuito al ricorrente collocandosi al posto n. 285 della graduatoria richiamata. Di talché, come correttamente rilevato dal ricorrente nella memoria di replica del 23 febbraio 2026 (cfr. pag. 7), è di tutta evidenza che l’accoglimento delle censure all’esame, con il riconoscimento della riserva in suo favore determinerebbe la collocazione di questo ultimo in posizione utile per l'assunzione.
8. Tanto premesso il ricorso è fondato e va perciò accolto.
Va premesso che non vi è contestazione fra le parti in causa circa il possesso del requisito della inoccupazione e della iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999, in capo al ricorrente al momento della presentazione della domanda, e che lo stesso requisito è poi venuto meno al momento della conclusione della procedura concorsuale in ragione dell’assunzione di incarico presso altra Amministrazione.
Ciò posto, non vi sono ragioni nella fattispecie all’esame per discostarsi da quanto statuito da questo Tribunale Amministrativo in analoghe vicende (cfr. TAR Palermo sez. II, 29 luglio 2022, n. 2459 confermata da CGARS 12 dicembre 2024, n. 953; TAR Palermo sez. IV, 11 gennaio 2024, n. 96 confermata da CGARS 12 dicembre 2024, n. 958; TAR Palermo sez. IV, 11 gennaio 2024, n. 97 confermata da CGARS 12 dicembre 2024, n. 954).
Anche nella presente vicenda contenziosa assume perciò valore dirimente la circostanza che l’art. 1.2 del bando, come detto, si limita a dare atto che in materia di riserva di posti “… si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68…nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’art. 3, comma 1, della medesima legge, agli artt. 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66… e all’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.. .”. L’art. 8 del bando medesimo, invece, rubricato “ Presentazione dei documenti da parte dei vincitori” , disciplinando gli adempimenti prodromici alla assunzione in servizio, stabiliva che “ il candidato che intende far valere le riserve di cui al punto 1.2 del bando e i titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487…deve presentare…i relativi documenti…Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda ”.
La citata disposizione del bando nella fattispecie non può che essere riferita al requisito della disoccupazione imponendosene la dichiarazione da parte del candidato, al fine dell’accertamento del suo possesso, al momento della assunzione.
Da entrambe le menzionate disposizioni non si evince affatto dunque, come sostenuto dall’Amministrazione, che il candidato debba mantenere il requisito in discorso per tutta la durata della procedura selettiva.
Orbene, poiché il requisito della condizione di soggetto non occupato è prescritta in modo chiaro dal bando solo ai fini della instaurazione del rapporto di lavoro, ossia dell’assunzione, e viceversa, tale condizione non risulta necessaria (almeno dal tenore del bando) anche nella fase precedente – quella selettiva in senso stretto – nella quale la Commissione preposta aveva solo il compito di effettuare una valutazione tecnica di idoneità dei candidati e di stilare la conseguente graduatoria, ne consegue che rispetto a tale fase propedeutica alla successiva assunzione, lo stato di disoccupazione del candidato e la sua permanente iscrizione nelle liste di cui all’art. 8 citato non sono necessari.
Pertanto, in ossequio alla interpretazione letterale delle clausole della lex specialis , tenuto conto dell’assenza di previsioni espresse di segno contrario, deve ritenersi che né l’art. 1, né tanto meno l’art. 8 del bando imponevano che l’iscrizione agli elenchi del collocamento obbligatorio fosse presente al momento della domanda di partecipazione e permanesse ininterrottamente per tutta la durata del concorso.
In altri termini, “ Ove l’Amministrazione resistente avesse voluto stabilire, come ha sostenuto nelle proprie difese, che tale requisito originario fosse stato necessario per l’intera durata della procedura concorsuale, avrebbe dovuto espressamente prevederlo nel bando” (TAR Palermo, n. 2459/2022 cit.), cosa che anche nella presente fattispecie non ha fatto.
Deve essere poi ribadito che “… La previsione del bando, peraltro, non si pone neppure in contrasto con le specifiche previsioni di legge in materia di collocamento dei disabili”, atteso che dalla lettura degli artt. 7 ed 8 della legge n. 68/1999 “non emerge un obbligo per l’Amministrazione procedente di imporre – quale requisito di partecipazione a un concorso – il perdurare sine die dell’iscrizione all’elenco di cui all’art. 8, co. 2, L. n. 68/1999, atteso che tale requisito risulta funzionale «alla riserva dei posti» di cui al visto art. 7, co. 2, L. n. 68/1999, che va, inevitabilmente, individuata a monte della procedura concorsuale, e non certo a valle della stessa. Senza peraltro considerare che una simile interpretazione colliderebbe inevitabilmente con la finalità dichiarata della suddetta legge, che è quella della «promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato» (art. 1, co. 1, L. n. 68/1999), la quale sarebbe quantomeno dequotata allorché il possesso del suddetto requisito divenisse oggetto di una valutazione in chiave diacronica, peraltro dipendente dall’imprevedibile durata della procedura concorsuale.
Al riguardo, è stato condivisibilmente affermato che «il legislatore del 1999 ha innovato la precedente disciplina solo per quanto riguarda lo stato di disoccupazione al momento della assunzione, e non a quello della partecipazione alla selezione; ciò, verosimilmente, per non costringere il disabile disoccupato a rimanere in questo stato sino alla conclusione della procedura concorsuale, la cui durata non è facilmente prevedibile, e anche per risolvere definitivamente la questione, più volte affrontata dalla giurisprudenza con esiti incerti, della precarietà del lavoro svolto al momento della assunzione, la quale precarietà, secondo un orientamento giurisprudenziale non sempre univoco, poteva fare venire meno lo stato di disoccupazione» (Cons. St., sez. III, 2 febbraio 2021, n. 953, resa su una fattispecie in cui il ricorrente – a differenza di quanto avvenuto nell’odierna controversia – non risultava disoccupato già al momento della partecipazione alla procedura concorsuale. Tale assunto è stato precedentemente affermato da Cons. St., sez. VI, 27 luglio 2007, n. 4181)” (TAR Palermo, n. 2459/2022 cit.).
8.1. Rileva poi il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale nei suoi scritti difensivi, la tesi dell’Amministrazione non può essere suffragata dal richiamo all’art. 16, comma 2, della legge n. 68/1999.
Il predetto comma 2 menzionava, nella sua originaria formulazione, la possibilità di assumere i disabili che abbiano conseguito l’idoneità “ anche se non versino in stato di disoccupazione ”; mentre la formulazione vigente (successiva alla modifica apportata dall'art. 25, comma 9- bis , del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) non reca più alcun riferimento allo stato di disoccupazione: da ciò, la resistente Amministrazione ha tratto il convincimento che lo stato di soggetto occupato costituisca un ostacolo per il riconoscimento della riserva.
Ma, proprio l’attenta lettura di tale riferimento normativo porta a ritenere che il requisito dello “ stato di disoccupazione ” introdotto nella versione più recente del testo di legge è comunque relativo alla fase dell’assunzione. In altre parole, vero è che la disposizione oggi vigente richiede (in modo implicito) la condizione di disoccupazione, ma è anche vero che tale status è necessario ai fini dell’assunzione, e non può essere necessariamente richiesto al solo fine di dichiarare vincitore un candidato.
In ogni caso, la disposizione è irrilevante nel caso di specie, atteso che l’odierno ricorrente, ove non espunto dall’elenco finale, sarebbe stato vincitore e non semplice candidato idoneo all’esito delle prove concorsuali (cfr. TAR Palermo n. 2459/2022 e n. 96/2024, CGARS n. 958/2024 cit.).
8.2. Anche il richiamo della difesa erariale alla previsione di cui all’art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994 non può ritenersi, infine, idoneo a scalfire le argomentazioni del ricorrente.
Tale disposizione stabilisce che i candidati appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 69 del 1999 (già legge n. 482 del 1968) “ che abbiano conseguito l’idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché…risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza della domanda sia all’atto dell’immissione in servizio ”.
Essa, pertanto, non impone affatto che il candidato disabile debba permanere in stato di disoccupazione per l’intera durata del concorso, bensì, ed esclusivamente, che risulti disoccupato al momento della domanda di partecipazione e in quello successivo dell’immissione in servizio (cfr. CGARS n. 953/2024 cit.).
9. Per le ragioni esposte, in conclusione, il ricorso è fondato e va accolto con il conseguente annullamento, per la parte di interesse del ricorrente, dei provvedimenti impugnati.
10. Avuto riguardo alla peculiarità dell’odierna controversia sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite tra le parti costituite e dichiararne la non ripetibilità nei riguardi della controinteressata, che non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati per la parte di interesse del ricorrente.
Compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC AB, Presidente
AN NN, Primo Referendario, Estensore
Elena RH, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NN | IC AB |
IL SEGRETARIO