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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
CR GI, Relatore
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4442/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259030853223000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 4581/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato il 28 ottobre 2025 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 8/07/2025.
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente eccepisce che gli atti propedeutici alla intimazione sono stati annullati per intervenuti precedenti giudizi.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dello stesso.
Si costituisce l'Agenzia della Riscossione rilevando il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario a favore del Giudice Ordinario per tutti i crediti di natura Ordinaria (INPS e CdS) e, preliminarmente eccepisce la inammissibilità del ricorso per tardività di notifica dello stesso.
Si costituisce con atto di intervento volontario il Dipartimento della Giustizia Tributaria Ufficio di segreteria della CGT di I Grado di Milano, eccependo la inammissibilità del ricorso in quanto i crediti riguardanti tale
Ministero avevano formato oggetto di precedenti giudizi e si vertirebbe in tema di ne bis in idem.
Alla udienza del 1 dicembre 2025 fissata per la discussione sulla sospensione, la causa è stata decisa nel merito ritenuta fondata la eccezione di tardività del ricorso.
Infatti l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 08 luglio 2025 mentre il ricorso è stato notificato il 28 ottobre 2025, ben 60 gg dopo la notifica dell'atto impugnato.
La Corte accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, ha proceduto alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
La Corte, pertanto, preso atto della tardiva presentazione del ricorso, (oltre 60 gg dalla notifica dell'atto impugnato), dichiara il ricorso inammissibile.
Ogni altra eccezione proposta resta assorbita.
In considerazione della natura della decisione, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese di lite. Milano, lì 01 dicembre 2025
Il Relatore
Avv.IU SA
Il Presidente
Dott. Cesare de Sapia
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
CR GI, Relatore
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4442/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259030853223000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 4581/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato il 28 ottobre 2025 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 8/07/2025.
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente eccepisce che gli atti propedeutici alla intimazione sono stati annullati per intervenuti precedenti giudizi.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dello stesso.
Si costituisce l'Agenzia della Riscossione rilevando il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario a favore del Giudice Ordinario per tutti i crediti di natura Ordinaria (INPS e CdS) e, preliminarmente eccepisce la inammissibilità del ricorso per tardività di notifica dello stesso.
Si costituisce con atto di intervento volontario il Dipartimento della Giustizia Tributaria Ufficio di segreteria della CGT di I Grado di Milano, eccependo la inammissibilità del ricorso in quanto i crediti riguardanti tale
Ministero avevano formato oggetto di precedenti giudizi e si vertirebbe in tema di ne bis in idem.
Alla udienza del 1 dicembre 2025 fissata per la discussione sulla sospensione, la causa è stata decisa nel merito ritenuta fondata la eccezione di tardività del ricorso.
Infatti l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 08 luglio 2025 mentre il ricorso è stato notificato il 28 ottobre 2025, ben 60 gg dopo la notifica dell'atto impugnato.
La Corte accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, ha proceduto alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
La Corte, pertanto, preso atto della tardiva presentazione del ricorso, (oltre 60 gg dalla notifica dell'atto impugnato), dichiara il ricorso inammissibile.
Ogni altra eccezione proposta resta assorbita.
In considerazione della natura della decisione, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese di lite. Milano, lì 01 dicembre 2025
Il Relatore
Avv.IU SA
Il Presidente
Dott. Cesare de Sapia