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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/10/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 194/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 15/10/2025, alle ore 9.40 davanti al giudice monocratico dott. AB ER sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Pezzini, in Contr sostituzione dell'avv. De Tina, e, per il , il dott. Di Renzo.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
AB ER R.G. 194/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. AB ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 194/2025 promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dagli avv.ti Maurizio Riommi, Daniele Verduchi e Flaviano De Tina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., Controparte_2 dai funzionari dott.ssa M. Lucia Sammartini e dott. Vito Di Renzo, ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_3 di Gorizia, a Gorizia, via Rismondo 6, p.e.c. Email_1
resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e verbale d'udienza del 23.09.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 24 aprile 2025, la ricorrente, premesso di aver lavorato per il (di seguito, per brevità, Controparte_2 Cont anche come docente a tempo determinato in forza di molteplici contratti, stipulati dal 12.09.2005 al 31.08.2012, di essere stata assunta a tempo indeterminato il 01.09.2012 in qualità di docente della scuola dell'infanzia e, a partire dal 01.09.2021, di essere passata di ruolo alla scuola secondaria di I grado, ha agito in giudizio sostenendo che, successivamente alla sua immissione in ruolo, il servizio prestato in precedenza sia stato valorizzato secondo i meccanismi della c.d. ricostruzione di carriera previsti dal d.lgs. 279/1994, ciò che condurrebbe, a suo dire, all'applicazione di una disciplina discriminatoria tra loro e il personale a tempo indeterminato, data la valorizzazione solo parziale del servizio pre-ruolo prestato ai fini dell'individuazione della loro anzianità di servizio. Per questa via, sussisterebbe una violazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva dell'Unione 1999/70/CE. Inoltre, durante il c.d. preruolo, ha sostenuto che la sua retribuzione sarebbe stata costantemente parametrata al trattamento economico iniziale, senza riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei corrispondenti aumenti stipendiali. Inoltre, al momento del passaggio di ruolo, il servizio pregresso sarebbe stato valorizzato solo parzialmente, in virtù del meccanismo della c.d. temporizzazione, non essendo stato considerato il suo servizio pregresso secondo il meccanismo della ricostruzione di carriera. Ha quindi concluso chiedendo l'accertamento del suo diritto ad ottenere una ricostruzione di carriera che valorizzi pienamente il servizio prestato pre-ruolo e quello svolto nel precedente ruolo, con condanna dell'amministrazione al versamento delle differenze retributive conseguenti, comprensive della retribuzione professionale docente. Contr
2. Il si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Nel far ciò, ha sostenuto che la pretesa della ricorrente sarebbe radicalmente infondata in quanto l'amministrazione ha valorizzato il servizio pre-ruolo secondo la disciplina vigente e, rispetto alla ricostruzione di carriera al momento del passaggio di ruolo, ha impiegato il c.d. meccanismo della temporizzazione, ugualmente legittimo. Ha poi censurato l'erronea valorizzazione del servizio svolto nell'anno 2013, non utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali secondo il d.P.R. 122 del 2013. Ha infine eccepito ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti azionati, stante la mancanza d'atti interruttivi anteriori alla notifica del ricorso.
3. Istruita documentalmente, la causa è causa è stata discussa oralmente dai difensori delle parti. In sede di discussione, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda proposta in via principale, con la quale è stato valorizzato il servizio svolto nell'anno 2013, insistendo per la domanda subordinata.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, si osserva quanto segue. Deve premettersi che non è in contestazione fra le parti l'entità del servizio pre-ruolo e di quello nel precedente ruolo svolto dalla ricorrente. Ciò che è controverso tra le parti è la considerazione di quel servizio operata Contr dal .
4.1. Rispetto al servizio pre-ruolo, in particolare, la questione è se quel servizio possa essere considerato secondo i criteri di cui agli artt. 485 e 489, decreto legislativo n. 297 del 1994 ai fini della sua ricostruzione di carriera, accordandole incontestati vantaggi pro futuro, e, al contempo, analizzato come servizio effettivo allorché si tratti di verificare la spettanza di differenze retributive e l'applicabilità della clausola di salvaguardia di cui sopra. Al fine di risolvere la questione, va premesso che le rivendicazioni avanzate dai docenti conseguono generalmente al tenore della disciplina nazionale, di fonte normativa e contrattuale collettiva, relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola qualora l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. In merito, è noto che la Suprema Corte [Cass. n. 31149/2019] ha avuto modo pronunciarsi affermando che «la questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti. Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. Tralasciando, perché non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni 70, va detto che già con il dl. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 3, che «Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.». L'art. 4 aggiungeva che «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento.».
