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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.121/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Elia De Rosa e Parte_1 dall'avv.Michela Pecoraro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo avvocato sito in Cava de' Tirreni (SA) al Corso
Umberto I n.293- appellante
E in persona del Sindaco pt rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv.Antonino Cascone, dall'avv.Giuliana Senatore e dall'avv.Manuela Casilli ed elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni (SA) alla piazza E.Abbro n.
1- Palazzo di Città – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1036/2022
del Tribunale di Nocera Inferiore depositata il 6/7/22 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accertata e dichiarata ai sensi dell'art. 2051 cc la responsabilità del nella Controparte_1
causazione dell'evento lesivo subito in data 24/10/2016 e, per l'effetto,
che l'ente locale fosse condannato al risarcimento delle lesioni subite nella somma pari ad euro 4.382,32, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria delle spese e delle competenze dei due gradi di giudizio in favore dei procuratori antistatari;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello e in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della impugnazione, che il risarcimento del danno fosse contenuto nei limiti di una giusta reintegrazione patrimoniale, conforme alla reale entità
dei danni ed al concorso di colpa del danneggiato, il tutto con la vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.
Con ordinanza del 7 giugno 2023 la Corte rigettava la richiesta di sospensione ex art.283 cpc.
2 La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 9 gennaio 2025 e con ordinanza del 23 gennaio 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
citava in riassunzione – a seguito della Parte_1
mancata iscrizione a ruolo nei termini di legge - davanti al Tribunale di
Nocera Inferiore il in persona del Controparte_1
Sindaco pt, al fine di essere risarcito dei danni quantificati in E
29.180,00 che aveva patito a causa del sinistro avvenuto il 24/10/16
nel territorio del predetto Comune.
L'attore esponeva a sostegno della domanda che: mentre stava percorrendo a piedi Via G. Della Corte, lungo il margine della carreggiata in quanto strada priva di marciapiedi, rovinava al suolo per la presenza di una profonda buca sul manto stradale, non visibile,
anche a causa della scarsa illuminazione e non evitabile data la conformazione della sede viaria;
a seguito della caduta veniva trasportato all'ospedale, dove gli venivano diagnosticate le fratture del
3 perone e della caviglia del piede destro;
responsabile del sinistro in questione era esclusivamente il Controparte_1
convenuto, ai sensi dell'art. 2051 cc.
Il in persona del Sindaco pt, si Controparte_1
costituiva chiedendo il rigetto della domanda per assenza di prova in ordine ai fatti costitutivi del diritto azionato e sostenendo che l'evento dannoso non si sarebbe verificato se l' avesse osservato le Parte_1
regole di ordinaria diligenza.
Nel corso del giudizio veniva espletato l'interrogatorio formale dell'attore e venivano escussi dei testi.
La causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
Il Tribunale di Salerno rigettava la domanda e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva alla decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
anche se l'attore aveva provato l'effettiva verificazione del sinistro e la presenza della buca sul manto stradale, dalle risultanze istruttorie era emerso che l' avrebbe potuto evitare l'evento Parte_1
dannoso se avesse osservato l'ordinaria diligenza;
ne conseguiva che
4 il comportamento colposo del danneggiato aveva interrotto il nesso causale rispetto alla verificazione del fatto lesivo, quale manifestazione del caso fortuito eziologicamente efficiente rispetto al sinistro;
le dichiarazioni testimoniali confermavano l'imputabilità
dell'evento alla condotta gravemente colposa dell'attore nella parte in cui era stato detto che il manto stradale si presentava abbastanza disastrato;
ugualmente, dalle fotografie versate in atti dallo stesso attore e raffiguranti il luogo dell'incidente emergeva come il manto stradale fosse in pessime condizioni e che la buca fosse di dimensioni ragguardevoli;
non era neanche vero che la buca non fosse visibile per la scarsa illuminazione perché lo stesso attore aveva dichiarato in sede di interrogatorio formale che nel luogo del sinistro era presente un impianto di illuminazione pubblica funzionante al momento dell'evento dannoso e che il manto stradale era particolarmente dissestato;
