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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 12/06/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1510/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1510/2024 promossa da:
, C.F. con gli avv.ti STEFANIA SOZZI e PAOLO Parte_1 C.F._1
SCROCCHI
- Ricorrente -
contro
, C.F. CP_1 C.F._2
- Resistente contumace -
e con
C.F. , ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato come CP_2 C.F._3
da delibera n. 14 del COA di Piacenza del 4 febbraio 2025 e , C.F. CP_3
ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato come da delibera n. 13 del COA di C.F._4
Piacenza del 4 febbraio 2025, entrambi in persona del curatore speciale, avv. MARGHERITA
PRANDI; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege –
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Parte ricorrente e il Curatore Speciale dei Minori hanno concluso come da fogli di pc e note scritte, depositati telematicamente in sostituzione dell'udienza del 7 maggio 2025 in conformità all'art. 127 ter
c.p.c..
Il PM ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori e CP_1 CP_2
alla madre, allo stato affidati al Servizio Sociale Unione Valnure Valchero e per il resto, CP_3
la conferma del provvedimento reso in data 10 gennaio 2023 dal Tribunale di Piacenza con riferimento alle condizioni economiche relative al mantenimento dei Minori ed alla contribuzione pro quota alle spese straordinarie occorrenti per gli stessi in capo ad CP_1
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - con ricorso del 14 maggio 2019, il aveva chiesto, a modifica del provvedimento del 26 settembre 2018, con il quale il Collegio CP_1 aveva disposto l'affidamento dei Minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre per l'importo complessivo di € 1.200,00 mensili, in via principale, il collocamento dei figli minori presso di sé, con previsione di un contributo al mantenimento degli stessi a carico della madre ed in via subordinata, il collocamento degli stessi presso la madre e la riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 500,00 per entrambi i figli;
- in data
17 giugno 2019, adìva il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Piacenza al fine “di Parte_1
verificare e vigilare sul corretto adempimento delle condizioni previste nel provvedimento emesso dal
Tribunale di Piacenza in composizione collegiale in data 25.09.2018; adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari al fine di tutelare i diritti dei minori;
di disporre, se ritenuto opportuno,
l'intervento dei servizi sociali affinché: siano assunte iniziative a sostegno alla genitorialità; sia posta in essere una concreta attività di controllo sull'osservanza delle condizioni statuite dal Tribunale”; - il
Giudice Tutelare, dott.ssa Giorgia Demaldè, con ordinanza del 31 luglio 2019, dichiarava aperta la vigilanza in ordine alle condizioni di affidamento e alle modalità di frequentazione dei minori CP_2
e mentre con provvedimento in data 10 gennaio 2023, il Tribunale di Piacenza, in CP_3 composizione collegiale, decideva sul ricorso depositato da disponendo l'affidamento CP_1
dei minori e al Servizio Sociale Unione Valnure Valchero, con residenza abituale CP_2 CP_3
presso la madre, demandando al Servizio Sociale la regolamentazione della frequentazione tra il padre ed i minori, confermando l'incarico allo stesso Servizio al fine di proseguire nell'attività di pagina 2 di 8 monitoraggio del nucleo familiare e negli interventi di sostegno alla genitorialità a favore delle parti, nonché nell'adozione delle iniziative dirette al recupero di un sereno rapporto tra il padre e i figli, secondo modalità non disturbanti per i Minori, anche avvalendosi dell'ausilio delle psicologhe già individuate dall'AUSL di Piacenza;
- con ricorso in data 23 febbraio 2023, richiedeva Parte_1 al Tribunale di Piacenza la nomina di un Curatore speciale nell'interesse dei Minori e con provvedimento del 14 aprile 2023, il GT nominava all'uopo l'avv. Margherita Prandi con il compito di rappresentare e tutelare i Minori vista l'elevata conflittualità esistente tra i Genitori in modo da favorire l'adozione degli interventi utili a perseguire l'interesse dei minori ed a soddisfare i loro bisogni specifici, compresi eventuali interventi di sostegno e/o terapeutici nonché il recupero di un sereno rapporto tra i minori e il padre;
- nei mesi successivi, entrambi i genitori acconsentivano alla ripresa del percorso psicologico per il superamento delle situazioni di conflitto, in modo da favorire il recupero di un sereno rapporto tra i Minori e il padre e a tal fine, venivano incaricate la dott.ssa e la Per_1
dott.ssa , le quali tuttavia riscontravano una netta chiusura dei ragazzi a qualsiasi incontro con il Per_2
padre e la nonna paterna;
- nel corso di un incontro tenutosi in data 14 dicembre 2023, i Minori chiedevano di poter incontrare il Giudice Tutelare per essere ascoltati ed alla stessa confermavano la volontà di non incontrare né il padre, né la nonna paterna;
- con provvedimento del 17 gennaio 2024, il
Giudice Tutelare convocava all'udienza del 7 febbraio 2024 la Curatrice dei Minori, l'Assistente
Sociale , dott.ssa ed i Genitori ma il Parte_2 Persona_3 padre faceva sapere di non avere interesse a presenziare all'udienza e di voler estraniarsi dalla vita dei figli (“mi sono letto il documento allegato, sono pienamente d'accordo con i bambini che non ne vogliono più sapere di avvocati, assistenti sociali ecc…. quindi, non sarò presente a febbraio, e mi faccia il piacere di dire a tutti quanti di non considerarmi più, come io farò con tutti quanti voi.
Comunichi pure ai 2 fratelli, che il papà non gli darà sicuramente più fastidio e nemmeno la nonna.
P.s. da oggi può evitare di chiamarmi perché non le risponderò mai più”); - all'esito dell'udienza, rinviata al 20 marzo 2024 per consentire la convocazione dell'assistente sociale dott.ssa e delle Per_3
psicologhe dott.ssa e dott.ssa il Giudice Tutelare confermava la nomina del Curatore Per_2 Per_1
Speciale; - con nota del 12 aprile 2024, i Servizi Sociali dichiaravano l'impossibilità di proseguire con la presa in carico del nucleo e chiedevano al Giudice di valutare la revoca dell'istituto dell'affido dei minori a carico dei Servizi;
- da anni, versava in favore della madre, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento di entrambi i figli, la somma mensile di € 200,00, a fronte del diverso importo disposto dal Tribunale di Piacenza di € 750,00, senza inoltre provvedere alla contribuzione al
50% alle spese straordinarie;
- il padre era totalmente estraneo alla vita dei figli ed era la sola madre a farsi carico di tutte le esigenze dei Minori la quale comunicava al ogni evento o necessità che CP_1
pagina 3 di 8 coinvolgesse i figli, al fine di concertare con il padre le relative scelte e condividerne i costi, senza spesso ottenere riscontri.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del
Presidente di Sezione Civile, dott.ssa Marisella Gatti del 10 settembre 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 21 gennaio 2025, assegnando termine alla Ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza, nonché termine a parte resistente per la costituzione in giudizio.
Alla prima udienza, il Giudice, stante la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di CP_1
assegnava alla Ricorrente termine sino al 28 gennaio 2025 per notiziare il Curatore dei minori
[...] del presente giudizio e rinviava la causa all'udienza del 13 febbraio 2025, disponendone la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c..
Si costituiva in giudizio l'avv. Margherita Prandi in qualità di curatrice speciale dei Minori e CP_3
chiedendo di revocare l'affidamento al Servizio Sociale Unione Val Nure e Val Chero CP_2
e di affidare i Minori in via esclusiva alla madre, conferendo alla stessa la facoltà di assumere ogni decisione relativa ai figli minori, con incarico di informare via mail il padre circa le scelte assunte in materia sanitaria, scolastica, sportive ed educativa e confermando al contempo la prosecuzione del percorso psicologico in favore di e demandando alle professioniste la verifica e CP_2 CP_3 il controllo del benessere psicofisico dei minori, anche in relazione all'elaborazione degli eventi passati.
A sostegno di tali conclusioni, il Curatore Speciale dei Minori deduceva che: - a seguito della nomina del Giudice Tutelare, incontrava i minori in data 7 giugno 2023 presso il proprio studio, separatamente, in presenza della madre e mentre isultava più aperto e non escludeva la possibilità per il futuro CP_3
di incontrare la nonna paterna, esprimeva un netto rifiuto alla ripresa degli incontri e CP_2
comunque entrambi avevano manifestato la loro disponibilità ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico;
sicché, i genitori incaricavano all'uopo la dott.ssa e la dott.ssa , le quali Per_1 Per_2
agli incontri con i Minori riscontravano il loro netto rifiuto a qualsiasi incontro con padre e nonna paterna mentre la veniva descritta come una madre presente;
- in data 14 dicembre 2023, alla Pt_1
presenza del Curatore, i Minori chiedevano di poter incontrare il Giudice per essere ascoltati e confermavano la volontà di non incontrare né il padre, né la nonna paterna;
- chiedeva quindi un incontro con il Giudice Tutelare ed i Genitori ma il padre, rispondendo alla mail con cui gli veniva comunicata la convocazione all'udienza del 7 febbraio 2024, rispondeva di non voler più essere coinvolto, asserendo di condividere l'opinione espressa dai figli i quali “non ne vogliono più sapere di
pagina 4 di 8 avvocati, assistenti sociali, ecc …” e incaricando di riferire “ai due fratelli che il papà non gli darà sicuramente più fastidio e nemmeno la nonna”, invitando il Curatore a non contattarlo più; - la richiesta formulata da Parte Ricorrente di affido esclusivo dei Minori alla madre rispondeva all'interesse dei
Minori stante l'assenza di un rapporto affettivo e di incontri tra padre e figli, la mancanza di contribuzione in favore dei minori, l'indifferenza paterna all'assunzione delle decisioni riguardanti i
Minori, con la necessità di vincolare la scelta dell'affidamento esclusivo alla madre a un minimo di comunicazione (tramite mail e quindi senza necessità di colloquio) nei confronti del padre.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 febbraio 2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria, fissava l'udienza del 3 aprile 2025 per la discussione, disponendone la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. ed all'esito del deposito delle note autorizzate, con ordinanza del 7 maggio 2025, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
***
Parte Ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo dei minori e alla CP_2 CP_3
madre nella forma del c.d. affidamento rafforzato, al fine di consentire alla stessa di Parte_1 assumere le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, allegando circostanze comprovanti il mancato interesse del padre nei confronti dei Minori, sia da un punto di vista economico CP_1
che morale, nonché le considerazioni svolte dal Servizio Sociale – Parte_2
attualmente Ente affidatario dei Minori – a sostegno della richiesta di revoca dell'affidamento dei
Minori ai Servizi e di qualsiasi altro intervento/mandato all'Ente, contenute nella relazione datata 12 aprile 2024 e depositata nel giudizio RG 1010/2023 pendente dinanzi al Giudice Tutelare dott.ssa
Giorgia Demaldè, stante la loro impossibilità di proseguire con la presa in carico del nucleo.
In particolare, a sostegno della domanda proposta, la Ricorrente, ha allegato che il Resistente è da tempo totalmente estraneo alla vita dei figli (nato il [...]) e (nato il [...]), CP_2 CP_3
che non vogliono avere più alcun contatto con il padre, il quale ha deciso di uscire definitivamente dalle loro vite, per cui è solo la madre a farsi carico di tutte le esigenze dei Minori poiché, nonostante le comunicazioni al di ogni evento o necessità attinenti alla vita dei figli, al fine di concertare CP_1
con il padre le relative scelte e condividerne i costi, spesso non riceve da questi alcun riscontro.
Tali circostanze sono state confermate anche dall'avv. Margherita Prandi, curatrice speciale dei Minori, nominato nel procedimento R.G. 1010/2023, con provvedimento in data 14 aprile 2023, la quale si è associata alla domanda della Ricorrente diretta all'affidamento esclusivo dei Minori alla madre, nella forma dell'affidamento super esclusivo, anche alla luce dell'atteggiamento mostrato dal il quale CP_1
pagina 5 di 8 ha di fatto rinunciato alla relazione con i figli, seppure a fronte di circostanze complesse e forse non esclusivamente a lui addebitabili.
La domanda di Parte Ricorrente è fondata e va, pertanto, accolta.
Com'è noto, in termini generali, nell'ambito dell'affidamento del minore, l'ordinamento tende a prediligere il regime di affidamento condiviso dei figli, nel rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi (Cass. civ., sez. I, 20/11/2019, n. 30191), e dell'interesse del minore stesso (Cass. civ., sez. I, 09/02/2023, n. 4056).
Ritiene tuttavia la granitica giurisprudenza sul punto che, in ogni caso, l'affidamento condiviso possa essere derogato in presenza di circostanze, già tipizzate, quali gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.9.2016 n. 18559) o situazioni di manifesto disinteresse o incapacità del genitore (Cass. 17.1.2017 n. 977).
Il pregiudizio per il minore sussiste non solo in presenza di carenze educative e relazionali, ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere
l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 17/12/2009, n. 26587).
Ne consegue che l'affidamento esclusivo va disposto solo ove si accerti - in positivo - l'idoneità del genitore esclusivo affidatario ed - in negativo – l'inidoneità o la manifesta carenza dell'altro genitore
(sul punto, cfr. tra le tante, Cass., sez. I, 19/09/2023, n. 26796; Cass., 1/8/2023, n. 23333; Cass.,
6/7/2022, n. 21425). Infine, va precisato che la scelta dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori deve essere compiuta dal Giudice in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. civ. sent. 4056 del 9 febbraio 2023).
Più nello specifico, l'affidamento c.d. super esclusivo rappresenta la possibilità che la responsabilità genitoriale venga concentrata dal giudice, anche d'ufficio, in capo ad un solo genitore, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale.
In tal caso, è il genitore affidatario a decidere esclusivamente sulla formazione del figlio e la sua salute e su tutte le decisioni più importanti per la vita, senza dover coinvolgere l'altro, pur mantenendo quest'ultimo la responsabilità genitoriale e l'obbligo a diversi doveri verso il figlio, tra cui il versamento del mantenimento.
pagina 6 di 8 Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta da Parte Ricorrente nonché dalle Relazioni dei Servizi Sociali affidatari del 3 febbraio 2024 e del 12 aprile 2024 e dalla Relazione a firma della dott.ssa e della dott.ssa , emerge che l'Ente affidatario dei Minori è Persona_4 Persona_5 impossibilitato a proseguire con la presa in carico e l'attività di monitoraggio del nucleo familiare e non ha potuto portare avanti i percorsi di mediazione e sostegno genitoriale finalizzati ad una ripresa della relazione padre-figli, ostacolata anche dalle continue risposte o istanze dei Minori di non volere avere a che fare con il padre che, negli ultimi tempi, ha deciso di rinunciare alla relazione con i figli, facendo di fatto venir meno la situazione di conflittualità tra i genitori.
Al contempo, dalla documentazione in atti emerge che i Minori proseguono regolarmente il loro percorso scolastico, sportivo ed extra-socializzante e che la madre si è sempre occupata di tali ambiti in modo autonomo e funzionale, come riportato dalla Scuola ai Servizi.
Tali circostanze non sono contrastate da elementi di segno contrario, atteso che il Resistente, nonostante la ritualità della notifica, ha deciso di non prendere parte al giudizio.
Si ritiene, pertanto, che l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato, da intendersi come possibilità esclusiva in capo alla madre affidataria di ogni decisione riguardante i figli, risponda all'interesse dei minori e ma, al contempo, appare opportuno onerare la Ricorrente di relazionare il padre, CP_3 CP_2 anche tramite mail, in occasione delle decisioni assunte, per lasciare la possibilità di un'apertura dei
Minori verso la figura del padre.
Infine, come richiesto dalla madre e dalla Curatrice speciale dei minori è importante che gli stessi proseguano il percorso psicologico già avviato, demandando alle professioniste dott.ssa Per_4
e dott.ssa la verifica e il controllo del benessere psicofisico dei minori
[...] Persona_5 CP_3
anche in relazione all'elaborazione degli eventi passati. Per_6
Quanto agli aspetti di natura economica, in mancanza di circostanze sopravvenute che giustifichino una modifica dei provvedimenti già emessi, in conformità alla richiesta di Parte ricorrente, si giustifica la conferma sul punto del provvedimento emesso dal Tribunale di Piacenza in data 10 gennaio 2023 all'esito del procedimento R.G. n. 1267/2019.
***
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della natura della causa, dei motivi della decisione e del comportamento processuale del Resistente, che è rimasto contumace nel presente procedimento, se ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
pagina 7 di 8 - dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre CP_2 CP_3 Parte_1 nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo, con residenza abituale presso la stessa, la quale potrà prendere da sola le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, tenendo conto delle capacità e dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, con incarico alla madre di informare, tramite mail, il sig. circa le scelte assunte in favore dei figli in materia sanitaria, scolastica, sportive ed CP_1
educativa;
- dà atto che i minori e proseguiranno nel percorso psicologico con le CP_2 CP_3
professioniste incaricate dai genitori, (per e (per , le quali Per_1 CP_2 Per_2 CP_3 procederanno alla verifica del benessere psicofisico dei Minori, anche in relazione all'elaborazione degli eventi passati;
- conferma le condizioni relative al mantenimento ordinario dei Minori ed alla contribuzione pro quota alle spese straordinarie occorrenti per gli stessi a carico del padre, contenute nel provvedimento emesso dal Tribunale di Piacenza in data 10 gennaio 2023 all'esito del procedimento R.G. n. 1267/2019;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, in data 12 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1510/2024 promossa da:
, C.F. con gli avv.ti STEFANIA SOZZI e PAOLO Parte_1 C.F._1
SCROCCHI
- Ricorrente -
contro
, C.F. CP_1 C.F._2
- Resistente contumace -
e con
C.F. , ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato come CP_2 C.F._3
da delibera n. 14 del COA di Piacenza del 4 febbraio 2025 e , C.F. CP_3
ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato come da delibera n. 13 del COA di C.F._4
Piacenza del 4 febbraio 2025, entrambi in persona del curatore speciale, avv. MARGHERITA
PRANDI; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege –
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Parte ricorrente e il Curatore Speciale dei Minori hanno concluso come da fogli di pc e note scritte, depositati telematicamente in sostituzione dell'udienza del 7 maggio 2025 in conformità all'art. 127 ter
c.p.c..
Il PM ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori e CP_1 CP_2
alla madre, allo stato affidati al Servizio Sociale Unione Valnure Valchero e per il resto, CP_3
la conferma del provvedimento reso in data 10 gennaio 2023 dal Tribunale di Piacenza con riferimento alle condizioni economiche relative al mantenimento dei Minori ed alla contribuzione pro quota alle spese straordinarie occorrenti per gli stessi in capo ad CP_1
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - con ricorso del 14 maggio 2019, il aveva chiesto, a modifica del provvedimento del 26 settembre 2018, con il quale il Collegio CP_1 aveva disposto l'affidamento dei Minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre per l'importo complessivo di € 1.200,00 mensili, in via principale, il collocamento dei figli minori presso di sé, con previsione di un contributo al mantenimento degli stessi a carico della madre ed in via subordinata, il collocamento degli stessi presso la madre e la riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 500,00 per entrambi i figli;
- in data
17 giugno 2019, adìva il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Piacenza al fine “di Parte_1
verificare e vigilare sul corretto adempimento delle condizioni previste nel provvedimento emesso dal
Tribunale di Piacenza in composizione collegiale in data 25.09.2018; adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari al fine di tutelare i diritti dei minori;
di disporre, se ritenuto opportuno,
l'intervento dei servizi sociali affinché: siano assunte iniziative a sostegno alla genitorialità; sia posta in essere una concreta attività di controllo sull'osservanza delle condizioni statuite dal Tribunale”; - il
Giudice Tutelare, dott.ssa Giorgia Demaldè, con ordinanza del 31 luglio 2019, dichiarava aperta la vigilanza in ordine alle condizioni di affidamento e alle modalità di frequentazione dei minori CP_2
e mentre con provvedimento in data 10 gennaio 2023, il Tribunale di Piacenza, in CP_3 composizione collegiale, decideva sul ricorso depositato da disponendo l'affidamento CP_1
dei minori e al Servizio Sociale Unione Valnure Valchero, con residenza abituale CP_2 CP_3
presso la madre, demandando al Servizio Sociale la regolamentazione della frequentazione tra il padre ed i minori, confermando l'incarico allo stesso Servizio al fine di proseguire nell'attività di pagina 2 di 8 monitoraggio del nucleo familiare e negli interventi di sostegno alla genitorialità a favore delle parti, nonché nell'adozione delle iniziative dirette al recupero di un sereno rapporto tra il padre e i figli, secondo modalità non disturbanti per i Minori, anche avvalendosi dell'ausilio delle psicologhe già individuate dall'AUSL di Piacenza;
- con ricorso in data 23 febbraio 2023, richiedeva Parte_1 al Tribunale di Piacenza la nomina di un Curatore speciale nell'interesse dei Minori e con provvedimento del 14 aprile 2023, il GT nominava all'uopo l'avv. Margherita Prandi con il compito di rappresentare e tutelare i Minori vista l'elevata conflittualità esistente tra i Genitori in modo da favorire l'adozione degli interventi utili a perseguire l'interesse dei minori ed a soddisfare i loro bisogni specifici, compresi eventuali interventi di sostegno e/o terapeutici nonché il recupero di un sereno rapporto tra i minori e il padre;
- nei mesi successivi, entrambi i genitori acconsentivano alla ripresa del percorso psicologico per il superamento delle situazioni di conflitto, in modo da favorire il recupero di un sereno rapporto tra i Minori e il padre e a tal fine, venivano incaricate la dott.ssa e la Per_1
dott.ssa , le quali tuttavia riscontravano una netta chiusura dei ragazzi a qualsiasi incontro con il Per_2
padre e la nonna paterna;
- nel corso di un incontro tenutosi in data 14 dicembre 2023, i Minori chiedevano di poter incontrare il Giudice Tutelare per essere ascoltati ed alla stessa confermavano la volontà di non incontrare né il padre, né la nonna paterna;
- con provvedimento del 17 gennaio 2024, il
Giudice Tutelare convocava all'udienza del 7 febbraio 2024 la Curatrice dei Minori, l'Assistente
Sociale , dott.ssa ed i Genitori ma il Parte_2 Persona_3 padre faceva sapere di non avere interesse a presenziare all'udienza e di voler estraniarsi dalla vita dei figli (“mi sono letto il documento allegato, sono pienamente d'accordo con i bambini che non ne vogliono più sapere di avvocati, assistenti sociali ecc…. quindi, non sarò presente a febbraio, e mi faccia il piacere di dire a tutti quanti di non considerarmi più, come io farò con tutti quanti voi.
Comunichi pure ai 2 fratelli, che il papà non gli darà sicuramente più fastidio e nemmeno la nonna.
P.s. da oggi può evitare di chiamarmi perché non le risponderò mai più”); - all'esito dell'udienza, rinviata al 20 marzo 2024 per consentire la convocazione dell'assistente sociale dott.ssa e delle Per_3
psicologhe dott.ssa e dott.ssa il Giudice Tutelare confermava la nomina del Curatore Per_2 Per_1
Speciale; - con nota del 12 aprile 2024, i Servizi Sociali dichiaravano l'impossibilità di proseguire con la presa in carico del nucleo e chiedevano al Giudice di valutare la revoca dell'istituto dell'affido dei minori a carico dei Servizi;
- da anni, versava in favore della madre, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento di entrambi i figli, la somma mensile di € 200,00, a fronte del diverso importo disposto dal Tribunale di Piacenza di € 750,00, senza inoltre provvedere alla contribuzione al
50% alle spese straordinarie;
- il padre era totalmente estraneo alla vita dei figli ed era la sola madre a farsi carico di tutte le esigenze dei Minori la quale comunicava al ogni evento o necessità che CP_1
pagina 3 di 8 coinvolgesse i figli, al fine di concertare con il padre le relative scelte e condividerne i costi, senza spesso ottenere riscontri.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del
Presidente di Sezione Civile, dott.ssa Marisella Gatti del 10 settembre 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 21 gennaio 2025, assegnando termine alla Ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza, nonché termine a parte resistente per la costituzione in giudizio.
Alla prima udienza, il Giudice, stante la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di CP_1
assegnava alla Ricorrente termine sino al 28 gennaio 2025 per notiziare il Curatore dei minori
[...] del presente giudizio e rinviava la causa all'udienza del 13 febbraio 2025, disponendone la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c..
Si costituiva in giudizio l'avv. Margherita Prandi in qualità di curatrice speciale dei Minori e CP_3
chiedendo di revocare l'affidamento al Servizio Sociale Unione Val Nure e Val Chero CP_2
e di affidare i Minori in via esclusiva alla madre, conferendo alla stessa la facoltà di assumere ogni decisione relativa ai figli minori, con incarico di informare via mail il padre circa le scelte assunte in materia sanitaria, scolastica, sportive ed educativa e confermando al contempo la prosecuzione del percorso psicologico in favore di e demandando alle professioniste la verifica e CP_2 CP_3 il controllo del benessere psicofisico dei minori, anche in relazione all'elaborazione degli eventi passati.
A sostegno di tali conclusioni, il Curatore Speciale dei Minori deduceva che: - a seguito della nomina del Giudice Tutelare, incontrava i minori in data 7 giugno 2023 presso il proprio studio, separatamente, in presenza della madre e mentre isultava più aperto e non escludeva la possibilità per il futuro CP_3
di incontrare la nonna paterna, esprimeva un netto rifiuto alla ripresa degli incontri e CP_2
comunque entrambi avevano manifestato la loro disponibilità ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico;
sicché, i genitori incaricavano all'uopo la dott.ssa e la dott.ssa , le quali Per_1 Per_2
agli incontri con i Minori riscontravano il loro netto rifiuto a qualsiasi incontro con padre e nonna paterna mentre la veniva descritta come una madre presente;
- in data 14 dicembre 2023, alla Pt_1
presenza del Curatore, i Minori chiedevano di poter incontrare il Giudice per essere ascoltati e confermavano la volontà di non incontrare né il padre, né la nonna paterna;
- chiedeva quindi un incontro con il Giudice Tutelare ed i Genitori ma il padre, rispondendo alla mail con cui gli veniva comunicata la convocazione all'udienza del 7 febbraio 2024, rispondeva di non voler più essere coinvolto, asserendo di condividere l'opinione espressa dai figli i quali “non ne vogliono più sapere di
pagina 4 di 8 avvocati, assistenti sociali, ecc …” e incaricando di riferire “ai due fratelli che il papà non gli darà sicuramente più fastidio e nemmeno la nonna”, invitando il Curatore a non contattarlo più; - la richiesta formulata da Parte Ricorrente di affido esclusivo dei Minori alla madre rispondeva all'interesse dei
Minori stante l'assenza di un rapporto affettivo e di incontri tra padre e figli, la mancanza di contribuzione in favore dei minori, l'indifferenza paterna all'assunzione delle decisioni riguardanti i
Minori, con la necessità di vincolare la scelta dell'affidamento esclusivo alla madre a un minimo di comunicazione (tramite mail e quindi senza necessità di colloquio) nei confronti del padre.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 febbraio 2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria, fissava l'udienza del 3 aprile 2025 per la discussione, disponendone la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. ed all'esito del deposito delle note autorizzate, con ordinanza del 7 maggio 2025, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
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Parte Ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo dei minori e alla CP_2 CP_3
madre nella forma del c.d. affidamento rafforzato, al fine di consentire alla stessa di Parte_1 assumere le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, allegando circostanze comprovanti il mancato interesse del padre nei confronti dei Minori, sia da un punto di vista economico CP_1
che morale, nonché le considerazioni svolte dal Servizio Sociale – Parte_2
attualmente Ente affidatario dei Minori – a sostegno della richiesta di revoca dell'affidamento dei
Minori ai Servizi e di qualsiasi altro intervento/mandato all'Ente, contenute nella relazione datata 12 aprile 2024 e depositata nel giudizio RG 1010/2023 pendente dinanzi al Giudice Tutelare dott.ssa
Giorgia Demaldè, stante la loro impossibilità di proseguire con la presa in carico del nucleo.
In particolare, a sostegno della domanda proposta, la Ricorrente, ha allegato che il Resistente è da tempo totalmente estraneo alla vita dei figli (nato il [...]) e (nato il [...]), CP_2 CP_3
che non vogliono avere più alcun contatto con il padre, il quale ha deciso di uscire definitivamente dalle loro vite, per cui è solo la madre a farsi carico di tutte le esigenze dei Minori poiché, nonostante le comunicazioni al di ogni evento o necessità attinenti alla vita dei figli, al fine di concertare CP_1
con il padre le relative scelte e condividerne i costi, spesso non riceve da questi alcun riscontro.
Tali circostanze sono state confermate anche dall'avv. Margherita Prandi, curatrice speciale dei Minori, nominato nel procedimento R.G. 1010/2023, con provvedimento in data 14 aprile 2023, la quale si è associata alla domanda della Ricorrente diretta all'affidamento esclusivo dei Minori alla madre, nella forma dell'affidamento super esclusivo, anche alla luce dell'atteggiamento mostrato dal il quale CP_1
pagina 5 di 8 ha di fatto rinunciato alla relazione con i figli, seppure a fronte di circostanze complesse e forse non esclusivamente a lui addebitabili.
La domanda di Parte Ricorrente è fondata e va, pertanto, accolta.
Com'è noto, in termini generali, nell'ambito dell'affidamento del minore, l'ordinamento tende a prediligere il regime di affidamento condiviso dei figli, nel rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi (Cass. civ., sez. I, 20/11/2019, n. 30191), e dell'interesse del minore stesso (Cass. civ., sez. I, 09/02/2023, n. 4056).
Ritiene tuttavia la granitica giurisprudenza sul punto che, in ogni caso, l'affidamento condiviso possa essere derogato in presenza di circostanze, già tipizzate, quali gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.9.2016 n. 18559) o situazioni di manifesto disinteresse o incapacità del genitore (Cass. 17.1.2017 n. 977).
Il pregiudizio per il minore sussiste non solo in presenza di carenze educative e relazionali, ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere
l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 17/12/2009, n. 26587).
