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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/09/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1204/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1204/2024 V.G avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
26.06.2024, congiuntamente da:
(codice fiscale ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PN) l'11.09.1977, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Amadori ed elettivamente domiciliata in Pistoia (PT), via Cino da Pistoia n. 31, giusta procura in atti;
e
(codice fiscale , nato a Parte_2 C.F._2
Pistoia (PT) il 14.09.1958, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro
Pretelli ed elettivamente domiciliato in Quarrata (PT), Piazza
Risorgimento n. 36, giusta procura in atti;
e
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 26.06.2024, e Parte_1 esponevano di aver contratto matrimonio in data Parte_2
12.12.2016 in Pistoia (PT).
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 11/2025 del 09.01.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 09.01.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 09.07.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. confermare l'assegnazione dell'abitazione sita in Pistoia, via San
Sebastiano, 26, al Sig. Parte_2
2. confermare la rinuncia reciproca dei coniugi l'uno al mantenimento dell'altro.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 01.07.2025 nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso
2 introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
12.12.2016 in Pistoia (PT) tra i coniugi nata a [...] Parte_1
l'11.09.1977 e nato a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 150, P. 1, anno 2016);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 08.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1204/2024 V.G avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
26.06.2024, congiuntamente da:
(codice fiscale ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PN) l'11.09.1977, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Amadori ed elettivamente domiciliata in Pistoia (PT), via Cino da Pistoia n. 31, giusta procura in atti;
e
(codice fiscale , nato a Parte_2 C.F._2
Pistoia (PT) il 14.09.1958, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro
Pretelli ed elettivamente domiciliato in Quarrata (PT), Piazza
Risorgimento n. 36, giusta procura in atti;
e
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 26.06.2024, e Parte_1 esponevano di aver contratto matrimonio in data Parte_2
12.12.2016 in Pistoia (PT).
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 11/2025 del 09.01.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 09.01.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 09.07.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. confermare l'assegnazione dell'abitazione sita in Pistoia, via San
Sebastiano, 26, al Sig. Parte_2
2. confermare la rinuncia reciproca dei coniugi l'uno al mantenimento dell'altro.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 01.07.2025 nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso
2 introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
12.12.2016 in Pistoia (PT) tra i coniugi nata a [...] Parte_1
l'11.09.1977 e nato a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 150, P. 1, anno 2016);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 08.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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