Art. 4.
Con effetto dal 1 gennaio 1981, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e presso altre Amministrazioni dello Stato, fino al 31 dicembre 1980, e' valutato in ragione dei seguenti importi annui per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni:
seconda e terza categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.905 quarta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.971 quinta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.039 sesta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.130 settima categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.255
Il beneficio economico come sopra determinato costituisce elemento distinto della retribuzione ed ha effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di quiescenza, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.
L'attribuzione degli importi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata d'ufficio per il personale nei cui confronti e' stato applicato l' articolo 15, primo e secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , e successive modificazioni ed integrazioni. Per i dipendenti immessi in servizio dopo il 1° ottobre 1978, l'attribuzione dei citati importi per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre Amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo resi presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti dell'Azienda.
Il beneficio di cui al presente articolo si applica anche al personale in attivita' di servizio al 31 dicembre 1980 e cessato dal servizio con decorrenza 1 gennaio 1981.
Agli effetti dell'applicazione del primo comma del presente articolo e' valutabile anche il servizio prestato dal personale di cui alla legge 22 dicembre 1960, numero 1600 , alle dipendenze dell'ex Governo militare alleato anteriormente al 26 ottobre 1954.
L'attribuzione e' subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti della Azienda.
Con effetto dal 1 gennaio 1981, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e presso altre Amministrazioni dello Stato, fino al 31 dicembre 1980, e' valutato in ragione dei seguenti importi annui per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni:
seconda e terza categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.905 quarta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.971 quinta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.039 sesta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.130 settima categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.255
Il beneficio economico come sopra determinato costituisce elemento distinto della retribuzione ed ha effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di quiescenza, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.
L'attribuzione degli importi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata d'ufficio per il personale nei cui confronti e' stato applicato l' articolo 15, primo e secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , e successive modificazioni ed integrazioni. Per i dipendenti immessi in servizio dopo il 1° ottobre 1978, l'attribuzione dei citati importi per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre Amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo resi presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti dell'Azienda.
Il beneficio di cui al presente articolo si applica anche al personale in attivita' di servizio al 31 dicembre 1980 e cessato dal servizio con decorrenza 1 gennaio 1981.
Agli effetti dell'applicazione del primo comma del presente articolo e' valutabile anche il servizio prestato dal personale di cui alla legge 22 dicembre 1960, numero 1600 , alle dipendenze dell'ex Governo militare alleato anteriormente al 26 ottobre 1954.
L'attribuzione e' subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti della Azienda.