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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 2598/2024
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 15.8.2024 da
(avv. Musto) Parte_1
contro avv. Limardi) CP_1
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso il decreto ingiuntivo n.122/2024, non è fondata. L'opponente evidenzia che la somma di cui al monitorio, Pt_1 richiesta in restituzione dal Fondo oggi opposto, consisteva nel compenso per prestazioni sanitarie rese in suo favore tra agosto e settembre 2020 dal professionista convenzionato dr. Per_1 compensato giusta fattura del 3.11.2020, precisando che il relativo importo andava a carico del n quanto egli era iscritto a CP_1 Pt_1 tale Fondo e comunque, pur cessato dal servizio il 30.9.2020, vi aveva mantenuto l'iscrizione, che legittimava il pagamento delle spese mediche, con comunicazione del 6.10.2020 come consegnata all'ufficio postale. Eccepisce la mancanza dei presupposti per il decreto ingiuntivo , l'improcedibilità per mancanza del preliminare tentativo di mediazione- negoziazione assistita, la nullità della domanda monitoria
, la carenza di legittimazione attiva e passiva e comunque l'infondatezza della pretesa in quanto in primo luogo la spesa si era generata mentre l'opponente era ancora in servizio e comunque, anche a voler tener conto della data di emissione del documento fiscale, egli aveva mantenuto fin oltre tale data l'iscrizione al Fondo. Controparte contesta la ricostruzione avversa chiedendo il rigetto dell'opposizione. Disattesa l'eccezione di mancanza dei presupposti del monitorio in presenza di idonea documentazione;
esclusa l'improcedibilità che in materia non è prevista dalla legge;
ritenuto che
il ricorso monitorio non deve presentare i requisiti di cui all'art.414 cpc che devono invece risultare nella successiva memoria (cfr. ex plurimis Cass. n. 14962/2004), il che -chiari comunque petitum e causa petendi- è quanto avvenuto nella fattispecie in esame;
legittimato il Fondo ad agire per il recupero di importi che si assumono da esso indebitamente erogati, con azione da proporre nei confronti di chi, avendone beneficiato, sia tenuto alla relativa restituzione;
ciò premesso, va esaminato il merito vero e proprio della pretesa (merito che comunque andava valutato anche in caso di nullità del monitorio: tra le tante v. Cass. n. 9927/2004). Al riguardo, il Regolamento del Fondo prevede (art.M: Erogazione delle prestazioni) che il diritto alle prestazioni sia subordinato alla perdurante iscrizione allo stesso “nel momento in cui la spesa viene effettivamente sostenuta”. E tale momento coincide con quello di emissione del documento fiscale. La circostanza che la fattura (rispettando determinate condizioni) possa anche esser differita qui non rileva atteso che la procedura per il Fondo non prevede il rimborso di una spesa già sostenuta dall'iscritto bensì il pagamento diretto al sanitario convenzionato nell'interesse dell'iscritto e quindi tanto può avvenire, e comunque qui è avvenuto, solo al rilascio della fattura. In tale data però l'odierno opponente non risultava più iscritto. Risulta irrilevante l'avvenuta predisposizione del modulo di mantenimento dell'iscrizione, in quanto si tratta di documento ricettizio che non risulta giammai pervenuto al Fondo. Sul punto il ricorrente deduce d'aver consegnato tale documento all'ufficio postale il 6.10.2020, all'uopo depositando l'atto con segno di timbro postale recante tale data;
ma la circostanza, ove provata, legittimerebbe al limite un'azione per danni contro Controparte_2 ma non può produrre effetti nei confronti dell'ente oggi opposto. Discende da quanto precede il rigetto dell'opposizione con l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Spese secondo soccombenza.
PQM
rigetta l'opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell'ente opposto delle spese del giudizio di opposizione liquidate in €1.500,00 oltre accessori.
Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 15.8.2024 da
(avv. Musto) Parte_1
contro avv. Limardi) CP_1
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso il decreto ingiuntivo n.122/2024, non è fondata. L'opponente evidenzia che la somma di cui al monitorio, Pt_1 richiesta in restituzione dal Fondo oggi opposto, consisteva nel compenso per prestazioni sanitarie rese in suo favore tra agosto e settembre 2020 dal professionista convenzionato dr. Per_1 compensato giusta fattura del 3.11.2020, precisando che il relativo importo andava a carico del n quanto egli era iscritto a CP_1 Pt_1 tale Fondo e comunque, pur cessato dal servizio il 30.9.2020, vi aveva mantenuto l'iscrizione, che legittimava il pagamento delle spese mediche, con comunicazione del 6.10.2020 come consegnata all'ufficio postale. Eccepisce la mancanza dei presupposti per il decreto ingiuntivo , l'improcedibilità per mancanza del preliminare tentativo di mediazione- negoziazione assistita, la nullità della domanda monitoria
, la carenza di legittimazione attiva e passiva e comunque l'infondatezza della pretesa in quanto in primo luogo la spesa si era generata mentre l'opponente era ancora in servizio e comunque, anche a voler tener conto della data di emissione del documento fiscale, egli aveva mantenuto fin oltre tale data l'iscrizione al Fondo. Controparte contesta la ricostruzione avversa chiedendo il rigetto dell'opposizione. Disattesa l'eccezione di mancanza dei presupposti del monitorio in presenza di idonea documentazione;
esclusa l'improcedibilità che in materia non è prevista dalla legge;
ritenuto che
il ricorso monitorio non deve presentare i requisiti di cui all'art.414 cpc che devono invece risultare nella successiva memoria (cfr. ex plurimis Cass. n. 14962/2004), il che -chiari comunque petitum e causa petendi- è quanto avvenuto nella fattispecie in esame;
legittimato il Fondo ad agire per il recupero di importi che si assumono da esso indebitamente erogati, con azione da proporre nei confronti di chi, avendone beneficiato, sia tenuto alla relativa restituzione;
ciò premesso, va esaminato il merito vero e proprio della pretesa (merito che comunque andava valutato anche in caso di nullità del monitorio: tra le tante v. Cass. n. 9927/2004). Al riguardo, il Regolamento del Fondo prevede (art.M: Erogazione delle prestazioni) che il diritto alle prestazioni sia subordinato alla perdurante iscrizione allo stesso “nel momento in cui la spesa viene effettivamente sostenuta”. E tale momento coincide con quello di emissione del documento fiscale. La circostanza che la fattura (rispettando determinate condizioni) possa anche esser differita qui non rileva atteso che la procedura per il Fondo non prevede il rimborso di una spesa già sostenuta dall'iscritto bensì il pagamento diretto al sanitario convenzionato nell'interesse dell'iscritto e quindi tanto può avvenire, e comunque qui è avvenuto, solo al rilascio della fattura. In tale data però l'odierno opponente non risultava più iscritto. Risulta irrilevante l'avvenuta predisposizione del modulo di mantenimento dell'iscrizione, in quanto si tratta di documento ricettizio che non risulta giammai pervenuto al Fondo. Sul punto il ricorrente deduce d'aver consegnato tale documento all'ufficio postale il 6.10.2020, all'uopo depositando l'atto con segno di timbro postale recante tale data;
ma la circostanza, ove provata, legittimerebbe al limite un'azione per danni contro Controparte_2 ma non può produrre effetti nei confronti dell'ente oggi opposto. Discende da quanto precede il rigetto dell'opposizione con l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Spese secondo soccombenza.
PQM
rigetta l'opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell'ente opposto delle spese del giudizio di opposizione liquidate in €1.500,00 oltre accessori.
Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti