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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/06/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2024/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
In composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2024/2023 R.G. avente per oggetto: contratto d'opera.
promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Zimbaldi, giusta procura allegata Parte_1 all'atto introduttivo;
parte attrice contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Barbara Rostagno, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione parte convenuta
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Asti, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: nel merito ed in via principale per tutti i motivi di cui in atti, previa l'assunzione di tutte le declaratorie di rito e non del caso concreto, previo rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione ex adverso sollevate in comparsa di risposta in quanto infondate in fatto ed in diritto per quanto esposto nei precedenti atti difensivi:
1) accertata e dichiarata la non corretta, negligente ed imperita esecuzione dei lavori di potatura svolti dall'impresa individuale convenuta e di cui in premessa;
pagina 1 di 12 2) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2226 terzo comma, 1668 secondo comma, 1453 e 1455 del codice civile, la risoluzione del contratto d'opera di cui al preventivo / ordine lavori n°251120 del 25/11/2020 e del successivo consuntivo datato 9/4/2021 per grave inadempimento della parte convenuta alle obbligazioni assunte;
3) accertare e dichiarare, quindi, non dovuti i compensi di cui alla domanda riconvenzionale avversaria;
4) accertare e dichiarare che dalla condotta inadempiente di parte convenuta sono derivati i seguenti danni:
In principalità (secondo la quantificazione di cui all'atto introduttivo e le osservazioni tecniche del
CTP Dott Persona_1
a) € 272.023,36 quale differenza tra il valore ornamentale precedente all'intervento (pari ad €
274.565,64) e il valore ornamentale successivo all'intervento (€ 2.542,27);
b) € 98.236,00 oltre IVA, quale costo per la fornitura e messa a dimora di n°676 esemplari di
RE LA (costo medio calcolato sulla somma tra il costo minimo - € 75.252,52 – e il costo massimo - € 120.747,12, così determinati dal Dott nelle proprie osservazioni Persona_1 tecniche del 18/9/2024 allegate alla CTU).
In subordine, in riferimento alla voce b);
c) € 69.000,00 oltre IVA (oppure € 58.000,00 oltre IVA) quale costo per il taglio dei pini danneggiati in maniera irreversibile e loro sostituzione con altra vegetazione idonea allo scopo (siepe “leyland” o altra ritenuta idonea) il tutto come da preventivo n°22 del 12/10/2022 inviato dalla stessa parte convenuta;
In ulteriore subordine (secondo la determinazione del CTU Dott. e salva migliore Per_2 quantificazione all'esito dei richiesti chiarimenti):
a) € 59.710,00 quale valore ornamentale dell'alberata (importo dato dalla differenza tra il valore prima dell'intervento - € 60.550,00 – e il valore attuale al netto degli alberi tagliati a raso - €
840,00;
b) € 25.560,00 quale costo di rimozione e di smaltimento delle piante compromesse;
c) € 35.000,00 quale costo di fornitura e messa a dimora delle nuove piante;
per un totale di € 120.270,00 oltre IVA;
5) per l'effetto condannare l'impresa individuale , con sede legale in Asti Controparte_1 località Boana n°7 (Codice Fiscale Partita IVA ), in persona CodiceFiscale_1 P.IVA_1 dell'omonimo titolare, a corrispondere alla sig.r , le seguenti somme: Parte_1
In principalità (secondo la quantificazione di cui all'atto introduttivo e le osservazioni tecniche del
CTP Dott Persona_1
a) € 272.023,36 quale differenza tra il valore ornamentale precedente all'intervento (pari ad €
274.565,64) e il valore ornamentale successivo all'intervento (€ 2.542,27);
pagina 2 di 12 b) € 98.236,00 oltre IVA, quale costo per la fornitura e messa a dimora di n°676 esemplari di LA (costo medio calcolato sulla somma tra il costo minimo - € 75.252,52 – e il Controparte_2 costo massimo - € 120.747,12, così determinati dal Dott nelle proprie osservazioni Persona_1 tecniche del 18/9/2024 allegate alla CTU);
In subordine, in riferimento alla voce b);
c) € 69.000,00 oltre IVA (oppure € 58.000,00 oltre IVA) quale costo per il taglio dei pini danneggiati in maniera irreversibile e loro sostituzione con altra vegetazione idonea allo scopo (siepe “leyland” o altra ritenuta idonea) il tutto come da preventivo n°22 del 12/10/2022 inviato dalla stessa parte convenuta;
In ulteriore subordine (secondo la determinazione del CTU Dott. e salva migliore Per_2 quantificazione all'esito dei richiesti chiarimenti):
a) € 59.710,00 quale valore ornamentale dell'alberata (importo dato dalla differenza tra il valore prima dell'intervento - € 60.550,00 – e il valore attuale al netto degli alberi tagliati a raso - € 840,00
(pagine 10 e 11 della CTU)
b) € 25.560,00 quale costo di rimozione e di smaltimento delle piante compromesse (pag. 12 della
CTU);
c) € 35.000,00 quale costo di fornitura e messa a dimora delle nuove piante (pag.13 della CTU), per un totale di € 120.270,00 oltre IVA ovvero in quelle diverse somme, maggiori o minori, che saranno accertate in corso di causa e/o risultanti dall'esperita istruttoria, il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti del caso concreto. in ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.
Porre definitivamente a carico della parte convenuta i compensi e le competenze del CTU Dott.
e dell'esperto ausiliario Dott così come liquidate dal Persona_3 Persona_4
Giudice con decreto in data 10/12/2024 nella misura, rispettivamente, di € 1.884,00 oltre IVA e
CP e di € 430,00 oltre IVA, se dovuta, e CP.
Condannare la parte convenuta al rimborso delle spese e competenze versate dalla parte attrice al proprio consulente tecnico di parte Dott e, segnatamente: Persona_1
· Fattura pro-forma 29/2024 acconto, per € 3.679,52 saldata dalla cliente.
· Fattura pro-forma 195/2024 saldo, per € 4.060,16 saldata dalla cliente. allegate alla nota di precisazione delle conclusioni. in via istruttoria
Si rinnova la richiesta affinché il CTU Dott sia convocato a chiarimenti in Persona_3 ordine alle puntuali e specifiche osservazioni tecniche di cui alla memoria in data 18/9/2024 del
Dott. ed allegata alla CTU, il tutto anche tramite integrazione all'elaborato peritale Persona_1 già depositato. pagina 3 di 12 Si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale del sig e per CP_1 testimoni sui seguenti capitoli di prova (…):”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Asti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in quanto infondate in fatto ed in diritto, adottati i provvedimenti di rito,
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'attrice decaduta dalla denuncia vizi, anche in relazione all'esecuzione dei lavori di potatura svolti, e prescritta l'azione, anche in relazione al tempo in cui venivano eseguiti i lavori, in ordine alla risoluzione contrattuale domandata e per l'effetto respingere ogni domanda anche in punto risarcimento danni;
- in subordine accertare e dichiarare infondata l'azione in ordine alla risoluzione contrattuale domandata e per l'effetto respingere ogni domanda anche in punto risarcimento danni;
Nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse tempestiva la domanda proposta da parte attrice, accertare e dichiarare che la potatura di tutto il tratto della siepe indicato a pagina 4 della perizia prodotta al doc. 4 ed evidenziato in rosso veniva eseguita dalla e per CP_3
l'effetto limitare l'intervento della convenuta al tratto di siepe evidenziato dal colore blu in perizia, accertando e dichiarando che gli interventi di potatura in ogni caso sono stati eseguiti dalla stessa a perfetta regola d'arte e per l'effetto respingere le domande avversarie e dichiarare che nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento danni;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse tempestiva la domanda proposta da parte attrice, accertare e dichiarare che la morte delle piante è dipesa da cause estranee all'intervento della convenuta, quali la mancata manutenzione ordinaria delle siepi, la rottura dei rami avvenuta a causa della nevicata del 2020, la presenza di suoli argillosi e le relative condizioni asfittiche, la siccità del 2022 e la potatura eseguita dall;
CP_3
- in subordine, nelle denegata e non creduta ipotesi in cui la convenuta venisse ritenuta responsabile per l'intervento di potatura eseguito sul tratto di siepe solo a lei imputabile e/o su tutta la siepe, limitare l'importo richiesto a titolo di risarcimento danni secondo il criteri di calcolo individuati dal
CTP dott ovvero nell'importo di euro 11.874,04; Persona_5
- in estremo subordine – secondo quanto accertato e quantificato dal CTU dott. , salvo Per_2 successivi chiarimenti e nelle denegata e non creduta ipotesi in cui la convenuta venisse ritenuta responsabile per l'intervento di potatura eseguito sul tratto di siepe solo a lei imputabile e/o su tutta la siepe, ACCERTARE e DICHIARARE che l'accertato disseccamento sia da imputarsi al 50% alla convenut per la modalità di esecuzione della potatura nel 2021 e per il Controparte_1
pagina 4 di 12 restante 50% all'attrice per la manutenzione irregolare e intempestiva avutasi negli anni Parte_1 precedenti e, conseguentemente ripartirsi al 50% tutte le quantificazioni determinate dal CTU, ossia:
- euro 29.855,00 per la valutazione del danno ornamentale (quantificato in complessivi euro
60.550,00 - 840,00 = 59.710,00 da ripartirsi al 50%), per parte;
– euro 12.780,00 per rimozione e smaltimento piante (quantificato in complessivi euro 25.560,00 da ripartirsi al 50%), per parte;
– euro 17.500,00 per fornitura e messa in dimora delle nuove piante (quantificato in complessivi euro 35.000,00 da ripartirsi al 50%), per parte, per il totale importo di euro 60.135,00 per parte, o quella minor somma ritenuta dovuta dal Giudicante sulla base delle prove dedotte dalla parte convenuta.
In via riconvenzionale:
- accertare, dichiarare dovuta e condannare la al pagamento in favore Parte_1 dell'Impresa individuale della somma di euro 27.084,00, come da Controparte_1 fatture prodotte, per i lavori di potatura eseguiti in favore della stessa, da porsi eventualmente in compensazione con l'importo avanzato da controparte a titolo di risarcimento, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato in corso di causa;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa, ed accessori come per legge;
In ogni caso porre a carico dell'attrice i compensi del CTU dott. e dell'ausiliario Persona_3
nelle somme liquidate dal Giudicante in euro 1.884,00 oltre iva e di euro Persona_4
430,00 oltre iva, se dovuta e cp., oltre a condannare l'attrice al rimborso delle somme versate al CTP
pari ad euro 1.268,80, come da fattura n. 66 del 26.09.2023 che si allega. Persona_5
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui parte convenuta venisse condannata al pagamento spese legali, quantificarsi gli onorari sul valore di causa così come determinato dal CTU e non sulla base della domanda originaria..”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proprietaria dell'immobile e relative Parte_1 aree pertinenziali site in Asti frazione Valle Tanaro, località Torrazzo, lamentava la negligente e, comunque imperita e non corretta esecuzione di alcuni lavori di potatura effettuati dall'impresa individuale a seguito dei quali a sig.ra aveva successivamente notato che il CP_1 Parte_1 filare di pini oggetto di potatura era privo di vegetazione. Esponeva di aver conferito incarico ad un tecnico agronomo e, vista la relazione da quest'ultimo redatta, apprendeva che la potatura era stata eseguita non conformemente alle corrette tecniche arboricolturali, imperizia che aveva cagionato il dissecamento degli alberi potati. Chiedeva, pertanto, previa richiesta di risoluzione del contratto di pagina 5 di 12 opera di cui al preventivo/conferma d'ordine n.251120 del 25/11/2020 per grave inadempimento della convenuta derivante dalla negligente esecuzione delle prestazioni, il risarcimento dei danni conseguenti quantificati in € 272.023,36, , ovvero in quella somma maggiore o minore che sarebbe stata accertata in corso di causa anche per il tramite di consulenza tecnica d'ufficio.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_4 del 3.10.2023, eccependo preliminarmente l'avvenuta decadenza dalla denuncia dei vizi e prescritta l'azione anche in ordine alla risoluzione contrattuale stante il tempo trascorso dall'esecuzione della potatura, avanzando in via riconvenzionale il pagamento della somma di euro 21.960,00 per i lavori di potatura eseguiti (di cui è causa) oltre ai lavori extra conferiti in medesimo periodo ed eseguiti all'interno del parco di proprietà dell'importo di euro 5.124,00. Parte_1
La causa veniva istruita mediante il licenziamento di CTU e l'escussione dei testi indicati sulle circostanze ammesse. Rigettata la richiesta di convocazione a chiarimenti del CTU formulata da parte attrice in quanto superflua, la causa veniva rimessa in decisione per l'udienza del 19.05.2025 e venivano assegnati alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.. L'udienza del 19.05.2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito delle quali il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va in questa sede integralmente confermata l'ordinanza istruttoria resa dal GI in data 6.2.2024 qui richiamando le motivazioni esposte ritenute tuttora condivisibili.
Ciò detto, occorre innanzitutto vagliare la fondatezza dell'eccezione di decadenza di Parte_1
dalla possibilità di far valere i difetti e vizi dell'opera e dell'eccezione di prescrizione
[...] dell'azione per decorso del termine annuale di cui all'art. 2226 c.c., sollevate dalla resistente.
Giova premettere che il contratto intercorso tra le parti va qualificato come contratto d'opera ex artt.
2222 e ss. c.c. essendosi parte attrice impegnata ad eseguire la prestazione di potatura degli alberi presenti nel parco dell'abitazione dell'attrice dietro corrispettivo, con l'impiego di lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione e non essendo emersa l'esistenza in capo all'attore di un'impresa caratterizzata da un profilo organizzatorio e da struttura e dimensioni proprie di un'impresa non piccola.
Così qualificato il contratto intercorso tra le parti oggi in causa, va richiamato il principio generale secondo cui allorquando la decadenza da un diritto consegue alla mancata osservanza dell'onere di compiere un determinato atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto fornire la prova di aver compiuto tempestivamente l'atto qualificato, principio pacificamente applicabile anche al contratto d'opera (“allorchè il prestatore d'opera eccepisca la decadenza del pagina 6 di 12 committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c. per i vizi dell'opera, incombe sul committente l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunciati”, Cass. N. 4908/2015). Altrettanto pacificamente la giurisprudenza espressamente riconosce l'applicabilità al contratto d'opera dell'art. 1667 c.c. in tema di garanzia per i vizi nel contratto di appalto, articolo non espressamente richiamato dall'art. 2226 c.c. (vds. tra le altre, Cass. N. 4925/2006, Cass. S.U. 13/11/2012 n.
19702).
Ciò posto, al fine di individuare il termine di decadenza e prescrizione per la denunzia di vizi nel caso di contratto d'opera ai sensi dell'art. 2226 c.c., occorre distinguere tra i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili e quelli occulti.
Nella prima ipotesi, l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per suddetti vizi;
mentre, nella seconda, il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere, quindi, dall'avvenuta accettazione dell'opera. Il termine di prescrizione per l'azione è di un anno dalla consegna.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, è circostanza pacifica tra le parti nonché confermata dall'istruttoria svolta che i lavori di potatura sono avvenuti tra fine febbraio e i primi di marzo del 2021, che i vizi non fossero facilmente conoscibili in quanto manifestatisi successivamente all'esecuzione dell'opera e che la prima denuncia dei vizi inoltrata da a Impresa Parte_1
Individuale è datata 9.5.2023. Controparte_1
Ebbene, deve rilevarsi quanto alla tempestività della denuncia, che, come chiarito dalla giurisprudenza, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa;
sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (ex multiis, Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11046 del 27/05/2016, in tema di vendita, ma analogicamente applicabile al caso di specie). In particolare, il termine decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (Cass. n. 4622/2002, n.
81/2000).
Nel caso di specie, in applicazione dei superiori principi, la compiuta conoscenza in capo all'attrice dell'effettiva entità delle difformità e dei vizi e della loro efficienza causale rispetto ai danni riscontrati può ritenersi acquisita solo l'8.5.2023, data della trasmissione della perizia redatta dal dr.
Solo ad esito di tale perizia, connotata da forte tecnicismo, è emerso che lo stato di Per_1 dissecazione degli alberi facenti parte della siepe che contorna l'abitazione dell'attrice e la conseguente perdita della funzione ornamentale (circostanze notate in precedenza dall'attrice, ma pagina 7 di 12 delle quali era ignota la causa tecnica) sono da ricondurre ad una scorretta opera di potatura che ha asportato totalmente la vegetazione verde in spregio alla tecnica arboricolturale.
A fronte di quest'accertamento non giova opporre che i vizi di che trattasi manifestavano una qualche visibilità già in data ampiamente anteriore perchè occorreva, comunque, acquisire compiuta conoscenza circa le cause di tale fenomeno.
In merito all'idoneità della raccomandata 9.5.23 a costituire una valida denuncia dei vizi, la stessa proviene da soggetto che si dichiara espressamente incaricato dall'odierna attrice, la quale ha confermato l'avvenuto conferimento dell'incarico stragiudiziale;
il mandato professionale per l'esecuzione di l'attività stragiudiziale, in attuazione del principio della libertà delle forme, può essere conferito in qualsiasi forma, inclusa quella verbale, purché idonea a manifestare il c.d. "in idem placitum consensus", ossia il consenso delle parti sullo stesso (Cass. Civ., Sez.II, 24 gennaio 2017, n.
1792; Cass. Civ., Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4705).
Quanto al contenuto, si richiama l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui "seppure non è necessaria ai fini dell'art. 1667 c.c., una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale cioè da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, occorre comunque, onde impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore, una sia pur sintetica indicazione delle difformità o dei vizi, suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accettabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo" Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11520 del 25/05/2011; Cass. 23-1-1999 n. 644).
Ebbene, la raccomandata 9.5.23 contiene adeguata menzione dei vizi e difetti riscontrati (totale asportazione della parte verde della siepe, parte mai più ricresciuta) e la manifestazione di volontà di esercitare, rispetto a tali vizi, l'azione di garanzia.
Relativamente all'eccezione di prescrizione dell'azione, l'art. 2226 c.c. prevede che l'azione debba essere intrapresa entro un anno dalla consegna, avvenuta, nella fattispecie, nel marzo 2021.
Come sopra già chiarito, in ossequio al principio generale di cui l'art. 2935 c.c. è espressione, il termine per la denunzia dei vizi dell'opera non inizia a decorrere finché il committente non ne abbia acquisito consapevolezza e che tale consapevolezza, in quanto implica la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione e imputazione delle sue cause, può in presenza di vizi occulti conseguire talora solo all'esperimento di indagini tecniche ("In tema di appalto nel caso di vizi occulti, o non conosciuti dal committente, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia - ma il principio è applicabile anche alla decadenza - decorre dalla data della scoperta dei vizi, scoperta che
è da ritenere acquisita dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.
In assenza di anteriori ed esaustivi elementi di prova tale conoscenza è da ritenere acquisita, di pagina 8 di 12 regola, a seguito dell'esperimento di apposita relazione peritale" Cass. civ., sez. II , 27/09/2011 , n.
19757)
Nel caso concreto, essendo l'effettiva e completa conoscenza dei vizi e delle loro conseguenze riconducibile alla redazione della perizia del dr. avente data 8.5.2023, il termine di Per_1 decadenza risulta ampiamente rispettato avendo l'attrice depositato l'atto di citazione nel presente giudizio in data 10.7.2023, atto notificato a controparte il 9.8.2023.
Passando ad analizzare il merito della causa, dall'istruttoria svolta è emerso che:
- i lavori di cui al contratto oggetto di causa sono stati effettuati e sono databili tra fine febbraio e inizio marzo 2021 (teste dipendente della : “cap. 15: vero, Testimone_1 CP_1 confermo, abbiamo eseguito i lavori ad inizio marzo 2020. Gli alberi erano spaccati dalla neve”: teste moglie del convenuto;
“Cap. 4: questi lavori sono stati effettuati, lo so Testimone_2 perchè me l'ha detto mio marito e perché li ho visti passando dalla strada comunale, riconosco il preventivo da me redatto nel 2021. Ho fatto due preventivi uguali con due nomi diversi perchè me l'ha chiesto il sig. uno intestato a lui e poi uno intestato alla moglie perché avevano una Tes_3 polizza e potevano usufruire di un rimborso per danni atmosferici”).
- nessuno dei testi escussi ha confermato lo svolgimento ad opera dell'attrice di regolare attività di manutenzione, la suocera dell'attrice ha ricordato, peraltro genericamente, un solo intervento di potatura nell'anno 2017 (Tardito Nella Maria, suocera dell'attrice: “so che nel 2017 sono intervenuti degli altri giardinieri a potare, ma non so i nomi. Lo ricordo perchè c'erano le nipotine e io stavo spesso lì. Ricordo che hanno potato i pini intorno alla casa”; moglie del Testimone_2 convenuto: “Cap. 6: passo da quella strada almeno 8 volte al giorno e non ho mai visto nessuno”);
- l'esecuzione dei lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto di azione di risoluzione ed elencati nel preventivo integrativo (doc. 17) e nella fattura n. 15/23, sono risultati provati (teste Tes_1
: “Cap. 16: vero, non ricordo se abbiamo eseguito questi lavori tra il febbraio e il marzo
[...]
2020 o nel 2021, ma ricordo che c'erano dei rami caduti sulla strada comunale a causa della neve.
C'erano dei pini che costeggiavano la recinzione che a causa della neve erano caduti anche nel parco. Ricordo che erano caduti alberi interi, erano una decina. ADR: c'erano degli alberi caduti anche sul recinto dei cavalli e sul cancello di entrata”; teste moglie del Testimone_2 convenuto: “Cap. 16: vero, sono stati effettuati i lavori indicati nella fattura 15/23 perché me l'hanno detto gli operai e mio marito e in un'occasione sono stata a prendere le chiavi e ho visto che mio marito era lì. Mio marito mi fa fare le fatture solo a lavori eseguiti”);
- mentre l'Impresa Individuale effettuava i lavori di potatura, la Controparte_1
è intervenuta a tagliare i rami degli alberi che si trovavano in corrispondenza dei cavi CP_3 telefonici (teste “cap. 10: mentre io eseguivo i lavori di cui sopra, sono intervenuti Testimone_1 degli operai e hanno potato i rami dei cipressi della bordura che toccavano i cavi. Non CP_3
pagina 9 di 12 hanno abbattuto alberi”, “Hanno potato gli alberi che si trovavano sulla linea punteggiata di rosso della fotografia che mi viene mostrata. Li hanno potati tutti mentre io ero lì, erano 3 o 4 operai. Io sono stato a fare i lavori nella casa dell'attrice per quasi un mese, gli opera sono stati 2 o 3 CP_3 giorni”).
La CTU licenziata ha accertato che:
- le cause più probabili del disseccamento degli alberi potati siano da attribuire a C manutenzione intempestiva e irregolare nel tempo che ha determinato un eccessivo incontrollato e anomalo sviluppo vegetativo rispetto all'impostazione originaria e al sesto d'impianto (distanza di m.0,87 tra le piante sul filare) iniziale. In altre parole, se l'obbiettivo doveva essere quello di realizzare una siepe frangivista (diversamente la distanza tra le piante avrebbe dovuto essere ben maggiore), l'anomalo sviluppo vegetativo delle piante le ha esposte a danni fisiologici (dissecamento interno) e collaterali (eventi atmosferici).
II. Taglio di potatura eccessivo, che ha asportato la parte vegetativa verde essenziale per il prosieguo della vitalità della pianta.
- che il disseccamento in atto è ormai irreversibile;
- la potatura effettuata nel gennaio 2021 è stata eccessiva e non eseguita a regola d'arte nel senso che ha verosimilmente asportato la parte verde delle piante, essenziale per dare origine a nuova vegetazione di continuità;
- che tale intervento di potatura ha pertanto avuto un nesso causale con il disseccamento;
- che l'avvenuto accertato disseccamento sia da imputare per il 50 % alla modalità di esecuzione della potatura nel 2021 e per il restante 50% ad una manutenzione irregolare e intempestiva negli anni precedenti che ha determinato un eccessivo e incontrollato anomalo sviluppo vegetativo rispetto all'impostazione e alla distanza delle piante sul filare e le ha esposte nel tempo a danni fisiologici
(dissecamento interno) e collaterali (eventi atmosferici);
- che, considerato che gli alberi tagliati a raso dalla sono pacificamente 27 e che gli alberi CP_3 residui potati dall' sono 649, il costo di ripristino Controparte_1 del filare alberato (comprendente il costo di rimozione e di smaltimento delle piante irreversibilmente compromesse e il costo di fornitura e di messa a dimora delle nuove piante di
Cupressociparys LA) ammonta ad € 60.560,00 complessivamente.
Le conclusioni del CTU, complete ed esaustive, puntualmente motivate con argomentazioni ampie, convincenti, logiche ed immuni da vizi, non sono inficiate dalle osservazioni dei consulenti delle parti, in ampia misura non suffragate da concreti elementi di prova né sorrette da convincenti argomentazioni tecniche, come compiutamente e con divisibilmente argomentato dal CTU in sede di replica alle osservazioni. La richiamata esaustività delle risposte fornite dal CTU alle osservazioni dei
CTTPP rende superflua la richiesta della ricorrente di convocazione a chiarimenti il CTU sulle medesime osservazioni già svolte dal CTP.
pagina 10 di 12 Posto quanto sopra, deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 1668 c.c. così come richiamato dall'art. 2226 u.c. c.c., il committente può richiedere che i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito;
la risoluzione opera esclusivamente se le difformità e i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, a norma dell'art. 1668 comma 2 c.c., la risoluzione del contratto d'appalto può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione;
la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è, pertanto, ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, laddove, al contrario, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo ottenere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'articolo 1668 citato, e cioè che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore ovvero che il prezzo sia proporzionalmente ridotto (Cassazione civile sez. II,
13/12/2022, n. 36246).
Nel caso di specie, la domanda di risoluzione del contratto formulata da parte attrice deve essere accolta, in quanto l'opera di potatura effettuata in maniera imperita dalla convenuta ha reso radicalmente inutilizzabile la siepe di alberi presenti nel giardino dell'abitazione della convenuta facendone venir meno tanto la funzione decorativa quanto quella schermante.
Alla risoluzione del contratto consegue, in primo luogo, il venir meno dell'obbligo del committente di corrispondere il prezzo fatturato per l'opera di potatura realizzata, pari a euro 21.960,00, come emerge dai preventivi e dalla fattura n. 14/23 in atti. Resta fermo l'obbligazione in capo all'attrice di corrispondere alla convenuta la somma di € 5.124,00 di cui alla fattura n. 15/23 per i lavori di cui al preventivo integrativo 25.11.2020 (doc. 17) che, in base alle dichiarazioni rese dai testimoni come sopra richiamate, sono risultati effettuati.
Inoltre, parte attrice ha diritto al risarcimento del danno, corrispondente alle somme necessarie per la rimozione e lo smaltimento degli alberi affetti da dissecamento, nonché per il trasporto e l'impianto di nuovi alberi. Il costo di tali opere, come da computo realizzato dal CTU, ammonta ad € 60.560,00 complessivamente, di cui solo la quota del 50% imputabile all'opera eseguita non a regola d'arte dalla convenuta per le ragioni sopra illustrate.
Parte convenuta, pertanto, deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 30.280,00, a titolo di risarcimento del danno.
La domanda riconvenzionale svolta dal convenuto può, quindi, essere accolta nei limiti e per le ragioni di cui alle precedenti statuizioni.
Operando la richiesta compensazione giudiziale tra dette due poste, omogenee e liquide (in particolare, tra quanto parte convenuta deve pagare in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del pagina 11 di 12 danno e il corrispettivo che parte attrice è tenuta a versare alla convenuta per i lavori di cui alla fattura n. 15/23), ne consegue che l'Impresa Individuale va Controparte_1 condannata a corrispondere a titolo di risarcimento danni all'attrice la somma di € 25.156,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo saldo.
La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Le spese della CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, ferma la solidarietà nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda respinta,
- dichiara la risoluzione del contratto d'opera stipulato tra le parti di cui al preventivo / ordine lavori n°251120 del 25/11/2020 e del successivo consuntivo datato 9/4/2021;
- compensato il credito della convenuta nei confronti di condanna l'Impresa Parte_1
Individuale al pagamento in favore dell'attrice della somma residua di Controparte_1 euro € 25.156,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo saldo;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
- pone in via definitiva le spese della CTU, già liquidate in corso di causa, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, ferma la solidarietà nei confronti del consulente.
Così deciso in Asti il 10 giugno 2025
Il Giudice
Dr.ssa Sara Pozzetti
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