Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 27/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela sezione civile - settore lavoro nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 23/01/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 610/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA per , nata a [...] il [...], C.f: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio C.F._1
Eugenio Muscia, presso il cui studio ha eletto domicilio ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce resistente
oggetto: indennità di accompagnamento l. 508/1988 e ss. modificazioni.
conclusioni per le parti (ud. 23 gennaio 2025): “...concludono le parti richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 TER CPC, così, per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale, contestando le risultanze della
CTU in sede di ATP, che venisse concesso il riconoscimento del diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento in capo al ricorrente ed
Contestava, a tal uopo, le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il
CTU in sede di ATP.
Si è costituita l' , formulando questione pregiudiziale di decadenza. CP_1
È stata disposta la rinnovazione della CTU al fine di verificare la sussistenza dei presupposti sanitari e sulle eccezioni di merito.
Le parti hanno discusso e concluso, richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 23 gennaio 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza formulata dall' , stante che la ricorrente avverso il CP_1
decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso.
Nel merito, comunque, la domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere rigettata per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, è stato disposto il rinnovo della CTU. Il consulente nell'ambito dell'ATPO, la cui consulenza qui dovrà essere condivisa in quanto sorretta da adeguata e convincente motivazione e fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non ha rinvenuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente per la concessione dei benefici chiesti;
invero si tratta di: “…soggetto affetto da obesità grave di III° grado, con artrosi polidistrettuale, a modica incidenza funzionale sul movimento del tronco
e delle grosse articolazioni e sulla deambulazione, difficoltosa ma possibile, con appoggio monolaterale. Sindrome depressiva reattiva di grado medio-grave. Esiti di tiroidectomia per carcinoma papillare multifocale, in assenza di segni clinici e strumentali di ripresa di malattia. Esiti di pregresso intervento di isterectomia ecc…”. Così, confermando l'assunto peritale del CTU, che andrà integralmente recepito dal momento che esso appare immune da errori o vizi logici o tecnici, nonché fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non comporterà il diritto a potere beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ma semplicemente uno status invalidante del 100% per come già riconosciuto dalla Commissione periferica per l'accertamento delle invalidità civili.
Or dunque, non sarà configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento per quei soggetti le cui malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento.
Invece, il CTU evidenzia come, nel caso in specie, detti impedimenti non fossero presenti e non fossero idonei ad impedire gli atti quotidiani giornalieri.
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno compensarsi ex lege.
Le spese di CTU della fase di ATP dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto rigetta nei termini anzi descritti il ricorso promosso da nata a [...] il [...], C.f: Parte_1
. C.F._1
Compensa spese e competenze di lite ex lege. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separato decreto. CP_1
Il Giudice
Raimondo Cipolla