infine, l'attore era residente proprio in via Della Corte, come confermato dalla documentazione in atti e come dallo stesso ammesso in sede di interrogatorio formale, per cui era verosimile ritenere che
5 egli fosse consapevole delle criticità della sede viaria dove era avvenuto il sinistro.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo che:
l'appellante impugnava la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui aveva imputato la causazione dell'evento dannoso alla sua condotta, ritenuta gravemente colposa;
in realtà, pur essendo stato riconosciuto il fatto e qualificata la domanda ai sensi dell'art
2051 cc, non era stata valutava correttamente l'esimente del caso fortuito, in quanto era stato ritenuto interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento a causa del suo comportamento, qualificato come non diligente;
secondo l'appellante, invece, la sua condotta non presentava i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da integrare il caso fortuito ex art. 2051 cc e nemmeno poteva rilevare ex art. 1227,
commi 1 e 2 cc al fine di un'eventuale riduzione o esclusione del risarcimento;
dalle fotografie prodotte in giudizio poteva evincersi come,
sebbene via Della Corte fosse palesemente sconnessa con dei dislivelli,
non vi erano elementi utili a poter prevedere la presenza di una buca
6 sul manto stradale;
dai fotogrammi emergeva la presenza di una buca profonda, ma non particolarmente larga, piena di un terriccio rivelatosi inaspettatamente cedevole sotto il suo peso;
notoriamente i dislivelli e i rattoppi sul manto stradale erano percepibili e visibili rispetto a una buca, piena di foglie e terriccio, che, invece, era chiaramente non visibile, non segnalata e non prevedibile;
la strada percorsa era stretta e priva di marciapiede per cui era pericolosa in caso di contemporaneo passaggio di pedoni e autoveicoli;
non a caso egli stesso aveva affermato, in sede di interrogatorio formale, che mentre camminava sulla strada, avendo sentito sopraggiungere alle sue spalle un veicolo,
si era girato d'istinto per guardare e contemporaneamente si spostava al margine della strada dove metteva il piede nell'inaspettata buca.
Il si costituiva e controdeduceva Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
dalle acquisizioni istruttorie di primo grado era emersa palesemente la colpa esclusiva del danneggiato;
in sede di interrogatorio formale, l'appellante aveva riferito che la strada dove si era verificato il sinistro non appariva in buone condizioni, che il manto stradale era particolarmente dissestato, che si
7 era girato per il sopraggiungere di un veicolo e che in quel frangente aveva messo il piede sul bordo della buca con conseguente caduta;
il sinistro si era verificato in un luogo frequentato abitualmente dal danneggiato, in quanto prossimo al luogo di residenza, ed in condizioni di piena visibilità, come confermato dallo stesso;
Parte_1
al momento della caduta, non vi erano ostacoli di alcun tipo alla visione del piano di calpestio e la sconnessione, indicata quale causa del sinistro, era di dimensioni considerevoli, come confermato dalle foto allegate in atti;
in simili condizioni, l'andatura a piedi avrebbe consentito al pedone mediamente attento di rendersi conto della condizione dissestata della strada e di avvedersi del pericolo in tempo utile per evitarlo e se ciò, nel caso di specie, non era accaduto, era da attribuirsi alla evidente distrazione del danneggiato;
invero, il predetto aveva ammesso di guardare all'indietro mentre procedeva sulla pubblica via,
così assumendo una condotta anomala e contraria a regole basilari di diligenza, non giustificata dal riferito sopraggiungere di un veicolo alle spalle, circostanza che avrebbe imposto al pedone di arrestare l'andatura prima di voltarsi all'indietro;
8 infine, quanto evidenziato implicava quantomeno, in via del tutto subordinata, l'affermazione di un concorso di colpa da parte del danneggiato.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
L'appellante ha censurato la decisione sostenendo che, al fine di sostenere che le lesioni patite fossero conseguite esclusivamente alla condotta del danneggiato, occorreva riscontrare che tale condotta fosse per oggettive caratteristiche imprevedibile ed imprevedibile (
cfr.sent.Cass.n.36901/2022), che la buca non fosse in alcun modo visibile e che non rilevava il fatto che l' abitasse nei pressi Parte_1
del luogo della caduta, in quanto per sua stessa ammissione frequentava poco quella zona.
Occorre partire dalla motivazione della sentenza impugnata.
Il Tribunale ha ritenuto che la caduta fonte delle lesioni fosse stata provata, che la buca fosse visibile in quanto sia l'infortunato che i testi avevano parlato di dissesto della strada e che l' Parte_1
risiedesse, come riferito in sede di incidente probatorio, nei pressi del luogo dell'infortunio.
9 Sulla base di tali elementi il Tribunale ha ritenuto che il comportamento dell' fosse stato talmente rilevante da essere Parte_1
stata la vera causa della caduta e, quindi, integrare il caso fortuito avente funzione liberatoria per l'ente locale ai fini della responsabilità
ex art.2051 cc.
Invero la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione
con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza
causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa,
dell'articolo 1227, comma primo, del codice civile, richiedendo una
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole
cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo
2 della Costituzione;
ne consegue che, quanto più la situazione di
possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile
che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento
10 costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro(
sent.Cass.724/2022).
Per contrastare tale ragionamento l'appellante ha fatto riferimento ai principi espressi da un'altra sentenza della Corte di
Cassazione – la n. 36901/ 22.
Secondo tale decisione deve ritenersi che, ove sia dedotta la
responsabilità del custode per la caduta di un pedone in
corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, la condotta
colposa della vittima può valere a integrare il caso fortuito richiesto
dall'art. 2051 c.c. soltanto se presenti caratteri di imprevedibilità ed
eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al
rango di mera occasione dell'evento di danno;
in difetto, tale condotta
potrà - eventualmente - assumere rilevanza ai sensi dell'art. 1227 c.c.,
commi 1 o 2, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento.
11 Secondo quest'ultima decisione è necessario che la condotta del danneggiato sia imprevedibile o eccezionale al fine di integrare il caso fortuito liberatorio per l'ente comunale.
Prima di tutto tale orientamento è stato superato dalla sentenza della Corte di Cassazione a sez. un.20943/2022 e da altre successive –
sent. Cass. n.11152/2023; sent. Cass. n. 2376/2024; sent.
Cass.n.21065/2024; sent. Cass.n.2148/2025 -in virtù delle quali è stato precisato che:
la responsabilità ex art. 2051 cc ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode
- e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente,
nella determinazione dell'evento;
più specificamente, il comportamento del danneggiato assume giuridica valenza soltanto se connotato dalla colpa, intesa come oggettiva inosservanza della condotta di normale cautela correlata alla
12 situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza: secondo la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227
Ic cc, il fatto colposo del danneggiato comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, "secondo la gravità
della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate";
l'apprezzamento del contegno del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, inoltre, concreta un giudizio di fatto, in quanto tale sottratto al controllo di legittimità se sorretto da adeguata motivazione
(cfr.sent.Cass.n.842/2020);
spetta, dunque, all'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (ovvero la gravità della colpa) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al contegno del danneggiato, che può costituire un apporto causale concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno comunque ascrivibile al fatto della cosa, e perciò imputabile al custode di essa), oppure causa assorbente del danno, in guisa da escluderne del tutto la derivazione dalla cosa;
il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato formulato dal giudice del merito deve essere improntato
13 unicamente al parametro oggettivo delle conseguenze ed al parametro della colpa: non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato, sia anche abnorme,
eccezionale, imprevedibile o inevitabile.
Conformemente ai principi espressi da tale giurisprudenza di legittimità il Tribunale ha ritenuto che l' avesse determinato Parte_1
con la sua condotta la caduta e le conseguenti lesioni, in quanto l'appellante viveva nei pressi del luogo della caduta, anche se lo frequentava poco, circolava su tale strada nella consapevolezza che fosse dissestata e in condizioni di visibilità per la presenza di pubblica illuminazione regolarmente funzionante.
Le conclusioni non sarebbero diverse seppure si volesse far applicazione della giurisprudenza di legittimità indicata dall'appellante.
L ha , infatti, dichiarato che cadeva perché si girava Parte_1
per verificare se un'auto sopraggiungesse a tergo;
da tale descrizione emerge chiaramente che il pedone che, in virtù dell'art.190 CS era tenuto circolare sul margine di carreggiata opposto al senso di marcia
14 dei veicoli, attraversava , invece, la strada procedendo nello stesso senso di marcia delle auto che lo precedevano.
E' chiaro che tale imprevedibile condotta colposa causava la caduta e le lesioni patite da parte dell' . Parte_1
La richiesta di CTU medico –legale è assorbita dal rigetto nel merito dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 5201,00E-
26.000,00 E- valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
15 2) condanna l' appellante a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellato , spese che liquida in E 2445,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.121/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Elia De Rosa e Parte_1 dall'avv.Michela Pecoraro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo avvocato sito in Cava de' Tirreni (SA) al Corso
Umberto I n.293- appellante
E in persona del Sindaco pt rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv.Antonino Cascone, dall'avv.Giuliana Senatore e dall'avv.Manuela Casilli ed elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni (SA) alla piazza E.Abbro n.
1- Palazzo di Città – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1036/2022
del Tribunale di Nocera Inferiore depositata il 6/7/22 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accertata e dichiarata ai sensi dell'art. 2051 cc la responsabilità del nella Controparte_1
causazione dell'evento lesivo subito in data 24/10/2016 e, per l'effetto,
che l'ente locale fosse condannato al risarcimento delle lesioni subite nella somma pari ad euro 4.382,32, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria delle spese e delle competenze dei due gradi di giudizio in favore dei procuratori antistatari;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello e in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della impugnazione, che il risarcimento del danno fosse contenuto nei limiti di una giusta reintegrazione patrimoniale, conforme alla reale entità
dei danni ed al concorso di colpa del danneggiato, il tutto con la vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.
Con ordinanza del 7 giugno 2023 la Corte rigettava la richiesta di sospensione ex art.283 cpc.
2 La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 9 gennaio 2025 e con ordinanza del 23 gennaio 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
citava in riassunzione – a seguito della Parte_1
mancata iscrizione a ruolo nei termini di legge - davanti al Tribunale di
Nocera Inferiore il in persona del Controparte_1
Sindaco pt, al fine di essere risarcito dei danni quantificati in E
29.180,00 che aveva patito a causa del sinistro avvenuto il 24/10/16
nel territorio del predetto Comune.
L'attore esponeva a sostegno della domanda che: mentre stava percorrendo a piedi Via G. Della Corte, lungo il margine della carreggiata in quanto strada priva di marciapiedi, rovinava al suolo per la presenza di una profonda buca sul manto stradale, non visibile,
anche a causa della scarsa illuminazione e non evitabile data la conformazione della sede viaria;
a seguito della caduta veniva trasportato all'ospedale, dove gli venivano diagnosticate le fratture del
3 perone e della caviglia del piede destro;
responsabile del sinistro in questione era esclusivamente il Controparte_1
convenuto, ai sensi dell'art. 2051 cc.
Il in persona del Sindaco pt, si Controparte_1
costituiva chiedendo il rigetto della domanda per assenza di prova in ordine ai fatti costitutivi del diritto azionato e sostenendo che l'evento dannoso non si sarebbe verificato se l' avesse osservato le Parte_1
regole di ordinaria diligenza.
Nel corso del giudizio veniva espletato l'interrogatorio formale dell'attore e venivano escussi dei testi.
La causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
Il Tribunale di Salerno rigettava la domanda e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva alla decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
anche se l'attore aveva provato l'effettiva verificazione del sinistro e la presenza della buca sul manto stradale, dalle risultanze istruttorie era emerso che l' avrebbe potuto evitare l'evento Parte_1
dannoso se avesse osservato l'ordinaria diligenza;
ne conseguiva che
4 il comportamento colposo del danneggiato aveva interrotto il nesso causale rispetto alla verificazione del fatto lesivo, quale manifestazione del caso fortuito eziologicamente efficiente rispetto al sinistro;
le dichiarazioni testimoniali confermavano l'imputabilità
dell'evento alla condotta gravemente colposa dell'attore nella parte in cui era stato detto che il manto stradale si presentava abbastanza disastrato;
ugualmente, dalle fotografie versate in atti dallo stesso attore e raffiguranti il luogo dell'incidente emergeva come il manto stradale fosse in pessime condizioni e che la buca fosse di dimensioni ragguardevoli;
non era neanche vero che la buca non fosse visibile per la scarsa illuminazione perché lo stesso attore aveva dichiarato in sede di interrogatorio formale che nel luogo del sinistro era presente un impianto di illuminazione pubblica funzionante al momento dell'evento dannoso e che il manto stradale era particolarmente dissestato;
infine, l'attore era residente proprio in via Della Corte, come confermato dalla documentazione in atti e come dallo stesso ammesso in sede di interrogatorio formale, per cui era verosimile ritenere che
5 egli fosse consapevole delle criticità della sede viaria dove era avvenuto il sinistro.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo che:
l'appellante impugnava la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui aveva imputato la causazione dell'evento dannoso alla sua condotta, ritenuta gravemente colposa;
in realtà, pur essendo stato riconosciuto il fatto e qualificata la domanda ai sensi dell'art
2051 cc, non era stata valutava correttamente l'esimente del caso fortuito, in quanto era stato ritenuto interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento a causa del suo comportamento, qualificato come non diligente;
secondo l'appellante, invece, la sua condotta non presentava i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da integrare il caso fortuito ex art. 2051 cc e nemmeno poteva rilevare ex art. 1227,
commi 1 e 2 cc al fine di un'eventuale riduzione o esclusione del risarcimento;
dalle fotografie prodotte in giudizio poteva evincersi come,
sebbene via Della Corte fosse palesemente sconnessa con dei dislivelli,
non vi erano elementi utili a poter prevedere la presenza di una buca
6 sul manto stradale;
dai fotogrammi emergeva la presenza di una buca profonda, ma non particolarmente larga, piena di un terriccio rivelatosi inaspettatamente cedevole sotto il suo peso;
notoriamente i dislivelli e i rattoppi sul manto stradale erano percepibili e visibili rispetto a una buca, piena di foglie e terriccio, che, invece, era chiaramente non visibile, non segnalata e non prevedibile;
la strada percorsa era stretta e priva di marciapiede per cui era pericolosa in caso di contemporaneo passaggio di pedoni e autoveicoli;
non a caso egli stesso aveva affermato, in sede di interrogatorio formale, che mentre camminava sulla strada, avendo sentito sopraggiungere alle sue spalle un veicolo,
si era girato d'istinto per guardare e contemporaneamente si spostava al margine della strada dove metteva il piede nell'inaspettata buca.
Il si costituiva e controdeduceva Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
dalle acquisizioni istruttorie di primo grado era emersa palesemente la colpa esclusiva del danneggiato;
in sede di interrogatorio formale, l'appellante aveva riferito che la strada dove si era verificato il sinistro non appariva in buone condizioni, che il manto stradale era particolarmente dissestato, che si
7 era girato per il sopraggiungere di un veicolo e che in quel frangente aveva messo il piede sul bordo della buca con conseguente caduta;
il sinistro si era verificato in un luogo frequentato abitualmente dal danneggiato, in quanto prossimo al luogo di residenza, ed in condizioni di piena visibilità, come confermato dallo stesso;
Parte_1
al momento della caduta, non vi erano ostacoli di alcun tipo alla visione del piano di calpestio e la sconnessione, indicata quale causa del sinistro, era di dimensioni considerevoli, come confermato dalle foto allegate in atti;
in simili condizioni, l'andatura a piedi avrebbe consentito al pedone mediamente attento di rendersi conto della condizione dissestata della strada e di avvedersi del pericolo in tempo utile per evitarlo e se ciò, nel caso di specie, non era accaduto, era da attribuirsi alla evidente distrazione del danneggiato;
invero, il predetto aveva ammesso di guardare all'indietro mentre procedeva sulla pubblica via,
così assumendo una condotta anomala e contraria a regole basilari di diligenza, non giustificata dal riferito sopraggiungere di un veicolo alle spalle, circostanza che avrebbe imposto al pedone di arrestare l'andatura prima di voltarsi all'indietro;
8 infine, quanto evidenziato implicava quantomeno, in via del tutto subordinata, l'affermazione di un concorso di colpa da parte del danneggiato.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
L'appellante ha censurato la decisione sostenendo che, al fine di sostenere che le lesioni patite fossero conseguite esclusivamente alla condotta del danneggiato, occorreva riscontrare che tale condotta fosse per oggettive caratteristiche imprevedibile ed imprevedibile (
cfr.sent.Cass.n.36901/2022), che la buca non fosse in alcun modo visibile e che non rilevava il fatto che l' abitasse nei pressi Parte_1
del luogo della caduta, in quanto per sua stessa ammissione frequentava poco quella zona.
Occorre partire dalla motivazione della sentenza impugnata.
Il Tribunale ha ritenuto che la caduta fonte delle lesioni fosse stata provata, che la buca fosse visibile in quanto sia l'infortunato che i testi avevano parlato di dissesto della strada e che l' Parte_1
risiedesse, come riferito in sede di incidente probatorio, nei pressi del luogo dell'infortunio.
9 Sulla base di tali elementi il Tribunale ha ritenuto che il comportamento dell' fosse stato talmente rilevante da essere Parte_1
stata la vera causa della caduta e, quindi, integrare il caso fortuito avente funzione liberatoria per l'ente locale ai fini della responsabilità
ex art.2051 cc.
Invero la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione
con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza
causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa,
dell'articolo 1227, comma primo, del codice civile, richiedendo una
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole
cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo
2 della Costituzione;
ne consegue che, quanto più la situazione di
possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile
che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento
10 costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro(
sent.Cass.724/2022).
Per contrastare tale ragionamento l'appellante ha fatto riferimento ai principi espressi da un'altra sentenza della Corte di
Cassazione – la n. 36901/ 22.
Secondo tale decisione deve ritenersi che, ove sia dedotta la
responsabilità del custode per la caduta di un pedone in
corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, la condotta
colposa della vittima può valere a integrare il caso fortuito richiesto
dall'art. 2051 c.c. soltanto se presenti caratteri di imprevedibilità ed
eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in
custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al
rango di mera occasione dell'evento di danno;
in difetto, tale condotta
potrà - eventualmente - assumere rilevanza ai sensi dell'art. 1227 c.c.,
commi 1 o 2, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento.
11 Secondo quest'ultima decisione è necessario che la condotta del danneggiato sia imprevedibile o eccezionale al fine di integrare il caso fortuito liberatorio per l'ente comunale.
Prima di tutto tale orientamento è stato superato dalla sentenza della Corte di Cassazione a sez. un.20943/2022 e da altre successive –
sent. Cass. n.11152/2023; sent. Cass. n. 2376/2024; sent.
Cass.n.21065/2024; sent. Cass.n.2148/2025 -in virtù delle quali è stato precisato che:
la responsabilità ex art. 2051 cc ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode
- e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente,
nella determinazione dell'evento;
più specificamente, il comportamento del danneggiato assume giuridica valenza soltanto se connotato dalla colpa, intesa come oggettiva inosservanza della condotta di normale cautela correlata alla
12 situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza: secondo la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227
Ic cc, il fatto colposo del danneggiato comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, "secondo la gravità
della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate";
l'apprezzamento del contegno del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, inoltre, concreta un giudizio di fatto, in quanto tale sottratto al controllo di legittimità se sorretto da adeguata motivazione
(cfr.sent.Cass.n.842/2020);
spetta, dunque, all'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (ovvero la gravità della colpa) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al contegno del danneggiato, che può costituire un apporto causale concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno comunque ascrivibile al fatto della cosa, e perciò imputabile al custode di essa), oppure causa assorbente del danno, in guisa da escluderne del tutto la derivazione dalla cosa;
il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato formulato dal giudice del merito deve essere improntato
13 unicamente al parametro oggettivo delle conseguenze ed al parametro della colpa: non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato, sia anche abnorme,
eccezionale, imprevedibile o inevitabile.
Conformemente ai principi espressi da tale giurisprudenza di legittimità il Tribunale ha ritenuto che l' avesse determinato Parte_1
con la sua condotta la caduta e le conseguenti lesioni, in quanto l'appellante viveva nei pressi del luogo della caduta, anche se lo frequentava poco, circolava su tale strada nella consapevolezza che fosse dissestata e in condizioni di visibilità per la presenza di pubblica illuminazione regolarmente funzionante.
Le conclusioni non sarebbero diverse seppure si volesse far applicazione della giurisprudenza di legittimità indicata dall'appellante.
L ha , infatti, dichiarato che cadeva perché si girava Parte_1
per verificare se un'auto sopraggiungesse a tergo;
da tale descrizione emerge chiaramente che il pedone che, in virtù dell'art.190 CS era tenuto circolare sul margine di carreggiata opposto al senso di marcia
14 dei veicoli, attraversava , invece, la strada procedendo nello stesso senso di marcia delle auto che lo precedevano.
E' chiaro che tale imprevedibile condotta colposa causava la caduta e le lesioni patite da parte dell' . Parte_1
La richiesta di CTU medico –legale è assorbita dal rigetto nel merito dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 5201,00E-
26.000,00 E- valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
15 2) condanna l' appellante a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellato , spese che liquida in E 2445,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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