CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1154/2022 R.G. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Carini. Parte_1
- APPELLANTE - contro in proprio e quale procuratrice generale del marito CP_1 Parte_2 rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Bellafiore e Valeria Di Maggio.
CP_2
Oggetto: retribuzione.
All'udienza del 13.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
In Fatto e in Diritto
Con ricorso depositato in data 28.05.2020, il sig. conveniva in giudizio Parte_1
e rappresentando di aver prestato attività lavorativa alle Parte_2 CP_1 dipendenze di questi ultimi, senza un regolare contratto, dal 08.03.2014 al 01.02.2020 (ad eccezione dell'intervallo di tempo tra il 30.07.2019 e il 06.09.2019) con mansioni di colf- badante riconducibili al livello C Super del CCNL di comparto e di aver lavorato tutti giorni della settimana (dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00; mentre il sabato e la domenica dalle ore 08,30 alle ore 12,00), percependo una retribuzione mensile di soli € 430,00 e senza ricevere l'indennità per ferie non godute, la tredicesima e quattordicesima mensilità, il TFR e il supplemento per il lavoro straordinario.
Tanto premesso, concludeva chiedendo la condanna di controparte al pagamento, per le superiori causali, della complessiva somma di € 41.038,59. Il Tribunale di Marsala G.L., nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.461/2022, all'esito di ampia attività istruttoria (sviluppatasi attraverso l'escussione di sei testi e l'interrogatorio formale di e ), rigettava il ricorso per assenza CP_1 Parte_1 di prova in ordine alla sussistenza del ventilato rapporto di lavoro subordinato e allo sviluppo temporale dello stesso.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello , con ricorso Parte_1 depositato il 3.11.2022, lamentando che:
- il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, “per le modalità concrete di svolgimento, possiede tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094
c.c., sussistendo inequivocabilmente tutti gli elementi fondamentali della subordinazione”, come suffragato dalle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale e confermato dagli stessi controinteressati che, nella memoria di costituzione di prime cure, “lungi dallo smentire l'esistenza di una prestazione lavorativa resa in loro favore dal sig. si Pt_1 preoccupavano solamente di sottolinearne il carattere gratuito e volontario”;
- il rapporto di lavoro domestico presenta “dei tratti sintomatici salienti, tali da introdurre significative differenze rispetto al paradigma ordinario della subordinazione”, sfuggendo
“ai rigidi criteri di etero-determinazione e di inserimento della prestazione nell'organizzazione del creditore, elaborati con riferimento all'art. 2094 c.c.,” e collocandosi, viceversa, in un concetto generico, atecnico, di “dipendenza”;
- l'esistenza “del rapporto di lavoro summenzionato” avrebbe trovato “piena conferma nelle risultanze dell'escussione testimoniale ove le dichiarazioni rese dai tre testimoni di parte ricorrente sono apparse conformi e hanno suffragato le richieste formulate nel ricorso introduttivo” e nella “mancata comparizione del resistente Parte_2 all'interrogatorio formale”; assenza che, per effetto del disposto dell'art. 232 c.p.c., autorizza il giudice - sulla base del proprio prudente apprezzamento – a dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 19.10.2023, , in proprio e quale CP_1 procuratrice generale del marito , variamente contestando la fondatezza Parte_2 delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
All'udienza del 13.03.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
------------------------------
Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
Si legge nella memoria di costituzione di primo grado (pagine 4 e 5): “Nessun rapporto di lavoro, né tantomeno di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 del c.c., è mai sorto tra le parti in causa. … Caratteristiche e requisiti determinanti ai fini della qualificazione di un lavoro subordinato sono ravvisabili nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo) oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione dell'attività lavorativa e dello stabile inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro. Ebbene, nel caso oggetto della presente controversia, nessuna di tali caratteristiche e nessuno di tali requisiti ha mai avuto il rapporto tra le parti in causa”. I coniugi diversamente da quanto assunto in appello, hanno ab origine escluso Pt_2
l'esistenza del reclamato rapporto di lavoro subordinato.
Quanto agli altri motivi di appello - da trattare congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto, a prescindere dalla differente articolazione delle censure - ritiene questo collegio che, all'esito della complessiva attività istruttoria espletata in primo grado, non siano emersi sufficienti elementi a sostegno dell'assunto attoreo.
Del tutto saltuarie e non continuative sono le occasioni nelle quali i testi Tes_1
(“posso dire che vedevo il sig. che badava ad un ragazzo sulla sedia a
[...] Pt_1 rotelle che era il figlio disabile del sigg.ri ; ogni tanto lo vedevo anche uscire nel Pt_2 vialetto davanti casa con il ragazzo, ma non so riferire altro riguardo alle date né alle mansioni svolte dal sig. … vedevo dalla mia abitazione e quando mi trovavo a Pt_1 casa il sig. passeggiare con il ragazzo in carrozzina ogni tanto di solito di Pt_1 pomeriggio e li ho visti all'incirca due volte al mese)”, (“è Controparte_3 vero che in alcuni periodi ad accompagnare i signori e , Parte_2 Per_1 entrambi disabili, era il sig. preciso che a volte li accompagnava anche la Pt_1 moglie del ed a volte vedevo altre persone che li accompagnavano), Pt_2 [...]
(“posso dire che spesso andavo a casa dei signori , se non ricordo male Per_2 Pt_2 il sabato, per la fisioterapia al papà di ed in quella occasione vedevo Parte_3 il sig. spesso ma non sempre e comunque non saprei precisare a quale titolo Pt_1 fosse presente in casa;
posso dire che nei miei ricordi una volta ho visto il sig. Pt_2 aiutare il ragazzo a mettersi il giubbotto per andare fuori”), Pt_1 Testimone_2
(“preciso di avere conosciuto per caso il sig. in quanto aveva posteggiato Pt_1
l'autovettura davanti il mio box;
in questa occasione gli chiesi non avendolo mai visto nel quartiere cosa facesse e lui mi ha risposto che faceva volontariato presso il professore
”) e (“conosco il sig. perché l'ho visto qualche volta a Pt_2 Persona_3 Pt_1 casa di che aiutava ”), hanno visto il ricorrente presso l'abitazione Pt_2 Per_1 della famiglia Pt_2
Del tutto generici sono i ricordi dei medesimi testi in merito all'attività concretamente espletata dal ricorrente, all'esistenza del vincolo della subordinazione, agli orari di lavoro osservati dal ovvero alla eterodeterminazione degli stessi. Pt_1
Nel dettaglio:
- “ogni tanto lo vedevo anche uscire nel vialetto davanti casa con il Testimone_1 ragazzo, ma non so riferire altro riguardo alle date né alle mansioni svolte dal sig.
; “non sono a conoscenza di quanto mi viene letto [le mansioni concretamente Pt_1 espletate dall'appellante]; non vi era alcuna frequentazione tra i ed il sottoscritto;
Pt_2 solo rapporti di buon vicinato”; “non so dire nulla di quanto mi viene letto al capitolo 5”
[relativo agli orari di lavoro]; - “posso dire che spesso andavo a casa dei signori , se non Persona_2 Pt_2 ricordo male il sabato, per la fisioterapia al papà di ed in quella Parte_3 occasione vedevo il sig. spesso ma non sempre e comunque non saprei Pt_1 precisare a quale titolo fosse presente in casa;
preciso che vedevo ogni tanto il Pt_2 sig. che accompagnava con la carrozzina il ragazzo nella stanza dove c'era il Pt_1 padre ed io per la fisioterapia”; “Non so riferire su quanto mi viene letto” [circa le mansioni espletate] “non so riferire nulla su quanto mi viene letto” [in merito agli orari di lavoro];
- “non sono a conoscenza di quanto mi viene letto” [circa orari osservati e Testimone_2 natura del rapporto].
A non diversa conclusione può indurre la mancata presentazione di Parte_2 all'interrogatorio formale disposto dal primo giudice. In disparte ogni considerazione circa le capacità dell'interrogando di esprimersi correttamente a causa delle patologie delle quali soffriva all'epoca (cfr. certificato medico del 21.03.2022, in atti), si ricorda che per costante giurisprudenza di legittimità (ex multis
Cass. sent. n. 5240/2006) “La mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale costituisce un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale, fermo l'obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro”. Carenza probatoria rilevabile nell'odierna vicenda processuale per le ragioni innanzi esposte, non trovando la ricostruzione fattuale esposta dalla difesa del adeguato Pt_1 conforto all'esito delle prove assunte in primo grado, stante la genericità e la lacunosità dei ricordi mnemonici dei testi escussi e l'assenza di qualsiasi sostegno documentale. Per quanto suesposto, rigettati tutti i motivi di appello, la sentenza impugnata merita integrale conferma.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.461/2022, emessa dal Tribunale di Marsala l'11 maggio 2022. Condanna al pagamento in favore degli appellati, in via solidale fra Parte_1 loro, delle spese di lite, che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Palermo il 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo