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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7574 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1644/2023
TRA
difesa dall'avv. COPPOLA IMMACOLATA;
Parte_1
RICORRENTE
E
; CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/01/23, la ricorrente in epigrafe espone
«
1. La ricorrente, signora ha lavorato alle Parte_1 dipendenze del signor dal 02.04.17 al 03.03.22, espletando CP_1 mansioni di badante e collaboratrice domestica in favore della signora
[...]
(moglie del convenuto) non completamente autosufficiente. Per_1
2. L'istante, è stata assunta all'esito di un colloquio di lavoro con il signor ed ha lavorato, in modo costante e continuativo, CP_1 presso la loro abitazione, in Napoli (Na) alla Via Luca OR n. 164- con i quali ha convissuto.
3. La ricorrente, ha svolto la propria opera lavorativa alle dipendenze del convenuto totalmente priva dell'obbligatoria copertura previdenziale ed assicurativa;
pertanto, a mezzo del presente atto, parte istante si riserva di proporre, con separato ricorso, la richiesta della reintegrazione della posizione contributiva ed assicurativa.
4. Parte attrice, per l'intera durata dell'intercorso rapporto lavorativo, ha espletato mansioni di badante in favore della signora Persona_1 occupandosi:
- della pulizia personale della signora;
Per_1
- di tenerle compagnia.
5. Parte ricorrente, per l'intera durata dell'intercorso rapporto di lavoro, ha altresì disimpegnato mansioni di Collaboratrice domestica
1 preposta alle seguenti attività:
- pulizia completa dell'immobile (composta da: due camere da letto, cucina
e bagno): spolveratura e lavaggio dell'arredo e dei suppellettili, lavaggio pavimenti, infissi, vetri, porte, riordino letti;
- lavaggio e stiratura degli indumenti della signora e;
Per_1 CP_1
- preparazione dei pasti.
6. Per l'intera durata dell'intercorso rapporto di lavoro, la parte resistente signor con cadenza quotidiana ha fornito alla CP_1 ricorrente le opportune direttive di lavoro (relative alle pulizie da effettuare ed ai detersivi e alle attrezzature da utilizzare, ai capi di abbigliamento e/o biancheria da lavare;
alla pulizia personale della signora ) e ha controllato che la sua attività lavorativa venisse Per_1 espletata secondo le istruzioni fornite.
7. La ricorrente ha lavorato dal lunedì alla domenica (con riposo il giovedì dalle 14.00 alle 20.00 e la domenica dalle 8.00 alle 20.00) ed ha osservato il seguente orario di lavoro dalle 7,00 alle 22,00, con pernottamento presso la loro abitazione;
l'istante dunque, ha reso una prestazione lavorativa di 87 ore settimanali (pari a 374,10 mensili).
8. Durante l'intercoso rapporto di lavoro, la ricorrente, ha avuto
l'obbligo di preavvisare il signor in caso di assenze dal CP_1 lavoro, fornendo loro le opportune giustificazioni.
9. La ricorrente è stata retribuita mensilmente e in contanti dal signor
ricevendo euro 800,00. CP_1
10. Durante il rapporto lavorativo la ricorrente non ha percepito la 13ma mensilità.
11. La ricorrente ha goduto di un mese di ferie ogni anno.
12. Il giorno 03.03.2022, il rapporto di lavoro è cessato a seguito di licenziamento orale comminato dal convenuto senza indicazione dei motivi posti a fondamento del decesso intimato.
13. A cessazione del rapporto di lavoro ha ricevuto a titolo di acconto TFR
€ 1.400,00 a mezzo bonifico bancario –come da estratto allegato».
Tanto premesso, ha chiesto
«accertare e dichiarare la “natura” subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la parte convenuta, in modo costante e continuativo, secondo le modalità analiticamente descritte in narrativa, in “premessa” ed ai punti 1-13 del presente ricorso di lavoro.
Per l'effetto, dichiarare il diritto di parte attrice all'inquadramento alla categoria CS del vigente Contratto di categoria, C.C.N.L. Domestici
(conviventi), e per l'effetto condannare la parte convenuta, al pagamento delle differenze retributive maturate (nella misura di cui in conteggi, che
2 sin d'ora, in caso di contestazione ci si riserva di chiedere nomina
c.t.u.).
Accertare e dichiarare il diritto di parte istante alla corresponsione del del TFR e delle indennità di fine rapporto e, per l'effetto, condannare la parte convenuta, al pagamento delle somme nella misura analiticamente indicata nei conteggi che seguono ed integrano il presente atto costituendone parte inscindibile».
L'importo totale richiesto risulta pari a € 68621,09 oltre € 9247,96 per
TFR.
Il convenuto non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Espletata l'istruttoria testimoniale, veniva disposto l'interrogatorio formale del convenuto contumace, cui veniva regolarmente notificato il verbale di deferimento. Il non è comparso alla relativa udienza. CP_1
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
In ossequio al principio di ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., va osservato che sull'attore grava la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali, per non essere stati implicitamente o esplicitamente ammessi dalla controparte, devono ritenersi contestati, e che consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché nello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto, e nell'applicabilità in via diretta del ccnl indicato, ai fini del diritto agli istituti retributivi non aventi un fondamento legale (EDR, scatti di anzianità, r.o.l., maggiorazioni per lavoro straordinario con le aliquote stabilite dal ccnl, etc.). Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto, tra cui principalmente il pagamento di una retribuzione nel rispetto dei minimi di categoria, fissati dalla contrattazione collettiva di settore. Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste,
l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite, atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che
3 costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26985 del
22/12/2009).
Tanto premesso, si riporta di seguito il contenuto dell'istruttoria testimoniale: dichiarava Parte_2
A.D.R.: «Conoco la ricorrente che proviene dalla mia stessa città in
Bulgaria. Io sono in Italia dal 2012 ma ho conosciuto la ricorrente nel
2015».
A.D.R.: «Conosco il convenuto in quanto io lavoravo e lavoro tuttora in via
Luca OR 107 di fronte alla sua abitazione, presso cui ha lavorato la ricorrente».
A.D.R.: «Lavoro dal dott. che abita lì, e questo dal 2012». Persona_2
A.D.R.: «Mi consta che la ricorrente ha lavorato dal dal 2017 al CP_1
2022, come convivente svolgendo attività di badante in favore della moglie del convenuto, non ricordo il cognome». Per_1
A.D.R.: «La ricorrente lavorava dal lunedì al sabato con il giovedì pomeriggio libero».
A.D.R.: « accudiva la signora che è ipovedente, l'aiutava a lavarsi a Pt_1 vestirsi poi svolgeva le faccende domestiche».
: «La ricorrente mi disse che percepiva € 800,00 mensili». CP_2
A.D.R.: «Io sono stata a casa del convenuto anche per portare la cena alla ricorrente».
A.D.R.: «Le volte che sono stata lì, l'ho vista intenta nelle attività che ho sopra descritto. Talvolta vedevo il convenuto che invitava a fare Pt_1 la spesa».
A.D.R.: « andò via perché lamentava che non veniva pagata Pt_1 regolarmente». riferisce: Testimone_1
A.D.R.: «Io abito al terzo piano dello stabile presso cui vivono, al secondo piano, e Conosco i convenuti da oltre Per_3 Persona_1 trent'anni. Conosco altresì la signora che ha lavorato lì da Parte_1 loro».
: «La ricorrente ha lavorato lì dal 2017 al 2022, e svolgeva le CP_2 faccende domestiche occupandosi della pulizia dei locali e poi svolgeva attività di assistenza personale alla signora provvedendo a lavarla Per_1
a vestirla ad accudirla e metterla a letto, inoltre le cucinava. La signora infatti ha iniziato a perdere la vista sicché senza non Per_1 Pt_1 riusciva a compiere nemmeno gli atti più elementari».
A.D.R.: «La ricorrente dormiva lì, e aveva il giovedì pomeriggio e la domenica liberi».
4 A.D.R.: «Non so quanto percepisse la ricorrente».
: «Il rapporto si risolse perché la ricorrente lamentava di non CP_2 essere pagata. Una volta il mi chiese un prestito per pagare la CP_1 ricorrente».
A.D.R.: «Sono amica di sicché frequentavo la casa specialmente da Per_1 quanto venne a lavorare, e da quando è andata via non mi ci Pt_1 Pt_1 reco più».
A.D.R.: «Mi recavo lì una, due volte a settimana, talvolta saliva Per_1 da me assieme a ». Pt_1
All'esito dell'istruttoria testimoniale, e tenuto conto della mancata presentazione del convenuto contumace all'udienza per rendere l'interrogatorio formale, deferitogli, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., deve ritenersi provato lo svolgimento di un rapporto di collaborazione domestica nel periodo da aprile 2017 a febbraio 2022. In proposito, la Cassazione ha chiarito che con riferimento a rapporti di lavoro caratterizzati da una estrema semplicità delle mansioni, come nel caso di un lavoratore che, come in quello di specie, svolga una prestazione piuttosto elementare e ripetitiva, per la particolarità delle mansioni, un concreto potere direttivo potrebbe non essere mai esercitato, salvo che nella fase iniziale del rapporto (in questi sensi Cass. sez. lav.
5.5.2004 n. 8569). In quest'ottica la Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 18692 del 06/09/2007) ha ad esempio ritenuto che la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (nella specie, commesso addetto alla vendita), comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere.
In ordine all'orario di lavoro, va osservato che, ancora una volta, deve tenersi conto della distribuzione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. Parametro base di riferimento è costituito dall'orario di lavoro stabilito dalla legge (o dal contratto) con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno. Secondo quanto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rilevare, gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro a tempo pieno, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, ai fini del pagamento del lavoro straordinario. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione
5 sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1389 del 29/01/2003).
Ne consegue che, nella specie, operando la presunzione di svolgimento del rapporto di lavoro convivente per 54 ore settimanali, secondo le indicazioni fornite nel contratto collettivo, non essendo emerso alcunché dall'istruttoria, neppure poteva fondarsi l'accertamento unicamente sulla mancata risposta all'interrogatorio formale, tenuto conto che l'art. 232
c.p.c., lungi dall'equiparare alla confessione giudiziale la mancata risposta, si limita a prevedere che il giudice, valutati gli altri elementi di prova, possa ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio.
Circa le mansioni e il livello di inquadramento risulta provato lo svolgimento delle mansioni di badante, così come descritte dai testi, e tenuto conto della mancata risposta del convenuto, in tal caso rilevante ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
Per quanto riguarda la retribuzione percepita, trattandosi di parziale adempimento, e quindi di fatto estintivo del diritto, una volta provato il rapporto, era il convenuto a dover provare di aver corrisposto eventualmente una retribuzione maggiore di quella su cui vi è l'espressa ammissione della parte ricorrente.
Peraltro, secondo quanto ha affermato la Cassazione a sezioni unite (Cass.
Sez. U Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), il principio, secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, laddove è il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, vale altresì qualora sia dedotto, a fondamento della domanda, un inesatto adempimento. In proposito, la Corte fa leva sull'esigenza di dare omogeneità al regime probatorio, per estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (v. pure Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 9439 del 10/04/2008).
Va infine osservato che la parte, nei conteggi allegati al ricorso, non detrae dall'importo che assume dovuto a titolo di TFR l'acconto di €
1400,00 che ella stessa deduce di aver percepito.
Venendo alla quantificazione delle somme dovute, i conteggi contenuti in
6 ricorso vanno corretti con l'esclusione dello straordinario e con la correzione del percepito, come segue:
2017 dovuto 8695,35 + ferie 13 1449.23 percepito 7200
2018 dovuto 11667,96 + ferie 13 1944.66 percepito 9600
2019 dovuto 11798.64 + ferie 13 1966.44 percepito 9600
2020 dovuto 11808.12 + ferie 13 1968.02 percepito 9600
2021 dovuto 11971.32 + ferie 13 1996.92 percepito 9600
2022 dovuto 1995.22 + ferie 13 995.46 percepito 1600 tot dovuto 68257.34 tot percepito 47200.00 differenza 21057.34
TFR dovuto 5056,01 percepito 1400,00 differenza 3656,01
Totale dovuto 24713,35
La parte convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore della ricorrente, della somma di € 24713,35, di cui € 21057,34 a titolo di differenze retributive, ed € 3656,01 a titolo di TFR. Su tali somme, ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c., vanno calcolati la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, in virtù del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, della somma di € 24713,35, di cui € 21057,34 a titolo di differenze retributive, ed € 3656,01 a titolo di TFR, oltre rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate
7 dalle singole scadenze al saldo, rigettando per il resto il ricorso;
b) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2695,00, oltre spese forfetarie IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 22/10/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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