Ne consegue che l'affidamento esclusivo va disposto solo ove si accerti - in positivo - l'idoneità del genitore esclusivo affidatario ed - in negativo – l'inidoneità o la manifesta carenza dell'altro genitore
(sul punto, cfr. tra le tante, Cass., sez. I, 19/09/2023, n. 26796; Cass., 1/8/2023, n. 23333; Cass.,
6/7/2022, n. 21425). Infine, va precisato che la scelta dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori deve essere compiuta dal Giudice in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. civ. sent. 4056 del 9 febbraio 2023).
Più nello specifico, l'affidamento c.d. super esclusivo rappresenta la possibilità che la responsabilità genitoriale venga concentrata dal giudice, anche d'ufficio, in capo ad un solo genitore, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale.
In tal caso, è il genitore affidatario a decidere esclusivamente sulla formazione del figlio e la sua salute e su tutte le decisioni più importanti per la vita, senza dover coinvolgere l'altro, pur mantenendo quest'ultimo la responsabilità genitoriale e l'obbligo a diversi doveri verso il figlio, tra cui il versamento del mantenimento.
pagina 6 di 8 Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta da Parte Ricorrente nonché dalle Relazioni dei Servizi Sociali affidatari del 3 febbraio 2024 e del 12 aprile 2024 e dalla Relazione a firma della dott.ssa e della dott.ssa , emerge che l'Ente affidatario dei Minori è Persona_4 Persona_5 impossibilitato a proseguire con la presa in carico e l'attività di monitoraggio del nucleo familiare e non ha potuto portare avanti i percorsi di mediazione e sostegno genitoriale finalizzati ad una ripresa della relazione padre-figli, ostacolata anche dalle continue risposte o istanze dei Minori di non volere avere a che fare con il padre che, negli ultimi tempi, ha deciso di rinunciare alla relazione con i figli, facendo di fatto venir meno la situazione di conflittualità tra i genitori.
Al contempo, dalla documentazione in atti emerge che i Minori proseguono regolarmente il loro percorso scolastico, sportivo ed extra-socializzante e che la madre si è sempre occupata di tali ambiti in modo autonomo e funzionale, come riportato dalla Scuola ai Servizi.
Tali circostanze non sono contrastate da elementi di segno contrario, atteso che il Resistente, nonostante la ritualità della notifica, ha deciso di non prendere parte al giudizio.
Si ritiene, pertanto, che l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato, da intendersi come possibilità esclusiva in capo alla madre affidataria di ogni decisione riguardante i figli, risponda all'interesse dei minori e ma, al contempo, appare opportuno onerare la Ricorrente di relazionare il padre, CP_3 CP_2 anche tramite mail, in occasione delle decisioni assunte, per lasciare la possibilità di un'apertura dei
Minori verso la figura del padre.
Infine, come richiesto dalla madre e dalla Curatrice speciale dei minori è importante che gli stessi proseguano il percorso psicologico già avviato, demandando alle professioniste dott.ssa Per_4
e dott.ssa la verifica e il controllo del benessere psicofisico dei minori
[...] Persona_5 CP_3
anche in relazione all'elaborazione degli eventi passati. Per_6
Quanto agli aspetti di natura economica, in mancanza di circostanze sopravvenute che giustifichino una modifica dei provvedimenti già emessi, in conformità alla richiesta di Parte ricorrente, si giustifica la conferma sul punto del provvedimento emesso dal Tribunale di Piacenza in data 10 gennaio 2023 all'esito del procedimento R.G. n. 1267/2019.
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Quanto alle spese processuali, tenuto conto della natura della causa, dei motivi della decisione e del comportamento processuale del Resistente, che è rimasto contumace nel presente procedimento, se ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
pagina 7 di 8 - dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre CP_2 CP_3 Parte_1 nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo, con residenza abituale presso la stessa, la quale potrà prendere da sola le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, tenendo conto delle capacità e dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, con incarico alla madre di informare, tramite mail, il sig. circa le scelte assunte in favore dei figli in materia sanitaria, scolastica, sportive ed CP_1
educativa;
- dà atto che i minori e proseguiranno nel percorso psicologico con le CP_2 CP_3
professioniste incaricate dai genitori, (per e (per , le quali Per_1 CP_2 Per_2 CP_3 procederanno alla verifica del benessere psicofisico dei Minori, anche in relazione all'elaborazione degli eventi passati;
- conferma le condizioni relative al mantenimento ordinario dei Minori ed alla contribuzione pro quota alle spese straordinarie occorrenti per gli stessi a carico del padre, contenute nel provvedimento emesso dal Tribunale di Piacenza in data 10 gennaio 2023 all'esito del procedimento R.G. n. 1267/2019;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, in data 12 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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