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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/06/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n.7011, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 23.05.2025, e vertente
TRA
, nato il giorno 16.01.1963 in GRAGNANO ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
GRAGNANO alla via NUOVA SAN LEONE n.25 presso lo studio dell'avv. Anna CASO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del Presidente e legale rapp.te p.t.,
[...] con domicilio digitale eletto presso il difensore officiato, avv. Giuseppe MAZZARELLA OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in NAPOLI alla via SAN GIACOMO dei CAPRIC n.129/C presso lo studio dell'avv. Emilia PONTILLO che la rappresenta e difense come da comparsa in sostituzione di precedente difensore depositata il 19 novembre 2024 TERZA CHIAMATA IN CAUSA
1 OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo n.297/23 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA il giorno 29 settembre 2023.
CONCLUSIONI: con le note sostitutive finali opponente e terza chiamata si riportavano alle richieste di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente richiamate;
parte opposta limitava la pretesa contributiva originariamente azionata in monitoria ad euro 103.135,11.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso veicolato telematicamente ed iscritto al R.G. il 10 novembre 2023 il geometra si rivolgeva al Tribunale di Parte_1
TORRE ANNUNZIATA chiedendo la revoca della Ingiunzione di Pagamento emessa dalla competente A.G. in favore della
[...] il Controparte_1 giorno 29 settembre 2023, con declaratoria di non debenza della somma ingiunta.
La ricorrente in fase monitoria aveva sollecitato il provvedimento in questa sede “impugnato” sulla base di un credito complessivo di euro 125.383,09 asseritamente vantato nei confronti del geometra a titolo Pt_1 di mancato versamento dei contributi dovuti alla , con relativi CP_1 interessi e sanzioni, inerenti i periodi dal 2002 al 2006, dal 2010 al 2021 e l'anno 2008.
Con l'iniziativa giudiziale ora al vaglio del G.U.L. l'opponente indirizzava le proprie censure verso la illegittimità della pretesa azionata dalla che vuolsi prescritta, priva di conteggi analitici e delle CP_1 relative fonti applicative, errata per eccesso in quanto inclusiva di somme già versate e di importi oggetto di rottamazione. Di qui la sollecitazione finale di revoca del Decreto Ingiuntivo n.297/23. Si costituiva in giudizio la “ ” contestando la fondatezza della CP_1 avversa iniziativa in opposizione di cui chiedeva il rigetto. A sostegno delle proprie tesi la allegava, fra l'altro, che le poste CP_1 azionate riferite al periodo 2002/2017 erano state oggetto di pedissequa iscrizione a ruolo esattoriale e, di conseguenza, lavorate dall'agente della riscossione attraverso una serie di cartelle di pagamento. Chiedeva, pertanto, la chiamata in causa di onde immettere nel contenzioso i CP_3
2 dati concernenti la valida e tempestiva notifica degli atti impositivi e, in caso di accertata prescrizione, rivalersi nei confronti dell'agente della riscossione.
Giusta mirato provvedimento del G.U.L. la estendeva il CP_1 contraddittorio nei termini sollecitati.
Si costituiva, quindi, il concessionario allegando, ed in parte documentando, la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e di ulteriori atti asseritamente interruttivi dell'iter prescrizionale. Nel merito contestava qualsiasi responsabilità indiretta nei CP_3 confronti della anche da una prospettiva giurisdizionale, CP_1 assumendo che i rapporti fra i due enti sono conoscibili solo dalla Corte dei Conti.
Ritenutane la necessità si dava ingresso a perizia “contabile” onde verificare se le somme pagate dall'opponente, siccome documentate, si riferissero alla posta ex adverso azionata in monitoria.
Evaso il mandato consulenziale, la controversia approdava a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 23 maggio 2025.
= = = (2)
L'opposizione va accolta per quanto di ragione, seppure sulla base di una ricostruzione della vicenda, processuale e storico-contabile, che nulla ha a che vedere con le obiezioni veicolate dall'opponente. Deve segnalarsi che il geometra fonda l'iniziativa giudiziale in Pt_1 scrutinio sulle seguenti questioni: prescrizione delle poste;
parziale pagamento del debito;
intervenuta rateizzazione delle poste non onorate;
impossibilità di individuazione del quantum effettivo per mancata indicazione dei criteri usati per il calcolo del dovuto. Se non che, tali questioni sono tutte agitate in maniera estremamente astratta e generica a fronte di una denunciata esposizione debitoria che si estende dal 2002 al 2006, dal 2010 al 2021, passando attraverso l'anno 2008. Ed invero, per come facilmente desumibile dall'estratto già valorizzato nella fase monitoria, e correttamente riproposto in quella della opposizione a D.I., la allega, e attraverso il citato estratto CP_1 documenta, il mancato versamento dei contributi “soggettivo”,
3 integrativo” e di “maternità”, oltre ai vari oneri connessi, in riferimento ad un arco temporale molto esteso, che copre in pratica 18 anni. Consegue che la questione prescrizionale andava posta nel dettaglio delle singole annualità, atteso che l'esposizione inerente il quinquennio antecedente il deposito del ricorso in monitoria ben difficilmente può ritenersi coperto da prescrizione.
Ciò nonostante l'opponente ha limitato le sue doglianze prescrizionali alla seguente, testuale prospettazione: nel caso di specie l'opposta pone ad og1getto della propria richiesta il pagamento di un credito abbondantemente prescritto atteso che nel ricorso fa riferimento alle annualità 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, pertanto nulla può vantare a riguardo se non il pagamento delle annualità 2019 (di cui v'è rottamazione ter pertanto in essa compresa), 2020 e 2021. Inoltre parte opposta nulla ha documentalmente dimostrato circa l'interruzione della prescrizione, ragion per cui il ricorso si fonda su un credito prescritto e pertanto il D.I. n. 297/2023 deve considerarsi inefficace e nullo.>
Ora, in disparte la scarsa coerenza intrinseca dell'iter argomentativo, è del tutto evidente che una tale “sommaria” denuncia di prescrizione resta ai limiti del “processualmente apprezzabile”.
Stesso vulnus attinge le allegazioni dell'opponente inerenti gli asseriti, e per vero documentati, parziali pagamenti e le due procedure di rottamazione. In quest'ultimo caso viene in emersione una situazione assolutamente vaga, priva di riferimenti cartolari, sostituita da un supporto che plana su un'iniziativa di rateizzazione risalente al 2010 e vertente su cartelle di pagamento emesse fra il 2000 e il 2001.
Quanto ai criteri di quantificazione, trattasi di rilievo ai limiti della oggettiva pretestuosità atteso che già dal compendio cartolare allegato in fase monitoria (cfr. all. n.7) si desume(vano) nel dettaglio tutti i dati informativi necessari alla perimetrazione del dovuto, per singole annualità e per singole causali. Dati che resta(va)no leggibili grazie alle clausole dello Statuto e del Regolamento dell'ente puntualmente prodotti a sostegno della domanda monitoria.
In risposta alla obiezione concernente gli atti interruttivi la CP_1 ha versato in atti numerose sollecitazioni, a vario titolo trasmesse al geometra con le quali si prospettava la situazione debitoria Pt_1
4 dell'odierno opponente. Specularmente all'opponente, l'opposta ha ritenuto di non … attardarsi a spiegare a quali sollecitazioni intendesse annettere efficacia interruttiva della prescrizione e in riferimento a quali annualità in rivendicazione. Compito, evidentemente, … lasciato al Giudice in grave violazione degli oneri gravanti sulla parte sostanzialmente attrice. (3)
Va, in premessa, precisata la perimetrazione del contenzioso, ineludibilmente data dalla natura della vertenza e, di conseguenza, dallo scacchiere processuale valorizzabile. La parte sostanzialmente attrice ha allegato e documentato l'origine della posta azionata, il suo ammontare, complessivo e per singole annualità, la causa petendi della pretesa, il mancato versamento dei contributi ai quali il geometra era tenuto nella veste di iscritto all'ente. Pt_1
La parte sostanzialmente convenuta ha eccepito il parziale adempimento della propria obbligazione contributiva e la non debenza di parte della somma ex adverso pretesa, all'uopo allegando l'estinzione della posta per intervenuta adesione alla rottamazione e per prescrizione. In tal modo argomentando il geometra ha a sua volta aperto la Pt_1 strada all'estensione del contenzioso, la questione-rottamazione direttamente investendo i crediti iscritti a ruolo esattoriale.
Se non che le modalità attraverso cui le parti, e prima di tutto la hanno allargato il campo di indagine meritano censura. CP_1
Ed invero, a fronte di poste contributive e sanzionatorie annuali sarebbe stato necessario allegare con la dovuta precisione i riferimenti di ciascuna cartella di pagamento alla singola annualità. Questa “associazione” di dati, evidentemente di non semplice perimetrazione stando alle 18 annualità in recupero e alle 13 cartelle di pagamento emesse, è stata completamente tralasciata e solo l'intervento di ha consentito di mettere ordine in un magma situazionale reso CP_3 ulteriormente nebuloso dal lungo arco temporale da analizzare. L'omissione è addebitabile ad entrambe le parti originarie nella misura in cui l'opposta annette alle cartelle di pagamento ulteriore valenza interruttiva della prescrizione, laddove l'opponente evoca l'efficacia riflessa dell'iscrizione a ruolo della posta contributiva allegando la concludenza delle procedure di rottamazione.
5 (4)
L'analisi della questione prescrizionale dovrebbe quindi, andare di pari passo con lo scrutinio dell'iter notificatorio delle cartelle di pagamento. Sul quale, per incidens, l'opponente non ha ritenuto di interloquire. Se non che una tale operazione, per come anticipato, avrebbe richiesto la preventiva “associazione” di dati alla quale nessuno ha ottemperato. Un'analisi del solo estratto di ruolo prodotto da induce a CP_3 concludere che non vi è coincidenza di importi fra le 13 cartelle di interesse contributivo e le somme indicate come dovute per singola annualità nel periodo 2002-2017. Il che si traduce nell'impossibilità di annettere valenza interruttiva piena, seppure concorrente, agli atti impositivi evocati dalla CP_1
La questione prescrizionale, per vero, va risolta a monte e da una prospettiva del tutto diversa. Tuttavia mette conto di rilevare che, sulla base della diffida in data 31 ottobre 2022 e della comunicazione informativa del 12 settembre 2019, nessuna prescrizione quinquennale vulnera per tabulas le poste contributive inerenti gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. (5)
La questione-rottamazione resta scrutinabile esclusivamente all'esito della costituzione in giudizio della terza chiamata. Tale problematica, tuttavia, a sua volta risente dell'impossibilità processuale di associare con precisione le singole cartelle oggetto di richiesta di rottamazione alle somme pretese a causale contributiva per ciascun anno solare di riferimento. Ragione per la quale non è dato sapere, avuto riguardo alla posizione mantenuta da opponente e opposta, in che misura la posta contributiva sarebbe, in astratto, paralizzata.
A ciò devono aggiungersi due dati conclusivi. Nulla è dato sapere circa l'esito delle due procedure. Secondo un ben preciso tracciato giurisprudenziale la procedura di rottamazione non può essere opposta alla (cfr. Cass. sent. CP_1
n.10015/24).
6 (6)
Per come anticipato, l'eccezione di prescrizione genericamente veicolata dal ricorrente in opposizione va affrontata e risolta da una prospettiva meramente giuridico-ermeneutica. E ciò in adesione alla replica della secondo la quale in realtà la CP_1 relativa questione non è proponibile nella fattispecie de qua per difetto dell'elemento indispensabile alla decorrenza del termine. E cioè la trasmissione all'ente, da parte del geometra iscritto, della dichiarazione reddituale. L'assunto, per vero, va condiviso nella sua perimetrazione astratta e concreta alla luce di un tracciato ermeneutico costante.
<Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014, Rv. 630395 - 01) che, in materia contributiva previdenziale, la L. 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione CP_1 della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima Legge. Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 - 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 - 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla la Controparte_1 prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale.>> Così, in termini, da ultimo Cass. Ord. n.15787/23.
E' appena il caso di aggiungere che le allegazioni della opposta concernenti la mancata trasmissione del dato reddituale non sono state minimamente contrastate dall'opponente. (7)
A fronte delle allegazioni del geometra munite di un Pt_1 principio di prova scritta, inerenti l'asserito parziale adempimento
7 dell'obbligazione contributiva si è dato ingresso a perizia “contabile” onde verificare la fondatezza dell'assunto. L'accertamento ha dato esito negativo per il ricorrente in opposizione, essendo emerso che i pagamenti di cui è traccia documentale nulla hanno a che vedere con la posta contributiva azionata in monitoria. La verifica, tuttavia, ha consentito di appurare che i calcoli originari eseguiti dalla erano errati per eccesso a cagione di un reiterato CP_1 conteggio di poste eguali.
Il dato è stato condiviso dalla opposta. A ragione di tanto, esclusa qualsiasi interferenza sulla quantificazione del dovuto della questione prescrizionale, delle procedure di rottamazione e degli evocati parziali pagamenti, il credito effettivamente opponibile al geometra ammonta ad euro 103.135,11. Pt_1
L'iniziativa giudiziale in opposizione va, in conclusione, accolta nei limiti appena indicati. Il Decreto Ingiuntivo n.297/23 va revocato. Il geometra va ritenuto debitore della in riferimento alle Pt_1 CP_1 poste contributive e sanzionatorie inerenti il periodo dedotto in giudizio, per la somma di euro 103.135,11. Segue la condanna dell'opponente alla corresponsione in favore della opposta di tale importo, oltre accessori come per Legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza parziale dell'opponente, in una perimetrazione comprensiva della posizione della terza chiamata in causa che a tutti gli effetti concorre a delineare lo scenario decisionale. Se non che, ritiene il G.U.L. che l'opponente è rimasto sostanzialmente estraneo al rapporto processuale con la cui chiamata in causa è CP_3 stata sollecitata dalla per ragioni rivelatesi infondate, da un lato, e CP_1 rimaste prive di concretezza espositiva, dall'altro. E ciò evidentemente al netto dell'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla terza chiamata, non condivisibile per la tipologia del rapporto con la e CP_1 per la fisionomia giuridica di detto ente. Consegue la soccombenza interna della nei confronti dell'agente CP_1 della riscossione.
Liquidazione come da dispositivo secondo criteri che necessariamente risentono delle lacune di allegazione che vulnerano l'atteggiamento processuale della opposta.
8 Le spese peritali, liquidate come da separato decreto, vanno, infine, poste definitivamente a carico dell'opponente nella misura dell'85% e della per il restante 15%, il C.T.U. avendo fatto emergere l'errore CP_1 parziale dell in danno del suo iscritto. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in opposizione a Decreto ingiuntivo proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
con Controparte_1
l'intervento per chiamata in causa di così provvede: CP_3
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 297/2023 in R.G. N. 5480/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, il 29.09.2023;
2. condanna l'opponente, per le causali in motivazione esplicitate, al pagamento in favore della “Cassa” opposta della complessiva somma di € 103.135,11, oltre accessori di Legge;
3. condanna l'opponente a rifondere alla “ le spese di lite CP_1 che, già compensate nella misura del 50%, si liquidano in complessivi euro 2.550,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto, come per Legge;
4. condanna l'opposta alle spese di lite sostenute da che si CP_3 liquidano in euro 1.550,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
5. pone definitivamente le spese peritali, liquidate con separato decreto, a carico dell'opponente nella misura dell'85% e della per il restante 15%. CP_1
TORRE ANNUNZIATA, 5/6/2025.
IL GIUDICE
Dott. Dionigio VERASANI
9
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n.7011, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 23.05.2025, e vertente
TRA
, nato il giorno 16.01.1963 in GRAGNANO ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
GRAGNANO alla via NUOVA SAN LEONE n.25 presso lo studio dell'avv. Anna CASO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del Presidente e legale rapp.te p.t.,
[...] con domicilio digitale eletto presso il difensore officiato, avv. Giuseppe MAZZARELLA OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in NAPOLI alla via SAN GIACOMO dei CAPRIC n.129/C presso lo studio dell'avv. Emilia PONTILLO che la rappresenta e difense come da comparsa in sostituzione di precedente difensore depositata il 19 novembre 2024 TERZA CHIAMATA IN CAUSA
1 OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo n.297/23 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA il giorno 29 settembre 2023.
CONCLUSIONI: con le note sostitutive finali opponente e terza chiamata si riportavano alle richieste di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente richiamate;
parte opposta limitava la pretesa contributiva originariamente azionata in monitoria ad euro 103.135,11.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso veicolato telematicamente ed iscritto al R.G. il 10 novembre 2023 il geometra si rivolgeva al Tribunale di Parte_1
TORRE ANNUNZIATA chiedendo la revoca della Ingiunzione di Pagamento emessa dalla competente A.G. in favore della
[...] il Controparte_1 giorno 29 settembre 2023, con declaratoria di non debenza della somma ingiunta.
La ricorrente in fase monitoria aveva sollecitato il provvedimento in questa sede “impugnato” sulla base di un credito complessivo di euro 125.383,09 asseritamente vantato nei confronti del geometra a titolo Pt_1 di mancato versamento dei contributi dovuti alla , con relativi CP_1 interessi e sanzioni, inerenti i periodi dal 2002 al 2006, dal 2010 al 2021 e l'anno 2008.
Con l'iniziativa giudiziale ora al vaglio del G.U.L. l'opponente indirizzava le proprie censure verso la illegittimità della pretesa azionata dalla che vuolsi prescritta, priva di conteggi analitici e delle CP_1 relative fonti applicative, errata per eccesso in quanto inclusiva di somme già versate e di importi oggetto di rottamazione. Di qui la sollecitazione finale di revoca del Decreto Ingiuntivo n.297/23. Si costituiva in giudizio la “ ” contestando la fondatezza della CP_1 avversa iniziativa in opposizione di cui chiedeva il rigetto. A sostegno delle proprie tesi la allegava, fra l'altro, che le poste CP_1 azionate riferite al periodo 2002/2017 erano state oggetto di pedissequa iscrizione a ruolo esattoriale e, di conseguenza, lavorate dall'agente della riscossione attraverso una serie di cartelle di pagamento. Chiedeva, pertanto, la chiamata in causa di onde immettere nel contenzioso i CP_3
2 dati concernenti la valida e tempestiva notifica degli atti impositivi e, in caso di accertata prescrizione, rivalersi nei confronti dell'agente della riscossione.
Giusta mirato provvedimento del G.U.L. la estendeva il CP_1 contraddittorio nei termini sollecitati.
Si costituiva, quindi, il concessionario allegando, ed in parte documentando, la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e di ulteriori atti asseritamente interruttivi dell'iter prescrizionale. Nel merito contestava qualsiasi responsabilità indiretta nei CP_3 confronti della anche da una prospettiva giurisdizionale, CP_1 assumendo che i rapporti fra i due enti sono conoscibili solo dalla Corte dei Conti.
Ritenutane la necessità si dava ingresso a perizia “contabile” onde verificare se le somme pagate dall'opponente, siccome documentate, si riferissero alla posta ex adverso azionata in monitoria.
Evaso il mandato consulenziale, la controversia approdava a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 23 maggio 2025.
= = = (2)
L'opposizione va accolta per quanto di ragione, seppure sulla base di una ricostruzione della vicenda, processuale e storico-contabile, che nulla ha a che vedere con le obiezioni veicolate dall'opponente. Deve segnalarsi che il geometra fonda l'iniziativa giudiziale in Pt_1 scrutinio sulle seguenti questioni: prescrizione delle poste;
parziale pagamento del debito;
intervenuta rateizzazione delle poste non onorate;
impossibilità di individuazione del quantum effettivo per mancata indicazione dei criteri usati per il calcolo del dovuto. Se non che, tali questioni sono tutte agitate in maniera estremamente astratta e generica a fronte di una denunciata esposizione debitoria che si estende dal 2002 al 2006, dal 2010 al 2021, passando attraverso l'anno 2008. Ed invero, per come facilmente desumibile dall'estratto già valorizzato nella fase monitoria, e correttamente riproposto in quella della opposizione a D.I., la allega, e attraverso il citato estratto CP_1 documenta, il mancato versamento dei contributi “soggettivo”,
3 integrativo” e di “maternità”, oltre ai vari oneri connessi, in riferimento ad un arco temporale molto esteso, che copre in pratica 18 anni. Consegue che la questione prescrizionale andava posta nel dettaglio delle singole annualità, atteso che l'esposizione inerente il quinquennio antecedente il deposito del ricorso in monitoria ben difficilmente può ritenersi coperto da prescrizione.
Ciò nonostante l'opponente ha limitato le sue doglianze prescrizionali alla seguente, testuale prospettazione: nel caso di specie l'opposta pone ad og1getto della propria richiesta il pagamento di un credito abbondantemente prescritto atteso che nel ricorso fa riferimento alle annualità 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, pertanto nulla può vantare a riguardo se non il pagamento delle annualità 2019 (di cui v'è rottamazione ter pertanto in essa compresa), 2020 e 2021. Inoltre parte opposta nulla ha documentalmente dimostrato circa l'interruzione della prescrizione, ragion per cui il ricorso si fonda su un credito prescritto e pertanto il D.I. n. 297/2023 deve considerarsi inefficace e nullo.>
Ora, in disparte la scarsa coerenza intrinseca dell'iter argomentativo, è del tutto evidente che una tale “sommaria” denuncia di prescrizione resta ai limiti del “processualmente apprezzabile”.
Stesso vulnus attinge le allegazioni dell'opponente inerenti gli asseriti, e per vero documentati, parziali pagamenti e le due procedure di rottamazione. In quest'ultimo caso viene in emersione una situazione assolutamente vaga, priva di riferimenti cartolari, sostituita da un supporto che plana su un'iniziativa di rateizzazione risalente al 2010 e vertente su cartelle di pagamento emesse fra il 2000 e il 2001.
Quanto ai criteri di quantificazione, trattasi di rilievo ai limiti della oggettiva pretestuosità atteso che già dal compendio cartolare allegato in fase monitoria (cfr. all. n.7) si desume(vano) nel dettaglio tutti i dati informativi necessari alla perimetrazione del dovuto, per singole annualità e per singole causali. Dati che resta(va)no leggibili grazie alle clausole dello Statuto e del Regolamento dell'ente puntualmente prodotti a sostegno della domanda monitoria.
In risposta alla obiezione concernente gli atti interruttivi la CP_1 ha versato in atti numerose sollecitazioni, a vario titolo trasmesse al geometra con le quali si prospettava la situazione debitoria Pt_1
4 dell'odierno opponente. Specularmente all'opponente, l'opposta ha ritenuto di non … attardarsi a spiegare a quali sollecitazioni intendesse annettere efficacia interruttiva della prescrizione e in riferimento a quali annualità in rivendicazione. Compito, evidentemente, … lasciato al Giudice in grave violazione degli oneri gravanti sulla parte sostanzialmente attrice. (3)
Va, in premessa, precisata la perimetrazione del contenzioso, ineludibilmente data dalla natura della vertenza e, di conseguenza, dallo scacchiere processuale valorizzabile. La parte sostanzialmente attrice ha allegato e documentato l'origine della posta azionata, il suo ammontare, complessivo e per singole annualità, la causa petendi della pretesa, il mancato versamento dei contributi ai quali il geometra era tenuto nella veste di iscritto all'ente. Pt_1
La parte sostanzialmente convenuta ha eccepito il parziale adempimento della propria obbligazione contributiva e la non debenza di parte della somma ex adverso pretesa, all'uopo allegando l'estinzione della posta per intervenuta adesione alla rottamazione e per prescrizione. In tal modo argomentando il geometra ha a sua volta aperto la Pt_1 strada all'estensione del contenzioso, la questione-rottamazione direttamente investendo i crediti iscritti a ruolo esattoriale.
Se non che le modalità attraverso cui le parti, e prima di tutto la hanno allargato il campo di indagine meritano censura. CP_1
Ed invero, a fronte di poste contributive e sanzionatorie annuali sarebbe stato necessario allegare con la dovuta precisione i riferimenti di ciascuna cartella di pagamento alla singola annualità. Questa “associazione” di dati, evidentemente di non semplice perimetrazione stando alle 18 annualità in recupero e alle 13 cartelle di pagamento emesse, è stata completamente tralasciata e solo l'intervento di ha consentito di mettere ordine in un magma situazionale reso CP_3 ulteriormente nebuloso dal lungo arco temporale da analizzare. L'omissione è addebitabile ad entrambe le parti originarie nella misura in cui l'opposta annette alle cartelle di pagamento ulteriore valenza interruttiva della prescrizione, laddove l'opponente evoca l'efficacia riflessa dell'iscrizione a ruolo della posta contributiva allegando la concludenza delle procedure di rottamazione.
5 (4)
L'analisi della questione prescrizionale dovrebbe quindi, andare di pari passo con lo scrutinio dell'iter notificatorio delle cartelle di pagamento. Sul quale, per incidens, l'opponente non ha ritenuto di interloquire. Se non che una tale operazione, per come anticipato, avrebbe richiesto la preventiva “associazione” di dati alla quale nessuno ha ottemperato. Un'analisi del solo estratto di ruolo prodotto da induce a CP_3 concludere che non vi è coincidenza di importi fra le 13 cartelle di interesse contributivo e le somme indicate come dovute per singola annualità nel periodo 2002-2017. Il che si traduce nell'impossibilità di annettere valenza interruttiva piena, seppure concorrente, agli atti impositivi evocati dalla CP_1
La questione prescrizionale, per vero, va risolta a monte e da una prospettiva del tutto diversa. Tuttavia mette conto di rilevare che, sulla base della diffida in data 31 ottobre 2022 e della comunicazione informativa del 12 settembre 2019, nessuna prescrizione quinquennale vulnera per tabulas le poste contributive inerenti gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. (5)
La questione-rottamazione resta scrutinabile esclusivamente all'esito della costituzione in giudizio della terza chiamata. Tale problematica, tuttavia, a sua volta risente dell'impossibilità processuale di associare con precisione le singole cartelle oggetto di richiesta di rottamazione alle somme pretese a causale contributiva per ciascun anno solare di riferimento. Ragione per la quale non è dato sapere, avuto riguardo alla posizione mantenuta da opponente e opposta, in che misura la posta contributiva sarebbe, in astratto, paralizzata.
A ciò devono aggiungersi due dati conclusivi. Nulla è dato sapere circa l'esito delle due procedure. Secondo un ben preciso tracciato giurisprudenziale la procedura di rottamazione non può essere opposta alla (cfr. Cass. sent. CP_1
n.10015/24).
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Per come anticipato, l'eccezione di prescrizione genericamente veicolata dal ricorrente in opposizione va affrontata e risolta da una prospettiva meramente giuridico-ermeneutica. E ciò in adesione alla replica della secondo la quale in realtà la CP_1 relativa questione non è proponibile nella fattispecie de qua per difetto dell'elemento indispensabile alla decorrenza del termine. E cioè la trasmissione all'ente, da parte del geometra iscritto, della dichiarazione reddituale. L'assunto, per vero, va condiviso nella sua perimetrazione astratta e concreta alla luce di un tracciato ermeneutico costante.
<Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014, Rv. 630395 - 01) che, in materia contributiva previdenziale, la L. 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione CP_1 della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima Legge. Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 - 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 - 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla la Controparte_1 prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale.>> Così, in termini, da ultimo Cass. Ord. n.15787/23.
E' appena il caso di aggiungere che le allegazioni della opposta concernenti la mancata trasmissione del dato reddituale non sono state minimamente contrastate dall'opponente. (7)
A fronte delle allegazioni del geometra munite di un Pt_1 principio di prova scritta, inerenti l'asserito parziale adempimento
7 dell'obbligazione contributiva si è dato ingresso a perizia “contabile” onde verificare la fondatezza dell'assunto. L'accertamento ha dato esito negativo per il ricorrente in opposizione, essendo emerso che i pagamenti di cui è traccia documentale nulla hanno a che vedere con la posta contributiva azionata in monitoria. La verifica, tuttavia, ha consentito di appurare che i calcoli originari eseguiti dalla erano errati per eccesso a cagione di un reiterato CP_1 conteggio di poste eguali.
Il dato è stato condiviso dalla opposta. A ragione di tanto, esclusa qualsiasi interferenza sulla quantificazione del dovuto della questione prescrizionale, delle procedure di rottamazione e degli evocati parziali pagamenti, il credito effettivamente opponibile al geometra ammonta ad euro 103.135,11. Pt_1
L'iniziativa giudiziale in opposizione va, in conclusione, accolta nei limiti appena indicati. Il Decreto Ingiuntivo n.297/23 va revocato. Il geometra va ritenuto debitore della in riferimento alle Pt_1 CP_1 poste contributive e sanzionatorie inerenti il periodo dedotto in giudizio, per la somma di euro 103.135,11. Segue la condanna dell'opponente alla corresponsione in favore della opposta di tale importo, oltre accessori come per Legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza parziale dell'opponente, in una perimetrazione comprensiva della posizione della terza chiamata in causa che a tutti gli effetti concorre a delineare lo scenario decisionale. Se non che, ritiene il G.U.L. che l'opponente è rimasto sostanzialmente estraneo al rapporto processuale con la cui chiamata in causa è CP_3 stata sollecitata dalla per ragioni rivelatesi infondate, da un lato, e CP_1 rimaste prive di concretezza espositiva, dall'altro. E ciò evidentemente al netto dell'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla terza chiamata, non condivisibile per la tipologia del rapporto con la e CP_1 per la fisionomia giuridica di detto ente. Consegue la soccombenza interna della nei confronti dell'agente CP_1 della riscossione.
Liquidazione come da dispositivo secondo criteri che necessariamente risentono delle lacune di allegazione che vulnerano l'atteggiamento processuale della opposta.
8 Le spese peritali, liquidate come da separato decreto, vanno, infine, poste definitivamente a carico dell'opponente nella misura dell'85% e della per il restante 15%, il C.T.U. avendo fatto emergere l'errore CP_1 parziale dell in danno del suo iscritto. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in opposizione a Decreto ingiuntivo proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
con Controparte_1
l'intervento per chiamata in causa di così provvede: CP_3
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 297/2023 in R.G. N. 5480/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, il 29.09.2023;
2. condanna l'opponente, per le causali in motivazione esplicitate, al pagamento in favore della “Cassa” opposta della complessiva somma di € 103.135,11, oltre accessori di Legge;
3. condanna l'opponente a rifondere alla “ le spese di lite CP_1 che, già compensate nella misura del 50%, si liquidano in complessivi euro 2.550,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto, come per Legge;
4. condanna l'opposta alle spese di lite sostenute da che si CP_3 liquidano in euro 1.550,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
5. pone definitivamente le spese peritali, liquidate con separato decreto, a carico dell'opponente nella misura dell'85% e della per il restante 15%. CP_1
TORRE ANNUNZIATA, 5/6/2025.
IL GIUDICE
Dott. Dionigio VERASANI
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