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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 14234/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 14234/2020 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Marco Iraci Sareri
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (CF: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 11.03.2024, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni come da atti di causa, con rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno contratto matrimonio a Catania, in data Parte_1 Controparte_1
06.11.2017, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Catania nell'anno 2017, parte I, numero 369.
Dalla coppia non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 03.12.2020, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dalla moglie, rappresentando che il matrimonio era entrato in crisi per colpa di quest'ultima “la quale assumeva costantemente un atteggiamento eccessivamente autoreferenziale, non preoccupandosi dei doveri coniugali e non manifestando alcun tipo di comprensione e/o interesse nei confronti del marito”.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 21.09.2021, sentita la sola parte ricorrente ed atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso e del Controparte_1
verbale di udienza presidenziale.
Con note scritte dell'11.03.2024 ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo in atti, con rinuncia con rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c. e la la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione il 13.05.2024, senza termini di legge.
Il Pubblico Ministero si è rimesso al Tribunale.
____
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di la quale non è comparsa Controparte_1
all'udienza presidenziale né successivamente si è costituita in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi avanzata da è Parte_1
fondata e deve essere accolta. La separazione di fatto, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dal ricorrente, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Nessuna statuizione di natura economica viene disposta in assenza di domanda.
____
Attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente e la natura del presente giudizio, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio a Catania, in data Parte_1 Controparte_1
06.11.2017, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune, nell'anno 2017, numero 369, parte I.
- spese irripetibili.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17.01.2025
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 14234/2020 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Marco Iraci Sareri
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (CF: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 11.03.2024, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni come da atti di causa, con rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno contratto matrimonio a Catania, in data Parte_1 Controparte_1
06.11.2017, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Catania nell'anno 2017, parte I, numero 369.
Dalla coppia non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 03.12.2020, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dalla moglie, rappresentando che il matrimonio era entrato in crisi per colpa di quest'ultima “la quale assumeva costantemente un atteggiamento eccessivamente autoreferenziale, non preoccupandosi dei doveri coniugali e non manifestando alcun tipo di comprensione e/o interesse nei confronti del marito”.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 21.09.2021, sentita la sola parte ricorrente ed atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso e del Controparte_1
verbale di udienza presidenziale.
Con note scritte dell'11.03.2024 ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo in atti, con rinuncia con rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c. e la la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione il 13.05.2024, senza termini di legge.
Il Pubblico Ministero si è rimesso al Tribunale.
____
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di la quale non è comparsa Controparte_1
all'udienza presidenziale né successivamente si è costituita in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi avanzata da è Parte_1
fondata e deve essere accolta. La separazione di fatto, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dal ricorrente, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Nessuna statuizione di natura economica viene disposta in assenza di domanda.
____
Attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente e la natura del presente giudizio, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio a Catania, in data Parte_1 Controparte_1
06.11.2017, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune, nell'anno 2017, numero 369, parte I.
- spese irripetibili.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17.01.2025
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher