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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/09/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. 4352/2018 a cui è stata riunita la causa iscritta al n. di R.G.
371/2019 vertente
TRA
(già ) P.IVA in persona del suo Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 amministratore unico e legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano
Carnovale (CF ) in forza di mandato e procura speciale ex art. 83 c.p.c. CodiceFiscale_1 in calce all'atto di citazione del procedimento RG 4352/2018 su foglio separato ma comunque da costituire un unicum atto, nonché all'atto di citazione in opposizione del procedimento riunito RG
371/2019 in forza di mandato e procura speciale a margine dell'atto di citazione in opposizione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lamezia Terme alla Via Trento
n. 3
- parte attrice del giudizio RG 4352/2018
e parte opponente del giudizio RG 371/2019 -
E Controparte_1
(P.IVA in persona dell'amministratore l.r. p.t. elettivamente domiciliata CP_2 P.IVA_2 in Catanzaro alla via G. Mattei, 3 presso e nello studio dell'avv. Maria Migliaccio (C.F
[...]
) che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione del procedimento RG 4352/2018 nonché per il procedimento riunito RG 371/2019 giusta procura in calce al decreto ingiuntivo n. 1173/2018
- parte convenuta del giudizio RG 4352/2018
e parte opposta del giudizio RG 371/2019 -
Oggetto: azione di restituzione e risarcimento danni - opposizione al decreto ingiuntivo n.
1173/2018
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 RG n. 4352/2018 a cui è stato riunito RG n. 371/2019 Fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato R.G. n. 4352/2018 la società come
Parte_1 rappresentata ha chiesto al giudicante (i) di accertare e dichiarare che non è intervenuto nessun accordo tra la società la società con riferimento ai corrispettivi ed
Parte_1 CP_2 alla riparazione del mezzo di proprietà di parte attrice escavatore marca Volvo modello EC 140, di cui alla fattura proforma del 10 maggio 2018 (ii) che non sussiste valido diritto di esercizio di detenzione e, per l'effetto, condannare la società convenuta a restituire l'escavatore marca Volvo modello EC 140 alla società l (iii) di accertare e dichiarare che non sussiste il
Parte_1 diritto alla corresponsione in capo alla società delle somme di cui alla fattura pro forma CP_2 del 10.05.2018 di euro 8.398,81 (iv) di accertare e dichiarare che l'unico ed effettivo corrispettivo dovuto dalla società alla società è quello di cui al preventivo del
Parte_1 CP_2
21.12.2017 per euro 2.562, 73 (v) di accertare e dichiarare che la società è inadempiente CP_2 agli obblighi 'sulla medesima gravante ed incorsa in responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ed in violazione della buona fede e correttezza contrattuale che l'omessa restituzione del mezzo ha recato pregiudizio patito e, quindi, di condannare la medesima la società al risarcimento CP_2 di tutti i danni patiti e patendi mediante il pagamento a favore della della somma di Parte_1
Euro 10.000,00 o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà equa provata e di giustizia oltre rivalutazione ed interessi legali e moratori sin da quando risulteranno dovuti e sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi.
A fondamento della spiegata domanda, parte attrice assumeva (i) che aveva autorizzato alla società convenuta la riparazione del mezzo per cui è causa nei limiti dell'intervento e delle somme indicate nel preventivo redatto ed inoltrato per un importo netto pari a euro 2.100,60 (ii) che successivamente la Società provvedeva a redigere e trasmettere in data 10.05.2018 CP_2 una fattura pro forma per un totale di euro 8.398,81 e rifiutava la consegna del mezzo fino al pagamento dell'importo fatturato e mai concordato. Manifestava, al riguardo, parte attrice, la propria disponibilità a corrispondere la somma pattuita nel preventivo.
Costituitasi in giudizio, la convenuta società come rappresentata, contestava nel merito CP_2
- per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - la fondatezza della spiegata domanda, chiedendone il rigetto con vittoria di spese. Assumeva in particolare parte convenuta (i) che al momento del ricovero del mezzo cingolato non era stato richiesto da parte della , alcun preventivo di spesa, né era stato pattuito un termine entro Parte_1 il quale il mezzo andava riparato, (ii) che al primo preventivo di spesa del 21.12.2017 ne era seguiti altri verbalmente proposti ed accettati dalla società convenuta per il tramite del signor Pt_3 operatore della per eseguire gli interventi tutti necessari alla riparazione fino a Parte_1
2 RG n. 4352/2018 a cui è stato riunito RG n. 371/2019 pervenire al costo complessivo di euro 8398,81 (iii ) che, atteso il mancato pagamento del prezzo per la eseguita riparazione parte convenuta aveva esercitato il diritto di ritenzione del mezzo come riconosciuto dal disposto contenuto nell'articolo art. 2756 c.c. Con vittoria di spese.
Con autonomo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, giudizio R.G. n. 371/2019, la come rappresentata proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n1173 del 2018, con cui il Tribunale di Catanzaro le aveva ingiunto di pagare, in favore della come rappresentata, la somma di € 8.398,81 oltre interessi e spese della procedura, CP_2 quale prezzo non corrisposto per le riparazioni del cingolato tipo Volvo per le quali era stata emessa fattura 84/1 del 16.05.2018 allegata alla procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione parte opponente richiamava tutto quanto dedotto ed argomentato nell'atto di citazione del giudizio RG n. 2773/2018 chiedendo che venisse accolta la spiegata opposizione e, per l'effetto, che (i) venisse accertato e dichiarato che non è intervenuto nessun accordo tra la società e la società con riferimento ai corrispettivi e Parte_1 CP_2 alla riparazione di cui alla fattura proforma del 10 maggio 2018 e che non sussiste valido diritto di esercizio di detenzione e per l'effetto che venisse restituito l'escavatore marca Volvo modello EC
140 alla società ii) venisse accertato e dichiarato che non sussiste il diritto alla Parte_1 corresponsione in capo alla società delle somme di cui alla fattura pro forma del CP_2
10.05.2018 di euro 8.398, 81; (iii) venisse accertato e dichiarato che l'unico ed effettivo corrispettivo dovuto dalla società alla società è quello di cui al Parte_1 CP_2 preventivo del 21.12.2017 per euro 2.562, 73 (iv) venisse accertato e dichiarato che la società CP_2
è inadempiente agli obblighi 'sulla medesima gravante ed incorsa in responsabilità
[...] contrattuale ed extracontrattuale ed in violazione della buona fede e correttezza contrattuale che l'omessa restituzione del mezzo ha recato pregiudizio patito e patendo dalla e, Parte_1 quindi, che venisse condannata la medesima la società al risarcimento di tutti i danni CP_2 patiti e patendi mediante il pagamento a favore della della somma di Euro 10.000,00 Parte_1
o di quell'altra maggiore o minore somme che risulterà equa provata e di giustizia oltre rivalutazione ed interessi legali e moratori sin da quando risulteranno dovuti e sino al soddisfo;
con condanna alla restituzione del cingolato marca Volvo modello EC 140 a favore della società
Con vittoria di spese, e competenze di lite da distrarsi. Parte_1
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto il quale contestava nel merito, per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e che richiamavano integralmente quelle già esplicitate nella comparsa del giudizio Rg 4352/2018, la spiegata opposizione chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese.
3 RG n. 4352/2018 a cui è stato riunito RG n. 371/2019 I giudizi venivano rimessi dai diversi giudicanti al Presidente di Sezione per le determinazioni di competenza. il Presidente disponeva che le cause portanti i nn. 4352/2018 e 371/2019 venissero chiamate dinnanzi alla dott.ssa la quale, con provvedimento del 21 gennaio 2021 rilevando Per_1 che al procedimento RG 4352/2018 era stato riunito il procedimento n. 371/22019 rinviava per la decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 24.06.2021.
Conclusa l'istruttoria documentale e orale questo giudice disponeva il rinvio dei giudizi riuniti per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23 aprile 2024 quindi da ultimo, all'udienza del
27 maggio 2025. Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. (cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass.
Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib.
n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo
4 RG n. 4352/2018 a cui è stato riunito RG n. 371/2019 contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito dei giudizi riunti questo giudice, in ordine alla spiegata opposizione, osserva innanzitutto che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione
(cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio
2009, n. 16340).
Non si dimentichi, peraltro, a tal riguardo, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme
Cass. n. 15328/2018). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. n
20891/2019).
Fermi i superiori richiami, preliminarmente, questo giudice prende atto dell'avvenuto pagamento della fattura 84/1 del 16.05.2018 posta a base del decreto ingiuntivo opposto nonché della restituzione del mezzo correlatamente avvenuta. In ordine alle questioni di diritto che involgono la vicenda questo giudice richiama e condivide il principio cardine che regola la materia per cui è causa (che pone alla base della decisione di infondatezza delle domande spiegate dalla società
) più volte confermato dalla giurisprudenza anche recente di legittimità e di merito ( Parte_1 cfr. la recentissima Cass. n. 6486/2025 tra le tante) in base al quale solo quando ci si trovi in ambito
5 RG n. 4352/2018 a cui è stato riunito RG n. 371/2019 di attività ulteriori, i cui costi non erano stati inclusi nel preventivo iniziale (…) e che non fossero necessarie e, quindi non costituissero una conseguenza diretta delle opere preventivate (…) per il perfezionamento tecnico della riparazione non sono dovute dal cliente.
Nel caso che ci occupa, segnatamente, l'istruttoria orale ha consentito a parte convenuta/opposta dei giudizi riunti di assolvere all'onere probatorio sulla stessa gravante sia relativamente all'autorizzazione dei lavori tutti eseguiti che in ordine alla necessità che quei lavori dovessero essere eseguiti per una corretta esecuzione a regola d'arte. Parimenti legittimo e corretto deve ritenersi l'esercizio del diritto di ritenzione esercitato da parte convenuta/parte opposta nei giudizi riuniti, attesa l'espressa ammissione della società che al momento dell'introduzione del Pt_1 giudizio non aveva corrisposto alcun pagamento per la prestazione eseguita neanche nella minor misura prevista nel primo preventivo non contestato.
Alla luce di quanto sopra conclusivamente la domanda attorea introdotta con il giudizio RG
4352/2018 e l'opposizione al decreto ingiuntivo del procedimento riunito RG 371/2019 non trovano accoglimento e vengono rigettate. Il decreto ingiuntivo opposto, atteso l'integrale pagamento della fattura posta alla base dello stesso, deve essere revocato con conferma delle spese e competenze in esso riconosciute.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite ivi compresa, attesa l'assunta decisione, la richiesta di risarcimento danni formulata dalla società carente in ogni caso di Parte_1 corredo probatorio.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto che si tratta di cause riunite applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi di attività considerando che le cause non presentavano questioni complesse
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede: rigetta la domanda di parte attrice;
rigetta l'opposizione; revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1173/2018 per quanto in parte motiva con conferma delle spese e competenze in esso riconosciute;
6 RG n. 4352/2018 a cui è stato riunito RG n. 371/2019 condanna la società a pagare, in favore della società le spese di lite che si Parte_1 CP_2 liquidano in € 3.389,00 oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge se dovuti, da distrarsi ex articolo 93 c.p.c. in favore del difensore avv. Maria Migliaccio.
Catanzaro, 24 settembre 2025
Il Giudice
Maria Sciarrone
7 RG n. 4352/2018 a cui è stato riunito RG n. 371/2019
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. 4352/2018 a cui è stata riunita la causa iscritta al n. di R.G.
371/2019 vertente
TRA
(già ) P.IVA in persona del suo Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 amministratore unico e legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano
Carnovale (CF ) in forza di mandato e procura speciale ex art. 83 c.p.c. CodiceFiscale_1 in calce all'atto di citazione del procedimento RG 4352/2018 su foglio separato ma comunque da costituire un unicum atto, nonché all'atto di citazione in opposizione del procedimento riunito RG
371/2019 in forza di mandato e procura speciale a margine dell'atto di citazione in opposizione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lamezia Terme alla Via Trento
n. 3
- parte attrice del giudizio RG 4352/2018
e parte opponente del giudizio RG 371/2019 -
E Controparte_1
(P.IVA in persona dell'amministratore l.r. p.t. elettivamente domiciliata CP_2 P.IVA_2 in Catanzaro alla via G. Mattei, 3 presso e nello studio dell'avv. Maria Migliaccio (C.F
[...]
) che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione del procedimento RG 4352/2018 nonché per il procedimento riunito RG 371/2019 giusta procura in calce al decreto ingiuntivo n. 1173/2018
- parte convenuta del giudizio RG 4352/2018
e parte opposta del giudizio RG 371/2019 -
Oggetto: azione di restituzione e risarcimento danni - opposizione al decreto ingiuntivo n.
1173/2018
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 RG n. 4352/2018 a cui è stato riunito RG n. 371/2019 Fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato R.G. n. 4352/2018 la società come
Parte_1 rappresentata ha chiesto al giudicante (i) di accertare e dichiarare che non è intervenuto nessun accordo tra la società la società con riferimento ai corrispettivi ed
Parte_1 CP_2 alla riparazione del mezzo di proprietà di parte attrice escavatore marca Volvo modello EC 140, di cui alla fattura proforma del 10 maggio 2018 (ii) che non sussiste valido diritto di esercizio di detenzione e, per l'effetto, condannare la società convenuta a restituire l'escavatore marca Volvo modello EC 140 alla società l (iii) di accertare e dichiarare che non sussiste il
Parte_1 diritto alla corresponsione in capo alla società delle somme di cui alla fattura pro forma CP_2 del 10.05.2018 di euro 8.398,81 (iv) di accertare e dichiarare che l'unico ed effettivo corrispettivo dovuto dalla società alla società è quello di cui al preventivo del
Parte_1 CP_2
21.12.2017 per euro 2.562, 73 (v) di accertare e dichiarare che la società è inadempiente CP_2 agli obblighi 'sulla medesima gravante ed incorsa in responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ed in violazione della buona fede e correttezza contrattuale che l'omessa restituzione del mezzo ha recato pregiudizio patito e, quindi, di condannare la medesima la società al risarcimento CP_2 di tutti i danni patiti e patendi mediante il pagamento a favore della della somma di Parte_1
Euro 10.000,00 o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà equa provata e di giustizia oltre rivalutazione ed interessi legali e moratori sin da quando risulteranno dovuti e sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi.
A fondamento della spiegata domanda, parte attrice assumeva (i) che aveva autorizzato alla società convenuta la riparazione del mezzo per cui è causa nei limiti dell'intervento e delle somme indicate nel preventivo redatto ed inoltrato per un importo netto pari a euro 2.100,60 (ii) che successivamente la Società provvedeva a redigere e trasmettere in data 10.05.2018 CP_2 una fattura pro forma per un totale di euro 8.398,81 e rifiutava la consegna del mezzo fino al pagamento dell'importo fatturato e mai concordato. Manifestava, al riguardo, parte attrice, la propria disponibilità a corrispondere la somma pattuita nel preventivo.
Costituitasi in giudizio, la convenuta società come rappresentata, contestava nel merito CP_2
- per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - la fondatezza della spiegata domanda, chiedendone il rigetto con vittoria di spese. Assumeva in particolare parte convenuta (i) che al momento del ricovero del mezzo cingolato non era stato richiesto da parte della , alcun preventivo di spesa, né era stato pattuito un termine entro Parte_1 il quale il mezzo andava riparato, (ii) che al primo preventivo di spesa del 21.12.2017 ne era seguiti altri verbalmente proposti ed accettati dalla società convenuta per il tramite del signor Pt_3 operatore della per eseguire gli interventi tutti necessari alla riparazione fino a Parte_1
2 RG n. 4352/2018 a cui è stato riunito RG n. 371/2019 pervenire al costo complessivo di euro 8398,81 (iii ) che, atteso il mancato pagamento del prezzo per la eseguita riparazione parte convenuta aveva esercitato il diritto di ritenzione del mezzo come riconosciuto dal disposto contenuto nell'articolo art. 2756 c.c. Con vittoria di spese.
Con autonomo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, giudizio R.G. n. 371/2019, la come rappresentata proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n1173 del 2018, con cui il Tribunale di Catanzaro le aveva ingiunto di pagare, in favore della come rappresentata, la somma di € 8.398,81 oltre interessi e spese della procedura, CP_2 quale prezzo non corrisposto per le riparazioni del cingolato tipo Volvo per le quali era stata emessa fattura 84/1 del 16.05.2018 allegata alla procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione parte opponente richiamava tutto quanto dedotto ed argomentato nell'atto di citazione del giudizio RG n. 2773/2018 chiedendo che venisse accolta la spiegata opposizione e, per l'effetto, che (i) venisse accertato e dichiarato che non è intervenuto nessun accordo tra la società e la società con riferimento ai corrispettivi e Parte_1 CP_2 alla riparazione di cui alla fattura proforma del 10 maggio 2018 e che non sussiste valido diritto di esercizio di detenzione e per l'effetto che venisse restituito l'escavatore marca Volvo modello EC
140 alla società ii) venisse accertato e dichiarato che non sussiste il diritto alla Parte_1 corresponsione in capo alla società delle somme di cui alla fattura pro forma del CP_2
10.05.2018 di euro 8.398, 81; (iii) venisse accertato e dichiarato che l'unico ed effettivo corrispettivo dovuto dalla società alla società è quello di cui al Parte_1 CP_2 preventivo del 21.12.2017 per euro 2.562, 73 (iv) venisse accertato e dichiarato che la società CP_2
è inadempiente agli obblighi 'sulla medesima gravante ed incorsa in responsabilità
[...] contrattuale ed extracontrattuale ed in violazione della buona fede e correttezza contrattuale che l'omessa restituzione del mezzo ha recato pregiudizio patito e patendo dalla e, Parte_1 quindi, che venisse condannata la medesima la società al risarcimento di tutti i danni CP_2 patiti e patendi mediante il pagamento a favore della della somma di Euro 10.000,00 Parte_1
o di quell'altra maggiore o minore somme che risulterà equa provata e di giustizia oltre rivalutazione ed interessi legali e moratori sin da quando risulteranno dovuti e sino al soddisfo;
con condanna alla restituzione del cingolato marca Volvo modello EC 140 a favore della società
Con vittoria di spese, e competenze di lite da distrarsi. Parte_1
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto il quale contestava nel merito, per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e che richiamavano integralmente quelle già esplicitate nella comparsa del giudizio Rg 4352/2018, la spiegata opposizione chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese.
3 RG n. 4352/2018 a cui è stato riunito RG n. 371/2019 I giudizi venivano rimessi dai diversi giudicanti al Presidente di Sezione per le determinazioni di competenza. il Presidente disponeva che le cause portanti i nn. 4352/2018 e 371/2019 venissero chiamate dinnanzi alla dott.ssa la quale, con provvedimento del 21 gennaio 2021 rilevando Per_1 che al procedimento RG 4352/2018 era stato riunito il procedimento n. 371/22019 rinviava per la decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 24.06.2021.
Conclusa l'istruttoria documentale e orale questo giudice disponeva il rinvio dei giudizi riuniti per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23 aprile 2024 quindi da ultimo, all'udienza del
27 maggio 2025. Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. (cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass.
Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib.
n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo
4 RG n. 4352/2018 a cui è stato riunito RG n. 371/2019 contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito dei giudizi riunti questo giudice, in ordine alla spiegata opposizione, osserva innanzitutto che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione
(cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio
2009, n. 16340).
Non si dimentichi, peraltro, a tal riguardo, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme
Cass. n. 15328/2018). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. n
20891/2019).
Fermi i superiori richiami, preliminarmente, questo giudice prende atto dell'avvenuto pagamento della fattura 84/1 del 16.05.2018 posta a base del decreto ingiuntivo opposto nonché della restituzione del mezzo correlatamente avvenuta. In ordine alle questioni di diritto che involgono la vicenda questo giudice richiama e condivide il principio cardine che regola la materia per cui è causa (che pone alla base della decisione di infondatezza delle domande spiegate dalla società
) più volte confermato dalla giurisprudenza anche recente di legittimità e di merito ( Parte_1 cfr. la recentissima Cass. n. 6486/2025 tra le tante) in base al quale solo quando ci si trovi in ambito
5 RG n. 4352/2018 a cui è stato riunito RG n. 371/2019 di attività ulteriori, i cui costi non erano stati inclusi nel preventivo iniziale (…) e che non fossero necessarie e, quindi non costituissero una conseguenza diretta delle opere preventivate (…) per il perfezionamento tecnico della riparazione non sono dovute dal cliente.
Nel caso che ci occupa, segnatamente, l'istruttoria orale ha consentito a parte convenuta/opposta dei giudizi riunti di assolvere all'onere probatorio sulla stessa gravante sia relativamente all'autorizzazione dei lavori tutti eseguiti che in ordine alla necessità che quei lavori dovessero essere eseguiti per una corretta esecuzione a regola d'arte. Parimenti legittimo e corretto deve ritenersi l'esercizio del diritto di ritenzione esercitato da parte convenuta/parte opposta nei giudizi riuniti, attesa l'espressa ammissione della società che al momento dell'introduzione del Pt_1 giudizio non aveva corrisposto alcun pagamento per la prestazione eseguita neanche nella minor misura prevista nel primo preventivo non contestato.
Alla luce di quanto sopra conclusivamente la domanda attorea introdotta con il giudizio RG
4352/2018 e l'opposizione al decreto ingiuntivo del procedimento riunito RG 371/2019 non trovano accoglimento e vengono rigettate. Il decreto ingiuntivo opposto, atteso l'integrale pagamento della fattura posta alla base dello stesso, deve essere revocato con conferma delle spese e competenze in esso riconosciute.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite ivi compresa, attesa l'assunta decisione, la richiesta di risarcimento danni formulata dalla società carente in ogni caso di Parte_1 corredo probatorio.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto che si tratta di cause riunite applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi di attività considerando che le cause non presentavano questioni complesse
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede: rigetta la domanda di parte attrice;
rigetta l'opposizione; revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1173/2018 per quanto in parte motiva con conferma delle spese e competenze in esso riconosciute;
6 RG n. 4352/2018 a cui è stato riunito RG n. 371/2019 condanna la società a pagare, in favore della società le spese di lite che si Parte_1 CP_2 liquidano in € 3.389,00 oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge se dovuti, da distrarsi ex articolo 93 c.p.c. in favore del difensore avv. Maria Migliaccio.
Catanzaro, 24 settembre 2025
Il Giudice
Maria Sciarrone
7 RG n. 4352/2018 a cui è stato riunito RG n. 371/2019