4.1. Con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485 secondo cui «1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo…». A sua volta l'art. 489 ripete la formulazione dell'art. 4 del d.l. 370/1970, stabilendo che «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.». La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui «Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale». Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.». Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
4.2. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto. Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che «Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399». Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.».
[…] Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa. L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 485 e seguenti del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione. Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, richiama espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore […], l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
5. Anticipando considerazioni che verranno riprese…, osserva il Collegio che dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince, dunque, che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
5.2. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio». Così ricostruita la disciplina nazionale, i giudici di legittimità ne hanno posto in evidenza il contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, clausola applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo «… perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 SA punto 43; Corte di Giustizia Per_1
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)». Ebbene, secondo le indicazioni della Corte di giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude, in generale, qualsiasi disparità di trattamento – prima e dopo ed anche a prescindere dalla successiva assunzione a tempo indeterminato - «… non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Persona_2
8.9.2011, causa C-177/10 SA Santana)» [Cass. n. 31149/2019]. A ciò va aggiunta la precisazione che dalla clausola in questione non può farsi discendere una «discriminazione alla rovescia», cioè a favore dei lavoratori (già) a termine e in danno di quelli a tempo indeterminato [si tratta di aspetto preso in considerazione da Corte di giustizia 20.9.2018, in causa C- 466/17, Motter]. Va altresì aggiunto, in quanto rilevante nel caso concreto, che, secondo i giudici di legittimità, la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento. In particolare, «… la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche». È pertanto da escludere che una disciplina deteriore del lavoro svolto in forza di contratti a tempo determinato possa dirsi giustificata per via d'una supposta non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, in ragione della sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini sopra indicati, specie qualora, come nella specie, l'amministrazione si limiti a generiche considerazioni del tutto evanescenti e non alleghi alcuna concreta ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - come detto comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dalla ricorrente, allorché assunta con contratti a termine, rispetto a quella svolta da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. Ciò posto, è tuttavia da considerare che, nel caso del personale docente, la Corte di giustizia ha demandato al giudice nazionale un'ulteriore verifica, con l'obiettivo di evitare il prodursi delle evocate «discriminazioni alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato. Tali discriminazioni, infatti, si potrebbero produrre, in sede di ricostruzione di carriera, ove si prescindesse dall'abbattimento dell'anzianità, perché il lavoratore a termine può giovarsi del criterio di cui all'art. 489, d.lgs. n. 297 del 1994 ed ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore. Secondo la Corte di cassazione, la verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto, in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio. In particolare, la Suprema Corte precisa che
“9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
[…] 9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione […] Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile”. La Cassazione ha così riassunto (nel principio di diritto enunciato) le implicazioni della normativa sovranazionale rispetto alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale docente:
“a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
4.2. Rispetto invece al passaggio di ruolo, la questione che si pone è quella relativa alla correttezza del meccanismo della temporizzazione impiegato dal Contr
. La correttezza dell'impostazione ministeriale va smentita, dovendosi ricordare che «in tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo” [Cass., n. 2037/2013]. In particolare, “in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. Temporizzazione» [Cass., n. 9144/2016].
* Contr 5. Ciò chiarito, è pacifico che il , con il propro decreto di ricostruzione di carriera a seguito del passaggio di ruolo, abbia riconosciuto alla ricorrente la sola anzianità di servizio pre-ruolo di anni 7 computandoli ai fini giuridici ed economici in anni 6 ed ai soli fini economici in anni 1, oltre all'anzianità di ruolo nel ruolo attuale di anni 2 e, dunque, un'anzianità complessiva utile ai fini giuridici ed economici alla predetta data del 01.09.2023 soltanto di anni 8. Peraltro, poiché il trattamento retributivo derivante dall'anzianità così valutata non è risultato migliorativo rispetto a quello derivante dall'applicazione del meccanismo della temporizzazione, s'è fatto riferimento all'anzianità calcolata secondo quest'ultimo pari ad anni 7 mesi 8 e giorni 21 alla data del 01.09.2021, con attribuzione della posizione stipendiale con anzianità di anni da 9 a 14 a decorrere dal 01.12.2022 con il compimento dell'anzianità di anni 9 alla data del 10.12.2022 e contestuale soppressione del predetto assegno ad personam. Tuttavia, non considerando il servizio svolto nel 2013, la ricorrente avrebbe avuto alla data del 01.09.2021un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 14 (e, precisamente, anni 6 derivanti dal computo del periodo pre-ruolo ed anni 8 di ruolo nella scuola dell'infanzia) ed un'anzianità utile ai soli fini economici – da recuperare al compimento del 18° anno di servizio – di anni 1. Conseguentemente, avrebbe avuto diritto ad essere inquadrata nel nuovo ruolo nella posizione stipendiale con anzianità di anni da 15 a 20 a decorrere dal 01.09.2022 con il compimento di anni 15 di servizio, per cui, previo recupero al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.09.2025 dell'ulteriore anzianità di servizio di anni 1, avrebbe diritto al passaggio alla successiva fascia stipendiale da anni 21 a 27 già alla data del01.09.2027 con il compimento di anni 21 di servizio, laddove secondo il conteggio operato dall'Amministrazione datrice passerà in data 01.12.2028 soltanto alla fascia stipendiale da anni 15 a 20 con il compimento di anni 15 di servizio. La circostanza, allegata dalla ricorrente, è pacifica. Stanti le considerazioni generali sopra svolte, va dunque ed in definitiva disapplicata la disciplina interna forgiata dal d. lgs. 297/1994 e la normativa contrattualcollettiva rilevante nel caso di specie in quanto ad essa osta la disciplina eurounitaria di cui alla direttiva 1999/70 CE, nonché il decreto di ricostruzione di carriera elaborato dall'amministrazione, con diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero insegnamento pre-ruolo e del servizio nel ruolo precedente, da calcolarsi nei termini anzidetti, con conseguente collocazione della ricorrente nel gradone stipendiale da anni 15 a 20 già a decorrere dalla data del 01.09.2022 (non considerando il servizio prestato nell'anno 2013), con l'anzianità di anni 15. 5.1. A tale statuizione è correlata quella attinente al pagamento delle differenze retributive maturate. La ricorrente le ha aritmeticamente calcolate fino al 31.01.2025, considerando euro 3.181,39 a titolo di stipendio tabellare, euro 265,11 a titolo di ratei di tredicesima mensilità 236,42 a titolo di CP_5 retribuzione professionale docenti, per un totale di €. 3.682,92. Inoltre, tenuto conto che con la busta paga di aprile 2024 ha percepito arretrati a titolo di ricostruzione carriera per euro 987,92 , ha concluso rivendicando un credito di Contr euro 2.695,00, importo su cui il non ha mosso alcuna specifica contestazione e che va perciò ritenuto corretto.
5.2. Si precisa che alla condanna non osta neppure l'eccezione di prescrizione formulata dall'amministrazione, perché il credito è già rivendicato nei limiti della prescrizione quinquennale, calcolata tenendo conto della costituzione in mora trasmessa direttamente al il 09.10.2024. Per inciso, va disattesa la tesi CP_2 ministeriale che vorrebbe porre nel nulla quell'atto interruttivo in quanto Contr trasmesso al e non al Dirigente scolastico della scuola di titolarità.
5.3. In ordine agli accessori, va rammentato il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c. [cfr., tra le altre, Cass., n. 13624/2020].
* 6. Le spese seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate considerando che l'indicazione di cui al ricorso, secondo cui la causa avrebbe valore indeterminabile, non va condivisa, in quanto incoerente rispetto al valore effettivo della controversia, di cui deve necessariamente tenersi conto (art. 5, comma 1, d.m. n. 55 del 2014). La causa va dunque ricondotta allo scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 e la liquidazione va compiuta considerando la semplicità delle questioni coinvolte, del tutto seriali e oggetto di un consolidato orientamento di legittimità. Va altresì riconosciuta la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55 del 2014, stante l'inserimento, nel ricorso, di link che consentono l'accesso diretto ai documenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconoscere integralmente il servizio effettivo prestato sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato dedotti in giudizio e il servizio prestato prima del passaggio di ruolo, con conseguente condanna dell'amministrazione ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera e a collocarla nella pertinente fascia stipendiale, come in motivazione, ed in particolare nella fascia stipendiale 15-20 dalla data del 01.09.2022, nonché a pagarle le conseguenti differenze retributive, pari alla data del 31.01.2025 ad euro 2.695,00 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna il a rifondere alla ricorrente Controparte_6 le spese del giudizio, liquidate in euro 2.741,70, oltre 15% per spese generali, oltre contributo unificato ed accessori di legge. Gorizia, 15 ottobre 2025
Il Giudice
AB ER
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 15/10/2025, alle ore 9.40 davanti al giudice monocratico dott. AB ER sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Pezzini, in Contr sostituzione dell'avv. De Tina, e, per il , il dott. Di Renzo.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
AB ER R.G. 194/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. AB ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 194/2025 promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dagli avv.ti Maurizio Riommi, Daniele Verduchi e Flaviano De Tina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., Controparte_2 dai funzionari dott.ssa M. Lucia Sammartini e dott. Vito Di Renzo, ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_3 di Gorizia, a Gorizia, via Rismondo 6, p.e.c. Email_1
resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e verbale d'udienza del 23.09.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 24 aprile 2025, la ricorrente, premesso di aver lavorato per il (di seguito, per brevità, Controparte_2 Cont anche come docente a tempo determinato in forza di molteplici contratti, stipulati dal 12.09.2005 al 31.08.2012, di essere stata assunta a tempo indeterminato il 01.09.2012 in qualità di docente della scuola dell'infanzia e, a partire dal 01.09.2021, di essere passata di ruolo alla scuola secondaria di I grado, ha agito in giudizio sostenendo che, successivamente alla sua immissione in ruolo, il servizio prestato in precedenza sia stato valorizzato secondo i meccanismi della c.d. ricostruzione di carriera previsti dal d.lgs. 279/1994, ciò che condurrebbe, a suo dire, all'applicazione di una disciplina discriminatoria tra loro e il personale a tempo indeterminato, data la valorizzazione solo parziale del servizio pre-ruolo prestato ai fini dell'individuazione della loro anzianità di servizio. Per questa via, sussisterebbe una violazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva dell'Unione 1999/70/CE. Inoltre, durante il c.d. preruolo, ha sostenuto che la sua retribuzione sarebbe stata costantemente parametrata al trattamento economico iniziale, senza riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei corrispondenti aumenti stipendiali. Inoltre, al momento del passaggio di ruolo, il servizio pregresso sarebbe stato valorizzato solo parzialmente, in virtù del meccanismo della c.d. temporizzazione, non essendo stato considerato il suo servizio pregresso secondo il meccanismo della ricostruzione di carriera. Ha quindi concluso chiedendo l'accertamento del suo diritto ad ottenere una ricostruzione di carriera che valorizzi pienamente il servizio prestato pre-ruolo e quello svolto nel precedente ruolo, con condanna dell'amministrazione al versamento delle differenze retributive conseguenti, comprensive della retribuzione professionale docente. Contr
2. Il si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Nel far ciò, ha sostenuto che la pretesa della ricorrente sarebbe radicalmente infondata in quanto l'amministrazione ha valorizzato il servizio pre-ruolo secondo la disciplina vigente e, rispetto alla ricostruzione di carriera al momento del passaggio di ruolo, ha impiegato il c.d. meccanismo della temporizzazione, ugualmente legittimo. Ha poi censurato l'erronea valorizzazione del servizio svolto nell'anno 2013, non utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali secondo il d.P.R. 122 del 2013. Ha infine eccepito ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti azionati, stante la mancanza d'atti interruttivi anteriori alla notifica del ricorso.
3. Istruita documentalmente, la causa è causa è stata discussa oralmente dai difensori delle parti. In sede di discussione, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda proposta in via principale, con la quale è stato valorizzato il servizio svolto nell'anno 2013, insistendo per la domanda subordinata.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, si osserva quanto segue. Deve premettersi che non è in contestazione fra le parti l'entità del servizio pre-ruolo e di quello nel precedente ruolo svolto dalla ricorrente. Ciò che è controverso tra le parti è la considerazione di quel servizio operata Contr dal .
4.1. Rispetto al servizio pre-ruolo, in particolare, la questione è se quel servizio possa essere considerato secondo i criteri di cui agli artt. 485 e 489, decreto legislativo n. 297 del 1994 ai fini della sua ricostruzione di carriera, accordandole incontestati vantaggi pro futuro, e, al contempo, analizzato come servizio effettivo allorché si tratti di verificare la spettanza di differenze retributive e l'applicabilità della clausola di salvaguardia di cui sopra. Al fine di risolvere la questione, va premesso che le rivendicazioni avanzate dai docenti conseguono generalmente al tenore della disciplina nazionale, di fonte normativa e contrattuale collettiva, relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola qualora l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. In merito, è noto che la Suprema Corte [Cass. n. 31149/2019] ha avuto modo pronunciarsi affermando che «la questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti. Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. Tralasciando, perché non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni 70, va detto che già con il dl. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 3, che «Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.». L'art. 4 aggiungeva che «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento.».
4.1. Con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485 secondo cui «1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo…». A sua volta l'art. 489 ripete la formulazione dell'art. 4 del d.l. 370/1970, stabilendo che «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.». La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui «Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale». Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.». Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
4.2. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto. Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che «Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399». Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.».
[…] Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa. L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 485 e seguenti del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione. Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, richiama espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore […], l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
5. Anticipando considerazioni che verranno riprese…, osserva il Collegio che dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince, dunque, che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
5.2. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio». Così ricostruita la disciplina nazionale, i giudici di legittimità ne hanno posto in evidenza il contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, clausola applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo «… perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 SA punto 43; Corte di Giustizia Per_1
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)». Ebbene, secondo le indicazioni della Corte di giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude, in generale, qualsiasi disparità di trattamento – prima e dopo ed anche a prescindere dalla successiva assunzione a tempo indeterminato - «… non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Persona_2
8.9.2011, causa C-177/10 SA Santana)» [Cass. n. 31149/2019]. A ciò va aggiunta la precisazione che dalla clausola in questione non può farsi discendere una «discriminazione alla rovescia», cioè a favore dei lavoratori (già) a termine e in danno di quelli a tempo indeterminato [si tratta di aspetto preso in considerazione da Corte di giustizia 20.9.2018, in causa C- 466/17, Motter]. Va altresì aggiunto, in quanto rilevante nel caso concreto, che, secondo i giudici di legittimità, la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento. In particolare, «… la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche». È pertanto da escludere che una disciplina deteriore del lavoro svolto in forza di contratti a tempo determinato possa dirsi giustificata per via d'una supposta non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, in ragione della sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini sopra indicati, specie qualora, come nella specie, l'amministrazione si limiti a generiche considerazioni del tutto evanescenti e non alleghi alcuna concreta ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - come detto comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dalla ricorrente, allorché assunta con contratti a termine, rispetto a quella svolta da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. Ciò posto, è tuttavia da considerare che, nel caso del personale docente, la Corte di giustizia ha demandato al giudice nazionale un'ulteriore verifica, con l'obiettivo di evitare il prodursi delle evocate «discriminazioni alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato. Tali discriminazioni, infatti, si potrebbero produrre, in sede di ricostruzione di carriera, ove si prescindesse dall'abbattimento dell'anzianità, perché il lavoratore a termine può giovarsi del criterio di cui all'art. 489, d.lgs. n. 297 del 1994 ed ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore. Secondo la Corte di cassazione, la verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto, in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio. In particolare, la Suprema Corte precisa che
“9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
[…] 9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione […] Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile”. La Cassazione ha così riassunto (nel principio di diritto enunciato) le implicazioni della normativa sovranazionale rispetto alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale docente:
“a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
4.2. Rispetto invece al passaggio di ruolo, la questione che si pone è quella relativa alla correttezza del meccanismo della temporizzazione impiegato dal Contr
. La correttezza dell'impostazione ministeriale va smentita, dovendosi ricordare che «in tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo” [Cass., n. 2037/2013]. In particolare, “in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. Temporizzazione» [Cass., n. 9144/2016].
* Contr 5. Ciò chiarito, è pacifico che il , con il propro decreto di ricostruzione di carriera a seguito del passaggio di ruolo, abbia riconosciuto alla ricorrente la sola anzianità di servizio pre-ruolo di anni 7 computandoli ai fini giuridici ed economici in anni 6 ed ai soli fini economici in anni 1, oltre all'anzianità di ruolo nel ruolo attuale di anni 2 e, dunque, un'anzianità complessiva utile ai fini giuridici ed economici alla predetta data del 01.09.2023 soltanto di anni 8. Peraltro, poiché il trattamento retributivo derivante dall'anzianità così valutata non è risultato migliorativo rispetto a quello derivante dall'applicazione del meccanismo della temporizzazione, s'è fatto riferimento all'anzianità calcolata secondo quest'ultimo pari ad anni 7 mesi 8 e giorni 21 alla data del 01.09.2021, con attribuzione della posizione stipendiale con anzianità di anni da 9 a 14 a decorrere dal 01.12.2022 con il compimento dell'anzianità di anni 9 alla data del 10.12.2022 e contestuale soppressione del predetto assegno ad personam. Tuttavia, non considerando il servizio svolto nel 2013, la ricorrente avrebbe avuto alla data del 01.09.2021un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 14 (e, precisamente, anni 6 derivanti dal computo del periodo pre-ruolo ed anni 8 di ruolo nella scuola dell'infanzia) ed un'anzianità utile ai soli fini economici – da recuperare al compimento del 18° anno di servizio – di anni 1. Conseguentemente, avrebbe avuto diritto ad essere inquadrata nel nuovo ruolo nella posizione stipendiale con anzianità di anni da 15 a 20 a decorrere dal 01.09.2022 con il compimento di anni 15 di servizio, per cui, previo recupero al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.09.2025 dell'ulteriore anzianità di servizio di anni 1, avrebbe diritto al passaggio alla successiva fascia stipendiale da anni 21 a 27 già alla data del01.09.2027 con il compimento di anni 21 di servizio, laddove secondo il conteggio operato dall'Amministrazione datrice passerà in data 01.12.2028 soltanto alla fascia stipendiale da anni 15 a 20 con il compimento di anni 15 di servizio. La circostanza, allegata dalla ricorrente, è pacifica. Stanti le considerazioni generali sopra svolte, va dunque ed in definitiva disapplicata la disciplina interna forgiata dal d. lgs. 297/1994 e la normativa contrattualcollettiva rilevante nel caso di specie in quanto ad essa osta la disciplina eurounitaria di cui alla direttiva 1999/70 CE, nonché il decreto di ricostruzione di carriera elaborato dall'amministrazione, con diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero insegnamento pre-ruolo e del servizio nel ruolo precedente, da calcolarsi nei termini anzidetti, con conseguente collocazione della ricorrente nel gradone stipendiale da anni 15 a 20 già a decorrere dalla data del 01.09.2022 (non considerando il servizio prestato nell'anno 2013), con l'anzianità di anni 15. 5.1. A tale statuizione è correlata quella attinente al pagamento delle differenze retributive maturate. La ricorrente le ha aritmeticamente calcolate fino al 31.01.2025, considerando euro 3.181,39 a titolo di stipendio tabellare, euro 265,11 a titolo di ratei di tredicesima mensilità 236,42 a titolo di CP_5 retribuzione professionale docenti, per un totale di €. 3.682,92. Inoltre, tenuto conto che con la busta paga di aprile 2024 ha percepito arretrati a titolo di ricostruzione carriera per euro 987,92 , ha concluso rivendicando un credito di Contr euro 2.695,00, importo su cui il non ha mosso alcuna specifica contestazione e che va perciò ritenuto corretto.
5.2. Si precisa che alla condanna non osta neppure l'eccezione di prescrizione formulata dall'amministrazione, perché il credito è già rivendicato nei limiti della prescrizione quinquennale, calcolata tenendo conto della costituzione in mora trasmessa direttamente al il 09.10.2024. Per inciso, va disattesa la tesi CP_2 ministeriale che vorrebbe porre nel nulla quell'atto interruttivo in quanto Contr trasmesso al e non al Dirigente scolastico della scuola di titolarità.
5.3. In ordine agli accessori, va rammentato il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c. [cfr., tra le altre, Cass., n. 13624/2020].
* 6. Le spese seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate considerando che l'indicazione di cui al ricorso, secondo cui la causa avrebbe valore indeterminabile, non va condivisa, in quanto incoerente rispetto al valore effettivo della controversia, di cui deve necessariamente tenersi conto (art. 5, comma 1, d.m. n. 55 del 2014). La causa va dunque ricondotta allo scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 e la liquidazione va compiuta considerando la semplicità delle questioni coinvolte, del tutto seriali e oggetto di un consolidato orientamento di legittimità. Va altresì riconosciuta la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55 del 2014, stante l'inserimento, nel ricorso, di link che consentono l'accesso diretto ai documenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconoscere integralmente il servizio effettivo prestato sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato dedotti in giudizio e il servizio prestato prima del passaggio di ruolo, con conseguente condanna dell'amministrazione ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera e a collocarla nella pertinente fascia stipendiale, come in motivazione, ed in particolare nella fascia stipendiale 15-20 dalla data del 01.09.2022, nonché a pagarle le conseguenti differenze retributive, pari alla data del 31.01.2025 ad euro 2.695,00 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna il a rifondere alla ricorrente Controparte_6 le spese del giudizio, liquidate in euro 2.741,70, oltre 15% per spese generali, oltre contributo unificato ed accessori di legge. Gorizia, 15 ottobre 2025
Il Giudice
AB ER