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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6982 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6293/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore dott. Marco ULZEGA Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in grado di appello iscritto al ruolo al n. RGAC 6293 dell'anno 2024, vertente TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
( ), elettivamente domiciliato in Viterbo, Via G. Saragat n. 22, C.F._1 presso lo studio del procuratore, avv. Cristiano SCHIADA, che lo rappresenta e difende per delega allegata in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] ( ) Controparte_1 C.F._2 non rappresentata né difesa
APPELLATA NON COMPARSA
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1056/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo il 5 novembre 2024, pubblicata il 6 novembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11 dicembre 2024 proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n° 1056/2024, emessa il 5 novembre 2024 e pubblicata il 6 novembre 2024, 1 con la quale il Tribunale di Viterbo aveva disposto l'affidamento esclusivo del minore
(nato a [...] il [...]) alla madre alla quale ha demandato anche Per_1
l'assunzione delle decisioni di maggior rilevanza per il figlio;
aveva onerato il Pt_1
di corrispondere alla la somma mensile pari a euro 350,00 quale contributo CP_1
al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
aveva stabilito che il padre poteva vedere il minore nelle modalità predisposte dai Servizi sociali Per_1
territorialmente competenti – e nel rispetto della volontà dello stesso minore - secondo un calendario da predisporsi dai Servizi stessi e aveva condannato il al pagamento Pt_1
delle spese di lite, liquidandole in complessivi euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA.
Con atto dell'11 novembre 2025 l'avv. Cristiano SCHIADA, difensore di Pt_1
ha rappresentato che nelle more era venuto meno l'interesse di quest'ultimo
[...]
a ottenere la decisione e ha chiesto di dichiarare estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti.
Nessuno si è costituito per la resistente.
La Corte, preso atto di quanto sopra, ha deciso nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Risulta infatti dall'esame della nota depositata in data 11 novembre 2025 a cura del difensore di che, nelle more, è venuto meno l'interesse di quest'ultimo Parte_1
alla prosecuzione del giudizio di appello.
Risulta inoltre dall'esame degli atti che il non ha prodotto prova di aver Pt_1
notificato il ricorso in appello e il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione alla resistente, che infatti non si è costituita in Controparte_1
giudizio: in ragione di ciò non è pertanto necessario acquisire l'accettazione della lla rinuncia agli atti del CP_1 Pt_1
Ricorrono dunque i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio in applicazione di quanto previsto dall'art. 306 c.p.c.
2 Va infine dichiarata l'irripetibilità delle spese di giudizio in considerazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'indicato art. 306 c.p.c. e in conseguenza della mancata costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede: dichiara estinto il presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; dichiara l'irripetibilità delle spese del presente giudizio;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 13 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore dott. Marco ULZEGA Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in grado di appello iscritto al ruolo al n. RGAC 6293 dell'anno 2024, vertente TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
( ), elettivamente domiciliato in Viterbo, Via G. Saragat n. 22, C.F._1 presso lo studio del procuratore, avv. Cristiano SCHIADA, che lo rappresenta e difende per delega allegata in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] ( ) Controparte_1 C.F._2 non rappresentata né difesa
APPELLATA NON COMPARSA
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1056/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo il 5 novembre 2024, pubblicata il 6 novembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11 dicembre 2024 proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n° 1056/2024, emessa il 5 novembre 2024 e pubblicata il 6 novembre 2024, 1 con la quale il Tribunale di Viterbo aveva disposto l'affidamento esclusivo del minore
(nato a [...] il [...]) alla madre alla quale ha demandato anche Per_1
l'assunzione delle decisioni di maggior rilevanza per il figlio;
aveva onerato il Pt_1
di corrispondere alla la somma mensile pari a euro 350,00 quale contributo CP_1
al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
aveva stabilito che il padre poteva vedere il minore nelle modalità predisposte dai Servizi sociali Per_1
territorialmente competenti – e nel rispetto della volontà dello stesso minore - secondo un calendario da predisporsi dai Servizi stessi e aveva condannato il al pagamento Pt_1
delle spese di lite, liquidandole in complessivi euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA.
Con atto dell'11 novembre 2025 l'avv. Cristiano SCHIADA, difensore di Pt_1
ha rappresentato che nelle more era venuto meno l'interesse di quest'ultimo
[...]
a ottenere la decisione e ha chiesto di dichiarare estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti.
Nessuno si è costituito per la resistente.
La Corte, preso atto di quanto sopra, ha deciso nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Risulta infatti dall'esame della nota depositata in data 11 novembre 2025 a cura del difensore di che, nelle more, è venuto meno l'interesse di quest'ultimo Parte_1
alla prosecuzione del giudizio di appello.
Risulta inoltre dall'esame degli atti che il non ha prodotto prova di aver Pt_1
notificato il ricorso in appello e il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione alla resistente, che infatti non si è costituita in Controparte_1
giudizio: in ragione di ciò non è pertanto necessario acquisire l'accettazione della lla rinuncia agli atti del CP_1 Pt_1
Ricorrono dunque i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio in applicazione di quanto previsto dall'art. 306 c.p.c.
2 Va infine dichiarata l'irripetibilità delle spese di giudizio in considerazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'indicato art. 306 c.p.c. e in conseguenza della mancata costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede: dichiara estinto il presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; dichiara l'irripetibilità delle spese del presente giudizio;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 13 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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